01.07.2022 - * / In vigore
01.01.2022 - 30.06.2022
02.12.2019 - 31.12.2021
26.11.2018 - 01.12.2019
07.09.2015 - 25.11.2018
01.07.2009 - 06.09.2015
01.01.2008 - 30.06.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.07.2007
01.12.2003 - 30.06.2004
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01.01.2002 - 30.11.2003
01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Ordinanza dell'Assemblea federale
relativa alla legge sul Parlamento
e all'amministrazione parlamentare
(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)
del 3 ottobre 2003 (Stato 14 ottobre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge del
13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl);
visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 maggio 20032;
visto il parere del Consiglio federale del 6 giugno 20033, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni d'applicazione della legge sul Parlamento Sezione 1: Bollettino ufficiale

Art. 1

Contenuto

1 Il Bollettino ufficiale è pubblicato dai Servizi del Parlamento. Vi sono verbalizzati
integralmente i dibattiti e le decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli
Stati, nonché dell'Assemblea federale plenaria.

2 Il Bollettino ufficiale è pubblicato continuativamente in forma elettronica; dopo
ogni sessione è edita anche una versione stampata.


Art. 2

Correzioni

1 Gli oratori ricevono per esame una bozza dei loro interventi e possono effettuare
correzioni formali. Correzioni materiali non sono ammesse. In casi litigiosi, decide
definitivamente l'Ufficio della Camera.

2 I testi sono considerati approvati se entro tre giorni lavorativi dopo la loro ricezione non pervengono correzioni al servizio competente.


Art. 3

Archiviazione

Le registrazioni sonore effettuate per la compilazione del Bollettino ufficiale sono
versate all'Archivio federale.

RU 2003 3605 1

RS 171.10

2

FF 2003 4384 3

FF 2003 4408 171.115

Assemblea federale

2

171.115

Sezione 2: Verbali delle sedute delle commissioni

Art. 4

Verbali delle deliberazioni 1 I Servizi del Parlamento redigono i processi verbali delle sedute delle commissioni.

2 I processi verbali delle deliberazioni servono: a.

alla preparazione dell'ulteriore trattazione degli oggetti in deliberazione
nella Camera o in successive sedute di commissione; b.

da base per la redazione di rapporti e quale comprova delle decisioni della
commissione;

c.

all'interpretazione successiva degli atti legislativi e delle decisioni della
commissione.

3 Le deliberazioni in commissione sono verbalizzate analiticamente. È fatto salvo
l'articolo 5.

4 Le deliberazioni vengono registrate ai fini della redazione del verbale.

5 La registrazione non può essere utilizzata ad altri scopi e viene cancellata tre mesi
dopo la seduta. In casi motivati, le commissioni e delegazioni di vigilanza possono
conservare le registrazioni anche al di là dei tre mesi.


Art. 5

Verbali delle decisioni Il presidente della commissione può far verbalizzare le sole decisioni se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione
dell'atto legislativo o delle decisioni della commissione.


Art. 6

Distribuzione dei verbali 1 I verbali delle commissioni vengono distribuiti: a.

ai membri della commissione; b.

al presidente della commissione omologa dell'altra Camera; c.

alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento; d.

ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta.

2 Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l'estratto del verbale
concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato.

3 Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell'altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta.

4 I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono inoltre distribuiti alle
segreterie dei gruppi parlamentari e, su richiesta, ai membri delle due Camere: a.

disegni e progetti di atti legislativi; b.

iniziative parlamentari; c.

iniziative dei Cantoni;

Amministrazione parlamentare 3

171.115

d.

mozioni dell'altra Camera; e.

petizioni;

f.

rapporti che non concernono l'alta vigilanza.

5 Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione dei verbali
nel settore dell'alta vigilanza.


Art. 7

Diritto di consultazione dei verbali 1 Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di
referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti
in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su
domanda:

a.

per l'applicazione del diritto; b.

per scopi scientifici.

2 L'approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario
generale dell'Assemblea federale.

3 Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4, il
presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei
verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti.

4 Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l'articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione
competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi
importanti. Se necessario, sente l'autorità federale interessata.

5 Chi ottiene l'autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza.
In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai
singoli partecipanti.

6 La consultazione può essere subordinata all'adempimento di condizioni ed oneri;
in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi.


Art. 8

Documenti

Le disposizioni sulla distribuzione dei verbali delle commissioni e sul diritto di
consultarli si applicano per analogia ai documenti delle commissioni.


Art. 9

Verbali e documenti degli Uffici e delle delegazioni Gli articoli 4-8 si applicano per analogia anche alla verbalizzazione delle sedute
degli Uffici e delle delegazioni delle Camere.

