01.02.2019 - * / In vigore
01.01.2012 - 31.01.2019
01.10.2011 - 31.12.2011
01.01.2008 - 30.09.2011
01.07.2007 - 31.12.2007
01.11.2006 - 30.06.2007
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1

Ordinanza
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti
professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e
di automobili pesanti
(OLR2)
1

del 6 maggio 1981 (Stato 8 febbraio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 103 della legge federale sulla circolazione stradale2 (LCStr), ordina:

Capo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1


3

Oggetto

La presente ordinanza disciplina la durata del lavoro, della guida e del riposo dei
conducenti professionali di veicoli a motore per il trasporto di persone, che non
sottostanno all'ordinanza per gli autisti, del 19 giugno 19954 (OLR 1), nonché i
controlli cui sono assoggettati come pure gli obblighi dei datori di lavoro.


Art. 2

Definizioni

1

Nella presente ordinanza sono usate le abbreviazioni seguenti:5 a.

LCStr per la legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale; b.7 OETV per l'ordinanza del 19 giugno 19958 sulle esigenze tecniche per i veicoli stradali;

c.

OAV per l'ordinanza del 20 novembre 19599 sull'assicurazione dei veicoli; RU 1981 480

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

2

RS 741.01

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

4

RS 822.221

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995
4028).

6

RS 741.01

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995
4028).

8

RS 741.41

9

RS 741.31

822.222

Tutela dei lavoratori 2

822.222

d.

OAC per l'ordinanza del 27 ottobre 197610 sull'ammissione alla circolazione
di persone e veicoli;

e.

DATEC11 per il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni12; f.

Ufficio federale per l'Ufficio federale delle strade13.

2

Nella presente ordinanza sono usate le designazioni seguenti:14 a.15 conducente, per colui che, anche se per breve tempo, guida un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1; b.

conducente indipendente, per colui che non è al servizio di un datore di lavoro o non è assoggettato a rapporti di subordinazione e che decide da sé
sull'utilizzazione del veicolo (proprietario dell'azienda); se vi è dubbio (per
es. in caso di contratto di noleggio comprendente conducente e veicolo), è
determinante la situazione reale del rapporto d'impiego, non le designazioni
figuranti su un eventuale contratto. Sono pure considerati conducenti indipendenti il coniuge del proprietario dell'azienda, i suoi ascendenti o discendenti in linea retta e i rispettivi coniugi come anche i figli del coniuge; c.

lavoratore, per chi non è conducente indipendente, in particolare chi conduce un veicolo al servizio di un datore di lavoro o è assoggettato a rapporti
di subordinazione;

d.

datore di lavoro, per chi in quanto proprietario d'azienda o superiore ha facoltà di impartire ordini al conducente; e. 16 durata del lavoro, il tempo durante il quale il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro; essa comprende anche il solo tempo di presenza
e le interruzioni inferiori a un quarto d'ora; la durata del lavoro comprende
inoltre il tempo durante il quale il lavoratore esercita un'attività lucrativa
presso un altro datore di lavoro; f.17 durata della guida, il tempo durante il quale il conducente guida un veicolo menzionato nell'articolo 3 capoverso 1; g.

attività professionale, per il lavoratore la durata del lavoro, per un conducente indipendente la durata della guida; 10

RS 741.51

11

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 22 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796).

12

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 22 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796).

13

Nuova espressione giusta l'art. 1 n. 22 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1998 1796).

14

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995
4028).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995
4028).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995
4028).

Durata del lavoro - Autisti 3

822.222

h.

autorità di esecuzione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale per
effettuare i controlli sulla strada e nelle aziende (art. 31 cpv. 1). Per i controlli degli organi doganali è applicabile l'articolo 136 OAC.

