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01.10.2002 - 31.01.2009
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1

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sulle verifiche delle prestazioni al PFZ) del 10 settembre 2002 (Stato 1° febbraio 2009) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visto l'articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 19911 sui PF,
in relazione con l'articolo 12 delle direttive del 14 settembre 19942 sugli studi presso i PF, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza definisce i principi applicabili allo svolgimento di tutte le verifiche delle prestazioni nei cicli di studi articolati.

2

In assenza di prescrizioni derogatorie emanate dalla direzione, i principi di cui agli articoli 5, 7-10, 18, 19, 26 e 27 si applicano pure: a. alle verifiche delle prestazioni per il conseguimento del certificato didattico o di certificati analoghi; b. agli esami di ammissione al dottorato; c. agli esami di dottorato; d. alle verifiche delle prestazioni valide ai fini dell'ottenimento di un diploma federale.

3

In assenza di prescrizioni derogatorie emanate dalla direzione, i principi di cui agli articoli 5, 10, 18, 19, 26 e 27 si applicano pure ai cicli di studi e ai corsi postuniversitari.

4

Per le verifiche delle prestazioni svolte dai singoli dipartimenti si applicano inoltre, subordinatamente, i regolamenti degli studi della direzione, se tali verifiche non sono disciplinate da disposizioni emanate al di fuori del settore dei PF.

RU 2003 3069 1 RS

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2

Non pubblicate nella RU.

414.135.1

Scuola universitaria 2

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Art. 2

Definizioni Nella presente ordinanza s'intende per: a. ciclo di studi articolato: ciclo di studi suddiviso in diversi livelli che si concludono ciascuno con un diploma;

b. livello bachelor: primo livello di studi che prevede l'acquisizione di 180 crediti formativi e che si conclude con il diploma di bachelor; c. livello master: secondo livello di studi che prevede l'acquisizione di 90 fino a 120 crediti formativi e che si conclude con il diploma di master; d. credito formativo: unità per misurare il carico di lavoro medio degli studenti necessario per una determinata prestazione di studio; e. verifica delle prestazioni: ogni procedura, in particolare esami e lavori scritti, che permette di misurare e valutare le prestazioni degli studenti; f. esame: procedura che permette di controllare e valutare con un voto la padronanza della materia appresa in un corso della durata di uno o due semestri;

g. blocco di esami: serie di diverse prove da sostenere durante una stessa sessione d'esami e per la quale si calcola la media dei singoli voti.


Art. 3

Comunicazioni scritte

1

Le comunicazioni scritte del rettorato sono inviate ai destinatari per posta o per mezzo della trasmissione elettronica di dati.

2

Il rettore disciplina i particolari.


Art. 4

Acquisizione di crediti formativi, esclusione da un ciclo di studi 1

Sono concessi crediti formativi unicamente per prestazioni sufficienti.

2

È di regola escluso da un ciclo di studi chi non può più acquisire il numero necessario di crediti formativi per portare a termine il relativo livello di studi perché:

a. non ha superato due volte una verifica delle prestazioni; oppure b. ha superato la durata massima degli studi.

3

Il rettore disciplina i particolari.


Art. 5

Valutazione delle prestazioni 1

Le prestazioni sono valutate con voti oppure mediante l'indicazione «superato»/«non superato» o «sufficiente»/«insufficiente».

2

Il voto più alto è 6, quello più basso 1. Alle prestazioni sufficienti è attribuito un voto da 4 a 6, a quelle insufficienti un voto inferiore a 4. Sono ammessi i mezzi voti e i quarti di voto. Le medie dei voti sono arrotondate alla seconda cifra decimale.

3

Un blocco di esami è considerato superato se la media dei voti ponderati è uguale o superiore a 4. I criteri di ponderazione adottati per le singole prove di un blocco di esami sono definiti nel regolamento degli studi.

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Art. 6

Modalità, durata e materia oggetto delle verifiche delle prestazioni 1

Le modalità, la durata e la materia oggetto di una determinata verifica delle prestazioni sono definite in modo unitario per tutti gli studenti.

2

Esse sono stabilite dal dipartimento che svolge la verifica delle prestazioni. Le modalità e la durata sono indicate nel programma dei corsi. Fa stato l'ordinamento dell'ultimo corso seguito.

3

La materia oggetto della verifica è resa nota per iscritto durante i corsi.