Assemblea federale

4

171.115

Sezione 3: Controllo parlamentare dell'amministrazione

Art. 10

1 L'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA), su mandato
delle Commissioni della gestione: a.

effettua valutazioni nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare e segnala
alle Commissioni della gestione tematiche meritevoli d'essere chiarite; b.

verifica le valutazioni attuate dall'amministrazione federale e del loro utilizzo nei processi decisionali.

2 A richiesta delle commissioni parlamentari, l'OPCA esamina l'efficienza dei
provvedimenti presi dalla Confederazione; è fatto salvo l'articolo 54 capoverso 4
LParl.

3 L'OPCA dispone degli stessi diritti all'informazione della segreteria delle Commissioni della gestione. Può far capo a periti esterni e conferire loro pertinenti diritti.

4 Per far capo ai periti, l'OPCA dispone autonomamente di un apposito credito, sul
cui impiego riferisce annualmente alle Commissioni della gestione.

5 L'OPCA è altresì autonomo nello svolgimento dei mandati conferitogli. Esso
coordina le sua attività con quelle degli altri organi di controllo della Confederazione.

6 I rapporti dell'OPCA vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di
protezione. La decisione spetta alle commissioni che hanno sollecitato l'inchiesta.

Sezione 4: Accreditamento di operatori dei mezzi di comunicazione

Art. 11

1 Gli accreditamenti effettuati dalla Cancelleria federale valgono anche per l'Assemblea federale.

2 I Servizi del Parlamento possono procedere a accreditamenti giornalieri.

3 L'ordinanza del 21 dicembre 19904 sull'accreditamento dei giornalisti è applicabile per analogia.

4 Negli ambiti di competenza dell'Assemblea federale, la Delegazione amministrativa può privare delle agevolazioni connesse all'accreditamento gli operatori che
abusano gravemente della libertà di movimento loro concessa. L'interessato
dev'essere previamente sentito.

4

RS 170.61

Amministrazione parlamentare 5

171.115

Sezione 5: Radiotelevisione

Art. 12

Registrazione audiovisiva dei dibattiti parlamentari I Servizi del Parlamento provvedono alla produzione di una registrazione audiovisiva fededegna dei dibattiti parlamentari.


Art. 13

Utilizzazione della registrazione audiovisiva I Servizi del Parlamento mettono a disposizione delle emittenti radiotelevisive la
registrazione audiovisiva.


Art. 14

Informazione sulle trasmissioni in diretta Se i dibattiti parlamentari vengono trasmessi in diretta, i deputati ne devono essere
informati.


Art. 15

Altre registrazioni

Chi intende effettuare da sé registrazioni nelle Camere dev'esserne autorizzato dai
rispettivi Uffici.

Sezione 6: Pubblicazioni biografiche

Art. 16

1 I servizi del Parlamento allestiscono brevi biografie dei membri dell'Assemblea
federale e del Consiglio federale. Vi figurano segnatamente: a.

cognomi e nomi;

b.

data e luogo di nascita; c.

luogo d'origine e luogo di domicilio; d.

formazione, titoli e attività professionale; e.

cariche politiche e altri mandati; f.

attività nelle commissioni; g.

indirizzo per gli invii di servizio; h.

grado militare;

i.

fotografia.

2 I dati seguenti possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto dell'interessato: a.

indirizzo privato (abitazione e recapito postale); b.

indirizzo di posta elettronica;

Assemblea federale

6

171.115

c.

stato civile;

d.

numero dei figli.

3 Le biografie sono pubblicate in un manuale; possono essere diffuse anche via
Internet.

Capitolo 2: Amministrazione parlamentare Sezione 1: Compiti dei Servizi del Parlamento e collaborazione

Art. 17

Compiti

1 I Servizi del Parlamento sono servizi amministrativi centrali che assistono
l'Assemblea federale e i suoi organi nell'adempimento dei loro compiti.

2 Svolgono i compiti di cui all'articolo 64 LParl.

3 Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento che eseguono mandati per
conto di singoli deputati sono tenute a mantenere segreta l'identità di questi ultimi.


Art. 18

Collaborazione con l'amministrazione federale 1 I Servizi del Parlamento trattano direttamente con le unità amministrative della
Confederazione nonché con altri enti incaricati di compiti federali.

2 Se non possono fornire essi stessi le prestazioni amministrative necessarie ai lavori
parlamentari, i Servizi del Parlamento possono avvalersi della collaborazione dei
servizi competenti dell'amministrazione federale.

3 Per l'adempimento dei loro compiti, i Servizi del Parlamento possono chiedere
informazioni tecniche e giuridiche ai dipartimenti e ai servizi dipartimentali.


