Abrogato per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
13.01.2022 - 24.01.2022
10.01.2022 - 12.01.2022
20.12.2021 - 09.01.2022
18.12.2021 - 19.12.2021
14.12.2021 - 17.12.2021
06.12.2021 - 13.12.2021
30.11.2021 - 05.12.2021
16.11.2021 - 29.11.2021
25.10.2021 - 15.11.2021
11.10.2021 - 24.10.2021
04.10.2021 - 10.10.2021
20.09.2021 - 03.10.2021
13.09.2021 - 19.09.2021
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26.06.2021 - 12.09.2021
31.05.2021 - 25.06.2021
27.05.2021 - 30.05.2021
13.05.2021 - 26.05.2021
19.04.2021 - 12.05.2021
01.04.2021 - 18.04.2021
22.03.2021 - 31.03.2021
15.03.2021 - 21.03.2021
01.03.2021 - 14.03.2021
08.02.2021 - 28.02.2021
01.02.2021 - 07.02.2021
23.01.2021 - 31.01.2021
21.01.2021 - 22.01.2021
20.01.2021 - 20.01.2021
18.01.2021 - 19.01.2021
14.01.2021 - 17.01.2021
09.01.2021 - 13.01.2021
22.12.2020 - 08.01.2021
12.12.2020 - 21.12.2020
09.12.2020 - 11.12.2020
02.11.2020 - 08.12.2020
29.10.2020 - 01.11.2020
19.10.2020 - 28.10.2020
01.10.2020 - 18.10.2020
15.08.2020 - 30.09.2020
06.07.2020 - 14.08.2020
22.06.2020 - 05.07.2020
20.06.2020 - 21.06.2020
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818.101.26

Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

del 23 giugno 2021 (Stato 13 settembre 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.

Art. 2 Competenza dei Cantoni

1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp.

2 I provvedimenti nel settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni.

Art. 3 Persone con un certificato

Sono considerate persone con un certificato ai sensi della presente ordinanza le persone che dispongono di uno dei seguenti certificati:

a.
un certificato COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a dell'ordinanza del 4 giugno 20212 sui certificati COVID-19;
b.
un certificato estero riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

2 RS 818.102.2

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

Art. 4 Principio

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-193.

3 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Così ci proteggiamo.

Art. 5 Viaggiatori sui trasporti pubblici

1 Chi viaggia in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20115 sulle professioni psicologiche.

2 Per veicoli del trasporto pubblico s'intendono:

a.
i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20096 sul trasporto di viaggiatori;
b.
aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19487 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.
Art. 6 Persone in settori accessibili al pubblico di strutture

1 Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture deve portare una mascherina facciale.

2 Sono esentati dall'obbligo di cui al capoverso 1:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova dei motivi di natura medica si applica l'articolo 5 capoverso 1 lettera b;
c.
le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia o in istituti di formazione, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia o lo svolgimento della lezione;
d.
le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
e.
le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori;
f.8
le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall'obbligo della mascherina nei settori dello sport e della cultura;
g.9
le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone con un certificato.

3 e 4 ...10

5 Sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da quest'obbligo secondo il capoverso 1:

a.
gli ospiti vaccinati contro il COVID-19: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2;
b.
gli ospiti che sono stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2.

6 L'allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 5 lettera a.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

9 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

10 Abrogati dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), con effetto dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Sezione 3: Provvedimenti concernenti la quarantena dei contatti e l'isolamento


Art. 7 Ordine della quarantena dei contatti

1 L'autorità cantonale competente sottopone alla quarantena dei contatti le persone che in una delle circostanze temporali seguenti hanno avuto un contatto stretto con:

a.
una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o probabile e sintomatico: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a dieci giorni dopo;
b.
una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e asintomatico: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all'isolamento della persona.

2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:

a.
possono provare di essere vaccinate contro il COVID-19: per il lasso tempo stabilito nell'allegato 2;
b.
possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2;
c.
svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale: durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro.

3 L'allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 2 lettera a.

4 Sono esentate dalla quarantena dei contatti durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro le persone che lavorano in aziende che dispongono di un piano di test che soddisfa i seguenti requisiti:

a.
il piano garantisce ai dipendenti un accesso semplice ai test e prevede d'informarli regolarmente sui vantaggi dei test;
b.
i dipendenti possono sottoporsi a un test almeno una volta alla settimana;
c.
sono soddisfatte le condizioni per l'assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione secondo l'allegato 6 numeri 3.1 e 3.2 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202011.

