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Traduzione1 Costituzione del Cantone di Uri del 28 ottobre 1984 (Stato 6 marzo 2012) Nel nome di Dio!
Il Popolo di Uri, che nella sua grande maggioranza si professa di fede cristiana,
intenzionato a proteggere la libertà e il diritto sulle basi di un ordinamento statale democratico, ad accrescere il benessere di tutti e a rafforzare Uri nella sua atavica indipendenza in quanto Stato della Confederazione Svizzera, si dà la presente Costituzione: Capitolo 1: Principi
Art. 1
Sovranità 1 Il Cantone di Uri è uno Stato sovrano della Confederazione Svizzera.
2
In quanto membro dello Stato federativo svizzero, collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, salvaguardando i propri interessi specifici.
Art. 2
Obiettivi dello Stato Il Cantone e i Comuni si prefiggono segnatamente di: a. instaurare un ordine giusto, atto ad assicurare la coesistenza pacifica fra le persone;
b. proteggere i diritti e le libertà dell'individuo e della famiglia e preparare le basi per realizzarli; c. creare i presupposti per un'esistenza umanamente degna.
Art. 3
Cittadinanza
1
La cittadinanza cantonale e la cittadinanza comunale sono indissolubilmente legate.
2
La legislazione ne disciplina il conferimento.
Accettata nella votazione popolare del 28 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (Raccolta sistematica del diritto del Canton Uri, RB 1.1101). Garanzia dell'AF del 3 ott. 1985 (FF 1985 II 1216 art. 1 II 589).
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.
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Costituzioni cantonali 2
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Art. 4
Responsabilità dello Stato 1
Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono del danno che i loro organi causano illecitamente a terzi nell'esercizio della loro attività ufficiale.
2
Chiunque subisca illecitamente una grave restrizione della libertà personale o sia arrestato senza colpa alcuna ha diritto al risarcimento del danno e a un'indennità a titolo di riparazione morale.
3
La legislazione può estendere ad altri casi la responsabilità dello Stato.
Art. 5
Responsabilità degli organi Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico possono rivalersi sui loro organi che abbiano causato il danno violando intenzionalmente o per negligenza grave i loro doveri di servizio.
Art. 6
Indennità in caso di espropriazione In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.
Capitolo 2: Stato e Chiesa
Art. 7
Chiese nazionali
1
La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute quali Chiese nazionali.
2
Le Chiese nazionali sono corporazioni autonome di diritto pubblico.
Art. 8
Autonomia
1
Le Chiese nazionali sbrigano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione. Si organizzano secondo principi democratici.
2
Esse possono organizzarsi in parrocchie.
3
Ogni Chiesa nazionale emana un proprio Statuto ecclesiastico, che richiede l'approvazione del Consiglio di Stato.
4
Sotto il profilo giuridico, l'operato delle Chiese nazionali sottostà al controllo del Cantone.
Disposizione transitoria
Entro cinque anni, ogni Chiesa nazionale deve sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato il proprio Statuto ecclesiastico. Sino a tale momento, i decreti istitutivi già approvati e il decreto del Gran Consiglio del 28 dicembre 1916 sul riconoscimento della Parrocchia protestante sono riconosciuti quali Statuti ecclesiastici. Sca
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duto questo termine, il Consiglio di Stato può, in via surrogatoria, emanare esso stesso tali statuti.
Art. 9
Sovranità fiscale
Le Chiese nazionali o le loro parrocchie hanno facoltà di riscuotere imposte nei limiti fissati dalla legislazione cantonale.
Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri
Art. 10
Dignità umana
La dignità umana è intangibile.
Art. 11
Uguaglianza giuridica 1
Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
2
Nessuno può essere privilegiato o sfavorito a causa dell'origine, del sesso, della razza, della lingua, della sua posizione sociale o delle sue convinzioni filosofiche o religiose.
Art. 12
Diritti fondamentali
Sono garantiti:
a. il diritto alla vita, all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento; b. il diritto al matrimonio e alla famiglia; c. la protezione della sfera privata, l'inviolabilità del domicilio e il segreto epistolare e delle telecomunicazioni;
d. la libertà di credo e di coscienza, e. la libertà d'informazione, d'opinione e di stampa; f.
il diritto di petizione; g. il diritto d'associazione e di riunione; h. la libertà di domicilio; i.
la libertà dell'insegnamento e della ricerca e la libertà dell'arte; k. la libertà economica e il diritto alla libera scelta della professione; l.
il diritto di proprietà.
Art. 13
Tutela giurisdizionale 1
Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.
2
In qualsivoglia procedimento, le parti hanno il diritto d'essere sentite e d'ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
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Art. 14
Limiti dei diritti fondamentali 1
Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.
2
I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto laddove un interesse pubblico preponderante lo giustifichi.
3
I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l'interesse pubblico specifico.
4
I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Art. 15
Attuazione dei diritti fondamentali I diritti fondamentali vincolano tutti gli organi del Cantone, dei Comuni e degli altri enti e istituti di diritto pubblico.
Art. 16
Doveri
Ognuno deve adempiere i suoi doveri legali nei confronti dello Stato e della collettività.
Capitolo 4: Diritti e doveri politici Sezione 1: Diritto di voto
Art. 17
Diritto di voto e eleggibilità.
a. in genere
1
Hanno diritto di voto gli Svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Uri e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.2 2 In materia ecclesiale hanno diritto di voto soltanto i membri delle Chiese, in questioni di competenza dei Comuni patriziali, soltanto i patrizi.
3
Il diritto di voto conferisce la facoltà di partecipare alle elezioni e votazioni popolari, nonché di firmare referendum e iniziative popolari.
4
Chi ha il diritto di voto è eleggibile.
Art. 18
Diritto di voto e eleggibilità.
b. ampliamento
1
Le Chiese nazionali possono, nello Statuto ecclesiastico, ampliare la cerchia degli aventi diritto di voto in materia ecclesiale.
2
Esse possono delegare questa facoltà alle parrocchie.
2
Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1989. Garanzia dell'AF del 4 dic. 1989 (FF 1989 III 1516 art. 1 n. 1 III 644).
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Art. 19
Diritto di voto e eleggibilità.
c. corporazioni comunali Il diritto di voto in questioni di competenza delle corporazioni comunali e dei Comuni patriziali corporativi è determinato dal diritto delle corporazioni.
Art. 20
Esercizio del diritto di voto La partecipazione alle votazioni ed elezioni e alle assemblee comunali è un dovere civico.
