01.06.2024 - * / In vigore
01.05.2024 - 31.05.2024
01.03.2024 - 30.04.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
01.01.2024 - 31.01.2024
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01.06.2023 - 30.06.2023
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01.03.2022 - 14.03.2022
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01.02.2021 - 28.02.2021
01.01.2021 - 31.01.2021
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01.11.2020 - 30.11.2020
01.10.2020 - 31.10.2020
01.09.2020 - 30.09.2020
10.08.2020 - 31.08.2020
01.07.2020 - 09.08.2020
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01.01.2008 - 29.02.2008
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01.10.2007 - 31.10.2007
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01.05.2007 - 31.05.2007
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo) del 4 aprile 2007 (Stato 1° luglio 2011) Il Dipartimento federale delle finanze, visto l'articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle
dogane (LD); visto l'articolo 54 dell'ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica a: a. le merci per le quali il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha ordinato un'aliquota di dazio ridotta; b. le merci tassate a un'aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane.


Art. 2

Definizioni Nella presente ordinanza s'intendono per: a. merci fruenti di agevolazioni doganali: le merci che fruiscono di agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego giusta l'articolo 14 capoverso 1 LD;

b. merci intatte: le merci fruenti di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte; c. impegno d'impiego: l'impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata; RU 2007 1633

1 RS

631.0

2 RS

631.01

3 RS

632.10

631.012

Ordinamento generale 2

631.012

d. beneficiario: persona che: 1. per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno d'impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure 2. prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di agevolazione doganale, provvista di una riserva d'impiego.

Capitolo 2:

Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all'atto dell'imposizione

Art. 3

Aliquote di dazio ridotte L'allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l'impiego previsto e le aliquote di dazio.


Art. 4

4 Franchigia doganale

Le merci secondo l'allegato 4a cifra 2 all'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se dalle analisi effettuate dalla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e lattiera risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.


Art. 5

Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi 1

La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.

2

La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati: a. designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione;

b. impiego previsto, all'occorrenza con descrizione del procedimento di fabbricazione e degli eventuali prodotti intermedi;

c. motivazione

economica

dettagliata;

d. quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e possibili importazioni per l'anno in corso;

e. possibilità d'approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio;

f. valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta;

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 17 dic. 2007 (RU 2008 3).

5 RS

916.01

O sulle agevolazioni doganali 3

631.012

g. percentuale dell'imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale;

h. prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta; i. all'occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito; j.

aliquota di dazio ridotta sopportabile.

3

La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.

4

Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.


Art. 6

Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale 1

All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d'impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall'estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.

2

Il beneficiario deve inoltre: a. essersi impegnato nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;

b. munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d'impiego secondo l'articolo 8.

3

All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d'impegno, presso l'indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.


Art. 7

Prova dell'impiego

1

Su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all'impegno d'impiego.

2

Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.


Art. 8

Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali 1

Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2. 2 Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all'impegno d'impiego del beneficiario o alla riserva d'impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.

Ordinamento generale 4

631.012

Capitolo 3: Modifica dello scopo d'impiego Sezione 1: In generale

Art. 9

Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).


Art. 10

Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte 1

Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.

2

La restituzione può essere chiesta soltanto per: a. gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri; b. le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.


Art. 11

Restituzione minima

Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.


Art. 12

Rifiuto della restituzione o rimborso dell'importo versato Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell'importo versato a torto.

Sezione 2:

Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri

Art. 13

Merci ammesse in franchigia doganale 1

Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo: a.6 l'allegato

4a cifra 2 all'ordinanza del 7 dicembre 19987 sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali»; 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 17 dic. 2007 (RU 2008 3).

7 RS

916.01

O sulle agevolazioni doganali 5

631.012

b.8 l'allegato 2 cifra 1 all'ordinanza del DFE del 7 dicembre 19989 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».

2

Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all'alimentazione di: a. animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo; b. animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico; c. animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli); d. pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell'agricoltura.

3

Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.


Art. 14

Aventi diritto

Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all'articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.


Art. 15

Domanda di restituzione 1

La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.

2

Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti: a. gli originali delle decisioni d'imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l'acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all'imposizione (numero della decisione d'imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio); b. una prova dell'impiego delle singole materie prime; c. una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.

3

Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 4 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3503).

9 RS

916.112.231

Ordinamento generale 6

631.012


Art. 16

Computo della quantità che dà diritto alla restituzione 1

La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata: a. sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita; b. secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.

2

La DGD stabilisce il genere di conteggio d'intesa con il richiedente.

3

Fanno stato:

a. per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate; b. per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).

4

Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.


Art. 17

Prova dell'impiego

1

Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all'articolo 13 capoverso 2.

2

Valgono come prove dell'impiego: a. i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita;

b. le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti: 1. l'esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima, 2. l'indicazione circa la provenienza delle materie prime; c. i documenti di vendita e di fornitura.

3

Per le merci consegnate per le quali è stata accordata o viene accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2.10


Art. 18

Controllo della fabbricazione e statistica di vendita 1

Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:

a. la

ricetta;

b. la quantità prodotta; c. la data di fabbricazione.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 17 lug. 2007, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3731).

