1
Ordinanza
sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (Ordinanza RIPOL) del 15 ottobre 2008 (Stato 1° aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 19 della legge federale del 13 giugno 20081 sui sistemi
d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto La presente ordinanza disciplina per il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in virtù dell'articolo 15 LSIP: a. l'autorità
responsabile;
b. le autorità partecipanti e i loro obblighi di iscrizione, notifica e cooperazione;
c. i
diritti
d'accesso;
d. la comunicazione dei dati; e. la struttura e il contenuto; f.
i tipi di segnalazione e la loro diffusione; g. la protezione dei dati e la sicurezza informatica; h. l'utilizzo dei dati del RIPOL per scopi statistici e pianificatori.
Art. 2
Autorità responsabile 1
L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del RIPOL. Coordina le proprie attività con le autorità partecipanti al RIPOL. Rilascia all'utente le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo del sistema, vigila sul rispetto della presente ordinanza e delle direttive emesse sulla base della medesima ed emana un regolamento sul trattamento dei dati.
2
Le autorità partecipanti sono responsabili nel proprio settore del trattamento dei dati nel RIPOL. Sono segnatamente responsabili dell'esattezza dei dati da loro introdotti o notificati.
RU 2008 5013 1
RS 361
361.0
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 2
361.0
Sezione 2:
Notifica, iscrizione e cooperazione da parte delle autorità partecipanti
Art. 3
Autorità legittimate alla notifica e all'introduzione 1
Le autorità seguenti possono notificare a fedpol le segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL: a. il Ministero pubblico della Confederazione per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a LSIP; b. l'ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP;
c. l'Ufficio federale della migrazione per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP;
d. la Direzione generale delle dogane per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP;
e. le autorità della giustizia militare per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a LSIP;
f.
le autorità di polizia dei Cantoni per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 LSIP; g. la Commissione federale delle case da gioco per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a e g LSIP; h. l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 19802 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori presso l'Ufficio federale di giustizia, in adempimento dei compiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere c e h LSIP; i.
gli uffici della circolazione stradale per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere e e f LSIP; j.
le autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere b, c e k LSIP.
2
Nell'ambito dei compiti legali, le seguenti autorità partecipanti al RIPOL possono inserire anche direttamente le segnalazioni nel RIPOL: a. fedpol per la lotta contro la criminalità organizzata, per le misure di allontanamento nei confronti degli stranieri che mettono in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera nonché su richiesta di un'autorità della Confederazione o dei Cantoni per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 LSIP;
2 RS
0.211.230.02
Ordinanza RIPOL
3
361.0
b. il Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito della competenza relativa alla lotta contro i crimini e i delitti internazionali nonché al perseguimento dei reati che sottostanno alla giurisdizione federale in virtù dell'articolo 15 capoverso 1 lettera a LSIP; c. l'Ufficio federale di giustizia per l'assistenza giudiziaria internazionale e per la lotta ai rapimenti internazionali di minori in virtù dell'articolo 15 capoverso 1 lettere a-c e i LSIP; d. l'Ufficio federale della migrazione per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP;
e. le autorità di polizia dei Cantoni in virtù dell'articolo 15 capoverso 1 LSIP.
Art. 4
Obbligo d'informazione degli uffici dello stato civile Gli uffici dello stato civile sono tenuti a fornire informazioni a fedpol e alle autorità richiedenti allo scopo di accertare le generalità della persona da segnalare. Essi non possono riscuotere emolumenti a tale titolo.
Sezione 3: Accesso al RIPOL
Art. 5
Autorità legittimate ad accedere ai dati Per svolgere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare direttamente (on line) le rispettive banche dati mediante procedura di richiamo: a. fedpol, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Amministrazione federale delle dogane nonché le autorità di polizia dei Cantoni, per segnalazioni di persone, veicoli e reati non chiariti, compresa la ricerca di oggetti;
b. le rappresentanze svizzere all'estero che adempiono compiti consolari, per segnalazioni di persone e di reati non chiariti, compresa la ricerca di oggetti; c. l'Ufficio federale di giustizia, il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e le autorità della giustizia militare, per segnalazioni di persone;
d. l'Ufficio federale della migrazione; e. la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro nonché le autorità cantonali e comunali che adempiono compiti in materia di diritto degli stranieri, per accertare se uno straniero è segnalato nel RIPOL;
f.
gli Uffici della circolazione stradale, per i veicoli; g. il Segretariato generale Interpol e i servizi stranieri di Interpol, per veicoli e oggetti scomparsi, ad eccezione dei dati relativi alle persone;
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 4
361.0
h. le autorità federali competenti dell'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
i. le autorità di rilascio secondo la legge del 22 giugno 20014 sui documenti d'identità, per verificare eventuali motivi di rifiuto; j.5 il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; k. le autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure, per segnalazioni di persone;
l.
l'organo federale incaricato dell'esecuzione del servizio civile, per segnalazioni di persone; m. la Commissione federale delle case da gioco; n. il Servizio centrale d'incasso dell'Amministrazione delle finanze, per valutare l'irrecuperabilità dei crediti e degli attestati di carenza di beni;
o. il responsabile di progetto e gli amministratori di sistema del fornitore di servizi informatici incaricato dal DFGP, per la manutenzione tecnica del sistema.