Sezione 2:
Elezioni popolari
Art. 21
Elezione popolare obbligatoria.
a. a livello cantonale Gli aventi diritto di voto eleggono: a. i deputati al Consiglio degli Stati; b. i membri del Consiglio di Stato; c. il presidente (« landamano ») e il vicepresidente del Consiglio di Stato; d. i giudici del Tribunale d'appello.
Art. 22
Elezione popolare obbligatoria.
b. a livello distrettuale Gli aventi diritto di voto del distretto giudiziario di Uri eleggono i giudici del Tribunale di primo grado di Uri, quelli del distretto giudiziario di Ursern, i giudici del Tribunale di primo grado di Ursern.
Art. 23
3
c. a livello comunale
Gli aventi diritto di voto del Comune eleggono i membri del Gran Consiglio e gli organi comunali previsti dalla Costituzione, nonché le autorità e gli impiegati previsti nel regolamento comunale.
Sezione 3:
Votazioni popolari
Art. 24
Votazione popolare obbligatoria a livello cantonale Sottostanno obbligatoriamente a votazione popolare cantonale: a. le modifiche della Costituzione; 3
Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
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b. le
leggi
cantonali;
c.4 le nuove spese del Cantone superiori a un milione di franchi; d.5 le nuove spese del Cantone superiori a 100 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni;
e. le iniziative popolari cantonali sotto forma di progetto elaborato; f. le iniziative popolari cantonali generiche non condivise dal Gran Consiglio.
Le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione cantonale sono sempre sottoposte al voto del Popolo; g. le iniziative popolari cantonali che chiedono la destituzione di un'autorità.
Art. 25
Votazione popolare facoltativa a livello cantonale 1 I referendum popolari sono sottoposti a votazione popolare a livello cantonale se sottoscritti da almeno 450 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.6 2 Il referendum popolare è ammissibile contro: a. le
ordinanze;
b. i concordati del Gran Consiglio; c.7 le nuove spese del Cantone superiori a 500 000 franchi; d.8 le nuove spese del Cantone superiori a 50 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni;
e. la concessione di importanti diritti d'acqua da parte del Cantone.
3
Il referendum popolare dev'essere depositato entro 90 giorni dalla pubblicazione del progetto contestato.
4
Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre al voto del Popolo qualsiasi altra decisione.
Art. 26
Votazione popolare a livello comunale 1
Il regolamento comunale determina, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, quali affari comunali debbano essere decisi in procedura di voto palese e quali con voto alle urne.
4
Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).
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Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).
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Accettato nella votazione popolare dell'8 giu. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
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Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).
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Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).
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2
È considerata palese una procedura di voto per alzata di mano o una procedura in cui le schede siano distribuite nel corso dell'assemblea e immediatamente scrutinate.
Art. 27
Iniziativa popolare cantonale.
a. oggetto
1
Mediante un'iniziativa popolare cantonale si può chiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni della Costituzione, di una legge o di un'ordinanza.
2
L'iniziativa popolare cantonale può anche chiedere la destituzione di un'autorità o il deposito di un'iniziativa cantonale in sede federale.
Art. 28
Iniziativa popolare cantonale.
b. forma e procedura
1
Le iniziative popolari cantonali devono rivestire la forma di progetto elaborato o di proposta generica. Quelle che chiedono la revisione totale della Costituzione cantonale sono ammissibili soltanto sotto forma di proposta generica.
2
Le iniziative popolari cantonali devono rispettare l'unità della materia e non devono essere contrarie al diritto di rango superiore né, per ragioni obiettive, essere inattuabili o contenutisticamente indeterminate. Devono essere sottoscritte da almeno 600 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.9 3
Le iniziative popolari cantonali devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi un anno e mezzo dopo il loro deposito. Il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto.
Art. 29
Iniziativa popolare comunale 1
Mediante un'iniziativa popolare comunale si può chiedere la destituzione di un'autorità comunale o l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di norme giuridiche che rientrino nella sfera di competenza dei Comuni.
2
Le iniziative popolari comunali devono recare le firme ufficialmente autenticate di almeno un decimo degli aventi diritto di voto nel Comune. Devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi 12 mesi dopo il deposito.
3
Per altro, si applicano le disposizioni sulle iniziative popolari cantonali.
Sezione 4:
Procedura di voto
Art. 30
Elezioni e votazioni
1
Le elezioni e le votazioni del Cantone e dei distretti giudiziari si svolgono alle urne.
9
Accettato nella votazione popolare dell'8 giu. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
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Le elezioni e le votazioni dei Comuni si svolgono per alzata di mano nell'Assemblea comunale, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti. Le elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale si svolgono alle urne.10 3
L'Assemblea comunale dev'essere preannunciata pubblicamente il più tardi otto giorni prima, con menzione degli oggetti all'ordine del giorno. Per le votazioni alle urne, rimane salva la procedura prevista dalla legislazione.
Capitolo 5: Compiti pubblici Sezione 1: Principi
Art. 31
Collaborazione
Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico collaborano nell'adempimento dei compiti pubblici.
Art. 32
Espropriazione
1
L'espropriazione è ammissibile laddove sia necessaria per l'adempimento dei compiti pubblici.
2
Il diritto di espropriare spetta al Cantone, ai Comuni, ai consorzi intercomunali e alle corporazioni comunali.
Sezione 2:
Istruzione e promozione della cultura
Art. 33
Scuole pubbliche
Il Cantone e i Comuni provvedono affinché tutti i fanciulli e gli adolescenti possano, secondo le loro capacità, ricevere un'istruzione adeguata in scuole pubbliche di base, medie superiori e professionali.
Art. 34
11
a. frequentazione
La frequentazione della scuola di base è gratuita e, eccettuata la scuola materna, obbligatoria.
10
Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541 art. 1 n. 2, II 353).
11
Accettato nella votazione popolare del 2 mar. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
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Art. 35
Scuole di base.
b. enti responsabili e vigilanza 1
Gli enti responsabili delle scuole di base sono i Comuni o i consorzi intercomunali.
2
Il Cantone fornisce il proprio sostegno ai Comuni e ai consorzi intercomunali e vigila su di essi.
Art. 36
Scuole di base.
c. scuole speciali
Il Cantone gestisce o sostiene scuole speciali e centri di accoglienza. Può esigere dai Comuni adeguate prestazioni.
Art. 37
12
I Comuni gestiscono scuole materne.
