1 Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'ufficio centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.
1bis L'Ufficio federale di polizia (fedpol), d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD. Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell'AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l'accesso ai sistemi d'informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti.8
2 Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.
3 Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.
4 Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.