O sulle agevolazioni doganali 7

631.012

2

La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:

a. la

ricetta;

b. la quantità venduta; c. la data della fatturazione; d. l'elenco dei clienti.

Sezione 3:

Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate

Art. 19

Merci che danno diritto alla restituzione 1

Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l'imposizione per un determinato scopo d'impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.

2

Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.


Art. 20

Domanda di restituzione 1

La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall'emanazione della decisione d'imposizione.

2

Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.


Art. 21

Controlli L'Amministrazione delle dogane può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.


Art. 22

Consenso preliminare per un impiego diverso 1

La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.

2

Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.

Ordinamento generale 8

631.012

Capitolo 4: Disposizioni comuni Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario

Art. 23

Contabilità merci

1

Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.

2

Il registro deve contenere i seguenti dati: a. merci in entrata:

1. quantità (massa netta secondo la decisione d'imposizione), 2. data e numero della decisione d'imposizione, ufficio doganale, 3. quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile); b. merci in uscita:

1. quantità prelevate per la fabbricazione, 2. quantità non utilizzate conformemente all'impegno d'impiego, 3. consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali, 4. quantità riesportate intatte, 5. quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte), 6. data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.

3

Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.


Art. 24

Cambiamento dell'iscrizione della ditta Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell'iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un'eventuale liquidazione.

Sezione 2: Situazioni particolari

Art. 25

Obbligo di notifica

Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD: a. le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;

b. le quantità mancanti; c. ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.

O sulle agevolazioni doganali 9

631.012


Art. 26

Pagamento posticipato dell'obbligazione doganale 1

Nei casi di cui all'articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l'aliquota ridotta e quella normale.

2

In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:

a. le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure

b. è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.

Sezione 3:

Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro

Art. 27

1 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.

2

La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.

3

Essa deve avvenire entro i seguenti termini: a. per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione; b. per le altre merci: entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28

Diritto previgente:

abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. Ordinanza del 20 settembre 199911 sulle agevolazioni doganali; 2. Ordinanza del 20 maggio 199612 concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri.

11 [RU

1999 2474, 2001 129, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]

12 [RU

1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]

Ordinamento generale 10

631.012


Art. 29

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

O sulle agevolazioni doganali 11

631.012

Allegato 113 (art. 3)

Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego Voce di tariffa14 Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

0103.

10 90

91 90

Animali della specie suina, vivi per la ricerca o la

medicina

10.0201.

30 99

Muscoli di manzo preparati, disossati, freschi o refrigerati per la fabbricazione di carne secca

1190.-0202.

30 99

Muscoli di manzo preparati, disossati, congelati

per la fabbricazione di carne secca

1190.-0206.

22 90

29 90

41 91

41 99

49 91

49 99

90 90

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate per la fabbricazione di foraggio per animali

diversi da quelli da reddito (Sono considerati animali da reddito

quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame

domestico)

-.10

13 Aggiornato dai n. I dell'O del DFF del 29 mag. 2007 (RU 2007 2691), della DGD del 6 giu. 2007 (RU 2007 2883), del DFF del 29 giu. 2007 (RU 2007 3413), della DGD dei 30 giu. 2007 (RU 2007 3415), 24 lug. 2007 (RU 2007 3721), 31 ago. 2007 (RU 2007 4311), del DFF del 27 set. 2007 (RU 2007 4643), della DGD dei 28 set. 2007 (RU 2007 4645), 31 ott. 2007 (RU 2007 5257), del DFF del 17 dic. 2007 (RU 2008 3), della DGD dei 27 feb. 2008 (RU 2008 687), 29 mag. 2008 (RU 2008 2625), del DFF dei 30 giu. 2008 (RU 2008 3157), 30 giu. 2008 (RU 2008 3219), della DGD dei 28 lug. 2008 (RU 2008 3677), 29 ago. 2008 (RU 2008 4147), 30 set. 2008 (RU 2008 4693), 29 ott. 2008 (RU 2008 5161), 26 nov. 2008 (RU 2008 5991), del DFF del 19 dic. 2008 (RU 2009 87), della DGD dei 23 dic. 2008 (RU 2009 89), 30 gen. 2009 (RU 2009 579), 27 feb. 2009 (RU 2009 1021), 25 mar. 2009 (RU 2009 1507), 29 apr. 2009 (RU 2009 1837), 27 mag. 2009 (RU 2009 2619), 28 giu. 2009 (RU 2009 3549), dal n. II dell'O del DFF del 17 lug. 2009 (RU 2009 3731), dal n. I delle O della DGD del 29 lug. 2009 (RU 2009 3945), 28 ago. 2009 (RU 2009 4551), 30 set. 2009 (RU 2009 5175), 29 ott. 2009 (RU 2009 5691), 25 nov. 2009 (RU 2009 6509), 23 dic. 2009 (RU 2010 67), 29 gen. 2010 (RU 2010 531), 23 feb. 2010 (RU 2010 881), 30 mar. 2010 (RU 2010 1497), 28 apr. 2010 (RU 2010 2053), 26 mag. 2010 (RU 2010 2211), dell'O del DFF del 26 mag. 2010 (RU 2010 2307), dell'O della DGD del 29 giu. 2010 (RU 2010 2961), 29 lug. 2010 (RU 2010 3443), dal n.