Art. 6
Accesso ai dati
1
I diritti d'accesso e di trattamento sono disciplinati nell'allegato.
2
Fedpol emana un regolamento sulla modalità del trattamento dei dati nonché sul diritto d'accesso degli utenti alle singole banche dati. Gli allarmi di cui all'articolo 12 capoverso 1 possono essere consultati soltanto da fedpol, dalle autorità di polizia e dai servizi delle guardie di confine, dal SIC nonché dagli organi doganali con accesso ai dati personali.6 Sezione 4: Comunicazione dei dati
Art. 7
Comunicazione dei dati del RIPOL 1
I dati del RIPOL servono a fedpol per l'elaborazione del Repertorio svizzero dei segnalamenti nonché del Foglio di ricerca RIPOL.
3 RS
120
4 RS
143.1
5
Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
6
Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
Ordinanza RIPOL
5
361.0
2
Tali dati possono essere comunicati alle autorità seguenti per l'adempimento dei loro compiti legali in virtù dell'articolo 15 LSIP o degli obblighi internazionali: a. le autorità di polizia; b. i servizi delle guardie di confine e gli organi doganali con accesso ai dati personali;
c. le rappresentanze svizzere all'estero con compiti consolari; d. le autorità che adempiono compiti in materia di diritto degli stranieri; e. i servizi esteri Interpol.
3
Fedpol, la Direzione generale delle dogane e le autorità di polizia dei Cantoni possono, in singoli casi, comunicare per scritto o verbalmente dati del RIPOL alle autorità di cui all'articolo 5, nella misura in cui tali dati servano all'adempimento dei loro compiti legali.
4
Su richiesta, fedpol può comunicare per iscritto o verbalmente dati del RIPOL all'Ufficio europeo di polizia (Europol) nell'ambito della cooperazione per la lotta contro la criminalità internazionale nei settori della criminalità di cui all'articolo 3 dell'accordo del 24 settembre 20047 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
5
La comunicazione dei dati deve essere munita di un'indicazione dalla quale risulti che l'informazione ha carattere confidenziale e non può essere trasmessa ad altri interessati.
Sezione 5: Struttura e contenuto
Art. 8
Struttura del RIPOL
1
Il RIPOL consta di: a. una banca dati per la ricerca di persone e veicoli; b. una banca dati per i reati non chiariti, compresa la ricerca di oggetti.
2
Tali banche dati sono separate.
Art. 9
Contenuto della banca dei dati personali 1
La banca dei dati personali (schema dei dati personali) contiene i dati seguenti: a. cognome,
nome;
b. luogo, Paese e data di nascita; c. sesso; d. nazionalità, luogo d'origine; e. stato civile;
7 RS
0.362.2
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 6
361.0
f. genitori; g. coniuge; h. genere di nome; i. dati di;
j. atti; k. data di registrazione persona; l. statuto persona;
m. revoca persona (solo generalità supplementari); n. detentore dati;
o. allarme; p. indizio d'identificazione.
2
La banca dei dati di ricerca e di pubblicazione (schema dei dati di ricerca e di pubblicazione) contiene i dati seguenti: a. indizio; b. diffusione; c. data d'evasione;
d. ordine di ricerca, motivi della ricerca e della pubblicazione; e. data di controllo, di scadenza stampa, di scadenza, di decisione e di registrazione di ricerca;
f. pubblicazione; g. autorità, numero d'incarto; h. targa e categoria; i. codice errore;
j. statuto
ricerca;
k. data di revoca di ricerca, motivo della revoca; l. pena; m. indizio alla ricerca e alla revoca; n. indirizzo; o. professione; p. autorità richiedente, referenza, ordine di arresto/decisione; q. luogo e data del reato; r.
tribunale, data di sentenza; s. indizio in relazione all'ordine della pubblicazione.
3
La diffusione attiva della ricerca secondo persone note per nome contiene i dati seguenti:
Ordinanza RIPOL
7
361.0
a. numero di referenza; b. diffusione; c. priorità; d. ordine di ricerca; e. indizio; f. numero d'incarto;
g. statuto; h. connotati; i. motivo della
ricerca;
j.
indicazioni in relazione con la ricerca; k. genere di ricerca; l. data d'evasione;
m. data di revoca; n. luoghi di riferimento; o. indizi di revoca.
