01.01.2023 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.07.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
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01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
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1

Ordinanza

concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP) del 30 ottobre 2002 (Stato 1° marzo 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura
(LAgr), ordina: Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1

1 Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti: a. la promozione della qualità; b. le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;

c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;

d. l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;

e. l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; f.

il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e.

2

Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente: a. alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;

RU 2002 4327 1 RS

910.1

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Agricoltura

2

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b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;

c. alle misure di sgravio del mercato.2 3

Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.

4

I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2

Forma giuridica

1

Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di categoria dev'essere un'associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall'articolo 8 LAgr.

2

Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di produttori dev'essere un'associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.


Art. 3

Rappresentanza del

prodotto

Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14-16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.


Art. 4

Rappresentatività delle organizzazioni di categoria Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;

c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 3

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d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;

e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri al loro livello.


Art. 5

Rappresentatività delle organizzazioni di produttori Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri dell'organizzazione di produttori;

c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;

d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione; e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori sono nominati dall'assemblea del loro gruppo o dall'insieme dei membri.


Art. 6

Gestione dell'offerta

Se la richiesta d'estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l'offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell'organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno: a. regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti; b. l'obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall'organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.


Art. 7

Procedura decisionale

1

Spetta all'assemblea dei rappresentanti dell'organizzazione di categoria o dell'organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.

2

Un'organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi.

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3

Un'organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

4

Se un'azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

Sezione 3: Domande

Art. 8

Principio e contenuto 1

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

2

Le domande devono contenere: a. una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi; b.3 un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, le domande devono provare che l'evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali o indicare gli elementi sui quali l'organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell'evoluzione del mercato; c. la prova che i criteri di cui agli articoli 4-6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell'organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all'assemblea; d. il verbale dell'assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione; e. la descrizione dettagliata dell'attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l'organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura; f. un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l'estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f.

3

Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

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organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell'estensione al termine di un nuovo esame.4

Art. 9

Pubblicazione delle domande 1

L'Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori.

2

Chiunque può inoltrare il proprio parere all'Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Sezione 4: Misure

Art. 10

Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell'offerta Nell'allegato 1 sono fissate: a. le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché all'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; b. la durata delle misure.


Art. 11

Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri 1

Nell'allegato 2 sono fissati: a.5 i contributi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori; b. la durata dell'obbligo contributivo dei non membri; c. l'utilizzazione dei contributi.

2

Se un'organizzazione di categoria o un'organizzazione di produttori riduce l'importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell'obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corrispondente. L'organizzazione informa il Dipartimento federale dell'economia sulle modifiche dei contributi. Il Dipartimento federale dell'economia adegua l'allegato in modo corrispondente. 6 4

Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

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3

Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

4

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori tengono un conto separato il cui controllo è affidato ad un organo di revisione indipendente.


Art. 12

Esecuzione delle misure 1

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l'esecuzione delle misure.

2

Esse fatturano i contributi ai non membri.

3

Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

4

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l'esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.

5

Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.


Art. 13

Obbligo di rendere conto Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un'estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al Dipartimento federale dell'economia sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.


Art. 14

Trasmissione di

dati

1

I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.

2

I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto previgente: abrogazione del L'ordinanza del 7 dicembre 19987 concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.


Art. 16

Disposizioni transitorie

Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

7 [RU

1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577].

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Art. 17

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003.

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Allegato 18

(art. 10)

A. Organizzazione di categoria Interprofession du Gruyère 1. Marcatura In occasione della fabbricazione ogni forma di formaggio deve essere marchiata sullo scalzo (superficie laterale) con un marchio comprendente almeno il numero di ammissione del luogo di fabbricazione e le denominazioni Gruyère o Gruyère d'alpage.

