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01.01.2001 - 31.12.2020
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784.11

Legge federale
sull'organizzazione dell'azienda
delle telecomunicazioni della Confederazione

(Legge sull'azienda delle telecomunicazioni, LATC)

del 30 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 36, 55bis e 64 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 19963,

decreta:

1 RU 1997 2480 [CS 1 3; RU 1985 150]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 92, 93, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 II 2427).

3 FF 1996 III 1201

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (azienda).

Art. 2 Natura giuridica e iscrizione nel registro di commercio

1 L'azienda è una società anonima di diritto speciale. La sua organizzazione è regolata dalla presente legge, dallo statuto e dalle disposizioni in materia di società anonima.

2 L'azienda è iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale indicata nello statuto.

Art. 3 Scopo

1 L'azienda fornisce in Svizzera e all'estero servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione come pure prodotti e prestazioni in tale ambito.

2 Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere tale scopo, in particolare acquistare e alienare fondi, prendere in prestito e investire capitali sul mercato monetario e finanziario come pure costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

Art. 4 Diritto applicabile

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, all'azienda si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sulla società anonima.

Sezione 2: Capitale azionario e cerchia di azionisti

Art. 5 Capitale azionario

L'ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione sono fissati nello statuto.

Art. 6 Posizione della Confederazione e partecipazione di terzi

1 La Confederazione è azionista dell'azienda e deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

2 L'alienazione di titoli di partecipazione a terzi e la sottoscrizione di titoli di partecipazione da parte di terzi hanno luogo nei limiti del capoverso 1 conformemente alle disposizioni sulla società anonima.

3 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere in qualità di azionista principale dell'azienda. Il consiglio d'amministrazione riferisce al Consiglio federale in un rapporto annuale in merito al loro raggiungimento e mette a sua disposizione le informazioni necessarie per la verifica.5

5 Per. introdotto dall'all. n. 5 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Sezione 3: Organi

Art. 7 Organi

Gli organi dell'azienda sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, la direzione e l'ufficio di revisione.

Art. 9 Consiglio d'amministrazione

1 Il consiglio d'amministrazione ha i compiti inalienabili e irrevocabili indicati nell'articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni7.

2 Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di membri o a singoli membri. Esso provvede affinché tutti i membri siano adeguatamente informati.

3 Al personale dell'azienda deve essere assicurata una rappresentanza adeguata nel consiglio d'amministrazione.

Art. 10 Direzione

1 La direzione cura la gestione dell'azienda conformemente al regolamento d'organizzazione.

2 Essa può designare procuratori e altri mandatari.

Sezione 4:
Rendiconto, impiego degli utili e assoggettamento fiscale

Art. 12 Rendiconto

Il rendiconto dell'azienda è allestito conformemente alle disposizioni sulla società anonima.

Art. 13 Costituzione di riserve

L'azienda costituisce riserve secondo le disposizioni in materia di società anonima. Essa è in particolare autorizzata a costituire riserve statutarie che servono a formare un capitale proprio secondo criteri di economia aziendale.

Art. 14 Impiego degli utili

L'assemblea generale dell'azienda fissa, nella deliberazione sull'impiego degli utili, un dividendo sulla base dell'utile del bilancio.

Sezione 5: Personale

Art. 16 Rapporti d'impiego

1 Il personale dell'azienda è assunto secondo il diritto privato.

2 L'azienda è tenuta a negoziare con le associazioni del personale la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.

3 Se non riescono a trovare un accordo, l'azienda e le associazioni del personale deferiscono le questioni litigiose a una commissione arbitrale. La commissione arbitrale sottopone alle parti sociali proposte di soluzione.

Art. 17 Previdenza professionale

1 Il personale dell'azienda è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione.

2 L'azienda può gestire, con l'approvazione del Consiglio federale, casse pensioni proprie o affiliarsi ad altri istituti di previdenza.

Sezione 6: Rapporti giuridici, responsabilità e procedura

Art. 18 Rapporti giuridici e responsabilità

1 I rapporti giuridici tra l'azienda e la clientela sono retti dalle disposizioni del diritto privato.

2 La responsabilità dell'azienda, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge sulla responsabilità9 non è applicabile.

