Abrogato per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
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15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
29.10.2020 - 01.11.2020
19.10.2020 - 28.10.2020
01.10.2020 - 18.10.2020
15.08.2020 - 30.09.2020
06.07.2020 - 14.08.2020
22.06.2020 - 05.07.2020
20.06.2020 - 21.06.2020
Fedlex DEFRITRMEN
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818.101.26

Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

del 19 giugno 2020 (Stato 22 marzo 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121
sulle epidemie (LEp),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

Art. 3 Principio2

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-193.

2 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2735).

3 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

Art. 3a4 Viaggiatori sui trasporti pubblici

1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.5
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20066 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20117 sulle professioni psicologiche.

2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono:

a.8
i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'auto­riz­zazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20099 sul trasporto di viaggiatori;
b.
aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 194810 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

4 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020 (RU 2020 2735). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

6 RS 811.11

7 RS 935.81

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

9 RS 745.1

10 RS 748.0

Art. 3b11 Persone in settori accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici

1 Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.12

2 Sono esentati da quest'obbligo:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.13
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova dei motivi di natura medica si applica l'articolo 3a capoverso 1 lettera b;
c.
le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia;
d.
gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, se sono seduti al tavolo;
e.
le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
f.
le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, nonché gli sportivi e gli artisti secondo gli articoli 6e e 6f.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

Art. 3c14 Provvedimenti nello spazio pubblico15

1 Sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.16

2 Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:

a.17
nelle aree pedonali animate dei centri urbani, dei nuclei di paesi e delle località di sport invernali;
b.
in altri settori dello spazio pubblico, non appena la concentrazione di persone non permette più il rispetto della distanza obbligatoria.18

3 All'obbligo di cui al capoverso 2 si applicano le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.19

14 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Sezione 2a:20 Provvedimenti concernenti la quarantena dei contatti e l'isolamento

20 Introdotta dal n. I dell'O del 27 gen. 2021 (Quarantena dei contatti e isolamento), in vigore dall'8 feb. 2021 (RU 2021 60).


Art. 3d Ordine della quarantena dei contatti

1 L'autorità cantonale competente sottopone alla quarantena dei contatti le persone che in una delle circostanze temporali seguenti hanno avuto un contatto stretto con:

a.
un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato o probabile e sintomatico: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a dieci giorni dopo;
b.
un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato e asintomatico: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all'isolamento della persona.

2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:

a.
negli ultimi tre mesi prima del contatto stretto di cui al capoverso 1 sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, e per le quali l'autorità cantonale competente ha revocato l'isolamento;
b.
svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale.

3 In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti per determinate persone oppure concedere agevolazioni. Informa l'UFSP di queste deroghe e agevolazioni.

Art. 3e Durata e conclusione anticipata della quarantena dei contatti

1 La quarantena dei contatti dura dieci giorni a decorrere dall'ultimo contatto stretto avuto con una persona di cui all'articolo 3d capoverso 1.

2 Le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono concluderla anticipatamente se:

a.21
presentano all'autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi, purché l'analisi sia stata eseguita al più presto il settimo giorno di quarantena:
1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
2. test rapido SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico; e
b.
l'autorità cantonale competente acconsente alla conclusione della quarantena.

3 Le persone a partire dai 12 anni che concludono anticipatamente la quarantena dei contatti secondo il capoverso 2 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.22

21 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

22 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 12 mar. 2021, in vigore dal 15 mar. 2021 (RU 2021 145).

Art. 3f Isolamento

1 L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di dieci giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immunosoppressione, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

3 L'isolamento inizia a decorrere:

a.
il giorno in cui si manifestano i sintomi;
b.
se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asintomatica: il giorno in cui si è sottoposta al test.

4 L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo dieci giorni se la persona in isolamento:

a.
è priva di sintomi per almeno 48 ore; o
b.
continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.

Sezione 3: Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni


Art. 4 Piano di protezione

1 I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.

2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a.
il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;
b.
deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina di cui all'articolo 3b;
c.
deve prevedere provvedimenti che limitino l'accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica all'accesso ai veicoli dei trasporti pubblici;
d.
se sono presenti persone esentate dall'obbligo della mascherina facciale in virtù dell'articolo 3b capoverso 2 o dell'articolo 6e o 6f, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere adottate ulteriori misure di protezione idonee, quale l'installazione di barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5.23

3 Le prescrizioni di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato 1. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) le aggiorna d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base allo stato attuale della scienza.