4
La diffusione attiva della ricerca di altri messaggi contiene i dati seguenti: a. numero di referenza; b. diffusione; c. priorità; d. numero d'incarto;
e. statuto; f.
data di revoca;
g. messaggio.
Art. 10
Contenuto della banca dei dati di veicoli 1
La banca dei dati di veicoli (schema dei dati di veicoli) contiene i dati seguenti: a. genere, gruppo veicolo; b. marca, tipo;
c. numero di telaio (prefisso, numero progressivo, cifra terminale); d. numero di matricola; e. colore; f. motivo della
ricerca;
g. data e luogo del reato; h. autorità;
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 8
361.0
i. numero
d'incarto;
j.
data di scadenza;
k. data di revoca; l.
autori (solo numero); m. data di registrazione; n. statuto; o. indizi di ricerca; p. proprietario; q. assicurazione; r.
luogo, strada, data e autorità di ritrovamento; s. allarme; t. indizi cantonali.
2
La banca dei dati delle targhe (schema dei dati della targa) contiene i dati seguenti: a. genere, categoria (testo), gruppo; b. numero e nazionalità; c. data di scadenza; d. motivo della
ricerca;
e. autorità; f. numero d'incarto;
g. data di registrazione; h. statuto; i.
data di revoca;
j. allarme; k. indizi di ricerca.
Art. 11
Banca dei dati di reati non chiariti e ricerca di oggetti 1
L'entità principale «avvenimento» contiene i dati seguenti: a. numero di avvenimento; b. operatore, ora e data di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. data denuncia;
f.
diffusione (nazionale o regionale), trattamento, pubblicazione; g. responsabile e data del rapporto;
Ordinanza RIPOL
9
361.0
h. servizio, documenti federali e cantonali e numero cantonale; i. autorità richiedente;
j.
luogo e data del delitto, strada, posto; k. allarme; l.
articolo legge, prescrizione, modo di operare, mezzo ausiliario utilizzato; m. refurtiva, importo delitto, danni, nota; n. data e motivo della revoca; o. data e indizio chiarimento, nota; p. collegamento e motivo collegamento (collegamenti ad altri avvenimenti).
2
L'entità principale «danneggiato, testimone, rappresentante legale, detentore, trovatore» contiene i dati seguenti: a. numero del danneggiato (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. genere d'identità;
f.
cognome, nome, nome della ditta; g. data di nascita, nazionalità, luogo d'origine; h. sesso; i.
indirizzo (in Svizzera o all'estero); j. telefono,
assicurazione;
k. data e motivo della revoca.
3
L'entità principale «connotati» contiene i dati seguenti: a. numero di persona e dei connotati (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. trattamento; f.
genere di connotati; g. altezza, corporatura, età, sesso, tipo, colore pelle; h. fotografia, faccia, barba; i.
colore, lunghezza, tono e pettinatura dei capelli; j.
colore occhi, occhiali; k. lingua,
parole
parlate;
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 10
361.0
l. altri
particolari;
m. segni del corpo, parte del corpo, posizione e descrizione; n. data e motivo della revoca; o. luogo e data di ritrovamento.
4
L'entità principale «oggetto» contiene i dati seguenti: a. numero d'oggetto (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. trattamento; f.
codice oggetti, data di scadenza; g. quantità, indicazione d'oggetto; h. provenienza (nazione, Cantone); i.
marca, tipo, numero d'identificazione, genere del numero; j. incisione/iscrizione; k. grandezza, calibro, materiale, colore dell'oggetto; l.
contanti (valuta e importo); m. descrizione, opera di, valore, foto; n. numero, genere e colore delle pietre; o. data e motivo della revoca; p. luogo e ora di ritrovamento.
5
L'entità principale «tracce» contiene i dati seguenti: a. numero della traccia (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. trattamento; f. codice traccia;
g. genere traccia, quantità; h. genere e luogo di preservazione; i. archiviazione, risultato,
riferimento
suola, Sistema automatico di identificazione delle impronte digitali AFIS (esistente nell'AFIS sì o no);
j. grandezza,
calibro;
k. colore,
disegno,
foto;
Ordinanza RIPOL
11
361.0
l. altra
descrizione;
m. data e motivo della revoca.
6
L'entità principale «dati di vettura relativa a l'autore/il danneggiato» contiene i dati seguenti:
a. numero del veicolo (numero del sistema continuo); b. operatore, data e ora di registrazione; c. detentore originale e attivo; d. responsabile mutazione, data e ora di mutazione; e. trattamento; f. codice vettura;
g. genere della vettura, marca, tipo, colore; h. targa; i. nota; j.
data e motivo della revoca; k. luogo e data di ritrovamento.