II dell'O del DFF del 4 ago. 2010 (RU 2010 3503), dai n. I delle O del DGD del 30 ago.

2010 (RU 2010 3979), del 28 set. 2010 (RU 2010 4479), dell'O del DFF del 14 ott. 2010 (RU 2010 4607), dai n. I delle O della DGD del 28 ott. 2010 (RU 2010 5015), del 26 nov. 2010 (RU 2010 5831), delle O del DFF del 13 dic. 2010 (RU 2010 6389), dai n. I dell'O della DGD del 29 dic. 2010 (RU 2011 111), del 31 gen. 2011 (RU 2011 489), 24 feb. 2011 (RU 2011 837), del 29 mar. 2011 (RU 2011 1243), del 28 apr. 2011 (RU 2011 1749), del 27 mag. 2011 (RU 2011 2353) e del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 3329).

14 RS

632.10 all.

Ordinamento generale 12

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

0206.

30 91

49 91

Cotenna di maiale fresca, refrigerata o congelata

per la fabbricazione di gelatina

-.10

0207.

14 99

27 99

36 99

Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelate

per la fabbricazione di foraggio per animali

diversi da quelli da reddito (Sono considerati animali da reddito

quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico)

-.10

0208.

10 00

90 10

Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelate per la fabbricazione di foraggio per animali

diversi da quelli da reddito

(Sono considerati

animali da reddito

quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico)

-.10

0301.

91 00

Piccole trote arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) d'un peso unitario non eccedente 100 g e d'una lunghezza non superiore a 20 cm

per l'allevamento ittico di pesci destinati al consumo

2.40

0404.

10 00

Siero di latte in polvere, demineralizzato per la fabbricazione di prodotti alimentari o come foraggio di

complemento per

animali giovani

50.0405.

10 19

Burro di capra

per la fabbricazione di prodotti farmaceutici 20.-0407.

00 10

Uova da incubare

per la produzione di pulcini da ingrasso

1.0407.

00 10

Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasformazione destinate

all'industria alimentare 35.0407.

00 10

Uova di volatili, in guscio, fresche come uova di trasformazione destinate

all'industria alimentare, per l'ottenimento di

tuorli liquidi destinati alla fabbricazione

industriale di prodotti della voce di

tariffa 2103.9000

1.

O sulle agevolazioni doganali 13

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

0408.

19 10

Tuorli liquidi

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di

tariffa 2103.9000

1.0511.

91 10

99 19

Merci di questa voce per la fabbricazione di foraggio per animali

diversi da quelli da reddito

(Sono considerati

animali da reddito

quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e

caprina nonché i conigli e il pollame domestico) -.10

0601.

10 10

Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativo

per la produzione di fiori da recidere

mediante forzatura

--.10

0804.

20 20

Fichi, secchi

per la fabbricazione di surrogati del caffè

2.0805.

10 00

Arance amare, non involte, alla rinfusa

per la fabbricazione di confettura

3.0809.

20 10

20 11

Ciliegie

per la fabbricazione di liquori

--.10

0809.

40 12

40 13

40 92

40 93

Prugne

per la fabbricazione di liquori

--.10

0811.

10 00

20 90

90 10

90 29

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Osservazione: Per poter essere ammessa all'aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell'ordinanza.

per l'ulteriore lavorazione industriale

--.10

0811.

90 90

Altre frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007

--.10

Ordinamento generale 14

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1001.

10 38

Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso per la fabbricazione di condimenti, idrolizzati di proteine, minestre, salse o preparazioni

vitaminizzate

3.1001.

10 38

Frumento (grano) duro per la fabbricazione di grano soffiato o tostato 11.1001

.

10 38

Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.

per la fabbricazione di boulgour

6.37

1001.

10 38

Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.

per la fabbricazione di grano duro precotto

5.28

1001.

10 60

Frumento (grano) duro, non denaturato Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso.

per la fabbricazione di enzimi per foraggi

3.1001

.

90 38

Frumento (grano) tenero per la fabbricazione

di farine gonfianti 2.-1001.

90 38

Frumento (grano) tenero per la fabbricazione di succedanei del caffè

2.1001.

90 38

Frumento (grano) tenero Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina di fabbricazione, poi trasformata in amido.

per la fabbricazione di amido

-.10

O sulle agevolazioni doganali 15

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1001.

90 38

Frumento (grano) tenero per la fabbricazione, per estrusione, di succedanei soffiati del pane

grattugiato o di legante/farcitura della voce di

tariffa 1904.1090

2.-1001

.

90 38

Farro

per la fabbricazione di prodotti per soffiatura o tostatura

2.-1002.

00 11

Segala da semina

per taglio verde

esenti

1002.

00 38

Segala

per la fabbricazione di succedanei del caffè 2.1003.

