Abrogato per 01.01.2009

01.01.2007 - 01.01.2009
01.11.2003 - 31.12.2006
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1

Ordinanza
sulla riscossione di tasse e emolumenti da parte
della Commissione federale delle banche
(Ordinanza sugli emolumenti della CFB, Oem-CFB)
del 2 dicembre 1996 (Stato 21 ottobre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 23 capoverso 4 della legge federale dell'8 novembre 19341 sulle
banche e le casse di risparmio (legge sulle banche),2 ordina:

Capitolo 1: Principi

Art. 1

Campo d'applicazione e copertura dei costi 1 La Commissione federale delle banche (Commissione delle banche) riscuote una
tassa di vigilanza annua ed emolumenti presso persone e società che sottostanno alla
legge federale sulle banche e le casse di risparmio3 , alla legge del 25 giugno 19304
sulle obbligazioni fondiarie, alla legge federale del 18 marzo 19945 sui fondi d'investimento (LFI) o alla legge del 24 marzo 19956 sulle borse.

2 La tassa di vigilanza è composta di una tassa di base fissa e di una tassa complementare variabile. È riscossa sulla base dei costi sostenuti dalla Commissione delle
banche nel corso dell'anno precedente (anno di assoggettamento).

3 La tassa complementare copre i costi della Commissione delle banche, nella misura
in cui non siano coperti con il provento della tassa di base e degli emolumenti.


Art. 2

Ripartizione degli oneri 1 I costi sostenuti dalla Commissione delle banche che devono essere coperti
mediante la tassa di vigilanza sono a carico dei fondi di investimento nella misura
del 10-20 per cento e degli altri assoggettati alla vigilanza nella misura del 90-80
per cento. La ripartizione degli oneri è stabilita in base ai costi di vigilanza.

2 Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce annualmente, su proposta della
Commissione delle banche, l'aliquota di ripartizione di cui al capoverso 1.

RU 1997 38

1

RS 952.0

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

3

RS 952.0

4

RS 211.423.4 5

RS 951.31

6

RS 954.1

611.014

Gestione finanziaria 2

611.014

Capitolo 2: Tassa di vigilanza Sezione 1: Tassa di base

Art. 3

Assoggettamento

1 Sono assoggettati alla tassa di base: a.

le banche e i commercianti di valori mobiliari; b.

i fondi di investimento svizzeri ed esteri; c.

le borse e le organizzazioni analoghe alle borse; d.

gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie; e.

le istituzioni comuni che sottostanno alla vigilanza della Commissione delle
banche.

2 Le banche, i commercianti di valori mobiliari, le borse e le organizzazioni analoghe alle borse esteri sono assoggettati alla tassa di base soltanto se gestiscono una
succursale in Svizzera.

3 Per i fondi d'investimento svizzeri, la tassa è a carico della direzione del fondo.
Questa può addebitarla al fondo stesso. Per i fondi d'investimento esteri, la tassa è a
carico del loro rappresentante (art. 45 cpv. 3 LFI7). Qualora siano designate più persone, essi rispondono solidalmente.


Art. 4

Importo

1 La tassa di base ammonta annualmente a: a.

5000 franchi per banche, istituti di emissione di obbligazioni fondiarie, commercianti di valori immobiliari e istituzioni comuni; b.

50 000 franchi forfettari per l'intera organizzazione Raiffeisen dell'unione
svizzera delle Banche Raiffeisen; c.

20 000 franchi per le borse e le organizzazioni analoghe alle borse; d.

2000 franchi per i fondi di investimento svizzeri; e.

2000 franchi per il primo segmento di un fondo di investimento svizzero con
vari segmenti (umbrella-fonds), 500 franchi per ogni ulteriore segmento,
sino a concorrenza di un totale complessivo massimo di 20 000 franchi; f.

1000 franchi per i fondi di investimento esteri; g.

1000 franchi per il primo segmento di un umbrella-fonds estero, 500 franchi
per ogni ulteriore segmento, sino ad un totale complessivo massimo di
10 000 franchi.

2 La Commissione delle banche può ridurre la tassa di base di cui al capoverso 1
lettera c qualora sia sproporzionata rispetto ai costi di vigilanza.

7

RS 951.31

Ordinanza sugli emolumenti della CFB 3

611.014


Art. 5

Inizio dell'obbligo fiscale In caso di nuovo assoggettamento, la prima tassa di base è dovuta per l'anno di
assoggettamento successivo all'autorizzazione.

