01.01.2017 - * / In vigore
01.01.2016 - 31.12.2016
01.08.2014 - 31.12.2015
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1

Ordinanza

sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del 20 agosto 2014 (Stato 1° agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF),
ordina:


Art. 1

Domande raggruppate

1

Le domande raggruppate secondo l'articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.

2

Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.


Art. 2

Contenuto di una domanda raggruppata 1

Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda; b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f.

un commento del diritto applicabile; g. un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; RU 2014 2753

1 RS

672.5

651.11

Doppia imposizione

2

651.11

i.

se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo; j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

2

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.


Art. 3

Abrogazione di un altro atto normativo L'ordinanza del 16 gennaio 20132 sull'assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali è abrogata.


Art. 4

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 2014.

2 [RU

2013 245]