Art. 7

Ammissione 1 Sono ammessi ad una verifica delle prestazioni unicamente gli studenti immatricolati. Il rettore disciplina eventuali eccezioni.

2

Il regolamento degli studi può prevedere altre condizioni per l'ammissione alla verifica. Il dipartimento controlla se tali condizioni sono soddisfatte.

3

La decisione se uno studente è ammesso o no alla verifica delle prestazioni spetta al responsabile del ciclo di studi.

4

Il rifiuto di una domanda d'ammissione è oggetto di una decisione formale.


Art. 8

Iscrizione e ritiro

1

Il rettorato comunica per iscritto agli studenti dove e entro quando devono iscriversi alle prove da sostenere durante una sessione d'esami.

2

L'iscrizione può essere ritirata fino a sette giorni prima dell'inizio della sessione d'esami senza che sia necessario addurre motivi.3 Se le prove fanno parte di un blocco di esami, il ritiro dell'iscrizione vale per l'intero blocco di esami. Il rettore emana istruzioni specifiche al riguardo.

3

Se è stato concordato un programma d'esami individuale, il ritiro dell'iscrizione deve essere motivato. Spetta al rettore decidere se il motivo è fondato o no; se il motivo non è sufficientemente fondato si applica l'articolo 9 capoverso 4.


Art. 9

Interruzione, mancata presentazione agli esami, consegna ritardata 1

È possibile interrompere una sessione d'esami solo per motivi di forza maggiore, quali malattia o infortunio.

2

In caso di interruzione, il candidato deve informare immediatamente l'organo preposto al disbrigo delle formalità d'iscrizione presentando i necessari certificati. Il rettore emana istruzioni specifiche al riguardo.

3

Sulla fondatezza del motivo addotto decide: a. per le prove da sostenere durante una sessione d'esami: il rettore; b. per le altre verifiche delle prestazioni: il responsabile del ciclo di studi.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 31 mar. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 3137).

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4

Una verifica delle prestazioni è ritenuta non superata se la mancata presentazione agli esami non è sufficientemente fondata. Se la prova fa parte di un blocco di esami, è considerato non superato l'intero blocco.

5

Le prove sostenute prima dell'interruzione di una sessione d'esami sono considerate valide. Le prove di un blocco di esami sostenute prima dell'interruzione sono prese in considerazione al momento della ripresa degli esami.

6

Se consegnata in ritardo, la tesi di bachelor o di master è respinta. Il responsabile del ciclo di studi può, dietro richiesta motivata, prolungare il termine per la consegna.


Art. 10

Ripetizione di verifiche delle prestazioni 1

In caso di non superamento, si può ripetere una sola volta una verifica delle prestazioni nello stesso ciclo di studi. Chi non supera un blocco di esami deve sempre ripetere l'intero blocco.

2

Gli studenti che non hanno superato l'esame del corso di base possono ripresentarsi una sola volta all'esame del corso di base di un altro ciclo di studi, se gli argomenti trattati nell'esame del corso di base del nuovo ciclo di studi sono prevalentemente identici a quelli dell'esame del corso di base non superato.

3

Una verifica delle prestazioni dello stesso ciclo di studi non superata in una scuola universitaria svizzera o estera è considerata non superata anche presso il PFZ.

4

Chi non ha superato una verifica delle prestazioni in un'altra scuola universitaria deve di regola ripeterla al PFZ. In casi fondati, il responsabile del ciclo di studi può derogare a tale disposizione.

5

In caso di ripetizione di una verifica delle prestazioni fa stato, per le modalità, la durata e la materia oggetto della verifica delle prestazioni da ripetere, l'ordinamento dell'ultimo corso frequentato.

6

È possibile ripresentarsi ad una verifica delle prestazioni solo dopo che la decisione è stata formalizzata.

7

Chi ha superato una verifica delle prestazioni non può ripeterla nello stesso ciclo di studi.

8

Se è stata sostenuta al di fuori di una sessione d'esami, la verifica delle prestazioni può essere ripetuta solo al di fuori di una sessione d'esami.

9

Se per un corso non è possibile ripetere la verifica delle prestazioni, il responsabile del ciclo di studi disciplina le modalità di un secondo tentativo.


