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Ordinanza
sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del 20 agosto 2014 (Stato 1° agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF),
ordina:
Art. 1
Domande raggruppate
1
Le domande raggruppate secondo l'articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.
2
Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
Art. 2
Contenuto di una domanda raggruppata 1
Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda; b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f.
un commento del diritto applicabile; g. un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; RU 2014 2753
1 RS
672.5
651.11
Doppia imposizione
2
651.11
i.
se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo; j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.
2
Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
Art. 3
Abrogazione di un altro atto normativo L'ordinanza del 16 gennaio 20132 sull'assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali è abrogata.
Art. 4
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 2014.
2 [RU
2013 245]