00 69

Orzo

per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti

1.85

1005.

90 29

Granoturco

per la fabbricazione di pop-corn

-.50

1007

00 29

Sorgo a grani

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

1.50

1008.

10 29

Grano saraceno

per la fabbricazione di derrate alimentari,

senza residui per il foraggiamento

-.60

1008.

10 29

Grano saraceno

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

2.50

1008.

20 29

Miglio

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

esenti

1008.

30 20

Scagliola

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

4.-1008.

90 28

Triticale

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

5.-1008.

90 59

Altri cereali

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

3.50

1102.

20 10

Farina di granturco per l'alimentazione

umana, senza residui per il foraggiamento

20.

Ordinamento generale 16

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1102.

90 51

Farina di riso

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 20.1102.

90 61

Farine di altri cereali per l'alimentazione

umana, senza residui per il foraggiamento

20.1103.

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali - semole e semolini

11

19

- - semolino di grano duro per la fabbricazione

di paste alimentari 8.50

11

19

- - semolino di grano duro per usi tecnici

4.50

11

99

- - altri

per usi tecnici

40.13

90

- - di granoturco

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 4.50

13

90

- - di granoturco

per la produzione di alcol o per usi tecnici 4.50

- - di altri cereali 19

19

- - - di segala, di frumento segalato o di triticale

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 40.19

19

- - - di segala, di frumento segalato o di triticale

per usi tecnici

40.19

29

- - - di avena

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 10.19

29

- - - di avena

per usi tecnici

10.19

39

- - - di riso

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 4.50

19

39

- - - di riso

per usi tecnici

4.50

19

99

- - - di altri cereali per l'alimentazione

umana, senza residui per il foraggiamento

10.19

99

- - - di altri cereali per usi tecnici

10.- agglomerati in forma di pellets

20

19

- - di frumento

per usi tecnici

40.20

29

- - di segala, di frumento segalato o di triticale

per usi tecnici

40.20

99

- - di altri cereali per l'alimentazione

umana, senza residui per il foraggiamento

10.20

99

- - di altri cereali per usi tecnici

10.

O sulle agevolazioni doganali 17

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1104.

Cereali altrimenti lavorati (p. es.

mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati - cereali schiacciati o in fiocchi 12

90

- - di avena

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 10.- - di altri cereali

19

29

- - - di orzo

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 10.19

99

- - - di altri cereali per l'alimentazione

umana, senza residui per il foraggiamento

10.19

99

- - - fiocchi di altri cereali per usi tecnici

10.- altri cereali lavorati (p. es., mondati,

perlati, tagliati o spezzati) 22

20

- - di avena

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 10.22

20

- - di avena

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

7.20

22

20

- - avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati per la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l'alimentazione

umana

-.60

23

90

- - di granoturco

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 10.23

90

- - cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondati

per la fabbricazione di corn-flakes

4.50

23

90

- - di granoturco spezzati per usi tecnici

1.- - di altri cereali

29

13

- - - spelta, mondata o perlata per usi tecnici

40.-29

18

- - - di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale, mondati o perlati

per usi tecnici

40.-29

22

- - - di miglio

per la fabbricazione di derrate alimentari,

con residui per il

foraggiamento

1.

Ordinamento generale 18

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

29

22

- - - di miglio

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 10.29

32

- - - di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

9.60

29

32

- - - di orzo

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 10.29

99

- - - di altri cereali per l'alimentazione

umana, senza residui per il foraggiamento

10.29

99

- - - di altri cereali per usi tecnici

10.30

89

- Germi di frumento, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati per l'alimentazione

umana, ma non per la sgrassatura parziale

26.13

30

89

- Germi di frumento per la sgrassatura

parziale, per

l'alimentazione umana 28.80

30

89

- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati per usi tecnici

10.1107.

Malto, anche torrefatto - non torrefatto

10

12

- - non franto

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 1.50

10

93

- - altro

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 10.- torrefatto

20

12

- - non franto

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 1.50

20

93

- - altro

per l'alimentazione umana, senza residui

per il foraggiamento 10.1107.

10 12

Malto, non torrefatto per la fabbricazione

di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

esente

1107.

20 12

Malto, torrefatto

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il

foraggiamento

--.70

1107.

10 12

20 12

Malto, anche torrefatto per la fabbricazione

di estratti di malto per alimenti

1.85

O sulle agevolazioni doganali 19

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1108.

Amidi

11

90

- amido di frumento per la fabbricazione di destrina e glucosio

1.11

90

- amido di frumento per altri usi tecnici 1.70

12

90

- amido di granoturco per la fabbricazione di destrina e glucosio

1.12

90

- amido di granoturco per altri usi tecnici 1.50

13

90

- fecola di patate

per usi tecnici

1.14

90

- fecola di manioca per usi tecnici

1.19

99

- altri amidi

per usi tecnici

1.1201.

00 23

00 24

Fave di soia

per l'estrazione di oli e la fabbricazione

industriale di prodotti della voce di

tariffa 2103.9000

-.10

1205.

