01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 31.08.2023
01.04.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.03.2021
01.07.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
01.11.2013 - 31.12.2015
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2009 - 31.10.2013
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
29.05.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 28.05.2006
01.01.2003 - 30.09.2004
01.01.2002 - 31.12.2002
15.06.2000 - 31.12.2001
01.04.2000 - 14.06.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) del 25 agosto 2004 (Stato 1° novembre 2013) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD);
visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 19942 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), ordina: Capitolo 1: Compiti

Art. 1

3 1 L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo; d. informare il pubblico sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.

RU 2004 4181 1 RS

955.0

2 RS

360

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

955.23

Riciclaggio di denaro 2

955.23

2

Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione: a. riceve ed esamina le comunicazioni degli intermediari finanziari, degli organismi di autodisciplina, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Commissione federale delle case da gioco;

b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati; c. decide in merito alla trasmissione di comunicazioni, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale; d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;

e. gestisce un sistema proprio di trattamento dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (GEWA);

f.

analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce una statistica anonimizzata.

Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e informazioni4 Sezione 1: Registrazione

Art. 2


5

Provenienza dei dati

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:6 a.7 di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 e 11a LRD; b. di organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 capoverso 4 LRD; c. della FINMA secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD; d. della Commissione federale delle case da gioco secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD;

e. secondo l'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale8 (CP).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

5

Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

8 RS

311.0

Ufficio di comunicazione 3

955.23


Art. 3


9

Contenuto e forma

1

Le comunicazioni indicano almeno: a. il nome dell'intermediario finanziario, dell'autorità o della persona secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP10 da cui proviene la comunicazione, con l'indicazione di una persona di contatto; b. le autorità di cui all'articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull'intermediario finanziario;

c. i dati che consentono di identificare la controparte dell'intermediario finanziario conformemente all'articolo 3 LRD;

d. i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto conformemente all'articolo 4 LRD;

e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell'intermediario finanziario; f.

i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto; g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari, compresi i numeri dei conti interessati; h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d'affari.

2

Le comunicazioni sono redatte sull'apposito modulo stilato dall'Ufficio di comunicazione; il modulo può essere inviato via telefax o per posta A.

3

I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione.


Art. 4

11 Registrazione 1 Le comunicazioni e le informazioni sono registrate nel GEWA con l'indicazione della data d'invio. La data di registrazione serve al controllo dei termini.

2

Se la comunicazione riguarda più controparti, l'Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d'affari separatamente.

3

L'Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comunicazione e stabilisce il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

10 RS

311.0

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

Riciclaggio di denaro 4

955.23

Sezione 2: Analisi e accertamenti

Art. 5


12



Art. 6

Ricerca di informazioni ai sensi della LUC13 Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all'articolo 3 lettere a-e LUC.


Art. 7

Collaborazione con le autorità e gli uffici 1

L'Ufficio di comunicazione può ottenere dalle autorità e dagli uffici di cui all'articolo 4 capoverso 1 LUC e all'articolo 29 capoverso 1 LRD tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali. L'Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se: a. la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudiziari o amministrativi;

b. la persona o la società è nota alle autorità di polizia; c. la persona denunciata ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un'attività lucrativa;

d.14 l'intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione o la denuncia è sottoposto alla FINMA o alla Commissione federale delle case da gioco.

2

Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.

Sezione 3: Trasmissione

Art. 8

Denuncia alle autorità di perseguimento penale 1

Sulla base delle informazioni raccolte, l'Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all'articolo 23 capoverso 4 LRD.

2

Le comunicazioni o le denunce che non sono state trasmesse senza indugio alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD possono essere trasmesse successivamente in qualsiasi momento se vi sono nuovi elementi in base ai quali l'Ufficio di comunicazione ha un sospetto fondato.