Sezione 2: Tassa complementare

Art. 6

Assoggettamento

1 Sono assoggettati alla tassa complementare: a.

le banche e i commercianti di valori mobiliari; b.

i fondi di investimento svizzeri.

2 I commercianti di valori mobiliari e le banche con statuto di commerciante di
valori mobiliari versano la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e
della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari; le banche senza statuto di commerciante di valori mobiliari versano soltanto la tassa complementare in funzione
del totale di bilancio.

3 Le banche e i commercianti di valori mobiliari esteri sottostanno all'obbligo di versare la tassa soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.

4 I fondi di investimento svizzeri versano la tassa complementare in funzione del
patrimonio netto del fondo.


Art. 7

Basi di calcolo

1 La quota della tassa complementare che le banche e i commercianti di valori
mobiliari devono complessivamente versare è costituita per metà dalla tassa in
funzione del totale di bilancio e per metà dalla tassa in funzione della cifra d'affari
realizzata con i valori mobiliari. La Commissione delle banche calcola l'aliquota in
proporzione del totale di bilancio, mentre la borsa in base alla cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari.

2 La tassa complementare in funzione del totale di bilancio e quella in funzione del
patrimonio netto del fondo sono calcolate in base all'ultima chiusura dei conti che
precede l'anno di assoggettamento; per le banche, i commercianti di valori mobiliari
e i fondi di investimento neocostituiti, le tasse sono calcolate in base alla prima
chiusura dei conti.

3 La tassa complementare in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori
mobiliari è riscossa sulle chiusure che dovevano essere annunciate alla borsa nel
corso dell'anno di assoggettamento conformemente all'ordinanza della Commissione federale delle banche del 21 ottobre 19968 sulle borse e il commercio di valori
mobiliari.

8

[RU 1997 108. RO 1997 2045 art. 44]. Vedere attualmente l'O della CFB del
25 giu. 1997 (RS 954.193).

Gestione finanziaria 4

611.014

4 La tassa complementare in funzione del totale di bilancio di un unico assoggettato
ammonta al massimo al 20 per cento della quota di cui al capoverso 1, che deve
essere coperta mediante la tassa sul totale di bilancio.

5 Per gli «altri fondi che comportano un rischio particolare» (art. 35 cpv. 6 LFI9) e i
fondi immobiliari, l'aliquota corrisponde a una volta e mezzo l'aliquota applicabile
ai fondi in valori mobiliari. Per i singoli fondi in valori mobiliari, la tassa complementare ammonta al massimo a 20 000 franchi, per «altri fondi che comportano un
rischio particolare» e fondi immobiliari al massimo a 30 000 franchi.


Art. 8

Competenza per la riscossione della tassa complementare
in funzione della cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari 1 La borsa cui devono essere notificate le chiusure rileva per ogni commerciante di
valori mobiliari la cifra d'affari, per la quale il commerciante di valori mobiliari è
assoggettato, e notifica la cifra d'affari complessiva alla Commissione delle banche.

2 La borsa incassa presso i commercianti di valori mobiliari la tassa complementare
in funzione della loro cifra d'affari. Versa la relativa somma alla Commissione delle
banche e le sottopone i documenti di calcolo.


Art. 9

Inizio dell'obbligo fiscale In caso di nuovo assoggettamento, la prima tassa complementare è dovuta per l'anno
di assoggettamento successivo all'autorizzazione.

Capitolo 3: Emolumenti

Art. 10

Calcolo

Ai fini del calcolo degli emolumenti sono soprattutto determinanti il dispendio di
tempo, le conoscenze tecniche necessarie, la trattazione di un affare da parte della
Commissione delle banche o del segretariato, nonché l'interesse che una prestazione
riveste per l'assoggettato all'emolumento.


