01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
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01.01.2013 - 31.12.2015
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.08.2006 - 30.06.2010
01.08.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19971 sull'organizzazione
del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), ordina:

Art. 1


2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), compresa la sua stazione federale di ricerca Agroscope, per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge del 29 aprile 19983 sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall'UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale.5 2 Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d'esecuzione, a cui l'UFAG ha affidato compiti d'esecuzione.


Art. 2


6

Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti 1

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 20047 sugli emolumenti.

2

Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d'esecuzione, a cui l'UFAG ha affidato compiti d'esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6-14 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti.


Art. 3

Deroghe al campo d'applicazione 1

Le aliquote delle tasse per l'attribuzione e l'amministrazione di importazioni di prodotti agricoli per mezzo di un permesso generale di importazione (PGI) sono RU 2006 2689

1 RS

172.010

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

3 RS

910.1

4 RS

431.01

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

7 RS

172.041.1

910.11

Promovimento dell'agricoltura in generale 2

910.11

disciplinate nell'allegato 6 dell'ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole.9 2 …10

3

…11

a12 Rinuncia alla riscossione di tasse Non sono riscosse tasse per: a. l'acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell'UFAG da parte dell'Ufficio federale di statistica; b. le decisioni concernenti aiuti finanziari e indennità.


Art. 4

13 Calcolo della

tassa

1

Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2.

2

Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

3

Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

4

Qualora per l'emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli 169-171a della legge del 29 aprile 199814 sull'agricoltura sia necessaria un'ispezione aziendale, per ogni ispezione è riscosso un importo forfettario di 200 franchi per costi di viaggio e trasporto.15

Art. 5

Supplemento Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d'urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l'UFAG può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.

8 RS

916.01

9

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 7 all'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

10 Abrogato dall'art. 61 n. 2 dell'O del 27 ott. 2010 sulla protezione dei vegetali, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6167, 2011 1197).

11 Abrogato dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

12 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

14 RS

910.1

15 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

O sulle tasse UFAG

3

910.11

a16 Acquisizione di dati sul latte e valutazioni Le tasse di cui all'allegato 2 vanno versate anticipatamente.


Art. 6

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 18 ottobre 200017 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è abrogata.


Art. 7

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

17 [RU

2000 2698, 2001 1191 art. 51 n. 5, 2003 152 n. II 5319, 2005 3035 art. 69 n. 1]

Promovimento dell'agricoltura in generale 4

910.11

Allegato 118 (art. 4 cpv. 1)

Tasse per prestazioni e decisioni Franchi

1

Ordinanza del 22 settembre 199719 sull'agricoltura biologica 1.1

Esame dell'ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) 200

1.2

Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 16k cpv. 3) 250

1.3

Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 100

2

Ordinanza del 7 dicembre 199820 sulle zone agricole 2.1

Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) 300

2.2

Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) 600

2.3

Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti 1200

3

Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 199821 concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione 3.1

Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d'uva e del succo d'uva (art. 2 cpv. 1 lett. a) 180

3.2

Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d'uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b) 250

3.3

Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2): a. acido sorbico e natamicina (HPLC-MS) 150

b. cenere totale (gravimetria) 80

c. ferro e rame (fotometria) 50

d. lieviti e batteri lattici (analisi microbiologica) 80

e.

metanolo

(GC)

80

18 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

19 RS

910.18

20 RS

912.1

21 RS

916.145.211

O sulle tasse UFAG

5

910.11

Franchi

f. cloruri e solfati (fotometria) 50

4

Ordinanza del 7 dicembre 199822 sul materiale di moltiplicazione 4.1

Trattamento di una domanda d'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9) 150

4.2

Controllo di sementi e piante (art. 22 cpv. 4): 4.2.1 Prelievo di campioni 50

4.2.2 Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di: a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli 55

b.

altre

specie

90

5

Ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199823 sulle sementi e i tuberi-seme 5.1

Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art. 17); tassa annua per: a.

patate:

1.

una

varietà

4000

2.

ogni

altra

varietà dello stesso coltivatore 4500

b.

altre

specie:

1.

una

varietà

2500

2.

ogni

altra

varietà dello stesso coltivatore 3000

5.2

Ispezione ufficiale delle colture, all'ora (art. 23 cpv. 4) 30

5.3

Controllo colturale su campi di sementi di pre-base e base, per campione (art. 24 cpv. 3) 40

5.4

Esame e approvazione di una designazione della varietà (art. 16a) 100 6

Ordinanza del 12 maggio 201024 sui prodotti fitosanitari 6.1

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 5 e 6 (art. 21 cpv. 1-5) 2500

6.2

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i documenti secondo l'allegato 6 (art. 21 cpv. 1-4) 1400

22 RS

916.151

23 RS

916.151.1

24 RS

916.161

Promovimento dell'agricoltura in generale 6

910.11

Franchi

6.3

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte dei documenti secondo l'allegato 6 (art. 21 cpv. 7) 400-1000