4 Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Art. 5 Registrazione dei dati di contatto

1 In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell'allegato 1, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all'impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all'impiego.

2 Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp.24

3 I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Art. 5a25 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

1 L'esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a.
le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;
b.
le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande prevedono le misure seguenti nel piano di protezione:
1.
per la consumazione nel settore della ristorazione vige l'obbligo di stare seduti,
2.
durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c.
le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d.
le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo; a questi si applica quanto segue:
1.
la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2.
per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,
4.
i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.

3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00.

25 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 al 30 apr. 2021 (RU 2021 110, 157).

Art. 5abis 26

26 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico) (RU 2020 5377). Abrogato dal n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

Art. 5b27 Disposizioni particolari per le località di sport invernali

1 I Comuni con comprensori sciistici e numerosi ospiti che praticano sport invernali (località di sport invernali) devono elaborare e attuare un piano di protezione che preveda misure per garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento e per evitare assembramenti di persone nello spazio pubblico.

2 Il piano di protezione deve prevedere segnatamente quanto segue:

a.
il coordinamento degli orari di apertura di negozi e strutture della ristorazione nonché l'organizzazione dei settori di accesso e delle aree di attesa adiacenti dello spazio pubblico;
b.
l'incanalamento del flusso di persone, segnatamente alle fermate dei trasporti pubblici e nei posteggi, in coordinamento con le misure del gestore del comprensorio sciistico;
c.
l'indicazione dei luoghi in cui possono essere effettuati i test COVID-19;
d.
l'impiego di personale per sorvegliare il rispetto delle misure.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Art. 5c28 Disposizioni particolari per i gestori di comprensori sciistici

1 Per comprensorio sciistico s'intende l'insieme degli impianti di trasporto di un gestore, compresi le piste da sci e da slitta e altri impianti per sport sulla neve.

2 I gestori di comprensori sciistici necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

3 L'autorizzazione è concessa se:

a.
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica, che deve essere valutata segnatamente in base agli indicatori di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a, lo consente;
b.
il Cantone dispone delle capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp ed è garantito il relativo scambio di dati tra i Cantoni;
c.
nelle strutture dell'assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria del Cantone o della regione interessata sono disponibili capacità sufficienti per curare sia le persone ammalate di COVID‑19 sia altre persone, segnatamente quelle vittime di infortuni sportivi;
d.
nella località di sport invernale o nella regione interessata il Cantone mette
a disposizione capacità sufficienti per testare persone con sintomi di COVID‑19; e
e.
il gestore presenta un piano di protezione.

4 Oltre alle prescrizioni secondo l'articolo 4, il piano di protezione del gestore deve prevedere quanto segue:

a.
i veicoli chiusi possono essere occupati soltanto per due terzi della loro capienza;
b.
il flusso di persone nelle vie di accesso dalle fermate dei trasporti pubblici e dai posteggi agli impianti di trasporto, nonché nelle aree di attesa e nei settori di accesso di questi impianti deve essere organizzato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria; il flusso di persone nelle vie di accesso deve essere organizzato in coordinamento con le località di sport invernali e le imprese di trasporto;
c.
durante gli spostamenti con gli impianti di trasporto e nelle file di attesa davanti a questi impianti deve essere portata la mascherina facciale. Nelle file di attesa deve inoltre essere rispettata la distanza obbligatoria;
d.
le persone ammalate di COVID‑19 o che presentano sintomi di COVID‑19 non possono essere ammesse nel comprensorio sciistico; a tal fine devono essere adottate misure adeguate, quali segnatamente l'obbligo di autocertificazione per i visitatori e l'istruzione al personale di non trasportare ospiti che presentano sintomi manifesti;
e.
il piano di protezione deve essere coordinato con i piani di protezione delle località di sport invernali e dei gestori di strutture della ristorazione situate nel comprensorio sciistico;
f.
il rispetto delle misure previste dal piano di protezione deve essere sorvegliato; deve essere segnatamente controllato il rispetto della distanza obbligatoria nei settori di accesso e nelle aree di attesa degli impianti di trasporto;
g.
i visitatori che nonostante ripetuti richiami non si attengono alle misure del piano di protezione devono essere allontanati dal comprensorio sciistico.