Art. 19 Procedura

1 Le controversie tra l'azienda e la clientela sottostanno alla giurisdizione civile.

2 e 3 ...10

10 Abrogati dell'all. n. 24 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 II 2427).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Organizzazione della Posta

Se la legge federale del 30 aprile 199711 sull'organizzazione delle poste non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Posta dell'Azienda delle PTT in un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle esigenze di autonomia per quanto riguarda l'esercizio, le partecipazioni e la situazione finanziaria.

Art. 21 Costituzione dell'azienda

1 Con la sua costituzione, l'azienda continua la gestione delle parti dell'Azienda delle PTT che forniscono servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione.

2 Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

a.
il Consiglio federale decide il bilancio d'apertura dell'azienda;
b.
il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e diritti reali limitati come pure gli accordi obbligatori che sono trasferiti all'azienda o alle società da essa designate o controllate;
c.
il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione, ne designa il presidente, delibera in merito al primo statuto e sceglie l'ufficio di revisione;
d.
il consiglio d'amministrazione dell'azienda nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza, approva il preventivo ed emana il regolamento d'organizzazione.

3 In relazione con l'allestimento del bilancio d'apertura, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultimo rapporto di gestione dell'Azienda delle PTT; il consiglio di amministrazione dell'Azienda delle PTT presenta la proposta.

4 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può rettificare mediante decisione i trasferimenti di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23 Ripresa degli attivi e dei passivi

1 Con l'entrata in vigore della presente legge l'azienda riprende gli attivi e i passivi delle parti dell'ente di cui continua la gestione secondo l'articolo 21 capoverso 1.

2 I fondi e i diritti reali limitati dell'Azienda delle PTT, trasferiti all'azienda o alle società da essa designate o controllate, devono essere intestati nel registro fondiario all'azienda o alla società affiliata senza conseguenze fiscali e tributarie, previa relativa richiesta.

Art. 24 Ripresa e adeguamento dei rapporti giuridici

1 Con la sua costituzione, l'azienda riprende i diritti e gli obblighi dell'Azienda delle PTT derivanti dai rapporti di diritto amministrativo, costituiti sulla base della legislazione sulle telecomunicazioni e sulla radiodiffusione. Questi rapporti giuridici vengono regolati contrattualmente conformemente alle disposizioni del diritto privato.

2 L'azienda invia alla sua clientela le nuove regolamentazioni contrattuali che sostituiscono i rapporti di diritto amministrativo precedenti e fissa un termine adeguato entro il quale il cliente può risolvere il rapporto. Se un cliente comunica per scritto entro questo termine di non accettare la nuova regolamentazione, il suo rapporto giuridico con l'azienda cessa alla scadenza del termine. Se si tratta di un abbonamento con durata minima, le tasse per il tempo non ancora trascorso dovute all'azienda sono calcolate conformemente al diritto previgente.

3 Alle decisioni e ai ricorsi pendenti emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile il diritto previgente. Per le pretese derivanti da prestazioni fornite secondo il nuovo diritto, l'attuale dichiarazione di abbonamento vale come titolo di rigetto dell'opposizione.

4 I contratti di diritto privato stipulati dall'Azienda delle PTT e ripresi dall'azienda non subiscono modifiche in seguito a questa trasformazione.

Art. 25 Ripresa e adeguamento dei rapporti d'impiego

1 L'azienda continua quale datore di lavoro i rapporti d'impiego esistenti.

2 Fino alla scadenza del periodo amministrativo 1997-2000, il personale è sottoposto alla legislazione sul personale federale.

3 Dal 1° gennaio 2001 i rapporti d'impiego sono regolati sulla base del diritto relativo al contratto di lavoro.

4 In casi motivati, l'azienda può assumere personale secondo il Codice delle obbligazioni12 già prima del 1° gennaio 2001.

Art. 26 Disavanzo tecnico della Cassa pensioni della Confederazione

La Confederazione può riprendere il vuoto di copertura della Cassa pensioni della Confederazione a favore dell'azienda affinché quest'ultima raggiunga una quota di capitale proprio adeguata nel suo bilancio d'apertura. L'onere assunto dalla Confederazione è iscritto all'attivo nel conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.

Art. 28 Trasformazione di prestiti in capitale proprio

La Confederazione può trasformare prestiti in capitale proprio per raggiungere una quota di capitale proprio adeguata nel bilancio d'apertura dell'azienda. La trasformazione è registrata nel conto capitale della Confederazione.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 L'articolo 16 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 199813
Il numero 14 dell'allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001

13 DCF del 12 nov. 1997.