01.09.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
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01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
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1

Ordinanza

del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2020) Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers); visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers)

1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2

La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;

abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.

RU 2001 1789 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

2

RS 172.220.1 3

RS 172.220.11 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

5

RS 414.110

6

Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

7

RS 172.220.113.40 8

[RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].

Attualmente la LF del 13 dic. 2002 (RS 412.10).

172.220.113

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.220.113


Art. 2

Competenze

(art. 3 LPers)

1

Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a.9 i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti); b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.10 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

2

Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.11 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.12 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5

...13


Art. 3

Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2

Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; 9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

10 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

13 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

O sul personale del settore dei PF 3

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b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;

d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2

La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3

I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.

Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2

I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3

I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.


Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.


Art. 7

Colloquio di valutazione e di promozione14 (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2

Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

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b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.15 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3

La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4

I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5

Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell'articolo 17b della legge del 4 ottobre 199116 sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.17

Art. 8

Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.


Art. 9

Protezione della personalità (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2

Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3

I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.


Art. 10

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

16 RS 414.110 17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

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2

Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.


Art. 11

Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;

b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;

c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.

fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers) 1

Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2

I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3

Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.18 l'applicazione del sistema salariale.

4

Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca19.

18 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

19 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

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Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

3

Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

4

Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14

Messa a concorso

(art. 7 LPers)

1

I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

2

Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.


Art. 15

Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.


Art. 16

Contratto di lavoro

(art. 8 LPers)

1

Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2

Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova; d. il grado d'occupazione; e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio;

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f.

la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.

3

Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.


Art. 17

Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers)

1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2

In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest'ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell'articolo 20a.20

Art. 18

Periodo di prova

(art. 8 cpv. 2 LPers) 1

Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.21 2

In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.


Art. 19

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers)

1

Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

2

... 22

3

I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.23

Art. 20


24


a25 Termini di disdetta

1

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente: 20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

22 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

24 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

25 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

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a. nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni; b. a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.

2

Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:

a. un mese nel primo anno di servizio; b. tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.

3

In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.

4

In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21

Misure in caso di ristrutturazioni (art. 10, 19, 31 e 33 LPers)26 1

I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.

I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

2

Hanno priorità rispetto al licenziamento: a.27 ...

b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;

c.28 il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF; d.29 il sostegno in caso di formazione professionale continua; e. il pensionamento anticipato.

3

I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4

Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

27 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

O sul personale del settore dei PF 9

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Art. 22

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.30 2

È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

3

Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 3 dicembre 200731 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1).32 Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.33 4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.


Art. 23

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

31 RS 172.220.142.1 32 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 10

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Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24


34



Art. 25


35
Classificazione della funzione (art. 15 LPers)

1

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

2

I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.


Art. 26


36

Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

2

Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

3

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.


Art. 27


37

Evoluzione dello stipendio (art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers) 1

L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

34 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 11

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2

Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. supera nettamente le esigenze; b. supera le esigenze; c. adempie le esigenze; d. adempie gran parte delle esigenze; e. adempie parte delle esigenze; f.

non adempie le esigenze.38 3

Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

Se è superiore, rimane invariato.

4

Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.39 5 Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

6

I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.


Art. 28


40

Adeguamento della scala salariale (art. 16 LPers)

1

Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

2

Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

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Art. 29


41

Indennità di funzione (art. 15 LPers)

1

In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

2

L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

3

Per l'esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un'indennità di funzione.42

Art. 30


43

Premi speciali

(art. 15 LPers)

1

A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

2

I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

3

Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.


Art. 31


44

Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.


Art. 32


45



Art. 33

Indennità

(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; b. lavoro a turni e servizio di picchetto.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

42 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

43 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set.

2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

45 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Art. 34


46

Occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers)

Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.


Art. 35

Disposizioni speciali 1

Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.47 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers)

1

I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.48 1bis Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.49 2

Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

3

I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

4

Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

49 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

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a50 Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers)

1

In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.

2

I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.

3

Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.

4

Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.


Art. 37

Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

2

Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

3

La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4

Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 38

Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

2

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

50 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 15

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3

Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

4

Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.


Art. 39

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:51

a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198152 sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

2

...53

3

Sono computate le prestazioni assicurative.

a54 Invalidità professionale (art. 32j cpv. 2 LPers) Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 155 se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e

d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

52 RS 832.20 53 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

54 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

55 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).

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Art. 40


56

Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) 1

In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

2

È considerata superstite anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

3

L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.