Art. 11

Dispensa dalle verifiche delle prestazioni 1

I dipartimenti che accolgono studenti che hanno frequentato altre scuole universitarie o che hanno seguito altri cicli di studi presso il PFZ possono chiedere al rettore che le prestazioni di studio finora fornite siano prese in considerazione e che tali studenti siano dispensati dalle relative verifiche delle prestazioni.

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2

Se le verifiche delle prestazioni da cui uno studente è dispensato fanno parte dell'esame del corso di base o di blocchi di esami, la media dei voti è calcolata senza tenere conto di tali verifiche delle prestazioni.

3

La procedura di ammissione è disciplinata in dettaglio nell'ordinanza del 10 settembre 20024 sull'ammissione al PFZ.


Art. 12

Riconoscimento di verifiche delle prestazioni svolte da altre scuole universitarie 1

Le verifiche delle prestazioni superate in un'altra scuola universitaria sono riconosciute solo se inserite in un programma di studio previamente concordato con il responsabile del ciclo di studi. Il programma di studio può essere modificato durante un soggiorno presso un'altra scuola universitaria solo previo accordo del responsabile del ciclo di studi. Il dipartimento definisce la procedura da adottare in caso di non superamento di prove facenti parte di un blocco di esami.

2

Il responsabile del ciclo di studi definisce, prima del soggiorno presso un'altra scuola universitaria, la chiave di conversione dei voti assegnati in base ad un'altra scala di valutazione.

3

Se le verifiche delle prestazioni sostenute presso un'altra università fanno parte di blocchi di esami da sostenere presso il PFZ, la media è calcolata tenendo conto dei voti conseguiti sia presso l'altra università sia presso il PFZ.

4

I certificati per prestazioni conseguite presso un'altra scuola universitaria sono riportati nella pagella, di regola con la denominazione originale e con l'indicazione della relativa scuola universitaria.


Art. 13

Esaminatori 1 Le verifiche delle prestazioni sono svolte dai docenti che hanno tenuto le lezioni del relativo corso. In casi fondati, il responsabile del ciclo di studi può nominare esaminatori straordinari. Il rettore disciplina i particolari.

2

Non sussiste alcun diritto a sostenere una verifica delle prestazioni in presenza di un determinato esaminatore.

3

Se il corso è stato tenuto da più docenti, il responsabile del ciclo di studi designa l'esaminatore responsabile e comunica la decisione al rettore.

4

Se non altrimenti disposto nel regolamento degli studi, gli esaminatori hanno i compiti seguenti:

a

scegliere la materia oggetto della verifica delle prestazioni; b. informare in tempo utile gli studenti sul programma d'esame, le modalità, la durata e la lingua della verifica delle prestazioni e gli ausili ammessi; c. formulare le domande; d. procedere alla verifica delle prestazioni; 4 RS

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414.135.1

e. valutare le prestazioni; f. proporre un voto alla commissione scrutinatrice se tale voto è conferito per una prova facente parte dell'esame del corso di base o di un blocco di esami.


Art. 14

Commissari 1 Se la prova orale di una verifica delle prestazioni è svolta da un unico esaminatore, questi deve essere affiancato da un commissario.

2

Se non altrimenti previsto nel regolamento degli studi, l'esaminatore designa un commissario scegliendolo tra la cerchia di assistenti o di collaboratori scientifici o tra altre persone qualificate.

3

Il commissario coadiuva l'esaminatore nel corretto svolgimento della prova orale della verifica delle prestazioni e stila in debita forma il verbale d'esame destinato alla commissione scrutinatrice o a eventuali organi di ricorso.

4

Se una verifica delle prestazioni è svolta da due o più esaminatori, uno di loro assume i compiti di commissario.


Art. 15

Commissione scrutinatrice, comunicazione dei risultati 1

Per l'esame del corso di base e per ogni blocco di esami è costituita una commissione scrutinatrice formata dagli esaminatori e dal responsabile del ciclo di studi.

2

La commissione scrutinatrice è presieduta dal responsabile del ciclo di studi.

3

In base ai voti proposti dagli esaminatori essa determina la valutazione delle singole prove. La decisione è presa al termine dell'esame del corso di base o di un blocco di esami.

4

La commissione scrutinatrice propone al responsabile del ciclo di studi di deliberare il superamento o no dell'esame del corso di base o di blocchi di esami.

