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952.0

Legge federale
sulle banche e le casse di risparmio

(Legge sulle banche, LBCR)1

dell'8 novembre 1934 (Stato 1° agosto 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007).

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34ter, 64 e 64bis della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1934,

decreta:

2 [CS 1 3; RU 1976 2001]

Capo primo: Sfera d'applicazione

Art. 13

1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche.

2 Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L'emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4

3 Non soggiacciono alla legge, segnatamente:

a.
gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria;
b.
gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d'affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un'attività bancaria.

4 Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.5

5 La Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest'ultima lo disponga esplici­tamente.

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 1a7 Banche

È considerato banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e:

a.
accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo;
b.
accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi, o si presta pubblicamente a tale scopo, e investe tali depositi o corrisponde interessi sugli stessi; o
c.
si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al suo capitale, al fine di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica.

7 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

Art. 1b8 Promovimento dell'innovazione

1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano soprattutto nel settore finanziario e:

a.
accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale oppure si prestano pubblicamente a tale scopo; e
b.
non investono tali depositi o beni né corrispondono interessi sugli stessi.9

2 Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 1 tenendo conto della competitività e del potenziale di innovazione della piazza finanziaria svizzera.

3 Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare:

a.
delimitare esattamente la sfera degli affari e prevedere una organizzazione proporzionata all'importanza degli stessi;
b.
disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'impresa (conformità alle norme);
c.
disporre di risorse finanziarie adeguate;
d.
assicurare che le persone incaricate dell'amministrazione e direzione godono di una buona reputazione e offrono la garanzia di un'attività ineccepibile.

4 Sono fatte salve le seguenti disposizioni:

a.
la presentazione dei conti delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni10;
b.
le persone di cui al capoverso 1 fanno verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni, di cui tuttavia non è applicabile l'articolo 727a capoversi 2-5;
c.
le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'artico­lo 9a capoverso 1 o 4bis della legge del 16 dicembre 200511 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200712 sulla vigilanza dei mercati finanziari;
d.13
ai depositi del pubblico e ai beni crittografici definiti tali dal Consiglio fe­derale detenuti dalle persone di cui al capoverso 1 non si applicano le dis­posizioni sui depositi privilegiati (art. 37a) e sul pagamento immediato (art. 37b); i depositanti ne vanno informati prima di effettuare il deposito.

5 In casi particolari la FINMA può dichiarare applicabili i capoversi 1-4 anche alle persone che accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi, o si prestano pubblicamente per tale scopo, e non investono tali depositi né corrispondono interessi sugli stessi, sempre che la protezione dei clienti sia garantita mediante misure particolari.

6 Se il valore soglia di 100 milioni di franchi è superato, ciò va notificato alla FINMA entro 10 giorni; entro 90 giorni va presentata una domanda di autorizza­zione secondo l'articolo 1a. È fatto salvo il capoverso 5.

8 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

9 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

10 RS 220

11 RS 221.302

12 RS 956.1

13 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Art. 214

1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia:

a.
alle succursali istituite in Svizzera da banche estere;
b.
ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.15

2 La FINMA16 emana le opportune disposizioni. Essa può, segna­tamente, esigere che i suddetti uffici siano sufficientemente dotati di capitali e chie­dere che siano prestate garanzie.

3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l'autorizzazione della FINMA.17

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

15 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

16 Nuova espressione giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

17 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 2bis 18

1 Sottostanno ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge, sempre che nel quadro della vigilanza sul singolo istituto non soggiacciano alla competenza della FINMA in materia di fallimento:

a.
le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera;
b.
le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti per le attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).

2 Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

3 La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

18 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Capo secondo: Autorizzazione a esercitare l'attività19

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Art. 320

1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta.

2 L'autorizzazione è concessa se:

a.
la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la dire­zione superiore, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le sin­gole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione;
b.21
la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio fede­ra­le è interamente liberato;
c.
le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
c.bis 22 le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indiretta­mente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;
d.23 le persone incaricate della direzione della banca sono domiciliate in un luogo che consenta di esercitare la gestione effettiva e di assumerne le responsabilità.

3 La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l'informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l'attività dell'istituto, il capitale sociale o l'organizzazione inter­na. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto do­po l'approvazione della FINMA.

4 ...24

5 Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L'obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipa­zione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.25

6 La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all'anno, le per­sone che adempiono le esigenze del capoverso 5.26

7 Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all'estero una filiale, una succursale, un'agenzia o una rappre­sentanza.27

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

22 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

24 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

25 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

26 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

27 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Art. 3a28

È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una parte­cipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.

28 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007 ). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 3b29

Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esi­stenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.

29 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Art. 3c30

1 Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se:

a.
almeno una è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari;
b.
operano prevalentemente nel settore finanziario; e
c.
formano un'unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.

2 È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

30 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Art. 3d31

1 La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se esso:

a.
gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero o un commerciante di valori immobiliari; oppure
b.
è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.

2 Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.32

31 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 3e33

1 La sorveglianza di gruppi da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca.

2 La sorveglianza di conglomerati da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca o di un'impresa di assicurazione e rispetto alla sorveglianza di gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.

33 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Art. 3f34

1 Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili della dire­zione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del conglo­merato finanziario, dall'altra, devono godere di buona reputazione e offrire garanzia di un'attività irreprensibile.

