01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2013 - 31.12.2015
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.08.2006 - 30.06.2010
01.08.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
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01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Ordinanza
concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura
(Ordinanza sulle tasse UFAG)
del 18 ottobre 2000 (Stato 8 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura;
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura, comprese le stazioni federali di ricerca, (Ufficio federale) per
prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 19983 sull'agricoltura e dei relativi atti normativi d'esecuzione.


Art. 2

Deroghe al campo di applicazione 1 Gli emolumenti riscossi nell'ambito della procedura di opposizione, di arbitrato e
di ricorso dell'Ufficio federale sono retti dall'ordinanza del 10 settembre 19694 sulle
tasse e spese nella procedura amministrativa.

2 Le aliquote delle tasse concernenti lo scarico di importazioni di prodotti agricoli
effettuate per mezzo di un permesso generale di importazione (PGI) sono disciplinate nell'allegato 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 concernente l'importazione
di prodotti agricoli.

2bis Le tasse per i controlli legati al rilascio di un passaporto delle piante sostitutivo o
di un certificato fitosanitario per l'esportazione nonché le tasse per i controlli fitosanitari alla frontiera sono disciplinate dall'articolo 48 dell'ordinanza del 28 febbraio
20016 sulla protezione dei vegetali.7 RU 2000 2698

1

RS 910.1

2

RS 611.010

3

RS 910.1

4

RS 172.041.0 5

RS 916.01

6

RS 916.20

7

Introdotto dall'art. 51 n. 5 dell'O del 28 feb. 2001 sulla protezione dei vegetali, in vigore
dal 1° lug. 2001 (RS 916.20).

910.11

Agricoltura

2

910.11

3 La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni di servizio per terzi che
intendano utilizzarne i risultati a scopi commerciali. Per siffatte prestazioni è convenuta una retribuzione fondata sul principio della copertura totale dei costi e adeguata
alle condizioni del mercato.


Art. 3

Obbligo di pagare le tasse 1 È tenuto a pagare una tassa chi sollecita o occasiona una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1. Gli esborsi sono calcolati a parte; di regola, tuttavia, essi
sono riscossi assieme alla tassa.

2 Se la tassa per una prestazione o una decisione è dovuta da più persone, esse ne
rispondono solidalmente.


Art. 4

Esenzione dalla tassa 1 Le autorità o, in caso di reciprocità, le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono esentate da qualsiasi tassa e esborso se la prestazione o la
decisione riguarda loro stesse.

2 Per le prestazioni e le decisioni dell'Ufficio federale in materia di aiuti finanziari o
indennità non vengono riscosse tasse.


Art. 5

Calcolo delle tasse

1 Le tasse per le prestazioni di servizio e le decisioni sono calcolate secondo il tempo impiegato applicando una tariffa oraria di 90 a 200 franchi, per quanto la loro
aliquota non sia fissata nell'allegato.

2 Se le prestazioni di servizio e le decisioni per le quali è fissata un'aliquota nell'allegato necessitano lavori amministrativi insoliti, le tasse sono calcolate secondo il
tempo impiegato.

3 Il Dipartimento federale dell'economia è competente per completare o sopprimere
le tasse che figurano nell'allegato o modificarne le aliquote.


Art. 6

Supplemento di tassa

Per prestazioni di servizio e decisioni eseguite d'urgenza su richiesta o fuori delle
ore normali di lavoro, l'Ufficio federale può riscuotere supplementi fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.


Art. 7

Esborsi

Sono considerate esborsi le spese supplementari concernenti una determinata prestazione o decisione: a.

i porti e le spese di comunicazione (tasse telefoniche, di telefax o di posta
elettronica ecc.);

b.

le spese di viaggio e di trasporto;

Ordinanza sulle tasse UFAG 3

910.11

c.

le spese per lavori eseguiti da terzi, da esperti o da altri incaricati; d.

le spese di traduzione.


Art. 8

Riduzione o condono della tassa Per importanti motivi, l'Ufficio federale può ridurre o condonare la tassa, in particolare se l'assoggettato dispone di pochi mezzi finanziari oppure se la prestazione o
la decisione è nell'interesse dell'Ufficio federale.