Capo 2: Campo d'applicazione

Art. 3

Principi

1 La presente ordinanza è applicabile ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10
cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), quadricicli leggeri a
motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV) che sono usati per il
trasporto professionale di persone.18 1bis Sono considerate professionali le corse effettuate regolarmente da un conducente
o con un veicolo allo scopo di conseguire un profitto economico. Le corse sono regolari se effettuate almeno due volte a intervalli di tempo inferiori ai 16 giorni. Il
profitto economico è dato qualora sia richiesto un prezzo del trasporto che superi le
spese del veicolo nonché il rimborso delle spese del conducente.19 1ter Sono equiparati ai trasporti professionali di persone i trasporti di persone con
veicoli noleggiati con autista.20 2 Se un conducente circola all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera, per il
quale, oltre a quello del conducente, è ammesso un numero di posti a sedere di 8
persone al massimo, la presente ordinanza è applicabile nella misura in cui gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera non contengano prescrizioni più severe.
Per conducenti di veicoli con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente è
applicabile l'OLR 1.21 3

I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero (conducenti di veicoli stranieri) sono tenuti ad osservare gli articoli 7-11 e 24 della
presente ordinanza; sono riservati gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera.
...22

4

La presente ordinanza è applicabile ai datori di lavoro soltanto nella misura in cui essa imponga loro esplicitamente obblighi.


Art. 4

Eccezioni

1 La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone: a.

con veicoli equipaggiati per il trasporto di malati o feriti e muniti di speciali
avvisatori (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV); 18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

20

Introdotto dal n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

22

Per. abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 1998 (RU 1998 1188).

Tutela dei lavoratori 4

822.222

b.

con veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, non superiore
ai 30 km/h;

c.

disabili, scolari e operai; d.

per i quali il prezzo del trasporto è incluso in altre prestazioni e il tragitto
non superi i 50 km.23

2

...24

3 Se è effettuata una corsa privata con un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1,
sono applicabili soltanto gli articoli 15, 16 e 23. 25 4

La presente ordinanza non si applica ai conducenti sottoposti alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici26 che effettuano solo trasporti
retti da detta legislazione. Se essa si applica soltanto a una parte della loro attività
professionale, l'insieme di quest'attività non deve tuttavia superare i limiti fissati
dalla presente ordinanza. I mezzi di controllo (art. 14) devono essere utilizzati per
l'insieme dell'attività professionale.

Capo 3: Durata del lavoro, della guida e del riposo

Art. 5

Durata massima della settimana lavorativa 1

La durata massima della settimana lavorativa comporta per il lavoratore 48 ore, nelle imprese di tassì 53 ore.

2

...27

3

I lavoratori che operano a squadre devono cambiare di squadra almeno una volta ogni 6 settimane, purché essi non abbiano approvato espressamente un'altra regolamentazione.


Art. 6

Lavoro straordinario

1

La durata massima della settimana lavorativa (art. 5 cpv. 1 e 2) può essere prorogata di quattro ore di lavoro straordinario. Sono autorizzate due altre ore straordinarie per settimana durante i periodi in cui l'azienda conosce un'intensa attività di carattere straordinario (ad es. fluttuazioni stagionali). Tuttavia, il totale delle ore
straordinarie prestate nel corso di un anno civile non deve superare le 208.

2

Se un lavoratore effettua in una settimana più di quattro ore straordinarie, il suo datore di lavoro deve annunciarlo all'autorità d'esecuzione, in un rapporto trimestrale
da presentare entro i 14 giorni che seguono la fine del trimestre.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

24

Abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 1998 (RU 1998 1188).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

26

RS 822.21/.211 27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

Durata del lavoro - Autisti 5

822.222

3

Il lavoro straordinario può essere compensato sia con un supplemento salariale ai sensi del Codice delle obbligazioni28, sia con tempo libero almeno della stessa durata. Una tale compensazione deve aver luogo entro tre mesi, a meno che il datore di
lavoro e il lavoratore non abbiano convenuto un termine più lungo; questo termine
non può in alcun caso superare i 12 mesi.


Art. 7

Durata massima di guida giornaliera e settimanale 1

La durata di guida entro due periodi consecutivi di riposo quotidiano (art. 9) non deve superare 9 ore. ...29 2

La durata della guida nel corso di una settimana deve essere al massimo di 45 ore.

3

Anche nel caso di lavoro straordinario (art. 6), la durata giornaliera e settimanale massima della guida non deve essere superata.


Art. 8


30

Pause

1 Dopo una guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di
riposo quotidiano o un giorno di riposo settimanale. Se il conducente osserva la
pausa prima dello scadere delle 4 ore e mezzo di guida, sono sufficienti una pausa di
30 minuti oppure due pause di 20 minuti ciascuna. Durante le pause il conducente
deve astenersi dalla guida di un veicolo.

