01.06.2022 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.05.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.03.2019 - 30.09.2021
15.09.2018 - 28.02.2019
01.08.2014 - 14.09.2018
01.01.2011 - 31.07.2014
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 04.12.2008
01.07.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 30.06.2006
01.01.2002 - 31.03.2004
15.06.2000 - 31.12.2001
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Fedlex DEFRITRMEN
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Legge federale
sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria
della Confederazione
(LUC)
1

del 7 ottobre 1994 (Stato 6 giugno 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64bis e 85 numero 7 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 19943, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Principio

1

La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.

2

Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.


Art. 2

Compiti

Gli uffici centrali giusta la presente legge: a.

elaborano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero e rientranti
nelle loro competenze; b.

coordinano le indagini intercantonali e internazionali; c.

stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e
delle autorità preposte al perseguimento penale; d.

garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di
polizia giudiziaria e trattano le domande di assistenza giudiziaria provenienti
dall'estero;

e.

insediano gli agenti di collegamento all'estero; f.

conducono inchieste di polizia giudiziaria nei settori di competenza della
Confederazione.

RU 1995 875

1

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 15 giu. 2000
(RU 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1029).

2

[CS 1 3]. Alle disposizioni citate corrispondono ora gli art. 57, 123, 172 e 173 della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 3

FF 1994 I 953 360

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 2

360


Art. 3

Ricerca di informazioni Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro
compiti nel modo seguente: a.

valutano le fonti accessibili al pubblico; b.

richiedono informazioni; c.

consultano documenti ufficiali; d.

ricevono e valutano informazioni; e.

ricercano l'identità delle persone e il loro soggiorno; f.

interpretano informazioni risultanti dall'osservazione diretta.


Art. 4

Collaborazione con autorità e uffici 1

Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare
e ad informare di caso in caso l'ufficio centrale: a.

organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di
confine e delle dogane; b.

autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d'asilo o
di ammissione provvisoria; c.

controlli degli abitanti e altri registri ufficiali; d.

autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; e.

altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.

2

In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi
dei Cantoni, la Camera d'accusa del Tribunale federale.


Art. 5

Agenti di collegamento 1

Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel
perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali.
Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'ufficio
centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.

2

Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.

3

Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.

4

Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.

Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione 3

360


Art. 6

Creazione di uffici centrali 1

Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un'altra legge federale.

2

Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d'applicazione della legge.

Sezione 2:
Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata


Art. 7

Compiti

L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale4 nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.


Art. 8

Obblighi d'informazione 1

Le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che
esiste un'organizzazione ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 capoverso 1 del Codice penale. Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché
l'apertura e l'archiviazione di procedure d'indagine nell'ambito delle quali è dato un
sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali.

2

L'Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.

Sezione 3:
Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti


Art. 9

Compiti

1

L'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e
nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.

2

Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 giugno 19345 sulla procedura penale.

3

È fatto salvo il diritto del procuratore generale della Confederazione di ordinare indagini nei limiti dell'articolo 259 della legge sulla procedura penale. Questo diritto
è dato anche per l'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria.

4

RS 311.0

5

RS 312.0

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 4

360


Art. 10

Obblighi d'informazione I Cantoni devono comunicare tempestivamente all'Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 19516 sugli stupefacenti.

Sezione 4: Trattamento dei dati personali

Art. 11

Sistemi di trattamento dei dati 1

Gli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione gestiscono un sistema informatizzato comune, per svolgere i compiti loro affidati. In tale sistema, i dati
sono repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. Nel concedere il diritto d'accesso alle diverse categorie di dati si devono considerare i bisogni di collaborazione dei diversi uffici centrali secondo la presente legge.7 2

In detto sistema possono essere trattati dati degni di particolare protezione e profili della personalità ai sensi della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione
dei dati se e fintanto che ciò è necessario per l'adempimento dei compiti.

3

I dati raccolti prima dell'avvio di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria e i dati della polizia giudiziaria della Confederazione e dei Cantoni sono trattati separatamente nel sistema d'informazione. Quest'ultimo dev'essere
gestito separatamente dagli altri sistemi d'informazione della polizia e dell'amministrazione.

4

Il trattamento nell'Ufficio centrale dei dati personali derivanti da procedure penali in corso è retto dal diritto federale sulla protezione dei dati.


Art. 12

Partecipazione dei Cantoni 1

I servizi cantonali che, nell'ambito delle loro competenze, collaborano con l'Ufficio centrale, possono accedere direttamente al sistema di trattamento dei dati per mezzo
di una procedura d'appello, a condizione che vengano prese le necessarie misure di
protezione e di sicurezza.

2

Il Consiglio federale può prevedere che anche i servizi cantonali introducano dati.


Art. 13

Comunicazione di dati personali 1

L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini
di un procedimento.

6

RS 812.121

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 15 giu. 2000 (RU 2000
1367 1368; FF 1997 IV 1029).

8

RS 235.1

Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione 5

360

2

L'Ufficio centrale può comunicare dati personali ad autorità straniere preposte al perseguimento penale ove lo preveda una legge o un trattato internazionale oppure
se:

a.

l'informazione è necessaria per impedire o chiarire un reato che rientra nelle
competenze dell'Ufficio centrale; b.

dev'essere motivata una domanda svizzera in vista d'ottenere un'informazione; c.

la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa l'ha
approvata o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.


Art. 14

Notifica agli interessati e informazioni 1

I dati personali possono essere raccolti all'insaputa dell'interessato qualora questo sia necessario ai fini della procedura penale. Qualora i dati vengano raccolti all'insaputa dell'interessato, quest'ultimo dev'esserne informato successivamente, a condizione che interessi importanti connessi alla procedura penale non vi si oppongano o
la comunicazione non comporti un volume eccessivo di lavoro.

2

Ogni interessato può esigere dall'incaricato federale della protezione dei dati9 che egli verifichi se un ufficio centrale stia trattando, in maniera legale, dati a lui relativi.
L'incaricato federale della protezione dei dati comunica al richiedente, con una risposta standard, che non è stato trattato illegalmente alcun dato a lui relativo oppure
che, in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha inviato all'Ufficio centrale
una raccomandazione affinché detti errori vengano corretti.

3

Contro detta comunicazione non può essere utilizzato alcun rimedio giuridico.

Tuttavia, l'interessato può esigere che la Commissione federale della protezione dei
dati verifichi la comunicazione dell'incaricato federale della protezione dei dati o
l'esecuzione della raccomandazione da lui inviata. La Commissione federale della
protezione dei dati comunica all'interessato, con una risposta standard, che la verifica è avvenuta conformemente al senso della richiesta.

4

Le persone registrate che hanno inoltrato una domanda d'informazione ricevono le informazioni richieste non appena gli interessi del procedimento penale non esigono
più il rispetto del segreto, al più tardi allo spirare dell'obbligo di conservare i documenti, conformemente alla legge sulla protezione dei dati, purché tale operazione
non comporti un onere di lavoro eccessivo.

9

L'espressione «incaricato federale della protezione dei dati» designa il servizio ufficiale ai
sensi degli articoli 26 segg. della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati (RS
235.1).

Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 6

360

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15

Disposizioni d'esecuzione Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza: a.

le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi; b.

il diritto d'accesso nonché i limiti dell'accesso di cui beneficiano i servizi federali e cantonali; c.

la durata dell'archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della protezione dei dati.


Art. 16

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 15 marzo 199510 10

DCF del 22 feb. 1995 (RU 1995 880)