Art. 12
Allarmi e
indicazioni
1
Gli allarmi seguenti sono applicabili a tutte le segnalazioni (art. 9-11): a. T per terrorista; b. W per armato;
c. G per violento; d. M per sostanza pericolosa; e. B per trafficante di stupefacenti; f. F per pericolo di fuga; g. S per rischio di suicidio; h. L per malattie con pericolo di morte; i. R per radiazioni ionizzanti (radioattività).
2
Le indicazioni seguenti sono applicabili alle segnalazioni di persone (art. 9): a. E per incarcerazioni in vista d'estradizione; b. Ü per controllare con discrezione; c. A per richiedente l'asilo respinto; d. X per decisione non notificata; e. V per copertura assicurativa; f. Y per arresto commutato o multa;
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 12
361.0
g. Q per delitto perseguibile su querela; h. Z per persone scomparse, malate, sotto tutela, tossicomani, trascurate e ricercate «per via amministrativa» (sulla base di fatti che concernono la vita civile); i. § per informazioni via cavo o telefax.
Sezione 6: Tipi e diffusione delle segnalazioni
Art. 13
Segnalazioni nazionali e regionali 1
Secondo la loro importanza, le segnalazioni per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-c, g e h LSIP sono diffuse a livello nazionale oppure soltanto in una delle regioni che fedpol stabilisce d'intesa con le autorità cantonali competenti (diffusione regionale). Il DFGP disciplina nelle istruzioni le premesse della diffusione nazionale.
2
Le segnalazioni per gli scopi di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere d-f e i LSIP sono diffuse in tutta la Svizzera (ricerca nazionale).
3
La segnalazione nazionale è inserita nel RIPOL dall'autorità richiedente. Le segnalazioni nazionali di persone note per nome sono diffuse soltanto previo esame da parte di fedpol.
4
Dopo essere state inserite nel RIPOL dall'autorità richiedente, le segnalazioni nazionali che concernono reati non chiariti e la ricerca di oggetti nonché le segnalazioni regionali sono immediatamente diffuse nel RIPOL. Fedpol esamina le segnalazioni per campionatura.
Art. 14
Diffusione attiva della ricerca 1
Le segnalazioni urgenti possono essere inserite nel RIPOL con la menzione «diffusione attiva della ricerca». Tali diffusioni sono confermate ulteriormente per telescrivente o in altra forma adeguata agli organi di polizia dei Cantoni nonché ai servizi delle guardie di confine e agli organi doganali con accesso ai dati personali. Fedpol disciplina nelle istruzioni le premesse della diffusione attiva della ricerca.
2
Nel caso di diffusione attiva della ricerca, le segnalazioni nazionali, regionali e cantonali inserite dall'autorità partecipante vengono immediatamente diffuse nel RIPOL. Un servizio cantonale di controllo esamina le segnalazioni prima della loro diffusione.
3
Fedpol esamina costantemente le diffusioni nazionali attive della ricerca e, per campionatura, le diffusioni regionali attive della ricerca.
4
Le diffusioni attive della ricerca restano nel sistema per tre mesi al massimo.
Ordinanza RIPOL
13
361.0
Art. 15
Segnalazioni per la ricerca di veicoli 1
Le segnalazioni per la ricerca di veicoli sono diffuse dal RIPOL immediatamente dopo essere state inserite dalle autorità di polizia dei Cantoni. L'autorità richiedente può, durante un mese, modificare una segnalazione. Dopo due mesi la segnalazione per la ricerca di un veicolo è cancellata qualora l'autorità richiedente non la confermi esplicitamente. La segnalazione confermata è esaminata da fedpol, che la avalla come ricerca definitiva nel RIPOL.
2
Fedpol contrassegna nel sistema d'informazione sui veicoli a motore (MOFIS) dell'Ufficio federale delle truppe della logistica i veicoli segnalati nel RIPOL.
Art. 16
Reati non chiariti e ricerca di oggetti 1
Le segnalazioni nella banca dati relativa ai reati non chiariti e alla ricerca di oggetti, inserite dall'autorità richiedente, sono immediatamente diffuse nel RIPOL.
2
I dati possono essere consultati secondo i criteri seguenti: a. Paese e regione dell'utente; b. regione dell'utente;
c. Cantone
dell'utente;
d. Cantone
scelto.
Sezione 7: Protezione dei dati e sicurezza informatica
Art. 17
Diritti degli interessati 1
I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e cancellazione, sono retti dalle disposizioni concernenti la legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati.
2
La persona interessata che volesse far valere i propri diritti deve comprovare la sua identità e presentare una domanda scritta a fedpol o a un'autorità di polizia del Cantone.