2 Il lavoratore deve osservare una pausa al più tardi dopo una durata del lavoro di 5
ore e mezzo nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o settimanale. Durante le pause il lavoratore non può esercitare
un'attività professionale.

3 Le pause di lavoro vanno osservate come segue: a.

per un periodo di lavoro giornaliero di 7 ore al massimo: una pausa di almeno 20 minuti; b.

per un periodo di lavoro giornaliero che superi le 7 ore, ma di 9 ore al massimo: una pausa di almeno 30 minuti o due pause di almeno 20 minuti ciascuna; c.

per un periodo di lavoro giornaliero che superi le 9 ore: una pausa di almeno
un'ora o due pause di almeno 30 minuti ciascuna o tre pause di almeno 20
minuti ciascuna.

4 Il lavoratore deve suddividere le pause di cui al capoverso 3 in modo che tra due
pause di lavoro o tra una pausa di lavoro e un periodo di riposo giornaliero o settimanale non siano effettuate più di 5 ore e mezzo di lavoro.

28

RS 220

29

Per. abrogato dal n. I dell'O del 25 mar. 1998 (RU 1998 1188).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

Tutela dei lavoratori 6

822.222


Art. 9

Riposo quotidiano

1

In ogni momento della sua attività professionale, il conducente deve aver beneficiato di un periodo di riposo di 11 ore consecutive nelle precedenti 24 ore. Questo
riposo può essere portato tre volte per settimana a 9 ore.31 2

Nel corso di 24 ore il conducente può suddividere il riposo quotidiano in tre parti al massimo, nella misura in cui: a.

uno dei periodi comporti almeno 8 ore; b.

nessuno dei periodi comporti meno di un ora, e c.

il riposo comporti in totale almeno 12 ore.32 3

Durante il riposo quotidiano il conducente non deve esercitare alcuna attività professionale.


Art. 10


33



Art. 11

Riposo settimanale

1

Ogni settimana, il lavoratore deve osservare un giorno di riposo di almeno 24 ore consecutive. Il riposo quotidiano (art. 9) deve precedere o seguire immediatamente il
riposo settimanale. Eccetto nei casi previsti al capoverso 2, il giorno di riposo settimanale deve coincidere con una domenica o con un giorno festivo; il lavoratore
deve poterlo trascorrere a domicilio.

2

Il datore di lavoro è tenuto ad accordare annualmente, ai lavoratori che devono prestare servizio di domenica, almeno 20 giorni di riposo coincidenti con una domenica o un giorno festivo.34 Il riposo di 24 ore destinato a compensare il lavoro
domenicale deve essere accordato durante uno dei 6 giorni feriali che immediatamente precedono o seguono la domenica lavorativa; esso non deve cominciare dopo le 06.00 e terminare prima delle 20.00. Tra due giorni di riposo devono esserci al massimo 12 giorni lavorativi.

3

Il giorno di riposo è ritenuto coincidere con una domenica o un giorno festivo se, delle 24 ore consecutive, almeno 18 cadono in una domenica o un giorno festivo.

4

Il conducente indipendente deve osservare, nel corso di due settimane, due giorni di riposo, ciascuno di almeno 24 ore consecutive. Tra due giorni di riposo, egli può
esercitare la sua attività professionale durante al massimo 12 giorni.

5

Durante il giorno di riposo (cpv. 1 e 4) non può essere esercitata nessuna attività professionale.

31

Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU
1995 4028).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

33

Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 4028).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995
4028).

Durata del lavoro - Autisti 7

822.222


Art. 12

Semigiornata libera settimanale 1

Il lavoratore la cui durata del lavoro è ripartita su più di 5 mattine e pomeriggi35 della settimana ha diritto, oltre al giorno di riposo settimanale, a una semigiornata
libera per settimana.

2

Il lavoratore d'accordo con il datore di lavoro può ritirare in una sola volta le semigiornate risultanti da quattro settimane consecutive di lavoro, purché il differimento di queste semigiornate libere non implichi un sorpasso della durata massima
del lavoro fissata negli articoli 5 e 6; i giorni di libero devono essere presi nel corso
dello stesso periodo di quattro settimane.

