Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- lo svolgimento della procedura del piano settoriale per le linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV che incidono notevolmente sul territorio e sull'ambiente;
- b.
- la determinazione di zone riservate e allineamenti;
- c.
- la procedura d'approvazione dei piani per la costruzione e la modifica di:
- 1.
- impianti ad alta tensione,
- 2.3
- ...
- 3.
- impianti a bassa tensione nella misura in cui sono sottoposti all'obbligo d'approvazione conformemente all'articolo 8a capoverso 1 dell'ordinanza del 30 marzo 19944 sulla corrente debole.5
2 Essa è applicabile in tutta la sua estensione alla costruzione e alla modifica di reti di distribuzione a bassa tensione sempreché si tratti di impianti situati in zone protette secondo il diritto federale o cantonale. Gli altri impianti a bassa tensione sono autorizzati dall'Ispettorato degli impianti a corrente forte (Ispettorato) in occasione delle ispezioni periodiche. A questo scopo i proprietari aggiornano costantemente i piani e la documentazione.
3 Essa non è applicabile ai piani che concernono la costruzione e la modifica di:
- a.6
- impianti secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 7 novembre 20017 sugli impianti elettrici a bassa tensione;
- b.
- prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 aprile 19978 sui prodotti elettrici a bassa tensione;
- c.
- prodotti definiti nell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 2 marzo 19989 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi.
4 Agli impianti elettrici che servono solo o principalmente i veicoli ferroviari o i filoveicoli si applica l'ordinanza del 2 febbraio 200010 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari.
3 Abrogato dal n. I dell'O del 4 giu. 2021, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2021 371).
4 RS 734.1
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1367).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 371).
8 [RU 1997 1016, 2000 734 art. 19 n. 2 762, 2007 4477 n. IV 23, 2009 6243 all. 3 n. II 4, 2010 2583 all. 4 n. II 12749, 2013 3509. RU 2016 105 art. 29]. Vedi ora l'O del 25 nov. 2015 (RS 734.26).
9 [RU 1998 963, 2007 4477 n. IV 26, 2010 2583 all. 4 n. II 2 2749 n. I 2, 2013 3509 all. n. 4. RU 2016 143 art. 23]. Vedi ora l'O del 25 nov. 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (RS 734.6).
10 RS 742.142.1