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Ordinanza
concernente l'alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento (OAV-LEF) del 22 novembre 2006 (Stato 19 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 18891 sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF), ordina:
Art. 1
Autorità competente
L'Ufficio federale di giustizia esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento. Il servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF è autorizzato a sbrigare autonomamente le pratiche seguenti: a. emanare istruzioni, circolari e raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di vigilanza, agli uffici d'esecuzione e fallimenti nonché agli organi d'esecuzione esterni all'ufficio, per l'applicazione corretta e uniforme della LEF;
b. redigere modelli per i moduli da utilizzare nelle procedure d'esecuzione e di fallimento;
c. eseguire ispezioni delle autorità cantonali di vigilanza, degli uffici d'esecuzione e fallimenti nonché degli organi d'esecuzione esterni all'ufficio.
Art. 2
Rapporti Le autorità cantonali di vigilanza fanno rapporto almeno ogni due anni all'Ufficio federale di giustizia in merito: a. alle ispezioni effettuate presso gli uffici d'esecuzione e fallimenti; b. all'attività delle autorità inferiori e superiori di vigilanza inclusa la panoramica statistica dei ricorsi e del tempo impiegato per la loro evasione;
c. alla pronuncia di procedure disciplinari; d. alle istruzioni destinate agli uffici; e. alle difficoltà constatate nell'applicazione della legge.
RU 2006 5327 1 RS
281.1
281.11
Esecuzione e fallimento 2
281.11
Art. 3
Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento 1
La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell'esercizio dell'alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all'applicazione del diritto.
2
L'Ufficio federale di giustizia nomina i membri. La Commissione si compone di al massimo dieci membri.
3
La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell'alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria.
Art. 4
Applicazione del diritto vigente Le vigenti ordinanze, istruzioni e circolari del Tribunale federale continuano a essere valide nella misura in cui non siano in contrasto con la presente ordinanza o non siano modificate o abrogate.
Art. 5
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.