2 Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev'essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.

34 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Art. 3g35

1 La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concer­nenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.

2 La FINMA è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l'importanza relativa dei due settori all'interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.

35 Introdotto dall'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Art. 3bis 37

1 La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stra­nieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:38

a.39
garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si op­pongano obblighi internazionali di diverso tenore;
b.
impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere;
c.40
...

1bis Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.41

2 La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d'affari e ai rapporti con l'estero.

3 Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammon­tano a più della metà dei diritti di voto42 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.43 Si considerano straniere:

a.
le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera;
b.
le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all'estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.

37 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

38 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

40 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

41 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

42 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Art. 3ter 44

1 Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione sup­pletiva, conformemente all'articolo 3bis.

2 È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con parte­cipazioni qualificate.45

3 I membri dell'amministrazione e della direzione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio stra­niero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con parte­cipazioni qualifi­cate.46

44 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).

Art. 3quater 47

1 Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze parti­colari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bis e 3ter non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rileva­no o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazio­nali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reci­procità da parte dell'altro Stato contraente.

2 Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.

47 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Capo terzo: Fondi propri, liquidità e altre prescrizioni sulla gestione48

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Art. 449

1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

2 Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

3 In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime.

4 La partecipazione qualificata di una banca in un'impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L'importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

49 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della L del 3 ott. 2003 sulla Banca nazionale, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

Art. 4bis 50

1 I prestiti e le anticipazioni concessi da una banca a singoli clienti come anche le partecipazioni a singole imprese devono essere proporzionati ai fondi propri.

2 Il regolamento d'esecuzione stabilisce tale proporzione, tenuto conto dei prestiti e delle anticipazioni a corporazioni di diritto pubblico e del tipo di copertura.

3 ...51

50 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

51 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Art. 4ter 52 53

1 I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come an­che alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario.

2 ...54

52 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

53 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

54 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

Art. 4quater 55

Le banche devono astenersi, in Svizzera o all'estero, dal fare una pubblicità fallace o insistente, ostentando la loro sede in Svizzera o le istituzioni svizzere.

55 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

Art. 4quinquies 56

1 Le banche sono autorizzate a comunicare alle loro società madri, a loro volta sot­toposte alla vigilanza da parte di un'autorità di sorveglianza sulle banche o sui mer­cati finanziari, le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico e necessari alla vigilanza su base consolidata, alle seguenti condizioni:

a.
le informazioni sono utilizzate unicamente a scopi di controllo interno o di vigilanza diretta sulle banche o su altri mediatori finanziari sottoposti al regime d'autorizzazione57;
b.
la società madre e l'autorità competente in materia di vigilanza su base con­soli­data sono vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio;
c.
le informazioni possono essere trasmesse a terzi soltanto previa autorizza­zione della banca o in virtù di un'autorizzazione generale sancita da un trat­tato inter­nazionale.

2 Se la comunicazione di informazioni ai sensi del capoverso 1 è posta in forse, le banche possono richiedere dalla FINMA una decisione che auto­rizzi o vieti detta comunicazione.

56 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

57 Testo rettificato dalla CdR dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

Art. 4sexies 58

Per i beni crittografici che la banca detiene come valori depositati per i clienti deponenti la FINMA può nei singoli casi fissare un importo massimo, se questo appare giustificato a causa dei rischi connessi all'attività. La FINMA considera in particolare la funzione dei beni crittografici, le tecnologie su cui si basano nonché i fattori di riduzione dei rischi.

58 Introdotto dal n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Capo quarto:60 Presentazione dei conti

60 Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

Art. 6 Allestimento delle chiusure contabili

1 Le banche devono allestire per ogni esercizio un rapporto di gestione; questo si compone di:

a.
il conto annuale;
b.
la relazione annuale;
c.
il conto di gruppo.

2 Le banche devono allestire almeno semestralmente una chiusura intermedia.

3 Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere allestiti confor­memente alle disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbliga­zioni61, alla presente legge e alle rispettive disposizioni di esecuzione.

4 In situazioni straordinarie, il Consiglio federale può prevedere deroghe al capo­verso 3.

Art. 6a Pubblicità

1 Il rapporto di gestione dev'essere reso accessibile al pubblico.

2 Le chiusure intermedie devono essere rese accessibili al pubblico in quanto lo prevedano le disposizioni di esecuzione della presente legge.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano ai banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali. È fatto salvo l'articolo 958e capo­verso 2 del Codice delle obbligazioni62.

Art. 6b Disposizioni di esecuzione

1 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione concernenti la forma, il contenuto e la pubblicazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie.

2 Il Consiglio federale può derogare alle disposizioni del Codice delle obbligazioni63 concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti se le particolarità dell'attività bancaria o la protezione dei creditori lo giustificano e la situazione economica è esposta in modo equivalente.

3 Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalente-mente tecnici.

4 Alle condizioni di cui al capoverso 2, la FINMA può limitare l'utilizzazione in ambito bancario delle norme contabili riconosciute dal Consiglio federale.

Capo quinto:64 Banche di rilevanza sistemica

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 7 Definizione e scopo

1 Per banche di rilevanza sistemica s'intendono banche, gruppi finanziari e conglo­merati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

2 Congiuntamente alle disposizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi che le banche di rilevanza sistemica costituiscono per la stabilità del sistema finanziario svizzero, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare l'erogazione di aiuti statali.