10 53

10 54

90 53

90 54

Semi di colza

per l'estrazione di oli e la fabbricazione

industriale di prodotti della voce di

tariffa 2103.9000

-.10

1206.

00 23

00 24

00 53

00 54

Semi di girasole

per l'estrazione di oli e la fabbricazione

industriale di prodotti della voce di

tariffa 2103.9000

-.10

1213.

00 99

Paglia e lolla di cereali, non per usi tecnici e non lavorata come paglia per lettiera nelle stalle o per la fabbricazione di lettiera

3.1404.

20 90

Linters di cotone, imbianchiti e sgrassati (idrofili) per la filatura,

fabbricazione di carta, preparazione di materie esplosive, cotonecollodio, celluloide,

acetato di cellulosa e viscosa

3.1501.

00 18

00 19

Strutto, fuso o pressato per la fabbricazione di grassi commestibili

20.1501.

00 19

Sugna

come

mezzo

ausiliario

nella fabbricazione del prosciutto

20.1501.

00 18

00 19

00 28

00 29

Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili

per usi tecnici

1.-

Ordinamento generale 20

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1502.

00 91

00 99

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati

per la fabbricazione di grassi commestibili

15.1502.

00 91

00 99

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati

per usi tecnici

1.1503.

00 91

00 99

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non

emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

per usi tecnici

1.1504.

10 98

10 99

20 91

20 99

30 91

30 99

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per usi tecnici

1.1506.

00 91

00 99

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-1507.

10 90

90 18

90 19

90 98

90 99

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.-1507.

90 98

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.20

1507.

90 18

Frazioni dell'olio di soia, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi

un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia

per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

139.75

O sulle agevolazioni doganali 21

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1507.

90 19

Frazioni dell'olio di soia, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi

un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia

per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.90

1507.

90 18

Frazioni dell'olio di soia, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia,

raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto

della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travasodopo la rifusione - in recipienti più

piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

144.90

1507.

90 19

Frazioni dell'olio di soia, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto

della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travasodopo la rifusione - in recipienti più

piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

146.15

1507/

1515

Grassi e oli vegetali per la fabbricazione

industriale di prodotti della voce di

tariffa 2103.9000

1.1508.

10 90

90 18

90 19

90 98

90 99

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.

Ordinamento generale 22

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1508.

90 98

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.20

1508.

90 18

Frazioni dell'olio di arachide, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

139.75

1508.

90 19

Frazioni dell'olio di arachide, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.90

1508.

90 18

Frazioni dell'olio di arachide, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

144.90

O sulle agevolazioni doganali 23

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1508.

90 19

Frazioni dell'olio di arachide, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

146.15

1509.

10 91

10 99

90 91

90 99

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.1510.

00 91

00 99

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati,

ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 per usi tecnici

1.1511.

10 90

90 18

90 19

90 98

90 99

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.1511

.

10 90

Olio di palma, greggio per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

--.10

1511.

90 18

Frazioni dell'olio di palma, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

139.75

Ordinamento generale 24

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1511.

90 19

Frazioni dell'olio di palma, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.90

1511.

90 18

Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di

fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

144.90

1511.

90 19

Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di

fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

146.15

1511.

90 18

Frazioni dell'olio di palma per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

10.-1511.

90 18

Frazioni dell'olio di palma per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

--.10

O sulle agevolazioni doganali 25

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1511.

90 98

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.

per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.20

1511.

90 98

Olio di palma, altro che greggio per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

10.-1511

.

90 98

Olio di palma, altro che greggio per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

--.10

1512.

11 90

19 18

19 19

19 98

19 99

21 90

29 91

29 99

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per usi tecnici

1.1512.

19 98

29 91

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.20

Ordinamento generale 26

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1512.

19 18

Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, anche raffinati, non modificate

chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

139.75

1512.

19 19

Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, anche raffinati, non modificate

chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.90

1512.

19 18

Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

144.90

1512.

19 19

Frazioni dell'olio di girasole o di cartamo, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o di cartamo, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

146.15

O sulle agevolazioni doganali 27

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1513.

11 90

19 18

19 19

19 98

19 99

21 90

29 18

29 19

29 98

29 99

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.1513.

19 98

29 98

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

147.55

1513.

21 90

Olio di palmisti, greggio per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa

2106.9050 o 2106.9074 6.1513.

29 18

Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi e oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

154.40

1513.

29 19

Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi e oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

155.70

Ordinamento generale 28

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1513.

29 18

Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

159.60

1513.

29 19

Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

160.95

1514.

11 90

19 91

19 99

91 90

99 91

99 99

Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per usi technici

1.1514.

19 91

99 91

Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.20

O sulle agevolazioni doganali 29

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1515.

11 90

19 91

19 99

21 90

29 91

29 99

30 91

30 99

50 19

50 91

50 99

90 13

90 18

90 19

90 28

90 29

90 38

90 39

90 39

90 98

90 99

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.1515.

19 91

29 91

30 91

50 91

90 18

90 28

90 38

90 98

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.20

1516.

10 91

10 99

20 92

20 93

20 97

20 98

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

per usi tecnici

1.-1516.