Art. 11

Costi procedurali

1 La riscossione di emolumenti a copertura dei costi procedurali è retta dall'ordinanza del 10 settembre 196910 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

9

RS 951.31

10

RS 172.041.0

Ordinanza sugli emolumenti della CFB 5

611.014

2 Gli emolumenti di decisione sono fissati nei limiti delle aliquote di cui all'articolo 12. Gli emolumenti di cancelleria sono compresi negli emolumenti di decisione.11 3...12


Art. 12


13

Emolumenti relativi alla procedura amministrativa 1 Per le decisioni prese in applicazione della legge sulle banche, della legge del
24 marzo 199514 sulle borse, della legge del 25 giugno 193015 sulle obbligazioni
fondiarie e della LFI16, la Commissione delle banche riscuote i seguenti emolumenti
di decisione presso:

a.

le banche, gli istituti di emissione di obbligazioni fondiarie, i commercianti
di valori mobiliari e le istituzioni comuni:
1.

sino a 50 000 franchi per la decisione relativa all'autorizzazione ad iniziare l'attività, 2.

2000-20 000 franchi per la decisione relativa ad un'autorizzazione
complementare,

3.

2000-20 000 franchi per la revoca di un'autorizzazione, 4.

sino a 20 000 franchi per l'approvazione del cambiamento dell'ufficio
di revisione,

5.

sino a 30 000 franchi per altre decisioni, 6.

sino a 10 000 franchi per la decisione sulla modifica di statuti, contratti
di società e regolamenti; b.

gli uffici di revisione esterni:
1.

2000-20 000 franchi per la decisione relativa al riconoscimento, 2.

2000-20 000 franchi per la revoca del riconoscimento, 3.

sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte; c.

le borse e le organizzazioni analoghe alle borse:
1.

sino a 30 000 franchi per la decisione relativa all'autorizzazione ad iniziare l'attività, 2.

sino a 20 000 franchi per la revoca dell'autorizzazione, 3.

sino a 20 000 franchi per l'approvazione del cambiamento dell'ufficio
di revisione,

4.

sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte, 11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

12

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

14

RS 954.1

15

RS 211.423.4 16

RS 951.31

Gestione finanziaria 6

611.014

5.

sino a 10 000 franchi per la decisione relativa alla modifica di statuti e
regolamenti;

d.

i detentori di partecipazioni: sino a 20 000 franchi per le decisioni di cui
all'articolo 3 capoverso 5 della legge sulle banche; e.

gli offerenti, le società interessate e i detentori di partecipazioni: sino a
30 000 franchi per le decisioni in applicazione delle sezioni 4 e 5 della legge
del 24 marzo 1995 sulle borse; f.

le direzioni dei fondi, le banche di deposito, i rappresentanti e i distributori:
1.

sino a 30 000 franchi per la decisione relativa all'inizio dell'attività in
qualità di direzione del fondo o banca di deposito, 2.

2000-20 000 franchi per la decisione relativa all'approvazione di un
regolamento del fondo, per ciascun fondo singolo o segmento, 3.

1000-10 000 franchi per la decisione relativa alla modifica di un regolamento del fondo, per ciascun fondo singolo o segmento, 4.

1000-10 000 franchi per la decisione relativa all'inizio dell'attività in
quanto rappresentante di un fondo d'investimento estero, sempre che il
rappresentante non sia né una banca né un commerciante di valori
mobiliari né un'assicurazione né una direzione di un fondo, 5.

2000-20 000 franchi per la decisione relativa all'autorizzazione a offrire o distribuire a titolo professionale quote di un fondo d'investimento
estero, per ciascun fondo singolo o segmento, 6.

sino a 10 000 franchi per l'accertamento della legalità delle modifiche
del regolamento del fondo o degli statuti nonché del prospetto di un
fondo d'investimento estero, per ciascun fondo singolo o segmento, 7.

1000-10 000 franchi per la decisione relativa all'autorizzazione a iniziare l'attività in qualità di distributore, 8.

500-5000 franchi per la decisione relativa all'autorizzazione a nominare periti per la stima di fondi immobiliari, 9.

2000-20 000 franchi per la revoca di un'autorizzazione, 10. sino a 30 000 franchi per altre decisioni, per ciascuna parte; g.

le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi e altre
società nonché i loro clienti: sino a 10 000 franchi per le decisioni
nell'ambito di procedure di assistenza amministrativa, per ciascuna parte; h.

le persone fisiche o giuridiche: sino a 30 000 franchi per la decisione relativa
all'assoggettamento forzato a una legge in materia di vigilanza, per ciascuna
parte.

2 Nelle procedure particolarmente complesse possono essere riscossi emolumenti di
decisione che superano gli importi di cui al capoverso 1. Il calcolo di tali emolumenti è retto dall'articolo 14.

