1
Codice penale militare del 13 giugno 1927 (Stato 2 luglio 2002) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 64bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19183, decreta: Libro primo: Diritto penale militare Parte prima: Disposizioni generali Capo primo: Dell'applicazione della legge penale
Art. 1
Nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla legge espressamente comminata una pena.
Art. 2
4 Sono sottoposti al diritto penale militare: 1.5 le persone obbligate al servizio militare ...6, quando siano in servizio militare, eccetto le persone in congedo, per i reati di cui agli articoli 115 a 137 e 145 a 179, non connessi col servizio della truppa;
2. i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme;
CS 3 371 1
[CS 1 3]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 60 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
3
FF 1918 II 241 4
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
5
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
6
Espressione stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).
321.0
1. Nessuna pena
senza legge
2. Condizioni
personali
e materiali.
In genere
Codice penale militare 2
321.0
3.7 le persone obbligate al servizio militare ...8 che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61 a 114
e 138 a 144;
4. le persone obbligate al servizio militare ...9, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio; 5. gli obbligati al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di presentarsi e, durante le operazioni del reclutamento, fino a che siano licenziati dall'autorità di reclutamento; 6.10 le persone che fanno parte del Corpo della guardia delle fortificazioni, della squadra di vigilanza, del Corpo federale delle
guardie di confine, nonché le persone che, negli stabilimenti militari, sono tenute a portare l'uniforme, per le infrazioni commesse durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, come pure per le infrazioni commesse portando l'uniforme; 7.11 le persone di condizione civile assunte durevolmente o per servizi speciali dalla truppa; 8.12 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabo-
taggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94 a 96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione del-
l'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); 9.13 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a 114);
10.14 le persone che prestano servizio di promovimento della pace giusta l'articolo 66 della legge militare15 durante il servizio, al 7
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
8
Espressione stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).
9
Espressione stralciata dal n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).
10
Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
11
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
12
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
13
Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
14
Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).
15
RS 510.10
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321.0
di fuori del servizio in relazione ai loro obblighi di servizio e al loro statuto di servizio, oppure quando portano l'uniforme.
Art. 3
16 In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da lui fissati:
1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
reato contro una guardia militare (art. 65); usurpazione di potere (art. 69); tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89); atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92);
violazione di obblighi contrattuali (art. 97); attentati contro la sicurezza militare (art. 98 a 105, 107)17; corruzione attiva (art. 141); gestione infedele (art. 144); offesa all'onore d'una persona in servizio, per quanto concerne la sua posizione o attività come militare (art. 145 a 148)
liberazione di detenuti (art. 177); 2.18 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115 a 118, 121 a 123, 128, 129 a 131, 134 a 136, 149 a 151c19, 160, 161 a 165, 167 a 169 del Codice penale militare se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito;
3. le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171 del
Codice penale militare; 4.20 gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di 16
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
17
Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
18
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).
19
RU 1982 2232 20
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
Estensione
in caso di
servizio attivo
Codice penale militare 4
321.0
volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito;
5. i funzionari, impiegati ed operai: dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari,
...21
degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.
Art. 4
In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre le persone contemplate negli articoli 2 e 3: 1.22 le persone che seguono la truppa senza farne direttamente parte;
2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
tradimento nei casi previsti dagli art. 88, 90 e 91; spionaggio contro uno Stato estero (art. 93); ...23
saccheggio, rapina di guerra (art. 139 e 140); incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito24 (art. 160 n. 2 cpv. 325 e n. 426, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art.
165 n. 1 cpv. 3 e n. 2); 3. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo
Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti adesso;
4. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;
21
Frase stralciata dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10).
22
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
23
Frase abrogata dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
24
Nuova denominazione giusta il n. I 1 cpv. 1 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
25
Ora: art. 160 cpv. 2.
26
Ora: art. 160a.
Estensione in
tempo di guerra
Codice penale militare 5
321.0
5.27 i civili internati su territori in guerra o occupati.
Art. 5
1 Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.
2
Il decreto del Consiglio federale, immediatamente esecutorio, va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale, che decide se debba essere mantenuto.
Art. 6
1 Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 108 a 114) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il
presente codice.28 2 Se ad un reato comune (art. 115 a 17929) hanno insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla legge penale ordinaria.
Art. 7
Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente codice.
Art. 8
1 È giudicato secondo il presente codice chiunque commette un reato dopo che il codice sia entrato in vigore.
2
Se alcuno ha commesso un reato prima dell'attuazione del presente codice, ma è giudicato dopo la stessa, gli si applica la nuova legge se gli è più favorevole.
Art. 9
1 Il presente codice è applicabile tanto ai reati commessi nella Svizzera quanto a quelli commessi all'estero.
2
Una pena privativa della libertà personale subìta all'estero per lo stesso reato è computata.
27
Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 438 452; FF 1949 685).
28
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
29
Ora: art. 115 a 179a.
Tempo di guerra
Partecipazione
di civili
Applicazione
del diritto penale
ordinario
3. Condizioni
di tempo
4. Condizioni
di luogo
Codice penale militare 6
321.0
Capo secondo: Della punibilità30
a31 1 Si reputano crimini i reati cui è comminata la pena della reclusione.32 2
Si reputano delitti i reati cui è comminata come pena più grave la detenzione.
Art. 10
33 Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di
agire secondo tale valutazione. Il giudice può ordinare le misure previste negli articoli 43 e 44 del Codice penale svizzero34.
Art. 11
35 Se la sanità mentale o la coscienza dell'imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell'imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carat-
tere illecito dell'atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprez-
zamento (art. 47). Egli può ordinare le misure previste negli articoli 42 e 44 e 100bis del Codice penale svizzero36 .
a37 Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non sono applicabili quando l'imputato stesso si è posto in istato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato.
30
Nuovo testo del titolo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
31
Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513). Nella designazione degli articoli i numerali bis, ter, quater, ecc., sono stati sostituiti dalle lettere a, b, c, ecc., giusta il n. I 1 cpv. 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037).
32
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
33
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
34
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35
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
36
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37
Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
1. Crimini
e delitti
2. Responsabilità.
Persone irresponsabili
Responsabilità
scemata
Eccezione
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321.0
b38 1 Il giudice istruttore o il tribunale ordina l'esame dell'imputato qualora vi siano dubbi circa la sua responsabilità ovvero qualora, per ordi-
nare una misura di sicurezza, occorrano informazioni sul suo stato fisico o mentale.
2
I periti si pronunciano sulla responsabilità dell'imputato, nonché sull'opportunità e sulle modalità d'esecuzione di una misura di sicurezza
a tenore degli articoli 42 a 44 e 100bis del Codice penale svizzero39 .
Art. 12
1 Se l'imputato è assolto per irresponsabilità o è condannato coll'ammissione della responsabilità scemata, il giudice può pronunciarne
l'esclusione dall'esercito.41 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) 42 può revocare l'esclusione se i pre-
supposti non esistono più.43 3 e 4 ...44
Art. 13
45 1 I fanciulli che non hanno compiuto gli anni sette non sono sottoposti al presente codice.
2
Se un fanciullo che non ha compiuto gli anni sette, ma non ancora i quindici, commette un atto punito dal presente codice, si applicano gli articoli 83 a 88 del Codice penale svizzero46. Sono competenti le autorità civili.
Art. 14
1 Se un adolescente che ha compiuto gli anni quindici, ma non ancora i diciotto, commette un atto punito dal presente codice, si applicano 38
Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
39
RS 311.0
40
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
41
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
42 La denominazione dell'unità amministrativa è stata modificata dall'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato teuto conto in tutto il presente testo.
43
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
44
Abrogati dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
45
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
46
RS 311.0
Dubbio sullo
stato mentale
dell'imputato
Esclusione
dall'esercito
come misura
di sicurezza40
3. a. Fanciulli
b. Adolescenti
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gli articoli 90 a 99 del Codice penale svizzero47, nonché le disposizioni del Consiglio federale giusta l'articolo 397bis capoverso 1 lettera d
del Codice penale svizzero. Sono competenti le autorità civili.48 2 ...49
a50 1 Se, nel momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente codice.
2
Sono parimente applicabili gli articoli 100 capoverso 2, 100bis e 100ter del Codice penale svizzero51 . L'autorità competente secondo gli articoli 100bis e 100ter del Codice penale è quella del Cantone d'esecuzione.
Art. 15
1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che ha agito con intenzione.53 2 Commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente.
3
Commette un reato per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Art. 16
54 1 Chiunque ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se essa gli è
favorevole.
47
RS 311.0
48
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
49
Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
50
Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
51
RS 311.0
52
Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
53
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
54
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
c. Giovani adulti
4.52 Colpevolezza.
Intenzione e
negligenza
Errore sui fatti
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2
Se il colpevole avesse potuto evitare l'errore usando le volute precauzioni è punibile per negligenza, qualora la legge reprima l'atto co-
me reato di negligenza.
Art. 17
55 Se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezza-
mento (art. 47) o prescindere da ogni pena.
Art. 18
1 Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.
2
Anche il subalterno o l'inferiore è punibile quando egli si sia reso conto che eseguendo l'ordine cooperava ad un reato. Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.
Art. 19
56 1 Chiunque avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione di esso, può
essere punito con pena attenuata (art. 46).
2
Il giudice può esentare da ogni pena, per il tentativo, l'agente che desista spontaneamente dal consumare un reato iniziato.
a57 1 Chiunque compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto, può essere punito con pena attenuata (art. 46).
2
Il giudice può attenuare la pena, secondo il suo libero apprezzamento (art. 47), se l'agente ha spontaneamente impedito l'evento o contribuito ad impedirlo.
Art. 20
58 1 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) se il mezzo usato dall'agente per commettere un crimine o un 55
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
56
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
57
Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
58
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Errore di diritto
Ordine di un
superiore
5. Tentativo.
Reato tentato.
Desistenza
Reato mancato.
Pentimento
attivo
Reato
impossibile
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delitto o se l'oggetto contro il quale l'azione era diretta fosse di natura tale da escludere in modo assoluto la possibilità della consumazione del reato.
2
Se il colpevole ha agito per difetto d'intelligenza, il giudice può esentarlo da ogni pena.
Art. 21
59
Art. 22
60 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2
Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
Art. 23
61 Può essere attenuata la pena (art. 46) di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.
Art. 24
62 Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità o circostanze personali che aggravano, attenuano od escludono la pena solo per l'autore, l'istigatore o il complice a cui si riferiscono.
Art. 25
63 1 Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri.
2
Se chi respinge l'aggressione ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento
(art. 47); se l'eccesso della legittima difesa può essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l'imputato va esente da pena.
59
Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).
60
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
61
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
62
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Desistenza e
pentimento
attivo
6. Partecipazione.
Istigazione
Complicità
Circostanze
personali
7. Atti leciti.
Legittima difesa
Codice penale militare 11
321.0
Art. 26
1.64 Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene proprio, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile se il
pericolo non è imputabile all'agente stesso e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere ch'egli rinunci al bene minacciato.
Se il pericolo è imputabile all'agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si può ragionevolmente pretendere da lui la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).
2.65 Il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile, un bene altrui, in modo particolare la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio, non è punibile. Se
l'agente avesse potuto ritenere ragionevole la rinuncia al bene minacciato da parte della persona esposta al pericolo, il giudice attenua la
pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).
3. L'atto commesso, in servizio attivo, da un capo o da un superiore per mantenere la disciplina o per farsi obbedire nel caso di pericolo militare, specialmente nel caso di sedizione o in faccia al nemico, non è punibile se esso fosse il solo mezzo per ottenere l'obbedienza necessaria.
a66 1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo
l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
2
Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis del Codice penale67. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile
della pubblicazione.
3
Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore
o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
64
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
65
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
66
Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
67 RS 311.0
Stato di
necessità
Punibilità dei
mass media
Codice penale militare 12
321.0
4
Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.
b68 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimo-
niare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2
Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure b.69 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115-117 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del Codice penale70, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951 71 sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Capo terzo: Delle pene ed altre sanzioni I. Delle singole pene e sanzioni
Art. 27
72
Art. 28
1 La reclusione è la più grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un anno, la durata massima di venti
anni. La reclusione è perpetua se la legge lo dichiara espressamente.74 68
Introdotto dal n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
69 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).