Art. 8 Criteri e determinazione della rilevanza sistemica

1 Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l'economia sviz­zera e non sostituibili a breve termine. Sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti.

2 La rilevanza sistemica di una banca è stabilita in funzione delle sue dimensioni, della sua interdipendenza con il sistema finanziario e con l'economia, nonché della sosti­tuibilità a breve termine dei servizi da essa forniti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:

a.
la quota di mercato detenuta nell'ambito delle funzioni di rilevanza siste­mica ai sensi del capoverso 1;
b.
l'importo dei depositi garantiti secondo l'articolo 37h capoverso 1 eccedente l'importo massimo di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera b;
c.
il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;
d.
il profilo di rischio della banca, determinato dal modello aziendale, dalla struttura del bilancio, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d'indebitamento.

3 Dopo aver consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (Banca nazionale) designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza siste­mica.

Art. 9 Esigenze particolari

1 Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L'esten­sione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica della banca interessata. Queste esigenze devono essere proporzionate, devono prendere in considerazione le loro ripercussioni sulla banca interessata e sulla concor­renza e devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello interna­zionale.

2 Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

a.
disporre di fondi propri che, segnatamente:
1.
garantiscano, tenuto conto delle esigenze legali, una maggiore capacità di assorbire perdite rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica,
2.
contribuiscano in misura sostanziale, in caso di rischio d'insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica,
3.
le incitino a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a miglio­rare le loro possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero,
4.
siano commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall'altro;
b.
disporre di liquidità che garantiscano loro una migliore capacità di assorbire forti oscillazioni di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile;
c.
ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di controparte e la concentrazione di rischi;
d.
prevedere una pianificazione d'emergenza a livello di struttura, infra­strut­tura, conduzione, con­trollo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo che possa essere attuata immediatamente e che garantisca, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento delle sue funzioni di rilevanza sistemica.
Art. 10 Applicazione alla singola banca

1 Dopo aver consultato la Banca nazionale, la FINMA stabilisce me­dian­te decisione le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a-c che la banca di rilevanza sistemica deve soddisfare. Essa informa il pubblico sulle grandi linee della decisione e sull'osservanza di quanto ivi disposto.

2 La banca di rilevanza sistemica deve provare di soddisfare le esigenze parti­colari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d e di essere in grado di man­tenere le fun­zioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza. Se la banca non pro­duce tale prova, la FINMA ordina le misure necessarie.

3 Nello stabilire le esigenze relative ai fondi propri di cui all'articolo 9 capo­verso 2 lettera a, la FINMA concede agevolazioni in quanto la banca migliori le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero in misura superiore alle esigenze di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d.

4 Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:

a.
le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2;
b.
i criteri di valutazione della prova di cui al capoverso 2;
c.
le misure che può ordinare la FINMA nel caso in cui non venga prodotta la prova di cui al capoverso 2.65

65 Vedi anche la disp. trans. della mod. del 30 set. 2011 alla fine del presente testo.

Art. 10a Misure concernenti le retribuzioni

1 Se, malgrado l'attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza siste­mica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni.

2 Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:

a.
vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili;
b.
ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione.

3 Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere nei loro sistemi di retribuzione una riserva vincolante che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.

Capo sesto:66 Capitale supplementare

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 11 Principi

1 Nei loro statuti le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario la cui forma giuridica consente l'emissione di azioni o di capitale di partecipazione possono:

a.
autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale aziona­rio o il capitale di partecipazione (capitale di riserva);
b.
prevedere, per il caso in cui si verifichi un evento determinante, un aumento del capitale azionario o del capitale di partecipazione mediante conversione di prestiti obbligatoriamente convertibili (capitale convertibile).

2 A prescindere dalla loro forma giuridica, le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario possono prevedere nelle condizioni di emissione di prestiti che i creditori rinuncino ai crediti nel caso in cui si verifichi un evento determinante (prestiti con rinuncia al credito).

2bis Le banche cooperative possono prevedere nei loro statuti la raccolta di capitale di partecipazione.67

3 Il capitale supplementare ai sensi dei capoversi 1-2bis può essere costituito soltanto per rafforzare la base di capitale proprio e per prevenire o superare una crisi della banca.68

4 Il capitale raccolto conformemente alle disposizioni del presente capo mediante l'emissione di prestiti obbligatoriamente convertibili o di prestiti con rinuncia al cre­dito può essere computato nei fondi propri richiesti, nella misura in cui lo con­sentano la presente legge e le relative disposizioni d'esecuzione. Il computo presuppone l'approvazione delle condizioni di emissione da parte della FINMA.

67 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

68 Nuovo testo giusta l'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 12 Capitale di riserva

1 Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo sta­tuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione.

2 Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mer­cato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

3 Per il resto, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni69 sull'au­mento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti:

a.
articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'am­montare dell'aumento autorizzato del capitale);
b.
articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione);
c.
articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);
d.
articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'au­mento autorizzato del capitale di partecipazione).
Art. 13 Capitale convertibile

1 L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale aziona­rio o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di parteci­pazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

2 L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'au­mento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto:

a.
il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione;
b.
i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione;
c.
la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti;
d.
la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi.