3 Chi avvia una procedura secondo il capoverso 1 o è parte in una procedura può
essere tenuto a pagare emolumenti anche se la procedura non porta ad alcuna decisione nel merito o è sospesa. Su domanda è emanata una decisione concernente le
spese. Si applicano gli importi di cui ai capoversi 1 e 2.

Ordinanza sugli emolumenti della CFB 7

611.014


Art. 13


17

Emolumenti per oneri di vigilanza particolari 1 La Commissione delle banche riscuote emolumenti per oneri di vigilanza particolari, segnatamente per: a.

operazioni di vigilanza dirette e controlli in loco; b.

autorizzazioni e verifiche di metodi di aggregazione del rischio specifici
degli istituti;

c.

controlli di qualità degli uffici di revisione.

2 Il calcolo di tali emolumenti è retto dall'articolo 14.


Art. 14


18

Emolumenti secondo il tempo impiegato e rimborso di spese 1 La tariffa oraria per gli emolumenti secondo il tempo impiegato ammonta a 100400 franchi, a seconda della funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.

2 Oltre all'emolumento secondo il tempo impiegato possono essere fatturate spese
particolari, segnatamente le spese legate al ricorso a esperti, all'elaborazione di
perizie nonché a viaggi.


Art. 15


19

Emolumenti per prestazioni fornite 1 La Commissione delle banche riscuote emolumenti per le seguenti prestazioni, se
fornite su domanda:

a.

attestazioni, pareri scritti e informazioni giuridiche; b.

l'accompagnamento di autorità estere preposte alla vigilanza sulle banche e
sui mercati finanziari in caso di verifiche dirette eseguite in Svizzera
conformemente all'articolo 23septies capoverso 5 secondo periodo della legge
sulle banche e all'articolo 38a capoverso 5 secondo periodo della legge del
24 marzo 199520 sulle borse.

2 Tali emolumenti sono calcolati conformemente all'articolo 14.

3 Le autorità federali, cantonali e comunali non versano alcun emolumento.


Art. 16


21

Informazione sugli emolumenti 1 Su richiesta dell'assoggettato, la Commissione delle banche dà informazioni sulle
tasse, gli emolumenti e i costi procedurali prevedibili.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

20

RS 954.1

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

Gestione finanziaria 8

611.014

2 Qualora la buona fede lo esiga, la Commissione delle banche informa d'ufficio
l'assoggettato sui costi attesi, in particolare in caso di: a.

domande di decisioni d'accertamento; b.

prestazioni particolarmente impegnative; c.

procedure secondo l'articolo 12 capoverso 3.


Art. 17


22

Anticipo

In casi motivati, la Commissione delle banche può chiedere all'assoggettato di
versare un adeguato anticipo.

Capitolo 4: Decisione, esigibilità e prescrizione

Art. 18

Decisioni in materia di emolumenti Qualora non sia d'accordo su una tassa o un emolumento, l'assoggettato può chiedere alla Commissione delle banche di emettere una decisione impugnabile.


Art. 19

Esigibilità

1 Le tasse e gli emolumenti sono esigibili dal momento della notifica all'assoggettato
alla tassa o all'emolumento.

2 Se sono stabiliti mediante decisione, l'emolumento o la tassa sono esigibili dal
momento in cui la decisione è passata in giudicato.

3 Il termine di pagamento è di 30 giorni.


Art. 20

Prescrizione

1 I crediti di tasse o emolumenti si prescrivono in cinque anni dalla loro esigibilità.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il
credito della tassa o dell'emolumento presso l'assoggettato.

Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Diritto previgente: abrogazione

Art. 21

L'ordinanza del 4 dicembre 197823 sulle tasse di vigilanza per banche e fondi d'investimento è abrogata.

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

23

[RU 1978 1902, 1979 40, 1990 843, 1994 2497]

Ordinanza sugli emolumenti della CFB 9

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Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 22


24

Disposizione transitoria concernente la modifica del 26 settembre
2003

Nelle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del
26 settembre 2003 si applicano gli importi per emolumenti di decisione del diritto
previgente.


Art. 23


25

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 24

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1997.

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

25

Abrogato dal n. I dell'O del 26 set. 2003, con effetto dal 1° nov. 2003
(RU 2003 3701).

Gestione finanziaria 10

611.014