70 RS 311.0
71 RS 812.121 72
Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
73
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
74
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Tutela delle fonti
1. ...
2. Pene privative
della libertà personale e misure
di sicurezza.
Reclusione73
Codice penale militare 13
321.0
2
...75
Art. 29
76 1 La durata minima della detenzione è di tre giorni; la durata massima di tre anni, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo.
2
...77
a78 1 L'arresto repressivo è la meno grave delle pene privative della libertà personale. La sua durata minima è di un giorno, la durata massima di tre mesi.
2
Quando la legge commina alternativamente la detenzione o la multa, il giudice può pronunciare l'arresto repressivo, invece della detenzione.
Art. 30
79 1 Le pene privative della libertà personale sono eseguite giusta il Codice penale svizzero80.
2
In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della detenzione. Esso emana le disposizioni in me-
rito.81
a82 1 L'esecuzione può essere interrotta soltanto per gravi motivi.
2
Se, durante l'esecuzione della pena, il condannato deve essere trasferito in una casa di salute e di custodia, il soggiorno nella stessa gli sarà computato. L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può
prescindere in tutto o in parte dal computo, se il soggiorno è divenuto necessario in seguito a malattia o per altre cause manifestamente anteriori all'incarceramento. Il soggiorno non sarà computato né se il
75
Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
76
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
77
Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
78
Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU 1951 435; FF 1949 685). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
79
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
80
RS 311.0
81
Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882 1892; FF 1989 II 942).
82
Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Detenzione
Arresto
repressivo
Esecuzione delle
pene privative
della libertà
personale
Interruzione
dell'esecuzione
Codice penale militare 14
321.0
condannato ha fraudolentemente provocato il suo trasferimento né nella misura in cui ha fraudolentemente prolungato il suo soggiorno nella casa di salute o di custodia.
b83 1 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero84 sulle misure di sicurezza (art. 42 a 45); nei rinvii degli articoli 42 numero 4 capoverso 1, 43 numero 2 capoverso 2 e 45 numero 5, in luogo degli articoli 69, 41 numero 2 e 40 del Codice penale valgono tuttavia le disposizioni del presente codice (art. 50, 32 n. 2 e 30a).
2
Competente è l'autorità del Cantone d'esecuzione.
3
Le misure di sicurezza sono eseguite giusta il Codice penale.
Art. 31
85 1.86 Quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi,
l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione della pena non vi si oppone e se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in li-
bertà.
Quando un condannato alla reclusione perpetua ha scontato quindici anni della pena, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può liberarlo condizionalmente.
L'autorità competente del Cantone d'esecuzione esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.
Essa chiede un rapporto alla direzione dello stabilimento. Ascolta il condannato se questi non ha presentato alcuna richiesta o se, in base a tale richiesta, le condizioni per una liberazione condizionale non sono ancora di per sé soddisfatte.
2. 87 L'autorità competente del Cantone d'esecuzione prescrive al liberato un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato. Questo periodo non potrà essere inferiore a un anno né superiore a cinque. Quando si tratti di reclusione perpetua, il termine di prova sarà di cinque anni.
83
Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
84
RS 311.0
85
Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
86
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
87
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Misure
di sicurezza
Codice penale militare 15
321.0
3.88 L'autorità competente del Cantone d'esecuzione può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno.
4. Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente del
Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento nello stabilimento.
Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può prescindere dal ricollocamento.89 Se il liberato, nonostante formale avvertimento dell'autorità compe-
tente del Cantone d'esecuzione, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione ne ordina il ricollocamento. Nei casi di
lieve gravità, essa può prescindere da provvedimento siffatto.90 Il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato nella pena residua che dev'essere ancora scontata.
Se prescinde dal ricollocamento, l'autorità competente del Cantone d'esecuzione può ammonire il liberato, imporgli nuove norme di condotta e prolungargli il periodo di prova di metà al massimo della du-
rata stabilita inizialmente.91 Se alla pena residua, divenuta esecutiva per effetto di una decisione di ricollocamento, si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli articoli 43, 44 o 100bis del Codice penale svizzero92, l'esecuzione dev'essere sospesa.
L'esecuzione della pena residua non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.
5. Se il liberato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.
88
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
89
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
90
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
91
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
92
RS 311.0
Codice penale militare 16
321.0
Art. 32
93 1.94 Il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o a una pena
accessoria, eccetto l'esclusione dall'esercito e la degradazione, se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.95 La sospensione non è ammissibile se, nei cinque anni precedenti il reato commesso, il condannato ha scontato una pena di reclusione o di detenzione superiore a tre mesi per un crimine o un delitto intenzionale. Le sentenze estere sono equiparate a quelle svizzere se non con-
traddicono ai principi del diritto svizzero.
Sospendendo l'esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato un periodo di prova da due a cinque anni.
In caso di cumulo di pene, il giudice può limitare la sospensione condizionale a talune di esse.
2.96 Il giudice può sottoporre il condannato al patronato. Può anche imporgli, per il periodo di prova, norme di condotta, segnatamente circa l'attività professionale, il luogo di dimora, il controllo medico, l'astensione dalle bevande alcoliche e la riparazione del danno entro un termine stabilito.
Le circostanze che giustificano o escludono la sospensione condizionale della pena come anche le norme di condotta imposte dal giudice
devono essere menzionate nella sentenza. Il giudice può successivamente modificare le norme di condotta.
...97 3.98 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena.
Se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della 93
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
94
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
95
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
96
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
97
Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
98
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Sospensione
condizionale
della pena
Codice penale militare 17
321.0
pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungare di metà al massimo
il periodo di prova stabilito nella sentenza.
In caso di crimine o delitto durante il periodo di prova, il giudice competente decide pure se la pena sospesa condizionalmente debba essere eseguita oppure sostituita con le misure previste per i casi di lieve gravità. Negli altri casi, è competente il giudice che ha ordinato la sospensione condizionale della pena.
Se ad una pena dichiarata esecutiva mediante revoca della sospensione condizionale si aggiunge l'esecuzione di una misura prevista negli articoli 43, 44 o 100bis del Codice penale svizzero99, l'esecuzione della
pena dev'essere sospesa.
L'esecuzione della pena sospesa non può più essere ordinata dopo cinque anni dalla scadenza del periodo di prova.
4.100 Se il condannato ha tenuto buona condotta per il periodo di prova e se le multe e le pene accessorie pronunciate senza la sospensione condizionale sono state eseguite, l'autorità competente del Can-
tone d'esecuzione ordina che la condanna sia cancellata nel casellario giudiziale.
5. ...101
Art. 33
1. Salva espressa disposizione della legge, l'importo massimo della multa è di quarantamila franchi.102 Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questo massimo.
2. Il giudice fissa l'importo della multa secondo la condizione del condannato, in modo che la perdita che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpevolezza.
Per giudicare della condizione del condannato si deve specialmente considerarne il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute.
3. La multa si estingue con la morte del condannato.
99
RS 311.0
100 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
101 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385).
102 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
3. Multa.
Ammontare
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Art. 34
103 1. L'autorità competente fissa al condannato un termine da uno a tre mesi per il pagamento della multa. Il condannato che non ha domicilio fisso nella Svizzera è obbligato a pagare immediatamente la multa od a prestare garanzie.
L'autorità competente può concedere al condannato di pagare la multa a rate, fissandone l'importo e la scadenza secondo la condizione del condannato stesso. Può anche concedere di riscattare la multa col lavoro libero, eseguito specialmente per la Confederazione, un Cantone o un Comune. In questi casi l'autorità competente può prorogare il
termine concesso per il pagamento.
2. Non pagando il condannato la multa nel termine fissato o non riscattandola col lavoro, l'autorità competente ordina contro di lui l'ese-
cuzione per debiti, se può sembrare provvedimento efficace.
3. La multa rimasta impagata o non riscattata col lavoro sarà commutata dal giudice in arresto repressivo.
Il giudice può, nella sentenza stessa o con decisione posteriore, escludere la commutazione quando il condannato gli abbia fornita la prova che egli si trova, senza colpa propria, nell'impossibilità di pagare la
multa. La procedura è gratuita se la commutazione è esclusa con decisione posteriore alla sentenza.
Nel caso di commutazione, un giorno di arresto repressivo sarà equiparato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena d'arresto
repressivo non potrà per altro superare i tre mesi. Le disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si applicano alla commutazione della multa in arresto repressivo.
4. Se sono adempiute le condizioni previste dall'articolo 32 numero 1, il giudice può ordinare nella sentenza che l'iscrizione della condanna al pagamento di una multa sia cancellata nel casellario giudiziale, qualora il condannato, fino allo spirare del periodo di prova da uno a due anni da fissarsi dal giudice, non sia condannato per un reato commesso durante tale periodo e qualora la multa sia stata pagata, riscattata o condonata. L'articolo 32 numeri 2 e 3 è applicabile per ana-
logia.
La cancellazione sarà ordinata d'ufficio dall'autorità competente del Cantone incaricato dell'esecuzione.
5. Per le multe disciplinari è applicabile l'articolo 192.
103 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Esazione
Codice penale militare 19
321.0
Art. 35
1 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, il giudice gli può infliggere, oltre la pena privativa della libertà personale, la multa.
2
Ove la legge commini alternativamente la pena privativa della libertà personale o la multa, il giudice può in ogni caso combinare le due pene.
Art. 36
104 1 Il giudice esclude dall'esercito il condannato alla reclusione o l'internato giusta l'articolo 42 del Codice penale svizzero105.
2
Il giudice può escludere dall'esercito il condannato alla detenzione.
3
L'esclusione ha effetto dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.
Art. 37
106 1 Il giudice pronuncia la degradazione dell'ufficiale, sottufficiale od appuntato che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.
2
L'ufficiale, il sottufficiale o l'appuntato degradato è escluso dal servizio personale.
3
In caso di servizio attivo, può essere riammesso a prestare servizio per disposizione del comandante in capo dell'esercito; la degradazione rimane definitiva.
4
Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.
Art. 38
107 1. Se, per un crimine o un delitto, un membro di un'autorità o un funzionario si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice lo dichiarerà in-
capace ad essere membro d'una autorità o funzionario per un periodo da due a dieci anni.
2. Se, per il reato commesso, il condannato alla reclusione o alla detenzione si è dimostrato indegno di fiducia, il giudice può escluderlo
dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo da due a dieci anni.
104 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
105 RS 311.0 106 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
Cumulo con la
pena privativa
della libertà
personale
4. Pene
accessorie.
Esclusione
dall'esercito
Degradazione
Incapacità ad
esercitare una
carica o un
ufficio
Codice penale militare 20
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Il delinquente abituale che fu collocato in una casa d'internamento in virtù dell'articolo 42 del Codice penale svizzero108 è ineleggibile per dieci anni.109 3. L'incapacità ha effetto dal momento in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata.
La sua durata si conta dal giorno in cui la pena è stata scontata o condonata; in caso di liberazione condizionale, avendo il liberato tenuto
buona condotta durante il periodo di prova, dal giorno della liberazione condizionale; in caso d'internamento, dal giorno della liberazione definitiva.110
Art. 39
111
Art. 40
112 1 Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva, l'espulsione può essere pronunciata a vita.
2
Il DDPS decide se e a quali condizioni l'espulsione del condannato liberato condizionalmente debba essere sospesa a titolo di prova.
3
Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione che era stata sospesa
non è più eseguita. Se l'esecuzione non era stata sospesa, la sua durata si conta dal giorno in cui il liberato condizionale ha lasciato la Svizzera.
4
Se il condannato non è stato liberato condizionalmente, oppure se liberato condizionalmente non ha tenuto buona condotta durante tutto il periodo di prova, l'espulsione ha efficacia dal giorno in cui la pena privativa della libertà, o la parte residua di essa, è stata scontata o condonata.
108 RS 311.0 109 Per. 2 introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
110 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
111 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385).
112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
Espulsione
Codice penale militare 21
321.0
Art. 41
113 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2
Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Art. 42
114 1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricom-
pensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ristabilirne i diritti.
La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in cinque anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si
applica anche alla confisca.
La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
2. Se i valori patrimoniali soggiacenti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equiva-
lente; nei confronti di un terzo, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto se non sia escluso giusta il numero 1 capoverso 2.