3 Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce:

a.
l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti;
b.
l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi deter­minanti;
c.
il prezzo di emissione o le regole per definirlo;
d.
il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

4 I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti.

5 Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministra­zione lo attesta immediatamente con atto pub­blico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto.

6 La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso.

7 Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili.

8 Le disposizioni del Codice delle obbligazioni70 sull'aumento condizionale del capi­tale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti:

a.
articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo);
b.
articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione);
c.
articolo 653i (abrogazione).
Art. 1471 Capitale di partecipazione di banche cooperative

1 Il capitale di partecipazione della banca cooperativa (art. 11 cpv. 2bis) è suddiviso in quote (buoni di partecipazione). I buoni di partecipazione sono designati come tali. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non attribuiscono la qualità di socio.

2 Ai titolari di buoni di partecipazione sono comunicate nello stesso modo in cui sono comunicate ai soci la convocazione all'assemblea generale con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno e le proposte, le sue deliberazioni nonché la rela­zione sulla gestione e la relazione dei revisori.

3 Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell'assemblea generale possono peggiorare la situazione dei titolari di buoni di partecipazione soltanto se peggiorano in misura corrispondente la situazione dei titolari delle quote sociali.

4 Nella ripartizione dell'utile risultante dal bilancio e dell'avanzo della liquidazione i titolari di buoni di partecipazione sono assimilati almeno ai soci.

5 I titolari di buoni di partecipazione possono contestare le deliberazioni dell'as­semblea generale al pari di un socio.

6 Ogni titolare di buoni di partecipazione può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti. Se l'assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da titolari di buoni di partecipazione che detengano insieme almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697a-697g del Codice delle obbligazioni72.

71 Nuovo testo giusta l'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

72 RS 220

Art. 14a73 Riserva, dividendi e acquisto di buoni di partecipazione propri di banche cooperative

1 La banca cooperativa assegna il 5 per cento dell'utile dell'esercizio alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale proprio. Assegna alla riserva generale, a prescindere dall'ammontare di quest'ultima:

a.
il ricavo proveniente dall'emissione di buoni di partecipazione ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d'emissione, nella misura in cui non sia utilizzato per ammortamenti o a scopi di previdenza;
b.
il saldo dei versamenti effettuati su buoni di partecipazione annullati, diminuito della perdita che fosse stata subita con i buoni di partecipazione emessi in loro sostituzione;
c.
il 10 per cento degli importi distribuiti a titolo di partecipazione all'utile dopo il versamento di un dividendo del 5 per cento sul capitale di partecipazione.

2 La banca cooperativa adopera la riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale proprio, per sopperire a perdite o per prendere misure che le permettano di continuare l'attività in tempo di cattivo andamento degli affari, di evitare la soppressione di posti di lavoro o di attenuarne le conseguenze.

3 La banca cooperativa preleva eventuali dividendi sui buoni di partecipazione soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

4 La banca cooperativa può acquistare buoni di partecipazione propri soltanto se:

a.
possiede un utile di bilancio liberamente disponibile equivalente all'ammon­tare dei mezzi necessari per l'acquisto e il valore nominale complessivo dei buoni di partecipazione da acquistare non eccede il 10 per cento del capitale di partecipazione;
b.
i diritti connessi all'acquisto di buoni di partecipazione sono sospesi.

5 La percentuale di cui al capoverso 4 lettera a può essere aumentata a un massimo del 20 per cento se nel termine di due anni i buoni di partecipazione propri acquistati eccedenti il valore soglia del 10 per cento sono alienati oppure annullati mediante una riduzione del capitale.

73 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 14b74 Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative

1 Per l'acquisto di buoni di partecipazione non quotati, nei confronti della banca cooperativa si applicano per analogia l'obbligo di annunciare, l'onere della prova e l'obbligo di identificazione come per l'acquisto di azioni al portatore non quotate nei confronti della società anonima (art. 697i-697k e 697m del Codice delle obbliga­zioni75).

2 La banca cooperativa iscrive nell'elenco dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto annunciati alla banca cooperativa.

3 Oltre alle disposizioni relative all'elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le disposizioni del diritto della società anonima sull'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (art. 697l del Codice delle obbligazioni).

74 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

75 RS 220

Capo settimo: Depositi a risparmio e valori depositati76

76 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 15

1 I depositi designati con l'espressione «risparmio»77 in qualunque combinazione di parole possono essere accettati soltanto dalle banche che pubblicano i loro conti. Tutte le altre imprese non sono legittimate ad accettare depositi a risparmio e non hanno il diritto di utilizzare l'espressione «risparmio» nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari in relazione con i depo­siti effettuati presso di loro.78

2 e 3 ... 79

77 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).

79 Abrogati dall'all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 1680

Per valori depositati ai sensi dell'articolo 37d della legge si intendono:81

1.
le cose mobili e i titoli depositati dai clienti;
1bis.82
i beni crittografici che la banca si è impegnata a mettere in ogni momento a disposizione del cliente deponente e che sono attri­buiti:
a.
individualmente al cliente deponente, o
b.
a una comunione e la parte che spetta al cliente deponente è chiaramente determinata;
2.
le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti;
3.
le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine sca­dute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti depo­nenti.

