01.02.2023 - * / In vigore
01.05.2022 - 31.01.2023
01.01.2021 - 30.04.2022
15.04.2018 - 31.12.2020
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Ordinanza del DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri del 13 agosto 2015 (Stato 1° settembre 2015) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 30 capoverso 2 e 99 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli
stranieri (LStr); visto l'articolo 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 20072 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), ordina:

Art. 1

Soggiorno con attività lucrativa Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) le decisioni preliminari dell'autorità preposta al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) se si riferiscono: a. al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata in virtù dell'articolo 19 capoverso 1 OASA;

b. al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata in virtù dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a OASA;

c. al rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 20 capoverso 1 OASA.


Art. 2

Soggiorno senza attività lucrativa di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi a cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS: a. il permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, postdottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di una borsa di studio della Confederazione, se cittadini di Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in materia di soggiorno; la SEM stila l'elenco di tali Paesi e lo aggiorna regolarmente; RU 2015 2741

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2 RS

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Migrazione

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b. il permesso di dimora per cura medica, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più (art. 29 LStr); c. il permesso di dimora per redditieri (art. 28 LStr); d. il permesso di dimora per affiliati in vista d'adozione (art. 48 LStr); e. il permesso di dimora in vista di preparare il matrimonio, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più.


Art. 3

Rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio in casi particolari Sono sottoposti per approvazione alla SEM: a. il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero privo di un passaporto nazionale valido;

b. il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero che ha infranto in modo grave o ripetuto l'ordinamento giuridico svizzero o se l'autorità cantonale è a conoscenza di informazioni sul suo conto che toccano gli ambiti della sicurezza dello Stato; c. il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio dopo la revoca passata in giudicato della cittadinanza svizzera; d. il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell'articolo 34 capoversi 3 e 4 LStr;

e. il rilascio immediato del permesso di domicilio a professori.


Art. 4

Proroga del permesso di dimora in casi particolari Sono sottoposte per approvazione alla SEM: a. la proroga del permesso di dimora se lo straniero non è più in grado di ottenere la proroga del suo passaporto nazionale;

b. la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera (allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o persona che beneficia di un congedo sabbatico) nei casi seguenti: 1. è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o perfezionamento si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA), 2. l'interessato non dedica più o non è più in grado di dedicare ai suoi studi il tempo abitualmente necessario per portarli a termine, oppure 3. sussistono indizi fondati che indicano che l'interessato, cambiando ripetutamente l'obiettivo della formazione, tenta di stabilirsi durevolmente in Svizzera;

c. la proroga del permesso di dimora di uno straniero che ha infranto in modo grave o ripetuto l'ordinamento giuridico svizzero o se l'autorità cantonale è

Permessi sottoposti alla procedura di approvazione e decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri. O del DFGP 3

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a conoscenza di informazioni sul suo conto che toccano gli ambiti della sicurezza dello Stato; d. la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell'unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero, se lo straniero interessato non è originario di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 50 LStr; art. 77 OASA).


Art. 5

Deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 cpv. 2 LStr) Sono sottoposti per approvazione alla SEM: a. il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 29 OASA);

b. il rilascio di un permesso di dimora a Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 OASA);

c. il rilascio di un permesso di dimora a persone che soggiornano irregolarmente in Svizzera per acquisire una formazione professionale di base (art. 30a OASA);

d. il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA);

e. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per tutelare importanti interessi pubblici (art. 32 OASA); f.

il rilascio di un permesso di dimora a minori affiliati (art. 33 OASA); g. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata alle vittime o ai testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 OASA);

h. il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 36a OASA);

i.

il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che erano già stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio (riammissione di stranieri; art. 49 OASA); j.

il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che tornano in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all'estero (art. 51 OASA); k. il rilascio di un permesso di dimora a corrispondenti e a giornalisti che lavorano per mass media con sede all'estero in virtù dell'articolo 43 capoverso 1 lettera f OASA.


Art. 6

Ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS:

Migrazione

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a. il permesso di dimora dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStr e 73 OASA; b. il permesso di dimora ai parenti in linea discendente maggiori di 18 anni di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStr); c. il permesso di dimora ai parenti in linea ascendente di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStr); d. il permesso di dimora ai discendenti maggiori di 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. a All. I dell'Acc. del 21 giu. 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]); e. il permesso di dimora ai discendenti di età compresa tra 18 e 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge, purché prima del deposito della domanda questi discendenti non abbiano risieduto regolarmente e durevolmente in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC); f. il permesso di dimora agli ascendenti di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. b Allegato I ALC).


Art. 7

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015 3 RS

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