2 Sistema di sanzioni 2.1 I produttori di Gruyère che non sono membri dell'Interprofession du Gruyère e
non soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi della DOC-Gruyère per quanto concerne il tenore d'acqua o di materia grassa o la tassazione devono pagare i seguenti importi.

fr./100 kg

Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo (in g/kg di formaggio) 370 g/kg-374 g/kg 25.375 g/kg-379 g/kg

40.+379 g/kg

70.Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite

450 g/kg-464 g/kg

60.465 g/kg-479 g/kg

40.480 g/kg-489 g/kg

20.Tassazione 17,5 punti

50.17,0 punti

100.16,5 punti

150.2.2 L'Interprofession du Gruyère è incaricata di incassare gli importi.

2.3 Dopo deduzione delle spese per l'incasso, gli importi sono versati alla Confederazione.

8

Aggiornato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4983), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5581), dal n. II dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6465) e dal n. I dell'O del 17 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 677).

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3. Informazioni concernenti gli altri formaggi fabbricati nei caseifici che producono Gruyère In caso di procedimento legale, i produttori di Gruyère indicano, su richiesta, all'
Interprofession du Gruyère i quantitativi di altro formaggio fabbricati, il nome dell'acquirente e la denominazione con la quale è venduto il prodotto.

4. Trasmissione di dati 4.1. Per ogni produttore di Gruyère o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM Fiduciaria sagl (TSM) trasmette all' Interprofession du Gruyère, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Gruyère fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Gruyère; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi.

4.2. L'Interprofession du Gruyère può trasmettere ai servizi regionali di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione di ricerca Agroscope LiebefeldPosieux (ALP) i dati necessari e i risultati di analisi.

5. Validità

Le misure sono applicabili fino al 31 dicembre 2011.

B. Organizzazione di categoria Interprofessione Latte 1. Campo d'applicazione Le disposizioni si applicano a: a. addetti alla trasformazione di latte di latteria che trasformano in latticini almeno 5 milioni di chilogrammi di latte acquistato, proveniente da una produzione convenzionale (latte non biologico) con somministrazione di insilati, latte di regolazione proveniente da caseifici o eccedenze di latte biologico avviate alla trasformazione convenzionale; b. organizzazioni di produttori, organizzazioni di produttori-valorizzatore, caseifici, commercianti di latte e produttori di latte che vendono latte agli addetti alla trasformazione di latte di latteria di cui alla lettera a (fornitori di latte).

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2. Principio Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria non membri dell'Interprofessione
Latte (IP Latte) come pure i loro fornitori di latte non membri dell'IP Latte, devono partecipare alla gestione dei quantitativi dell'IP Latte per quanto concerne il latte di latteria.

3. Definizioni Quantitativo di latte contrattuale: quantitativo di latte convenuto tra un addetto alla
trasformazione di latte di latteria e i suoi fornitori di latte, fissato in un contratto che adempie le condizioni di cui al numero 4.

Latte di borsa: latte che non può essere commercializzato al livello «latte contrattuale».

Indice del quantitativo di latte contrattuale: coefficiente di adeguamento stabilito dall'IP Latte, laddove il quantitativo di latte contrattuale del 2009 corrisponde all'indice 100.

Quantitativo aggiuntivo: quantitativo di latte commercializzato nell'anno lattiero 2008/09 (1° maggio 2008-30 aprile 2009) meno il quantitativo di base nell'anno lattiero 2008/09 e meno i contingenti supplementari nell'anno lattiero 2008/09.

4. Livello «latte contrattuale» 4.1 Il contratto tra l'addetto alla trasformazione di latte di latteria e i suoi fornitori di
latte deve contenere un accordo sul quantitativo di latte contrattuale e i prezzi del latte.

4.2 L'accordo sul quantitativo deve essere concluso per un anno civile.

4.3 La gestione dei quantitativi è a cura dell'IP Latte mediante la determinazione dell'indice del quantitativo di latte contrattuale. Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i loro fornitori di latte devono adeguare il loro quantitativo di latte contrattuale in base all'indice del quantitativo di latte contrattuale stabilito trimestralmente dall'IP Latte. In caso di riduzione dell'indice, la riduzione viene applicata nella misura dell'80 per cento (in kg di latte) sul quantitativo aggiuntivo che rientra nel quantitativo di latte contrattuale e nella misura del 20 per cento (in kg di latte) sul rimanente quantitativo di latte contrattuale.

