01.03.2023 - * / In vigore
01.05.2019 - 28.02.2023
01.01.2019 - 30.04.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
01.01.2014 - 31.12.2017
01.04.2013 - 31.12.2013
01.01.2008 - 30.03.2013
01.02.2006 - 31.12.2007
01.10.2000 - 31.01.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza
sull'integrazione degli stranieri
(OIntS)

del 13 settembre 2000 (Stato 26 settembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 lettera i e 25a della legge federale del 26 marzo
19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ordina:

Sezione 1:

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza: a.

definisce gli obiettivi dell'integrazione degli stranieri; b.

disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri
(commissione) nonché le sue relazioni con l'Ufficio federale degli stranieri
(ufficio);

c.

disciplina l'attribuzione dei sussidi federali previsti all'articolo 25a LDDS.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica agli stranieri titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio.

2 I sussidi volti a favorire l'integrazione dei rifugiati e delle persone bisognose di
protezione aventi diritto a un permesso di dimora sono disciplinati dall'articolo 91
capoverso 4 della legge federale del 26 giugno 19982 sull'asilo e dall'articolo 45
dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 19993 relativa alle questioni finanziarie.


Art. 3

Obiettivi

1 L'integrazione è un compito pluridisciplinare che va svolto dalla società e dalle
autorità federali, cantonali, comunali o locali con il sostegno delle associazioni degli
stranieri.

2 Per integrazione s'intendono tutti gli sforzi destinati a: RU 2000 2281

1

RS 142.20

2

RS 142.31

3

RS 142.312

142.205

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.205

a.

favorire la comprensione reciproca tra la popolazione svizzera e quella straniera; b.

facilitare la loro coesistenza fondata su valori e comportamenti comuni; c.

familiarizzare gli stranieri con l'organizzazione dello Stato, con la società e
con il modo di vita in Svizzera; d.

creare condizioni propizie alla parità di opportunità e alla partecipazione degli stranieri alla vita sociale.

3 L'integrazione presuppone, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi
nella società e, d'altro canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei
loro confronti.

Sezione 2:

Compiti e struttura della commissione

Art. 4

Campo d'attività

1 La commissione tratta questioni d'ordine sociale, economico, culturale, politico,
demografico e giuridico sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, segnatamente in vista di facilitare la coesistenza tra la popolazione svizzera e quella straniera.

2 Essa collabora con i competenti servizi federali, cantonali e comunali, i servizi di
aiuto agli stranieri e le commissioni per gli stranieri attivi sul piano cantonale e comunale nonché con le associazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'integrazione. Partecipa agli scambi di vedute e di esperienze a livello internazionale.

3 Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale dei rifugiati e della Commissione federale contro il razzismo.


Art. 5

Informazione

1 La commissione contribuisce a informare gli stranieri sulle condizioni di vita e lavorative in Svizzera e a favorire le loro relazioni con la popolazione svizzera.

2 Essa informa la popolazione svizzera sui motivi dell'immigrazione in Svizzera e
sulla situazione particolare degli stranieri.


Art. 6

Formazione

D'intesa con le competenti autorità cantonali, la commissione incoraggia l'offerta di
possibilità di formazione e di perfezionamento scolastico e professionale degli stranieri nonché il riconoscimento di tali formazioni.


Art. 7

Mediazione

La commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito
dell'integrazione degli stranieri e le autorità federali.

Integrazione degli stranieri 3

142.205


Art. 8

Parere e raccomandazioni 1 La commissione può diffondere il proprio parere e le proprie raccomandazioni su
questioni generali relative agli stranieri.

2 Il Consiglio federale o i dipartimenti possono chiederle un parere e raccomandazioni in merito a questioni particolari. Essi decidono della loro diffusione.

3 La commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della
migrazione.


Art. 9

Rapporto d'attività

La commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubblicato.


Art. 10

Incontri

La commissione organizza regolarmente incontri per scambi di vedute, segnatamente con i rappresentanti delle commissioni per gli stranieri e dei servizi cantonali
e comunali di aiuto agli stranieri, nonché con i rappresentanti delle associazioni degli stranieri.


