Art. 1 Campo d'applicazione
1 La presente legge disciplina il commercio di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco. Le sue disposizioni concernenti i pezzi pirotecnici valgono anche per la polvere da fuoco, fatti salvi gli articoli 12 capoverso 5, 14 nonché 24 capoverso 3 e nella misura in cui non sia oggetto di prescrizioni particolari.5
2 Riguardo ai pezzi pirotecnici da spettacolo, la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari.
3 La polvere da sparo utilizzata come carica propulsiva per munizioni di armi da fuoco sottostà alle disposizioni della legislazione sulle armi.6
4 È fatta salva la legislazione federale sul materiale bellico e sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, sempreché la presente legge o un'ordinanza d'esecuzione non contengano prescrizioni particolari.7
5 Sono parimenti fatte salve le prescrizioni del diritto cantonale in materia di edilizia e di polizia del fuoco.8
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 990; FF 1996 II 922).
6 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
7 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
8 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5499 5405 art. 2 lett. d; FF 2006 2531).