4.4 D'intesa con tutti i fornitori di latte, un addetto alla trasformazione di latte di latteria può convenire un adeguamento che deroga dalle disposizioni di cui al numero 4.3. L'adeguamento del quantitativo di latte contrattuale stabilito dall'IP Latte deve essere in ogni caso rispettato globalmente.

5. Livello «latte di borsa» 5.1 Il latte che non può essere commercializzato al livello «latte contrattuale» deve
essere contrattato nella borsa del latte (piattaforma commerciale).

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5.2 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i loro fornitori di latte devono contrattare tale latte sulla piattaforma commerciale gestita dall'IP Latte, rispettando il regolamento di borsa del 27 novembre 20099 dell'IP Latte.

5.3 Al di fuori della piattaforma commerciale, gli addetti alla trasformazione di latte di latteria possono acquistare latte di borsa direttamente da organizzazioni di produttori-valorizzatore, caseifici, produttori di latte, fornitori di latte biologico avviato alla trasformazione convenzionale nonché da altri addetti alla trasformazione di latte di latteria, se pagano il prezzo commerciale medio stabilito dalla piattaforma commerciale per la settimana in cui avviene la fornitura di latte. Se non è disponibile un prezzo medio di borsa settimanale, va pagato l'ultimo prezzo commerciale medio settimanale stabilito dalla piattaforma commerciale.

6. Tassa per il latte di borsa contrattato al di sotto della soglia di prezzo 6.1 Per il latte di borsa contrattato a un prezzo inferiore alla soglia di prezzo definita
dall'IP Latte, gli addetti alla trasformazione di latte di latteria devono pagare una tassa di 20 centesimi il chilogrammo di latte.

6.2 La soglia di prezzo è fissata dall'IP Latte in base al regolamento di borsa del 27 novembre 2009 dell'IP Latte.

6.3 Previa deduzione dei costi per l'incasso, gli importi vanno versati alla Confederazione.

7. Obblighi di notifica 7.1 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i loro fornitori di latte devono
notificare alla TSM:

a. entro il 1° marzo, il quantitativo di latte contrattuale per l'anno civile in corso e la durata del contratto; b. entro due mesi dall'entrata in vigore di una modifica dell'indice del quantitativo di latte contrattuale, gli adeguamenti del quantitativo di latte contrattuale;

c. mensilmente o al più tardi due mesi dopo la fine di un trimestre, gli acquisti e le vendite di latte contrattuale realmente effettuati per ogni partner nel quadro del latte contrattuale; d. mensilmente o al più tardi due mesi dopo la fine di un trimestre, gli acquisti e le vendite di latte di borsa realmente effettuati; e. mensilmente o al più tardi due mesi dopo la fine di un trimestre, gli acquisti e le vendite realmente effettuati a un prezzo inferiore alla soglia di prezzo definita dall'IP Latte.

7.2 Gli obblighi di notifica di cui al numero 7.1 non si applicano ai produttori di latte.

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Il regolamento di borsa può essere richiesto all'IP Latte e consultato sul sito Internet www.milchclick.ch

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7.3 La TSM rende accessibili all'IP Latte i quantitativi di latte contrattuale nonché gli acquisti e le vendite di latte contrattuale e di latte di borsa realmente effettuati in forma tale da non poter risalire alle singole imprese e organizzazioni.

7.4 La TSM può accordare accesso ai dati delle imprese e delle organizzazioni di non membri a un tribunale arbitrale dell'IP Latte, indipendente e legato al segreto professionale, composto di persone non attive nel mercato del latte.

8. Sistema di sanzioni 8.1 Le sanzioni vengono irrogate esclusivamente in relazione al quantitativo di latte
che non adempie le disposizioni.