Art. 9

Preannuncio di tasse ed esborsi 1 Su domanda dell'assoggettato, l'Ufficio federale lo informa sulle tasse ed esborsi
presumibili.

2 Esso informa in ogni caso l'assoggettato se la tassa presumibile, calcolata in base
al tempo impiegato, supera i 1000 franchi.


Art. 10

Anticipo

In casi giustificati, l'Ufficio federale può esigere un anticipo adeguato dall'assoggettato, in particolare se questo è in arretrato con i pagamenti oppure se ha domicilio
o sede sociale all'estero.


Art. 11

Decisione di tassa

L'Ufficio federale decide in merito a tasse e esborsi.


Art. 12

Esigibilità e termine di pagamento 1 Le tasse e gli esborsi diventano esigibili non appena la decisione è passata in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dall'esigibilità.


Art. 13

Prescrizione

1 I crediti si prescrivono in cinque anni dall'esigibilità.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo che fa valere il credito
di tassa.

Agricoltura

4

910.11

Sezione 2: Disposizioni finali

Art. 14

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

1.

l'ordinanza del 17 giugno 19968 concernente gli emolumenti delle stazioni
federali di ricerche agrarie; 2.

l'ordinanza del 7 dicembre 19989 concernente le tasse dell'Ufficio federale
dell'agricoltura.


Art. 15

Disposizione transitoria Per le prestazioni e le procedure ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore
della presente ordinanza si applica il disciplinamento previgente.


Art. 16

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

8

[RU 1996 1808] 9

[RU 1998 3088]

Ordinanza sulle tasse UFAG 5

910.11

Allegato

(art. 5)

Tasse per particolari prestazioni di servizio e decisioni
in applicazione delle seguenti ordinanze:
Fr.

1

Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 199710: Consultazione del registro (art. 13) 20

2

Ordinanza del 22 settembre 199711 sull'agricoltura
biologica:

2.1

Esame dell'ammissibilità della conversione per tappe 200

Per ogni anno al di là del normale periodo di conversione
di due anni (art. 9)

100

2.2

Esame di una domanda di utilizzazione temporanea
di ingredienti d'origine agricola non provenienti
dalla produzione biologica (art. 18) 200

2.3

Esame di una domanda di autorizzazione particolare
(art. 24)

200

2.4

Esame delle domande di deroga per la preparazione di
alimenti conformemente alla vecchia legislazione (art. 36) 200

3

Ordinanza del 7 dicembre 199812 sulle zone agricole: 3.1

Decisione di non entrata in materia nella verifica
del limite delle zone (art. 6) 300

3.2

Decisione sostanziale nella verifica del limite delle zone,
secondo la portata (art. 6) 200-1500

4

Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 199813 concernente
il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini
destinati all'esportazione:
4.1

Analisi standard per il controllo della qualità del mosto
d'uva e del succo d'uva (art. 2) 180

4.2

Analisi standard per il controllo della qualità del vino
e del mosto d'uva parzialmente fermentato (art. 2) 250

10

RS 910.12

11

RS 910.18

12

RS 912.1

13

RS 916.145.211

Agricoltura

6

910.11

Fr.

4.3

Altre analisi (art. 2)
a. acido sorbico, HPLC 50

b. cenere sola, gravimetria 80

5

Ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle sementi: 5.1

Trattamento di una domanda d'iscrizione nel catalogo
nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9) 150

5.2

Controllo della selezione a scopo di conservazione (art. 6) 100

5.3

Controllo di sementi e di tuberi seme (art. 22 cpv. 4)
Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di
sementi estranee e tenore in acqua) di campioni depurati
per la certificazione di sementi di:
a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli 55

b. specie di trifogli e di graminacee 90

6

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 199815 sulle sementi
e i tuberi-seme:

6.1

Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione
(art. 17)
Tassa annua per:

a. patate:

1. una varietà

4000

2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 4500

b. tutte le altre specie: 1. una varietà

2500

2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore 3000

6.2

Ispezione ufficiale delle colture, all'ora (art. 23 cpv. 4) 30

6.3

Controllo colturale, per campione 40

7

Ordinanza del 23 giugno 199916 sui prodotti fitosanitari: 7.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda
d'omologazione di un prodotto fitosanitario (art. 4) 1400

7.2

Concessione di una seconda autorizzazione con il consenso
del titolare della prima autorizzazione (art. 14) 700

7.3

Tassa di base per il trattamento di una domanda per la seconda autorizzazione senza il consenso del titolare della
prima autorizzazione (art. 14) 1400

14

RS 916.151

15

RS 916.151.1 16

RS 916.161

Ordinanza sulle tasse UFAG 7

910.11

Fr.

7.4

Esame dei prodotti fitosanitari (art. 8)
a. esami chimici e fisicochimici 30-500

b. esami biologici

1900-11 000

7.5

Rilascio di certificati d'esportazione (art. 9 cpv. 5) 60

8

Ordinanza del 26 gennaio 199417 sui concimi: 8.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda
d'autorizzazione di un concime (art. 11) 200

8.2

Tassa di base per il trattamento di una domanda
d'iscrizione nella lista dei concimi (art. 8) 100

8.3

Analisi di controllo (art. 23) Analisi della
composta

Analisi dei fanghi di
depurazione

MS, MO, conduttività, N, P, K, Ca,
Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn MS, MO, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd,
Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 570

590

9

Ordinanza del 26 maggio 199918 sugli alimenti per
animali:

9.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda
d'iscrizione nella lista degli alimenti per animali o nella
lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati
(art. 5 e 7)

100

9.2

Tassa di base per il trattamento di una domanda
d'iscrizione nella lista degli alimenti OGM per animali
(art. 6)

1400

9.3

Tassa di base per il trattamento di una domanda
d'autorizzazione di un alimento per animali (art. 8) 1400

9.4

Concessione di una seconda autorizzazione con il consenso
del titolare della prima autorizzazione (art. 9) 700

9.5

Tassa di base per il trattamento di una domanda per la seconda autorizzazione senza il consenso del titolare della
prima autorizzazione (art. 9) 1400

9.6

Tassa di base per il controllo degli alimenti per animali
(art. 25) per quanto il prodotto sia in ordine; in caso contrario la tassa è calcolata in funzione del lavoro necessario 70

17

RS 916.171

18

RS 916.307

Agricoltura

8

910.11

Fr.

10

Ordinanza del 13 aprile 199919 sull'assicurazione
della qualità nell'economia lattiera:
10.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda di riconoscimento dei:
a. prodotti chimici di pulizia e di disinfezione combinate (art. 22 cpv. 1 e 25 cpv. 3) 650

b. prodotti chimici di pulizia (art. 22 cpv. 1 e 25 cpv. 3) 500

c. prodotti chimici di disinfezione (art. 22 cpv. 1 e 25 cpv. 3) 650

d. prodotti per l'igiene delle mammelle prima della mungitura nonché unguenti per la mungitura
(art. 20 cpv. 5 e 7)

750

e. mezzi di lotta contro le mosche a base di insetticidi (art. 10 cpv. 3)

500

10.2

Concessione di un secondo riconoscimento con il consenso
del titolare del primo riconoscimento 330

11

Ordinanza del 13 aprile 199920 concernente
l'assicurazione della qualità nella trasformazione
artigianale del latte:
11.1

Tassa di base per il trattamento di una domanda di
riconoscimento dei:
a. prodotti chimici di pulizia e di disinfezione combinate (art. 29 cpv. 1, 64 cpv. 1 e 92 cpv. 1) 650

b. prodotti chimici di pulizia (art. 29 cpv. 1, 64 cpv. 1 e 92 cpv. 1) 500

c. prodotti chimici di disinfezione (art. 29 cpv. 1, 64 cpv. 1 e 92 cpv. 1) 650

11.2

Concessione di un secondo riconoscimento con il consenso
del titolare del primo riconoscimento 330

19

RS 916.351.021.1 20

RS 916.351.021.3