Il giudice può prescindere, in tutto o in parte, dal risarcimento se risulta presumibilmente inesigibile o se impedisce seriamente il reinseri-
mento sociale dell'interessato.
In vista d'esecuzione di un risarcimento, il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata.
3. Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizza113 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994
(RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).
114 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).
5. Altre misure Confisca a. Confisca di oggetti
pericolosi
b. Confisca di
valori patrimoniali
Codice penale militare 22
321.0
zione criminale (art. 260ter del CP115) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
4. Se l'importo dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
a116 1 Se in seguito a un crimine o a un delitto una persona ha subìto un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l'agente non risarcirà il danno, il giudice assegna alla persona lesa, dietro sua richiesta, fino all'importo del risarcimento accertato giudizialmente o mediante transazione:117
a. la multa pagata dal condannato; b.118 gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese; c.119 i risarcimenti.
2
Il giudice può ordinare tali assegnamenti soltanto se la persona lesa cede allo Stato la parte corrispondente del suo credito. È competente il tribunale che giudica la fattispecie penale
Art. 43
1 Se l'interesse pubblico o quello della parte lesa lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2
Se l'interesse pubblico o quello della persona assolta lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione sia resa pubblica a spese della Confederazione.
3
La pubblicazione nell'interesse del leso o dell'accusato assolto non avviene che a sua richiesta.
4
Il giudice fissa le modalità della pubblicazione.120 115 RS 311.0
116 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950 (RU 1951 435; FF 1949 685). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 4 ott. 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 312.5).
117 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).
118 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).
119 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago. 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).
120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Assegnamenti
alla parte lesa
Pubblicazione
della sentenza
Codice penale militare 23
321.0
II. Della misura della pena
Art. 44
121 Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare di lui.
Art. 45
122 Il giudice può attenuare la pena: se il colpevole ha agito per motivi onorevoli, ad incitamento di persona a cui deve obbedienza o da cui dipende, in istato di grave angustia o sotto l'impressione di una grave minaccia, salvo che i doveri imposti dal servizio non vietino di tener conto di tali circostanze; se è stato indotto in grave tentazione dalla condotta della vittima; se ha reagito nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione od offesa; se ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha ri-
sarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui; se è trascorso un tempo relativamente lungo dal reato e se durante questo tempo il colpevole ha tenuto buona condotta; se il colpevole aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venti e non possedeva ancora la piena capacità di valutare il carattere illecito dell'atto.123
Art. 46
124 Se il giudice reputa che la pena debba essere attenuata, egli pronuncia: invece della reclusione perpetua, la reclusione per almeno dieci anni;125 invece della reclusione con una speciale durata minima, la reclusione; 121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
123 Ultimo comma introdotto dal n. I della LF del 4 ottobre 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
1. Commisurazione della pena
2. Attenuazione
della pena.
Circostanze
attenuanti
Effetti dell'attenuazione
Codice penale militare 24
321.0
invece della reclusione, la detenzione da sei mesi a cinque anni; invece della detenzione con una speciale durata minima, la detenzione; invece della detenzione, l'arresto repressivo o la multa.
Art. 47
126 1 Se la legge prevede l'attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo della pena prevista per il crimine o il delitto.
2
Il giudice è però vincolato dalla durata legale minima di ciascuna specie di pena.
a127 1 Si prescinderà dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata.
2
Nelle stesse circostanze la sospensione condizionale della pena o la liberazione condizionale non saranno revocate.
Art. 48
128 1. Se l'agente è condannato alla reclusione o alla detenzione e se nel momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena.
L'esecuzione di una misura di sicurezza in uno stabilimento a tenore degli articoli 42, 43 o 44 oppure di una misura a tenore dell'articolo 100bis del Codice penale svizzero129, come anche il condono per effetto di grazia sono equiparati all'esecuzione della pena anteriore.
2. L'esecuzione all'estero di corrispondenti pene anteriori o misure è equiparata all'esecuzione in Svizzera, se la sentenza non contraddice ai principi del diritto svizzero.
126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
127 Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
129 RS 311.0 Attenuazione
libera
Desistenza
e impunità
3. Aggravamento
della pena.
Recidiva
Codice penale militare 25
321.0
Art. 49
130 1. Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative della libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista
per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. L'aumento non può tuttavia essere superiore alla metà della pena massima comminata. Il giudice è in ogni modo vincolato dal massimo legale della
specie di pena.
Se il colpevole incorre in più multe, il giudice lo condanna alla multa che corrisponde alla colpevolezza.
Le pene accessorie e altre sanzioni possono essere pronunciate anche se esse siano previste per uno solo dei reati o in una sola delle disposizioni penali che concorrono.
2. Se il giudice deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale, che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
Se la condanna anteriore sia stata pronunciata da un tribunale ordinario, il giudice pronuncia una pena suppletiva.
Art. 50
1 Il giudice computa nella pena privativa della libertà personale il carcere preventivo sofferto, in quanto il condannato non abbia provocato
egli stesso, con la sua condotta dopo il reato, il carcere preventivo o il prolungamento di esso. Il tribunale di cassazione può ordinare che tale computo avvenga anche quando esso respinge il ricorso.
2
Se la sentenza condanna soltanto ad una multa, il giudice può tener conto in misura equa della durata del carcere preventivo.
3
È considerato come carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso di un procedimento penale per i bisogni dell'istruzione o per motivo di sicurezza.
130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Concorso di reati
o di disposizioni
penali
4. Computo
del carcere preventivo
Codice penale militare 26
321.0
III. Della prescrizione
Art. 51
131 L'azione penale si prescrive: in venti anni, se al reato è comminata la reclusione perpetua;132 in dieci anni, se al reato è comminata la reclusione; in dieci anni, se al reato è comminata la detenzione superiore a tre anni o la reclusione;133 in cinque anni, se al reato è comminata un'altra pena.
Art. 52
La prescrizione decorre:
dal giorno in cui l'imputato ha compiuto il reato; se il reato è stato eseguito in atti successivi, dal giorno in cui egli ha compiuto l'ultimo atto; se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui egli ne ha cessata la continuazione.
Art. 53
134 1 La prescrizione è sospesa finché l'imputato sconta all'estero una pena privativa della libertà personale.
2
La prescrizione è interrotta da ogni atto d'istruzione nel corso di un'istruzione preparatoria o durante l'assunzione preliminare delle prove, come pure da ogni decisione del tribunale diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dalla notificazione di ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico
contro una decisione.
3
In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il
termine ordinario della prescrizione sia superato della metà.
131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
133 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini
Decorrenza
Sospensione
e interruzione
Codice penale militare 27
321.0
Art. 54
135 1. La pena si prescrive: in trent'anni, se si tratta della reclusione perpetua;136 in venticinque anni, se si tratta della reclusione per dieci anni o per un tempo maggiore; in vent'anni, se si tratta della reclusione da cinque a dieci anni; in quindici anni, se si tratta della reclusione per meno di cinque anni; in dieci anni, se si tratta della detenzione per più di un anno; in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.
2. La prescrizione della pena principale importa prescrizione delle pene accessorie, salvo per ciò che concerne l'esclusione dell'esercito e la
degradazione.
Art. 55
137 La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e, in caso di sospensione condizionale della pena o di esecuzione di una misura di sicurezza, dal giorno in cui è stata ordinata l'esecuzione della pena.
Art. 56
138 1 La prescrizione di una pena privativa della libertà personale è sospesa durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pe-
na privativa della libertà personale o di una misura di sicurezza eseguita immediatamente prima e, nel caso di liberazione condizionale,
durante il periodo di prova.140 1a La prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è
incaricata.141
135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
137 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
139 RU 1975 600 140 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
141 Nuova numerazione del capoverso giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
2. Prescrizione
delle pene.
Termini
Decorrenza
Sospensione
e
interruzione139
Codice penale militare 28
321.0
2
In ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, la pena è prescritta in tutti i casi quando sia supe-
rato della metà il termine ordinario della prescrizione.
bis142 1 Sono imprescrittibili i crimini: 1. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a cagione della sua nazionalità, della sua razza, della sua confessione o della sua appartenenza etnica, sociale o politica; 2. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 143 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Svizzera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a cagione del modo in cui è stato commesso;
3. che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di
persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggio.
2
Il giudice può attenuare liberamente la pena nel caso in cui l'azione penale fosse prescritta in applicazione degli articoli 51 a 53.
IV. Della riabilitazione
Art. 57
144 Se il colpevole è stato escluso dall'esercito, ma non degradato o internato secondo l'articolo 42 del Codice penale svizzero145, il giudice può, a richiesta di lui, riammetterlo al servizio personale, qualora tale
provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione.
142 Introdotto dall'art. 109 cpv. 2 lett. b della LF del 20 mar. 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale, in vigore dal 1° gen. 1983 (RS 351.1). Questo articolo è applicabile se l'azione penale o la pena non è ancora prescritta alla data del 1° gen. 1983.
143 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 144 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1974 (RU 1975 55; FF 1974 I 1385). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LE del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
145 RS 311.0 3. Imprescrittibilità
Riammissione al
servizio
personale
Codice penale militare 29
321.0
Art. 58
146 Se il colpevole è stato dichiarato incapace ad essere membro di un'autorità o funzionario e se la sentenza è stata eseguita da almeno due
anni o, in caso di sospensione condizionale della pena, è già scaduto il periodo di prova, il giudice può, a richiesta di lui, dichiararlo di nuovo eleggibile, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente e questi abbia risarcito il danno stabilito giudi-
zialmente o mediante transazione.
Art. 59
147 1 Il preposto al casellario giudiziale cancella d'ufficio l'iscrizione, se dalla sentenza sono decorsi, in più della durata della pena privativa della libertà personale stabilita dal giudice: a. vent'anni trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del Codice penale svizzero148;
b. quindici anni trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bis del Codice penale;
c. dieci anni trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non su-
periori a tre mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1 del Codice penale.
2
Trattandosi della multa come pena principale, l'iscrizione è cancellata dieci anni dopo la sentenza.
3
Il giudice, a richiesta del condannato, può ordinare la cancellazione, qualora tale provvedimento appaia giustificato dalla condotta del richiedente, questi abbia, per quanto si potesse pretendere da lui, risar-
cito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, la multa sia stata pagata, riscattata o condonata e la sentenza sia stata eseguita per ciò che riguarda le pene accessorie. L'esclusione dall'esercito e la degradazione si hanno per eseguite quando la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In tali casi, i termini per la cancellazione a contare dall'esecuzione della sentenza sono i seguenti: a. trattandosi della reclusione o dell'internamento secondo l'articolo 42 del Codice penale, dieci anni;
b. trattandosi della detenzione, di una delle altre misure di sicurezza o della misura prevista nell'articolo 100bis del Codice pe-
nale, cinque anni;
146 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
147 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
148 RS 311.0 Reintegrazione
nella capacità
ad esercitare
una carica o
un ufficio
Cancellazione
dell'iscrizione
nel casellario
giudiziale
Codice penale militare 30
321.0
c. trattandosi della detenzione da eseguire in via militare, dell'arresto repressivo o delle pene di detenzione non superiori a tre
mesi da eseguire secondo l'articolo 37bis numero 1 del Codice penale, o della multa come pena principale, due anni.
4
La cancellazione può essere ordinata anche se la pena è prescritta, ma non prima del momento in cui l'esecuzione della pena sarebbe terminata se avesse avuto inizio il giorno in cui la sentenza ha acquistato
forza di cosa giudicata.
5
La cancellazione può essere ordinata anche prima, qualora tale provvedimento appaia giustificato da una condotta particolarmente meri-
toria del condannato.
6
Il giudice competente ad ordinare la cancellazione della pena iscritta per ultima è autorizzato a ordinare anche la contemporanea cancellazione delle altre iscrizioni, se le condizioni sono adempiute.
Art. 60
1 All'esecuzione della pena è equiparato il condono per effetto di grazia; trattandosi della multa, anche l'esclusione della sua commutazione.149 2
Se il condannato liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta, i termini per domandare la riabilitazione si contano dal giorno della
liberazione condizionale. Se il condannato fu internato secondo l'articolo 42 del Codice penale svizzero150, la riabilitazione non può avve-
nire se non quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla liberazione definitiva.151 3
Se respinge una domanda di riabilitazione, il giudice può ordinare che essa non debba essere ripresentata prima di un termine determinato, non superiore a due anni.152
Parte seconda: Dei singoli reati Capo primo: Dell'insubordinazione
Art. 61
1. Chiunque disobbedisce ad un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso od alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.