5 I Cantoni verificano regolarmente se il piano di protezione è attuato in modo corretto. Revocano un'autorizzazione o emanano prescrizioni supplementari se:

a.
dopo una prima ingiunzione, il gestore non attua correttamente il piano di protezione;
b.
non è più adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 3 lettere a-d.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Art. 5d29 Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

1 I luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive sono chiusi al pubblico; sono esclusi:

a.
i musei, le biblioteche e gli archivi;
b.
gli impianti per l'equitazione;
c.
gli impianti negli alberghi a condizione che siano accessibili ai soli ospiti dell'albergo;
d.
la loro utilizzazione per manifestazioni e attività ammesse secondo gli articoli 6 capoverso 1 e 6e-6g.

2 I luoghi chiusi di strutture necessari per l'utilizzazione delle aree esterne, segnatamente l'area di entrata, gli impianti sanitari e gli spogliatoi, possono essere tenuti aperti.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre) (RU 2020 5813). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 al 30 apr. 2021 (RU 2021 110, 157).

Art. 5e e 5f30

30 Introdotti dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

Art. 631 Disposizioni particolari per le manifestazioni e le fiere

1 Lo svolgimento di manifestazioni è vietato. Sono esclusi dal divieto:

a.
le manifestazioni secondo l'articolo 6c;
b.
le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica con fino a 50 persone;
c.
le udienze dinanzi ad autorità di conciliazione o giudiziarie;
d.
le manifestazioni religiose con fino a 50 persone;
e.
i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti;
f.
le manifestazioni nel settore della formazione ammesse secondo l'articolo 6d;
g.
le manifestazioni senza pubblico nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e e 6f capoversi 2 e 3;
h.
le manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici secondo il capoverso 2;
i.
gli incontri di gruppi di auto aiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica con non più di dieci persone.

2 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) possono partecipare al massimo 10 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne.32 Non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

3 Lo svolgimento di fiere in luoghi chiusi è vietato.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mar. 2021 (Allentamenti per manifestazioni private, proroga dei provvedimenti limitati nel tempo), in vigore dal 22 mar. 2021 (RU 2021 157).

Art. 6a e 6b33

33 Introdotti dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Abrogati dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Art. 6c34 Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme

1 Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone:

a.
le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali;
b.
le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico;
c.
le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200735 sullo Stato ospite.

2 Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non sono applicabili gli articoli 4-6. I partecipanti devono portare una mascherina facciale; si applicano tuttavia le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.

34 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

35 RS 192.12

Art. 6d36

1 Le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto:

a.
le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami;
b.
le lezioni individuali;
c.
le seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto:
1.
le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione;
2.
gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell'ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale.37

1bis In casi motivati, agli esami di cui al capoverso 1 possono partecipare più di 50 persone.38

2 Gli allievi e i docenti delle scuole del livello secondario II nonché il personale che lavora in queste scuole devono portare una mascherina facciale durante le attività presenziali. Sono fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione.

3 ...39

4 ...40

36 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 2 nov. 2020 (RU 2020 4503).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

39 Abrogato dal n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

Art. 6e41 Disposizioni particolari per il settore dello sport

1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

a.
le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza pubblico;
b.
le attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all'aperto individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;
c.
gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
d.
gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l'attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell'altro sesso.

2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

41 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori) (RU 2020 4503). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 al 30 apr. 2021 (RU 2021 110, 157).

Art. 6f 42 Disposizioni particolari per il settore culturale

1 Per l'esercizio di musei, biblioteche, archivi e istituzioni analoghe vige unicamente l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

2 Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, incluse le esibizioni senza pubblico e l'utilizzazione delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività:

a.
nel settore non professionale:
1.
le attività di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo,
2.
le attività individuali di persone nate nel 2000 o prima,
3.
le attività in luoghi chiusi in gruppi fino a cinque persone nate nel 2000 o prima, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,
4.
le attività all'aperto in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima, se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria;
b.
nel settore professionale: le attività di artisti o corpi di artisti.

3 Alle attività di canto si applica quanto segue:

a.
nel settore non professionale sono vietati il canto in comune all'infuori della cerchia familiare, incluse le attività di cori o con cantanti; sono esclusi dal divieto il canto di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo e il canto nel quadro di lezioni individuali; sono vietate le esibizioni in presenza di pubblico;
b.
nel settore professionale:
1.
sono vietate le esibizioni con cori in presenza di pubblico,
2.
le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche.

4 Per le manifestazioni di cui al capoverso 2 lettera a in gruppi fino a cinque persone non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

42 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori) (RU 2020 4503). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 al 30 apr. 2021 (RU 2021 110, 157).

