1 Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati per i casi di rigore concernenti imprese individuali, società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera (imprese) che sono state fondate o hanno avviato la loro attività prima del 1° ottobre 2020 e il 1° ottobre 2020 avevano la sede nel Cantone, e che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche.38
1bis Un caso di rigore secondo il capoverso 1 è dato quando la cifra d'affari annuale è inferiore al 60 per cento della media pluriennale. Sono prese in considerazione la situazione patrimoniale e la dotazione di capitale complessive, nonché la quota dei costi fissi non coperti.39
1ter Il provvedimento per un caso di rigore è accordato a condizione che, nell'esercizio in cui è accordato e nei tre anni successivi, l'impresa beneficiaria:
- a.
- non distribuisca dividendi o tantièmes o non ne decida la distribuzione; e
- b.
- non restituisca apporti di capitale o non ne decida la restituzione.40
1quater La partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi dei Cantoni ammonta a:
- a.
- il 70 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 adottati a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi;
- b.
- il 100 per cento, nel caso di provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 adottati a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi.41
1quinquies In merito ai provvedimenti per i casi di rigore a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi il Consiglio federale emana disposizioni particolari riguardanti:
- a.
- i giustificativi da richiedere;
- b.
- il calcolo dei contributi; l'importo del contributo deve basarsi sui costi non coperti derivanti dalla diminuzione della cifra d'affari;
- c.
- l'importo massimo dei contributi; per le imprese con una diminuzione della cifra d'affari superiore al 70 per cento, il Consiglio federale prevede importi massimi più elevati;
- d.
- le prestazioni proprie che i proprietari delle imprese devono fornire se l'importo supera i 5 milioni di franchi; per il calcolo della prestazione propria si tiene conto delle prestazioni fornite dal 1° marzo 2020 e del capoverso 1bis;
- e.
- l'erogazione di mutui, fideiussioni o garanzie.42
1sexies Il sostegno per i provvedimenti cantonali a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi è accordato a condizione che i requisiti minimi posti dalla Confederazione siano soddisfatti. Nel caso di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, in tutti i Cantoni le condizioni cui è subordinato il sostegno secondo il diritto federale devono essere soddisfatte senza modifica alcuna; sono fatti salvi ulteriori provvedimenti per i casi di rigore adottati da un Cantone e finanziati interamente da quest'ultimo.43
1septies Le imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi che nell'anno in cui ricevono un contributo non rimborsabile realizzano un utile imponibile annuale ai sensi degli articoli 58-67 della legge federale del 14 dicembre 199044 sull'imposta federale diretta lo versano al Cantone competente; l'importo versato al Cantone non eccede quello del contributo ricevuto. Il Cantone destina alla Confederazione il 95 per cento dell'importo ricevuto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente le modalità con cui tenere conto delle perdite dell'anno precedente e l'iscrizione contabile.45
2 In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso 1quater lettera a, la Confederazione può versare contributi supplementari ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.46
2bis Il sostegno finanziario della Confederazione è accordato a condizione che prima dell'epidemia di COVID-19 l'impresa fosse redditizia o economicamente solida e che non abbia diritto ad altri aiuti finanziari COVID-19 della Confederazione. Tra questi non rientrano le indennità per lavoro ridotto, le indennità di perdita di guadagno e i crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 202047 sulle fideiussioni solidali COVID-19 o della legge del 18 dicembre 202048 sulle fideiussioni solidali COVID-19. 49
2ter Se le attività di un'impresa sono chiaramente distinte, è prevista la possibilità di accordare diverse forme di aiuto, purché queste non si sovrappongano l'una con l'altra.50
2quater Purché sia usata la necessaria diligenza, è consentito versare acconti per un importo pari ai contributi che saranno verosimilmente richiesti, in modo da accelerare la procedura.51
3 ...52
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un'ordinanza; prende in considerazione le imprese che negli anni 2018 e 2019 hanno realizzato in media una cifra d'affari di 50 000 franchi almeno.53
5 Il Consiglio federale può allentare le condizioni previste dal presente articolo per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 devono chiudere o limitare in modo considerevole l'attività per più settimane a causa di provvedimenti adottati dalla Confederazione o dai Cantoni per far fronte all'epidemia di COVID-19.54
6 Il Cantone che chiede fondi della Confederazione per finanziare i propri provvedimenti per i casi di rigore deve assicurare la parità di trattamento a tutte le imprese che hanno sede nel suo territorio indipendentemente dal Cantone in cui esercitano l'attività.55
7 Ai fini dell'adempimento dei propri compiti, i Cantoni possono avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali presso le autorità di perseguimento penale e i tribunali competenti nonché costituirsi accusatori privati in procedimenti penali, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.56