Abrogato per 01.06.2007

01.06.2006 - 01.06.2007
01.06.2005 - 31.05.2006
01.06.2004 - 31.05.2005
01.01.2004 - 31.05.2004
01.06.2003 - 31.12.2003
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01.06.2002 - 31.05.2003
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
concernente l'importazione e l'esportazione di formaggio
tra la Svizzera e la Comunità europea
(Ordinanza sul commercio di formaggio con la CE)
dell'8 marzo 2002 (Stato 13 maggio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 41 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura;
visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822 sulle misure economiche
esterne;
visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane, ordina:


Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'importazione e l'esportazione di formaggi della
voce di tariffa4 0406 tra la Svizzera e la Comunità europea.


Art. 2

Aliquote di dazio

1 Le aliquote di dazio sono fissate negli allegati 1-3.

2 I formaggi sono descritti nell'allegato 5.


Art. 3

Contingenti doganali

1 I contingenti doganali esenti da dazio sono fissati nell'allegato 2.

2 La somma dei contingenti esenti da dazio è aumentata annualmente di 2500 tonnellate nel quadro dell'accordo con la Comunità europea. Il Dipartimento federale
dell'economia (Dipartimento) determina l'aumento dei singoli contingenti esenti da
dazio, conformemente alle indicazioni della Comunità europea.

3 Le quote dei contingenti esenti da dazio sono aggiudicate all'asta. Ogni semestre
l'Ufficio federale dell'agricoltura può aggiudicare il 50 per cento del contingente.
Gli aventi diritto ricevono una quota del 25 per cento al massimo dei singoli quantitativi di contingente messi all'asta.

4 Il periodo di contingentamento ha una durata di dodici mesi.

5 Le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulle importazioni agricole si
applicano per analogia, eccetto l'articolo 11 capoverso 1.

RU 2002 902

1

RS 910.1

2

RS 946.201

3

RS 632.10

4 RS

632.10, allegato 5

RS 916.01

632.110.411

Tariffe doganali

2

632.110.411


Art. 4

Aiuti all'esportazione 1 Le aliquote massime degli aiuti all'esportazione sono fissate nell'allegato 4. Il
Dipartimento fissa in base all'accordo le aliquote massime da applicare al momento
dell'entrata in vigore.

2 Il Dipartimento fissa l'ammontare degli aiuti all'esportazione, tenendo conto delle
aliquote massime di cui all'allegato 4.


Art. 5

Disposizioni concernenti l'origine 1 Le aliquote di dazio di cui agli allegati 1-3 della presente ordinanza si applicano
esclusivamente ai formaggi conformi alle disposizioni concernenti l'origine, formulate nel Protocollo n. 3 del 19 dicembre 19966 relativo all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

2 Per «certificato riconosciuto» per i formaggi fusi della voce di tariffa 0406.3010
s'intendono i certificati d'origine previsti nel Protocollo n. 3 del 19 dicembre 1996
relativo all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.


Art. 6

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 Sono abrogate:

1.

l'ordinanza del 17 giugno 19967 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea; 2.

l'ordinanza del 28 giugno 19788 concernente l'attestato richiesto per lo sdoganamento di formaggio in Austria; 3.

l'ordinanza del DFE dell'8 giugno 19959 concernente disposizioni speciali
in merito all'importazione di determinati formaggi.

2 L'ordinanza del 7 dicembre 199810 sull'importazione di latte e latticini, di oli e

4 ...


5 e 6 Abrogati Art. 7

Abrogato

6

RS 0.632.401.3 7

[RU 1996 1666, 1998 1534, 1999 1729, 2000 2588, 2001 3341] 8

[RU 1978 1157] 9

[RU 1995 3021, 1999 407 I5] 10

RS 916.355.1. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

Commercio di formaggio con la CE 3

632.110.411

Allegato

Abrogato

Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002 con effetto sino al 31 maggio 2007.

2 Il primo periodo di contingentamento decorre dall'entrata in vigore della presente
ordinanza.

Tariffe doganali

4

632.110.411

Allegato 1

(art. 2 cpv. 1)

Elenco dei formaggi esenti da dazio, senza limitazioni
quantitative

A. Elenco

Voce di tariffa

Designazione della merce Aliquota
di dazio

0406. 10 10 Mascarpone e Ricotta Romana esente

ex
ex

0406.
0406.