Art. 38
Scuola professionale e scuole superiori 1
Il Cantone promuove la formazione professionale e specialistica e l'istruzione superiore.
2
Esso può gestire in proprio istituti del settore o parteciparvi.
Art. 39
Scuole private
Il diritto all'insegnamento privato è garantito. Le scuole private sottostanno ad autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza del Cantone.
Art. 40
Sussidi alla formazione Il Cantone accorda sussidi alla formazione sotto forma di borse di studio e di prestiti.
Art. 41
Educazione degli adulti e tempo libero Il Cantone e i Comuni possono sostenere l'educazione degli adulti e le iniziative per l'organizzazione appropriata del tempo libero.
Art. 42
Promozione della cultura Il Cantone e i Comuni tutelano il patrimonio culturale indigeno e promuovono gli sforzi e le attività artistiche e culturali.
Art. 43
Legislazione
La legislazione specifica i principi in materia di istruzione, in particolare riguardo alla durata della scuola dell'obbligo, e in materia di promozione della cultura.
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Accettato nella votazione popolare del 2 mar. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
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Sezione 3:
Aiuto sociale
Art. 44
Ripartizione dei compiti 1
L'assistenza pubblica e il settore tutorio incombono ai Comuni, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.
2
Il Cantone fornisce il suo sostegno ai Comuni e vigila su di essi. Può creare e sostenere istituzioni di aiuto sociale.
3
Il Cantone può creare proprie istituzioni di assicurazione sociale.
Sezione 4:
Sanità
Art. 45
Principio
1
Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica, la prevenzione delle malattie e l'assistenza sanitaria. Creano le condizioni atte ad assicurare cure mediche alla popolazione.
2
Il Cantone e i Comuni promuovono la lotta contro i pericoli delle dipendenze.
Art. 46
Compiti particolari del Cantone 1
Il Cantone vigila sul settore della salute pubblica e lo coordina. Disciplina l'esercizio delle professioni mediche e la polizia sanitaria.
2
Il Cantone garantisce l'operatività dell'Ospedale cantonale. Può sostenere altri istituti e case di cura.
Sezione 5:
Spazio vitale
Art. 47
Pianificazione del territorio 1
Il Cantone e i Comuni assicurano un'occupazione razionale del territorio e un'utilizzazione appropriata del suolo. Nelle loro attività tengono conto degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione del territorio.
2
Il Cantone è responsabile dei piani direttori. Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni sono competenti per i piani d'utilizzazione.
Art. 48
Costruzioni
1
Il Cantone e i Comuni emanano norme edilizie.
2
Il Cantone disciplina la costruzione e la manutenzione delle vie di comunicazione e delle opere di premunizione contro le forze della natura.
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Art. 49
Protezione dell'ambiente e dello spazio vitale Nelle loro attività, il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano, il suo ambiente e il suo spazio vitale.
Art. 50
Cose pubbliche
1
I laghi e i fiumi sono di proprietà del Cantone. Sono salvi i diritti privati.
2
Il Cantone emana ulteriori prescrizioni relative alle cose pubbliche, al loro uso e al loro sfruttamento.
3
Esso disciplina lo sfruttamento delle falde freatiche.
4
Lo sfruttamento delle forze idriche appartenenti al Cantone può essere concesso a terzi soltanto se il Cantone può partecipare in ampia misura all'impresa del concessionario.
Sezione 6:
Economia
Art. 51
Politica economica
1
Il Cantone e i Comuni promuovono uno sviluppo equilibrato di tutti i settori dell'economia urana.
2
Il Cantone persegue in tal ambito uno sviluppo armonioso di tutte le parti del territorio.
Art. 52
Condizioni quadro
Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli per l'agricoltura e la silvicoltura, per l'industria, per le arti e mestieri e per il settore terziario.
Art. 53
Legislazione
Il Cantone emana disposizioni per assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.
Art. 54
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1
Il Cantone può gestire una banca cantonale. Ne garantisce gli impegni.
2
La banca cantonale deve produrre utili adeguati. Serve principalmente allo sviluppo economico generale del Cantone.
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Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001. Garanzia dell'AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 2, 2002 5948).
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Art. 55
Diritti di regalìa.
a. definizione
Le regalìe consistono nel potere esclusivo di esercitare una data attività e di sfruttarla economicamente.
Art. 56
Diritti di regalìa.
b. regalìa del sale, della caccia e della pesca La regalìa del sale, la regalìa della caccia e la regalìa della pesca appartengono al Cantone.
Art. 57
Diritti di regalìa.
c. regalìa delle miniere 1
La regalìa delle miniere appartiene per principio al Cantone.
2
È fatto salvo il diritto delle corporazioni comunali di concedere diritti di prospezione e di accordare concessioni per lo sfruttamento di giacimenti minerari e di cave sul loro territorio comunitario.
3
La sovranità legislativa in materia di regalìa delle miniere permane al Cantone.
Sezione 7:
Ordinamento finanziario
Art. 58
Finanze
1
Le finanze del Cantone e dei Comuni devono essere gestite secondo i principi della legalità, della parsimonia e della redditività. A lungo termine, devono essere equilibrate.
2
Il Cantone e i Comuni elaborano pianificazioni finanziarie e garantiscono il controllo finanziario.
3
Le pianificazioni finanziarie devono essere armonizzate con quelle dei compiti.
Art. 59
Risorse finanziarie
1
Il Cantone e i Comuni si procurano le risorse necessarie mediante: a. la riscossione di imposte, tasse e contributi; b. i redditi del patrimonio e dei diritti di regalìa; c. contributi e quote di partecipazione agli introiti della Confederazione e di altri enti, imprese e istituti di diritto pubblico; d. altri redditi eventuali; e. l'emissione e l'assunzione di prestiti.
2
I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.
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Il diritto cantonale determina l'oggetto delle imposte, la cerchia dei contribuenti e le basi di calcolo. I Comuni determinano la loro aliquota fiscale nei limiti fissati dalla legislazione.
Art. 60
Principi della riscossione delle imposte 1
Le imposte sono improntate ai principi della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti.
2
Esse devono essere calcolate in modo che l'onere complessivo a carico dei contribuenti risulti sopportabile secondo criteri sociali, le risorse dell'economia non vengano eccessivamente sollecitate, la volontà di conseguire un certo livello di reddito e di patrimonio non sia affievolita e il risparmio individuale sia incentivato.
3
Le sottrazioni fiscali e le resistenze alla riscossione delle imposte devono essere represse con sanzioni efficaci.