149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1385).
150 RS 311.0 151 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
152 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Disposizioni
comuni
Disobbedienza
Codice penale militare 31
321.0
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2.153 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la
reclusione perpetua.
Art. 62
1 Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con la detenzione.154 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione fino a cinque anni.155
Art. 63
156
fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con la reclusione o con la detenzione.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.
2.157 Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.
Art. 64
1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una sedizione, ciascuna di esse è punita con la detenzione.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.
Art. 65
153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
154 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
155 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
156 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
Vie di fatto,
minacce
Sedizione
Concerto
per la sedizione
Reati contro
una guardia
Codice penale militare 32
321.0
La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.
Capo secondo: Dell'abuso d'autorità
Art. 66
1 Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di servizio è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 67
1 Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 68
1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una
denuncia penale, chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale, è punito con la detenzione.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 69
1 Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 70
1 Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 71
Abuso
di comando
Abuso della facoltà di punire
Soppressione
di un reclamo
Usurpazione
di comando
Messa in pericolo di un subal-
terno
Vie di fatto,
minacce
Codice penale militare 33
321.0
1
Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio
Art. 72
1. Chiunque si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o d'altra prescrizione servizio, a lui noti o di cui dovrebbe essere a conoscenza, è punito con la detenzione sino a sei mesi.158 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la detenzione.
Art. 73
1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime,
abbandona oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggia-
mento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili, è punito con la detenzione, ove non sia applicabile un'altra disposi-
zione penale.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.
Art. 74
159 Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione.
Art. 75
160 È punito con la reclusione perpetua o con la reclusione: 158 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
Inosservanza
di prescrizioni
di servizio
Abuso e sperpero
di materiali
Vigliaccheria
Capitolazione
Codice penale militare 34
321.0
il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa; il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo po-
sto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.
Art. 76
1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di
non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con la detenzione.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3.161 In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.
Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.
Art. 77
162 1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità, di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con la detenzione.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare o della funzione.
Art. 78
163 1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contra-
riamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica; chiunque fa uso, a scopo d'inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo,
chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio, è punito con la detenzione.
161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Reati nel servizio
di guardia
Violazione
del segreto
di servizio
Falsità in documenti di servizio
Codice penale militare 35
321.0
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 79
1 Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 83) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con la detenzione, qualora il reato sia stato commesso o tentato.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.
Art. 80
1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con la detenzione sino a tre mesi.
2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un
fatto represso come crimine o delitto, è punito con la detenzione sino a sei mesi.
La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della
reclusione.164 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio
Art. 81
165 1 Chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare, non partecipa al reclutamento, non si presenta ad un servizio al quale è convo-
cato, abbandona senza permesso la sua truppa o posto di servizio o non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione fino a 18 mesi.
2
In servizio attivo la pena è la reclusione o la detenzione.
3
Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda
d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita 164 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
165 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).
Omessa denuncia di reato
Ebbrezza
Rifiuto del servizio e diserzione
Codice penale militare 36
321.0
conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 1995166 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le
prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito.
4
Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, ma
è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.
5
Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.
6
Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se: a. è ammesso al servizio civile; b. viene assegnato al servizio non armato; c. viene dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento del rifiuto del servizio.
Art. 82
167 1 Chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare, non partecipa al reclutamento, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso la sua truppa o il suo posto di servizio oppure non vi ritorna dopo un'assenza giustificata, è punito con la detenzione fino a sei mesi, con l'arresto o con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
In servizio attivo la pena è la detenzione.
4
Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).
5
Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.
Art. 83
168 1 Chiunque, per negligenza, non partecipa al reclutamento, non si presenta ad un servizio al quale è convocato, abbandona senza permesso la sua truppa o il suo posto di servizio oppure non vi ritorna affatto o
166 RS 824.0 167 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).
168 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).
Omissione del
servizio e
assenza ingiustificata
Omissione del
servizio per
negligenza
Codice penale militare 37
321.0
non puntualmente dopo un'assenza giustificata, è punito con l'arresto o con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
In servizio attivo il giudice può pronunciare la detenzione fino a tre mesi.
4
Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.
Art. 84
169 1 Chiunque, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o di omissione del servizio per negligenza, non ottempera ad una chiamata in servizio per il reclutamento o per il servizio militare, pur essendo in grado di entrare in servizio, è punito con l'arresto o con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 85
Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino, chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare, è punito con la detenzione.
Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese170
Art. 86
1.172 Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di
169 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).
170 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
171 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
172 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
Inosservanza di
una chiamata in
servizio militare
Omissione illecita di raggiungere
il corpo
1. Tradimento.
Spionaggio e
violazione proditoria di segreti
militari171
Codice penale militare 38
321.0
parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato
estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di
parti essenziali dell'esercito, è punito con la reclusione.
2.173 Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la reclusione perpetua .
3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
a174 Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso, chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le
eseguisce conformemente al contratto, chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un funzionario; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie, e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in peri-
colo, è punito con la detenzione o, nei casi gravi, con la reclusione.
Art. 87
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni del-
l'esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all'esercito, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti
aventi lo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
174 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
Sabotaggio
Tradimento
militare
Codice penale militare 39
321.0
2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni del-
l'esercito svizzero; chiunque in particolare turba l'ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l'amministrazione dell'esercito, è punito con la reclusione o con la deten-
zione non inferiore a sei mesi.
3.175 Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.
4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
Art. 88
176 Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta
dalla Svizzera, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 89
1 Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con la reclusione o con la deten-
zione non inferiore a due mesi.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
Art. 90
177 Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico, è punito con reclusione perpetua o con la reclusione.
Art. 91
1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale, chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o sommini-
strazioni, chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi.
175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
Franchi tiratori
Diffusione di
notizie false
Uso d'armi contro la Confede-
razione
Favoreggiamento
del nemico
Codice penale militare 40
321.0
2.178 Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione perpetua.
Art. 92
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse
nella Svizzera, è punito con la reclusione o con la detenzione.
Art. 93
1.179 Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con la detenzione o con la multa.
2. Nei casi gravi può essere pronunciata la reclusione.
3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 94
180 1 Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con la detenzione.
2
Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.
3
Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con la detenzione non inferiore ad un mese e con la multa.
4
In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.
Art. 95
1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente,
178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
2. Violazione
della neutralità.
Atti di ostilità
Spionaggio a
danno di Stati
esteri
3. Indebolimento
della forza difensiva del
Paese.
Servizio
straniero
Mutilazione
Codice penale militare 41
321.0
chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, è punito con la detenzione.
2. In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione.
Art. 96
1 Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, ado-
pera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 97
181 1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non
le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è della detenzione.
2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto.
Art. 98
1.182 Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con la detenzione.
2. La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al
concerto per la sedizione.
3. Se la provocazione o l'incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con la reclusione.
181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Frode per liberarsi del servizio
Violazione di
obblighi
contrattuali
4. Attentati contro la sicurezza
militare.
Provocazione ed
incitamento alla
violazione degli
obblighi militari
Codice penale militare 42
321.0
Art. 99
183 Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini mi-
litari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene, chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni, è punito con la detenzione.
Art. 100
184 1 Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.
2
In servizio attivo, la pena è della detenzione.
3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 101
1 Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente.
Art. 102
Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d'incitare le trup-
pe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con la reclusione o con la detenzione.
Art. 103
185 1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione 183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
184 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Mene contro
la disciplina
militare
Turbamento del
servizio militare
Ingiurie
ad un militare
Diffusione di
false notizie
Falsificazione
d'ordini o di
istruzioni
Codice penale militare 43
321.0
al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione o con la detenzione.
2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 104
1 Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è
punito con la detenzione.
2
Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con la reclusione o con
la detenzione.
5 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con la detenzione.
2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
Art. 106
186 1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, o indebitamente s'impossessa di tali atti o oggetti, li
copia o riproduce, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.187 2
In caso di servizio attivo la pena è della reclusione.
3
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione o della multa.
186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
187 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).
Incitamento di
internati o di
prigionieri all'insubordinazione
Liberazione
d'internati o
di prigionieri
Violazione di
segreti militari
Codice penale militare 44
321.0
4
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.188
Art. 107
189 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un
Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi
emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con la detenzione o con la multa oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.
Capo sesto:
Dei reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato190
Art. 108
191 1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili in caso di guerra dichiarata e di altri conflitti armati fra due o più Stati; le violazioni della neutralità e le opposizioni con la forza a tali violazioni sono parificate ai conflitti armati.
2
La violazione di convenzioni internazionali è parimente punibile, se le convenzioni prevedono un campo di applicazione più esteso.
Art. 109
192 1 Chiunque contravviene alle prescrizioni di convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e sulla protezione delle persone e dei
beni,
chiunque viola altre leggi e usi riconosciuti della guerra, 188 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
Disobbedienza a
misure prese
dalle autorità
militari e civili
Campo di applicazione
Violazione
delle leggi
della guerra
Codice penale militare 45
321.0
è punito, in quanto non siano applicabili disposizioni più severe, con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 110
193 Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dello scudo dei beni culturali per preparare o commettere atti di ostilità, è punito con la detenzione, nei gravi casi con la reclusione.
Art. 111
194 1 Chiunque commette atti di ostilità contro le persone che sono sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dello scudo dei beni culturali o le ostacola nell'esercizio delle loro funzioni, chiunque distrugge o danneggia materiale che è sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e del Sole Rossi, chiunque, senza diritto, distrugge o danneggia beni culturali o materiale che sono sotto la protezione dello scudo dei beni culturali, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 112
Chiunque uccide o ferisce un nemico che cede le armi o che cessa in altro modo di difendersi, chiunque mutila il cadavere di un nemico, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.
Art. 113
Chiunque continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, chiunque viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.
193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
Abuso di emblemi interna-
zionali
Atti di ostilità
contro persone e
cose protette da
un'organizzazione inter-
nazionale
Violazione dei
doveri verso
nemici
Rottura
di un armistizio
o della pace
Codice penale militare 46
321.0
Art. 114
Chiunque maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico od una persona che l'accompagna è punito con la detenzione.
Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona
Art. 115
195 Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condi-
zioni previste negli articoli seguenti.
Art. 116
196 1 Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la
pena è della reclusione perpetua o della reclusione non inferiore a dieci anni.197 2
...198
Art. 117
199 Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostra-
zione, la pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione da uno a cinque anni.
Art. 118
200 Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con la detenzione.
195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
197 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
198 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
199 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
200 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
Reati contro un
parlamentario
1. Omicidio.
Omicidio intenzionale
Assassinio
Omicidio
passionale
Omicidio
su richiesta
della vittima
Codice penale militare 47
321.0
Art. 119
Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Art. 120
201 Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con la detenzione o con la multa.
Art. 121
202 Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto impor-
tante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni.
Art. 122
1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o alla salute d'una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con la detenzione.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. e 3.203
Art. 123
204
Art. 124
1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito con la detenzione o con la multa.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
201 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
202 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
203 Abrogati(o) dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
204 Abrogati(o) dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Incitamento e
aiuto al suicido
Omicidio
colposo
2. Lesioni
personali.
Lesioni gravi
Lesioni semplici.
Vie di fatto
Lesioni colpose
Codice penale militare 48
321.0
2. ...205
Art. 125
a 127206
Art. 128
207 1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con la detenzione o con la multa.
2
Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a208 1 Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di
un terzo, è punito con la detenzione sino a cinque anni.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà209
Art. 129
210 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con la detenzione o con la
multa, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130-132.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
205 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
206 Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
207 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
208 Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).
209 La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290).
210 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
3. Messa in pericolo della vita
o dell'integrità
personale
Rissa
Aggressione
Appropriazione
semplice
Codice penale militare 49
321.0
Art. 130
211 1. Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2. Il colpevole può essere punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione, se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica, se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.
3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 131
212 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese, se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata, se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.
3. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere del furto.
4. Il colpevole è punito con la reclusione fino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,
per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o,
per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente pericoloso.