12 Abrogato dal n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

14 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Ufficio di comunicazione 5

955.23


Art. 9

Informazione dell'intermediario finanziario 1

L'Ufficio di comunicazione può informare l'intermediario finanziario sui passi intrapresi a condizione che circostanze particolari non vi si oppongano.

2

Se l'affare è stato trasmesso a un'autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all'intermediario finanziario senza una previa autorizzazione da parte dell'autorità in questione.


Art. 10


15

Informazione

1

L'Ufficio di comunicazione può informare: a. gli intermediari finanziari: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all'articolo 2 lettera a; b. gli organismi di autoregolazione: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all'articolo 2 lettera b; c. la FINMA: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all'articolo 2 lettera c;

d. la Commissione federale delle case da gioco: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all'articolo 2 lettera d.

2

Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza o i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, l'Ufficio di comunicazione può, conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LRD, trasmettere spontaneamente all'autorità di vigilanza competente le seguenti informazioni: a. il nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione; b. la data della comunicazione; c. l'importo dei valori patrimoniali interessati; d. la natura e il genere della violazione degli obblighi; e. l'autorità di perseguimento penale adita.

3

L'Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.


Art. 11

Informazione spontanea delle autorità straniere 1

L'Ufficio di comunicazione può trasmettere spontaneamente alle seguenti autorità straniere informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, a condizione che non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:16 15 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

Riciclaggio di denaro 6

955.23

a.17 autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 30 LRD;

b. autorità che assumono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC.

2

L'Ufficio di comunicazione informa la competente autorità di perseguimento penale adita.

Capitolo 3: Cooperazione

Art. 12

Autorità nazionali

1

Sempre che siano necessarie all'adempimento dei compiti legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione può trasmettere le informazioni alle autorità seguenti:18 a. autorità federali e cantonali di perseguimento penale; b.19 ...

c.20 la FINMA; d.21 la Commissione federale delle case da gioco.

2

Se è a conoscenza del fatto che un'autorità di perseguimento penale sta già conducendo un'inchiesta contro una o più persone menzionate nella domanda, l'Ufficio di comunicazione rinvia l'autorità richiedente all'autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.


Art. 13

Autorità straniere

1

Sempre che ciò sia necessario all'ottenimento delle informazioni di cui ha bisogno, che non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale e che la sua domanda di assistenza giudiziaria sia motivata, l'Ufficio di comunicazione può scambiare dati personali e informazioni con: a.22 ...

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

19 Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

20 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

21 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

22 Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

Ufficio di comunicazione 7

955.23

b. autorità straniere che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC.

2

Gli articoli 5-7 e 12 capoverso 2 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.

Capitolo 4: GEWA

Art. 14

Scopo L'Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d'informazione GEWA per: a. adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento; b. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e finanziamento del terrorismo;

c. collaborare con le autorità federali e cantonali di perseguimento penale; d. collaborare con le autorità straniere analoghe e le autorità di perseguimento penale straniere;

e.23 collaborare con la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco.


Art. 15

Provenienza dei dati

I dati memorizzati nel GEWA provengono da: a.24 comunicazioni e informazioni secondo l'articolo 2; b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13;

c.25 comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima dell'apertura di un'istruzione; d.26 comunicazioni delle autorità federali e cantonali di perseguimento penale secondo l'articolo 29a LRD; e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all'adempimento dei compiti legali dell'Ufficio di comunicazione; f. elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo; 23 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

Riciclaggio di denaro 8

955.23

g. elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclare denaro, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziare il terrorismo;

h. accertamenti effettuati dall'Ufficio di comunicazione stesso.


Art. 16

Dati trattati

1

In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari, i dati trattati nel GEWA concernono:27 a. le transazioni finanziarie sospette; b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato di riciclaggio o di tentato riciclaggio di denaro; c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di preparazione, commissione o favoreggiamento di reati dei quali si presume che siano atti preparatori del riciclaggio di denaro.