Art. 41


57

Diritto all'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

2

Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

3

Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott.

200058 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

4

L'assegno familiare è adeguato al rincaro.

a59 Prestazioni che integrano l'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a: a. 4519 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2919 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3298 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.60 2

L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 200661 sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare: 56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

58 RS 830.1

59 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2019, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3617).

61 RS 836.2

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a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;

b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

3

I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

4

Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

b62 Assegno per il sostegno a congiunti (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

2

L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.


Art. 42


63

Previdenza professionale (art. 32g cpv. 5 LPers) 1

I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200664 su PUBLICA.

2

Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

4

Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 165.

62 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

64 RS 172.222.1 65 RS 172.220.142.1

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

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a66 Pensione transitoria

(art. 32k cpv. 2 LPers) 1

Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 167, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita.

L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

2

Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43

Equipaggiamento

(art. 18 cpv. 1 LPers) 1

I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2

D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

3

D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.


Art. 44

Spese

(art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

2

Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3

Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.


Art. 45

Premi di fedeltà

(art. 32 lett. b LPers) 1

Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

66 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

67 RS 172.220.142.1

O sul personale del settore dei PF 19

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2

In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

3

Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.68


Art. 46

Servizi particolari

(art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;

b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;

c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.


Art. 47

Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

a69 Provvedimenti d'integrazione (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.


Art. 48

Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

68 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

69 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

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2

Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.


Art. 49


70

Indennità

(art. 19 cpv. 3 e 5 LPers) 1

In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo percepisce un'indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c.

il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente; 2

In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità.

3

L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

4

Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare: a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro; b. l'età; c. la situazione personale e lavorativa; d. la durata dell'impiego.

5

Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all'attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 34c capoverso 2 LPers.

6

I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l'indennità in misura proporzionale. 7 La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 200371 sul settore dei PF.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

71 RS 414.110.3

O sul personale del settore dei PF 21

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Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50

Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.


Art. 51

Vacanze

(art. 17 LPers)

1

I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2

Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3

I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

4

I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

5

Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

6

Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

7

In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza a partire dal secondo

anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.72 8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.


Art. 52

Congedi

(art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)73 1

In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2

Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni

b. per il matrimonio di parenti 1 giorno

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 22

172.220.113

c.74 per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) 10 giorni

d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni per anno civile e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni per anno civile f.

per trasloco

1 giorno per anno civile g.75 per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili fino a 5 giorni per anno civile h.76 per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento

il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia i.

per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo necessario j.77 per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica 5 giorni

k.78per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica 1-3 giorni secondo l'impegno l.79 per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati

6 giorni su 2 anni civili n.80 per attività in associazioni del personale fino a 30 giorni previa intesa con le parti sociali 74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 23

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o.

per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni per anno civile.

3

Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

4

Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5

...81

a82 Congedo non pagato o parzialmente pagato (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1

Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

2

In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

4

Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

5

I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53

Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

81 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

82 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

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Art. 54

Tempo di lavoro

(art. 17 LPers)

1

Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

2

I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

3

In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

4

Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.


Art. 55

Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers)

1

In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

2

Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.

È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

3

Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

4

Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

5

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

6

Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.

O sul personale del settore dei PF 25

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Art. 56


83

Occupazioni accessorie dei collaboratori 1

Sono considerate occupazioni accessorie in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento per conto proprio o di terzi.

2

I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni accessorie in caso di:

a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca; b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti; c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca; d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

3

In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

4

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato: a. il tipo di occupazione accessoria; b. l'onere temporale previsto; c. il tipo e l'estensione dell'utilizzo dell'infrastruttura; d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

a84 Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti 1

Per l'esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l'articolo 7a dell'ordinanza del 19 novembre 200385 sul settore dei PF.

2

Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 200386 sulla retribuzione dei quadri.

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

84 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

85 RS 414.110.3 86 RS 172.220.12

Consiglio federale e Amministrazione federale 26

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b87 Accettazione di vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.


Art. 57

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers)

1

I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

2

L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali88

Art. 58


89

Inchiesta amministrativa (art. 25 LPers)

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a-27j dell'ordinanza del 25 novembre 199890 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

a91 Inchiesta disciplinare (art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

87 Originario art. 56a. Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

88 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

90 RS 172.010.1 91 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

O sul personale del settore dei PF 27

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2

Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

3

Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a.92 in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività; b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

5

Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

b93 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (art. 25 LPers)

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59

Competenze

1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199294 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199395 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

93 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

94 RS 235.1

95 RS 235.11

Consiglio federale e Amministrazione federale 28

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2

I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.

dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3

Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4

I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza96 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principi in materia di trattamento 1

I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

2

I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3

Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

4

I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

5

Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

96 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art.