5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 132
213
212 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
213 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
Appropriazione
indebita
Furto
Rapina
Codice penale militare 50
321.0
1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con la re-
clusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con la reclusione non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o, per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è della reclusione non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una le-
sione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
Art. 133
214 1 Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è
punito con la detenzione o con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a215 1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con la detenzione o con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 134
216 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito con la detenzione o con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
214 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
215 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
216 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
Sottrazione di
una cosa mobile
Impiego illecito
di valori patrimoniali
Danneggiamento
Codice penale militare 51
321.0
3
Il giudice pronuncia la reclusione se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.
Art. 135
217 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando
cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
La pena è della reclusione se il colpevole ha, per animo abbietto, cagionato un danno grave o, se in tempo di guerra, egli ha per cattiveria
o capriccio devastato la proprietà altrui. 4 La pena è della reclusione sino a dieci anni o della detenzione non inferiore a tre mesi se il colpevole fa mestiere della truffa. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.
Art. 136
218 1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda
l'esercente della somma dovuta, è punito con la detenzione o con la multa.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 137
219 1 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma sub-
dolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la detenzione o con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a220 217 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
218 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
219 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
220 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
Truffa
Frode
dello scotto
Danno patrimoniale procurato
con astuzia
Estorsione
Codice penale militare 52
321.0
1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la
induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.
2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni e con la multa se fa mestiere dell'estorsione o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.
3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 132.
4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è della reclusione.
b221 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad
alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con la reclusione sino a
cinque anni o con la detenzione.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a tre mesi se fa mestiere della ricettazione.
Con la pena privativa della libertà il giudice può cumulare la multa.
Art. 138
1 Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s'impossessa di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell'intento di adoperarli per proprio uso, è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 139
221 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
Ricettazione
Preda
Saccheggio
Codice penale militare 53
321.0
1. Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio e, profittando in particolare del terrore della guerra, si appro-
pria beni altrui o costringe alcuno a consegnargli i detti beni od esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con la reclusione
o con la detenzione non inferiore a due mesi.
Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi subalterni o che non interviene per impedirlo.
2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'ha resa in altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con la reclusione
non inferiore a cinque anni.
Può essere pronunciata la reclusione perpetua in tempo di guerra, se il colpevole ha agito con speciale crudeltà contro una persona.222
Art. 140
1 Chiunque, nell'intenzione di rubare, manomette, sul campo di battaglia, un ucciso, un ferito o un malato è punito con la reclusione.
2
Può essere pronunciata la reclusione perpetua, se il colpevole ha esercitato violenza contro un ferito o un malato o abbia mutilato un cadavere.223
Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele
Art. 141
224 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
a225 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.
222 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679 1683; FF 1991 II 1216, IV 173).
224 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).
225 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).
Rapina di guerra
Corruzione
attiva
Concessione
di vantaggi
Codice penale militare 54
321.0
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 142
226 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Art. 143
227 1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a228 1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere
inappropriata l'inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
Art. 144
1 Chiunque, in atti dell'amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del
soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d'altre cose che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con la detenzione.
2
Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è della reclusione sino a cinque anni o della detenzione. Con la pena privativa della libertà personale dev'essere cumulata la multa.
3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
226 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).
227 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).
228 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).
Corruzione
passiva
Accettazione
di vantaggi
Disposizioni
comuni agli
articoli 141-143
Gestione
infedele
Codice penale militare 55
321.0
Capo decimo: Dei reati contro l'onore
Art. 145
229 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di conside-
rarle vere in buona fede.
4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando
si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
6. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha
ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
7. ...230
Art. 146
231 1.232 Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare
l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione o con la multa.
229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
230 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
Diffamazione
Calunnia
Codice penale militare 56
321.0
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è della detenzione non inferiore ad un
mese.
3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.
4. ...233
Art. 147
234 Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qua-
lunque altro mezzo.
Art. 148
235 1.236 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con la detenzione fino a tre mesi o con la
multa.
Se l'ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è della deten-
zione.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
3. ...237
a238 233 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
234 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
235 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
237 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
238 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435 452; FF 1949 685).
Disposizione
comune
Ingiuria
Diritto di querela
Codice penale militare 57
321.0
1
Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.
2
Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.
3
Ogni querelante può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di prima istanza.239 4
Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
5
La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.
Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.
b240 L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in due anni.
Capo undecimo: Dei reati contro la libertà
Art. 149
241 1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 150
1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con la deten-
zione.242 2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
239 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
240 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
242 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Prescrizione
dell'azione
penale
Minaccia
Coazione
Codice penale militare 58
321.0
Art. 151
243
a244 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con la reclusione sino
a cinque anni o con la detenzione.
2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
b245 Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con la reclusione se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
c246 1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da
altri, è punito con la reclusione.
2. La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la reclusione perpetua.
4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 46).
243 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
244 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).
245 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).
246 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).
Sequestro
di persona
e rapimento
Circostanze
aggravanti
Presa d'ostaggio
Codice penale militare 59
321.0
Art. 152
1 Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa,
od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito con la detenzione.247 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo dodicesimo:248 Dei reati contro il buon costume
Art. 153
1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando mi-
naccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o
con la detenzione.
2
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 154
1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, eserci-
tando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni.
2
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 155
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro
atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.
247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
248 Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).
Violazione
di domicilio
Coazione
sessuale
Violenza carnale
Atti sessuali con
persone incapaci
di discernimento
o inette a resistere
Codice penale militare 60
321.0
a Se l'autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la coazione sessuale e la violenza carnale sottostanno al diritto penale e alla giurisdizione penale ordinari.
Art. 156
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio con lui, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
4. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la
dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.
5. ...249 6. L'azione penale si prescrive in dieci anni anche se il termine di prescrizione dell'atto secondo il numero 5 nella versione del 21 giugno
1991250 non è ancora scaduto il 1° settembre 1997.251
Art. 157
Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito con la detenzione non
inferiore ad un mese.
Art. 158
...
Art. 159
1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa.
249 Abrogato dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
250 RU 1992 1670 251 Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997, in vigore dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
Diritto e giurisdizione penali
ordinari
Atti sessuali
con fanciulli
Abuso
della posizione
militare
Esibizionismo
Codice penale militare 61
321.0
2
Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.
3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a 1 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito con l'arresto repressivo.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
b Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale
Art. 160
252 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con la reclusione.
2
La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all'esercito.
3
Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.
a253 1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con la detenzione.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
252 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
253 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Molestie sessuali
Reato collettivo
Incendio intenzionale
Incendio colposo
Codice penale militare 62
321.0
3
La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.
Art. 161
254 1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita
o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con la reclusione.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 162
255 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con la reclusione.
2
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata la detenzione.
3
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
Art. 163
256 1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con la deten-
zione sino a cinque anni.
2
Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.
254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
255 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
256 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Esplosione
Uso delittuoso di
materie esplosive
o gas velenosi
Uso colposo di
materie esplosive
o gas
velenosi
Codice penale militare 63
321.0
Art. 164
257 1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso è punito con la
reclusione sino a dieci anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.
2
Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono
destinati ad uso delittuoso, con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
3
Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con la reclusione sino a cin-
que anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
Art. 165
258 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata la detenzione.
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 166
259 1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta: impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle per-
sone o la proprietà altrui, è punito con la reclusione.
257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
258 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Fabbricazione,
occultamento e
trasporto di materie esplosive o
gas velenosi
Inondazione.
Franamento
Danneggiamento
d'impianti elettrici, di opere
idrauliche e di
opere di premunizione
Codice penale militare 64
321.0
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.
2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 167
260 1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con la detenzione da un mese a cinque anni.
Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è della reclusione sino a cinque anni.
2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 168
261 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con la detenzione.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è della reclusione sino a cinque anni.
2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 169
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione
non inferiore ad un mese.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della detenzione.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a262 1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria, e mette con ciò sciente-
260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
261 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
262 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
Propagazione
di malattie
dell'uomo
Propagazione
di epizoozie
Inquinamento di
acque potabili
Perturbamento
della circolazione pubblica
Codice penale militare 65
321.0
mente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la detenzione.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, se il colpevole ha agito per negligenza.
2. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata la reclusione sino a dieci anni.
3. Il numero 1 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.
Art. 170
263 1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con la reclusione o con la detenzione.
2
La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 171
264 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei tele-
foni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a265 1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.
263 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
264 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
265 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).
Perturbamento
del servizio
ferroviario
Perturbamento di
pubblici servizi
Pubblica istigazione a un cri-
mine o alla
violenza
Codice penale militare 66
321.0
2
Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o con la multa.
Assassinio
Lesioni gravi
Rapina267
Sequestro di persona e rapimento Art. 151c
Presa d'ostaggio
Incendio intenzionale 2
Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3
È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 9 capoverso 2 è applicabile.
c268 1 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in
modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, o che, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;
266 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).
267 All'art. 130 corrisponde ora l'art. 132.
268 Introdotto dall'art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887 2889; FF 1992 II 217).
Atti preparatori
punibili
Discriminazione
razziale
Codice penale militare 67
321.0
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con la detenzione o con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo quattordicesimo: Della falsità in atti
Art. 172
269 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la detenzione o una pena disciplinare.
Art. 173
270 Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla veri-
tà, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Art. 174
271 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora,
distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto 269 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
270 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
271 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Falsità in
documenti
Conseguimento
fraudolento di
una falsa attestazione
Soppressione
di documenti
Codice penale militare 68
321.0
di disporre da solo, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Art. 175
272 1 Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto.
La registrazione su supporti di dati e d'immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo.273 2 Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale
che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
3
Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.
Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia
Art. 176
274 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale od alla esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 42 a 44 e 100bis del Codice penale svizzero275 è punito con la detenzione.276 1bis
È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 56bis.277 2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.
272 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
273 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).
274 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
275 RS 311.0 276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1974, in vigore dal 1° feb. 1975 (RU 1975 55 61; FF 1974 I 1397) 277 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535 1538; FF 1980 I 1032).
Disposizioni
comuni
Favoreggiamento
Codice penale militare 69
321.0
Art. 177
278 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con la detenzione.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con la detenzione.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione non inferiore ad un mese.
Art. 178
279 1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità militare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per pro-
vocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con la reclusione o con la detenzione.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è della detenzione. Nei casi poco gravi si
applica una pena disciplinare.
Art. 179
280 1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione,
una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la deten-
zione.
2
Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è della detenzione sino a sei mesi.
a281 1 Se l'autore d'un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne
sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la 278 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
279 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
280 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
281 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Liberazione
di detenuti
Denuncia
mendace
Falsa testimonianza, falsa
perizia, falsa
traduzione od
interpretazione
Attenuazione
di pene
Codice penale militare 70
321.0
pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47) o prescindere da ogni pena.
2
Se l'autore d'un reato previsto nell'articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedi-
mento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 47).
b282 Gli articoli 179 e 179a si applicano anche alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
Libro secondo: Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali
Art. 180
283 1 Chiunque contravviene agli ordini dei capi, alle prescrizioni di servizio o alla disciplina militare commette una mancanza di disciplina,
salvo che il suo comportamento non sia punibile come crimine o come delitto.
2
Il crimine o delitto poco grave è equiparato alla mancanza di disciplina.
Art. 181
284 1 È punibile soltanto colui che agisce in modo colpevole.
2
Se la punibilità di un reato presuppone l'intenzionalità dell'autore, la commissione colposa non può nemmeno essere punita in via disciplinare come caso poco grave.
a285 1 La specie e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.
282 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491 1492; FF 2002 311).
283 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
284 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
285 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Procedura
davanti a
tribunali
internazionali
Mancanze
di disciplina
Colpevolezza
Misura
della pena
Codice penale militare 71
321.0
2
La privazione della libertà subìta per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.
3
In caso di colpa lieve si può prescindere dalla punizione.
Art. 182
286 Chi è sottoposto al diritto penale militare soggiace anche all'ordinamento disciplinare.
Art. 183
1.287 La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina si prescrive in dodici mesi e l'esecuzione della pena disciplinare in sei mesi.
L'interruzione della prescrizione è esclusa.
2.288 La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.
3. ...289
Capo secondo: Delle pene disciplinari290
Art. 184
291 Con la riprensione si richiama all'ordine e si avverte la persona che ha mancato. La riprensione dev'essere esplicitamente designata come pena.
