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172.056.15

Ordinanza
concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici
dell'Amministrazione federale

(OOAPub)

del 24 ottobre 2012 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 nonché 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),2

ordina:

1 RS 172.010

2 Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 dell'O del 12 feb. 2020 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 691).

Capitolo 1: Basi

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze nel settore degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale.

2 Si applica:

a.
alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
b.
alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettere a e b OLOGA, fatta eccezione per il Consiglio dei PF.

3 All'acquisto di prestazioni edili sono applicabili soltanto le disposizioni relative al controllo gestionale degli acquisti e del capitolo 6 della presente ordinanza; per il rimanente, l'acquisto di prestazioni edili è retto dall'ordinanza del 5 dicembre 20084 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC).

Art. 2 Scopo e principio della concentrazione5

1 La presente ordinanza garantisce che gli acquisti dell'Amministrazione federale siano efficienti dal punto di vista economico, conformi alla legge e sostenibili.

2 L'economicità è garantita in particolare attraverso la concentrazione degli acquisti.6

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

6 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a.
servizio centrale d'acquisto: un'unità organizzativa centrale che acquista beni e prestazioni di servizi di cui l'Amministrazione federale necessita per l'adempimento dei suoi compiti;
b.
servizio richiedente: un'unità organizzativa che necessita di beni e prestazioni di servizi per l'adempimento dei suoi compiti;
c.
catalogo dei prodotti: un elenco di beni correnti e standardizzati, stabilito dal servizio centrale d'acquisto;
d.7
...

7 Abrogata dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Art. 48 Processi d'acquisto armonizzati

1 L'acquisto di beni e prestazioni di servizi è effettuato sulla base di processi d'acquisto armonizzati a livello federale di cui all'allegato 4.

2 I processi comprendono almeno le seguenti tappe:

a.
avvio della procedura d'aggiudicazione;
b.
scelta della procedura d'acquisto;
c.
aggiudicazione;
d.
stipulazione del contratto.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Capitolo 2: Acquisto centralizzato di beni e prestazioni di servizi

Sezione 1: Organizzazione

Art. 9 Servizi centrali d'acquisto

Fatto salvo l'articolo 10, i beni e le prestazioni di servizi di cui all'allegato 1 sono acquistati da uno dei seguenti servizi centrali d'acquisto:10

a.
Ufficio federale dell'armamento (armasuisse)11;
b.
Ufficio federale delle strade (USTRA);
c.
UFCL;
d.
Centrale viaggi della Confederazione (CFV).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° mar. 2015. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 10 Altri servizi d'acquisto

1 I beni e le prestazioni di servizi seguenti sono acquistati dai servizi qui appresso:

a.
beni e prestazioni di servizi destinati all'aiuto internazionale allo sviluppo e alla cooperazione con i Paesi dell'Est: dai servizi responsabili del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)12;
b.
beni e prestazioni di servizi destinati all'aiuto umanitario: dal servizio responsabile del DFAE;
c.
beni e prestazioni di servizi all'estero destinati a coprire il fabbisogno delle rappresentanze svizzere all'estero: dal servizio responsabile del DFAE;
d.
beni e prestazioni di servizi nell'ambito della crittologia: dal servizio responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

2 Per i beni e le prestazioni di servizi per i quali non sussiste l'obbligo di acquisto centralizzato secondo l'articolo 9, i dipartimenti possono definire un'unità amministrativa interna agli stessi che li acquisti in modo centralizzato per l'insieme del dipartimento.13

12 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Sezione 2: Compiti e competenze dei servizi centrali d'acquisto

Art. 11 ...14

1 I servizi centrali d'acquisto sono responsabili della gestione strategica e operativa degli acquisti.

2 Nell'ambito delle loro competenze essi adempiono in particolare i seguenti compiti:15

a.
acquistano, se possibile, beni correnti e standardizzati, che durante il loro intero ciclo di vita rispettano elevate esigenze economiche, ecologiche e sociali. A tale scopo possono definire, d'intesa con i servizi tecnici (art. 28 e 29), cataloghi vincolanti di prodotti per i servizi richiedenti. Nell'acquisto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'amministrazione osservano le direttive del competente organo di standardizzazione interno;
b.
definiscono i cataloghi di prodotti tenendo adeguatamente conto delle esigenze dei servizi richiedenti, mettono a disposizione di regola una scelta di diversi prodotti e danno informazioni sulla loro offerta di prestazioni di servizi;
c.
provvedono a un'adeguata concentrazione del volume delle commesse all'interno della Confederazione e concludono contratti a tale scopo;
d.
provvedono affinché le competenze e i processi siano chiari e trasparenti e gli acquisti siano eseguiti mediante un adeguato sistema di controllo interno;
e.16
possono redigere la documentazione del bando e i contratti per i servizi richiedenti.

