Art. 1 Scopo
La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica.
443.1
del 14 dicembre 2001 (Stato 1° gennaio 2017)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 71 e 93 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20002,
decreta:
1 RS 101
La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica.
1 Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.
2 Per film svizzero si intende un film:
La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di:
Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione.
La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire:
La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme alla formazione continua delle persone occupate nella cinematografia.
3 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche.
1 Gli aiuti finanziari sono accordati sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva), al successo (promozione legata al successo) o alla sede (promozione legata alla sede di produzione).
2 Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura.
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).
1 La Confederazione può delegare a un'istituzione di diritto privato un settore della promozione della cinematografia se terzi forniscono a tale promozione un contributo importante.
2 Il Consiglio federale decide nel singolo caso sul principio della delega. Il DFI5 stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione.
3 La Confederazione conclude con l'istituzione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale che decide in via definitiva le controversie fra l'organizzazione e gli aventi diritto.
5 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari.
1 Il DFI disciplina la promozione della cinematografia definendone i principi.
2 I principi sono definiti per ogni singolo settore della promozione conformemente agli articoli 3-6 e, per i riconoscimenti, conformemente all'articolo 7. Essi indicano gli obiettivi prefissati, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti.
3 I principi della promozione sono stabiliti per un periodo tra i tre e i cinque anni.
1 L'adeguatezza e l'efficacia dei principi e degli strumenti della promozione sono verificate regolarmente.
2 I risultati della valutazione sono pubblicati.
3 Il DFI disciplina la procedura di valutazione.
1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fideiussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.
2 Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.
6 Nuovo testo giusta n. II 3 dell'all. alla LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).
1 Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale competente7 (Ufficio).
2 Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l'Ufficio fa esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati.
3 ...8
7 Attualmente l'Ufficio federale della cultura.
8 Abrogato dal n. 43 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 20099 sulla promozione della cultura.10
2 Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi ed eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario e impiegati a destinazione vincolata per la promozione della cinematografia.
3 L'Ufficio ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti.
9 RS 442.1
10 Nuovo testo giusta n. II 3 dell'all. alla LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).
1 Non ricevono alcun aiuto finanziario i film realizzati:
2 Sono esclusi da qualsiasi forma di promozione segnatamente i film che:
1 Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell'offerta nell'ambito della loro attività per mezzo:
2 Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica.
3 Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell'offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al DFI la possibilità di esprimere un parere.
La pluralità dell'offerta in una regione è garantita se, tenendo conto del numero delle sale di proiezione e della grandezza della regione, i film proiettati provengono in quantità sufficiente da Paesi diversi e appartengono a generi e stili diversi.
1 I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.
2 Un'impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.11
3 È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all'articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 200612 sulla radiotelevisione.13
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).
12 RS 784.40
13 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).
1 Periodicamente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all'articolo 24, l'Ufficio valuta l'efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all'articolo 17. Pubblica i risultati della valutazione e dà al settore, in particolare alle associazioni che hanno concertato accordi secondo l'articolo 17 capoverso 3, la possibilità di esprimere un parere.
2 Se nell'ambito della valutazione constata che in una determinata regione non vi è pluralità d'offerta, l'Ufficio invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta, impartendo loro un termine adeguato.
3 L'attuazione dei mandati di cui all'articolo 17 capoverso 3 affidati alle imprese di distribuzione e di proiezione compete all'associazione responsabile. Quest'ultima prende di propria iniziativa i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta entro un termine adeguato.
1 Se entro un termine adeguato non viene ripristinata una situazione conforme alla legge, la Confederazione può riscuotere una tassa. Il DFI decide in merito alla sua riscossione dopo aver consultato le cerchie interessate e la Commissione del cinema (art. 25).
2 L'importo della tassa ammonta al massimo a 2 franchi per ingresso; essa è riferita agli ingressi realizzati in una determinata regione dalle imprese di distribuzione e di proiezione interessate. Fatto salvo l'articolo 22, quest'ultime si assumono la tassa ciascuna per metà.
3 I proventi della tassa, dopo deduzione dei costi d'esecuzione, sono destinati alla promozione della pluralità dell'offerta nella distribuzione e nella proiezione pubblica nella regione in cui la tassa è stata percepita.
4 La tassa può essere percepita fino a che sarà ripristinata una situazione conforme alla legge.
1 Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica in una determinata regione.
2 In caso di inadempimento colpevole dell'obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è sempre dovuta.
1 Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la proiezione in pubblico, deve, prima di intraprendere l'attività, iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.
2 Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera.
3 Se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all'Ufficio.
1 Le imprese di produzione sostenute notificano ogni anno i titoli e i dati tecnici dei film da esse prodotti, nonché i risultati ottenuti in Svizzera e all'estero con la loro commercializzazione.
2 Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.
3 Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente - le altre imprese di proiezione, mensilmente - i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.
3bis Le imprese che commercializzano film ad altri fini al di fuori delle sale notificano annualmente i risultati della commercializzazione dei film suddivisi per versione linguistica.14
4 Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un'organizzazione da lei riconosciuta.
5 I dati di cui ai capoversi 2, 3 e 3bis sono pubblicati periodicamente.15
14 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5637; FF 2015 447).
1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia (Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l'esecuzione della presente legge.
2 La Commissione del cinema dev'essere consultata segnatamente in merito:
3 Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema. Ne nomina il presidente e i membri.
4 Il DFI disciplina l'organizzazione e la procedura. Può istituire comitati, composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari.
1 Sono istituite commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.
2 Il DFI ne disciplina l'organizzazione e la procedura.
16 Nuovo testo giusta il n. I 2.3 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
1 Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23, è punito con la multa.
2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
1 Chiunque, come membro della direzione di un'impresa soggetta all'obbligo di notifica, omette di notificare i dati che egli ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, nonostante sia stato diffidato, è punito con la multa.
2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
1 Chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima visione commerciale un film per il quale un'impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di commercializzazione (art. 19 cpv. 2), è punito con la multa.
2 In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.
1 Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l'articolo 21 o procura a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa fino al triplo dell'importo in questione.
2 Se l'infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all'importo in questione.
3 Se non è possibile stabilirlo precisamente, l'importo della tassa viene stimato.
4 Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito relativo al pagamento della tassa è punibile.
1 Le procedure e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2 ...19
3 Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di aiuti finanziari non può essere invocata l'inadeguatezza.
18 Nuovo testo giusta il n. 43 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
19 Abrogata dal n. II 3 dell'all. alla LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 4421 4459).
Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti in particolare:
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un'altra istanza.
2 Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.
I seguenti testi di legge sono modificati come segue:
…21
21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 1904.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 200222
22 DCF del 3 lug. 2002.