2

In materia di lotta contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel GEWA concernono: a. le transazioni finanziarie sospette; b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di appartenenza a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter oppure di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies CP28; c. le persone nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di preparazione, commissione o favoreggiamento di reati dei quali si presume che siano opera di un'organizzazione ai sensi della lettera b.

3

I terzi che non soddisfano le condizioni dei capoversi 1 e 2 possono essere registrati nel GEWA sempre che ciò serva a gli scopi di cui all'articolo 14.


Art. 17

Codificazione La trasmissione dei dati del GEWA è codificata dall'inizio alla fine.


Art. 18

Struttura 1 La struttura della banca dati GEWA è modulare. Essa comprende: a. la gestione delle comunicazioni e delle denunce (gestione dei casi); b. la gestione degli altri affari; c. la gestione delle persone; d. la gestione degli intermediari finanziari; e. la gestione delle operazioni; 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

28 RS

311.0

Ufficio di comunicazione 9

955.23

f.

la gestione dei parametri; g. la

valutazione;

h. l'aggiornamento; i.

la gestione degli utenti.

2

Il catalogo dei dati che possono essere trattati nel GEWA è oggetto dell'allegato 1.


Art. 19

Sicurezza dei dati e aggiornamento 1

La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 199329 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 9 dicembre 201130 sull'informatica nell'Amministrazione federale.31 2 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l'aggiornamento automatico del trattamento dei dati.32

Art. 20

Accesso al GEWA

1

Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo on line: a. le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale, i cui compiti legali consistono nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo nel quadro delle loro inchieste preliminari e delle loro inchieste giudiziarie; b.33 il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), per elaborare analisi relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo; c. la FINMA, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a-d e capoverso 3 LRD;

d. la Commissione federale delle case da gioco, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera e LRD; e. l'Incaricato della protezione dei dati dell'Ufficio federale di polizia, per adempiere le sue funzioni di controllo; 29 RS

235.11

30 RS

172.010.58

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

32 Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

33 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

Riciclaggio di denaro 10

955.23

f.

il responsabile del progetto e le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.34 2

I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 2.


Art. 21

Finanziamento 1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al punto centrale di raccordo nei Cantoni.

2

I Cantoni assumono: a. le spese d'acquisto e di manutenzione delle loro apparecchiature; b. le spese d'installazione e di gestione della loro rete di distribuzione.


Art. 22

Requisiti tecnici

I terminali utilizzati dai Cantoni rispondono ai requisiti tecnici della Confederazione.

Capitolo 5: Dati statistici e rapporto annuale

Art. 23

1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata:35

a. delle comunicazioni e denunce secondo l'articolo 2, che indichi il numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, i generi di reati e le modalità di trattamento di tali informazioni; b. delle domande di informazioni provenienti da autorità straniere analoghe, che indichi il numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda; c. della procedura successiva alle comunicazioni e denunce, che indichi il numero delle denunce deferite all'autorità di perseguimento penale e l'esito della procedura.

2

L'Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale sui progressi compiuti dalla Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.36 34 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

Ufficio di comunicazione 11

955.23

Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati

Art. 24

Controllo I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza37 per l'esercizio delle loro funzioni di controllo.


Art. 25

Comunicazione di

dati

1

All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità e sull'attualità dei dati del GEWA. Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati. 2 Se i dati sono trasmessi ad autorità nazionali o straniere, l'Ufficio di comunicazione indica, mediante una formulazione sempre identica, che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro utilizzazione e trasmissione ad altre autorità sono subordinate al suo consenso scritto.


Art. 26

Restrizioni concernenti la comunicazione di dati 1

All'atto della comunicazione di dati provenienti dal GEWA vanno osservati i divieti di utilizzazione. Se l'Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati di richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 199938 sull'asilo. L'Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d'origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 199239 sulla protezione dei dati e previa consultazione dell'Ufficio federale della migrazione.40 2 L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del GEWA qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

37 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

38 RS

142.314

39 RS

235.1

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

Riciclaggio di denaro 12

955.23


Art. 27


41



Art. 28

Durata della conservazione e cancellazione dei dati 1

L'Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel GEWA per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.

