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Ordinanza del DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 (Stato 15 aprile 2018) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 30 capoverso 2 e 99 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli
stranieri e la loro integrazione (LStrI)2; visto l'articolo 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 20073 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), ordina:
Art. 1
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colo 19 capoverso 1 OASA, 2. il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 20 capoverso 1 OASA;
b. il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata se l'autorizzazione di svolgere un'attività lucrativa è concessa per quattro mesi al massimo alle condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA.
Art. 2
Soggiorno senza attività lucrativa di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi a cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS: a. il permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, postdottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di RU 2015 2741
1 RS
142.20
2
Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
3 RS
142.201
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
142.201.1
Migrazione
2
142.201.1
una borsa di studio della Confederazione, se cittadini di Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in materia di soggiorno; la SEM stila l'elenco di tali Paesi e lo aggiorna regolarmente; b. il permesso di dimora per cura medica, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più (art. 29 LStrI); c. il permesso di dimora per redditieri (art. 28 LStrI); d. il permesso di dimora per affiliati in vista d'adozione (art. 48 LStrI); e. il permesso di dimora in vista di preparare il matrimonio, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più.
Art. 3
Rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio in casi particolari Sono sottoposti per approvazione alla SEM: a. il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero privo di un passaporto nazionale valido;
b.5 il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero che ha violato in modo grave o ripetuto la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li espone a pericolo o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; c. il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio dopo la revoca passata in giudicato della cittadinanza svizzera; d. il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell'articolo 34 capoversi 3 e 4 LStrI;
e. il rilascio immediato del permesso di domicilio a professori; f.6 il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 19507 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Art. 4
Proroga del permesso di dimora in casi particolari Sono sottoposte per approvazione alla SEM: a. la proroga del permesso di dimora se lo straniero non è più in grado di ottenere la proroga del suo passaporto nazionale;
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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
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Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
7 RS
0.101
Permessi sottoposti alla procedura di approvazione e decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri. O del DFGP 3
142.201.1
b. la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera (allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o persona che beneficia di un congedo sabbatico) nei casi seguenti: 1.8 è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione continua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA),
2. l'interessato non dedica più o non è più in grado di dedicare ai suoi studi il tempo abitualmente necessario per portarli a termine, oppure 3. sussistono indizi fondati che indicano che l'interessato, cambiando ripetutamente l'obiettivo della formazione, tenta di stabilirsi durevolmente in Svizzera;
c.9 la proroga del permesso di dimora di uno straniero che attenta in modo grave o ripetuto alla sicurezza e all'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d.10 la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell'unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 50 LStrI; art. 77 OASA);
e.11 la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e dei membri della sua famiglia che hanno il diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 all. I dell'Acc. del 21 giu. 199912 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]); f.13 la proroga del permesso di dimora del figlio di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che ha esercitato un'attività economica in Svizzera o del suo coniuge allo scopo di portare a termine la propria formazione (art. 3 par. 6 all. I ALC) nonché la proroga del permesso di dimora del genitore che ne ha effettivamente la custodia.
Art. 5
Deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 cpv. 2 LStrI) Sono sottoposti per approvazione alla SEM: 8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
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Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
11 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
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0.142.112.681 13 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
Migrazione
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142.201.1
a. il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 29 OASA);
b. il rilascio di un permesso di dimora a Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 OASA);
c. il rilascio di un permesso di dimora a persone che soggiornano irregolarmente in Svizzera per acquisire una formazione professionale di base (art. 30a OASA);
d. il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA);
e. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per tutelare importanti interessi pubblici (art. 32 OASA); f.
il rilascio di un permesso di dimora a minori affiliati (art. 33 OASA); g. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata alle vittime o ai testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 OASA);
h. il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 36a OASA);
i.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che erano già stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio (riammissione di stranieri; art. 49 OASA); j.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che tornano in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all'estero (art. 51 OASA); k. il rilascio di un permesso di dimora a corrispondenti e a giornalisti che lavorano per mass media con sede all'estero in virtù dell'articolo 43 capoverso 1 lettera f OASA.
Art. 6
Ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS: a. il permesso di dimora dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStrI e 73 OASA; b. il permesso di dimora ai parenti in linea discendente maggiori di 18 anni di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI); c. il permesso di dimora ai parenti in linea ascendente di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);
Permessi sottoposti alla procedura di approvazione e decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri. O del DFGP 5
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d.14 il permesso di dimora ai discendenti maggiori di 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC15); e. il permesso di dimora ai discendenti di età compresa tra 18 e 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge, purché prima del deposito della domanda questi discendenti non abbiano risieduto regolarmente e durevolmente in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 3 par. 1 e 2 lett. a all. I ALC); f. il permesso di dimora agli ascendenti di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. b all. I ALC); g.16 il permesso di dimora ai genitori di un cittadino minorenne di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS se ne hanno effettivamente la custodia e dispongono di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 all. I ALC; ricongiungimento familiare rovesciato).
Art. 7
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
15 RS
0.142.112.681 16 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).
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