14 Abrogata dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

16 Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Sezione 3:17 Delega della competenza in materia di acquisti

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Art. 12 Tipi di delega e potere di delega

1 Esistono tre tipi di delega:

a.
delega per gli acquisti inferiori al valore soglia: per l'acquisto permanente di prestazioni di servizi fino al raggiungimento del valore soglia previsto per i bandi pubblici;
b.
delega legata a un progetto: per l'acquisto limitato nel tempo di beni e prestazioni di servizi che riguardano un progetto specifico;
c.
delega speciale: per l'acquisto permanente di beni e prestazioni di servizio a prescindere dai valori soglia.

2 Le deleghe di cui al capoverso 1 lettere a e b sono concesse dai servizi centrali d'acquisto, le deleghe di cui al capoverso 1 lettera c dalla Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA).

Art. 13 Presupposti

1 Le deleghe sono concesse soltanto su richiesta e in casi eccezionali motivati.

2 Il destinatario della delega deve in ogni caso disporre di approfondite competenze specifiche in materia di acquisti pubblici secondo l'allegato 2 numero 1.

3 Per ottenere la delega legata a un progetto, oltre alla condizione di cui al capoverso 2 il destinatario deve provare di essere l'unico ad avere bisogno dei beni o delle prestazioni di servizi da acquistare; l'acquisto di beni o prestazioni di servizi effettuato dal destinatario della delega per altre unità amministrative (effetto della concentrazione) non è ammesso.

4 Per ottenere la delega speciale, oltre alla condizione di cui al capoverso 2 il destinatario della delega deve provare che la delega è necessaria ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici o che l'acquisto centralizzato non è opportuno.

Art. 14 Procedura e responsabilità

1 Il servizio richiedente presenta al servizio competente una richiesta di delega motivata.

2 Il servizio competente verifica se i presupposti sono adempiuti. Se concede la delega, esso stabilisce per scritto in un accordo concluso con il destinatario le modalità di esercizio della stessa.

3 Il servizio competente tiene un elenco delle deleghe che ha concesso.

4 Dal momento in cui la delega ha efficacia, il destinatario assume le responsabilità del servizio centrale d'acquisto.

5 Il destinatario della delega garantisce l'adempimento costante dei presupposti e il rispetto costante delle modalità. Redige periodicamente un rapporto per il servizio competente.

6 Sulla base dei rapporti il servizio competente deve essere in grado di verificare a campione se i presupposti per la delega sono ancora adempiuti e se le modalità sono rispettate. Se i presupposti non sono più adempiuti o le modalità non sono rispettate, esso revoca la delega.

7 La procedura e le responsabilità sono inoltre rette dall'allegato 2.

Sezione 4: Compiti e competenze dei servizi richiedenti

Art. 16 Copertura e comunicazione del fabbisogno

1 Il servizio richiedente copre il suo fabbisogno di beni e prestazioni di servizi di cui all'allegato 1 acquistandoli dai servizi centrali d'acquisto, per quanto la competenza relativa agli acquisti non gli sia stata delegata o sia stata delegata a un altro servizio.18

2 Prima di decidere un acquisto esamina il fabbisogno tenendo conto dei costi e dei benefici. A tal fine considera anche gli aspetti legati all'ambiente e alle risorse.19

3 Comunica quanto prima al servizio centrale d'acquisto il suo fabbisogno. Se possibile, raggruppa il fabbisogno di beni o prestazioni di servizi dello stesso tipo.

4 Redige documenti, in particolare la documentazione del bando e il contratto, rispettando il processo d'acquisto armonizzato di cui all'articolo 4.20

5 Garantisce le conoscenze tecniche sui beni e le prestazioni di servizi da acquistare.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Capitolo 3: Acquisto decentralizzato di altre prestazioni di servizi

Art. 1922 Principio

I servizi richiedenti possono acquistare autonomamente le prestazioni di servizi che non figurano nell'allegato 1.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Art. 21 Servizi di coordinamento

1 Sono servizi di coordinamento per le seguenti prestazioni di servizi:

a.
la Cancelleria federale: per le prestazioni di servizi in materia di traduzione, comunicazione e relazioni pubbliche;
b.
l'Ufficio federale del personale: per le prestazioni di servizi nei settori della formazione, della consulenza alla direzione e all'organizzazione.