3

La semigiornata libera settimanale consta di cinque ore consecutive comprese tra le 07.00 e le 18.00. Un giorno libero composto di due semigiornate deve comprendere
l'intervallo completo dalle 07.00 alle 18.00; il riposo quotidiano (art. 9) dovrà essere
preso immediatamente prima o dopo.


Art. 13

Divieto di compensazione È vietato di compensare tanto il riposo quotidiano (art. 9) e settimanale (art. 11),
quanto la semigiornata libera settimanale (art. 12) con denaro o altre prestazioni,
salvo alla fine del rapporto di servizio.

Capo 4: Disposizioni sui controlli

Art. 14

Mezzi di controllo

Per controllare se la durata del lavoro, della guida e del riposo sia stata osservata
(art. 5-12), bisogna basarsi soprattutto: a.

sulle indicazioni registrate dal cronotachigrafo (art. 15 e 16); b.

sulle iscrizioni fatte nel libretto di lavoro (art. 17 e 18), nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende (art. 19 cpv. 1) o nelle carte di lavoro (art.
25 cpv. 4);

c.

sulle iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del
riposo (art. 21).


Art. 15

Uso del cronotachigrafo 1

Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il cronotachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e
servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le
pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente
senza che sorgano dubbi.

35

RU 1981 1728

Tutela dei lavoratori 8

822.222

2

Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, l'odocronografo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa»
(posizione «o» o il simbolo «sedia»).36 3

Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il cronotachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno.


Art. 16

Dischi del cronotachigrafo 1

Il conducente deve prendersi un numero sufficiente di dischi di riserva rispettivamente di blocchetti settimanali, adatti per il cronotachigrafo; se il giorno precedente
era un giorno feriale, egli deve pure portarsi seco il disco contenente le iscrizioni di
quel giorno o una copia di esso. Possono essere adoperati soltanto dischi omologati,
autorizzati per l'apparecchio montato nel veicolo. Il conducente deve conservare accuratamente i dischi.

2

Il conducente deve utilizzare non più di un disco per veicolo e per giorno; ogni disco deve essere utilizzato una sola volta. Se più di due conducenti assolvono la totalità del loro lavoro quotidiano sullo stesso veicolo equipaggiato di un cronotachigrafo che serve alla registrazione giornaliera (lavoro a turni), l'autorità di esecuzione
può permettere a ogni conducente di utilizzare un disco individuale, a condizione
che la totalità del lavoro quotidiano compiuto dal conducente vi sia registrata e che
ciò permetta un controllo più efficace. La validità del permesso è limitata a un anno;
all'Ufficio federale si deve inviare una copia di questo permesso. In casi particolari,
esso può autorizzare altre eccezioni.

3

Ogni giorno, al momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve iscrivere in maniera ben visibile, sul disco del cronotachigrafo che serve alla registrazione giornaliera, il suo nome e quello dell'eventuale secondo conducente, inoltre la data, il numero delle targhe del veicolo e il chilometraggio all'inizio della
corsa. Al più tardi alla fine del lavoro, egli deve annotare il nuovo chilometraggio e
il totale dei chilometri percorsi; se vi è stato un cambiamento d'autista, si dovrà rettificare l'iscrizione dei nomi.

4

Nel caso di cronotachigrafo settimanale il conducente, al momento di prendere in consegna il veicolo, deve inserire il primo giorno di lavoro una serie settimanale
completa di dischi; il primo disco deve portare le iscrizioni menzionate nel capoverso 3. Alla fine della settimana in corso, il conducente deve togliere dal cronotachigrafo la serie completa di dischi e iscrivere sul primo disco della serie il nuovo chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi. Nel contempo, egli iscrive i nomi sugli altri dischi.

5

Possono essere adoperati in cronotachigrafi settimanali appropriati, dei dischi giornalieri speciali; su questi dischi devono essere fatte le iscrizioni conformemente
al capoverso 3. Tuttavia, l'autorità d'esecuzione può prescrivere, in casi singoli, l'uso
di serie settimanali, se l'impiego dei dischi giornalieri non permette un controllo efficace. Una tale decisione deve essere notificata per iscritto alla persona interessata 36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995
4028).