5

La decisione è comunicata agli studenti immediatamente dopo la seduta della commissione scrutinatrice. Oltre alla decisione di cui al capoverso 4 sono comunicati i voti e eventuali ulteriori valutazioni delle prestazioni.

6

Alle sedute della commissione scrutinatrice sono ammessi rappresentanti degli studenti in veste di osservatori. Il dipartimento definisce le modalità di ammissione nel regolamento interno.

7

Il dipartimento può assegnare ulteriori compiti alla commissione scrutinatrice, ad esempio quello di proporre al rettore il conferimento della menzione «cum laude» e l'eventuale attribuzione di riconoscimenti e premi. Il dipartimento può affidare questi compiti anche ad un altro organo del dipartimento. Il dipartimento disciplina i dettagli nel regolamento interno.


Art. 16

Organizzazione degli

esami

1

Gli esami si svolgono di norma in due sessioni annue.

2

Il rettorato organizza le prove che devono essere sostenute durante le sessioni d'esame. In particolare stabilisce le date degli esami, le modalità d'iscrizione e le

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conseguenze in caso di mancata osservanza dei termini d'iscrizione e delle date d'esame.

3

I dipartimenti o i docenti organizzano le verifiche delle prestazioni svolte al di fuori delle sessioni d'esami, in particolare i lavori semestrali, le tesi di bachelor e di master come pure le verifiche delle prestazioni fatte durante e al termine di un semestre.

4

Se i corsi sono tenuti da docenti ospiti, il dipartimento può spostare il termine della prova di una sessione d'esami alla fine di un semestre. Tale decisione deve essere presa prima dell'inizio del semestre. Essa deve essere comunicata al rettore e agli studenti.


Art. 17

Calendario degli esami 1

Il rettorato definisce il calendario delle prove che devono essere sostenute nel corso di una sessione d'esami. In esso sono indicati: a. gli

esaminandi;

b. gli

esaminatori;

c. le materie d'esame; d. gli ausili ammessi; e. le modalità, la durata, la data, l'orario e il luogo degli esami.

2

Gli esaminandi e gli esaminatori ricevono il calendario personale degli esami che li concernono. Il calendario ha carattere vincolante per entrambe le parti.

3

Se sussistono validi motivi, gli studenti e gli esaminatori possono spostare di comune accordo l'orario e le date delle prove che li concernono entro i termini della sessione d'esame. L'esaminatore comunica il cambiamento immediatamente per iscritto agli studenti interessati, al rettorato e al responsabile del ciclo di studi. È possibile modificare le date delle prove scritte solo previo accordo del rettorato.


Art. 18

Comportamento disonesto

1

Il rettore definisce la procedura da adottare in caso di comportamento disonesto durante una verifica delle prestazioni.

2

Il rettore può dichiarare non superata la verifica delle prestazioni di una persona che ha avuto un comportamento disonesto.


Art. 19

Diritto d'autore,

archiviazione

1

Chi redige un lavoro di semestre, una tesi di bachelor o di master o chi crea modelli o programmi informatici è considerato autore della rispettiva opera conformemente alla legislazione sui diritti d'autore.

2

Opere ai sensi del capoverso 1 possono, nei termini consentiti dai diritti d'autore, essere archiviate dall'unità amministrativa del PFZ, riutilizzate o restituite all'autore.

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3

Le prove scritte e i verbali delle prove orali delle verifiche delle prestazioni sono conservati per due anni dopo la formalizzazione della decisione e in seguito distrutti.

Sono fatti salvi i casi in cui è in corso un procedimento di ricorso.

Sezione 2: Disposizioni particolari per il livello bachelor

Art. 20

Periodo, termini e non superamento dell'esame del corso di base 1

Ogni ciclo di studi inizia con un anno di studio di base, che si conclude con un esame. Le prove di questo esame si svolgono in un'unica sessione.

2

L'esame del corso di base e l'eventuale ripetizione devono essere sostenuti entro due anni dall'inizio degli studi. Il primo esame deve essere sostenuto nella sessione d'esami autunnale che segue il primo anno accademico o al più tardi nella successiva sessione d'esami primaverile. In caso di ripetizione, l'esame deve essere sostenuto entro la sessione d'esami autunnale che segue il secondo anno di studio.

3

In caso di impedimento per motivi fondati, il rettore può prolungare il termine e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti.

4

Se è stato accordato un congedo, il rettore può prolungare il termine di sei mesi al massimo.