6.4

Concessione di un'autorizzazione con l'impiego di dati di un precedente richiedente, previo consenso di quest'ultimo, per un prodotto fitosanitario identico (art. 22) 400

6.5

Esperimenti nell'ambito dell'esame di una domanda (art. 24 cpv. 3) e analisi di controllo (art. 80 cpv. 1): a. analisi chimiche e fisico-chimiche 30-500

b. analisi biologiche 1900-11 000

6.6

Rilascio di un certificato d'esportazione (art. 20) 60

6.7

Concessione di un permesso di vendita (art. 43) 200

7

Ordinanza del 10 gennaio 200125 sui concimi 7.1

Trattamento di una domanda d'iscrizione di un tipo di concime nella relativa lista (art. 7) 200

7.2

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime (art. 10) 200

7.3

Trattamento di una notifica di un concime (art. 19) 100

7.4

Analisi di controllo (art. 29): analisi del compost

SS, SO, conduttività, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570

8

Ordinanza del 26 ottobre 201126 sugli alimenti per animali 8.1

Trattamento di una domanda d'iscrizione nell'elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (art. 20) 100

8.2

Trattamento di una domanda di autorizzazione di un additivo per alimenti per animali (art. 22) 1400

8.3

Trattamento di una domanda d'iscrizione nell'elenco degli alimenti OGM per animali (art. 62) 1400

8.4

Controllo degli alimenti per animali (art. 70) a condizione che il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l'articolo 4 capoverso 2 70

25 RS

916.171

26 RS

916.307

O sulle tasse UFAG

7

910.11

Franchi

9

Ordinanza del 27 ottobre 201027 sulla protezione dei vegetali 9.1

Passaporto fitosanitario (art. 36) 50

9.2

Certificato fitosanitario (art. 20) 50

9.3

Autorizzazione d'importazione (art. 13) 50

9.4

Controllo alla frontiera per merci provenienti da Stati terzi (art. 15): a. tassa di base, per invio 50

b. inoltre, per ogni invio parziale 10

27 RS

916.20

Promovimento dell'agricoltura in generale 8

910.11

Allegato 228 (art. 4 cpv. 1 e 5a) Tasse per l'acquisizione di dati sul latte e valutazioni: Franchi incl. IVA

1

Dati sul latte di singole aziende 1.1

Dati di singole aziende sulla produzione lattiera a. Forniture mensili e indirizzo (cognome, nome, via, n., NPA, luogo) 0.20 per produttore di latte

b. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a: - cantone

d'appartenenza;

- azienda annuale / d'estivazione; - classificazione

nel

catasto della produzione; - per regione (montagna / pianura); - numero di vacche da latte; - indirizzo

di

produzione (bio / conv.) Dati sul latte di

singole aziende

(lett. a, b) 0.25 per produttore di latte

c. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a o alle lett. a-b:

- comune

d'appartenenza;

- classificazione

nel

catasto della produzione per zone; - numero di UBG;

- superficie agricola utile (SAU) Dati sul latte di

singole aziende

(lett. a, c) 0.25;

(lett. a, b, c) 0.30 per produttore di latte

d. Ev. altri dati di singole aziende disponibili su richiesta

Al massimo 0.30 per produttore di latte

1.2

Dati di singole aziende sulla valorizzazione del latte e. Quantitativi di valorizzazione mensile per prodotto e per valorizzatore incl. i seguenti dati: - comune

d'appartenenza;

- cantone

d'appartenenza;

- azienda annuale / d'estivazione; - vendita diretta sì / no; - valorizzazione di latte biologico sì / no; - valorizzazione

di

latte prodotto da animali cui non vengono somministrati insilati sì / no 0.50 per prodotto

trasformato in base alla lista dei prodotti della TSM e per

valorizzatore del

latte, al massimo

però 5 per valorizzatore del latte

1.3

Non sono riscosse tasse a. da aziende soggette all'obbligo di comunicare i dati che esse stesse acquisiscono dati sul latte; b. per l'acquisizione di dati sul latte di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 30 ottobre 200229 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori.

2 Valutazioni standard

Abbonamento

annuale per l'accesso alla piattaforma di valutazione dell'UFAG per poter accedere a valutazioni standard dei seguenti ambiti: - Strutture delle aziende lattiere svizzere - Valorizzazione

- Mercato

- Uscite

della

Confederazione

Abbonamento

per 1 persona fisica 300 all'anno; abbonamento aziendale

(2-5 persone fisiche) 600 all'anno

28 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Aggiornato dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5853).

29 RS

919.117.72

O sulle tasse UFAG

9

910.11

Franchi incl. IVA

3

Valutazioni individuali su richiesta e acquisizione di singole valutazioni standard - Valutazione individuale (nessun dato di singola azienda) sulla scorta dei dati sul latte disponibili In base al dispendio: a una tariffa oraria

di 100

- Acquisizione di singole valutazioni standard per le quali la persona interessata non ha sottoscritto un abbonamento.

Promovimento dell'agricoltura in generale 10

910.11