Durata del lavoro - Autisti 9

822.222

indicandone il motivo; l'Ufficio federale riceverà copia di questa decisione.
6

Se il veicolo viene guidato lo stesso giorno da più di due conducenti, gli altri conducenti devono iscrivere il loro nome, a seconda che abbiano utilizzato la posizione «1» o «2» del cronotachigrafo, accanto al nome del conducente 1 o 2; essi possono pure iscrivere il loro nome, seguito dalla concernente indicazione «1» o «2»,
nel campo non rimasto impresso.

6bis

Se il veicolo è equipaggiato di un odocronografo giusta l'articolo 100 capoverso 2 OETV o di un odocronografo giudicato equivalente dall'Ufficio federale (art. 222
cpv. 9 lett. c OETV), si applicano le prescrizioni di servizio dell'articolo 14 OLR
1.37 In questo caso valgono inoltre le norme per l'uso del libretto di lavoro giusta
l'articolo 15 OLR 1.38 7

Le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco.

8

I dischi e le serie di dischi adoperati devono essere consegnati al datore di lavoro al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva e, nel caso di viaggi
all'estero, dopo il ritorno in Svizzera. Ogni serie di dischi dovrà essere agganciata
assieme. I dischi e le serie di dischi devono essere classificati e conservati in ordine
cronologico, per veicolo (art. 23 cpv. 3).


Art. 17

Libretto di lavoro

1

Il conducente deve sempre prender seco durante ogni corsa un libretto di lavoro ch'egli presenterà su richiesta all'autorità d'esecuzione e lo compilerà con scrittura
leggibile e indelebile.

2

Il libretto di lavoro contiene fogli settimanali e fogli quotidiani sui quali il conducente iscrive a mano le indicazioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del
riposo necessari per i controlli. L'Ufficio federale decide sul contenuto, sulla presentazione e sulle dimensioni del libretto di lavoro. L'Ufficio centrale federale degli
stampati e del materiale lo fa stampare e lo mette a disposizione dei Cantoni al prezzo di costo.

3

Il conducente può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è al servizio di più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non trasferibile.

4

Se una persona non prevista come conducente di veicoli menzionati nell'articolo 3 deve d'improvviso condurre un veicolo, senza essere in possesso di un libretto di lavoro, ha l'obbligo di annunciarlo immediatamente all'autorità d'esecuzione e compilare successivamente il libretto di lavoro.

5

I datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono procurarsi il libretto di lavoro presso l'autorità di esecuzione. Il datore di lavoro deve consegnare il libretto di lavoro gratuitamente al conducente rendendolo attento sull'obbligo di compilarlo secondo le prescrizioni e di portarlo sempre con sé durante i viaggi.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998
1188).

38

Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4028).

Tutela dei lavoratori 10

822.222


Art. 18

Iscrizioni nel libretto di lavoro 1

Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina.

2

Il lavoratore iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale:

a.

iniziando il lavoro: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio
del lavoro e l'ora in cui esso ha inizio; b.

prima dell'inizio della corsa: il numero della targa del veicolo che conduce; c.

alla fine della giornata lavorativa: l'ora in cui egli termina il lavoro.

3

Il conducente indipendente iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale:

a.

prima dell'inizio della corsa: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio della corsa, l'ora di partenza e il numero della targa del veicolo
che conduce;

b.

alla fine della corsa: l'ora in cui essa termina.

4

Oltre al foglio settimanale, il conducente compila in maniera continua i fogli quotidiani del libretto di lavoro:

a.

se il cronotachigrafo non funziona o b.

se il veicolo è già stato guidato lo stesso giorno da due conducenti.

5

Iniziando il lavoro, il lavoratore che deve compilare il foglio quotidiano iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la
durata ininterrotta del riposo che ha preceduto l'inizio del lavoro. Le iscrizioni grafiche devono essere fatte in maniera continua, cioé all'inizio del lavoro, a ogni cambiamento dell'attività (servizio al volante, altri lavori, pause e durata del riposo)
nonché alla fine del lavoro. Le pause inferiori a 15 minuti non devono essere iscritte.
Alla fine del lavoro, il conducente iscrive la durata totale di ogni genere d'attività e il
nuovo chilometraggio, poi firma il foglio.