Art. 19

Collaborazione con terzi I Servizi del Parlamento possono, per singole prestazioni, concludere contratti con
terzi.

Sezione 2: Organizzazione e direzione dei Servizi del Parlamento

Art. 20

Delegazione amministrativa 1 La Delegazione amministrativa ha la direzione suprema dei Servizi del Parlamento.
Vigila sulla loro gestione e sulle loro finanze.

2 La Delegazione amministrativa è in particolare competente per: a.

l'elaborazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell'Assemblea
ferale;

b.

la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dei Servizi del Parlamento conformemente all'articolo 27 capoverso 1;

Amministrazione parlamentare 7

171.115

c.

l'approvazione del regolamento interno dei Servizi del Parlamento; d.

il disciplinamento del controllo gestionale e del sistema dei rapporti relativo
al personale dei Servizi del Parlamento; e.

l'esercizio delle attribuzioni di polizia di cui all'articolo 69 capoverso 1
LParl; in subordine, questa competenza è esercitata dal segretario generale
dell'Assemblea federale; f.

tutti gli altri affari amministrativi dell'Assemblea federale e dei Servizi del
Parlamento che non sono riservati o delegati ad altri organi dell'Assemblea
federale o al segretario generale.


Art. 21

Delegato

1 La Delegazione amministrativa designa come delegato un proprio membro, per un
biennio.

2 Il delegato:

a.

rappresenta la Delegazione nei confronti dei Servizi del Parlamento; b.

sorveglia ed esamina la gestione e le finanze dei Servizi del Parlamento; c.

provvede affinché siano osservate le direttive e le decisioni della Delegazione; d.

riferisce alla Delegazione circa il rispetto delle finalità e del preventivo dei
Servizi del Parlamento e le sottopone proposte in merito.

3 In casi urgenti in questioni di personale, il delegato può, dopo aver consultato il
presidente, esercitare le pertinenti attribuzioni spettanti alla Delegazione.


Art. 22

Segretario generale dell'Assemblea federale 1 Il segretario generale dell'Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento
e ne presiede la Direzione.

2 Egli dirige inoltre la segreteria del Consiglio nazionale e dell'Assemblea federale.


Art. 23

Segretario del Consiglio degli Stati 1 Il segretario del Consiglio degli Stati ne dirige la segreteria. È nel contempo
segretario generale aggiunto dell'Assemblea federale.

2 Assume la supplenza del segretario generale nell'Assemblea federale plenaria.


Art. 24

Direzione

1 La Direzione si compone del segretario generale dell'Assemblea federale e dei
segretari generali aggiunti.

2 In seno alla Direzione i segretari generali aggiunti coadiuvano il segretario generale dell'Assemblea federale nell'adempimento dei compiti seguenti:

Assemblea federale

8

171.115

a.

emanazione del regolamento relativo all'organizzazione e ai compiti dei
Servizi del Parlamento; b.

attuazione della politica del personale e governo delle risorse; c.

elaborazione del piano finanziario, del preventivo e del consuntivo a destinazione della Delegazione amministrativa; d.

presentazione di un resoconto periodico sulla propria attività gestionale al
delegato della Delegazione amministrativa.

3 La Direzione provvede affinché le pratiche amministrative si svolgano con efficienza e fa in modo che il personale ed i mezzi materiali siano impiegati con razionalità.

Sezione 3: Rapporti di lavoro

Art. 25

Principio

Il personale dei Servizi del Parlamento soggiace alla legge del 24 marzo 20005 sul
personale federale. Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono
pure applicabili le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge.


Art. 26

Segretario generale dell'Assemblea federale 1 La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell'Assemblea
federale. La nomina necessita della ratifica dell'Assemblea federale plenaria.

2 Il mandato del segretario generale dura quattro anni. Decorre dal 1° gennaio che
segue l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale e termina il 31 dicembre che
segue l'inizio della legislatura seguente.

3 Il mandato è prorogato di altri quattro anni se entro il 30 giugno dell'ultimo anno
del mandato la Conferenza di coordinamento non scioglie il rapporto di lavoro.


Art. 27

Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento 1 La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la
risoluzione dei rapporti di lavoro: a.

dei segretari generali aggiunti; b.

del segretario del Consiglio degli Stati; l'Ufficio del Consiglio degli Stati è
previamente sentito;

c.

del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della
gestione;

d.

del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle
finanze; l'assunzione dev'essere confermata dalla Delegazione delle finanze.

5

RS 172.220.1

Amministrazione parlamentare 9

171.115

2 Il segretario generale è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione
dei rapporti di lavoro del personale rimanente.

3 Prima di assumere i segretari delle commissioni e delle delegazioni, vanno sentiti i
presidenti delle commissioni e delegazioni interessate.