16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

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6

Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD97. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

7

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b.98 ...

c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.


Art. 61

Dati relativi alla salute 1

I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

2

I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3

Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

4

Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

97 RS 235.1

98 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Consiglio federale e Amministrazione federale 30

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Sezione 2: Ricorsi

Art. 62


99

Autorità interna di ricorso e procedura (art. 35 cpv. 1 LPers) 1

L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

2


Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.100 Art. 63

Prescrizione

(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal (rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni101.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 1987102 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;

2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991103 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;

3. il regolamento del 14 novembre 1969104 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;

4. l'ordinanza del 31 marzo 1993105 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; 5.106 l'ordinanza del 19 settembre 2002107 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

100 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

101 RS 220

102 [RU 1987 812] 103 [RU 1991 806] 104 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

105 [RU 1994 2262] 106 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

107 [RU 2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3]

O sul personale del settore dei PF 31

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Art. 65

Modifica del diritto vigente ...108

a109 Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

108 Le mod. possono essere consultate alla RU 2001 1789.

109 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar.

2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 32

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Allegato 1110 (art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF Codice

Funzioni

Funzioni scientifiche 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

101

Assistente scientifico 1011-06

Profilo dei requisiti I 102

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 1021-07

Profilo dei requisiti I 1022-08

Profilo dei requisiti II 1023-09

Profilo dei requisiti III 1024-10

Profilo dei requisiti IV 103

Collaboratore scientifico con funzioni direttive (Senior Scientist/MER) 1031-10

Profilo dei requisiti I 1032-11

Profilo dei requisiti II 1033-12

Profilo dei requisiti III 1034-13

Profilo dei requisiti IV 111

Responsabile di gruppo scientifico 1111-09

Profilo dei requisiti I 1112-10

Profilo dei requisiti II 1113-11

Profilo dei requisiti III 112

Responsabile di unità scientifica 1121-11

Profilo dei requisiti I 1122-12

Profilo dei requisiti II 1123-13

Profilo dei requisiti III Funzioni di supporto 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

201/301

Collaboratore del supporto 2011/3011-01

Profilo dei requisiti I 2012/3012-02

Profilo dei requisiti II 2013/3013-03

Profilo dei requisiti III 202/302/402

Addetto al supporto 2021/3021/4021-03

Profilo dei requisiti I 2022/3022/4022-04

Profilo dei requisiti II 2023/3023/4023-05

Profilo dei requisiti III 203/303/403

Specialista del supporto I 2031/3031/4031-05

Profilo dei requisiti I 2032/3032/4032-06

Profilo dei requisiti II 2033/3033/4033-07

Profilo dei requisiti III 204/304/404

Specialista del supporto II 2041/3041/4041-07

Profilo dei requisiti I 2042/3042/4042-08

Profilo dei requisiti II 2043/3043/4043-09

Profilo dei requisiti III 2044/3044/4044-10

Profilo dei requisiti IV Livelli

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 33

172.220.113

Codice

Funzioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

501

Responsabile di gruppo 5011-04

Profilo dei requisiti I 5012-05

Profilo dei requisiti II 5013-06

Profilo dei requisiti III 502

Responsabile di unità 5021-06

Profilo dei requisiti I 5022-07

Profilo dei requisiti II 5023-08

Profilo dei requisiti III 5024-09

Profilo dei requisiti IV 503

Responsabile di settore 5031-09

Profilo dei requisiti I 5032-10

Profilo dei requisiti II 5033-11

Profilo dei requisiti III 5034-12

Profilo dei requisiti IV Funzioni manageriali e di stato maggiore 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

601

Specialista (con funzioni direttive) 6011-11

Profilo dei requisiti I 6012-12

Profilo dei requisiti II 6013-13

Profilo dei requisiti III 6014-14

Profilo dei requisiti IV 602

Funzioni direttive (con consulenza strategica allo stato maggiore) 6021-11

Profilo dei requisiti I 6022-12

Profilo dei requisiti II 6023-13

Profilo dei requisiti III 6024-14

Profilo dei requisiti IV 603

Funzioni direttive (diversi settori) 6031-13

Profilo dei requisiti I 6032-14

Profilo dei requisiti II 6033-15

Profilo dei requisiti III Livello

Consiglio federale e Amministrazione federale 34

172.220.113

Allegato 2111 (art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF 2020 Linea di valutazione «a.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