Art. 61
Perequazione finanziaria Il Cantone assicura la perequazione finanziaria fra i Comuni politici. Questi possono essere tenuti a versare contributi perequativi.
Capitolo 6: Struttura dello Stato Sezione 1: Cantone
Art. 62
Territorio
1
Il Cantone di Uri comprende il territorio delimitato dai confini storici che la Confederazione Svizzera gli ha garantito.
2
Qualsiasi rettifica di confine dev'essere approvata dal Gran Consiglio.
Art. 63
Capitale
1
La capitale del Cantone di Uri è Altdorf.
2
Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno la sede ad Altdorf.
Sezione 2:
Comuni
Art. 64
Tipi di Comuni
1
Nei limiti fissati dalla Costituzione, sono riconosciuti i seguenti tipi di Comuni: a. il Comune politico, comprendente tutti i residenti in un Comune; b. la parrocchia, comprendente tutti gli appartenenti a una Chiesa nazionale residenti in un Comune;
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c. il Comune patriziale, comprendente tutti i patrizi residenti in un Comune; d. il Comune corporativo («Allmendbürgergemeinde»), comprendente tutti i membri di una corporazione comunale residenti in un Comune.
2
Le Chiese nazionali e le corporazioni comunali possono delimitare il territorio delle loro parrocchie o dei loro Comuni corporativi scostandosi dai confini territoriali dei Comuni politici.
Art. 65
Natura giuridica
I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.
Art. 66
Modifiche territoriali 1
Le eventuali modifiche territoriali sono decise dalle rispettive Assemblee comunali e le rettifiche di confine dai rispettivi Municipi. In ambo i casi, è richiesta l'approvazione del Consiglio di Stato.
2
Per le parrocchie fa stato lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale, per i Comuni corporativi, il diritto delle corporazioni.
Art. 67
Comuni politici
Il Cantone di Uri è composto dei seguenti 20 Comuni politici: 1. Altdorf 2. Bürglen 3. Silenen con Amsteg e Bristen 4. Schattdorf 5. Spiringen con Urnerboden 6. Erstfeld 7. Wassen con Meien 8. Seelisberg 9. Attinghausen 10. Seedorf 11. Sisikon 12. Isenthal 13. Flüelen 14. Unterschächen 15. Gurtnellen 16. Bauen 17. Göschenen con Göscheneralp 18. Andermatt
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19. Hospental con Zumdorf 20. Realp
Art. 68
Parrocchie
Le parrocchie sono istituite e si organizzano secondo lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale interessata, nei limiti fissati dalla presente Costituzione.
Art. 69
Comuni patriziali
1
I Comuni politici possono istituire al loro interno uno o più Comuni patriziali.
2
I decreti istitutivi, che richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato, devono indicare le linee fondamentali dell'organizzazione e i compiti dei Comuni patriziali.
Disposizione transitoria
I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come tali secondo il capoverso 2. Devono essere adattati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione. Scaduto infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può procedere esso stesso all'adattamento.
Art. 70
Comuni corporativi
I Comuni corporativi sono istituiti e si organizzano secondo il diritto delle corporazioni.
Art. 71
Consorzi intercomunali 1
Più Comuni possono associarsi in consorzi al fine di svolgere assieme i loro compiti. I diritti di partecipazione dei cittadini aventi diritto di voto devono essere garantiti.
2
I regolamenti consortili richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato.
Disposizione transitoria Le associazioni intercomunali esistenti sono considerate approvate e riconosciute.
Sezione 3:
Corporazioni comunali
Art. 72
Natura giuridica
1
Le corporazioni comunali Uri e Ursern sono enti autonomi di diritto pubblico.
2
Le corporazioni comunali possono istituire Comuni corporativi. Tali decisioni vanno comunicate al Consiglio di Stato.
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Disposizione transitoria I Comuni corporativi esistenti sono riconosciuti. I pertinenti decreti istitutivi devono
essere adattati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione.
Art. 73
Patrimonio corporativo Il patrimonio corporativo permane garantito.
Art. 74
Collaborazione
Le corporazioni comunali sostengono il Cantone e i Comuni nell'adempimento dei loro compiti e forniscono il loro aiuto per l'attuazione degli obiettivi dello Stato.
Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato Sezione 1: Principi
Art. 75
Divisione dei poteri
I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi.
Art. 76
Incompatibilità per funzione 1
Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono appartenere a un tribunale. Nessun giudice può essere simultaneamente membro di due tribunali ordinari.
2
I membri del Consiglio di Stato non possono: a. essere membri di un'autorità comunale; b. appartenere al Consiglio esecutivo di una corporazione comunale; c. 14 essere dipendenti a tempo pieno del Cantone o di un Comune; d. fungere da avvocato dinanzi a un tribunale urano.
3
I dipendenti a tempo pieno del Cantone non possono essere membri del Gran Consiglio.15
Disposizione transitoria
Le incompatibilità per funzione che risultassero di fatto a norma della presente Costituzione devono essere rimosse per la fine del periodo amministrativo in corso.
14 Accettata nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
15 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
Uri
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Art. 77
Incompatibilità per parentela 1
Non possono appartenere alla stessa autorità cantonale o comunale: a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita;
b. i parenti di primo e secondo grado; c. i coniugi di parenti di primo o secondo grado, i partner registrati di parenti di primo o secondo grado e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita con parenti di primo o secondo grado.16 2
La presente disposizione non si applica al Gran Consiglio.
Art. 78
17
Art. 79
Pubblicità delle sedute 1
I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legislazione determina le eccezioni richieste dall'interesse pubblico o da interessi privati.
2
La pubblicità delle udienze dei tribunali non concerne la deliberazione della sentenza.
Art. 80
Quorum
1
Un'autorità è in numero legale se più della metà dei suoi membri, ma almeno tre sono presenti.
2
Sono salve le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria, nonché i casi di astensione o ricusazione previsti dalla legge.18
Art. 81
Decisioni
1
Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, una decisione è valida soltanto se presa a maggioranza assoluta dei votanti.
2
I presidenti non votano, tranne nelle elezioni. In caso di parità di voti, decidono.
Nelle elezioni, in caso di parità di voti decide la sorte.
16 Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2006. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 1, 2007 6913).
17 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
18
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
Costituzioni cantonali 18
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Art. 82
19
Di regola, le autorità e i pubblici dipendenti cantonali devono prestare giuramento.