2 I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono a un adeguato coordinamento fra i loro uffici e servizi nell'ambito dei mandati in materia di consulenza politica e di ricerca.

3 I servizi di coordinamento elaborano contratti tipo in collaborazione con il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione.

4 Concludono all'occorrenza contratti quadro per l'intera Amministrazione federale.

Art. 22 Servizi richiedenti

1 I servizi richiedenti possono ricevere le necessarie prestazioni di servizi sulla base di contratti dei servizi di coordinamento.

2 Se i servizi richiedenti concludono essi stessi contratti, questi devono basarsi sui contratti tipo dei servizi centrali d'acquisto e dei servizi di coordinamento.

Art. 23 Competenze e procedimenti23

1 I dipartimenti, la Cancelleria federale e gli uffici federali provvedono a una chiara definizione delle competenze e dei procedimenti nell'ambito dell'acquisto di prestazioni di servizi.

2 Essi rispettano il processo d'acquisto armonizzato di cui all'articolo 4.24

3 ...25

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

25 Abrogato dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Capitolo 3a:26 Controllo gestionale degli acquisti

26 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Art. 23a Obiettivi del controllo gestionale degli acquisti

Il controllo gestionale degli acquisti è uno strumento di informazione e di gestione che mette a disposizione gli strumenti e le informazioni necessarie tempestivamente e in forma adeguata al destinatario. Esso assicura la trasparenza degli acquisti effettuati e persegue i seguenti obiettivi:

a.
orientamento strategico e operativo degli acquisti;
b.
osservanza della regolarità e della legalità;
c.
sostenibilità dell'acquisto pubblico, incentrata sugli aspetti economici, ecologici e sociali.
Art. 23b Compiti e responsabilità

1 I servizi di acquisto inseriscono i dati menzionati nell'allegato 3 tabella B negli strumenti del controllo gestionale degli acquisti. Garantiscono la qualità richiesta e il consolidamento dei dati.

2 I dipartimenti e la Cancelleria federale eseguono il controllo gestionale degli acquisti conformemente all'articolo 21 capoverso 3 OLOGA27.

3 L'UFCL redige un rapporto a livello di Confederazione per la Conferenza dei segretari generali (CSG); vi segnala le anomalie e raccomanda misure. Nel farlo, si basa sui dati disponibili dei dipartimenti e della Cancelleria federale. La redazione del rapporto a livello di Confederazione è coordinata da un gruppo di lavoro interdipartimentale Controllo gestionale degli acquisti (GLI CGA). Il GLI CGA è diretto dall'UFCL.

4 La CSG esamina il rapporto dell'UFCL e può proporre al Consiglio federale misure per l'insieme dell'Amministrazione federale.

5 Il Consiglio federale assume il controllo gestionale sovraordinato degli acquisti. Prende atto del rapporto dell'UFCL e di eventuali misure proposte dalla CSG e incarica i dipartimenti dell'attuazione di misure.

6 Le competenze e le responsabilità nell'ambito del controllo gestionale degli acquisti sono definite nell'allegato 3.

7 L'UFCL è responsabile dell'esercizio e della manutenzione delle applicazioni informatiche necessarie per il controllo gestionale degli acquisti.

8 L'UFCL offre attività di formazione e perfezionamento inerenti al controllo gestionale degli acquisti.

Capitolo 4: Conferenza degli acquisti della Confederazione

Art. 24 Compiti

1 La CA è l'organo strategico dell'Amministrazione federale per i settori acquisto di beni e acquisto di prestazioni di servizi. In questo ambito adempie segnatamente i seguenti compiti:

a.28
adotta linee guida e priorità strategiche per gli acquisti pubblici e prepara le basi giuridiche necessarie a tal fine;
b.
decide i programmi di formazione e di perfezionamento in materia di acquisti pubblici;
c.
promuove l'impiego di tecnologie moderne nel settore degli acquisti pubblici e al riguardo collabora con il servizio specializzato Tecnologie dell'informazione nell'ambito degli acquisti pubblici (art. 29). A questo scopo dirige il centro di competenza della Confederazione per Simap, che rappresenta la Confederazione nell'Associazione simap.ch;
d.
decide le condizioni generali della Confederazione. Bada affinché queste siano per quanto possibile armonizzate con quelle delle FFS e della Posta Svizzera;
e.
provvede al coordinamento tra i servizi centrali d'acquisto e i servizi richiedenti;
f.29
decide in merito a deleghe speciali di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c;
g.
coordina le tasse dei diritti d'autore dell'Amministrazione federale;
h.
si pronuncia sulle questioni essenziali in materia di politica e di strategia degli acquisti e può emanare raccomandazioni al riguardo;
i.
promuove acquisti sostenibili incentrandosi sugli aspetti economici, ecologici e sociali;
j.
promuove, sostiene e coordina gli sforzi per prevenire la corruzione negli acquisti pubblici della Confederazione.

