Art. 1 Oggetto
1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
- a.
- l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
- b.
- l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
- c.
- il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
- d.
- l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
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3 La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
4 La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione internazionale in materia penale.
4 Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1493; FF 2001 311).
5 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).