63'009 68'206 73'868 80'035 86'758 94'263 102'841 112'868 124'832 139'750 159'034 184'719 219'815 268'944 1

64'269 69'570 75'345 81'636 88'493 96'149 104'897 115'126 127'328 142'545 162'215 188'413 224'212 274'323 2

65'529 70'934 76'823 83'237 90'228 98'034 106'954 117'383 129'825 145'340 165'396 192'108 228'608 279'702 3

66'789 72'298 78'300 84'837 91'963 99'919 109'011 119'641 132'321 148'135 168'576 195'802 233'004 285'081 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati

dal

Consiglio

federale

4

68'049 73'662 79'777 86'438 93'699 101'804 111'068 121'898 134'818 150'930 171'757 199'496 237'401 290'459 5

69'310 75'026 81'255 88'039 95'434 103'690 113'125 124'155 137'315 153'725 174'938 203'191 241'797 295'838 6

70'255 76'049 82'363 89'239 96'735 105'104 114'667 125'848 139'187 155'821 177'323 205'962 245'094 299'872 7

71'200 77'072 83'471 90'440 98'037 106'517 116'210 127'541 141'060 157'917 179'709 208'732 248'391 303'907 8

72'145 78'096 84'579 91'641 99'338 107'931 117'753 129'234 142'932 160'013 182'094 211'503 251'689 307'941 9

73'090 79'119 85'687 92'841 100'639 109'345 119'295 130'927 144'805 162'109 184'480 214'274 254'986 311'975 10

74'035 80'142 86'795 94'042 101'941 110'759 120'838 132'620 146'677 164'206 186'865 217'045 258'283 316'009 11

74'665 80'824 87'534 94'842 102'808 111'702 121'866 133'749 147'925 165'603 188'456 218'892 260'481 318'699 12

75'295 81'506 88'272 95'642 103'676 112'645 122'895 134'878 149'174 167'001 190'046 220'739 262'679 321'388 13

75'926 82'188 89'011 96'443 104'543 113'587 123'923 136'006 150'422 168'398 191'636 222'586 264'877 324'077 111 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 12 dic. 2019, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2020 3617).

O sul personale del settore dei PF 35

172.220.113

14

76'556 82'870 89'750 97'243 105'411 114'530 124'951 137'135 151'670 169'796 193'227 224'434 267'076 326'767 15

77'186 83'552 90'488 98'043 106'279 115'472 125'980 138'264 152'919 171'193 194'817 226'281 269'274 329'456 Linea di valutazione «b.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

58'899 63'758 69'051 74'816 81'100 88'116 96'134 105'507 116'690 130'635 148'662 172'672 205'480 251'404 1

60'077 65'033 70'432 76'312 82'722 89'878 98'056 107'618 119'024 133'248 151'636 176'126 209'589 256'432 2

61'255 66'308 71'813 77'808 84'344 91'640 99'979 109'728 121'358 135'861 154'609 179'579 213'699 261'460 3

62'433 67'583 73'194 79'305 85'966 93'403 101'902 111'838 123'692 138'474 157'582 183'032 217'808 266'488 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati

dal

Consiglio

federale

4

63'611 68'858 74'575 80'801 87'588 95'165 103'824 113'948 126'026 141'086 160'555 186'486 221'918 271'516 5

64'789 70'133 75'956 82'297 89'210 96'927 105'747 116'058 128'359 143'699 163'529 189'939 226'028 276'545 6

65'673 71'090 76'991 83'419 90'426 98'249 107'189 117'641 130'110 145'659 165'759 192'529 229'110 280'316 7

66'556 72'046 78'027 84'542 91'643 99'571 108'631 119'223 131'860 147'618 167'989 195'119 232'192 284'087 8

67'440 73'002 79'063 85'664 92'859 100'892 110'073 120'806 133'611 149'578 170'219 197'710 235'274 287'858 9

68'323 73'959 80'099 86'786 94'076 102'214 111'515 122'389 135'361 151'537 172'448 200'300 238'356 291'629 10