6

Prima di iniziare la corsa il conducente indipendente, che deve compilare il foglio quotidiano, iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del
veicolo nonché la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto la corsa. In maniera grafica deve unicamente iscrivere, di continuo, la durata della guida. Alla fine
dell'attività professionale, il conducente indipendente iscrive la durata totale della
guida e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio.

7

Il primo giorno di lavoro della settimana successiva, al più tardi, o in caso di viaggio all'estero, dopo il ritorno in Svizzera, il conducente deve consegnare al datore di
lavoro i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro debitamente compilati
(originali perforati) e gli eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda
nonché le carte di lavoro (art. 19 cpv. 1 e art. 25 cpv. 4).

8

Il libretto di lavoro deve essere restituito al datore di lavoro se tutti i fogli sono riempiti o se è posto fine al rapporto di servizio.

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9

Bisogna osservare inoltre le «direttive concernenti la tenuta del libretto di lavoro» fissate dall'Ufficio federale le quali sono consegnate assieme al libretto di lavoro.


Art. 19

Dispensa dall'obbligo di compilare il libretto di lavoro 1

L'autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il foglio settimanale del libretto di lavoro i conducenti che ogni giorno iscrivono nei rapporti ad uso interno
dell'azienda la durata del lavoro effettuato nonché le indicazioni previste nell'articolo 18 capoversi 2 e 3. La decisione di dispensa menziona che il foglio quotidiano
deve essere compilato nei casi previsti dall'articolo 18 capoverso 4. Questa decisione
è rilasciata al nome del conducente e limitata a due anni; può essere prorogata se i
rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda garantiscono un controllo ineccepibile.

2

Il conducente deve portarsi seco, con il libretto di lavoro, la decisione di dispensa rilasciata secondo il capoverso 1 nonché i rapporti giornalieri della settimana in
corso ad uso interno dell'azienda oppure un doppio di essi.

3

L'autorità di esecuzione può dispensare dal compilare i fogli quotidiani e settimanali del libretto di lavoro un conducente che esercita la sua attività professionale secondo un orario quotidiano invariabile, il che esclude ogni infrazione all'ordinanza;
la decisione di dispensa menziona che il foglio quotidiano deve essere compilato
quando il cronotachigrafo non funziona (art. 18 cpv. 4 lett. a). Prima di rilasciare
una dispensa, l'autorità verifica per mezzo dei dischi del cronotachigrafo se l'orario
presentato dal richiedente è stato osservato. La decisione di dispensa menziona l'orario ed è rilasciata al nome del conducente; la sua validità è limitata ad un anno. Non
può essere prorogata se, durante il periodo di dispensa, il conducente ha effettuato
più di 20 corse all'infuori dell'orario.

4

Il conducente deve portar seco, con il libretto di lavoro, la decisione di dispensa rilasciata secondo il capoverso 3.

5

L'Ufficio federale può emettere istruzioni concernenti il permesso relativo ai rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda e agli orari, conformemente ai capoversi
1 e 3.

6

La decisione di dispensa (cpv. 1 e 3) è valevole soltanto in Svizzera. All'estero, il libretto di lavoro deve essere sempre compilato.


Art. 20

Casi di necessità

1

In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della
guida e del riposo (art. 5-12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l'entità della deroga devono essere
menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della
guida e del riposo (art. 21).

2

Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva.

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Art. 21

Registro della durata del lavoro, della guida e del riposo 1

Ricorrendo ai mezzi disponibili, quali i dischi e le serie di dischi settimanali del cronotachigrafo, i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro ed eventualmente i rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda o le carte di lavoro (art. 19
cpv. 1, art. 25 cpv. 4), il datore di lavoro si accerta in maniera continua che le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12) siano osservate. A
tale scopo, egli iscrive in un registro per ogni conducente, le indicazioni se guenti: a.

la durata quotidiana della guida; b.

la durata complessiva del lavoro per giorno e per settimana; c.

il numero delle ore supplementari prestate e compensate o rimunerate nel
corso di una settimana nonché nell'anno civile; d.

i giorni di riposo settimanali e le semigiornate libere settimanali; e.

il tempo eventualmente dedicato al servizio di altri datori di lavoro.