2

Se una persona figura in diverse registrazioni, l'Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all'ultima registrazione che la concerne.


Art. 29

Consegna di dati e documenti all'Archivio federale La consegna di dati e documenti dell'Ufficio di comunicazione all'Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 199842 sull'archiviazione e dalle relative ordinanze d'esecuzione43.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 30

Abrogazione del diritto vigente L'ordinanza del 16 marzo 199844 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è abrogata.


Art. 31

45 Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

41 Abrogata dal n. I dell'O del 16 ott. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

42 RS

152.1

43 RS

152.11/.21

44 [RU

1998 905, 2000 1369 art. 30 n. 2, 2002 96 art. 30 111 art. 19 n. 2 4362, 2003 3687 all. n. II 6] 45 Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Ufficio di comunicazione 13

955.23

Allegato 146 (art. 18 cpv. 2)

Catalogo dei dati A. Gestione delle comunicazioni e delle denunce (gestione dei casi) Sottocategoria «intermediario finanziario» 1. Numero di riferimento Sottocategoria «dati di base» 1. Numero della comunicazione (numerazione progressiva) 2. Data di

comunicazione

3. Data

di

registrazione

4. Genere di comunicazione 5. Modo di trasmissione 6. Cantone 7. Stato dell'affare

8. Categoria 9. Motivo del sospetto 10. Data di stato dell'affare 11. Data di decisione 12. Fatti 13. Motivazione 14. Misure 15. Decisione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Sottocategoria «gestione dell'importo totale» 1. Importo 2. Valuta 3. Numero del conto 4. Tipo di

beni

5. Osservazioni 6. Importo totale in franchi svizzeri 7. Importo confiscato in franchi svizzeri 46 Aggiornato dal n. II dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).

Riciclaggio di denaro 14

955.23

Sottocategoria «persone coinvolte» 1. Ruolo 2. Compiti (indicare la fonte delle informazioni) 3. Data 4. Osservazioni Sottocategoria «autorità di perseguimento penale competente» 1. Abbreviazione

(Zcode)

2. Cantone 3. Designazione 4. Indirizzo 5. Numero postale e località 6. Lingua di

corrispondenza

Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale» 1. Data 2. Tipo

di

decisione

3. Osservazioni

B. Gestione di altri casi 1. Numero del caso (numerazione progressiva) 2. Data di

ricevimento

3. Data

di

registrazione

4. Categoria 5. Paese 6. Cantone 7. Riferimento 8. Osservazioni C. Gestione delle persone Sottocategoria principale «gestione delle persone» (persone fisiche) 1. Numero della persona (numerazione progressiva) 2. Cognome 3. Nome 4. Data di

nascita

Ufficio di comunicazione 15

955.23

5. Sesso 6. Luogo

d'origine

7. Nazionalità 8. Professione 9. Indirizzo 10. Numero postale e località in Svizzera 11. Numero postale e località all'estero 12. Paese 13. Telefono 14. Fax 15. Indirizzo e-mail 16. Osservazioni Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (falsa identità delle persone fisiche) 1. Cognome 2. Nome 3. Data di

nascita

Sottocategoria «gestione delle persone» (persone giuridiche) 1. Numero della persona (numerazione progressiva) 2. Cognome 3. Settore 4. Indirizzo 5. Numero postale e località in Svizzera 6. Numero postale e località all'estero 7. Paese 8. Telefono 9. Fax 10. Indirizzo e-mail 11. Osservazioni Sottocategoria «gestione delle persone» (legami tra persone) 1. Ruolo 2. Osservazioni