Art. 83
Durata delle funzioni 1
La durata delle funzioni delle autorità cantonali è di quattro anni, quella del landamano e del suo vice di due. La durata delle funzioni dei pubblici dipendenti cantonali eletti dal Popolo è pure di quattro anni, eccetto che il Gran Consiglio disponga altrimenti.20 2
Per le autorità e i pubblici dipendenti comunali la durata delle funzioni è di due anni, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti. Per certe categorie di dipendenti, il regolamento comunale può in particolare rinunciare alla rielezione periodica.21 3 Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari.
Art. 84
Entrata in funzione
1
I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali entrano in funzione il 1° giugno, i deputati al Consiglio degli Stati, all'inizio della sessione delle Camere federali che segue l'elezione.
2
Le autorità comunali entrano in funzione il 1° gennaio, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti.
3
In caso di elezioni suppletive, l'entrata in funzione è immediata.
4
Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la tempestiva entrata in funzione.
Art. 85
Obbligo di assumere certe funzioni La legislazione disciplina l'obbligo di assumere certe funzioni.
Art. 86
Informazione del pubblico Le autorità informano il pubblico su problemi, progetti e decisioni importanti, per quanto interessi preponderanti non vi si oppongano.
19 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
20 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
21 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
Uri
19
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Sezione 2:
Cantone
Sottosezione 1: Gran Consiglio
Art. 87
Statuto e composizione 1
Il Gran Consiglio è l'autorità cantonale che, in rappresentanza del Popolo, esercita il potere legislativo. Ha l'alta vigilanza su tutte le autorità che assumono compiti cantonali.
2
Il Gran Consiglio si compone di 64 deputati.
Art. 88
Elezione
1
Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano tre o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. La legge disciplina i particolari.22 2 I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: a. il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; b. i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; c. i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente.
Art. 89
Procedura
1
Il Gran Consiglio si costituisce da sé ed elegge ogni anno i propri presidente e vicepresidente.
2
Esso emana un regolamento interno, non sottostante a referendum.
3
Il Consiglio di Stato partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.
Art. 90
Competenze.
a. legislazione
1
Il Gran Consiglio sottopone al Popolo, sotto forma di legge, tutte le disposizioni importanti, in particolare quelle che stabiliscono i diritti e i doveri di tutti i cittadini o della maggior parte di essi.
22
Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541 art. 1 n. 2, II 353).
Costituzioni cantonali 20
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2
Per prescrizioni d'altro genere, il Gran Consiglio emana ordinanze, eccetto che la legislazione in materia non competa a un'altra autorità.
Art. 91
Competenze.
b. decisioni in materia finanziaria Il Gran Consiglio:
a. decide in materia di nuove spese, fatta salva la competenza del Popolo; b. delibera il bilancio preventivo annuale; c. approva il conto di Stato, quello della Banca cantonale urana e quello dell'Ospedale cantonale.
Art. 92
Competenze.
c. elezioni
Il Gran Consiglio elegge: a. i capi delle direzioni del Consiglio di Stato e i loro supplenti, su proposta del Consiglio di Stato;
b. il Consiglio dell'educazione, eccettuato il presidente; c. ... 23 d. il comandante del battaglione urano, conformemente alle prescrizioni federali;
e.24 i pubblici dipendenti del Cantone, per quanto non ne sia competente il Consiglio di Stato;
f.25 il Consiglio della Banca.
Art. 93
Competenze.
d. altre competenze
Il Gran Consiglio:
a. approva i concordati che contengano norme di diritto; b. approva i rendiconti del Consiglio di Stato e del Tribunale d'appello; c. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale accorda ai Cantoni a livello federale (art. 86, 89, 89bis e 93 Cost.26); 23 Abrogata nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
24 Accettata nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
25
Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 2001. Garanzia dell'AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 2, 2002 5948).
26
[RS 1 3, RU 1949 614 ediz. franc., 1977 807 2228]. Alle disp. menzionate corrispondono attualmente gli art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 e 165 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
Uri
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d. ...27 e. esercita il diritto di grazia; f.
risolve i conflitti di competenza, per quanto la decisione non competa al Tribunale d'appello; g. prende atto delle pianificazioni del Consiglio di Stato; h. autorizza l'assunzione di prestiti; i.
adempie altri compiti assegnatigli dalla legislazione.
Sottosezione 2: Consiglio di Stato e amministrazione
Art. 94
Consiglio di Stato.
a. statuto e composizione 1
Il Consiglio di Stato è l'autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.
2
Esso si compone del landamano, del suo vice e di cinque altri membri.
Art. 95
Consiglio di Stato.
b. elezione
1
Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario.
2
Nell'elezione va tenuto equamente conto delle diverse regioni del Cantone. Non più di tre membri possono provenire da uno stesso Comune.
Art. 96
Consiglio di Stato.
c. organizzazione
1
Il Consiglio di Stato svolge i suoi compiti come autorità collegiale.
2
Per preparare i compiti governativi e provvedere all'esecuzione della legislazione della Confederazione e del Cantone sono istituite direzioni che, nei limiti della loro competenza, hanno potere decisionale autonomo.
Art. 97
Attività governative
1
Il Consiglio di Stato determina gli obiettivi importanti e i mezzi dell'operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
2
Inoltre, il Consiglio di Stato: a. rappresenta il Cantone all'interno e all'esterno; b. tutela la tranquillità, l'ordine e la sicurezza pubblici; 27 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 1, 2011 7145).
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c. cura i rapporti con le autorità federali e con quelle degli altri Cantoni; d. conclude, nei limiti della sua competenza, concordati negoziali e concordati d'esecuzione;
e. procede a elezioni, per quanto non ne siano incaricati altri organi; f.28 nei limiti fissati dalla legislazione, conferisce la cittadinanza cantonale, g. sottopone regolarmente al Gran Consiglio il bilancio preventivo, il conto di Stato e il rendiconto sull'attività governativa e amministrativa; h. sbriga tutti gli affari di Stato e prende tutte le decisioni che rientrino nei compiti governativi e non siano espressamente assegnati a un'altra autorità.
Art. 98
Preparazione della legislazione Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio disegni di modifica della Costituzione, disegni di legge e disegni di ordinanza.
Art. 99
Direzione dell'amministrazione 1
Il Consiglio di Stato è la suprema autorità amministrativa. È a capo dell'amministrazione cantonale e vigila sugli altri titolari di compiti pubblici.
2
Il Consiglio di Stato provvede affinché l'attività dell'amministrazione sia conforme al diritto ed efficace.