5 Al di fuori dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro, le persone di cui al capoverso 4 devono attenersi alla quarantena dei contatti.

6 In casi motivati, per determinate persone o categorie di persone l'autorità cantonale competente può:

a.
autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti oppure concedere agevolazioni;
b.
prevedere una quarantena dei contatti in casi diversi da quelli di cui al capoverso 1 o anche se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 2 e 4, se necessario per impedire la diffusione del COVID-19.

7 Informa l'UFSP in merito ai provvedimenti adottati nei confronti di categorie di persone secondo il capoverso 6.

Art. 8 Durata e conclusione anticipata della quarantena dei contatti

1 La quarantena dei contatti dura dieci giorni a decorrere dall'ultimo contatto stretto avuto con una persona di cui all'articolo 7 capoverso 1.

2 Le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono concluderla anticipatamente se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.
la persona presenta all'autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi, purché l'analisi sia stata eseguita al più presto il settimo giorno di quarantena:
1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
2. test rapido SARS-CoV-2 secondo lo standard diagnostico;
b.
l'autorità cantonale competente acconsente alla conclusione anticipata della quarantena.

3 Le persone a partire dai 12 anni che concludono anticipatamente la quarantena dei contatti secondo il capoverso 2 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.

Art. 9 Isolamento

1 L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di dieci giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immunosoppressione, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

3 L'isolamento inizia a decorrere:

a.
dal giorno in cui si manifestano i sintomi;
b.
se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asintomatica: dal giorno in cui si è sottoposta al test.

4 L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo dieci giorni se la persona in isolamento:

a.
è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
b.
continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.

Sezione 4: Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni


Art. 10 Piano di protezione

1 I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.

2 Se l'accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato, al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a.
il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;
b.
deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina di cui all'articolo 6;
c.
deve prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 11 se nei luoghi chiusi:
1.
conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza non deve essere né portata una mascherina facciale né rispettata la distanza obbligatoria, e
2.
non sono adottate misure di protezione idonee, quale l'installazione di barriere efficaci.

3 Se l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, il piano di protezione deve prevedere misure per l'igiene e per l'attuazione della limitazione dell'accesso.

4 Le prescrizioni secondo i capoversi 2 e 3 sono precisate nell'allegato 1.

5 Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.

Art. 11 Registrazione dei dati di contatto

1 In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 1.4 dell'allegato 1, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e allo scopo dell'impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, occorre informarle che i dati sono impiegati e sullo scopo del loro impiego.

2 Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp.

3 Non possono essere trattati per nessun altro scopo rispetto a quelli previsti dalla presente ordinanza e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la visita di una struttura o la partecipazione a una manifestazione e in seguito immediatamente cancellati.

Art. 12 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club

1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

a.
nei luoghi chiusi, le strutture devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato;
b.
nelle aree esterne, possono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato; è fatto salvo l'articolo 15 capoverso 1bis. Se una struttura non prevede la limitazione dell'accesso nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.12

2 ...13

3 Le mense aziendali, le strutture della ristorazione nella zona di transito degli aeroporti nonché in strutture sociali, in particolare nei centri di consulenza, possono rinunciare a limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. In questo caso devono prevedere misure di protezione adeguate, segnatamente il rispetto della distanza obbligatoria tra gli ospiti o gruppi di ospiti e l'obbligo di stare seduti durante la consumazione.14

4 Alle discoteche e alle sale da ballo si applica unicamente l'articolo 13.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

13 Abrogato dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), con effetto dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Art. 1315 Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

1 Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato e registrare i dati di contatto degli ospiti.

2 Le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico che aprono ai visitatori non soltanto le aree esterne devono limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato. È fatto salvo l'articolo 20.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542, 547).

Art. 1416 Manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato

1 Alle manifestazioni all'aperto si può rinunciare a limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
il numero di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 1000; in tal caso si applica quanto segue:
1.
se per i visitatori vige l'obbligo di stare seduti, non possono essere ammessi più di 1000 visitatori;
2.
se ai visitatori sono messi a disposizione posti in piedi o se i visitatori possono muoversi liberamente, non possono essere ammessi più di 500 visitatori;
b.
sono utilizzati al massimo due terzi della capienza della struttura;
c.
i visitatori non ballano.