3
Le autorità federali e cantonali decidono d'intesa con l'autorità richiedente e notificano la decisione con atto impugnabile. Esse informano fedpol della loro decisione.
Art. 18
Sicurezza informatica 1
La comunicazione di dati alle rappresentanze svizzere all'estero con compiti consolari e ai servizi esteri Interpol avviene in forma cifrata.
8
RS 235.1
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 14
361.0
2
La sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalla sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 200310 sull'informatica nell'Amministrazione federale nonché dalle istruzioni del CIC del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.
3
Le autorità partecipanti prendono, nei rispettivi settori, le misure necessarie d'ordine organizzativo e tecnico in virtù delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
4
Il fornitore di servizi informatici incaricato dal DFGP assicura che i dati e i programmi del RIPOL possano essere ricostituiti in caso di distruzione, furto o perdita.
Art. 19
Verbalizzazione
1
Gli utenti che trattano o mutano dati sono registrati costantemente nel RIPOL. Il verbale è conservato per un anno.
2
Fedpol e le altre autorità di vigilanza competenti possono ordinare registrazioni periodiche di consultazioni.
Art. 20
Durata di conservazione dei dati 1
I dati nel RIPOL sono cancellati non appena una segnalazione di persona o di veicolo diventa priva di oggetto.
2
Le disposizioni seguenti si applicano alle segnalazioni di persone: a. i dati concernenti le segnalazioni di persone sono conservati al massimo fino alla prescrizione legale del perseguimento o dell'esecuzione; b. i dati concernenti la comunicazione di disconoscimenti di licenze di condurre straniere sono conservati fino alla scadenza del disconoscimento, tuttavia al più tardi fino all'età di 80 anni;
c. i dati concernenti le misure di allontanamento e le misure coercitive nei confronti degli stranieri di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP sono conservati fino alla scadenza della validità, tuttavia al più tardi fino all'età di 80 anni;
d. i dati concernenti gli avvisi di scomparsa sono conservati per dieci anni. In casi motivati, tale durata può essere prorogata di dieci anni al massimo.
3
I dati concernenti le ricerche di veicoli sono conservati per dieci anni al massimo.
4
Le disposizioni seguenti si applicano ai reati non chiariti e alla ricerca di oggetti: a. Le segnalazioni possono essere consultate finché: 1. gli autori del reato siano stati individuati, 2. l'oggetto cercato sia stato ritrovato e non si effettui una ricerca degli autori,
9 RS
235.11
10 RS
172.010.58
Ordinanza RIPOL
15
361.0
3. gli autori siano stati individuati e l'oggetto cercato sia stato ritrovato, 4. il reato sia caduto in prescrizione assoluta.
b. I dati possono essere consultati ancora per un anno, secondo la medesima diffusione, qualora si fosse verificata una delle premesse di cui alla lettera a numeri 1-3. Durante questo periodo i dati possono essere mutati dall'autorità richiedente conformemente alle istruzioni del DFGP (cancellazione, modifica, complemento, ecc.). Dopo la scadenza del termine, i dati non sono più mutabili e possono essere consultati soltanto dall'autorità cantonale richiedente. Nel caso di reati per i quali è comminata una pena fino a cinque anni di detenzione i dati rimangono nel sistema ancora per cinque anni al massimo, nel caso di reati per i quali è comminata una pena di cinque anni e oltre di detenzione, ancora per dieci anni al massimo.
c. Le contravvenzioni sono cancellate dopo la scadenza di un anno se si sono verificate le premesse di cui alla lettera a numeri 1-3. Simultaneamente vanno cancellati i dati concernenti testimoni, rappresentanti legali e titolari di documenti d'identità.
5
I dati relativi a bambini che presentano un rischio elevato di essere rapiti o a possibili autori di un tale rapimento sono conservati al massimo per un anno dal loro inserimento.
Sezione 8: Statistica e pianificazione
Art. 21
Principio
1
Il trattamento per scopi statistici o pianificatori di dati personali rilevati nel RIPOL è disciplinato dalle disposizioni concernenti la protezione dei dati.
2
Per scopi di controllo e pianificazione di gestione interni possono essere trattati soltanto dati resi anonimi. Questi ultimi devono essere distrutti dopo l'uso.
3
I dati utilizzati e pubblicati per scopi statistici devono essere trattati in modo tale che non sia possibile risalire alla persona interessata.
Art. 22
Comunicazione dei dati per l'allestimento di statistiche Fedpol mette a disposizione dell'Ufficio federale di statistica, sotto forma anonimizzata, i dati del RIPOL necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 23
Esigenze d'ordine finanziario e tecnico 1
I Cantoni partecipanti e le altre autorità collegate al RIPOL assumono le spese d'acquisto e di gestione dei loro apparecchi. La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 16
361.0
centrale (distributore principale) del capoluogo cantonale. I Cantoni assumono i costi d'istallazione e di gestione della distribuzione capillare sul loro territorio.