2

Per lavoratori, la cui durata del servizio di guida al giorno, è manifestamente inferiore a sette ore, secondo il controllo sommario dei dischi del cronotachigrafo, non è
necessario iscrivere nel registro la durata della guida; basta includerla nella durata
totale del lavoro quotidiano (cpv. 1 lett. b).

3

Per i conducenti indipendenti, basta indicare nel registro la durata giornaliera della guida e del riposo settimanale; il capoverso 2 è applicabile per analogia.

4

Per i conducenti dispensati secondo l'articolo 19 capoverso 3 dal compilare il libretto di lavoro, il doppio della decisione di dispensa può sostituire il registro. Ogni
eventuale superamento della durata settimanale del lavoro, fissata nella decisione,
deve tuttavia essere annotato nel registro.

5

Alla fine della settimana, il registro previsto nei capoversi 1 e 3 deve contenere tutte le iscrizioni relative alla settimana precedente. Per i conducenti che lavorano
all'estero, il registro deve essere compilato appena essi sono rientrati in Svizzera.

6

Il datore di lavoro che fa tenere il registro da terzi è responsabile dell'esattezza delle iscrizioni.


Art. 22

Altri obblighi del datore di lavoro 1

Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della
guida e del riposo (art. 5-12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente.

2

Il datore di lavoro deve vegliare a che il conducente osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), tenga correttamente i mezzi di
controllo (art. 15-19) e glieli consegni per tempo.

3

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del conducente il libretto di lavoro nonché le chiavi e i dischi necessari all'uso del cronotachigrafo. Il conducente deve
eventualmente annunciare al più presto possibile al suo datore di lavoro ogni difetto
del cronotachigrafo.

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4

Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché il numero dei loro libretti di lavoro.


Art. 23

Obbligo d'informazione 1

Il datore di lavoro e i conducenti devono comunicare alle autorità d'esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli.

2

Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono permettere all'autorità d'esecuzione di accedere all'azienda e di fare le inchieste che s'impongano.

3

Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare durante due anni, presso la sede dell'azienda: a.

il registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21); b.

i dischi e le serie di dischi settimanali del cronotachigrafo (art. 16); c.

i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro e i libretti di lavoro
compilati (art. 18);

d.

eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda (art. 19 cpv. 1), le
carte di lavoro (art. 25 cpv. 4), i permessi (art. 16 cpv. 2) e le decisioni di dispensa (art. 19 cpv. 1 e 3).

4

Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma devono conservare questi documenti nella loro sede.

5

I documenti devono essere presentati o inviati alle autorità d'esecuzione che ne facessero richiesta.


Art. 24


39

Capo 5: Disposizioni speciali

Art. 25

Conducenti di tassì

1

I Cantoni possono emanare, per i conducenti di tassì che esercitano la loro attività in agglomerazioni urbane, delle prescrizioni deroganti agli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12,
17, 18 e 21 e possono pure dichiarare che queste prescrizioni si applicano anche ai
conducenti di tassì indipendenti. I Cantoni possono delegare questa competenza ai
Comuni.

2

Le prescrizioni cantonali o comunali devono essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.40 L'approvazione può essere accordata solo se, secondo queste prescrizioni, l'attività di conducenti di tassì non oltrepassi complessivamente i
limiti massimi fissati dalla presente ordinanza e se il controllo previsto è efficace.

39

Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 4028).

40

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. all'O del 30 gen. 1991 sull'approvazione di atti
legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

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3

I Cantoni sorvegliano l'applicazione delle prescrizioni comunali.

4

I Cantoni possono prescrivere che i conducenti di tassì debbano riempire, al posto del libretto di lavoro (art. 17 e 18), carte di lavoro che applicheranno al parabrezza
del veicolo in maniera ben visibile. Le carte di lavoro devono contenere le principali
indicazioni previste nel libretto di lavoro e soggiacciono all'approvazione dell'Ufficio federale.


Art. 26


41



Art. 27

Conducente a titolo accessorio 1

Le disposizioni concernenti i lavoratori sono applicabili per analogia ai conducenti la cui attività professionale è assoggettata solo parzialmente alla presente ordinanza
(conducenti a titolo accessorio).