69'207 74'915 81'134 87'908 95'292 103'536 112'957 123'971 137'111 153'497 174'678 202'890 241'438 295'400 11

69'796 75'553 81'825 88'657 96'103 104'417 113'918 125'026 138'278 154'803 176'165 204'616 243'493 297'914 12

70'385 76'190 82'515 89'405 96'914 105'298 114'880 126'081 139'445 156'109 177'652 206'343 245'548 300'428 13

70'974 76'828 83'206 90'153 97'725 106'179 115'841 127'136 140'612 157'416 179'138 208'070 247'603 302'942 14

71'563 77'465 83'896 90'901 98'536 107'060 116'802 128'192 141'779 158'722 180'625 209'797 249'658 305'456 15

72'152 78'103 84'587 91'649 99'347 107'942 117'764 129'247 142'946 160'028 182'112 211'523 251'712 307'970

Consiglio federale e Amministrazione federale 36

172.220.113

Linea di valutazione «c.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

54'790 59'309 64'233 69'596 75'442 81'968 89'427 98'146 108'549 121'521 138'291 160'625 191'144 233'864 1

55'886 60'495 65'518 70'988 76'951 83'607 91'215 100'109 110'720 123'952 141'056 163'838 194'967 238'542 2

56'982 61'682 66'802 72'380 78'459 85'247 93'004 102'072 112'891 126'382 143'822 167'050 198'790 243'219 3

58'078 62'868 68'087 73'772 79'968 86'886 94'792 104'035 115'062 128'813 146'588 170'263 202'612 247'896 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati

dal

Consiglio

federale

4

59'173 64'054 69'372 75'164 81'477 88'525 96'581 105'998 117'233 131'243 149'354 173'475 206'435 252'573 5

60'269 65'240 70'656 76'556 82'986 90'165 98'369 107'961 119'404 133'673 152'120 176'688 210'258 257'251 6

61'091 66'130 71'620 77'600 84'118 91'394 99'711 109'433 121'032 135'496 154'194 179'097 213'125 260'759 7

61'913 67'020 72'583 78'643 85'249 92'624 101'052 110'905 122'661 137'319 156'268 181'506 215'992 264'267 8

62'735 67'909 73'547 79'687 86'381 93'853 102'394 112'378 124'289 139'142 158'343 183'916 218'860 267'775 9

63'557 68'799 74'510 80'731 87'512 95'083 103'735 113'850 125'917 140'965 160'417 186'325 221'727 271'283 10

64'378 69'688 75'474 81'775 88'644 96'312 105'076 115'322 127'545 142'788 162'492 188'735 224'594 274'791 11

64'926 70'282 76'116 82'471 89'398 97'132 105'971 116'304 128'631 144'003 163'874 190'341 226'505 277'129 12

65'474 70'875 76'759 83'167 90'153 97'952 106'865 117'285 129'716 145'218 165'257 191'947 228'417 279'468 13

66'022 71'468 77'401 83'863 90'907 98'771 107'759 118'266 130'802 146'433 166'640 193'553 230'328 281'806 14

66'570 72'061 78'043 84'559 91'662 99'591 108'653 119'248 131'887 147'648 168'023 195'160 232'240 284'145 15

67'118 72'654 78'686 85'255 92'416 100'411 109'548 120'229 132'973 148'864 169'406 196'766 234'151 286'484

O sul personale del settore dei PF 37

172.220.113

Linea di valutazione «d.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

50'681 54'861 59'416 64'376 69'784 75'820 82'720 90'785 100'408 112'407 127'919 148'578 176'808 216'324 1

51'695 55'958 60'604 65'664 71'179 77'337 84'374 92'601 102'416 114'655 130'477 151'550 180'344 220'651 2

52'708 57'056 61'792 66'951 72'575 78'853 86'028 94'417 104'424 116'904 133'036 154'521 183'880 224'977 3

53'722 58'153 62'981 68'239 73'971 80'370 87'683 96'233 106'433 119'152 135'594 157'493 187'416 229'304 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati

dal

Consiglio

federale

4

54'735 59'250 64'169 69'526 75'366 81'886 89'337 98'048 108'441 121'400 138'152 160'465 190'953 233'630 5

55'749 60'347 65'357 70'814 76'762 83'402 90'992 99'864 110'449 123'648 140'711 163'436 194'489 237'957 6