10 91

20 93

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

139.75

Ordinamento generale 30

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1516.

10 99

20 98

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

per raffinazione successiva e poi fabbricazione

di grassi ed oli

commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o

più delle seguenti fasi della raffinazione:

desacidificazione,

decolorazione,

deodorizzazione)

140.90

1516.

10 91

20 93

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata

solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

144.90

1516.

10 99

20 98

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata

solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per

la vendita al minuto, non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli

commestibili

146.15

1517.

90 62/

90 99

Miscele liquide o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o

vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo per usi tecnici

1.1518.

00 19

Miscele non alimentari di oli vegetali

per usi tecnici

1.1518.

00 97

Miscele non alimentari di grassi animali per usi tecnici 1.-

O sulle agevolazioni doganali 31

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

1602.

50 99

Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm

per la fabbricazione di minestra gulasch

--.10

1602.

50 99

Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm o macinata

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

-.10

1701.

11 00

12 00

99 99

Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti per la fabbricazione

di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconico

esente

1701.

11 00

12 00

Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

per la raffinazione esente

1702.

30 29

30 38

Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no

per usi tecnici

esente

1702.

30 48

Sciroppo di glucosio utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri

nell'ambito della

fabbricazione di prodotti farmaceutici

esente

1904.

90 90

Grani di cereali, frantumati e preparati Osservazione: Merci nel traffico con la Comunità economica europea, con l'Associazione europea di libero scambio e con paesi che beneficiano di agevolazioni secondo l'ordinanza del 25 giugno 199515 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio: fr. 4.80.

per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili

6.2001.

10 10

Cipolle argentate, in recipienti eccedenti 50 kg

per l'ulteriore

lavorazione industriale 3.2001.

90 91

Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg

per l'ulteriore

lavorazione industriale 3.2001.

90 98

Peperoncini (capsicum annuum L.), in recipienti eccedenti 50 kg per l'ulteriore

lavorazione industriale 3.2002.

90 10

Polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti di più di 5 kg, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento per l'ulteriore lavorazione e condiziona-

mento in recipienti ermeticamente chiusi di 5 kg o meno, nonché

fabbricazione

industriale di polvere di pomodoro

esenti

15 RS

632.319

Ordinamento generale 32

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

2002.

90 10

Polpe di pomodori, il cui tenore in estratto secco è di 7 a 10 % in peso per la fabbricazione di salse pronte per il

consumo

esenti

2005.

40 10

51 10

99 11

Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg

per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il

consumo

4.50

2005.

99 11

Peperoncini (capsicum annuum L.), in recipienti eccedenti 50 kg per l'ulteriore

lavorazione industriale 3.2008.

19 10

20 00

30 10

30 90

70 10

70 90

80 00

99 11

99 96

Polpe

per l'ulteriore lavorazione industriale

--.10

2008.

40 10

50 10

50 90

99 19

99 97

Polpe

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007

--.10

2008

99 99

Aloe vera

per la fabbricazione di sostanze di base per

l'ulteriore lavorazione 10.-2008.

99 99

Patate dolci, tagliate, imbianchite in acqua bollente, immerse in una soluzione zuccherina e congelate

per la fabbricazione di chips

--.10

2009.

61 11

Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l per la fabbricazione

di succhi d'uva

analcolici o miscele analcoliche di succo

d'uva con altri succhi di frutta

15.2009.

80 81

Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti per l'ulteriore lavorazione industriale

--.10

2009.

80 89

Altri succhi di frutta diversa dalla frutta tropicale, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007

--.10

2102.

10 99

Sospensioni di lievito «Metiozim» per l'estrazione della materia farmaceutica

di base «S-adenosil-Lmetionina (SAMe)»

1.

O sulle agevolazioni doganali 33

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

2102.

10 99

Lieviti della cantina di fermentazione, con un tenore in estratto secco sino al 20 %

per l'ulteriore lavorazione per l'ottenimento

diestratti, polvere e fiocchi per l'industria delle derrate alimentari 1.2103.

10 00

Salsa di soia

per l'ulteriore

lavorazione

10.2103.

90 00

Salse

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di

tariffa 2103.9000

10.2106.

10 11

Concentrato di proteine di soia per l'alimentazione

di animali

--.10

2106.

10 19

Concentrato di proteine di soia per l'alimentazione

di animali

--.10

2106.

90 30

Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito

per l'ulteriore

lavorazione

(preparazione di

condimenti

per minestrone ecc.) 20.2106.

90 74

90 75

90 76

Preparazioni alimentari per la fabbricazione di gomme da masticare

--.10

2204.

29 41

29 42

Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi

per l'ulteriore

lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche

4.2207.

10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più

inviato

direttamente

all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie 18.2207.

10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più

per la denaturazione da parte dell'alcosuisse, centro di profitto della Regia federale degli

alcool

-.70

2208.

90 10

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

all'alcosuisse, centro di profitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie 15.2302.

30 10

Crusche di frumento per usi dietetici per l'alimentazione umana 70.2302.

30 10

Crusche di malto di frumento aromatizzate

per usi come prodotto ausiliario per la

preparazione del pane 70.