2 La CA tratta temi d'interesse comune in stretta collaborazione con la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB).

3 La CA può collaborare su base partenariale con le FFS e con la Posta Svizzera nei settori d'interesse comune.

4 Il comitato della CA può emanare raccomandazioni per i propri membri.30

5 La CA può emanare raccomandazioni per tutti i servizi richiedenti.31

6 Il DFF emana direttive per i membri del comitato su proposta di quest'ultimo e direttive per tutti i servizi richiedenti su proposta della CA.32

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4873).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4873).

30 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4873).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4873).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4873).

Art. 25 Organizzazione

1 La CA si compone di un presidente e di altri nove membri al massimo.

2 I membri sono scelti in particolare in seno ai servizi centrali d'acquisto, al settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF), all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e alla Segreteria generale del DFAE (SG-DFAE).33

3 La CA ha un comitato che si compone di un presidente e di un rappresentante di ogni servizio centrale d'acquisto, ossia di armasuisse, dell'USTRA e dell'UFCL. Il comitato ha in particolare il compito di definire le priorità dell'attività della CA. Esso decide di temi che riguardano l'acquisto centralizzato di beni e prestazioni di servizi nella Confederazione.34

4 La Posta Svizzera SA, le FFS SA, il settore dei PF, la segreteria della Commissione della concorrenza (COMCO) e il Controllo federale delle finanze (CDF) possono assumere lo statuto di osservatore nella CA.35

5 La CA può accogliere ospiti permanenti, in particolare rappresentanti di organizzazioni cantonali e comunali.

6 La presidenza della CA e la direzione della sua segreteria sono assunte dall'UFCL.36

7 La CA adotta un proprio regolamento interno nel quale sono disciplinati i dettagli riguardanti la sua organizzazione e il suo lavoro.

8 Le decisioni in seno al comitato sono prese all'unanimità, quelle della CA a maggioranza semplice dei votanti.37

33 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4873).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 549).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4873).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4873).

Art. 26 Comitati di esperti

La CA può istituire comitati di esperti e affidare loro compiti riguardanti attribuzioni proprie affinché forniscano una consulenza preliminare in merito o li eseguano autonomamente.

Capitolo 5: Servizi specializzati e altre prestazioni di sostegno

Sezione 1:
Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione

Art. 27

1 Il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP) sostiene i servizi d'acquisto e i servizi richiedenti nell'acquisto dei beni e delle prestazioni di servizi.

2 Adempie in particolare i seguenti compiti:38

a.
consiglia i servizi d'acquisto e i servizi richiedenti su questioni di diritto degli acquisti e dei contratti;
b.39
sostiene e consiglia i servizi d'acquisto e i servizi richiedenti nell'espletamento amministrativo e formale dei bandi pubblici;
c.
progetta la formazione e il perfezionamento nei settori degli acquisti e dei contratti pubblici e offre corrispondenti attività di formazione e di perfezionamento. Queste attività possono essere aperte a partecipanti provenienti da servizi di acquisto cantonali e comunali. L'UFCL emana le tariffe necessarie per stabilire i prezzi a copertura dei costi;
d.
mette a disposizione mezzi ausiliari quali manuali e liste di controllo, nonché contratti tipo;
e.
elabora e rivede le condizioni generali in base a un mandato della CA e le presenta alla stessa per decisione;

3 Il CCAP è aggregato dal profilo amministrativo all'UFCL.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Sezione 2: Altri servizi specializzati e prestazioni di sostegno

Art. 28 Servizio Acquisti pubblici ecologici

1 Il servizio Acquisti pubblici ecologici promuove principalmente acquisti pubblici rispettosi dell'ambiente e delle risorse.