Art. 6g43 Disposizioni particolari per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù

Le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù sono ammesse se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.
le attività sono destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo;
b.
un esperto gestisce le attività dei giovani e dei bambini;
c.
nel piano di protezione sono definite:
1.
le attività ammesse: non sono ammesse in nessun caso le feste, le manifestazioni di ballo e la distribuzione di cibi e bevande,
2.
il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti.

43 Introdotto dal n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 al 30 apr. 2021 (RU 2021 110, 157).

Art. 7 Agevolazioni da parte dei Cantoni

1 L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 e agli articoli 6-6f se:44

a.
lo impongono interessi pubblici preponderanti;
abis.45
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo consente in base agli indicatori di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a; e
b.46
l'organizzatore o il gestore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4, che comprenda misure specifiche per impedire la diffusione del COVID-19 e interrompere le catene di trasmissione.

2 a 5 ...47

6 ...48

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

45 Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

47 Introdotti dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico) (RU 2020 5377). Abrogati dal n. I dell'O del 6 gen. 2021 (Abrogazione di determinate possibilità di agevolazioni cantonali), con effetto dal 9 gen. 2021 (RU 2021 2).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre) (RU 2020 5813). Abrogato dal n. I dell'O del 6 gen. 2021 (Abrogazione di determinate possibilità di agevolazioni cantonali), con effetto dal 9 gen. 2021 (RU 2021 2).

Art. 849 Provvedimenti supplementari dei Cantoni

1 Il Cantone prende provvedimenti supplementari secondo l'articolo 40 LEp se:

a.
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo richiede; valuta la situazione segnatamente in base agli indicatori seguenti e alla loro evoluzione:
1.
incidenza (su 7 giorni, su 14 giorni),
2.
numero di nuove infezioni (al giorno, alla settimana),
3.
percentuale di test positivi rispetto al numero totale di test effettuati (tasso di positività),
4.
numero di test effettuati (al giorno, alla settimana),
5.
numero di riproduzione,
6.
capacità nel settore stazionario e numero di nuove ospedalizzazioni (al giorno, alla settimana), incluso nelle cure intense;
b.
a causa della situazione epidemiologica non è più in grado di mettere a disposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp.

2 Garantisce segnatamente l'esercizio dei diritti politici e la libertà di credo e di coscienza.

3 Sente prima l'UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Art. 9 Controllo e obblighi di collaborazione

1 I gestori e gli organizzatori devono:

a.
su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;
b.
concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

1bis Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle località di sport invernali e nei comprensori sciistici.50

2 Se constatano che non è disponibile un piano di protezione adeguato oppure che il piano non è rispettato o è rispettato soltanto parzialmente, prendono immediatamente i provvedimenti opportuni. Possono emettere ingiunzioni, chiudere strutture oppure vietare o disperdere manifestazioni.51

3 I capoversi 1 lettera a e 2 primo periodo si applicano anche ai piani di protezione delle località di sport invernali.52

50 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Sezione 4: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Art. 10 Provvedimenti di prevenzione

1 I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

1bis Nei locali chiusi, inclusi i veicoli, in cui è presente più di una persona tutte le persone devono portare una mascherina facciale. Quest'obbligo non vige per:53

a.54
...
b.
le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
c.55
le persone che secondo l'articolo 3b capoverso 2 sono esentate dall'obbligo di portare una mascherina facciale.56

2 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno.57

3 Qualora per la natura dell'attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi in virtù di tale disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.58

4 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202059.60

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

54 Abrogata dal n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

59 RS 818.101.24

60 Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti) (RU 2021 7). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

Art. 11 Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

1 In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 196461 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 198162 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2 Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

3 I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

4 Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Sezione 5: Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria


Art. 12

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

a.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
b.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al tratta­mento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
c.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
d.
numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
e.
indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
f.
capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 1363