80 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

82 Introdotto dal n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

Capo ottavo: ...

Capo nono: Vigilanza e verifica84

84 Nuova espressione giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 1885

1 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'arti­colo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200586 sui revisori di effet­tuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200787 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono sottoporre il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni88.

85 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

86 RS 221.302

87 RS 956.1

88 RS 220

Capo decimo: Vigilanza90

90 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 2391

La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni.

91 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 23bis 92

1 Se una banca delega funzioni importanti ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 della legge del 22 giugno 200793 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2 La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche su queste persone.

92 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

93 RS 956.1

Art. 23ter 94

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

94 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 23quinquies 96

1 La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

2 Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.

96 Introdotto dal n. I della LF dell'11 mar. 1971 (RU 1971 809; FF 1970 I 885). Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Art. 24100

1 ...101

2 Nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo della presente legge i creditori e i proprietari di una banca, di una società madre o di una società del gruppo importante di cui all'articolo 2bis possono interporre ricorso solo contro l'omo­logazione del piano di risanamento e contro atti di realizzazione. In queste procedure è escluso il ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale dell'11 aprile 1889102 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).103

3 I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro l'omologazione del piano di risanamento.104

4 In caso di accoglimento del ricorso di un creditore o di un proprietario contro l'omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un'indennità.105

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

101 Abrogato dall'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

102 RS 281.1

103 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767 2776; FF 2002 7175). Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

104 Introdotto dal n. I 16 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

105 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Capo undicesimo:106 Misure in caso di rischio d'insolvenza

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

Art. 25 Condizioni

1 Se vi sono fondati timori che una banca presenti un'eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest'ultima può ordinare:

a.
misure di protezione conformemente all'articolo 26;
b.
una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28-32;
c.
il fallimento107 della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33-37g.

2 Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento.

3 Le disposizioni concernenti la procedura concordataria (art. 293-336 LEF108), la moratoria nel diritto della società anonima (art. 725-725a del Codice delle obbligazioni7109) e l'avviso al giudice (art. 729b cpv. 2 del Codice delle obbligazioni110) non sono applicabili alle banche.

4 Gli ordini della FINMA riguardano l'intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all'estero.111

107 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

108 RS 281.1

109 RS 220

110 Ora: art. 728c cpv. 3.

111 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 26 Misure di protezione

1 La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:112

a.
impartire istruzioni agli organi della banca;
b.113
designare un incaricato dell'inchiesta;
c.
privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli;
d.
revocare la società di audit secondo la presente legge o l'ufficio di revisione secondo il CO;
e.
limitare l'attività operativa della banca;
f.
vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;
g.
chiudere la banca;
h.
concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.

2 La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi.

3 Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell'articolo 297 LEF114.

112 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

113 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

114 RS 281.1

Art. 27115 Prevalenza degli accordi di compensazione, di valorizzazione e di trasferimento

1 Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti:

a.
la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determina­zione del valore;
b.
la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determina­bile;
c.
il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile.

2 È fatto salvo l'articolo 30a.

115 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 28116 Procedura di risanamento

1 Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento.

2 Essa emana le decisioni e le disposizioni necessarie all'esecuzione della procedura di risanamento.

3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento.

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 29117 Risanamento della banca

In caso di risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali.

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 30118 Continuazione di servizi bancari

1 Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca interessata.

2 Esso può in particolare prevedere che il patrimonio o parte del patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali siano trasferiti ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria.

3 In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio della banca o di parte di esso, l'assuntore subentra al posto della banca dopo l'omologazione del piano di risanamento. La legge del 3 ottobre 2003119 sulla fusione non è applicabile.120

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

119 RS 221.301

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 30a121 Differimento della disdetta di contratti

1 Con la disposizione o l'approvazione di misure conformemente al presente capo la FINMA può differire:

a.
la disdetta di contratti e l'esercizio dei diritti di disdetta;
b.
l'esercizio di diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l'articolo 27.

2 Il differimento può essere disposto soltanto se la disdetta o l'esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure.

3 Il differimento può essere disposto al massimo per due giorni lavorativi. La FINMA stabilisce l'inizio e la fine del differimento.

4 Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l'esercizio di un diritto di cui al capoverso 1:

a.
non sono legati alle misure; e
b.
sono riconducibili al comportamento della banca in procedura di insolvenza o del soggetto di diritto che riprende integralmente o parzialmente i contratti.

5 Se alla fine del differimento le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 legati alle misure non possono più essere esercitati.

121 Introdotto dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 31122 Omologazione del piano di risanamento

1 La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso:

a.
si fonda su una valutazione prudente degli attivi della banca;
b.
pone presumibilmente i creditori in una posizione migliore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;
c.
tiene conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;
d.123
tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

2 L'accordo dell'assemblea generale della banca non è necessario.

3 Se l'insolvenza della banca non può essere altrimenti eliminata, il piano di risanamento può prevedere, tutelando i diritti dei creditori di cui al capoverso 1, la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti.124

4 La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento.125

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

123 Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

124 Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

125 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 31a126 Rifiuto del piano di risanamento

1 Se il piano di risanamento prevede un'ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all'atto della sua omologazione, un ter­mine entro il quale essi possono rifiutarlo.