20 10
20 90

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi con un
contenuto in acqua massimo di 400g/kg esente

0406. 40 10/

40 89

Formaggi a pasta erborinata esente

0406. 90 11 Brie, Camembert, Crescenza, Italico corrispondente all'elenco di cui alla lettera B, Pont l'Evêque, Reblochon,
Robiola e Stracchino

esente

ex 0406. 90 19 Feta, corrispondente alla descrizione nell'allegato 5 esente

ex 0406. 90 19 Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, corrispondente alla descrizione nell'allegato 5 esente

0406. 90 21 Formaggio alle erbe esente

0406.
0406.

90 31
90 39

Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano),
Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano,
Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino),
Provolone

esente

0406. 90 60 Cantal

esente

ex
ex

0406.
0406.

90 91
90 99

Manchego, Idiazabal e Roncal corrispondente alla
descrizione nell'allegato 5 esente

ex 0406. 90 99 Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recante sull'imballaggio almeno la
denominazione del formaggio, l'indicazione del contenuto
in materia grassa, l'imballatore responsabile e il Paese
produttore, contenuto in grasso nella sostanza secca
almeno 32 %. Contenuto in acqua:
Parmigiano Reggiano al massimo 32 %,
Grana Padano al massimo 33.2 %.

esente

Commercio di formaggio con la CE 5

632.110.411

B. Lista Italico Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

Tariffe doganali

6

632.110.411

Allegato 211 (art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1) Elenco dei formaggi esenti da dazio,
con limitazioni quantitative (contingenti esenti da dazio)
Numero
del contigente

Voce di tariffa

Designazione della merce Quantità
lorda

Aliquota
di dazio

119

ex 0406. 10 90 Mozzarella 700 t

esente

120

0406. 10 20 Mozzarella 3300 t

esente

ex 0406. 10 90 Formaggi freschi (diversi dalla Mozzarella) 0406. 30 10 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ex 0406. 90 19 Formaggi a pasta molle (diversi da quelli menzionati nell'allegato 1) 121

ex

0406.
0406.
0406.

90 51
90 59
90 91

Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio,
Saint-Paulin (Port-Salut), SaintNectaire; formaggio da fondere
corrispondente alla descrizione
nell'allegato 5

5000 t12 esente

122

ex
ex

0406.
0406.

90 91
90 99

Provolone

500 t

esente

123

ex
ex

0406.
0406.

90 91
90 99

Formaggi a pasta dura o semidura
(diversi da quelli menzionati
nell'allegato 1, dal formaggio da
fondere corrispondente
alla descrizione dell'allegato 5
e dal Provolone)

5000 t

esente

11

Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFE del 2 mag. 2003 (RU 2003 1020).

12

Compreso il contingente del Fontal giusta l'O del 7 dic. 1998 sull'importazione di
prodotti agricoli, allegato 4 «Disciplinamento del mercato: latticini», contingente
doganale 07.5 (RS 916.01).

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o

mme

rc

io

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632.110.411

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(art. 2

cp

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)

Elenco dei f o

rmaggi per i quali le aliquote di daz io vanno ridotte e aliquote di daz io

Voce di tariffa

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2 anni

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4 anni

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+

5 anni

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g

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148.00

111.00

74.00

37.00

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0406.

30 10

Form

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108.35

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0406.

90 51

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à, Fonta

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231.20

173.40

115.60

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0406.

90 91

For

m

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315.00

252.00

189.00

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63.00

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n

ali

8

632.110.411

Alle

gato 4

(art. 4

cp

v

. 1

)

Aliquote massime degli aiuti all 'esport

az

io

ne

Voce di tariffa

Desig

n

azione della m

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D

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in

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2 anni

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0406.

20

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di tutti i tipi

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0.00

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0406.

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0406.

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0406.

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0406.

90 99

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0.00

9

632.110.411

Voce di tariffa

Desig

n

azione della m

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0406.

90 99

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0.29

0.09

0.12

0.15

0.00

0.00

0.00

Tariffe doganali

10

632.110.411

Allegato 5

(art. 2 cpv. 2)

Descrizione dei formaggi 1. Feta

Voce di tariffa

ex 0406.90 19

Denominazione:

Feta

Zone di produzione: Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale,
Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia) Forma, dimensioni e
peso per forma:

Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche:

Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca, molle
ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente
agropiccante e salato-piccante. Formaggio prodotto
unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di
capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di
almeno due mesi.