2
Le stazioni dei dati previste per l'utilizzazione esterna all'Amministrazione federale devono corrispondere alle prescrizioni tecniche sugli impianti informatici della Confederazione. Il DFGP stabilisce i dettagli.
Art. 24
Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza RIPOL del 19 giugno 199511 è abrogata.
Art. 25
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.
11
[RU 1995 3641, 1996 2685 appendice 3 n. 3, 2000 2951, 2002 3151 art. 60 n. 3, 2004 4813 all. n. 8, 2006 937]
Ordinanza RIPOL
17
361.0
Allegato
12
(art. 6 cpv. 1)
Autorizzazione per il trattamento o la visua lizzazione dei dati registrati nel RIPOL A =
Visuali
zzazione
B
= Co
nt
rollo
se
re
gistrato o non re
gistrato
C
= Vis
uali
zzazione solo di
st
rani
eri re
gistrati
M =
Mutazione
Abbreviazioni: UFP MPC UFG UFM SR AFD RP,AS SCInc SECO CFCG GM SIC ACSP fedpol Ministero pubblico della Confederazione Ufficio federale di giustizia Ufficio federale della migrazione Servizio dei ricorsi del DF GP
Amministrazione fede rale delle dogane
Res
pons
abile di pr
ogetto e amminist
ratori di s
istema
Servizio centrale d'incasso de ll'Amministrazione delle finanze Segreteria di Stato dell'economia Commissione federale delle case da gioco Autorità della giustizia militare Servizio delle attiv ità informative de
lla Confederazione
Autorità di controllo della Confede razione competenti per i controlli di sicurezza relativi alle per
sone
POLC DStr UCS UIAML PLCi PLCo ESPM RE IP Polizia cantonale Autorità che adempiono compiti in ma teria di diritto degli stranieri Uffici
della ci
rcol
azi
one st
radal
e
Uffici cantonali dell'industria, de lle arti e mestieri e del lavoro Polizia municipale Polizia comunale Autorità di esecuzione delle pene e delle misure Rappresentanze svizzere all'estero Servizi e Segretariato generale Interpol
12
Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2 009 sul Servizio dell e attività informative della Confederazione
(RU
2009
6937). Aggior
nat
o dal n. 4
dell'all. 3 all'O del 4 mar. 20 11 sui controlli di sicurezza re lativi alle persone, in vi gore dal 1° apr. 2011 (RU 2011
1031).
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 18
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
1. Banca dei dati p
ers
onal
i
B = RIPOL C
ont
rollo s
e r
egist
rat
o
o non re
gistrato
B
B
a. Schema dei dati pers
onal
i
Co
gnome,
nome:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Luo
go, P
aes
e e data di nas
cita:
M
M
M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Sesso:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Nazionalità, luo
go d'
ori
gine:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Stato
civile:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Genitori:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Coni
ug
e:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Genere di co
gnome:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Dati
di:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Atti:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Dat
a di re
gistraz
io
ne
p
ersona:
A A A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
Statuto
persona:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
M
C
A A
A
A
Ordinanza RIPOL
19
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Revoca persona (solo generalità su pp
le
men
ta
ri
):
M
-
-
- M
-
AM
-
-
Det
ent
ore
dei
dati
:
A A A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
Allarme:
M M
A
M
A
A
A
M
C
M
A
A
Indizio
d'identificazione:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
b. Schema dei dati di ri
cer
ca e
di
pubblicazione Indizi
o:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
A
M
C
A A
A
A
Diffusione:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
A
M
C
A A
A
A
Dat
a
d'evasione:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
M
C
A A
A
A
Ordi
ne di
ricer
ca, moti
vo della
ricerca e dell
a
pubblicazione:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
A
M
C
A A
A
A
Dat
a di contr
oll
o, di s
cadenza
stampa, di scadenza, di decisione e di re
gistrazione di ricerca: M
A
A A
A
A M
A
A
A
M
C
A A
A
A
Pubblicazione:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
A
M
C
A A
A
A
Aut
orità,
numero
d'incart
o:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
A
M
C
A A
A
A
Tar
ga e cate
goria:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
A
M
C
A A
A
A
Codi
ce error
e:
M
-
-
- M
-
AM
-
-
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 20
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Statuto
ri
cerca:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
M
C
A A
A
A
Dat
a di ri
cer
ca, motivo di r
evoca:
M
-
-
- M
-
AM
-
-
Pena:
M
A
A A
A
A M
A
A
A
A
M
C
A A
A
A
Indizi
o al
la ri
cerca e alla revoca: M