Riciclaggio di denaro 16

955.23

D. Gestione degli intermediari finanziari 1. Numero dell'intermediario (numerazione progressiva) 2. Impresa 3. Categoria 4. Lingua di

corrispondenza

5. Numero di licenza 6. Via 7. Numero postale e località 8. Cantone 9. Interlocutore 10. Telefono 11. Fax 12. Indirizzo e-mail 13. Osservazioni E. Gestione delle operazioni 1. Cognome 2. Osservazioni

Ufficio di comunicazione 17

955.23

Allegato 247 (art. 20 cpv. 2)

Diritti d'acceso al GEWA G = Get

(visualizzare i dati) A = Add

(visualizzare, introdurre, elaborare dati e cancellare i dati introdotti dall'unità amministrativa) Campo

di

dati

Confederazione

Cantoni

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PGF

FEDPOL

CPD

MPC UGI DDPS

SAP

FINMA48

CFCG CSI-DFGP

MPCan. UGICan. POCA A. Gestione delle comunicazioni e delle denunce Sottocategoria «intermediario finanziario»

Numero di riferimento A

- G-

-

G

-

Sottocategoria «dati di base»

Numero della comunicazione (numerazione progressiva) G

- G-

-

- G

-

Data della comunicazione

A

- G-

G

G

G

-

Data della registrazione A

- G-

-

G

-

Genere di comunicazione

A

- G-

-

G

-

Modo di trasmissione

A

- G-

-

G

-

Cantone A

- G-

-

G

-

47 Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. all'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6305). Aggiornato dal n. III dell'O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013

(RU 2013 3497).

48 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Riciclaggio di denaro 18

955.23

Campo

di

dati

Confederazione

Cantoni

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PGF

FEDPOL

CPD

MPC UGI DDPS

SAP

FINMA

CFCG CSI-DFGP

MPCan. UGICan. POCA Stato dell'affare

A

- G-

-

G

-

Categoria A

- G-

-

G

-

Motivo del sospetto A

- G-

-

G

-

Data dello stato dell'affare

A

- G-

-

G

-

Data della decisione

A

- G-

-

G

-

Fatto A

- G-

-

G

-

Motivazione A

- G-

-

G

-

Misure A

- G-

-

G

-

Decisione MROS

A

- G-

-

G

-

Sottocategoria «gestione dell'importo

totale»

Importo A

- G-

G

G

G

-

Valuta A

- G-

G

G

G

-

Numero del conto

A

- G-

-

G

-

Tipo di beni

A

- G-

-

G

-

Osservazioni A

- G-

-

G

-

Importo totale in franchi svizzeri

A

- G-

G

G

G

-

Importo confiscato in franchi svizzeri

A

- G-

-

G

-

Sottocategoria «persone coinvolte»

Ruolo A

- G-

-

G

-

Compiti A

- G-

-

G

-

Data A

- G-

-

G

-

Osservazioni A

- G-

-

G

-

Ufficio di comunicazione 19

955.23

Campo

di

dati

Confederazione

Cantoni

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PGF

FEDPOL

CPD

MPC UGI DDPS

SAP

FINMA

CFCG CSI-DFGP

MPCan. UGICan. POCA Sottocategoria «autorità di persegui- mento penale competente» Abbreviazione A

- G-

-

G

-

Cantone A

- G-

-

G

-

Designazione A

- G-

-

G

-

Indirizzo A

- G-

-

G

-

NPA e località

A

- G-

-

G

-

Lingua di corrispondenza A

- G-

-

G

-

Sottocategoria «decisione delle autorità

di perseguimento penale» Data A

- G-

-

G

-

Tipo di decisione

A

- G-

-

G

-

Testo A

- G-

-

G

-

B. Gestione di altri casi

Numero del caso (numerazione progressiva)