2 Se i creditori che rappresentano più della metà dell'ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF127 rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33-37g.

3 Il presente articolo non si applica al risanamento di una banca di rilevanza siste­mica.128

126 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

127 RS 281.1

128 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 31b129 Compensazione

1 Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto giuridico o a una banca transitoria, la FINMA dispone una loro valutazione indipendente.

2 La FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati e completa il piano di risanamento in un'appendice

129 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 32 Esercizio di pretese

1 Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285-292 LEF130.

2 Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti.

2bis La revocazione secondo gli articoli 285-292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.131

3 Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286-288 LEF è determinante il momento dell'omologazione del piano di risanamento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h, fa stato il momento dell'emanazione di questa decisione.

3bis Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in due anni dall'omologazione del piano di risanamento.132

4 Per l'esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all'arti­colo 39, i capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

130 RS 281.1

131 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

132 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Capo dodicesimo:133 Fallimento di banche insolventi (fallimento di banche)

133 Originario avanti art. 29. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).


Art. 33 Ordine di fallimento e nomina dei liquidatori del fallimento134

1 Se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o se il risanamento è fallito, la FINMA revoca alla banca l'autorizzazione a esercitare, ordina il fallimento e lo rende pubblicamente noto.

2 La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

3 I liquidatori del fallimento informano i creditori almeno una volta l'anno sullo stato della procedura.

134 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 34 Effetti e svolgimento

1 L'ordine di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197-220 LEF135.

2 Fatte salve le disposizioni seguenti, il fallimento deve essere effettuato conformemente agli articoli 221-270 LEF.

3 La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

Art. 35136 Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

1 Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA:

a.
di indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
b.
di istituire un comitato dei creditori e definirne la composizione e le competenze.

2 La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 36 Trattamento dei crediti; graduatoria

1 Nella formazione della graduatoria, i crediti allibrati sono considerati insinuati.

2 Per quanto sia necessario per tutelare i loro diritti, i creditori possono prendere visione della graduatoria; al riguardo deve essere salvaguardato nella misura del possibile il segreto professionale secondo l'articolo 47.

Art. 37a137 Depositi privilegiati

1 I depositi a nome del depositante, incluse le obbligazioni di cassa depositate presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capo­verso 4 LEF138.

2 Il Consiglio federale può adeguare l'importo massimo di cui al capoverso 1 alla svalutazione monetaria.

3 I depositi presso imprese che operano in qualità di banche senza autorizzazione da parte della FINMA non sono privilegiati.

4 Qualora più persone siano titolari di un credito, il privilegio può essere esercitato una sola volta.

5 I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982139 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993140 sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.

6 Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota; in casi giustificati può concedere deroghe, in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

138 RS 281.1

139 RS 831.40

140 RS 831.42

Art. 37b141 Pagamento immediato

1 I depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37a capoverso 1 vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi liquidi disponibili.

2 La FINMA fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF142.

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

142 RS 281.1

Art. 37d144 Separazione di valori depositati

I valori depositati ai sensi dell'articolo 16 della presente legge sono separati dalla massa conformemente a­gli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 2008145 sui titoli contabili. In ca­so di sottodotazione, ai valori depositati custoditi collettivamente si applica l'arti­colo 19 della legge sui titoli contabili.

144 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

145 RS 957.1

Art. 37e Ripartizione e chiusura della procedura

1 Lo stato di ripartizione non è depositato.

2 Dopo la ripartizione, i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

3 La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblicamente nota la chiusura.

Art. 37f Coordinamento con le procedure estere

1 Se la banca è oggetto di una procedura di esecuzione forzata anche all'estero, la FINMA coordina il fallimento della banca per quanto possibile con i competenti organi esteri.

2 Se un creditore è già stato parzialmente tacitato in una procedura estera connessa al fallimento della banca, tale parte, dedotte le spese, è imputata al dividendo che gli spetta nella procedura svizzera.

Art. 37g146 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

1 La FINMA decide in merito al riconoscimento di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all'estero nei confronti di banche.

2 La FINMA può, senza che sia eseguita una procedura in Svizzera, mettere a disposizione della massa di insolvenza estera il patrimonio situato in Svizzera, se nella procedura estera di insolvenza:

a.
i crediti garantiti da pegno e i crediti privilegiati, ai sensi dell'articolo 219 LEF147, di creditori domiciliati in Svizzera sono trattati in maniera equiva­lente; e
b.
gli altri crediti di creditori domiciliati in Svizzera sono presi adeguatamente in considerazione.

3 Essa può riconoscere anche decreti di fallimento e misure pronunciati nello Stato in cui la banca ha la sua sede effettiva.

4 Se per il patrimonio situato in Svizzera viene eseguita una procedura in Svizzera, nella graduatoria possono essere menzionati anche creditori della terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF e creditori domiciliati all'estero.

4bis Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987148 sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.149

5 Per il rimanente si applicano gli articoli 166-175 LDIP.150

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

147 RS 281.1

148 RS 291

149 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

150 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

Capo tredicesimo:151 Garanzia dei depositi

151 Originario avanti art. 36. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2767; FF 2002 7175).

Art. 37h Principio

1 Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati di cui all'articolo 37a capoverso 1 presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.152

2 L'autodisciplina deve essere approvata dalla FINMA.

3 L'autodisciplina è approvata se:

a.153
assicura il pagamento dei depositi garantiti entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione concernente la decisione di misure secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o del fallimento secondo gli arti­co­li 33-37g;
b. 154
prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;
c.
assicura che ogni banca tenga, per la metà dei suoi impegni contributivi, una liquidità costante che supera la liquidità legale.
4 Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 3 lettera b se particolari circostanze lo esigono.