2 Adempie in particolare i seguenti compiti:40

a.41
fornisce raccomandazioni concernenti i criteri ecologici applicabili ai prodotti nell'ambito degli acquisti pubblici e informa sulle nuove tecnologie rispettose delle risorse;
b.
consiglia i servizi centrali d'acquisto e i servizi richiedenti riguardo all'integrazione di aspetti ecologici negli acquisti pubblici;
c.
collabora nell'ambito delle offerte di formazione della CA;
d.
promuove lo scambio di informazioni e di esperienze sul tema degli acquisti ecologici in Svizzera e all'estero;
e.
collabora con gli organi competenti in materia di edilizia sostenibile;
f.42
armonizza per quanto possibile i suoi strumenti e standard con quelli di altri servizi federali, dei Cantoni e dei Comuni. Instaura un dialogo con l'economia privata per promuovere gli acquisti sostenibili;
g.
è membro del Gruppo tecnico Gestione delle risorse e management ambientale dell'Amministrazione federale (RUMBA) ed è responsabile per le questioni concernenti gli acquisti pubblici ecologici.

3 È aggregato dal profilo amministrativo all'UFAM.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Art. 29 Servizio Tecnologie dell'informazione nell'ambito degli acquisti pubblici

1 Il servizio Tecnologie dell'informazione nell'ambito degli acquisti pubblici promuove l'impiego di tecnologie dell'informazione nell'ambito degli acquisti pubblici.

2 Adempie in particolare i seguenti compiti:43

a.
consiglia i servizi che lo interpellano riguardo all'impiego di tecnologie dell'informazione appropriate nel processo degli acquisti pubblici;
b.
armonizza per quanto possibile i suoi strumenti e standard con quelli di altri servizi della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e dei privati;
c.
dirige progetti interdipartimentali concernenti l'impiego di nuove tecnologie presso la Confederazione o vi collabora;
d.
elabora, in collaborazione con la CA e i servizi centrali d'acquisto, la strategia concernente l'impiego di tecnologie dell'informazione nell'ambito degli acquisti pubblici e presenta tale strategia alle autorità competenti per decisione;
e.44
sostiene le attività di formazione e perfezionamento del CCAP volte all'attuazione della strategia concernente l'impiego di tecnologie dell'informazione nell'ambito degli acquisti pubblici;
f.45
siede nel comitato di esperti della CA per la formazione e il perfezionamento e collabora nell'ambito delle offerte di formazione del CCAP.

3 Esso è diretto dal settore TDT della CaF.46

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

45 Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

46 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).

Art. 30 Prestazioni di sostegno nelle questioni concernenti le condizioni di lavoro

1 Se la prestazione è fornita in Svizzera, in caso di necessità la Direzione del lavoro della SECO fornisce consulenza ai servizi centrali d'acquisto e ai servizi richiedenti sulle prescrizioni concernenti le condizioni di lavoro di cui all'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 dicembre 199547 sugli acquisti pubblici (OAPub).

2 Se la prestazione è fornita all'estero, in caso di necessità la Direzione del lavoro della SECO fornisce consulenza ai servizi centrali d'acquisto e ai servizi richiedenti nelle questioni concernenti l'osservanza degli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui all'articolo 7 capoverso 2 OAPub.

3 La SECO può promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze sul tema degli acquisti socialmente sostenibili in Svizzera e all'estero, nonché collaborare nell'ambito delle offerte di formazione della CA e in quello dell'armonizzazione degli strumenti e degli standard dei servizi federali, dei Cantoni, dei Comuni.

47 [RU 1996 518, 1997 2432 2779 all. n. II 5, 2002 886 1759, 2006 1667 5613 art. 30 cpv. 2 n. 1, 2009 6149, 2010 3175 all. 3 n. 2, 2015 775, 2017 5161 all. 2 n. II 3. RU 2020 691 art. 31 cpv. 2]. Vedi ora l'O del 12 feb. 2020 sugli appalti pubblici (RS 172.056.11).

Art. 31 Prestazioni di sostegno nelle questioni concernenti la parità tra uomini e donne.

1 L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) consiglia, in caso di necessità, i servizi centrali d'acquisto e i servizi richiedenti nelle questioni concernenti la parità salariale tra donna e uomo.

2 L'UFU informa i servizi interessati sui risultati della sua attività di controllo secondo l'articolo 6 capoverso 4 OAPub48.

48 [RU 1996 518, 1997 2432 2779 all. n. II 5, 2002 886 1759, 2006 1667 5613 art. 30 cpv. 2 n. 1, 2009 6149, 2010 3175 all. 3 n. 2, 2015 775, 2017 5161 all. 2 n. II 3. RU 2020 691 art. 31 cpv. 2]. Vedi ora l'O del 12 feb. 2020 sugli appalti pubblici (RS 172.056.11).