Ordinamento generale 34

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

2309.

90 81

90 82

90 89

Preparazioni foraggere senza valore nutritivo Osservazione: Indicare nella dichiarazione d'importazione il nome del prodotto secondo il permesso della Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP.

per usi come ausiliare tecnologico per alimenti per animali della specie bovina, bovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile

esenti

2903.

13 00

Cloroformio (triclorometano) tecnico

per usi come solvente, per la raffinazione e sintesi

1.50

2915.

21 00

Acido acetico

per la fabbricazione di cheteni o dichetene --.10

3823.

11 90

Acido stearico

per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili e per spalmare la carta detta «autocopiante»

1.3824.

90 98

Preparazioni a base di caolino (slurry)

per l'ulteriore lavorazione

-.03

3906.

90 90

Copolimero aggiunto di acrilonitrilemetacrilato su elastomero di

butadine/acrilonitrile per la fabbricazione di fogli d'imballaggio

-.10

3920

10 00

Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d'acqua per la fabbricazione di fibre-cemento

3.80

3920.

10 00/

73 00

79 90/

99 00

Altre lastre, altri fogli e pellicole di materie plastiche non alveolari, diversi da quelli di fibra vulcanizzata, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice

spalmatura di uno strato adesivo per l'emulsione sensibilizzata; per la fabbricazione di film antistatici o con

trattamento di superficie, su uno o ambedue i

lati

10.4104.

10 00

19 00

Cuoi umidi sottoposti a preconciatura, d'un tenore in acqua superiore al 50 % in peso

per la concia

-.30

4105.

10 00

4106.

21 00

31 00

40 00

91 00

O sulle agevolazioni doganali 35

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

4703.

11 00

19 00

29 00

Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili

-.35

4703.

21 00

Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili

-.10

4705.

00 00

Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanica-

mente (CTMP = Chemical Thermo-Mecanical Pulp) per la fabbricazione di carte e cartoni,

pannolini e simili

-.10

4802.

55 19

58 10

Carta e cartone Kraft, apprettati o frizionati, presentati in rotoli la cui larghezza eccede 36 cm, in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 uguale o superiore

a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) pari ai valori indicati nella tabella della nota di sottovoce 1 relativa al capitolo 48 per la fabbricazione

di cartone di imballaggi o di display

--.10

4804.

11 00

Carta e cartone Kraft per la fabbricazione

di cartone di imballaggi o di display

--.10

4804.

19 00

Carta e cartone Kraft per la fabbricazione

di cartone di imballaggi o di display

--.10

4804.

21 00

Carta Kraft in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen)

di 393 kPa

per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display

--.10

4804.

31 90

Carta Kraft, apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) di 393 kPa per la fabbricazione

di cartone di imballaggi o di display

--.10

4810.

13 00

Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m2 per la fabbricazione di ritagli d'imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»

6.

Ordinamento generale 36

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

4810.

13 10

14 10

19 00

Carta, liscia non stampata, imbianchita, senza fibre approntate meccanicamente, ricoperta su una faccia con caolino, in rotoli o in fogli, di peso eccedente 150 g per m2

ricopertura di lastre di polistirolo spongioso utilizzate per la fabbricazione di display o

come materiale da stand delle fiere

6.4810.

39 10

Cartone Kraft, patinato su una faccia per la fabbricazione

d'imballaggi

esente

5007.

10 00

20 10

20 20

90 10

90 20

Tessuti di seta o di cascami di seta, greggi, scruditi, imbianchiti o tinti ricami

industriali

150.5007.

20 10

Tessuti honan e altri tessuti simili dell'Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti per la tingitura e la stampatura

200.5111.

11 00

19 00

90 00

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati

tessuti di fondo per ricami chimici

25.5112.

11 10

11 90

19 10

19 90

90 10

90 90

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati

tessuti di fondo per ricami chimici

25.5208.

11 00/

19 00

Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, nansooc, percalle e velo di cotone,

greggi, di peso non eccedente 60 g per m2

ricami

industriali

50.5210.

11 00

19 00

5212.

11 00

5208.

11 00/

19 00

Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, nansooc, percalle e velo di cotone,

greggi, di un peso tra 60 e 120 g per m2 ricami

industriali

10.5210.

11 00

19 00

5212.

11 00

5208.

12 00/

19 00

Tessuti di cotone, greggi o cremati su greggio, di peso eccedente 120 g per m2 ricami

industriali

20.

O sulle agevolazioni doganali 37

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

5209.

11 00/

19 00

5210.

11 00

19 00

5211.

11 00/

19 00

5212.

11 00

21 00

5402.

11 00

19 00

Filati da multifilamenti di poliammidi, aventi un titolo di 220-5500 decitex per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie

--.50

5402.

11 00

19 00

45 00

51 00

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto

per l'avvolgimento a spirale

10.-5402.

20 00

Filati da multifilamenti di poliesteri, aventi un titolo di 220 à 5500 decitex per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie

--.50

5402.

31 00

Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra

180 e 370 dtex

per la torcitura o la tessitura

55.5402.

