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01.01.1997 - 31.12.2016
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281.41

Ordinanza
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione

(ODiC)1

del 17 gennaio 1923 (Stato 1° gennaio 2017)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2643).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 18892
sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),3

decreta:

2 RS 281.1

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2643).

I. Pignoramento

Art. 1

1 Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, anche se essa comprende soltanto un unico bene.

2 Questa disposizione è applicabile anche al pignoramento della quota del debitore in una società semplice, se il contratto non prevede espressamente che i soci sono comproprietari dei beni sociali.

3 I redditi periodici che al debitore provengono dalla comunione (interessi, onorari, partecipazione agli utili) non possono essere pignorati separatamente in anticipazione che per il periodo di un anno.

Art. 2

1 L'ufficio di esecuzione del domicilio del debitore è competente per pignorare le parti o i redditi che al debitore spettano in una comunione, anche se i beni della comunione (mobili o stabili) sono posti, in tutto od in parte, in altro circondario.

2 Se il debitore è domiciliato all'estero, è competente per pignorare le parti o i redditi spettantigli di una successione indivisa l'ufficio d'esecuzione dell'ultimo domicilio dell'ereditando. Se l'ultimo domicilio dell'ereditando non si trova in Svizzera ed è data la competenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 87 della legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato, è competente ogni ufficio d'esecuzione nel cui circondario si trovano beni della successione.5

4 RS 291

5 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2643).

Art. 36

La parte spettante al debitore in comunione sarà pignorata prima dei beni che sono pretesi da terzi, ma solo in mancanza di altri beni sufficienti e se il pignoramento dei redditi non basta per coprire il credito che forma oggetto dell'esecuzione.

6 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

Art. 47

Anche ove dall'iscrizione nel registro fondiario risulti che al debitore spetta sul fondo, non una quota determinata in comproprietà, ma un diritto di proprietà comune, il creditore potrà chiedere il pignoramento della quota di comproprietà, sempreché renda verosimile che l'iscrizione è inesatta. Competente per questo pignoramento è l'ufficio del luogo in cui il fondo si trova (art. 23d del regolamento del 23 aprile 19208 concernente la realizzazione forzata dei fondi). In questo caso l'ufficio assegnerà immediatamente al creditore un termine di 20 giorni (art. 108 LEF) per agire in giudizio contro gli altri proprietari comuni iscritti nel registro fondiario. Se il creditore lascia trascorrere infruttuosamente questo termine o se l'azione è respinta, il pignoramento della quota di comproprietà cade e l'ufficio pignorerà la parte che spetta al debitore nella comunione cui il fondo appartiene.

7 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

8 RS 281.42

Art. 5

1 In caso di pignoramento dei diritti spettanti al debitore in una comunione il verbale menzionerà la natura della comunione e i nomi di tutti i comunisti. A quest'uopo il debitore è tenuto a fornire all'ufficio le informazioni necessarie. Gli elementi del patrimonio comune non saranno nè specificati nè stimati a parte.

2 Non sarà annotata nel registro fondiario una restrizione alla facoltà di disporre di fondi spettanti ai beni comuni. L'articolo 98 capoversi 1, 3 e 4 della LEF, non è applicabile ai beni mobili compresi nel patrimonio comune.

3 Se il valore della parte in comunione non può essere determinato se non in base ad indagini minute, basterà che venga menzionato a verbale se la parte pignorata nella comunione basta a coprire i crediti dei creditori pignoranti secondo il valore di stima di tutti i beni staggiti o se il verbale di pignoramento debba valere come un attestato provvisorio di carenza di beni.

Art. 6

1 Il pignoramento di una parte in una comunione o dei redditi che ne provengono sarà portato a conoscenza degli altri comunisti. Essi saranno avvertiti che, per l'avvenire, i redditi spettanti al debitore dovranno essere versati in mano dell'ufficio d'esecuzione. Saranno inoltre avvisati che ogni comunicazione relativa alla comunione dovrà farsi, in avvenire, non al debitore, ma all'ufficio e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento che altrimenti esigerebbe l'intervento del debitore.

2 Trattandosi di una successione indivisa potrà essere nominato un rappresentante della comunione ereditaria a stregua dell'articolo 602 capoverso 3 del CC9, se non è già stato designato. Il pignoramento sarà notificato al rappresentante, onde curi gli interessi dei creditori pignoranti.

Art. 710

Il creditore non può dare la diffida prevista dall'articolo 575 capoverso 2 CO11, per lo scioglimento di una società in nome collettivo o in accomandita prima che abbia inoltrato la domanda di realizzazione e che le trattative di conciliazione previste dagli articoli 9 e 10 in appresso siano state esperite inutilmente.

10 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

11 RS 220

II. Realizzazione

Art. 8

1 L'articolo 116 della LEF concernente la vendita di beni mobili, di crediti e di altri diritti è applicabile alla realizzazione della parte spettante al debitore nella comunione, anche ove essa comprenda fondi.12

2 I redditi spettanti al debitore nella comunione, esigibili dopo il pignoramento della sua parte nella liquidazione, possono essere versati ai creditori in acconto delle loro pretese senza che sia necessario domandarne la realizzazione e anche se il verbale del pignoramento non li menziona espressamente.