5

Il rettore può decretare lo stralcio dal registro degli studenti in caso di non osservanza dei termini di cui ai capoversi 2-4.

6

Chi non supera due volte l'esame del corso di base è escluso dal ciclo di studi.

7

Gli studenti possono sostenere ulteriori verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi ancora prima di avere superato l'esame del corso di base.

Sono fatte salve eventuali condizioni particolari d'ammissione.

8

Se lo studente ripete volontariamente l'anno di studio di base senza aver sostenuto l'esame, il rettore può, dietro richiesta motivata, prolungare i termini di cui al capoverso 2 e disporre eventualmente ulteriori provvedimenti. Una tale richiesta può essere fatta una sola volta e solo dopo aver assolto per la prima volta l'anno di studio di base e presuppone che un'eventuale iscrizione all'esame del corso di base sia stata ritirata entro i termini previsti. La domanda può essere presentata al più tardi fino a sette giorni prima dell'inizio della sessione d'esami autunnale al termine del primo anno di studio di base.5

Art. 21

Tesi di

bachelor

1

Il regolamento degli studi può prevedere che sia effettuata una tesi di bachelor. Il periodo e la durata per la stesura devono essere stabiliti in modo che il passaggio al livello master avvenga nel rispetto della durata regolamentare degli studi.

2

La tesi di bachelor è valutata con voti.

5

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 31 mar. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 3137).

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3

Alla tesi di bachelor è attribuito un determinato numero di crediti formativi. Questi ultimi costituiscono una parte dei crediti necessari per conseguire il diploma di bachelor.

4

In caso di ripetizione della tesi di bachelor bisogna trattare un nuovo tema.

Sezione 3: Disposizioni particolari per il livello master

Art. 22

Prestazioni di studio supplementari Chi è stato ammesso al ciclo di studi master a condizione che acquisisca crediti formativi supplementari mediante prestazioni di studio può comunque sostenere le verifiche delle prestazioni previste dal regolamento degli studi. Restano salve eventuali condizioni particolari per l'ammissione a tali verifiche delle prestazioni.


Art. 23

Tesi di

master

1

Per tutti i cicli di studi è chiesta una tesi di master. Quest'ultima è valutata con voti.

2

Il tempo a disposizione per la stesura della tesi di master può andare da quattro a sei mesi ed è definito nel regolamento degli studi.

3

Il regolamento degli studi può prevedere condizioni particolari per l'inizio della tesi.

4

Alla tesi di master è attribuito un determinato numero di crediti formativi. Questi ultimi costituiscono una parte dei crediti necessari per conseguire il diploma di master.

5

In caso di ripetizione della tesi di master bisogna trattare un nuovo tema.

Sezione 4: Diplomi e durata massima degli studi

Art. 24

Diploma di bachelor e di master, titoli, durata massima degli studi 1

Chi ha conseguito il numero di crediti formativi richiesto dal regolamento degli studi presenta al responsabile del ciclo di studi una domanda per l'ottenimento del diploma di bachelor o del diploma di master.

2

Per la presentazione della domanda valgono i seguenti termini: a. il diploma di bachelor deve essere richiesto entro cinque anni dall'inizio degli studi del livello bachelor;

b. il diploma di master deve essere richiesto: 1. se per il diploma sono richiesti 90 crediti formativi: entro tre anni dall'inizio degli studi del livello master; 2. se per il diploma sono richiesti 120 crediti formativi: entro quattro anni dall'inizio degli studi del livello master.

3

In casi eccezionali il rettore può, dietro richiesta motivata, prolungare i termini di cui al capoverso 2. Resta salva un'eventuale riduzione dei termini di cui al capoverso 5.

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4

Se è vincolata all'acquisizione di crediti formativi supplementari, l'ammissione al ciclo di studi del livello master non dà diritto ad un prolungamento dei termini di cui al capoverso 2 lettera b.

5

Se al momento dell'ammissione al ciclo di bachelor o di master sono tenuti in conto crediti formativi per prestazioni di studio fornite precedentemente, i termini di cui al capoverso 2 si riducono di sei mesi per ogni 30 crediti formativi computati. I termini sono ridotti per unità di sei mesi. Se sussistono motivi validi il rettore può derogare alla riduzione dei termini.