Art. 185
1 La durata minima degli arresti semplici è di un giorno, quella massima di dieci.293
286 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
287 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
288 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
289 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
290 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
291 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
292 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
293 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Condizioni
personali
Prescrizione
1. Riprensione
2. Arresti.
Arresti semplici292
Codice penale militare 72
321.0
2
Gli arresti semplici sono scontati se possibile con segregazione. L'arrestato presta il servizio.294 3
...295
Art. 186
1 La durata minima degli arresti di rigore è di tre giorni, quella massima di venti.297 2
Gli arresti di rigore sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta il servizio.298 3 a 5 ...299
Art. 187
1 Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzione. Non è lecito di rimandarne l'ese-
cuzione a dopo il servizio per renderli più duri.301 2 Se gli arresti non possono essere interamente scontati presso la propria truppa o presso un'altra truppa l'autorità militare cantonale del luogo di licenziamento o di domicilio ne fa eseguire la parte resi-
dua.302 3
a 6 ...303
Art. 188
304 1 Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.
2
A chi sconta gli arresti semplici fuori del servizio può essere offerto un lavoro s'egli non se ne procura da sé uno appropriato.
294 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
295 Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
296 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
297 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
298 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
299 Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
300 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
301 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
302 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
303 Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
304 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Arresti di
rigore296
Esecuzione degli
arresti durante il
servizio300
Esecuzione degli
arresti fuori del
servizio
Codice penale militare 73
321.0
3
L'arrestato è assicurato contro le malattie e gli infortuni dall'assicurazione militare.
4
I suoi congiunti, se cadono in stato di bisogno per effetto dell'esecuzione degli arresti, sono soccorsi dal DDPS.305
Art. 189
1 L'esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è inammissibile.307 2 Gli arrestati non possono di regola ricevere visite.308 3
...309
Art. 190
310
Art. 191
311 Le mancanze di disciplina o i crimini o delitti poco gravi commessi fuori del servizio possono essere puniti con una multa disciplinare fino a quattrocento franchi, invece degli arresti.
a312 1 Le persone di condizione civile, in quanto siano sottoposte alle disposizioni concernenti le mancanze di disciplina, possono essere pu-
nite con gli arresti o con una multa disciplinare sino a quattrocento franchi, in caso di reiterazione sino a mille franchi.
2
Se si tratta di internati, di prigionieri di guerra o di persone impiegate presso la truppa o che seguono la truppa in tempo di guerra senza
farne direttamente parte, si applicano soltanto gli arresti.
305 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
306 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
307 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
308 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
309 Abrogato(i) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
310 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
311 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
312 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Disposizioni
comuni306
3. Multa
disciplinare
4. Pene disciplinari per civili
Codice penale militare 74
321.0
b313 Per le persone che prestano servizio di promovimento della pace giusta l'articolo 66 della legge militare 314 il Consiglio federale può
inoltre prevedere le seguenti pene disciplinari: a. divieto d'uscita; b. multa.
Art. 192
315 1 Le disposizioni sull'esazione della multa (art. 34) s'applicano anche alle multe disciplinari.
2
Il termine di pagamento per le multe disciplinari è di al massimo due mesi.
3
Le multe disciplinari impagate sono commutate in arresti di rigore; un giorno di arresti sarà equiparato ad ogni trenta franchi di multa; la durata della pena di arresti non potrà per altro superare i venti giorni.
4
In luogo del giudice decide l'autorità disciplinare, salvi i casi di reclamo o di ricorso disciplinare giusta gli articoli 209 e seguenti.
5
Le multe disciplinari inflitte da un'autorità militare cantonale sono devolute al rispettivo Cantone.
Art. 193
316 Le disposizioni concernenti la confisca e la devoluzione di doni ed altri profitti (art. 41 segg.) sono applicabili per analogia.
Art. 194
Non è lecito d'infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle
previste nel presente capo né di aggravare le stesse.
a317 Il Consiglio federale regola i particolari dell'esecuzione delle pene disciplinari.
313 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).
314 RS 510.10 315 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
316 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
317 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
4a. Pene disciplinari nel
servizio di
promovimento
della pace
5. Esazione
delle multe
disciplinari
6. Confisca
e devoluzione
di doni
7. Esclusione di
altre pene
8. Prescrizioni
d'esecuzione
Codice penale militare 75
321.0
Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali
Art. 195
318 1 La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta ai comandanti di truppa per:
a. gli uomini della loro unità (stato maggiore); b. i comandanti di truppa direttamente subordinati; c.319 le altre persone sottoposte al loro comando, segnatamente gli internati, i prigionieri di guerra, i rifugiati o le persone impiegate presso la truppa o che seguono la truppa in tempo di
guerra senza farne direttamente parte.
2
In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali cui spetta.
3
Il Consiglio federale designa i casi nei quali la competenza disciplinare può essere delegata.
4
È riservato l'articolo 204.
Art. 196
Sorgendo conflitti di competenza, il DDPS designa l'autorità competente, salvo che il conflitto non possa essere risolto da un capo comune.
Art. 197
320 Il comandante di unità può infliggere: a. la riprensione; b. gli arresti semplici sino a cinque giorni; c. gli arresti di rigore di tre giorni.
Art. 198
321 Il comandante di battaglione o di gruppo può infliggere: a. la riprensione;
318 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
319 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
320 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
321 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
1. Competenza
in generale
Conflitti
di competenza
2. Attribuzioni
penali. Comandante di unità
Comandante di
battaglione e di
gruppo
Codice penale militare 76
321.0
b.322 gli arresti semplici; c.323 gli arresti di rigore sino a dieci giorni.
Art. 199
324 Il comandante di reggimento può infliggere: a. la riprensione; b.325 gli arresti semplici; c. gli arresti di rigore sino a quindici giorni.
Art. 200
326 Possono infliggere tutte le pene disciplinari: a. il comandante in capo dell'esercito; b. il capo dello stato maggiore generale; c. il capo dell'istruzione; d. i comandanti dei corpi d'armata, il comandante delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea, i comandanti delle divisioni e delle brigate;
e. il capo del DDPS; f.
i capi dei servizi del DDPS; g. le autorità militari cantonali competenti.
Art. 201
327 Il Consiglio federale regola per analogia le attribuzioni penali: a. dei comandanti delle formazioni, che portano denominazioni differenti da quelle indicate negli articoli 197 a 200; b. nello stato maggiore dell'esercito; c. nelle scuole reclute e dei quadri; d. in altri uffici del DDPS.
322 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
323 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
324 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
325 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
326 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
327 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
Comandante
di reggimento
Comando supremo e autorità
militari superiori
Altri comandanti
Codice penale militare 77
321.0
Art. 202
328 1 La competenza disciplinare spetta soltanto ai comandanti di formazione, che rivestono un grado di ufficiale o che sono assegnati in una
classe di funzione corrispondente del servizio complementare.
2
Il Consiglio federale regola le attribuzioni penali per le formazioni, il cui comandante non è un ufficiale.
Capo quarto: Del procedimento disciplinare329
Art. 203
1 Devono essere chiarite la natura e le circostanze della mancanza di disciplina. L'incolpato deve essere udito a verbale. Dev'essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Ha diritto di consultare gli atti.330 2 e 3 ...331
Art. 204
332 1 Se un capo o un'autorità militare non è competente per punire una mancanza di disciplina, si deve fare immediatamente rapporto all'autorità competente.
2
Se la facoltà di punire è insufficiente, l'inserto, con la proposta di pena, dev'essere trasmesso in via di servizio all'autorità competente.
Questa può allora conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni,
proporre una pena più grave all'autorità competente preposta o prescindere dalla punizione.
Art. 205
333 1 Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo o superiore o da ogni organo militare di polizia o di controllo, per l'accertamento dell'identità e dei fatti.
328 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
329 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
330 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
331 Abrogati(o) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
332 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
333 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Casi particolari
Accertamento
dei fatti; diritto
di difesa dell'incolpato
Rapporto
all'autorità
competente
Fermo
Codice penale militare 78
321.0
2
È riservato l'arresto provvisorio a tenore dell'articolo 54 della procedura penale militare334.
Art. 206
335 1 Durante il servizio, l'inflizione di una pena è notificata oralmente all'incolpato e confermata simultaneamente per scritto.
2
Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.
3
La decisione è brevemente motivata. Devono esservi indicati l'autorità e il termine di ricorso.
Art. 207
336 Se il capo di chi ha la competenza di punire costata che un colpevole non è stato punito, egli può ordinare l'apertura di un procedimento disciplinare.
Art. 208
337
Art. 209
339 1 La persona punita può interporre reclamo contro l'inflizione della pena disciplinare.
2
Il reclamo è diretto contro la pena inflitta: a. dal capo, al capo immediatamente superiore; b. da un comandante di corpo, al capo del DDPS, fino a quando non sia stato eletto il generale; c. dall'autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo del DDPS; d. dall'uditore in capo, al capo del DDPS; 334 RS 322.1
335 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
337 Abrogati(o) dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
338 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
339 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Notificazione
dell'inflizione
di una pena
Attribuzione
del capo
1. Reclamo
in materia disciplinare.
Autorità
di reclamo
Codice penale militare 79
321.0
e. da un'autorità militare cantonale, al direttore della Segreteria generale del DDPS340; f.
dal capo del DDPS e dal generale, al tribunale militare di cassazione, la cui decisione è definitiva.
3
La decisione del reclamo, se infligge una riprensione o una multa, è definitiva.
Art. 210
1 Il reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni a contare dalla notificazione della decisione.342 2
Il reclamo sospende l'esecuzione della pena.343 3
...344
Art. 211
345 1 L'autorità di reclamo procede, se del caso, ad ulteriori indagini; in particolare, essa deve udire o far udire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo, se questo non fu motivato.346 2 La decisione del reclamo non può aggravare la pena pronunciata.
3
La decisione del reclamo è notificata per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.
Art. 212
347 1 La decisione del reclamo, se infligge arresti semplici o di rigore, può essere impugnata per scritto dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente.
340 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
341 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
342 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
343 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
344 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
345 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
346 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° lug. 1968 (RU 1968 228 238 468; FF 1967 I 421).
348 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Forma e termine.
Effetto
sospensivo341
Procedura e
notificazione
della decisione
del reclamo
2. Ricorso
disciplinare
al tribunale.
Autorità di
ricorso348
Codice penale militare 80
321.0
Questa sezione consta del presidente, di un ufficiale e di un sottufficiale o soldato.349 1bis
I ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS e dal generale sono decisi dal tribunale militare di cassazione.350 2
Il termine di ricorso è, durante il servizio, di tre giorni e, fuori del servizio, di dieci giorni a contare dalla notificazione. Il giorno della notificazione non è computato.
3
Il ricorso disciplinare sospende l'esecuzione della pena.351 4
La pena pronunciata non può essere aggravata.352
Art. 213
353 1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della procedura penale militare354 su i termini (art. 46 segg.), la pubblicità e la polizia delle sedute (art. 48 segg.), nonché sul dibattimento e sugli atti preparatori del medesimo (art. 124 segg.). Gli articoli 127, 131, 146 capoverso 3, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1, 150 e 155 a 158 della procedura penale militare non sono applicabili.
2
La decisione penale disciplinare e la decisione del reclamo sostituiscono l'atto di accusa.
3
L'uditore non partecipa alla procedura.
4
Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 179 della procedura penale militare.
5
La decisione è definitiva.
a355 1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
2
La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata 349 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
350 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
351 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
352 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
353 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
354 RS 322.1 355 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Procedura
Termini,
restituzione
Codice penale militare 81
321.0
per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simulta-
neamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.
3
Sulla domanda decide definitivamente l'autorità di reclamo o di ricorso.
Art. 214
356 Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver reclamato o ricorso.
Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice Capo primo: Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore
Art. 215
357 1 Le disposizioni del presente Codice sulla prescrizione dell'azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi ed alle pene pronunciate prima dell'attuazione del Codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole.
2
Il periodo di tempo decorso prima dell'attuazione del presente Codice è computato.
Art. 216
Per l'esecuzione delle sentenze penali che sono state pronunciate secondo la legge penale anteriore valgono le norme seguenti: 1. ...358 2. Le disposizioni del presente Codice sulla liberazione condizionale si applicano anche ai detenuti che siano stati condannati
prima dell'entrata in vigore del Codice.