2 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) a cui partecipano al massimo 50 persone e che si svolgono all'aperto e non in strutture accessibili al pubblico si applica unicamente l'articolo 4; non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Art. 14a17 Manifestazioni in luoghi chiusi per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato

1 Alle manifestazioni in luoghi chiusi si può rinunciare a limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
il numero di persone, visitatori o partecipanti, è limitato a 30;
b.
si tratta di una manifestazione di un'associazione o di un altro gruppo fisso, i cui membri sono conosciuti dall'organizzatore;
c.
sono utilizzati al massimo due terzi della capienza della struttura;
d.
è osservato l'obbligo di portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6; inoltre, è rispettata nel limite del possibile la distanza obbligatoria;
e.
non si consumano cibi e bevande.

2 Alle manifestazioni religiose, ai funerali, alle manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, alle manifestazioni per la formazione dell'opinione politica nonché agli incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica si applicano le prescrizioni di cui al capoverso 1 lettere c-e; devono inoltre essere registrati i dati di contatto delle persone presenti. Il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 50.

3 Alle manifestazioni private a cui partecipano al massimo 30 persone e che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico si applica unicamente l'articolo 4; non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

17 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Art. 15 Manifestazioni per le quali l'accesso è limitato alle persone con un certificato

1 Fatti salvi il capoverso 2 e l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10 capoverso 3, alle manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato non si applicano altre limitazioni secondo la presente ordinanza.

1bis Alle manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato, questa limitazione si applica anche alle aree esterne delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club utilizzate per la manifestazione.18

2 Alle manifestazioni con più di 1000 persone si applicano gli articoli 16 e 17.

18 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Art. 16 Disposizioni particolari per le grandi manifestazioni: autorizzazione

1 Chi vuole svolgere una manifestazione con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), necessita di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

2 L'autorizzazione è rilasciata se:

a.
si può presumere che la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permetterà lo svolgimento;
b.
si può presumere che al momento dello svolgimento della manifestazione il Cantone disporrà delle capacità necessarie per:
1.
identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp,
2.
garantire un'assistenza sanitaria senza restrizioni sia ai pazienti COVID-19 sia agli altri pazienti; questo significa che possono essere eseguiti anche interventi non urgenti dal punto di vista medico;
c.
l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 10 capoverso 3.

3 Se una grande manifestazione si svolge in due o più Cantoni, è richiesta l'autorizzazione di ciascun Cantone. I Cantoni coordinano tra di loro le procedure.

4 Chi intende svolgere più manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura può farne richiesta in un'unica domanda.

5 Il Cantone revoca un'autorizzazione o emana ulteriori restrizioni se:

a.
la situazione epidemiologica peggiora a tal punto che lo svolgimento della manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità necessarie secondo il capoverso 2 lettera b non possono più essere garantite; o
b.
l'organizzatore non ha rispettato le misure previste nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro.
Art. 17 Disposizioni particolari per grandi manifestazioni: misure di protezione

1 Alle persone a partire dai 16 anni l'accesso a una grande manifestazione può essere accordato soltanto se presentano un certificato.

2 I Cantoni possono accordare deroghe alla limitazione dell'accesso di cui al capoverso 1 per manifestazioni sportive all'aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto e per le quali, a causa delle peculiarità locali, non sono possibili né controlli all'ingresso né sbarramenti.

Art. 1819 Disposizioni particolari per le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico

Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue:

a.
se la fiera non si svolge esclusivamente all'aperto, si deve limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato;
b.
l'organizzatore deve elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10;
c.
se al giorno sono presenti più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti, le fiere necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente; si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all'articolo 16 capoversi 2, 4 e 5.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Art. 19 Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme

1 Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone:

a.
le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali;
b.
le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico;
c.
le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200720 sullo Stato ospite.

2 Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non sono applicabili gli articoli 10 e 11.

3 Alle manifestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano gli articoli 14-17.

Art. 19a21 Disposizioni particolari destinate a istituzioni di formazione del settore universitario

1 Se il Cantone o un'istituzione del settore universitario limita lʼaccesso ad attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché del dottorato alle persone con un certificato, non si applicano altre limitazioni secondo la presente ordinanza tranne lʼobbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo lʼarticolo 10 capoverso 3.