Capitolo 6: Altri obblighi e competenze dei servizi interessati

Art. 32 Decisione concernente le domande di risarcimento

1 Il DFF è competente per decidere sulle domande di risarcimento secondo la LAPub. Si pronuncia previa consultazione del servizio nella cui sfera d'attività rientra il fatto su cui si fonda la domanda.

2 L'Amministrazione federale delle dogane decide nel suo settore di competenze su pretese inferiori a 10 000 franchi.

Art. 3349

49 Abrogato dall'art. 31 cpv. 2 dell'O del 12 feb. 2020 sugli appalti pubblici, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 691).

Art. 34 Impiego dei fondi

Gli impegni finanziari possono essere assunti soltanto se sono stati stanziati i crediti necessari.

Art. 35 Conservazione dei documenti

In assenza di disposizioni più restrittive, i servizi d'acquisto e i servizi richiedenti conservano tutti i documenti relativi alla procedura d'aggiudicazione per almeno tre anni dalla fine della procedura di aggiudicazione.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 37 Esecuzione

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 37a50 Istruzioni dell'UFCL

1 L'UFCL può emanare istruzioni sui processi d'acquisto, sulle deleghe e sul controllo gestionale degli acquisti.

2 A tal fine consulta previamente gli altri servizi centrali d'acquisto e per le istruzioni sui processi d'acquisto e sul controllo gestionale degli acquisti i dipartimenti e la Cancelleria federale.

50 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Art. 38 Vigilanza

I dipartimenti e la Cancelleria federale vigilano sull'esecuzione della legislazione in materia di acquisti pubblici e della presente ordinanza nel settore di loro competenza; collaborano a tale scopo con i servizi centrali d'acquisto e i servizi di coordinamento.

Art. 38a51 Procedura in caso di divergenze

1 Le divergenze relative al campo d'applicazione della presente ordinanza devono essere appianate per quanto possibile mediante intesa.

2 Se non si giunge a una soluzione amichevole, decide in via definitiva:

a.
la CA in caso di differenze concernenti il conferimento di deleghe per acquisti inferiori al valore soglia o di deleghe legate a progetti oppure di differenze concernenti la questione della competenza centrale di un acquisto di cui all'allegato 1;
b.
la CSG in caso di differenze concernenti il controllo gestionale degli acquisti;
c.
il DFF in caso di differenze concernenti il conferimento di deleghe speciali;
d.
il DFF, previa consultazione della CA, in caso di altre differenze.

51 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Art. 40 Disposizione transitoria

I Dipartimenti e la Cancelleria federale istituiscono un controllo gestionale degli acquisti efficiente entro il 31 dicembre 2015. I lavori necessari a tal fine sono diretti dal DFF.

Art. 40a54 Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2015

1 Le deleghe conferite dai servizi centrali d'acquisto anteriormente al 1° gennaio 2016 restano valide conformemente agli articoli 12-14.

2 Dal 1° gennaio 2018 i servizi richiedenti registrano i dati menzionati in relazione al contratto nell'allegato 3 tabella B numeri 4, 10 e 11.

54 Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

Allegato 155

55 Originario all. Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 18 nov. 2015 (RU 2015 4873) e dal n. I dell'O del 1° giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2429).

(art. 9)

Beni e prestazioni di servizi il cui acquisto è di competenza dei servizi centrali d'acquisto

armasuisse

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Centrale viaggi della Confederazione

Ufficio federale delle strade

1. Prodotti alimentari e bevande

x

2. Tessili e abbigliamento

x

3. Olio da riscaldamento, benzina, carburante, prodotti chimici

x

4. Beni d'armamento, armi, installazioni di protezione e di difesa, comprese manutenzione e riparazione

x

5. Prodotti medici e settore farmaceutico

x

6. Prestazioni di trasporto, fatta salva la competenza della Centrale viaggi della Confederazione

x

7. Autoveicoli, parti di veicoli, mezzi di trasporto, comprese manutenzione e riparazione

x

8. Beni e prestazioni di servizi nell'ambito dello sport e dello svago

x

9. Pubblicazioni, stampati, media elettronici e supporti d'informazione compresi documenti di sicurezza e d'identità

x

9a. Prestazioni di agenzie

x

10. Burotica, compresa tecnica di presentazione, apparecchi multifunzionali, compresi stampanti e accessori

x

11. Arredamento degli uffici e dei locali per l'amministrazione civile

x

12. Materiale per ufficio, compresi materiale cartaceo e materiale di consumo per EED

x

13. Servizi postali, escluso il corriere diplomatico

x

14. Tecnologie d'informazione e di telecomunicazione (TIC)

x

15. Prestazioni di servizi informatici e personale a prestito nel settore TIC

x

16. TIC per le armi, le munizioni, il materiale bellico oppure, se sono indispensabili a fini difensivi o per il Servizio delle attività informative della Confederazione, altre merci, le prestazioni di servizi, le costruzioni, la ricerca o lo sviluppo