12 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

Art. 9

1 Ricevuta la domanda di vendita d'una parte in comunione, l'ufficio d'esecuzione tenterà anzitutto di ottenere un accordo tra i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti sul modo di tacitare i creditori o di sciogliere la comunione e di determinare la parte spettante al debitore nel ricavo della liquidazione.

2 Onde determinare il valore di questa parte, i comunisti sono obbligati di consegnare all'ufficio i libri e registri e ogni altro atto idoneo. I creditori non potranno prendere cognizione di questi documenti senza il consenso di tutti i comunisti.

3 L'autorità cantonale di vigilanza può avocare a sè le trattative di conciliazione o incaricarne le autorità inferiori.

Art. 10

1 Se le pratiche di conciliazione sono fallite, l'ufficio d'esecuzione o l'autorità che le ha condotte invita i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti a formulare entro 10 giorni le loro proposte intorno alle misure di realizzazione. Spirato questo termine, l'incarto completo dell'esecuzione è trasmesso all'autorità di vigilanza competente, secondo l'articolo 132 della LEF, la quale potrà riprendere le trattative di conciliazione.

2 L'autorità di vigilanza, tenuto conto nella misura del possibile delle proposte degli interessati, deciderà se la parte di comunione pignorata dovrà essere venduta ai pubblici incanti o se sia da procedersi allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune a stregua dei disposti che reggono la comunione in questione.

3 La vendita all'asta non sarà, di regola, ordinata, che se il valore della parte pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione. Onde accertare questo valore, l'autorità di vigilanza può ordinare nuove indagini e, segnatamente, l'erezione di un inventario del patrimonio comune.

4 Ai creditori che domandano lo scioglimento della comunione è assegnato un termine per versare in anticipo spese con la comminatoria che in caso di inosservanza la parte di comunione in quanto tale sarà venduta ai pubblici incanti.13

13 Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

Art. 11

1 In caso di vendita all'incanto conformemente al disposto dell'articolo 10, come oggetto dell'incanto sarà espressamente indicata la parte spettante al debitore nella liquidazione della comunione, la quale dovrà essere designata esattamente, menzionandone anche i singoli membri. Questi dovranno essere avvertiti con avviso speciale del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto in conformità dell'articolo 125 capoverso 3 della LEF.

2 L'ufficio di esecuzione rilascerà all'aggiudicatario un attestato certificante che è surrogato nel diritto del debitore di chiedere la divisione della comunione e di percepire il prodotto della liquidazione.

Art. 12

Se l'autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione, l'ufficio di esecuzione o l'amministratore eventualmente designato dall'autorità di vigilanza prenderà a quest'uopo i provvedimenti legali occorrenti e eserciterà tutti i diritti spettanti al debitore. Quando trattisi di una comunione ereditaria, l'ufficio domanderà la divisione e l'intervento dell'autorità competente a sensi dell'articolo 609 del CC14.

Art. 13

1 Se un comunista si oppone allo scioglimento, l'ufficio chiederà ai creditori se, conformemente all'articolo 131 capoverso 2 della LEF, intendono far valere a loro rischio il diritto spettante al debitore allo scioglimento della comunione ed alla liquidazione del patrimonio comune. Se nessun creditore fa uso di questa facoltà entro il termine fissato, la parte in comunione sarà venduta all'asta.

2 La cessione del diritto è esclusa quando si tratta di una parte di comunione di successioni, alle quali il debitore partecipa pacificamente e che pacificamente non vengono divise, le cui divisioni vengono però rifiutate dai coeredi. Ai creditori, che hanno anticipato i costi della necessaria procedura per giungere alla divisione dell'eredità, è applicabile per analogia l'art. 131 cpv. 2 terzo periodo della LEF.15

15 Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

Art. 14

1 Quando, nella liquidazione del patrimonio comune, il valore della parte pignorata non sia rappresentato da contanti, l'ufficio di esecuzione procederà immediatamente e senza richiesta speciale dei creditori alla realizzazione dei beni costituenti la parte pignorata.

2 I creditori autorizzati conformemente all'articolo 131 capoverso 2 della LEF a far valere i diritti del debitore allo scioglimento della comunione, sono obbligati di mettere questi beni a disposizione dell'ufficio perché li realizzi; se si tratta di contanti i creditori potranno ritenere l'importo occorrente per coprire le spese ed i loro crediti, ma dovranno darne conto all'ufficio e versargli l'eccedenza.16

3 Alla realizzazione sono applicabili i disposti degli articoli 92, 119 capoverso 2, 122 capoverso 2, 125 a 131, 132a, 134 a 143b della LEF e, per analogia l'articolo 15 lettera a del regolamento17 del 23 aprile 192018 concernente la realizzazione forzata di fondi. I beni dovranno essere stimati prima della realizzazione e la stima sarà comunicata al debitore e ai singoli creditori pignoranti.19

16 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

17 RU 1996 3490

18 RS 281.42

19 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

III. Realizzazione nella proceda di fallimento

Art. 16

1 In caso di fallimento, il modo di realizzazione delle parti in comunione comprese nella massa sarà determinato dall'amministrazione del fallimento, riservate le competenze della delegazione e dell'adunanza dei creditori.

2 Sono applicabili per analogia i disposti degli articoli 9 capoverso 2, e 11 del presente regolamento.

IV. Disposizioni finali

Art. 17

1 Il presente regolamento entra in vigore col 1° aprile 1923.

221

21 Disp. trans. priva d'oggetto.