2 Se l'accesso alle attività di insegnamento e ricerca di cui al capoverso 1 non è limitato, si applica quanto segue:

a.
possono essere utilizzati al massimo due terzi della capienza del locale;
b.
l'obbligo di portare una mascherina facciale è retto dall'articolo 6; deve inoltre essere rispettata nel limite del possibile la distanza obbligatoria.

21 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Art. 20 Disposizioni particolari per le persone che svolgono attività sportive o culturali

Alle persone che svolgono attività sportive o culturali si applica quanto segue:

a. non vige l'obbligo né di portare una mascherina facciale né di rispettare la distanza obbligatoria;

b.22 se le attività sono svolte nel quadro di manifestazioni, si applicano gli articoli 14-15 per quanto riguarda le limitazioni dell'accesso, del numero di persone e della capienza;

c. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione soltanto se le attività in gruppo sono svolte da più di cinque persone; alle persone che svolgono le attività in un rapporto d'impiego si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 25;

d.23
se le attività sono svolte in luoghi chiusi:
1.
si deve limitare l'accesso delle persone a partire dai 16 anni alle persone con un certificato; sono esentate da quest'obbligo le regolari attività collettive che si svolgono in locali separati in un'associazione o in un altro gruppo fisso di al massimo 30 persone conosciute dall'organizzatore, in particolare allenamenti o prove,
2.
deve essere garantita un'aerazione efficace.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Art. 2124 Disposizioni particolari per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù

Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani al di sotto di 16 anni vige unicamente l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10. Nel piano di protezione sono definite le attività consentite.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Art. 22 Agevolazioni da parte dei Cantoni

L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli 10 capoversi 2-4 e 20 se:

a.
lo impongono interessi pubblici preponderanti;
b.
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo consente; e
c.
l'organizzatore o il gestore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 10, che comprenda misure specifiche per impedire la diffusione del COVID-19 e interrompere le catene di trasmissione.
Art. 23 Provvedimenti supplementari dei Cantoni

1 Il Cantone prende provvedimenti supplementari secondo l'articolo 40 LEp se:

a.
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo richiede; valuta la situazione in base a indicatori riconosciuti e alla loro evoluzione;
b.
a causa della situazione epidemiologica non è più in grado di mettere a disposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp.

2 Garantisce segnatamente l'esercizio dei diritti politici e la libertà di credo e di coscienza.

Art. 24 Controllo e obblighi di collaborazione

1 I gestori e gli organizzatori devono:

a.
su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;
b.
concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

2 Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle strutture della ristorazione.

3 Se constatano che non è disponibile un piano di protezione adeguato oppure che il piano non è rispettato o è rispettato soltanto parzialmente, prendono immediatamente i provvedimenti opportuni. Possono emettere ingiunzioni, chiudere strutture oppure vietare o disperdere manifestazioni.

Sezione 5: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Art. 25 Provvedimenti di prevenzione

1 I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

2 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità del telelavoro, la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l'uso di mascherine.

2bis Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di cui all'articolo 3, se questo serve a stabilire misure di protezione opportune o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 4. Il risultato della verifica non può essere utilizzato per altri scopi.25

2ter Se il datore di lavoro prevede la verifica del possesso di un certificato secondo il capoverso 2bis, questa deve essere documentata per scritto così come le misure da essa scaturite. I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere preventivamente sentiti.26

3 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202027.

25 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

26 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

27 RS 818.101.24

Art. 26 Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

1 L'esecuzione dell'articolo 25 in applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 196428 sul lavoro compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 198129 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2 Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

3 I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

4 Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Sezione 6: Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria


Art. 27

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

a.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
b.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
c.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
d.
numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
e.
indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
f.
capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 28

È punito con la multa chi:

a.30
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non ri-spetta una delle seguenti disposizioni: articoli 10 capoversi 1-3, 12, 13, 14 capoverso 1, 14a capoversi 1 e 2, 15 capoversi 1 e 1bis, 17 capoverso 1, 18 lettere a e b e 20;
b.
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza tratta i dati di contatto rilevati secondo l'articolo 11 per altri scopi o li conserva per più di 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura in violazione dell'articolo 11 capoverso 3;
c.31
intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 1 lettera a e 2 nonché 14a capoversi 1 lettera a, 2 e 3;
d.32
intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 oppure svolge una grande fiera specialistica o una grande fiera aperta al pubblico di cui all'articolo 18 lettera c senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato;
e.33
in violazione degli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 o 14a capoverso 1 lettera d, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 5 capoverso 1 o 6 capoverso 2;
f.34
...
g.35
intenzionalmente viola, in qualità di visitatore di una manifestazione all'aper­to senza limitazione dell'accesso, l'obbligo di stare seduti secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a numero 1;
h.36
intenzionalmente accede come persona con più di 16 anni senza un certificato valido ai sensi dell'articolo 3 a una struttura o a una manifestazione per le quali l'accesso è limitato alle persone con un simile certificato.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