8.2 Agli addetti alla trasformazione di latte di latteria e ai fornitori di latte che non adempiono le condizioni poste ai contratti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 viene concesso, per scritto, un termine di 30 giorni affinché provvedano all'adempimento e addebitato un importo di 500 franchi. Dopo la scadenza del termine, il latte deve essere contrattato come latte di borsa.

8.3 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i fornitori di latte che non adempiono le disposizioni per l'adeguamento dei quantitativi di latte contrattuale di cui ai numeri 4.3 e 4.4 devono versare un importo di 10 centesimi il chilogrammo di latte. Una prima contravvenzione alle disposizioni comporta un ammonimento scritto.

8.4 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i fornitori di latte che non adempiono le disposizioni sul latte di borsa di cui al numero 5 devono versare un importo di 10 centesimi il chilogrammo di latte. Una prima contravvenzione alle disposizioni comporta un ammonimento scritto.

8.5 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i fornitori di latte che non adempiono gli obblighi di notifica di cui al numero 7 vengono esortati, mediante diffida scritta per ogni notifica non pervenuta, ad adempiere l'obbligo di notifica entro i termini indicati di seguito e a versare i seguenti importi: a. prima diffida con termine di 30 giorni: 200 franchi; b. seconda diffida con termine di 20 giorni: 500 franchi; c. terza diffida con termine di 10 giorni: 20 000 franchi.

8.6 Le sanzioni sono irrogate dall'IP Latte.

8.7 Previa deduzione dei costi per l'incasso, gli importi vanno versati alla Confederazione.

9. Trasmissione di dati L'Ufficio federale trasmette all'IP Latte, su richiesta, i seguenti dati: a. il quantitativo di base, il quantitativo dei contingenti supplementari e il quantitativo supplementare per l'anno lattiero 2008/09 per organizzazione di produttori e per organizzazione di produttori-valorizzatore; b. il quantitativo di latte commercializzato nell'anno lattiero 2008/09 per organizzazione di produttori e per organizzazione di produttori-valorizzatore.

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10. Validità L'obbligo di partecipare alla gestione dei quantitativi dell'IP Latte è applicabile fino
al 31 dicembre 2010.

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Allegato 210 (art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte 1. Importo dei contributi I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL),
quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 1 centesimo per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.1; b. 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.6.

2. Utilizzazione dei contributi 2.1 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera a deve essere impiegato
per le misure temporanee seguenti: a. intervento nel quadro di richieste di traffico di perfezionamento; b. intervento nel quadro della promozione dello smercio di burro per uso artigianale e industriale a livello nazionale;

c. intervento nel quadro dello smercio di panna nel gelato; d. intervento a favore delle esportazioni di panna.

Alla fine dell'anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all'anno successivo per le stesse misure.

2.2 L'adozione di misure di cui al numero 2.1 è vincolata alla preventiva consultazione dell'Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte), dell'Associazione dell'industria svizzera del latte (AIL), dell'Organizzazione settoriale Burro (OSB) e dell'Associazione latte svizzero (ALS). La consultazione verte sulla necessità dell'intervento, sul tipo e sulla durata delle misure e sui mezzi impiegati.

2.3 La PSL informa immediatamente le organizzazioni consultate e l'Ufficio federale sulle misure decise e sulla rispettiva durata e, dopo la loro attuazione, sull'importo impiegato (quantitativo × aliquota = importo) per ogni singola misura.

2.4 Per le misure di cui al numero 2.1 occorre, per quanto tecnicamente possibile, indire un bando di concorso.

2.5 Nel rapporto annuale di cui all'articolo 13 devono essere illustrati all'attenzione dell'Amministrazione i mezzi impiegati per ogni singola azienda.

10 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5581). Aggiornato dal n. I dell'O del 12 set. 2007 (RU 2007 4665), dal n. II dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6465), dal n. I delle O del 25 feb. 2009 (RU 2009 883), del 18 nov. 2009 (RU 2009 5883) e del 17 feb. 2010, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 677).