32 00

Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtex

per la torcitura o la tessitura

40.5402.

44 00

49 00

59 00

Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto per l'avvolgimento a

spirale

10.-5404.

11 00

Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco

per l'avvolgimento a spirale

10.5404.

11 00/

19 00

Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre per la fabbricazione di spazzole e pennelli,

scope e spolverini

30.5404.

90 00

Lamelle di polipropilene fibrillate per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie

--.50

Ordinamento generale 38

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

5407.

41 00

42 00

51 00

52 00

61 10

61 20

69 10

69 20

71 00

72 00

81 00

82 00

91 00

92 00

Tessuti di filati di filamenti sintetici, greggi, imbianchiti, appannati in bianco o tinti

ricami

industriali

100.5407.

71 00

72 00

81 00

82 00

91 00

92 00

Tessuti di filati di filamenti di alcole polivinilico, greggi o tinti, di peso non eccedente 50 g per m2 (garza per ricami chimici)

tessuti di fondo per ricami chimici

30.5408.

21 00

31 00

Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti di prodotti della voce 5405, greggi, imbianchiti o appannati in bianco

ricami

industriali

70.5512.

11 00

19 10

21 00

29 10

91 00

99 10

Tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti ricami

industriali

50.Tessuti di fibre sintetiche discontinue,

greggi imbianchiti o tinti, di un peso per m2

ricami industriali

5513.

11 00/

29 00

- non eccedente 170 g 50.5514.

11 00/

29 00

- eccedente 170 g

50.5515.

11 10

11 20

12 10

12 20

13 10

13 20

19 10

19 20

Altri tessuti di fibre sintetiche discontinue, greggi, imbianchiti o tinti

ricami

industriali

50.

O sulle agevolazioni doganali 39

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

21 10

21 20

22 10

22 20

29 10

29 20

91 10

91 20

99 10

99 20

5516.

11 00

21 00

31 00

41 00

91 00

Tessuti di fibre artificiali discontinue, greggi

ricami

industriali

30.5906.

91 00

Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante procedimento d'immersione, in pezza

per la fabbricazione di supporti antisdrucciolevoli per tappeti

38.5911.

10 00

Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili

per la fabbricazione di guarniture di carde

5.

6210.

10 00

Indumenti in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta

per utilizzo negli

ospedali e nelle cliniche 40.-6307.

90 99

Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta

per utilizzo negli

ospedali e nelle cliniche 40.-6307.

90 99

Mascherine igieniche o mascherine chirurgiche del tipo II o IIR (norma europea EN14683)

per la previdenza in caso di pandemia

40.-6309.

00 00

Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili

per la sfilacciatura o per la fabbricazione di

strofinacci

-.03

6403.

19 00

Calzature

per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle

48.7019.

90 90

Sacchi filtranti (tasche) di fliselina di fibre di poliestere con strati intermedi di fibre di vetro

per la fabbricazione di filtri

27.7106.

92 90

Argento, altro

per la fusione e per il recupero dei metalli

preziosi

8.-7108.

13 00

Oro, semilavorato

per la fusione e per il recupero dei metalli

preziosi

8.-7110.

11 00

Platino, greggio o in polvere per la fusione e per il recupero dei metalli

preziosi

8.-

Ordinamento generale 40

631.012

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego

Dazio di

favore

Fr. / 100 kg

peso lordo

7110.

21 00

29 00

Palladio

per la fusione e per il recupero dei metalli

preziosi

8.-7113.

19 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di altri metalli preziosi per la fusione e per il recupero dei metalli

preziosi

8.-7114.

19 90

Oggetti di oreficeria e loro parti, di altri metalli preziosi

per la fusione e per il recupero dei metalli

preziosi

8.-7115.

90 20

Altri lavori di oro o di platino per la fusione e per il recupero dei metalli

preziosi

8.-7204.

49 00

Autoveicoli, usati, di ferro o di acciaio per la frantumazione (shredder)

esenti

7217.

10 10

Fili di ferro o di acciai non legati per la fabbricazione di punte di filo di ferro --.10

7225.

11 11/

19 90

Lamiere dette «magnetiche«, di acciaio al silicio, in lastre o in nastri, senza riguardo alla larghezza costruzione di parti

elettriche di macchine ed apparecchi

-.20

7226.

11 11/

19 90

7601.

20 00

Alluminio greggio

per la pressione, laminazione o trafilatura

10.7605.

21 00

Fili di alluminio

per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale

-.60

8408.

20 10

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel) per il montaggio nei

carrelli a motore per l'agricoltura della voce di tariffa 8704

21.-

O sulle agevolazioni doganali 41

631.012

Allegato 2

(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3) Testo della riserva d'impiego (art. 8 cpv. 1) La merce fornita è stata importata a un'aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [16]. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d'entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).

Testo della riserva d'impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3) Per la merce fornita il dazio d'importazione è stato restituito nell'ambito degli articoli 13-18 dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l'alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell'agricoltura. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d'entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).

Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.

16 Inserire lo scopo d'impiego per il quale la merce è stata tassata.

Ordinamento generale 42

631.012