5 Se l'autodisciplina non soddisfa le condizioni di cui ai capoversi 1-3, il Consiglio federale disciplina la garanzia dei depositi in un'ordinanza. Stabilisce in particolare il responsabile della garanzia dei depositi e fissa i contributi delle banche.

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 37i155 Attivazione della garanzia dei depositi

1 Se ha ordinato una misura di protezione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h o il fallimento ai sensi dell'articolo 33, la FINMA ne dà comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi e lo informa sul fabbisogno di prestazioni per il pagamento dei depositi garantiti.

2 Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile della garanzia dei depositi mette l'importo corrispondente a disposizione dell'inca­ricato dell'inchiesta, dell'incaricato del risanamento o del liquidatore del fallimento indicato nella decisione della FINMA.

3 In caso di misura di protezione, la FINMA può differire la comunicazione finché:

a.
vi sono buone prospettive che la misura di protezione sia abrogata entro breve termine; oppure
b.
i depositi garantiti non sono interessati dalla misura di protezione.

4 Il termine di cui al capoverso 2 è interrotto se e finché la misura di protezione ordinata o il fallimento non sono esecutivi.

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 37j156 Modo di procedere e cessione legale

1 L'incaricato dell'inchiesta, l'incaricato del risanamento o il liquidatore del fallimento designato dalla FINMA paga i depositi garantiti ai depositanti.

2 Il pagamento dei depositi garantiti è effettuato con l'esclusione di qualsiasi compensazione.

3 I depositanti non hanno alcuna pretesa diretta nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi.

4 Il responsabile della garanzia dei depositi subentra nei diritti dei depositanti in misura corrispondente ai pagamenti.

156 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Art. 37k157 Scambio di dati

1 La FINMA mette a disposizione del responsabile della garanzia dei depositi i dati necessari alla tutela dei suoi compiti.

2 Il responsabile della garanzia dei depositi fornisce tutte le informazioni alla FINMA, nonché all'incaricato dell'inchiesta, all'incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento e trasmette loro tutti i documenti necessari all'attuazione della garanzia dei depositi.

157 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

Capo tredicesimo a:158 Averi non rivendicati

158 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 22 mar. 2013 alla fine del presente testo.

Art. 37l Trasferimento159

1 Una banca può trasferire averi non rivendicati a un'altra banca senza il consenso dei creditori.

2 Il trasferimento necessita di un contratto scritto tra la banca trasferente e la banca assuntrice.

3 Nell'ambito del fallimento di una banca i liquidatori del fallimento rappresentano nei confronti dei terzi gli interessi dei creditori degli averi non rivendicati.

4 Il Consiglio federale stabilisce in quale momento gli averi sono considerati non rivendicati.

159 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013 (Averi non rivendicati), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1267; FF 2010 6629).

Art. 37m160 Liquidazione

1 Le banche liquidano gli averi non rivendicati dopo 50 anni, se gli aventi diritto non si manifestano nonostante previa pubblicazione. La liquidazione di averi non rivendicati non superiori a 500 franchi può avvenire senza previa pubblicazione.

2 Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la liquidazione.

3 Il ricavato della liquidazione è devoluto alla Confederazione.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione e della liquidazione degli averi non rivendicati.

160 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013 (Averi non rivendicati), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1267; FF 2010 6629).

Capo quattordicesimo: Responsabilità e disposizioni penali161

161 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459: FF 1999 1669).

Art. 38162

1 Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO163.

2 Alle altre banche è applicabile l'articolo 39.

162 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

163 RS 220

Art. 39164

La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, direzione generale, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori nominati dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752-760 del Codice delle obbligazioni165).

164 Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

165 RS 220

Art. 46167

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in­tenzionalmente:

a.
accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio;
b.
non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescri­zioni i libri e i documenti giustificativi;
c.
non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3 ...168

167 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

168 Abrogato dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Art. 47169

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in­tenzionalmente:

a.170
rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit;
b.
ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale;
c.171
divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.172

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

3 ...173

4 La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5 Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale174.

169 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

170 Nuovo testo giusta l'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

171 Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).

172 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1535; FF 2014 5347 5357).

173 Abrogato dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

174 RS 311.0

Art. 49176

1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»;
b.
omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte;
c.
pubblicizza l'accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell'autorizzazione legale necessaria.

2 Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3 ...177

176 Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

177 Abrogato dall'all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Capo quindicesimo: Disposizioni transitorie e finali

Art. 52182

Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dei capi quinto e sesto della modifica del 30 settembre 2011, e in seguito ogni due anni, il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonando la loro attuazione con quella delle norme internazionali corrispondenti all'estero. Esso ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli eventuali bisogni di modifica di leggi e di ordinanze.

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211).

Art. 52a183

Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonandole con gli obiet­tivi in materia di vigilanza dei mercati finanziari secondo la legge del 22 giugno 2007184 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli interventi legislativi necessari.