3
Esso pronuncia sui ricorsi amministrativi, per quanto previsto dalla legislazione.
Art. 100
Consiglio dell'educazione
1
Il Consiglio dell'educazione esercita, nei limiti fissati dalla legislazione, la vigilanza diretta sull'intero sistema scolastico ed educativo.
2
Esso si compone del presidente, del vicepresidente e di cinque a sette altri membri.
La funzione di presidente è assunta dal direttore della pubblica educazione.
Art. 101
Amministrazione cantonale
1
L'amministrazione cantonale si suddivide in direzioni. Esse sono dirette dai membri del Consiglio di Stato.
2
Singoli compiti amministrativi del Cantone possono essere delegati a istituti autonomi, a Comuni, a consorzi, a organizzazioni intercantonali o a imprese a economia mista.
3
Eccezionalmente, l'adempimento di compiti pubblici può essere affidato a organizzazioni di diritto privato, sempre che siano garantiti i diritti di partecipazione e la tutela giurisdizionale dei cittadini, nonché la vigilanza da parte del Consiglio di Stato.
28 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 1, 2011 7145).
Uri
23
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Sottosezione 3: Autorità giudiziarie
Art. 102
29 Principio 1 Le autorità giudiziarie sono indipendenti e tenute a rispettare la legge e il diritto.
2
Esse sottostanno all'alta vigilanza del Gran Consiglio. Il Tribunale d'appello sottopone regolarmente al Gran Consiglio un rendiconto sull'amministrazione della giustizia nel Cantone di Uri.
3
Le autorità amministrative svolgono i compiti giudiziari affidati loro dalla legislazione.
Art. 103
30
La legge disciplina l'organizzazione e la composizione delle autorità giudiziarie.
Per singoli tribunali può prevedere sezioni e commissioni.
2
Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, le competenze e le procedure sono disciplinate mediante ordinanza.31
Art. 104
32
1
La giustizia civile è amministrata da: a. l'autorità di conciliazione; b. le presidenze dei tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; c. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; d. il Tribunale d'appello.33 2
La legge può attribuire a organi speciali il giudizio su determinate cause civili.
3
... 34
Art. 105
35
1
La giustizia penale è amministrata da: 29
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
30
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
31
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).
32
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
33
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).
34
Abrogato nella votazione popolare del 26 set. 2010. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).
35
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
Costituzioni cantonali 24
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a. il pubblico ministero, nella procedura del decreto d'accusa; b. la vicepresidenza del tribunale di primo grado di Uri; c. la presidenza del tribunale di primo grado di Ursern; d. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern; e. il Tribunale d'appello.36 2
Gli organi incaricati della giustizia penale minorile sono: a. il procuratore dei minorenni, b. il Tribunale dei minorenni, c. la Commissione del Tribunale dei minorenni istituita in seno al Tribunale d'appello.
3
La legislazione può abilitare le autorità e i servizi amministrativi cantonali o comunali a infliggere multe di lieve entità. Permane garantito il diritto d'impugnazione in giudizio.
a37 Giurisdizione amministrativa La giustizia amministrativa è amministrata da: a. il Tribunale d'appello, b. altre autorità e organi incaricati dalla legislazione di compiti di giurisdizione amministrativa.
Sezione 3:
Comuni
Sottosezione 1: Disposizioni generali
Art. 106
Autonomia
1
Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di scegliere le proprie autorità e i propri dipendenti, di adempiere a discrezione i propri compiti e di amministrare autonomamente le cose pubbliche comunali.38 2 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.
36
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).
37
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
38 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
Uri
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Art. 107
Compiti
1
I Comuni politici adempiono tutti i compiti di portata locale, eccetto che non siano di competenza di altri enti e istituti di diritto pubblico. Adempiono inoltre i compiti delegati loro dal Cantone.
2
Le parrocchie adempiono i compiti ecclesiastici comunali quali risultano dalla presente Costituzione e dallo Statuto ecclesiastico.
3
I Comuni patriziali adempiono i compiti delegati loro dal decreto istitutivo.
4
I compiti dei Comuni corporativi sono retti dal diritto delle corporazioni.
5
Nei limiti fissati dalla presente Costituzione, i diversi Comuni possono concludere accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti. Tali contratti richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato, Disposizione transitoria 1 Qualsivoglia patrimonio a destinazione vincolata dev'essere trasferito al Comune che in futuro sarà chiamato ad adempiere il compito corrispondente. I relativi contratti devono essere conclusi il più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione. Trascorso infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può prendere misure sostitutive.
2
I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 107 capoverso 5.
Art. 108
Organizzazione
1
L'organo comunale supremo è l'Assemblea (comunale, parrocchiale o patriziale).
Ne fanno parte tutti gli aventi diritto di voto.
2
Ogni Comune politico ha un Municipio, ogni parrocchia un Consiglio parrocchiale e ogni Comune patriziale un Consiglio patriziale. Per compiti particolari possono essere elette altre autorità, segnatamente un Consiglio scolastico e un Consiglio sociale.39 3 L'organizzazione dei Comuni corporativi è retta dal diritto delle corporazioni.
Art. 109
Competenza
Per quanto né la Costituzione né la legislazione dispongano altrimenti, il Municipio, il Consiglio parrocchiale e il Consiglio patriziale sono competenti ad agire in nome rispettivamente del Comune politico, della parrocchia e del Comune patriziale.
39
Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
Costituzioni cantonali 26
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Sottosezione 2: Comune politico
Art. 110
Assemblea comunale
1
L'Assemblea comunale è competente per: a. deliberare norme di diritto; b. approvare il bilancio preventivo e i conti del Comune; c. stabilire i tributi del Comune; d. ...40 e.41 eleggere i membri del Gran Consiglio, il Municipio, il Consiglio scolastico e il Consiglio sociale nonché, se non vi è una parrocchia, il parroco o pastore locale; f.
deliberare i decreti istitutivi; g. approvare gli accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti e al trasferimento di beni secondo l'articolo 107.
2
Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate.
3
Il regolamento comunale può assegnare altri compiti all'Assemblea comunale.
Art. 111
Municipio
1
Il Municipio si compone del sindaco, del vicesindaco, dell'amministratore, del direttore delle opere sociali e di uno a tre altri membri.42 2 Il Municipio dirige e amministra il Comune e lo rappresenta all'esterno.
