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Traduzione1
Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Conchiuso a Strasburgo il 17 marzo 1978 Approvato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 19842 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l'11 marzo 1985 Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 (Stato 8 agosto 2012) Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione nel campo dei reati fiscali della Convenzione
europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 19573 (in seguito denominata «la Convenzione»); considerato in oltre che è auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti, hanno convenuto quanto segue: Titolo I
Art. 1
Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione è completato con la disposizione seguente: «Questa facoltà è parimenti applicabile a fatti passibili della sola sanzione pecuniaria.» Titolo II
Art. 2
L'articolo 5 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Reati fiscali 1. In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l'estradizione sarà concessa tra
le Parti Contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, a un reato di medesima natura.
RU 1985 724; FF 1983 IV 121 1
Dal testo originale francese.
2
Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).
3 RS
0.353.1
0.353.12
Estradizione
2
0.353.12
2. L'estradizione non potrà essere rifiutata per il motivo che la legislazione della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla lo stesso genere di disciplinamento in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente.» Titolo III
Art. 3
La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:
«Sentenze contumaciali 1. Quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di
una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato.
L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l'estradato.
2. Quando la Parte richiesta comunica all'estradando la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti, la Parte richiedente non considererà questa comunicazione come una notificazione comportante gli effetti previsti dalla procedura penale di questo Stato.» Titolo IV
Art. 4
La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:
«Amnistia
L'estradizione non sarà concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato richiesto se questo Stato era competente per perseguire detto reato secondo la propria legge penale.»
Conv. europea di estradizione. Secondo Prot. addizionale 3
0.353.12
Titolo V
Art. 5
Il paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «La domanda sarà espressa per iscritto e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta; la via diplomatica non è tuttavia esclusa. Un'altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto tra due o più Parti.» Titolo VI
Art. 6
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio
d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.
Art. 7
1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo
dopo che questo sia entrato in vigore.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.
Art. 8
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio
strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella di
Estradizione
4
0.353.12
chiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Art. 9
1. Le riserve espresse da uno Stato su una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto: a. di non accettare il Titolo I; b. di non accettare il Titolo II, o di accettarlo soltanto per quanto concerne certi reati o categorie di reati previste nell'articolo 2; c. di non accettare il Titolo III, o di accettare solo il paragrafo 1 dell'articolo 3; d. di non accettare il Titolo IV; e. di non accettare il Titolo V.
3. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.
4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata su una disposizione della Convenzione o che ha espresso una riserva su una disposizione del presente Protocollo, non può pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte Contraente; se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata.
5. Nessun'altra riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.
Art. 10
Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'esecuzione del presente Protocollo.
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Art. 11
1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
3. La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.
Art. 12
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione: a. ogni firma del presente Protocollo; b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 6 e 7;
d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8;
e. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9;
f. ogni riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9;
g. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;
h. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data alla quale la denunzia produrrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme)
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0.353.12
Campo d'applicazione l'8 agosto 20124 Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania
19 maggio
1998
17 agosto
1998
Armenia
18 dicembre 2003
17 marzo
2004
Austria*
2 maggio
1983
31 luglio
1983
Azerbaigian*
28 giugno
2002
26 settembre 2002
Belgio*
18 novembre 1997
16 febbraio
1998
Bosnia e Erzegovina 25 aprile
2005
24 luglio
2005
Bulgaria*
17 giugno
1994
14 settembre 1994
Ceca, Repubblica
19 novembre 1996
17 febbraio
1997
Cipro
13 aprile
1984
12 luglio
1984
Corea (Sud)*
29 settembre 2011 A 29 dicembre 2011
Croazia
25 gennaio
1995 A
25 aprile
1995
Danimarca
7 marzo
1983
5 giugno
1983
Estonia
28 aprile
1997
27 luglio
1997
Finlandia
30 gennaio
1985 A
30 aprile
1985
Georgia*
15 giugno
2001
13 settembre 2001
Germania
8 marzo
1991
6 giugno
1991
Islanda
20 giugno
1984
18 settembre 1984
Italia*
23 gennaio
1985
23 aprile
1985
Lettonia*
2 maggio
1997
31 luglio
1997
Lituania
20 giugno
1995
18 settembre 1995
Macedonia
28 luglio
1999
26 ottobre
1999
Malta*
20 novembre 2000
18 febbraio
2001
Moldova
27 giugno
2001
25 settembre 2001
Monaco*
30 gennaio
2009
1° maggio
2009
Montenegro
6 giugno
2006 S
6 giugno
2006
Norvegia*
11 dicembre 1986
11 marzo
1987
Paesi Bassi*
12 gennaio
1982
5 giugno
1983
Aruba
12 gennaio
1982
5 giugno
1983
Curaçao
12 gennaio
1982
5 giugno
1983
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba) 12 gennaio
1982
5 giugno
1983
Sint Maarten
12 gennaio
1982
5 giugno
1983
Polonia
15 giugno
1993
13 settembre 1993
Portogallo
25 gennaio
1990
25 aprile
1990
Regno Unito*
8 marzo
1994
6 giugno
1994
Guernesey*
25 aprile
2003
25 aprile
2003
Isola di Man*
25 aprile
2003
25 aprile
2003
Romania
10 settembre 1997
9 dicembre 1997
Russia*
10 dicembre 1999
9 marzo
2000
4 RU
1985 724, 1987 774, 1990 1174, 1995 1123, 2004 4985, 2007 1387 e 2012 4499.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
Conv. europea di estradizione. Secondo Prot. addizionale 7
0.353.12
Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Serbia
23 giugno
2003 A
21 settembre 2003
Slovacchia
23 settembre 1996
22 dicembre 1996
Slovenia
16 febbraio
1995
17 maggio
1995
Spagna
11 marzo
1985
9 giugno
1985
Sudafrica
12 febbraio
2003 A
13 maggio
2003
Svezia
13 giugno
1979
5 giugno
1983
Svizzera*
11 marzo
1985
9 giugno
1985
Turchia*
10 luglio
1992
8 ottobre
1992
Ucraina*
11 marzo
1998
9 giugno
1998
Ungheria
13 luglio
1993
11 ottobre
1993
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.
Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d'Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Riserve e dichiarazioni Svizzera5 La Svizzera dichiara di non accettare il Titolo II.
5
Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).
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