Art. 25

Diploma, «Diploma Supplement», pubblicazione 1

Chi acquisisce il diploma di bachelor o di master riceve un diploma e un «Diploma Supplement» (supplemento al diploma).

2

Sul diploma sono riportati: a. i dati anagrafici; b. il titolo accademico conseguito; c. un eventuale indirizzo formativo particolare; d. le firme del rettore del PFZ e del direttore del dipartimento; e. il sigillo del PFZ.

3

Il rettore disciplina i particolari del «Diploma Supplement».

4

Il rettorato pubblica i nomi degli studenti che hanno conseguito il master.

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 26

Consultazione delle prove scritte 1

Chi ha sostenuto una verifica delle prestazioni può prendere visione delle proprie prove scritte presso l'esaminatore durante i sei mesi che seguono la decisione formale.

2

La consultazione delle prove scritte è retta dall'articolo 26 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.


Art. 27

Ricorso amministrativo

Le decisioni prese dal rettore, dal capo del dipartimento o dal responsabile del ciclo di studi in virtù della presente ordinanza o dei regolamenti degli studi possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo presso il Consiglio dei PF entro 30 giorni dalla loro notifica.

6 RS

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Sezione 6: Programma dei corsi e regolamenti degli studi

Art. 28

Programma dei corsi

1

Per tutti i corsi che offrono, i singoli dipartimenti forniscono le informazioni indicate nel seguito e le riportano in un programma dei corsi vincolante per gli studenti:

a. il numero, il titolo, il semestre, il tipo, il numero di ore settimanali per semestre, i docenti e gli esaminatori responsabili;

b. il numero di crediti formativi definito in conformità con le direttive sul sistema dei crediti emanate dal rettore;

c. la lingua come pure la lingua della verifica delle prestazioni corrispondente; d. la forma della verifica delle prestazioni (esame o altro); e. il periodo in cui è effettuata la verifica delle prestazioni (durante o al di fuori della sessione d'esami); f.

eventuali condizioni per l'ammissione alla verifica delle prestazioni; g. le modalità e la durata della verifica delle prestazioni e, in caso di prova orale, la dimensione del gruppo di candidati;

h. gli ausili ammessi alla verifica delle prestazioni; i.

un'eventuale ponderazione dei voti, se non già definita nel regolamento degli studi.

2

Se nel programma figura un corso offerto da un altro dipartimento, devono essere riprese le indicazioni fornite da quest'ultimo. È esclusa da questa disposizione un'eventuale ponderazione dei voti ai sensi del capoverso 1 lettera i.

3

Le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b-e necessitano dell'approvazione del rettore.

4

Il rettore disciplina i particolari.


Art. 29

Regolamenti degli studi 1

I regolamenti degli studi contemplano disposizioni particolari: a. sulle condizioni per richiedere il diploma di bachelor o di master; b. su eventuali condizioni per l'ammissione a esami o ad altre forme di verifica delle prestazioni;

c. sulle verifiche delle prestazioni previste per i diversi livelli di studi, le prove che fanno parte dell'esame del corso di base, le prove eventualmente raggruppate in blocchi di esami; d. sull'indirizzo generale e il tempo a disposizione per la stesura della tesi di master e eventualmente della tesi di bachelor; e. sulla designazione esatta dei titoli accademici in tedesco e inglese.

2

I regolamenti degli studi possono inoltre contemplare ulteriori disposizioni, in particolare:

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a. sul diritto degli studenti di proporre il tema per la tesi di bachelor e di master;

b. sull'ampiezza della tesi di bachelor e di master e sul tempo massimo per la preparazione;

c. sul diritto di effettuare lavori di gruppo per le verifiche delle prestazioni e sulle misure di controllo per definire la quota personale.


Art. 30

Progetti pilota

I regolamenti degli studi emanati dalla direzione nel quadro di progetti pilota possono derogare alla presente ordinanza.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 31

Disposizioni di

esecuzione

Il rettore emana le disposizioni di esecuzione.


Art. 32

Disposizione transitoria

Il rettore definisce la procedura per i certificati delle prestazioni in caso di passaggio da un ciclo di studi articolato, retto dalla presente ordinanza, a un ciclo di studi non articolato, retto dall'ordinanza generale dell'8 ottobre 19967 relativa al sistema d'esami presso il Politecnico federale di Zurigo.


Art. 33

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002.

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