183 Introdotto dall'all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5247; FF 2015 7293).

184 RS 956.1

Art. 53

1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a.185
le disposizioni cantonali sulle banche, ad eccezione di quelle che si riferi­scono alle banche cantonali, le disposizioni che disciplinano il commercio, a titolo professionale, delle cartevalori, come anche le disposizioni concer­nenti la vigi­lanza sul rispetto delle norme di diritto cantonale contro gli abusi in materia d'interesse;
b.
l'articolo 57 del titolo finale del Codice civile svizzero186.

2 Le disposizioni cantonali sul privilegio legale in favore dei depositi a risparmio cessano di essere valide se, entro tre anni a contare dall'entrata in vigore della pre­sente legge, non sono state sostituite da nuove disposizioni che siano conformi agli articoli 15 e 16.

185 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

186 RS 210

Art. 56

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore ed emana le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1935189

189 DCF del 26 feb. 1935 (RU 51 151).

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 1971190

1 Le banche e le società finanziarie fondate prima dell'entrata in vigore della presente legge191 non devono sollecitare una nuova autorizzazione per continuare l'attività.

2 Le società finanziarie che d'ora in poi soggiacciono alla presente legge devono notificarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi a contare dall'entrata in vigore della legge.

3 Le banche e le società finanziarie devono adeguarsi, nel biennio successivo all'en­trata in vigore della presente legge, alle prescrizioni dell'articolo 3 capoverso 2 let­tere a, c e d e a quelle dell'articolo 3bis capoverso 1 lettera c192, altrimenti l'autoriz­za­zione può essere revocata.

4 Per tener conto del carattere particolare delle società finanziarie e delle casse di credito a termine differito, il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni speciali.

191 Questa L è entrata in vigore il 1° lug. 1971 (art. 1 del DCF del 24 giu. 1971 - RU 1971 825).

192 Questa disp. è abrogata.

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1994193

1 Le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'entrata in vigore della modi­ficazione del 18 marzo 1994 della presente legge, detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modificazione. La Commissione delle banche può, se sus­sistono circostanze particolari, prolungare o abbreviare il termine nei singoli ca­si.

2 Le società finanziarie di carattere bancario che, prima dell'entrata in vigore della presente modificazione e con l'autorizzazione della Commissione delle banche, si sono rivolte al pubblico per raccogliere depositi di capitali, sono dispensate dal richiedere una nuova autorizzazione per l'esercizio di un'attività bancaria. Esse devo­no soddisfare le disposizioni di cui agli articoli 4bis e 4ter entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

3 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche devono soddisfare le disposizioni dell'articolo 3 capoverso 2 lettere cbis e d e dell'arti­colo 4 capoverso 2bis.

4 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modificazione, i Cantoni devono garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3a194 capoverso 1 e dell'articolo 18 capoverso 1. Ove la vigilanza ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 fosse trasferita alla Commissione delle banche prima dello spirare di questo termine, la condizione posta dall'articolo 18 capoverso 1 deve essere soddisfatta al momento del trasferi­mento.

5 Le persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera cbis, devono annunciarla alla Commissione delle banche entro un anno dall'entrata in vigore della presente modificazione.

6 Le banche sono tenute a procedere al primo annuncio annuale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 6 al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifi­cazione.

7 Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modificazione, le banche orga­nizzate secondo il diritto svizzero devono annunciare alla Commissione delle banche tutte le filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza che hanno istituito all'estero.

194 Oggi, questo art. ha un nuovo testo.

Disposizioni finali della modifica del 22 aprile 1999195

195 RU 1999 2405; FF 1998 3007

1 Le banche cantonali già sottoposte integralmente alla vigilanza della Commissione delle banche al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono considerate in possesso dell'autorizzazione di cui al capoverso 3.

2 Per la Banca cantonale di Zugo non è richiesta una partecipazione del Cantone superiore a un terzo dei diritti di voto, ai sensi dell'articolo 3a, sempreché non siano modificati la garanzia dello Stato e l'esercizio del diritto di voto da parte del Can­tone e sia garantito che le decisioni importanti non possano essere prese senza l'assenso del Cantone.

3 Per la Banca cantonale di Ginevra, la partecipazione dei Comuni al capitale è assimilata alla partecipazione del Cantone secondo l'articolo 3a purché questi non ri­duca la sua partecipazione.

Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003196

1 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, l'autodisciplina deve essere presentata alla Commissione delle banche per approvazione.

2 Se la Commissione delle banche decide la liquidazione di una banca prima dell'en­trata in vigore della presente modifica, per la liquidazione così come per la moratoria per le banche o la moratoria concordataria è determinante il diritto anteriore.

Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004197

1 Chiunque gestisce effettivamente a partire dalla Svizzera un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario senza gestire una banca in Svizzera deve annunciarsi alla Commissione delle banche entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

2 I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari esistenti devono conformarsi alle nuove prescrizioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3 La Commissione delle banche può prorogare tali termini su domanda tempestiva e motivata.

Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011198

La prima adozione delle norme di cui all'articolo 10 capoverso 4 dev'essere sottoposta per approvazione all'Assemblea federale.

Disposizione transitoria della modifica del 22 marzo 2013199

Per gli averi che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013 non sono rivendicati da oltre 50 anni, il termine per la pubblicazione è di cinque anni.