A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
A
A
A
A
Indirizzo: M
A
A
A
A
A
M
A
AA
M
C
A
A
A
A
Professione:
M
A
A
A
A
A
M
A
AA
M
C
A
A
A
A
Autorità richiedenti, referenza, or dine, d'arresto/decisione: M A
A
A
A
A
M
A
AA
M
C
A
A
A
A
Luo
go e dat
a del
reat
o:
M
A
A
A
A
A
M
A
AA
M
C
A
A
A
A
Tribunal
e, data di
sentenza:
M
A
A
A
A
A
M
A
AA
M
C
A
A
A
A
Indizi
o i
n r
elazi
one all'
or
dine della
pubblicazione:
M A
A
A
A
A
M
A
AA
M
C
A
A
A
A
c. Diffusione attiv a della ricerca secondo
persone note per nome:
Numero
di
referenza:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Diffusione:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Priorità:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Ordi
ne di
ricerca:
M
M
M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Ordinanza RIPOL
21
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Indizio:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Numero
d'incarto:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Statuto:
M M M
-
- M
-
AM
M
-
Connotati:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Motivo della ricerca: M
M
M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Indicazioni in relazione con la ri cer
ca:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
Genere di ricerca:
M
M
M
A
A
A
M
A
AA
M
C
M
A
A
A
Dat
a
d'evasione:
M M M
A
A
A
M
A
AA
M
C
M
A
A
A
Dat
a
di
revoca:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
M
A
A
A
Luo
ghi
di
riferimento:
M M M
A
A
A
M
A
AA
M
C
M
A
A
A
Indizi di revoca:
M
M
M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
C
M
A
A
A
d. Diffusione attiva della ricerca di alt
ri messa
gg
i:
Numero
di
referenza:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
M
A
A
A
Diffusione:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
M
A
A
A
Priorità:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
M
A
A
A
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 22
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Numero
d'incarto:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
M
A
A
A
Statuto:
M M M
-
- M
-
AM
M
-
Dat
a
di
revoca:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
M
A
A
A
Messa
gg
io:
M M M
A
A
A
M
A
A
A
A
M
M
A
A
A
2. Banca dei dati di veicoli a. Schema dei dati di ve icoli:
Genere,
gru
pp
o
veicolo:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Marca, ti
po:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Numer
o di tel
ai
o (
prefiss
o, numero
pro
gr
essi
vo, cifr
a termi
nale
):
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Numero
di
matri
cola:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Colore:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Motivo della ricerca: M
A
A
M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Dat
a e luo
go
del
reat
o:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Aut
orità:
A
A
A A
A
A
A
A
A
A A
A
A
Numero
d'incarto:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Data
di
scadenza:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Ordinanza RIPOL
23
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Dat
a
di
revoca:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Aut
ori
(so
lo nu
mero
):
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Dat
a di re
gistraz
io
ne
:
M
A
A
M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Statuto:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Indizi di ricerca:
M
A
A
M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Pro
pri
et
ario:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
Assicurazione:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
Luogo, strada, da
ta
e aut
ori
tà
di ritrovamento:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
Allarme:
M
A
A
M
A
A
A
M
M
A
A
Indizi
cantonali:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
b. Schema dei dati della tar ga
Genere, cate
goria
(testo
),
gru
pp
o:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Numero e nazionalità: M
A
A
M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Data
di
scadenza:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Motivo della ricerca: M
A
A
M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Aut
orità:
A
A
A A
A
A
A
A
A
A A
A
A
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 24
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Numero
d'incarto:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Dat
a di re
gistraz
io
ne
:
M
A
A
M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Statuto:
M
A
A M
A
A
A
M
A
A A
A
A
Dat
a
di
revoca:
M
A
A M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
Allarme:
M
A
A
M
A
A
A
M
M
A
A
Indizi di ricerca:
M
A
A
M
A
A
A
M
A
M
A
A
A
3. Banca dei dati di reati non chiariti e ri cerca di o
gg
ett
i
a.