34 Abrogata dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), con effetto dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

35 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

36 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

Sezione 8: Aggiornamento degli allegati

Art. 29

1 Il Dipartimento federale dell'interno aggiorna gli allegati 1 e 2 secondo le conoscenze scientifiche più recenti.

2 Aggiorna l'allegato 1 d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e l'allegato 2 dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Disposizione transitoria

Le autorizzazioni per progetti pilota rilasciate in virtù dell'articolo 6bquater dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 202038 restano valide sino al 30 giugno 2021.

38 RU 2021 297

Allegato 139

39 Aggiornato dal n. II dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

(art. 10 cpv. 4, 11 cpv. 1 nonché 29)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato

1.1 In generale

1.1.1 Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

1 Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 10 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

2 Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 25.

3 Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

1.1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera c, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.1.4 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale o la registrazione dei dati di contatto.

1.2 Igiene

1.2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

1.2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

1.2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

1.3 Distanziamento

1.3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).

1.3.2 In deroga al numero 1.3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare, nel limite del possibile nel quadro delle vigenti limitazioni della capienza, almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

1.3.3 Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

1.3.4 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.

1.3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

1.4 Registrazione dei dati di contatto

1.4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

1.4.2 Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:

a.
il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio;
b.
la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.

1.4.3 I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.

1.4.4. Devono essere registrati i seguenti dati:

a.
cognome, nome, domicilio e numero di telefono;
b.
per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo.

1.4.5 Il gestore o l'organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.

1.4.6 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

1.4.7 Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

2 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni è limitato alle persone con un certificato

Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda:

a.
l'esecuzione ordinata e capillare dei controlli all'ingresso, inclusa l'istruzione del personale;
abis.
la verifica dell'identità di persone nel quadro dei controlli all'ingresso secondo la lettera a; questa deve avvenire mediante un documento d'identità appropriato con foto;
ater.
il trattamento di dati personali nel quadro dei controlli all'ingresso secondo la lettera a; in questo caso si applica quanto segue:
1.
i gestori o gli organizzatori devono informare anticipatamente le persone interessate del trattamento dei dati,
2.
i dati non possono essere trattati per nessun altro scopo,
3.
i dati possono essere conservati solo se servono a garantire i controlli all'ingresso; in questo caso devono essere distrutti al più tardi 12 ore dopo la fine della manifestazione;
b.
l'informazione di visitatori e partecipanti sulla necessità di presentare un certificato e sulle misure di igiene e di comportamento in vigore;
c.
l'igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie periodiche, l'aerazione;
d.
un eventuale obbligo per i lavoratori e per le altre persone che lavorano per la manifestazione che hanno contatti sul posto con i visitatori di portare una mascherina facciale.

Allegato 240

40 Aggiornato dal n. II dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), in vigore dal 13 set. 2021 al 24 gen. 2022 (RU 2021 542).

(art. 6 cpv. 5 e 6, 7 cpv. 2 e 3 nonché 29)

Prescrizioni relative all'esenzione delle persone vaccinate o guarite dall'obbligo della mascherina e della quarantena dei contatti

1 Persone vaccinate

1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi della presente ordinanza le persone che sono state vaccinate con un vaccino:

a.
omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP;
b.
omologato dall'Agenzia europea per i medicinali per l'Unione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
c.
omologato secondo la Lista per l'uso di emergenza dell'OMS e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.

1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. a) e le persone vaccinate sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti dopo la vaccinazione (art. 7 cpv. 2 lett. a) è di dodici mesi a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino di Janssen la durata è di dodici mesi a partire dal ventiduesimo giorno dopo la vaccinazione.

2 Persone guarite

Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) e le persone guarite sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b) inizia l'undicesimo giorno dopo la conferma del contagio e dura sei mesi dalla conferma del contagio.

Allegato 3

(art. 31)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...41

41 Le mod. possono essere consultate alla RU 2021 379.