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2.6 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà internazionali, nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all'estero indipendentemente dalla marca: a. ricerche di marketing; b. pubblicità di base generica; c. misure generiche di promozione delle vendite; d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini;

e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con AgroMarketing Suisse (AMS);

f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati
I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmettono su richiesta alla PSL i seguenti dati: a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;

b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica: a. per l'importo di cui al numero 1 lettera a, fino al 31 dicembre 2009; b. per l'importo di cui al numero 1 lettera b, fino al 31 dicembre 2011.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini 1. Importo dei contributi I non membri devono versare all'Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina; b. 2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina; c. 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina; d. 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

Agricoltura

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919.117.72

2. Utilizzazione dei contributi I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 199811 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati L'Ufficio federale trasmette su richiesta all'USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse 1. Importo dei contributi 1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;

b. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

1. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all'obbligo contributivo.

2. Utilizzazione dei contributi I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione dei dati L'Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto; b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

11 [RU

1998 3205, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415. RU 2006 2695 art.

19]. Vedi ora l'O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010).

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 17

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4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland 1. Importo dei contributi 1.1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 55 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

2. Utilizzazione dei contributi Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche;

c. fiere

ed

esposizioni.

3. Trasmissione di dati Per ogni produttore di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'ES, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi f.

il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

Agricoltura

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4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois 1. Importo dei contributi 1. I produttori non membri devono versare all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois fabbricato.

1. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

2. Misure di solidarietà Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche;

c. fiere

ed

esposizioni.

3. Trasmissione dei dati Per ogni produttore di Vacherin Fribourgeois o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Vacherin fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin fribourgeois; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2011.

Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 19

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F. …

G. Organizzazione di produttori Produttori svizzeri di bestiame bovino PSBB

1. Importo dei contributi I non membri devono versare alla Federazione Produttori svizzeri di bestiame
bovino (PSBB), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, un contributo di 4 franchi per animale della specie bovina detenuto. È determinante il numero medio di animali. I non membri sono esentati dall'obbligo contributivo se la cassa cantonale delle epizoozie riscuote una quota annua ordinaria superiore a 4 franchi per ogni animale della specie bovina e si prende a carico il contributo per i non membri.

2. Utilizzazione dei contributi Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere utilizzato per eradicare
la diarrea virale bovina (DVB). Alla fine dell'anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all'anno successivo per le stesse misure.

3. Trasmissione di dati Il gestore della banca dati sul traffico di animali trasmette su richiesta ai Produttori
svizzeri di bestiame bovino PSBB i seguenti dati: a. gli indirizzi dei detentori di bovini; b. il numero di animali della specie bovina detenuto mediamente da un detentore di bovini.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2010.

H. Organizzazione di categoria Interprofessione Latte 1. Importo dei contributi
I non membri indicati di seguito devono versare i seguenti contributi all'Interprofessione Latte (IP Latte) in qualità di organizzazione di categoria giusta l'articolo 2 capoverso 1: a. fabbricanti di burro che nell'anno civile 2009 hanno fabbricato oltre 5 tonnellate di burro: 1 franco il chilogrammo di grasso nella panna trasformata in burro;

b. produttori di latte: 1 centesimo il chilogrammo di latte commercializzato.

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2. Utilizzazione dei contributi I contributi versati giusta il numero 1 devono essere impiegati per la promozione
temporanea dello smercio di burro.

3. Trasmissione di dati La TSM trasmette all'IP Latte, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi degli addetti alla trasformazione di latte, dei venditori diretti e dei fabbricanti di burro; b. il quantitativo di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte nel periodo fino al 30 aprile 2010;

c. il quantitativo di burro fabbricato dai fabbricanti di burro nel 2009 e nel periodo dal 1° maggio 2010 al 31 agosto 2010.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica: a. per il contributo di cui al numero 1 lettera a, dal 1° maggio 2010 al 31 agosto 2010;

b. per il contributo di cui al numero 1 lettera b, fino al 30 aprile 2010.