En
tità
p
rinci
pale
«avvenimento» Numer
o di avveni
mento:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Oper
ator
e, data e ora di
r
egist
razione:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Det
ent
or
e ori
gi
nal
e e attivo:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Responsabile mutazione, dat a e or
a di mut
azione:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Data denuncia:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Diffusione (nazionale o regionale), trattamento, pubblicazione:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Ordinanza RIPOL
25
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Res
ponsabile e data del ra pp
orto: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Servizio, documenti federali e cant onali
, numer
o cant
onale:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Autorità
richiedente: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Luogo e data del
delitto, strada,
posto:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Allarme: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Articolo legge, prescrizione, modo di operare, mezzo ausiliario utilizzato: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Refurtiva, importo delitto, danni, not a:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Dat
a e motivo dell
a r
evoca:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Dat
a e indizi
o chi
arimento, nota:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Collegamento e motivo collega- mento (collegamenti ad altri avveni menti
):
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 26
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
b. Entità principal e «danneggiato, te
stimo
ni
, ra
pp
re
se
ntante legale, detentore, trovatore» Numero del danne
ggiato (numero
del sistema continuo ):
A
A
A A
A
A
A
A
A A
A
Oper
ator
e, data e ora di
r
egist
razione:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Det
ent
or
e ori
gi
nal
e e attivo:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Responsabile mutazione, data e ora di mut azi
one:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Genere d'identità:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Co
gnome, nome, nome della ditta: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Data di nascit
a, nazionalità,
luo
go d'
ori
gine
:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Sesso: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Indirizzo
(in Svizzera e all'estero ): M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Telefono, assicurazione: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Dat
a e motivo dell
a r
evoca:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Ordinanza RIPOL
27
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
c. Entità
princi
pale
«connotati»
Numero di persona e dei connotati (numero del si stema continuo
):
A
A
A A
A
A
A
A
A A
A
Oper
ator
e, data e ora di
r
egist
razione:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Det
ent
or
e ori
gi
nal
e e attivo:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Responsabile mutazione, data e ora di mut azi
one:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Trattamento:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Genere di connotati: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Altezza, cor
por
atura, et
à, sesso,
ti
po, col
ore
pe
lle
:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Foto, faccia, barba: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Colore, lunghezza, tono e pettina- tura dei ca pelli:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Colore occhi, occhiali: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Lin
gua,
parol
e
pa
rla
te
: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Altri
pa
rtic
ola
ri: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 28
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Segni del corpo,
parte del corpo,
posizione e descrizione: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Dat
a e motivo dell
a r
evoca:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Luo
go
e
d
ata
d
i ritrov
am
en
to
:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
d. Entità
princi
pal
e «o
gg
ett
o»
Numer
o d'
oggett
o (numer
o del
sistema continuo
):
A
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Oper
ator
e, data e ora di
re
gist
razione:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
A
Det
ent
or
e ori
gi
nal
e e attivo:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Responsabile mutazione, data e ora di mut azi
one:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
A
Trattamento:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Codi
ce o
gg
etti, data di scadenza: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Quantit
à, indicazi
one d'
ogg
et
to
: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Provenienza
(nazi
one, Cant
one
): M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Marca, tipo, numero d'identifica- zione, gener
e del numero:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Incisione/iscrizione: M A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Ordinanza RIPOL
29
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Grandezza, calibro, materiale, colore dell'o gg
etto:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Cont
anti
(v
alu
ta
e
im
port
o)
: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Descrizione, o
pera di, valore, foto: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Numero, genere
e colore delle
pietre:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Dat
a e motivo dell
a r
evoca:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
Luo
go e ora del ritrovamento: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
A
e. Entità
princi
pale
«tracce»
Numer
o dell
a tr
accia (numero
del sistema continuo ):
A
A
A A
A
A
A
A
A A
A
Oper
ator
e, data e ora di
r
egist
razione:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Det
ent
or
e ori
gi
nal
e e attivo:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Res
pons
abile mutazione, or a e
dat
a
di mut
azi
one:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Trattamento:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Codi
ce tr
accia:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Genere tr
accia,
quantità: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 30
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Genere luo
go di
pre
se
rv
az
io
ne
: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Archiviazione, risultato, riferi- mento suola, AFIS (esistente nell' AFI
S
sì o no
):
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Grandezza, calibro: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Colore, dise
gno, foto:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Altra des
crizi
one:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Dat
a e motivo dell
a r
evoca:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
f. Entità principale «dati di vettura relativa a l'autore/il danne gg
iato»
Numero del veicolo (numero del sistema continuo ):
A
A
A A
A
A
A
A
A A
A
Oper
ator
e, data e ora di
re
gist
razione:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Det
ent
or
e ori
gi
nal
e e attivo:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Responsabile mutazione, data e ora di mut azi
one:
A
A A
A
A
A
A
A A
A
A
Trattamento:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Codice vettura:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Ordinanza RIPOL
31
361.0
UFP
MPC
U
FG
UFM
SR
AFD
R
P,AS
SCInc
SECO
CFCG
GM
SIC,
ACSP
POLC DStr
UCS
UIAM
L
PL
Ci PLCo
ESPM
RE
IP
Genere della vettura, marca, tipo, co lo
re
:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Tar
ga: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
N
ota
: M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Dat
a e motivo dell
a r
evoca:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Luo
go
e
d
ata
d
i ritrov
am
en
to
:
M
A
M
A
A
A
M
M
A
A
A
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 32
361.0