Art. 28

Competenza per altre questioni in materia di personale 1 Sono competenti per le decisioni in materia di personale che non ricadono negli
articoli 26 e 27:

a.

il delegato della Delegazione amministrativa per le decisioni concernenti:
1.

il segretario generale dell'Assemblea federale, 2.

il personale la cui assunzione spetta alla Delegazione amministrativa; b.

il segretario generale dell'Assemblea federale per tutti gli altri casi.

2 Nei casi in cui l'ordinanza del 3 luglio 20016 sul personale federale (Opers) subordini una decisione in materia di personale all'accordo o all'informazione del Dipartimento federale delle finanze, il segretario generale dell'Assemblea federale si
rivolge, invece che al Dipartimento, alla Delegazione amministrativa.


Art. 29

Commissione del personale 1 La Commissione del personale viene in particolare sentita dalla Direzione nelle
questioni riguardanti il personale.

2 La durata del mandato dei membri della Commissione del personale è di quattro
anni. Decorre dal 1° gennaio dopo l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale.


Art. 30

Eccezioni riguardo ai colloqui con i collaboratori 1 Le disposizioni concernenti i colloqui con i collaboratori e la valutazione del
personale non sono applicabili ai collaboratori dei Servizi del Parlamento con un
grado di occupazione uguale o inferiore al 25 per cento o con un contratto di lavoro
a tempo determinato.

2 Con i collaboratori di cui al capoverso 1 si tiene almeno una volta ogni due anni un
colloquio sulle reciproche aspettative; questo colloquio non incide sullo stipendio.

3 Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio dei collaboratori di cui al capoverso 1 viene
aumentato almeno del 2 per cento e al massimo del 3 per cento, fino al raggiungimento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio
convenuta nel contratto di lavoro. Stipendi più elevati o altri scatti di stipendio non
sono possibili.

6

RS 172.220.111.3

Assemblea federale

10

171.115


Art. 31

Requisito della cittadinanza svizzera Le seguenti funzioni sono riservate a persone di cittadinanza svizzera: a.

segretario generale dell'Assemblea federale; b.

segretari generali aggiunti; c.

segretario del Consiglio degli Stati; d.

segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della
gestione;

e.

segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.


Art. 32

Valutazione della funzione 1 L'autorità competente secondo l'articolo 27 capoversi 1 e 2 valuta ogni funzione e
la assegna a una classe di stipendio.

2 Il servizio competente in materia di personale elabora una raccomandazione in
merito.

3 Sono applicabili per analogia i criteri di valutazione di cui all'Opers7 e le direttive
del Dipartimento federale delle finanze. Possono essere consultati gli organi di
valutazione competenti secondo l'articolo 53 lettere a e b Opers.

4 Prima di assegnare una funzione alle classi di stipendio 32-38, la Delegazione
amministrativa consulta la Delegazione delle finanze.


Art. 33

Tempo di lavoro, vacanze e congedi Per le esigenze specifiche del funzionamento del Parlamento, il segretario generale
dell'Assemblea federale può adeguare e completare le prescrizioni applicabili
all'amministrazione federale in materia di tempo di lavoro, vacanze e congedi; ne
sono esclusi la durata del lavoro annuo, il diritto alle vacanze e il congedo maternità.


Art. 34

Altre prestazioni del datore di lavoro Per le esigenze specifiche dei Servizi del Parlamento, il segretario generale
dell'Assemblea federale può adeguare o completare le disposizioni esecutive del
Dipartimento federale delle finanze concernenti le altre prestazioni del datore di
lavoro.


Art. 35

Limitazione del diritto di sciopero 1 I collaboratori dei Servizi del Parlamento che, nell'ambito dell'articolo 96 Opers8,
adempiono compiti essenziali per garantire il funzionamento delle commissioni e lo
svolgimento delle sessioni dell'Assemblea federale non possono scioperare.

7

RS 172.220.111.3 8

RS 172.220.111.3

Amministrazione parlamentare 11

171.115

2 Il delegato della Delegazione amministrativa designa nel caso concreto le persone
a cui è negato l'esercizio del diritto di sciopero.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 36

Diritto applicabile

Le regolamentazioni amministrative applicabili all'Amministrazione federale si
applicano anche ai Servizi del Parlamento salvo diversa disposizione della Delegazione amministrativa.


Art. 37

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza dell'Assemblea federale del 7 ottobre 19889 sui Servizi del Parlamento
è abrogata.


Art. 38

Entrata in vigore

Eccettuato l'articolo 23 capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2003. La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore
dell'articolo 23 capoverso 2.

9

[RU 1989 334, 1991 482, 1993 3, 1995 4880, 2000 284, 2001 3590]

Assemblea federale

12

171.115