Abrogato per 01.01.2016

01.01.2013 - 01.01.2016
01.01.2009 - 31.12.2012
01.01.2004 - 31.12.2008
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1

Ordinanza

sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (OCRC) del 9 agosto 1988 (Stato 20 luglio 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 22 della legge federale del 20 dicembre 19851 sulla costituzione
di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC), ordina: Sezione 1: Costituzione e collocamento

Art. 1

Imprese legittimate

(art. 1 e 2 LCRC)

1

Sono considerate imprese quelle di diritto privato che tengono una contabilità regolare.

2

Sono considerati lavoratori le persone occupate per almeno metà del tempo normale di lavoro in un'impresa legittimata.


Art. 2

Esclusione dalla costituzione di riserve (art. 2 LCRC) Le imprese il cui scopo commerciale consiste prevalentemente nell'acquisto, nella vendita nonché nell'amministrazione di immobili non possono costituire riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (riserve).


Art. 3

Determinazione della base di calcolo (art. 3 LCRC)

Per determinare la base di calcolo sono dedotti dall'utile commerciale netto: a. il riporto di perdite esposto nel bilancio commerciale; b. la quota netta dell'utile netto conseguita all'estero; c. i plusvalori da alienazioni o, in quanto comprovati, da rivalutazioni di immobili;

d. gli utili e i ricavi che, giusta la giurisprudenza del Tribunale federale concernente la ripartizione fiscale, sono tassabili esclusivamente nel Cantone in cui è ubicato l'immobile.

RU 1988 1428 1

RS 823.33

823.331

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2

823.331


Art. 4

Versamenti annui

(art. 4 e 6 LCRC)

1

L'impresa che procede a un versamento nelle riserve deve, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile durante il quale sono state contabilizzate le riserve, versare il corrispondente importo alla Confederazione o su un conto bancario bloccato.

Su domanda motivata, il Segretariato di Stato dell'economia (Seco)2 può prorogare il termine di sei mesi al massimo.

2

Il Dipartimento federale dell'economia3 (Dipartimento) può concludere con le banche accordi sull'accettazione di collocamenti e sulla rimunerazione dei fondi di riserva.

3

Le imprese possono operare i versamenti solo presso le banche che hanno firmato la convenzione del 29 luglio 1988 con la Confederazione. Il conto bloccato è intestato all'impresa.


Art. 5

Periodo d'attesa per la costituzione di riserve L'utile netto degli anni contabili durante i quali l'impresa adotta provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro non può essere impiegato per la costituzione di riserve.


Art. 6

Rimunerazione dei versamenti effettuati entro il 31 dicembre 20034 1

Il tasso d'interesse per i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2003 è dato dalla media aritmetica (arrotondata all'ottavo per cento inferiore o superiore) tra il tasso d'interesse di cassa delle obbligazioni della Confederazione con una scadenza di dieci anni e il tasso d'interesse medio per le obbligazioni di cassa delle grandi banche.5 2 Il tasso d'interesse è adeguato all'evoluzione degli interessi all'inizio di ogni trimestre. I nuovi tassi s'applicano all'insieme delle riserve.

3

L'Associazione svizzera dei banchieri calcola il tasso d'interesse e lo comunica all'Amministrazione federale delle finanze, al Seco e alle banche che partecipano alla convenzione (art. 4 cpv. 3).

4

Alla fine dell'anno, l'impresa può disporre degli interessi. Questi non vengono accreditati al conto bloccato e costituiscono un reddito imponibile.

2

Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 2 n. 3 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

3

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3435).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3435).

Riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali - O 3

823.331

a6 Rimunerazione dei

versamenti effettuati dal 1° gennaio 2004 1

I versamenti sui conti bloccati presso una banca, effettuati dal 1° gennaio 2004 in poi, sono rimunerati a un tasso d'interesse convenuto individualmente tra la banca e l'impresa.