3
Esso è segnatamente incaricato di: a. amministrare i beni comunali; b. provvedere alla tranquillità, all'ordine e alla sicurezza nel Comune; c. preparare gli affari dell'Assemblea comunale ed eseguirli; d. svolgere i compiti affidatigli dal Consiglio di Stato; e. sbrigare le pratiche e prendere le decisioni di competenza del Comune che non siano espressamente attribuite a un'altra autorità.
Art. 112
Consiglio scolastico
1
Il Consiglio scolastico si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di due a sei altri membri.
40 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2010. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 1, 2011 7145).
41
Accettata nella votazione popolare del 28 set. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
42
Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
Uri
27
131.214
2
Esso è segnatamente incaricato di: a. dirigere il settore della pubblica educazione nel Comune; b. eseguire i mandati conferitigli dall'Assemblea comunale e dalle autorità cantonali nel settore della pubblica educazione;
c. nominare gli insegnanti e vigilare su di essi; d. preparare gli affari dell'Assemblea comunale nel settore della pubblica educazione.
Art. 113
43
1
Il Consiglio sociale si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di due a quattro altri membri.
2
Esso è segnatamente incaricato di: a. dirigere l'aiuto sociale nel Comune; b. eseguire le decisioni comunali e i mandati del Consiglio di Stato in materia di aiuto sociale;
c. amministrare i beni destinati all'aiuto sociale; d. preparare gli affari dell'Assemblea comunale in materia di aiuto sociale.
Sottosezione 3: Parrocchia
Art. 114
Assemblea parrocchiale 1
L'Assemblea parrocchiale ha le stesse attribuzioni dell'Assemblea comunale, ma limitate alle questioni ecclesiastiche.
2
Essa elegge il Consiglio parrocchiale e il parroco o pastore locale.
Art. 115
Consiglio parrocchiale 1
Il Consiglio parrocchiale si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di almeno due altri membri.
2
Esso adempie i compiti assegnatigli dallo Statuto ecclesiastico.
4. Sottosezione 4: Comune patriziale
Art. 116
Assemblea patriziale
1
L'Assemblea patriziale ha le stesse attribuzioni dell'Assemblea comunale, ma limitate alle questioni del Comune patriziale.
43 Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
Costituzioni cantonali 28
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2
Essa elegge il Consiglio patriziale.
Art. 117
Consiglio patriziale
1
Il Consiglio patriziale si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di due a quattro altri membri.
2
Esso adempie i compiti assegnatigli dal decreto istitutivo.
Sezione 4:
Corporazioni comunali
Art. 118
Autonomia
1
Le corporazioni comunali si organizzano e si amministrano da sé, secondo principi democratici.
2
L'attività delle corporazioni comunali sottostà al controllo giuridico del Cantone.
Capitolo 8: Revisione della Costituzione
Art. 119
Principio
La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
Art. 120
Revisione parziale
I progetti di revisione parziale della Costituzione, proposti dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare, sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo.
Disposizione transitoria
Il Consiglio di Stato può adattare redazionalmente al testo della presente Costituzione le iniziative popolari pendenti al momento dell'entrata in vigore della medesima.
Art. 121
Revisione totale
1
Il Gran Consiglio o, mediante iniziativa, il Popolo possono decidere che si proceda alla revisione totale della presente Costituzione.
2
La revisione totale è preparata da una Costituente, eletta dal Popolo secondo le disposizioni applicabili all'elezione del Gran Consiglio. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono eleggibili.
3
Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.
Uri
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Capitolo 9: Disposizioni finali e transitorie
Art. 122
Diritto previgente: abrogazione La Costituzione del Cantone di Uri del 6 maggio 188844 è abrogata.
Art. 123
Entrata in vigore
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1985. Essa richiede il conferimento della garanzia federale da parte dell'Assemblea federale.
Art. 124
Ultrattività parziale del diritto anteriore 1
Le disposizioni del diritto anteriore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.
2
Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente secondo la presente Costituzione rimangono in vigore. La loro eventuale modifica avverrà secondo le norme previste dalla presente Costituzione.
Art. 125
Elezioni
1
I membri delle autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso, ma non oltre il 31 dicembre 1988.
2
Le autorità attuali che non abbiano più una base costituzionale sono sciolte alla fine del periodo amministrativo in corso.
Disposizione transitoria degli art. 30 cpv. 2 e 88 cpv. 1 riveduti45 La legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario.
44
[Foglio ufficiale del Canton Uri, AB 1888 108] 45
Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541 art. 1 n. 2, II 353).
Costituzioni cantonali 30
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Indice
Capitolo 1: Principi Sovranità ........................................................................................ Art. 1 Obiettivi dello Stato ....................................................................... Art. 2 Cittadinanza ................................................................................... Art. 3 Responsabilità dello Stato .............................................................. Art. 4 Responsabilità degli organi ............................................................ Art. 5 Indennità in caso di espropriazione ............................................... Art. 6 Capitolo 2: Stato e Chiesa Chiese nazionali ............................................................................. Art. 7 Autonomia ..................................................................................... Art. 8 Sovranità fiscale ............................................................................. Art. 9 Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri Dignità umana .............................................................................. Art. 10 Uguaglianza giuridica .................................................................. Art. 11 Diritti fondamentali ..................................................................... Art. 12 Tutela giurisdizionale .................................................................. Art. 13 Limiti dei diritti fondamentali ..................................................... Art. 14 Attuazione dei diritti fondamentali .............................................. Art. 15 Doveri .......................................................................................... Art. 16 Capitolo 4: Diritti e doveri politici Sezione 1: Diritto di voto Diritto di voto e eleggibilità. a. in genere .................................... Art. 17 Diritto di voto e eleggibilità. b. ampliamento .............................. Art. 18 Diritto di voto e eleggibilità. c. corporazioni comunali ............... Art. 19 Esercizio del diritto di voto .......................................................... Art. 20 Sezione 2: Elezioni popolari Elezione popolare obbligatoria. a. a livello cantonale ................. Art. 21 Elezione popolare obbligatoria. b. a livello distrettuale .............. Art. 22 Elezione popolare obbligatoria. c. a livello comunale ................. Art. 23 Sezione 3: Votazioni popolari Votazione popolare obbligatoria a livello cantonale ................... Art. 24 Votazione popolare facoltativa a livello cantonale ...................... Art. 25 Votazione popolare a livello comunale ....................................... Art. 26
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Iniziativa popolare cantonale. a. oggetto ...................................... Art. 27 Iniziativa popolare cantonale. b. forma e procedura .................... Art. 28 Iniziativa popolare comunale ....................................................... Art. 29 Sezione 4: Procedura di voto Elezioni e votazioni ...................................................................... Art. 30 Capitolo 5: Compiti pubblici Sezione 1: Principi Collaborazione .............................................................................. Art. 31 Espropriazione .............................................................................. Art. 32 Sezione 2: Istruzione e promozione della cultura Scuole pubbliche .......................................................................... Art. 33 Scuole di base. a. frequentazione.................................................. Art. 34 Scuole di base. b. enti responsabili e vigilanza ............................ Art. 35 Scuole di base. c. scuole speciali .................................................. Art. 36 Scuole materne ............................................................................. Art. 37 Scuola professionale e scuole superiori ........................................ Art. 38 Scuole private ............................................................................... Art. 39 Sussidi alla formazione ................................................................. Art. 40 Educazione degli adulti e tempo libero ........................................ Art. 41 Promozione della cultura .............................................................. Art. 42 Legislazione .................................................................................. Art. 43 Sezione 3: Aiuto sociale Ripartizione dei compiti ............................................................... Art. 44 Sezione 4: Sanità Principio ....................................................................................... Art. 45 Compiti particolari del Cantone ................................................... Art. 46 Sezione 5: Spazio vitale Pianificazione del territorio .......................................................... Art. 47 Costruzioni ................................................................................... Art. 48 Protezione dell'ambiente e dello spazio vitale ............................. Art. 49 Cose pubbliche ............................................................................. Art. 50 Sezione 6: Economia Politica economica ........................................................................ Art. 51 Condizioni quadro ........................................................................ Art. 52 Legislazione .................................................................................. Art. 53 Banca cantonale ............................................................................ Art. 54
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Diritti di regalìa. a. definizione .................................................... Art. 55 Diritti di regalìa. b. regalìa del sale, della caccia e della pesca ................................................................................................ Art. 56 Diritti di regalìa. c. regalìa delle miniere ..................................... Art. 57 Sezione 7: Ordinamento finanziario Finanze ......................................................................................... Art. 58 Risorse finanziarie ....................................................................... Art. 59 Principi della riscossione delle imposte ....................................... Art. 60 Perequazione finanziaria .............................................................. Art. 61 Capitolo 6: Struttura dello Stato Sezione 1: Cantone Territorio ...................................................................................... Art. 62 Capitale ........................................................................................ Art. 63 Sezione 2: Comuni Tipi di Comuni ............................................................................. Art. 64 Natura giuridica ........................................................................... Art. 65 Modifiche territoriali ................................................................... Art. 66 Comuni politici ............................................................................ Art. 67 Parrocchie .................................................................................... Art. 68 Comuni patriziali ......................................................................... Art. 69 Comuni corporativi ...................................................................... Art. 70 Consorzi intercomunali ................................................................ Art. 71 Sezione 3: Corporazioni comunali Natura giuridica ........................................................................... Art. 72 Patrimonio corporativo ................................................................ Art. 73 Collaborazione ............................................................................. Art. 74 Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato Sezione 1: Principi Divisione dei poteri ...................................................................... Art. 75 Incompatibilità per funzione ........................................................ Art. 76 Incompatibilità per parentela ....................................................... Art. 77 Astensione obbligatoria ............................................................... Art. 78 Pubblicità delle sedute ................................................................. Art. 79 Quorum ........................................................................................ Art. 80 Decisioni ...................................................................................... Art. 81 Giuramento .................................................................................. Art. 82
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Durata delle funzioni .................................................................... Art. 83 Entrata in funzione ....................................................................... Art. 84 Obbligo di assumere certe funzioni .............................................. Art. 85 Informazione del pubblico ............................................................ Art. 86 Sezione 2: Cantone Sottosezione 1: Gran Consiglio Statuto e composizione ................................................................. Art. 87 Elezione ........................................................................................ Art. 88 Procedura ...................................................................................... Art. 89 Competenze. a. legislazione ......................................................... Art. 90 Competenze. b. decisioni in materia finanziaria........................... Art. 91 Competenze. c. elezioni ................................................................ Art. 92 Competenze. d. altre competenze ................................................. Art. 93 Sottosezione 2: Consiglio di Stato e amministrazione Consiglio di Stato. a. statuto e composizione ............................... Art. 94 Consiglio di Stato. b. elezione ...................................................... Art. 95 Consiglio di Stato. c. organizzazione ........................................... Art. 96 Attività governative ...................................................................... Art. 97 Preparazione della legislazione .................................................... Art. 98 Direzione dell'amministrazione ................................................... Art. 99 Consiglio dell'educazione .......................................................... Art. 100 Amministrazione cantonale ........................................................ Art. 101 Sottosezione 3: Autorità giudiziarie Principio ..................................................................................... Art. 102 Organizzazione, compiti e procedura ......................................... Art. 103 Giurisdizione civile .................................................................... Art. 104 Giurisdizione penale ................................................................... Art. 105 Giurisdizione amministrativa ................................................... Art. 105a Sezione 3: Comuni Sottosezione 1: Disposizioni generali Autonomia .................................................................................. Art. 106 Compiti ....................................................................................... Art. 107 Organizzazione ........................................................................... Art. 108 Competenza ................................................................................ Art. 109 Sottosezione 2: Comune politico Assemblea comunale .................................................................. Art. 110 Municipio ................................................................................... Art. 111
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Consiglio scolastico ................................................................... Art. 112 Consiglio sociale ........................................................................ Art. 113 Sottosezione 3: Parrocchia Assemblea parrocchiale ............................................................. Art. 114 Consiglio parrocchiale ............................................................... Art. 115 4. Sottosezione 4: Comune patriziale Assemblea patriziale .................................................................. Art. 116 Consiglio patriziale .................................................................... Art. 117 Sezione 4: Corporazioni comunali Autonomia ................................................................................. Art. 118 Capitolo 8: Revisione della Costituzione Principio ..................................................................................... Art. 119 Revisione parziale ...................................................................... Art. 120 Revisione totale ......................................................................... Art. 121 Capitolo 9: Disposizioni finali e transitorie Diritto previgente: abrogazione ................................................. Art. 122 Entrata in vigore ........................................................................ Art. 123 Ultrattività parziale del diritto anteriore .................................... Art. 124 Elezioni ...................................................................................... Art. 125 Disposizione transitoria degli art. 30 cpv. 2 e 88 cpv. 1 riveduti