Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC)1 del 7 ottobre 1994 (Stato 5 dicembre 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64bis e 85 numero 7 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 gennaio 19944, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Principio 1 La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.
2
Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri.
Art. 2
Compiti
Gli uffici centrali giusta la presente legge: a. elaborano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero e rientranti nelle loro competenze; b. coordinano le indagini intercantonali e internazionali; c. stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e delle autorità preposte al perseguimento penale; d. garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e trattano le domande di assistenza giudiziaria provenienti dall'estero; RU 1995 875
1
Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1999, in vigore dal 15 giu. 2000 (RU 2000 1367 1368; FF 1997 IV 1029).
2 [CS
1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 123 e 173 cpv. 1 lett. b della Cost.
federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
3
Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).
4
FF 1994 I 953 360
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 2
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e. insediano gli agenti di collegamento all'estero; f. conducono inchieste di polizia giudiziaria nei settori di competenza della Confederazione.
Art. 3
Ricerca di informazioni Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti nel modo seguente: a. valutano le fonti accessibili al pubblico; b. richiedono informazioni;
c. consultano documenti ufficiali; d. ricevono e valutano informazioni; e. ricercano l'identità delle persone e il loro soggiorno; f.
interpretano informazioni risultanti dall'osservazione diretta.
Art. 4
Collaborazione con autorità e uffici 1
Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l'ufficio centrale: a. organi di perseguimento penale, servizi di polizia, organi delle guardie di confine e delle dogane; b. autorità di polizia degli stranieri e altre autorità competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri, nonché in materia di concessione d'asilo o di ammissione provvisoria;
c. controlli degli abitanti e altri registri ufficiali; d. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; e. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni.
2
In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.5
Art. 5
Agenti di collegamento 1
Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all'estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali.
Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell'ufficio 5
Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).
Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione 3
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centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi.
2
Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria.
3
Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell'intervento.
4
Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera.
Art. 6
Creazione di uffici centrali 1
Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un'altra legge federale.
2
Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d'applicazione della legge.
Sezione 2:
Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata
Art. 7
Compiti
1
L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale6 nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni.
2
È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta (art. 340bis 7 del Codice penale).8 3 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria, secondo le disposizioni della legge federale del 15 giugno 19349 sulla procedura penale.10
Art. 8
Obblighi d'informazione 1
Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all'Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un'or6
RS 311.0
7
Ora: art. 337
8
Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).
9
RS 312.0
10 Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 4
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ganizzazione ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 capoverso 1 del Codice penale11 o un reato ai sensi dell'articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta. Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l'apertura e l'archiviazione di un'inchiesta nell'ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell'articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un'inchiesta. 12 2 L'Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate.
Sezione 3:
Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti
Art. 9
Compiti
1
L'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti.
2
Può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della legge federale del 15 giugno 193413 sulla procedura penale.
3
…14
Art. 10
Obblighi d'informazione
I Cantoni devono comunicare tempestivamente all'Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195115 sugli stupefacenti.
11 RS
311.0
12 Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071 3076; FF 1998 1095).
13
RS 312.0
14 Abrogato dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (sull'istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095).
15
RS 812.121
Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione 5
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Sezione 4: Trattamento dei dati personali
Art. 11
e 1216
Art. 13
Comunicazione di dati personali 1
L'Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell'ambito dell'obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l'Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento.
2
L'Ufficio centrale può comunicare dati personali ad autorità straniere preposte al perseguimento penale ove lo preveda una legge o un trattato internazionale oppure se: a. l'informazione è necessaria per impedire o chiarire un reato che rientra nelle competenze dell'Ufficio centrale; b. dev'essere motivata una domanda svizzera in vista d'ottenere un'informazione;
c. la comunicazione avviene nell'interesse della persona in causa e questa l'ha approvata o il suo consenso può, secondo le circostanze, essere presunto.
Art. 14
17
Art. 15
Disposizioni d'esecuzione Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza: a. le modalità del trattamento dei dati da parte degli uffici centrali nonché il coordinamento dei sistemi; b. il diritto d'accesso nonché i limiti dell'accesso di cui beneficiano i servizi federali e cantonali; c. la durata dell'archiviazione dei dati, il controllo e le modalità della protezione dei dati.
16 Abrogati dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RS 361).
17 Abrogato dal n. 8 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RS 361).
Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia 6
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Art. 16
Referendum ed entrata in vigore 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 15 marzo 199518 18
DCF del 22 feb. 1995 (RU 1995 880)