01.01.2012 - * / In vigore
01.02.2003 - 31.12.2011
01.07.2001 - 31.01.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Legge federale
concernente le imprese d'armamento
della Confederazione
(LIAC)

del 10 ottobre 1997 (Stato 26 giugno 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 19973, decreta:


Art. 1

Imprese d'armamento

1 Per assicurare l'equipaggiamento dell'esercito, nella misura in cui non competa ai
Cantoni, la Confederazione può gestire imprese d'armamento, costituire società
anonime di diritto privato o partecipare a tali società.

2 Il Consiglio federale ha la facoltà di costituire società anonime di diritto privato a
nome della Confederazione, di acquistare e di cedere partecipazioni in tali società.
Esso disciplina i dettagli.


Art. 2

Attività

Le imprese d'armamento eseguono le ordinazioni del Dipartimento federale della
difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)4 e di terzi nel rispetto dei principi dell'economia di mercato.


Art. 3

Società di partecipazione 1 Le partecipazioni della Confederazione nelle società anonime sono esercitate per
mezzo di una società di partecipazione nella forma di una società anonima di diritto
privato.

2 I diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione
sono esercitati in seguito alla costituzione dal DDPS; lo stesso si attiene alla strategia basata sul rapporto di proprietà, formulata dal Consiglio federale.

3 Una cessione della maggioranza del capitale o dei voti della Confederazione a terzi
sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

1

[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 122 cpv. 1 della Cost. federale del
18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1582 1583; FF 2000 2021).

3

FF 1997 III 651 4

Nuova denominaizone giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

934.21

Industria manifattrice 2

934.21


Art. 4

Rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione 1

La Confederazione è rappresentata nel Consiglio d'amministrazione dalla società di partecipazione conformemente ai suoi interessi.

2 La società di partecipazione è rappresentata nei Consigli d'amministrazione delle
imprese d'armamento conformemente ai suoi interessi.


Art. 5

Trasformazione delle aziende esistenti 1 Le aziende d'armamento esistenti dell'Aggruppamento dell'armamento sono trasformate in società anonime di diritto privato.

2 Gli attivi e i passivi, nonché i diritti e gli obblighi contrattuali delle aziende
d'armamento esistenti sono assunti dalla società anonima in osservanza dei principi
di valutazione riconosciuti.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

a5 Ricapitalizzazione

1 La Confederazione assicura l'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese
d'armamento attuali, in occasione della loro trasformazione in società anonime.

2 Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l'entità e la data della necessaria ricapitalizzazione. L'onere che ne deriva per la Confederazione è registrato nel bilancio
e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

b6 Aumento ulteriore del capitale di copertura 1 Se il capitale statutario di copertura delle imprese d'armamento aumenta in seguito
alla messa a punto degli incartamenti presso la Cassa pensioni della Confederazione,
la Confederazione prende a carico tale supplemento di copertura. A questo scopo il
DDPS, con l'autorizzazione del Consiglio federale, rilascia una corrispondente dichiarazione di garanzia. Si intendono per messa a punto degli incartamenti le modifiche dell'effettivo degli assicurati e dei campi di dati.

2 In caso di aumento del capitale di copertura secondo il capoverso 1, la Confederazione assicura un'adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d'armamento
interessate. Sono determinanti le norme per la presentazione dei conti applicabili
alla fine della procedura di messa a punto degli incartamenti. Il Consiglio federale
stabilisce le modalità, l'entità e la data della necessaria ricapitalizzazione.

3 L'onere che deriva per la Confederazione dai capoversi 1 e 2 è registrato nel bilancio e ammortato sull'arco di diversi anni a carico del conto economico.

5

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1582 1583; FF 2000 2021).

6

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001
(RU 2001 1582 1583; FF 2000 2021).

Imprese d'armamento della Confederazione - LF 3

934.21


Art. 6

Rapporti d'impiego

1 Nel momento della trasformazione delle aziende in società anonime, i rapporti di
servizio di diritto pubblico del personale delle aziende d'armamento esistenti
nell'Aggruppamento dell'armamento sono trasformati in rapporti d'impiego di diritto privato.

2 Consultate le associazioni del personale, il Consiglio federale emana un disciplinamento transitorio. Quest'ultimo è valevole al massimo fino al termine del periodo
amministrativo in corso.


Art. 7


Modifica del diritto vigente 1.7 La legge sull'organizzazione dell'amministrazione8 è modificata come segue: Art. 58
cpv. 1 lett. C
...


2. La legge militare9 è modificata come segue: Art. 123
frase introduttiva e cpv. 2 lett. a
...


3. La legge federale sulle finanze della Confederazione10 è modificata come segue: Art. 37
Titolo
Abrogato


Art. 38

Abrogato

7

Modifica decaduta in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 21 mar. 1997
sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010).

8

[RU 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530
n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978
4362 art. 1, 1996 1486; RU 1983 931 art. 59 n. 2, 1995 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1,
1996 546 all. n. 1 1498 all. n. 1, 1997 2187 all. n. 2. RU 1997 2022 art. 63].

9

RS 510.10. Le mod. qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

10

RS 611.0

Industria manifattrice 4

934.21


Art. 8

Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 199811 11

DCF del 25 mar. 1998 (RU 1998 1204).