x

17. Prestazioni di servizi informatici e fornitura di personale a prestito nel settore delle armi, delle munizioni, del materiale bellico oppure, se sono indispensabili a fini difensivi o per il Servizio delle attività informative della Confederazione, altre merci, le prestazioni di servizi, le costruzioni, la ricerca o lo sviluppo

x

18. TIC per parti costitutive delle strade nazionali

x

19. Beni e prestazioni di servizi per parti costitutive delle strade nazionali conformemente all'OSN

x

20. Prestazioni di servizi necessari per l'approntamento, l'esercizio e la manutenzione di beni

x

secondo il settore di competenza

x

secondo il settore di competenza

x

secondo il settore di competenza

21. Per i viaggi d'affari della Confederazione: prestazioni di servizi nell'ambito dei viaggi aerei; acquisto di servizi nel settore alberghiero, intermediazione e prenotazione di alberghi; acquisto, organizzazione, prenotazione e intermediazione di veicoli a noleggio e di servizi di limousine

x

Allegato 256

56 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

(art. 13 cpv. 2 e 14 cpv. 7)

Responsabilità in caso di deleghe

Legenda:

D
Decisione o livello decisionale
R
Responsabilità
E
Esecuzione

Attività

Compito

Servizio centrale d'acquisto

Servizio richiedente

1. Presupposti

Per ogni tipo di delega:

-
conformità legale di un acquisto;
-
esperienza e formazione necessarie dei partecipanti al progetto.

È considerata una prova dell'esperienza ad esempio:

la prova che almeno un partecipante al progetto ha effettuato negli ultimi 5 anni diversi bandi OMC secondo i criteri della regolarità e della legalità.

È considerata una prova della formazione ad esempio:

almeno un partecipante al progetto ha frequentato il corso «Fundierte Grundlagen des öffentlichen Beschaffungswesens» del CCAP e ottenuto il relativo certificato come pure i moduli di approfondimento rilevanti per la delega in questione.

Delega legata a un progetto:

-
la prova che nel settore oggetto della richiesta di delega non vi è una possibilità immediata di concentrare gli acquisti integrando quelli di altri progetti d'acquisto;
-
se il potenziale di concentrazione emerge soltanto nel corso del progetto, il destinatario della delega lo comunica senza indugio al servizio centrale d'acquisto e presenta una richiesta di estensione dell'accordo di delega.

Delega speciale:

-
non esiste l'opportunità dell'acquisto centralizzato; o
-
esiste la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici.

R

2. Redazione della richiesta di delega

Il servizio ne fa richiesta fornendo la motivazione. Prova che i presupposti sono adempiuti. L'(eventuale) organo di revisione interno del servizio interessato conferma l'adempimento dei presupposti. Il capo dell'ufficio di cui fa parte il servizio interessato firma la richiesta.

E; R

3. Verifica e approvazione della richiesta, redazione dell'accordo con le modalità

D

In caso di delega speciale: CA

4. Tenuta dell'elenco delle deleghe

E

In caso di delega speciale: CA

5. Esecuzione del progetto d'acquisto secondo il processo definito e garanzia della legalità dell'acquisto

Il destinatario della delega può richiedere la consulenza del servizio giuridico del servizio centrale d'acquisto. La decisione e la responsabilità spettano al destinatario della delega.

R, D, E

6. Obbligo permanente di comunicazione in caso di modifiche

R

7. Redazione e stipulazione del contratto

R, D, E

8. Esecuzione del contratto ed eventuali regole sulla competenza in materia di attribuzione delle commesse

R, D, E

9. Acquisti successivi in caso di fabbisogno rimasto invariato

R, D, E

10. Rapporti periodici

Il destinatario della delega redige periodicamente per il servizio competente un rapporto sul rispetto delle modalità di delega e sugli acquisti effettuati.

R, E

11. Verifica a campione dei rapporti periodici

R, D, E

12. Controversia giuridica tra il servizio d'acquisto e
terzi

Se per l'esecuzione di un progetto d'acquisto ha chiesto la consulenza del servizio giuridico del servizio centrale d'acquisto (n. 5) e ne ha seguito le raccomandazioni, il destinatario della delega può ricorrere nuovamente alla consulenza del suddetto servizio giuridico in caso di controversia giuridica. La decisione e la responsabilità spettano al destinatario della delega.