Art. 217
359
357 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
358 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
359 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Tutela del diritto
di reclamo e
di ricorso
Prescrizione
Esecuzione di
sentenze penali
anteriori
Riabilitazione
Codice penale militare 82
321.0
1
La riabilitazione è regolata dalle disposizioni del presente Codice anche per le sentenze pronunciate secondo una legge penale anteriore.
2
È parimente regolata dalle disposizioni del presente Codice la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale di una condanna
pronunciata prima dell'attuazione del Codice stesso.
Capo secondo: Giurisdizione. Procedura. Esecuzione della sentenza. Casellario giudiziale. Riabilitazione e Grazia360 I. Della giurisdizione
Art. 218
361 1 Ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace, con riserva degli articoli 13 capoverso 2 e 14, alla giurisdizione dei tribunali
militari.362 2
Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero.
3
Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un
reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4
Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della legge federa-
le sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951363 o, per assicurare il proprio consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo 19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare.364
Art. 219
365 1 Fatto salvo l'articolo 218 capoversi 3 e 4, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal presente Codice.366 360 Nuovo testo del titolo giusta il n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
361 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
362 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
363 RS 812.121 364 Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).
365 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
Giurisdizione
militare
Giurisdizione
ordinaria
Codice penale militare 83
321.0
2
Se il reato è in connessione con la posizione militare dell'incolpato, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del DDPS. Eletto il comandante in capo dell'esercito, egli è competente per l'autorizzazione, qualora l'incolpato sia subordinato al comando dell'esercito.
Art. 220
1.367 Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) o ad un reato contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. 109 a 114) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto
penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.
2. Se ad un reato comune (art. 115 a 179) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.
In questo caso, il Consiglio federale può risolvere di deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione mi-
litare. Il giudice civile deve applicare a queste persone il diritto penale militare.
Art. 221
Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.
Art. 222
1 Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll'autorizzazione del DDPS.
2
Nominato che sia un comandante in capo dell'esercito, l'autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'in-
colpato è sottoposto al suo comando.
3
Se il processo è stato promosso prima dell'entrata in servizio e se l'autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a quando l'imputato sia licenziato dal servizio.
366 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512 2513; FF 1985 II 901).
367 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228 238; FF 1967 I 421).
Giurisdizione in
caso di partecipazione di civili
Giurisdizione in
caso di concorso
di reati o di disposizioni penali
Processo penale
ordinario contro
un militare in
servizio
Codice penale militare 84
321.0
Art. 223
1 I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale federale.
2
Il Tribunale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria
e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali a ciò necessarie.
3
La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.
II. Disposizioni sulla procedura
Art. 224
368
Art. 225
369
IV. Del casellario giudiziale
Art. 226
370 L'obbligo di prestare un lavoro conformemente all'articolo 81 capoversi 3 e 4 nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario
giudiziale. Del resto sono applicabili gli articoli 359-364 del Codice penale svizzero371.
Art. 227
372
Art. 228
373
368 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
369 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
370 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).
371 RS 311.0 372 Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).
373 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
Conflitti di
competenza
Casellario
giudiziale
Competenza
Codice penale militare 85
321.0
La riabilitazione è pronunciata dal tribunale che ha emanato la sentenza.
Art. 229
374 La domanda di riabilitazione dev'essere presentata al tribunale. Essa dev'essere corredata degli atti provanti che il richiedente ha tenuto buona condotta e risarcito il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione, per quanto si potesse pretendere da lui.
Art. 230
1 Il presidente del tribunale trasmette la domanda all'uditore per proposta. Il tribunale giudica fondandosi sugli atti, sui certificati prodotti
dal richiedente e, dato il caso, sulle indagini sue proprie.375 2 Se il tribunale respinge la domanda, può ordinare che essa non debba essere ripresentata entro un termine determinato; questo termine non può superare i due anni.
Art. 231
376 1 La decisione del tribunale dev'essere comunicata per scritto al richiedente e all'uditore.
2
Se il tribunale ammette la riabilitazione, la decisione è comunicata anche al Cantone di domicilio del riabilitato. La decisione è, a richiesta di quest'ultimo, pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio uffi-
ciale del Cantone di domicilio.
Art. 232
Le spese sono sostenute dal richiedente. Possono essere condonate, se
questo prova il suo stato di povertà.
VI. Della grazia377
a La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante sentenza definitiva, salvo le pene disciplinari.
374 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
375 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
376 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
377 Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337 1367; FF 1940 513).
Domanda
Procedura
Comunicazione e
pubblicazione
Spese
Norme
Codice penale militare 86
321.0
b378 Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta:
a. al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il generale, a quest'ultimo;
b.379 all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale federale;
c. all'autorità competente del Cantone, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
c 1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore o dal coniuge.
2
Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.
3
L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.
4
...380
d 1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure
commutate in pene meno gravi.
2
Il decreto di grazia ne determina i limiti.
3
La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l'obbligo di pagare le spese.
Capo terzo: Disposizioni finali
Art. 233
1 A contare dall'attuazione del presente Codice, sono abrogate le disposizioni contrarie ad esso.
378 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037 1058; FF 1977 II 1).
379 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).
380 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Competenza
Domanda
di grazia
Effetti
Abrogazione di
leggi in vigore
Codice penale militare 87
321.0
2
Sono in ispecie abrogati: 1. la legge del 27 agosto 1851381 sull'amministrazione della giustizia penale per le truppe federali e la legge federale del
23 giugno 1904382 a compimento della stessa; 2. gli articoli 1 a 8, 109 capoverso 2, e 215 della legge federale del 28 giugno 1889383 sulla organizzazione giudiziaria e la procedura penale per l'armata federale.
Art. 234
384
Art. 235
Sono riservate: 1. le disposizioni penali dell'ordinanza del 7 dicembre 1925385 sui controlli militari, le disposizioni penali della legge federale del 28 giugno 1878386 sulla tassa d'esenzione del servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di
polizia militare;
2. le disposizioni disciplinari applicabili alle guardie doganali e di confine.
Art. 236
1 In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto
penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.
2
Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.
a387 Chiunque, nel tempo intercorso tra la promulgazione e l'entrata in vigore della modificazione del presente Codice del 5 ottobre 1990388, è
stato condannato validamente per rifiuto del servizio o diserzione secondo il vecchio disposto dell'articolo 81 numero 2 e non ha ancora
381 [RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1] 382 [RU II 598, IV 219, 10 436, 20 131, 31 343; RS 322.1 art. 220 n. 1] 383 [CS 3 433; RU 1951 435 n. II, 1968 228 n. III. RU 1979 1059 art. 216] 384 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
385 [RU 41 769, 51 189. CS 5 385 art. 92 cpv. 1]. Ora: le disposizioni penali dell'O del 7 dic. 1998 sui controlli militari (RS 511.22).
386 [CS 5 151. RU 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disposizioni penali della LF del 12 giu. 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS 661).
387 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 15 lug. 1991 (RU 1991 1352 1355; FF 1987 II 1100).
388 RU 1991 1352 Riserva di disposizioni di
legge in vigore
Ordinamento del
personale sottoposto al diritto
penale militare
Rifiuto del servizio. Diserzione
Codice penale militare 88
321.0
espiato la pena, può, entro un mese dalla detta entrata in vigore, chiedere per scritto al giudice che l'ha condannato d'essere sottoposto a
un nuovo giudizio.
Art. 237
Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.
Disposizione finale della modificazione del 4 ottobre 1974389 II 1. Le relazioni fra le nuove disposizioni e il diritto finora in vigore sono rette dalle norme degli articoli 215, 216 numero 2 e 217 CPM.
2. Gli effetti che la legislazione federale e cantonale finora in vigore connetteva alla privazione dei diritti civici non valgono per l'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (art. 38 CPM).
Disposizione finale della modificazione del 23 marzo 1979390 II 1
La relazione tra le nuove disposizioni e il diritto previgente è determinata dagli articoli 215, 216 numero 2 e 217 capoverso 2.
2
I militari contro cui è stata aperta un'istruzione preparatoria militare prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono, per il reato commesso, soggetti al diritto penale militare anche se secondo il nuovo diritto fosse applicabile il diritto penale ordinario.
389 RU 1975 55; FF 1974 I 1385 390 RU 1979 1037; FF 1977 II 1 Entrata in vigore
del Codice
Document Outline
- Libro primo: Diritto penale militare
- Parte prima: Disposizioni generali
- Capo primo: Dell'applicazione della legge penale
- Art. 1
- 1. Nessuna pena senza legge
- Art. 2
- 2. Condizioni personali e materiali.
- In genere
- Art. 3
- Estensione in caso di servizio attivo
- Art. 4
- Estensione in tempo di guerra
- Art. 5
- Tempo di guerra
- Art. 6
- Partecipazione di civili
- Art. 7
- Applicazione del diritto penale ordinario
- Art. 8
- In genere
- 3. Condizioni di tempo
- Art. 9
- 4. Condizioni di luogo
- Capo secondo: Della punibilità
- Art. 9a
- 1. Crimini e delitti
- Art. 10
- 2. Responsa- bilità.
- Persone irresponsabili
- Art. 11
- Responsabilità scemata
- Art. 11a
- Eccezione
- Art. 11b
- Dubbio sullo stato mentale dell'imputato
- Art. 12
- Esclusione dall'esercito come misura di sicurezza
- Art. 13
- Persone irresponsabili
- 3. a. Fanciulli
- Art. 14
- b. Adolescenti
- Art. 14a
- c. Giovani adulti
- Art. 15
- 4. Colpevolezza.
- Intenzione e negligenza
- Art. 16
- Errore sui fatti
- Art. 17
- Errore di diritto
- Art. 18
- Ordine di un superiore
- Art. 19
- Intenzione e negligenza
- 5. Tentativo.
- Reato tentato. Desistenza
- Art. 19a
- Reato mancato. Pentimento attivo
- Art. 20
- Reato impossibile
- Desistenza e pentimento attivo
- Art. 21
- Art. 22
- Reato tentato. Desistenza
- 6. Partecipa- zione.
- Istigazione
- Art. 23
- Complicità
- Art. 24
- Circostanze personali
- Art. 25
- Istigazione
- 7. Atti leciti.
- Legittima difesa
- Art. 26
- Stato di necessità
- Art. 26a
- Punibilità dei mass media
- Art. 26b
- Tutela delle fonti
- Legittima difesa
- Capo terzo: Delle pene ed altre sanzioni
- I. Delle singole pene e sanzioni
- 1. ...
- Art. 27
- Art. 28
- 2. Pene privative della libertà personale e misure di sicurezza.
- Reclusione
- Art. 29
- Detenzione
- Art. 29a
- Arresto repressivo
- Art. 30
- Esecuzione delle pene privative della libertà personale
- Art. 30a
- Interruzione dell'esecuzione
- Art. 30b
- Misure di sicurezza
- Art. 31
- Art. 32
- Sospensione condizionale della pena
- Art. 33
- Reclusione
- 3. Multa.
- Ammontare
- Art. 34
- Esazione
- Art. 35
- Cumulo con la pena privativa della libertà personale
- Art. 36
- Ammontare
- 4. Pene accessorie.
- Esclusione dall'esercito
- Art. 37
- Degradazione
- Art. 38
- Incapacità ad esercitare una carica o un ufficio
- Art. 39
- Art. 40
- Espulsione
- Art. 41
- Esclusione dall'esercito
- 5. Altre misure
- Confisca
- a. Confisca di oggetti pericolosi
- Art. 42
- b. Confisca di valori patrimoniali
- Art. 42a
- a. Confisca di oggetti pericolosi
- Assegnamenti alla parte lesa
- Art. 43
- Pubblicazione della sentenza
- Confisca
- 1. ...
- II. Della misura della pena
- Art. 44
- 1. Commisurazione della pena
- Art. 45
- 2. Attenuazione della pena.
- Circostanze attenuanti
- Art. 46
- Effetti dell'attenuazione
- Art. 47
- Attenuazione libera
- Art. 47a
- Desistenza e impunità
- Art. 48
- Circostanze attenuanti
- 3. Aggravamento della pena.
- Recidiva
- Art. 49
- Concorso di reati o di disposizioni penali
- Art. 50
- Recidiva
- 4. Computo del carcere preventivo
- III. Della prescrizione
- Art. 51
- 1. Prescrizione dell'azione penale.