Tenore di materie
grasse nella sostanza
secca:

Almeno il 43 %

Tenore di sostanza
secca:

Almeno il 44 %

2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora Voce di tariffa

ex 0406.90 19

Denominazione:

Formaggio bianco in salamoia esclusivamente a base di latte
di pecora, Paese d'origine, oppure: formaggio bianco in
salamoia a base di latte di pecora o di capra, Paese d'origine.

Zone di produzione: Paesi membri dell'Unione europea Forma, dimensioni e
peso per forma:

Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche:

Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca, molle
ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agropiccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente
con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un
massimo del 10 %, con stagionatura di almeno due mesi.

Tenore di materie
grasse nella sostanza
secca:

Almeno il 43 %

Tenore di sostanza
secca:

Almeno il 44 %

Commercio di formaggio con la CE 11

632.110.411

L'aliquota di dazio convenuta per il formaggio è applicabile solo se l'imballaggio di
ogni pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è
stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte
di capra.

3. Manchego

Voce di tariffa

ex 0406.90 91 e ex 0406.90 99 Denominazione:

Manchego

Zone di produzione: Comunità autonoma di Castilla-La Mancha
(province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo) Forma, dimensioni e
peso per forma:

Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 a
12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme:
da 1 a 3,5 kg.

Caratteristiche:

Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta,
di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da
piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore
caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura ottenuto
esclusivamente con latte di pecora della razza Manchega
crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con
altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 e 32 oC per un periodo di 45-60 minuti.

Stagionatura di almeno 60 giorni.

Tenore di materie
grasse nella sostanza
secca:

Almeno il 50 %

Tenore di sostanza
secca:

Almeno il 55 %

4. Idiazabal Voce di tariffa

ex 0406.90 99

Denominazione:

Idiazabal

Zone di produzione: Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya Forma, dimensioni e
peso per forma:

Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza:
da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme:
da 1 a 3 kg.

Caratteristiche:

Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in
cui il formaggio è affumicato. Pasta soda di colore da bianco
a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture
distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici.
Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo delle
pecore delle razze Lacha e Carranzana, coagulato con caglio

Tariffe doganali

12

632.110.411

naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una
temperatura compresa tra 28 e 32 oC per un periodo di

20-45 minuti. Stagionatura di almeno 60 giorni.

Tenore di materie
grasse nella sostanza
secca:

Almeno il 45 %

Tenore di sostanza
secca:

Almeno il 55 %

5. Roncal

Voce di tariffa

ex 0406.90 91, ex 0406.90 99 Denominazione:

Roncal

Zone di produzione: Valle di Roncal (Navarra) Forma, dimensioni e
peso per forma:

Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza:
da 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili.

Caratteristiche:

Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e
compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da
bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici.
Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente
con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri
enzimi autorizzati a una temperatura compresa tra 32 e 37 oC.

Tenore di materie
grasse nella sostanza
secca:

Almeno il 50 %

Tenore di sostanza
secca:

Almeno il 60 %

6. Formaggio da fondere Voce di tariffa

ex 0406.90 91

Denominazione:

Paese d'origine, p. es. formaggio da fondere tedesco o
formaggio da fondere francese Zone di produzione:

Paesi membri dell'Unione europea Forma, dimensioni e
peso per forma:

Forme o blocchi. Altezza da 5,5 a 8 cm;
diametro da 28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm.
Peso delle forme: da 4,5 a 7,5 kg.

Caratteristiche:

Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, di colore da
giallo dorato a marrone chiaro, talvolta con macchie
grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa,
di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta
caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma
caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino
pastorizzato, trattato termicamente o crudo, coagulato con

Commercio di formaggio con la CE 13

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fermenti lattici o altri prodotti coagulanti. La cagliata viene
pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani.
Durata della stagionatura di almeno 8 settimane.

Tenore di materie
grasse nella sostanza
secca:

Almeno il 45 %

Tenore di sostanza
secca:

Almeno il 55 %

7. Mozzarella conservata nel suo liquido di governo Voce di tariffa

ex 0406.10 20

L'aliquota di dazio convenuta per il formaggio è applicabile solo se le forme o i
pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e imballati sotto vuoto. La parte di
soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25 % del peso totale, comprendente
le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.

Tariffe doganali

14

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