R, E

Allegato 357

57 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

(art. 23b cpv. 1 e 6)

Competenze e responsabilità nell'ambito del controllo gestionale degli acquisti

A. Rapporto redatto a livello di Confederazione

Legenda:

R:
responsabilità
C:
collaborazione
I:
ricevimento di informazioni

Compito/attività

Consiglio federale

CSG

Dipartimenti

GLI CGA

UFCL

Servizi richiedenti

Approvazione del rapporto

R

I

I

I

I

I

Attuazione delle misure

R

Redazione del rapporto

C

C

R

C

Proposta di misure

R

Raccomandazione di misure

I

C

R

Indicazione delle anomalie

C

R

C

Consolidamento dei dati

R

Registrazione dei dati negli strumenti del controllo gestionale degli acquisti

R

B. Dati che devono essere registrati dai servizi richiedenti e dai servizi centrali d'acquisto:

Dati che devono essere registrati

Aggiudicazione superiore al valore soglia OMC

Contratto

1.
Campo d'applicazione (acquisto: sì/no)

x

x

2.
Procedura d'acquisto applicata (con l'indicazione precisa delle basi giuridiche secondo LAPub e OAPub)

x

x

3.
Categoria d'acquisto standardizzata

x

x

4.
Indicazione se
-
l'acquisto è di competenza del servizio centrale d'acquisto ai sensi dell'allegato 1 o
-
l'acquisto è di competenza del servizio richiedente (decentralizzato) ai sensi dell'allegato 1 o
-
il servizio centrale d'acquisto delega l'acquisto al servizio richiedente

x

x

5.
Valore di aggiudicazione / valore del contratto

x

x

6.
Numero d'identificazione per simap.ch

x

7.
Data dell'aggiudicazione

x

8.
Aggiudicatario / partner contrattuale

x

x

9.
Inizio e fine del contratto

x

10.
Menzione del diritto di verifica del prezzo e del diritto d'esame

x

11.
In generale:
-
rapporto con l'aggiudicazione
-
in caso di contratti quadro anche:
rapporto tra contratto quadro e contratti specifici
-
in caso di contratti quadro con diverse unità amministrative aventi diritto ad attribuire commesse:
il servizio di aggiudicazione stabilisce dove registrare il contratto quadro e i contratti specifici. Disciplina le autorizzazioni per l'attribuzione delle commesse da parte delle unità amministrative.

x

Allegato 458

58 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4873).

(art. 4)

Processi d'acquisto armonizzati

Questi processi si applicano agli acquisti secondo la LAPub e la OAPub.

Procedura libera

Procedura selettiva

Procedura mediante invito

Procedura mediante trattativa privata

Avvio della procedura d'aggiudicazione (art. 4 cpv. 2 lett. a)

Analisi del fabbisogno

Analisi del fabbisogno

Analisi del fabbisogno

Analisi del fabbisogno

Scelta della procedura d'acquisto (art. 4 cpv. 2 lett. b)

Redazione della documentazione del bando

Redazione della documentazione del bando

Redazione del capitolato d'oneri

Redazione del capitolato d'oneri

Bando di concorso per la commessa

Bando di concorso per la commessa

Ricezione delle offerte

Ricezione delle offerte

Sessione(i) di domande e risposte

Sessione(i) di domande e risposte

Eventualmente sessione(i) di domande e risposte

Chiarimento delle questioni in sospeso

Prequalifica, invito a presentare un'offerta

Eventualmente sessione (i) di domande e risposte

Verifica formale delle offerte

Verifica formale delle offerte

Verifica formale delle offerte

Valutazione delle offerte

Valutazione delle offerte

Valutazione delle offerte

Redazione del rapporto di valutazione

Redazione del rapporto di valutazione

Redazione del rapporto di valutazione

Aggiudicazione (art. 4 cpv. 2 lett. c)

Pubblicazione dell'aggiudicazione

Pubblicazione dell'aggiudicazione

Pubblicazione dell'aggiudicazione59

Pubblicazione dell'aggiudicazione60

Stipulazione del contratto (art. 4 cpv. 2 lett. d)

59 Per gli acquisti che rientrano nel campo d'applicazione della LAPub.

60 Per gli acquisti che rientrano nel campo d'applicazione della LAPub.