- Termini
- Art. 52
- Decorrenza
- Art. 53
- Sospensione e interruzione
- Art. 54
- Termini
- 2. Prescrizione delle pene.
- Termini
- Art. 55
- Decorrenza
- Art. 56
- Sospensione e interruzione
- Art. 56bis
- Termini
- 3. Imprescrittibilità
- IV. Della riabilitazione
- Art. 57
- Riammissione al servizio personale
- Art. 58
- Reintegrazione nella capacità ad esercitare una carica o un ufficio
- Art. 59
- Cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale
- Art. 60
- Disposizioni comuni
- I. Delle singole pene e sanzioni
- Capo primo: Dell'applicazione della legge penale
- Parte seconda: Dei singoli reati
- Capo primo: Dell'insubordinazione
- Art. 61
- Disobbedienza
- Art. 62
- Vie di fatto, minacce
- Art. 63
- Sedizione
- Art. 64
- Concerto per la sedizione
- Art. 65
- Reati contro una guardia
- Capo secondo: Dell'abuso d'autorità
- Art. 66
- Abuso di comando
- Art. 67
- Abuso della facoltà di punire
- Art. 68
- Soppressione di un reclamo
- Art. 69
- Usurpazione di comando
- Art. 70
- Messa in pericolo di un subalterno
- Art. 71
- Vie di fatto, minacce
- Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio
- Art. 72
- Inosservanza di prescrizioni di servizio
- Art. 73
- Abuso e sperpero di materiali
- Art. 74
- Vigliaccheria
- Art. 75
- Capitolazione
- Art. 76
- Reati nel servizio di guardia
- Art. 77
- Violazione del segreto di servizio
- Art. 78
- Falsità in documenti di servizio
- Art. 79
- Omessa denuncia di reato
- Art. 80
- Ebbrezza
- Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio
- Art. 81
- Rifiuto del servizio e diserzione
- Art. 82
- Omissione del servizio e assenza ingiustificata
- Art. 83
- Omissione del servizio per negligenza
- Art. 84
- Inosservanza di una chiamata in servizio militare
- Art. 85
- Omissione illecita di raggiungere il corpo
- Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese
- Art. 86
- 1. Tradimento. Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari
- Art. 86a
- Sabotaggio
- Art. 87
- Tradimento militare
- Art. 88
- Franchi tiratori
- Art. 89
- Diffusione di notizie false
- Art. 90
- Uso d'armi contro la Confederazione
- Art. 91
- Favoreggiamento del nemico
- Art. 92
- 2. Violazione della neutralità.
- Atti di ostilità
- Art. 93
- Spionaggio a danno di Stati esteri
- Art. 94
- Atti di ostilità
- 3. Indebolimento della forza difensiva del Paese.
- Servizio straniero
- Art. 95
- Mutilazione
- Art. 96
- Frode per liberarsi del servizio
- Art. 97
- Violazione di obblighi contrattuali
- Art. 98
- Servizio straniero
- 4. Attentati contro la sicurezza militare.
- Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
- Art. 99
- Mene contro la disciplina militare
- Art. 100
- Turbamento del servizio militare
- Art. 101
- Ingiurie ad un militare
- Art. 102
- Diffusione di false notizie
- Art. 103
- Falsificazione d'ordini o di istruzioni
- Art. 104
- Incitamento di internati o di prigionieri all'insubordinazione
- Art. 105
- Liberazione d'internati o di prigionieri
- Art. 106
- Violazione di segreti militari
- Art. 107
- Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili
- Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari
- Capo sesto: Dei reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato
- Art. 108
- Campo di applicazione
- Art. 109
- Violazione delle leggi della guerra
- Art. 110
- Abuso di emblemi internazionali
- Art. 111
- Atti di ostilità contro persone e cose protette da un'organizzazione internazionale
- Art. 112
- Violazione dei doveri verso nemici
- Art. 113
- Rottura di un armistizio o della pace
- Art. 114
- Reati contro un parlamentario
- Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona
- Art. 115
- 1. Omicidio.
- Omicidio intenzionale
- Art. 116
- Assassinio
- Art. 117
- Omicidio passionale
- Art. 118
- Omicidio su richiesta della vittima
- Art. 119
- Incitamento e aiuto al suicido
- Art. 120
- Omicidio colposo
- Art. 121
- Omicidio intenzionale
- 2. Lesioni personali.
- Lesioni gravi
- Art. 122
- Lesioni semplici. Vie di fatto
- Art. 123
- Art. 124
- Lesioni colpose
- Lesioni gravi
- 3. Messa in pericolo della vita o dell'integrità personale
- Art. 125 a 127
- Art. 128
- Rissa
- Art. 128a
- Aggressione
- Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà
- Art. 129
- Appropriazione semplice
- Art. 130
- Appropriazione indebita
- Art. 131
- Furto
- Art. 132
- Rapina
- Art. 133
- Sottrazione di una cosa mobile
- Art. 133a
- Impiego illecito di valori patrimoniali
- Art. 134
- Danneggiamento
- Art. 135
- Truffa
- Art. 136
- Frode dello scotto
- Art. 137
- Danno patrimoniale procurato con astuzia
- Art. 137a
- Estorsione
- Art. 137b
- Ricettazione
- Art. 138
- Preda
- Art. 139
- Saccheggio
- Art. 140
- Rapina di guerra
- Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele
- Art. 141
- Corruzione attiva
- Art. 141a
- Concessione di vantaggi
- Art. 142
- Corruzione passiva
- Art. 143
- Accettazione di vantaggi
- Art. 143a
- Disposizioni comuni agli articoli 141-143
- Art. 144
- Gestione infedele
- Capo decimo: Dei reati contro l'onore
- Art. 145
- Diffamazione
- Art. 146
- Calunnia
- Art. 147
- Disposizione comune
- Art. 148
- Ingiuria
- Art. 148a
- Diritto di querela
- Art. 148b
- Prescrizione dell'azione penale
- Capo undecimo: Dei reati contro la libertà
- Art. 149
- Minaccia
- Art. 150
- Coazione
- Art. 151
- Art. 151a
- Sequestro di persona e rapimento
- Art. 151b
- Circostanze aggravanti
- Art. 151c
- Presa d'ostaggio
- Art. 152
- Violazione di domicilio
- Capo dodicesimo: Dei reati contro il buon costume
- Art. 153
- Coazione sessuale
- Art. 154
- Violenza carnale
- Art. 155
- Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
- Art. 155a
- Diritto e giurisdizione penali ordinari
- Art. 156
- Atti sessuali con fanciulli
- Art. 157
- Abuso della posizione militare
- Art. 158
- Art. 159
- Esibizionismo
- Art. 159a
- Molestie sessuali
- Art. 159b
- Reato collettivo
- Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale
- Art. 160
- Incendio intenzionale
- Art. 160a
- Incendio colposo
- Art. 161
- Esplosione
- Art. 162
- Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi
- Art. 163
- Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
- Art. 164
- Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi
- Art. 165
- Inondazione. Franamento
- Art. 166
- Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
- Art. 167
- Propagazione di malattie dell'uomo
- Art. 168
- Propagazione di epizoozie
- Art. 169
- Inquinamento di acque potabili
- Art. 169a
- Perturbamento della circolazione pubblica
- Art. 170
- Perturbamento del servizio ferroviario
- Art. 171
- Perturbamento di pubblici servizi
- Art. 171a
- Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza
- Art. 171b
- Atti preparatori punibili
- Art. 171c
- Discriminazione razziale
- Capo quattordicesimo: Della falsità in atti
- Art. 172
- Falsità in documenti
- Art. 173
- Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
- Art. 174
- Soppressione di documenti
- Art. 175
- Disposizioni comuni
- Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia
- Art. 176
- Favoreggiamento
- Art. 177
- Liberazione di detenuti
- Art. 178
- Denuncia mendace
- Art. 179
- Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione
- Art. 179a
- Attenuazione di pene
- Art. 179b
- Procedura davanti a tribunali internazionali
- Capo primo: Dell'insubordinazione
- Parte prima: Disposizioni generali
- Libro secondo: Ordinamento disciplinare
- Capo primo: Disposizioni generali
- Art. 180
- Mancanze di disciplina
- Art. 181
- Colpevolezza
- Art. 181a
- Misura della pena
- Art. 182
- Condizioni personali
- Art. 183
- Prescrizione
- Capo secondo: Delle pene disciplinari
- Art. 184
- 1. Riprensione
- Art. 185
- 2. Arresti.
- Arresti semplici
- Art. 186
- Arresti di rigore
- Art. 187
- Esecuzione degli arresti durante il servizio
- Art. 188
- Esecuzione degli arresti fuori del servizio
- Art. 189
- Disposizioni comuni
- Art. 190
- Art. 191
- Arresti semplici
- 3. Multa disciplinare
- Art. 191a
- 4. Pene disciplinari per civili
- Art. 191b
- 4a. Pene disciplinari nel servizio di promovimento della pace
- Art. 192
- 5. Esazione delle multe disciplinari
- Art. 193
- 6. Confisca e devoluzione di doni
- Art. 194
- 7. Esclusione di altre pene
- Art. 194a
- 8. Prescrizioni d'esecuzione
- Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali
- Art. 195
- 1. Competenza in generale
- Art. 196
- Conflitti di competenza
- Art. 197
- 2. Attribuzioni penali. Comandante di unità
- Art. 198
- Comandante di battaglione e di gruppo
- Art. 199
- Comandante di reggimento
- Art. 200
- Comando supremo e autorità militari superiori
- Art. 201
- Altri comandanti
- Art. 202
- Casi particolari
- Capo quarto: Del procedimento disciplinare
- Art. 203
- Accertamento dei fatti; diritto di difesa dell'incolpato
- Art. 204
- Rapporto all'autorità competente
- Art. 205
- Fermo
- Art. 206
- Notificazione dell'inflizione di una pena
- Art. 207
- Attribuzione del capo
- Art. 208
- Capo quinto: Dei rimedi giuridici
- Art. 209
- 1. Reclamo in materia disciplinare.
- Autorità di reclamo
- Art. 210
- Forma e termine. Effetto sospensivo
- Art. 211
- Procedura e notificazione della decisione del reclamo
- Art. 212
- Autorità di reclamo
- 2. Ricorso disciplinare al tribunale. Autorità di ricorso
- Art. 213
- Procedura
- Art. 213a
- Termini, restituzione
- Art. 214
- Tutela del diritto di reclamo e di ricorso
- Capo primo: Disposizioni generali
- Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice
- Capo primo: Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore
- Art. 215
- Prescrizione
- Art. 216
- Esecuzione di sentenze penali anteriori
- Art. 217
- Riabilitazione
- Capo secondo: Giurisdizione. Procedura. Esecuzione della sentenza. Casellario giudiziale. Riabilitazione e Grazia
- I. Della giurisdizione
- Art. 218
- Giurisdizione militare
- Art. 219
- Giurisdizione ordinaria
- Art. 220
- Giurisdizione in caso di partecipazione di civili
- Art. 221
- Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali
- Art. 222
- Processo penale ordinario contro un militare in servizio
- Art. 223
- Conflitti di competenza
- II. Disposizioni sulla procedura
- Art. 224
- III. Disposizioni sulla esecuzione della sentenza
- Art. 225
- IV. Del casellario giudiziale
- Art. 226
- Casellario giudiziale
- Art. 227
- V. Della procedura di riabilitazione
- Art. 228
- Competenza
- Art. 229
- Domanda
- Art. 230
- Procedura
- Art. 231
- Comunicazione e pubblicazione
- Art. 232
- Spese
- VI. Della grazia
- Art. 232a
- Norme
- Art. 232b
- Competenza
- Art. 232c
- Domanda di grazia
- Art. 232d
- Effetti
- I. Della giurisdizione
- Capo terzo: Disposizioni finali
- Art. 233
- Abrogazione di leggi in vigore
- Art. 234
- Art. 235
- Riserva di disposizioni di legge in vigore
- Art. 236
- Ordinamento del personale sottoposto al diritto penale militare
- Art. 236a
- Rifiuto del servizio. Diserzione
- Art. 237
- Entrata in vigore del Codice
- Disposizione finale della modificazione del 4 ottobre 1974
- Disposizione finale della modificazione del 23 marzo 1979
- Capo primo: Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore