04.12.2023 - * / In vigore
01.09.2012 - 03.12.2023
15.10.2010 - 31.08.2012
01.08.2008 - 14.10.2010
01.04.2008 - 31.07.2008
01.01.2005 - 31.03.2008
01.01.2004 - 31.12.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
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01.12.2002 - 30.11.2003
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1

Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)1 del 18 marzo 1988 (Stato 14 ottobre 2003) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale2,3
esaminata un'iniziativa parlamentare; visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988 e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 19884, decreta:

Art. 1


5

Principio

1

Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

2

Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.


Art. 2

6 Retribuzione annua

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 24 000 franchi per i lavori preparatori.


Art. 3


7

Diaria

1

Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 400 franchi per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

RU 1988 1162 1

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

2 [CS

1 3]. A queste disposizioni corrisponde ora l'art. 164 cpv. 1 lett. g della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

4

FF 1988 II 765 5

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

6

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

7

Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

171.21

Assemblea federale

2

171.21

2

Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.8 3 La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l'articolo 35a della legge del 13 marzo 19649 sul lavoro.10
a11 Indennità per spese di personale e di materiale Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 000 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.


Art. 4

Vitto e

pernottamento

Il parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.


Art. 5


12

Indennità per spese di viaggio Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.


Art. 6

Indennità di percorso Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un'indennità di percorso.

a13 Assegno di custodia

Il parlamentare riceve l'assegno di custodia previsto dalla legislazione sul personale federale. Gli assegni di custodia versati al parlamentare o all'altro genitore in virtù di un'altra attività sono computati.


Art. 7


14

Indennità di previdenza 1

Fino all'età di 65 anni, il parlamentare riceve: a. un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia; 8

Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

9 RS

822.11

10 Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

11 Introdotto dal n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

12 Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

13 Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343). Vedi anche le disp. trans. alla fine del presente testo.

Indennità parlamentari - LF 3

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b. prestazioni in caso di invalidità e decesso, per quanto non possa ottenere indennità equivalenti da altre istituzioni di previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

2

L'ordinanza dell'Assemblea federale15 disciplina i dettagli.


Art. 8


16

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 1

Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l'attività parlamentare in Svizzera.

2

La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L'ordinanza dell'Assemblea federale17 disciplina i dettagli.

a18 Aiuto transitorio

1

Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se: a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; o b. si trova in stato di bisogno.

2

L'aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.

3

La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente per esaminare le domande.


Art. 9

Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori 1

Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.

2

Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.

15 RS

171.21

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

17 RS

171.21

18 Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

Assemblea federale

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Art. 10

Indennità speciale

1

Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.

2

L'Ufficio del Consiglio cui appartiene il parlamentare decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.


Art. 11

Assegno di presidenza e di vicepresidenza I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.


Art. 12

Contributi ai gruppi parlamentari I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.


Art. 13

Spese di rappresentanza e periti Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.


Art. 14


19

Esecuzione della legge 1

L'esecuzione della presente legge è disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

2

All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza dell'Assemblea federale20.

3

In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.


Art. 15

Diritto previgente:

abrogazione

La legge federale del 17 marzo 197221 sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 197222 sono abrogati.

19 Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

20 RS

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21

[RU 1972 1688, 1981 1602, 1983 1940] 22

[RU 1972 1692, 1983 1442 1940 n. II]

Indennità parlamentari - LF 5

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Art. 16

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 200223 Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all'articolo 7 della legge del 18 marzo 198824 sulle indennità parlamentari, nella versione del 4 ottobre 1996, continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

23 RU

2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343 24 RU

1997 539 540 ; FF 1996 III 129 140

Assemblea federale

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