2

I versamenti sui conti bloccati presso la Confederazione, effettuati dal 1° gennaio 2004 in poi, sono rimunerati a un tasso pari alla metà della rendita media delle obbligazioni federali a dieci anni del trimestre precedente, ridotto di 0,5 punti percentuali. La determinazione dei saggi d'interesse avviene di volta in volta all'inizio del trimestre.

3

Alla fine dell'anno l'impresa può disporre degli interessi. Questi non vengono accreditati al conto bloccato e costituiscono redditi imponibili.


Art. 7

Costituzione in pegno e compensazione (art. 6 LCRC) Il fondo di riserva non può essere costituito in pegno né compensato con contropretese.

Sezione 2: Liberazione e utilizzazione dei fondi di riserva

Art. 8

Termine per

l'esecuzione

(art. 11 LCRC)

1

Il termine per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro è fissato dal Dipartimento in caso di liberazione generale e dal Seco in caso di liberazione per singole imprese. Inoltre, in caso di liberazione generale, il Dipartimento può fissare un termine per l'assegnazione delle ordinazioni a terzi.

2

Su domanda motivata, il Seco può prorogare questi termini per una singola impresa.


Art. 9

Prova dell'utilizzazione

(art. 13 LCRC)

1

Nei due anni successivi alla scadenza del termine per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro, l'impresa deve comprovare che ha uti-

lizzato integralmente la parte liberata dei fondi di riserva per un'esecuzione regolare dei provvedimenti.

2

La prova deve segnatamente contenere le seguenti indicazioni: a. la conferma che i termini (art. 8) sono stati rispettati; 6

Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 3435).

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4

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b. la specificazione dei costi per le ordinazioni a terzi nonché dei costi per i provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro eseguiti dall'impresa stessa; c. l'estratto-conto

dell'Amministrazione federale delle finanze o della banca.

3

Su domanda motivata, il Seco può prorogare il termine per la presentazione della prova.

Sezione 3: Trattamento fiscale

Art. 10

Sgravi fiscali dei Cantoni e dei Comuni (art. 15 LCRC) 1

La Confederazione accorda gli sgravi fiscali senza limitazioni alle imprese con propri stabilimenti in altri Cantoni se il Cantone di sede autorizza la costituzione di riserve in esenzione fiscale.

2

In caso di trasferimento della sede o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, le riserve non sottostanno all'imposizione fiscale cantonale o comunale.


Art. 11

Imposizione posticipata da parte della Confederazione (art. 13, 16 e 22 LCRC) 1

La Confederazione impone fiscalmente l'ammontare delle riserve sciolte se l'impresa:

a. non ha fornito regolarmente la prova dell'utilizzazione per le riserve liberate; b. è liquidata e cessa l'attività aziendale; c. trasferisce la sede o uno stabilimento d'impresa all'estero.

2

Quale imposta posticipata sull'ammontare delle riserve sciolte, l'impresa deve pagare, separatamente da altri redditi, un imposta annua intera al tasso massimo dell'imposta federale diretta. È esclusa la compensazione con perdite dell'anno contabile in corso o di quello precedente. Nei casi di rigore l'imposta annua può essere

ridotta.

3

Il Cantone in cui ha sede l'impresa è competente per la tassazione e la riscossione dell'imposizione posticipata.

4

È salva l'imposizione posticipata da parte dei Cantoni.


Art. 12

Ripartizione fiscale intercantonale (art. 17 LCRC)

Per la ripartizione intercantonale dello sgravio fiscale vigono i principi disciplinanti la ripartizione dell'utile imponibile.

Riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali - O 5

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Sezione 4: Obbligo di annunciare (art. 18 LCRC)


Art. 13

L'impresa deve annunciare nel termine di un mese al Seco i cambiamenti di nome, forma giuridica, sede e scopo nonché d'appartenenza a una branca.

Sezione 5:7 ...

Art. 14

e 15 Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16

...

Abrogato

...


Art. 18
e 19
Abrogati


Art. 17

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1988.

7

Abrogata dal. n. 16 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31).

8

RS 823.321. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6

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