01.01.2023 - * / In vigore
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01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
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01.07.2004 - 31.12.2005
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
concernente le organizzazioni di categoria
e le organizzazioni di produttori
del 7 dicembre 1998 (Stato 19 settembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale sull'agricoltura1 (LAgr), ordina:

Sezione 1: Definizioni2

Art. 1

Organizzazione di categoria 1 Un'organizzazione di categoria è un'associazione rappresentativa composta di organizzazioni indipendenti e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 LAgr.

2 Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a.

i suoi membri producono, trasformano o eventualmente commercializzano
almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi
sul mercato;

b.

le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione; c.3

almeno il 60 per cento dei gestori interessati dalle misure sono membri della
o delle organizzazioni di produttori.

3 Un'organizzazione di categoria prende le decisioni a larga maggioranza, ovvero
con la maggioranza dei voti a livello della produzione, della trasformazione ed
eventualmente del commercio.


Art. 2

Organizzazione di produttori 1 Un'organizzazione di produttori è un'associazione rappresentativa composta di
gruppi di produttori.

2 È considerata rappresentativa se le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2
sono soddisfatte a livello della produzione.

RU 1999 459

1

RS 910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

919.117.72

Agricoltura

2

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Art. 3

Gruppo di produttori

1 Un gruppo di produttori comprende gestori che producono lo stesso prodotto o
gruppo di prodotti.

2 I suoi statuti devono comportare per lo meno: a.

regole comuni concernenti lo smercio; b.

l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici dal gruppo o
dall'organizzazione, in particolare quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i
rendimenti e le vendite dirette.

a4 Prodotti in vendita diretta Per prodotti in vendita diretta si intendono i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale.

Sezione 2: Sostegno alle misure di solidarietà

Art. 4

Misure di solidarietà 1 La Confederazione può estendere l'obbligo del rispetto degli accordi presi dalle
organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori in merito alle seguenti misure di solidarietà:5 a.

la promozione della qualità; b.

le campagne di promozione dello smercio e di valorizzazione della produzione indigena; c.

il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del
mercato;

d.

l'allestimento di contratti standard conformi al diritto federale; e.

l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato.

1bis Può parimenti estendere l'obbligo del rispetto degli accordi relativi al finanziamento delle misure di solidarietà.6 2 Le misure volte a promuovere l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle
esigenze del mercato si limitano: a.

alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio; b.

ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione.

4

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

6

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori 3

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Art. 5

Rappresentanza del prodotto Un prodotto o un gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica
organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, a eccezione
dei prodotti che portano una designazione ai sensi degli articoli 14 - 16 e 63 LAgr e
che possono essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.

a7 Domande

1 L'organizzazione di categoria o l'organizzazione di produttori inoltra le domande
all'Ufficio federale dell'agricoltura.

2 Le domande devono contenere: a.

una descrizione della misura di sostegno per la quale si richiede l'estensione
e i suoi obiettivi;

b.

la prova che i criteri di cui agli articoli 1 e 2 sono adempiuti; c.

per il finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 4 capoverso 1bis, un budget e una descrizione dettagliata della destinazione dei
fondi.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

Agricoltura

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