2

Il datore di lavoro che impiega conducenti a titolo accessorio deve accertarsi che la loro attività professionale, principale e accessoria, non superi complessivamente i
limiti fissati dalla presente ordinanza.

3

Per i conducenti, impiegati a titolo accessorio, che all'infuori di tale occupazione non esercitano altra attività lucrativa in qualità di lavoratore (agricoltori, studenti,
casalinghe, pensionati), l'autorità d'esecuzione stabilisce un numero d'ore come base
di durata del lavoro, nella misura in cui ciò s'imponga a causa dell'occupazione nella
loro professione principale o a titolo privato.

Capo 6:
Disposizioni penali, perseguimento penale,
provvedimenti amministrativi


Art. 28

Disposizioni penali

1

Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con l'arresto o con la multa.

2

Chiunque contravviene alle disposizioni sul controllo (art. 15-23), segnatamente: 42 a.

chi non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente; b.

chi non mantiene il cronotachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o
falsifica le registrazioni; c.

chi fa iscrizioni inveritiere o incomplete su un documento di controllo, in
particolare sul disco del cronotachigrafo, nel registro della durata del lavoro,
della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti,
oppure ne rende difficile la lettura; 41

Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1995 (RU 1995 4028).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995
4028).

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d.

chi ostacola l'autorità d'esecuzione nei suoi controlli, rifiuta a essa l'accesso
all'azienda o la consegna dei documenti di controllo o le informazioni necessarie oppure le rilascia informazioni inveritiere, è punito con l'arresto o con la multa.

3

Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare giusta le disposizioni speciali (art. 25 e 27) è punito con l'arresto o con la multa. 43

4

Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente. Il giudice può attenuare la
pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustifichino.


Art. 29

Perseguimento penale

1

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone nel quale l'infrazione è stata commessa, il Cantone che l'accerta è pure competente.

2

Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenze dell'autorità d'esecuzione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato.


Art. 30

Provvedimenti amministrativi L'autorità competente può ordinare provvedimenti amministrativi se una violazione
della presente ordinanza costituisce una fattispecie prevista negli articoli 14 o 16
dalle LCStr.

Capo 7: Disposizioni finali

Art. 31

Compiti dei Cantoni

1

I Cantoni applicano la presente ordinanza. Essi designano le autorità competenti per l'esecuzione e presentano ogni due anni una relazione all'Ufficio federale.

2

Le autorità d'esecuzione effettuano controlli sulla strada e nelle aziende.

3

I controlli delle aziende sono effettuati presso la sede sociale delle imprese o nelle succursali (art. 23 cpv. 4). Se la sede sociale dell'azienda non si trova nel Cantone
dove il veicolo è immatricolato, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità
competente per il controllo dell'impresa.

4

L'autorità d'esecuzione stabilisce un elenco delle imprese aventi la loro sede sociale o una succursale nel Cantone e che utilizzano veicoli menzionati nell'articolo 3. Essa
tiene una lista dei libretti di lavoro rilasciati a ogni azienda.

5

L'autorità d'esecuzione ha l'obbligo di esaminare le denunce per inosservanza alla presente ordinanza e, se risultano giustificate, di prendere i provvedimenti che si
impongono. Se, in caso di denuncia, essa non interviene o prende provvedimenti in43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995
4028).

Tutela dei lavoratori 16

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sufficienti, l'autorità superiore e se necessario l'Ufficio federale ne possono essere
investiti.


Art. 32


44

Compiti della Confederazione 1 L'Ufficio federale esercita la sovrintendenza in materia di esecuzione della presente ordinanza da parte dei Cantoni; può impartire alle autorità d'esecuzione direttive in singoli casi e, per ragioni impellenti, autorizzare deroghe a singole disposizioni.

2 Il DATEC può emanare istruzioni generali per l'applicazione della presente ordinanza.


Art. 33

Abrogazione del diritto precedente L'ordinanza del 18 gennaio 196645 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore è abrogata.


Art. 34

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1981.

44

Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. dell'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(RS 172.217.1).

45

[RU 1966 39, 1969 811 art. 36 n. 2, 1973 949, 1975 375]