G

- G-

-

- G

-

Data di ricevimento

A

- G-

-

G

-

Data di registrazione A

- G-

-

G

-

Categoria A

- G-

-

G

-

Paese A

- G-

-

G

-

Cantone A

- G-

-

G

-

Riferimento A

- G-

-

G

-

Osservazioni A

- G-

-

G

-

Riciclaggio di denaro 20

955.23

Campo

di

dati

Confederazione

Cantoni

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PGF

FEDPOL

CPD

MPC UGI DDPS

SAP

FINMA

CFCG CSI-DFGP

MPCan. UGICan. POCA C. Gestione delle persone Sottocategoria principale «gestione delle persone» (persone fisiche) Numero della persona

(numerazione progressiva) G

- G-

-

- G

-

Cognome

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Nome

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Data di nascita

A

G

G

G

G

G

-

G

G

G

G

Sesso

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Luogo

di

nascita

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Nazionalità

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Professione

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Indirizzo

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Numero postale e località in Svizzera A

G

G

G

G

G

-

G

G

G

G

Numero postale e località all'estero A

G

G

G

G

G

-

G

G

G

G

Paese

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Telefono

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Fax

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Indirizzo

e-mail

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Osservazioni A

- G-

-

G

-

Ufficio di comunicazione 21

955.23

Campo

di

dati

Confederazione

Cantoni

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PGF

FEDPOL

CPD

MPC UGI DDPS

SAP

FINMA

CFCG CSI-DFGP

MPCan. UGICan. POCA Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (falsa identità delle persone fisiche) Cognome

A G G G

G

G

G

G G

G

Nome

A G G G

G

G

G

G G

G

Data di nascita

A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Sottocategoria «gestione delle persone» (persone giuridiche) Numero della persona

(numerazione progressiva) G

- G-

-

- G

-

Cognome

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Settore

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Indirizzo

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Numero postale e località in Svizzera A

G

G

G

G

G

-

G

G

G

G

Numero postale e località all'estero A

G

G

G

G

G

-

G

G

G

G

Paese

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Telefono

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Fax

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Indirizzo

e-mail

A G G G

G

G

-

G

G

G

G

Osservazioni A

- G-

-

G

-

Sottocategoria «gestione

delle persone» (legami tra persone) Ruolo A

- G-

-

G

-

Osservazioni A

- G-

-

G

-

Riciclaggio di denaro 22

955.23

Campo

di

dati

Confederazione

Cantoni

FEDPOL

MROS

FEDPOL

PGF

FEDPOL

CPD

MPC UGI DDPS

SAP

FINMA

CFCG CSI-DFGP

MPCan. UGICan. POCA Numero dell'intermediario (numerazione progressiva) G

- G-

-

- G

-

Impresa A

- G-

G

G

G

-

Categoria A

- G-

G

G

G

-

Lingua di corrispondenza A

- G-

G

G

G

-

Numero di licenza

A

- G-

-

G

-

Via A

- G-

G

G

G

-

Numero postale e località

A

- G-

G

G

G

-

Cantone A

- G-

G

G

G

-

Interlocutore A

- G-

G

G

G

-

Telefono A

- G-

G

G

G

-

Fax A

- G-

G

G

G

-

Indirizzo e-mail

A

- G-

G

G

G

-

Osservazioni A

- G-

-

G

-

E. Gestione delle operazioni

Cognome A

- G-

-

G

-

Osservazioni A

- G-

-

G

-

Ufficio di comunicazione 23

955.23

Abbreviazioni: FEDPOL MROS

Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro FEDPOL PGF

Ufficio federale di polizia, Polizia giudiziaria federale FEDPOL CPD

Ufficio federale di polizia, Consulente per la protezione dei dati MPC Ministero

pubblico della Confederazione UGI Ufficio

dei

giudici istruttori federali DDPS SAP

Servizio di analisi e prevenzione FINMA

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari CFCG

Commissione federale delle case da gioco CSI-DFGP

Centro del servizio informatico del DFGP MPCan Ministero

pubblico cantonale

UGICan Ufficio

dei

giudici istruttori cantonali POCA Autorità

cantonali

di

polizia

Riciclaggio di denaro 24

955.23