56'509 61'170 66'248 71'780 77'809 84'540 92'232 101'226 111'955 125'334 142'630 165'665 197'141 241'202 7

57'269 61'993 67'140 72'745 78'855 85'677 93'473 102'588 113'461 127'020 144'548 167'893 199'793 244'447 8

58'030 62'816 68'031 73'711 79'902 86'814 94'714 103'949 114'967 128'706 146'467 170'122 202'445 247'692 9

58'790 63'639 68'922 74'676 80'949 87'952 95'955 105'311 116'473 130'392 148'386 172'351 205'097 250'936 10

59'550 64'462 69'813 75'642 81'996 89'089 97'196 106'673 117'979 132'079 150'305 174'580 207'749 254'181 11

60'057 65'010 70'407 76'286 82'694 89'847 98'023 107'581 118'984 133'203 151'584 176'065 209'517 256'344 12

60'564 65'559 71'002 76'930 83'391 90'605 98'850 108'489 119'988 134'327 152'863 177'551 211'286 258'508 13

61'071 66'108 71'596 77'573 84'089 91'364 99'677 109'396 120'992 135'451 154'142 179'037 213'054 260'671 14

61'577 66'656 72'190 78'217 84'787 92'122 100'504 110'304 121'996 136'575 155'421 180'523 214'822 262'834 15

62'084 67'205 72'784 78'861 85'485 92'880 101'332 111'212 123'000 137'699 156'701 182'008 216'590 264'997

Consiglio federale e Amministrazione federale 38

172.220.113

Linea di valutazione «e.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

46'572 50'413 54'598 59'157 64'125 69'673 76'013 83'424 92'267 103'293 117'547 136'531 162'472 198'785 1

47'503 51'421 55'690 60'340 65'408 71'066 77'533 85'093 94'112 105'359 119'898 139'262 165'722 202'760 2

48'435 52'429 56'782 61'523 66'690 72'460 79'053 86'761 95'958 107'425 122'249 141'993 168'971 206'736 3

49'366 53'438 57'874 62'706 67'973 73'853 80'573 88'430 97'803 109'491 124'600 144'723 172'221 210'712 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati

dal

Consiglio

federale

4

50'297 54'446 58'966 63'889 69'255 75'247 82'094 90'098 99'648 111'557 126'951 147'454 175'470 214'687 5

51'229 55'454 60'058 65'072 70'538 76'640 83'614 91'767 101'494 113'622 129'302 150'185 178'719 218'663 6

51'927 56'210 60'877 65'960 71'500 77'685 84'754 93'018 102'878 115'172 131'065 152'233 181'157 221'645 7

52'626 56'967 61'696 66'847 72'462 78'730 85'894 94'270 104'262 116'721 132'828 154'281 183'594 224'627 8

53'325 57'723 62'515 67'734 73'424 79'775 87'035 95'521 105'646 118'271 134'591 156'328 186'031 227'608 9

54'023 58'479 63'334 68'622 74'386 80'820 88'175 96'772 107'030 119'820 136'355 158'376 188'468 230'590 10

54'722 59'235 64'153 69'509 75'347 81'866 89'315 98'024 108'414 121'369 138'118 160'424 190'905 233'572 11

55'187 59'739 64'699 70'101 75'989 82'562 90'075 98'858 109'336 122'402 139'293 161'790 192'530 235'560 12

55'653 60'243 65'245 70'692 76'630 83'259 90'835 99'692 110'259 123'435 140'469 163'155 194'154 237'548 13

56'119 60'748 65'791 71'284 77'271 83'956 91'595 100'526 111'182 124'468 141'644 164'520 195'779 239'535 14

56'585 61'252 66'337 71'875 77'912 84'652 92'355 101'361 112'104 125'501 142'820 165'886 197'404 241'523 15

57'050 61'756 66'883 72'467 78'554 85'349 93'116 102'195 113'027 126'534 143'995 167'251 199'028 243'511

O sul personale del settore dei PF 39

172.220.113

Allegato 3112 (art. 65a cpv. 2) 112 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 40

172.220.113

Allegato 4113 113 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 41

172.220.113

Allegato 5114 (art. 42a)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Età di

pensionamento

Piano standard

(livello di

funzione)

Piano per quadri 1

(livello di funzione) Piano per quadri 2

(livello di funzione) 1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

114 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 42

172.220.113