Art. 11

Sussidi

1 La commissione si pronuncia sulle le domande di sussidi (art. 19). Può delegare
tale competenza a un organo nominato in suo seno.

2 Essa è abilitata a proporre il versamento di sussidi per progetti o per l'attribuzione
di mandati.


Art. 12

Osservanza del segreto I membri della commissione sono tenuti a osservare il segreto sulle loro deliberazioni.


Art. 13

Struttura

1 I membri come pure il presidente e i due vicepresidenti della commissione sono
nominati dal Consiglio federale. Almeno la metà dei membri e un vicepresidente
sono di cittadinanza straniera.

2 La commissione è aggregata amministrativamente all'ufficio.

3 Essa determina il proprio modo d'organizzazione.


Art. 14

Relazioni con l'ufficio 1 Le questioni relative all'integrazione che devono essere trattate da un'autorità della
Confederazione competono all'ufficio. Esso consulta dapprima la commissione e in
seguito l'informa dei risultati.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.205

2 L'ufficio partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.

3 Esso mette a disposizione della commissione una segreteria indipendente.

Sezione 3:

Sussidi


Art. 15

Versamento di sussidi I sussidi previsti all'articolo 25a LDDS sono versati, entro i limiti dei crediti accordati, per progetti e per l'allestimento di strutture.


Art. 16

Ambiti

Possono essere accordati sussidi in particolare per: a.

migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e favorire la loro
conoscenza delle lingue nazionali; b.

incoraggiare i progetti volti all'integrazione nel mondo del lavoro; c.

promuovere le iniziative e i progetti tenendo conto della particolare situazione delle straniere; d.

mantenere i legami che gli stranieri hanno con la loro lingua e la loro cultura; e.

attuare una politica d'informazione coerente per e sulla popolazione straniera in Svizzera; f.

promuovere il dialogo interculturale e una partecipazione attiva della popolazione straniera; g.

sostenere le misure volte a migliorare la salute della popolazione straniera; h.

garantire la formazione e il perfezionamento delle persone attive nel settore
degli scambi interculturali (mediatori); i.

incoraggiare i progetti innovativi dei Cantoni e dei Comuni e promuovere gli
scambi di vedute tra loro; j.

coordinare le misure particolari d'integrazione; k.

creare servizi di aiuto agli stranieri incaricati segnatamente del coordinamento, della comunicazione e dell'informazione e assicurarne il funzionamento; l.

sostenere le ricerche scientifiche nel settore dell'integrazione.


Art. 17

Ordine di priorità

Se le domande presentate o previste eccedono le risorse disponibili, il Dipartimento
federale di giustizia e polizia (dipartimento) determina, su proposta della commissione e previa consultazione della Commissione federale dei rifugiati, l'ordine di
priorità dell'esame delle domande.

Integrazione degli stranieri 5

142.205


Art. 18

Deposito delle domande 1 Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione.

2 Esse devono contenere: a.

una descrizione precisa del progetto; b.

un preventivo;

c.

un piano di finanziamento; d.

un parere circa la domanda di sussidi nonché, di regola, un impegno finanziario del Cantone, del Comune o di terzi interessati.

3 L'ufficio emana, d'intesa con la commissione, istruzioni relative al deposito delle
domande.


Art. 19

Esame delle domande

1 La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali. Se
la ritiene incompleta indica al richiedente la possibilità di completarla.

2 Essa esprime il proprio parere in merito alla domanda in funzione della sua finalità, degli obiettivi del promovimento dell'integrazione e dell'ordine di priorità prestabilito.

3 Essa trasmette la domanda corredata del proprio parere all'ufficio, il quale, se
competente, decide oppure la trasmette al dipartimento per decisione.


Art. 20

Decisione e modalità di versamento 1 Entro i limiti dei crediti autorizzati, sono abilitati a decidere del versamento di sussidi: a.

l'ufficio fino a concorrenza di 300 000 franchi; b.

il dipartimento per gli importi superiori.

2 Le decisioni che derogano al parere della commissione devono essere motivate.

3 L'ufficio emana istruzioni sulle modalità di versamento dei sussidi.

Sezione 4:

Entrata in vigore

Art. 21

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.205