È punito con la multa chi:

a.64
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5d capoverso 1 e 6d-6g;
b.
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza tratta i dati di contatto rilevati secondo l'articolo 5 per altri scopi o li conserva per più di 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura in violazione dell'articolo 5 capoverso 3;
c.
intenzionalmente gestisce un comprensorio sciistico senza la necessaria autorizzazione secondo l'articolo 5c capoverso 2 o in deroga al piano di protezione approvato;
d.
intenzionalmente svolge una manifestazione o partecipa a una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 2;
e.65
intenzionalmente svolge fiere il cui svolgimento è vietato secondo l'articolo 6 capoverso 3;
f.
in violazione dell'articolo 3a o 3b capoverso 1, sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 3a capoverso 1 o all'articolo 3b capoverso 2;
g.
intenzionalmente viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico secondo l'articolo 3c capoverso 1 o secondo una disposizione può restrittiva del diritto cantonale;
h.66
in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar riservati agli ospiti dell'albergo intenzionalmente viola l'obbligo di stare seduti di cui all'articolo 5a capoverso 2 lettera d numero 2;
i.
intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale a una manifestazione politica o a una raccolta di firme, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 6c capoverso 2 secondo periodo.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 2021 (Ampliamento delle disposizioni penali e introduzione della procedura della multa disciplinare), in vigore dal 1° feb. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 52).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14a68 Disposizioni transitorie della modifica del 4 dicembre 2020

1 I gestori di comprensori sciistici che hanno iniziato la loro attività prima del 9 dicembre 2020 e intendono proseguirla o che intendono iniziarla prima del 22 dicembre 2020 devono inoltrare entro l'11 dicembre 2020 all'autorità cantonale competente il piano di protezione secondo l'articolo 5c capoverso 4.

2 Se il piano di protezione non è inoltrato entro questo termine, l'esercizio è ammesso soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale competente.

3 L'autorità cantonale competente decide entro 10 giorni dall'inoltro del piano di protezione.

4 Le località di sport invernali devono essere in grado di presentare i loro piani di protezione secondo l'articolo 5b il 18 dicembre 2020 e attuarlo a partire da questa data.

68 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

2 L'articolo 6 capoverso 4 e l'articolo 14 numero 2 entrano in vigore il 20 giugno 2020 alle ore 00.00.

3 ...69

4 ...70

5 ...71

69 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)(RU 2020 3547). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Allegato 172

72 Originario all. Aggiornato dal n. II delle O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni) (RU 2020 3679), del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159), del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori (RU 2020 4503), e dal n. II cpv. 1 dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), in vigore dal 1° mar. 2021, il n. 3.1ter fino al 30 apr. 2021 (RU 2021 110, 157).

(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

1.1 Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

1 Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

2 Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10.

3 Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera d, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

2 Igiene

2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3 Distanziamento

3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).

3.1bis L'accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue:

a.
nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere presenti più di 3 clienti;
b.
ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono almeno due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
1.
10 metri quadrati per cliente,
2.
sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
c.
ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno dei due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
1.
nei negozi con una superficie di vendita di 41-500 metri quadrati:
-
10 metri quadrati per cliente,
-
sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
2.
nei negozi con una superficie di vendita di 501-1500 metri qua­drati:
-
15 metri quadrati per cliente,
-
sono tuttavia ammessi almeno 50 clienti;
3.
nei negozi con una superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati:
-
25 metri quadrati per cliente,
-
sono tuttavia ammessi almeno 100 clienti;
d.
in strutture in cui si trovano diversi negozi la cui superficie di vendita complessiva è superiore a 10 000 metri quadrati (centri commerciali), il numero complessivo di clienti presenti non può eccedere la somma del numero di clienti consentito nei singoli negozi aperti;
e.
nei musei le limitazioni di cui alle lettere a e c si applicano per analogia;
f.
nelle strutture diverse dai negozi e dai musei, nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente deve essere a disposizione, in presenza di più persone, una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; sono tuttavia ammesse almeno 5 persone; nelle strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati la superficie minima per persona deve essere di 6 metri quadrati; per le attività con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo queste prescrizioni non vigono nel settore culturale o sportivo o in organizzazioni e istituzioni di animazione socioculturale per l'infanzia e la gioventù;
g.
nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo può essere occupato soltanto un posto su due o possono essere occupati soltanto posti a sedere che si trovano a una distanza equivalente.

3.1ter Alle attività culturali di cui all'articolo 6f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue:

a.
gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone;
b.
il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

3.2 In deroga al numero 3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

3.3 Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

3.4 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.

3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

4.2 Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:

a.
il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio;
b.
la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.

4.3 I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.

4.4. Devono essere registrati i seguenti dati:

a.
cognome, nome, domicilio e numero di telefono;
b.
per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo.

4.4bis Il gestore o l'organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.

4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

4.6 Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

Allegato 273

73 Introdotto dal n. II dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), (RU 2021 7). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 24 feb. 2021 (Proroga dei provvedimenti limitati nel tempo e allentamenti nei settori del tempo libero, della cultura e dello sport e per i negozi), con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 110).