01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
29.01.2019 - 31.12.2019
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01.01.2011 - 31.12.2011
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01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sull'organizzazione dell'esercito (OOE) del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 60 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del
3 febbraio 19951 (LM);2 visti gli articoli 6 capoverso 2, 9 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 20023 sull'organizzazione dell'esercito, ordina:

Art. 1

4 Oggetto La presente ordinanza disciplina l'effettivo e la struttura dell'esercito, nonché la designazione del grado dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.


Art. 2

Effettivo dell'esercito

1

L'effettivo dell'esercito attivo e della riserva è costituito rispettivamente dell'effettivo regolamentare e della riserva di prontezza dei loro corpi di truppa e delle loro formazioni.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emana le tabelle degli effettivi regolamentari. Esse disciplinano: a. le funzioni esistenti nell'esercito; b. i gradi necessari per occupare ogni funzione; c. le funzioni di ufficiale a cui possono accedere gli ufficiali specialisti; d. l'effettivo regolamentare dei singoli corpi di truppa e delle singole formazioni.

3

La riserva di prontezza dei corpi di truppa e delle formazioni ammonta complessivamente al 5 per cento al massimo dell'effettivo regolamentare dell'esercito. Il

RU 2003 4731 1 RS

510.10

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6101).

3 RS

513.1

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6101).

513.11

Organizzazione dell'esercito 2

513.11

DDPS stabilisce la riserva di prontezza dei singoli corpi di truppa e delle singole formazioni.5 4 È consentito creare o mantenere unicamente le funzioni per le quali sussiste una chiara concezione d'impiego, per le quali sono a disposizione il personale e i mezzi materiali necessari e per le quali è garantita l'istruzione.


Art. 3

Militari non incorporati in una formazione 1

Fanno parte dei militari non incorporati in una formazione ai sensi dell'articolo 60 LM:

a. gli specialisti amministrativi: persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare le quali, in base alle loro particolari conoscenze, sono regolarmente impiegate come specialisti nell'amministrazione del settore dipartimentale Difesa del DDPS;

b.6 gli assegnati conformemente all'articolo 6 LM; c. i beneficiari di un congedo per l'estero: persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare beneficiarie di un congedo per l'estero e soggiornanti all'estero;

d. i dispensati: persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo;

e. i temporanei: persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare la cui situazione personale, ai sensi dell'articolo 66 dell'ordinanza del 19 novembre 20037 concernente l'obbligo di prestare servizio militare, non è ordinata e che per tale ragione non possono, provvisoriamente, essere impiegate in una funzione presso la truppa; f. i

soprannumerari:

1. militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, ma che per motivi d'effettivo non possono essere incorporati nell'esercito attivo, 2. militari che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, ma che per motivi d'effettivo non possono essere incorporati nella riserva.

2

L'impiego ai sensi del capoverso 1 lettera a è consentito unicamente se l'effettivo dell'esercito è assicurato.

3

È consentito chiamare in servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare di cui al capoverso 1 lettera e unicamente per servizi nell'amministrazione del settore dipartimentale Difesa del DDPS.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 6101).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5047).

7 RS

512.21

Ordinanza

3

513.11


Art. 4

Struttura dell'esercito

1

La struttura dell'esercito, eccettuata l'articolazione dettagliata dei corpi di truppa e delle formazioni, è stabilita nell'appendice.

2

La struttura comprende segnatamente: a. il numero dei corpi di truppa e delle formazioni; b.8 la designazione, il numero della formazione e la subordinazione di ogni elemento della struttura;

c. l'attribuzione completa o parziale degli elementi della struttura all'esercito attivo o alla riserva.

3

Le brigate, le regioni territoriali, le formazioni d'addestramento e la Sicurezza militare sono Grandi Unità; le regioni della polizia militare sono corpi di truppa e i distaccamenti sono unità di truppa.9 4 Il DDPS disciplina le subordinazioni particolari dei corpi di truppa e delle formazioni nei settori dell'istruzione e degli affari concernenti il personale.


Art. 5


10



Art. 6

Designazione del grado dopo il proscioglimento dagli obblighi militari 1

Alle persone prosciolte dagli obblighi militari è consentito continuare a portare l'ultimo grado rivestito accompagnandolo con l'indicazione «prosciolto dagli obblighi militari» oppure «pdo».

2

Sono eccettuati:

a. i militari che sono stati esclusi dal servizio militare o dall'esercito in virtù della legge militare o del codice penale militare del 13 giugno 192711; b. il personale militare il cui rapporto di lavoro presso il DDPS è stato disdetto in virtù dell'articolo 12 capoversi 6 lettere a-d o 7 della legge del 24 marzo 200012 sul personale federale.


Art. 7

Esecuzione Il DDPS emana le disposizioni esecutive necessarie ed è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen 2012 (RU 2011 6195).

9

Abrogato dal n. I dell'O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6499).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6101).

11 RS

321.0

12 RS

172.220.1

Organizzazione dell'esercito 4

513.11


Art. 8

Diritto vigente:

abrogazione

Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 16 novembre 199413 sull'organizzazione dell'esercito; b. l'ordinanza del 22 giugno 199414 sullo stato maggiore dell'esercito.


Art. 9

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

13 [RU

1995 706, 1996 163 248, 1997 2625, 1999 885, 2000 85 2860, 2001 3333, 2002 723 all. 2 n. 5] 14 [RU

1994 2890, 1995 4139, 1997 11]

Ordinanza

5

513.11

Appendice15

(art. 4 cpv. 1)

15 La presente appendice, e le sue modifiche, non sono pubblicate nella RU (vedi RU 2004 5047, 2005 5253, 2007 79 5253, 2008 6449, 2009 6499, 2010 6101, 2011 6195).

Organizzazione dell'esercito 6

513.11