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Traduzione1
Costituzione del Cantone di Uri del 28 ottobre 1984 (Stato 16 settembre 2019)2 Nel nome di Dio!
Il Popolo di Uri, che nella sua grande maggioranza si professa di fede cristiana,
intenzionato a proteggere la libertà e il diritto sulle basi di un ordinamento statale democratico, ad accrescere il benessere di tutti e a rafforzare Uri nella sua atavica indipendenza in quanto Stato della Confederazione Svizzera, si dà la presente Costituzione: Capitolo 1: Principi
Art. 1
Sovranità 1 Il Cantone di Uri è uno Stato sovrano della Confederazione Svizzera.
2
In quanto membro dello Stato federativo svizzero, collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, salvaguardando i propri interessi specifici.
Art. 2
Obiettivi dello Stato Il Cantone e i Comuni si prefiggono segnatamente di: a. instaurare un ordine giusto, atto ad assicurare la coesistenza pacifica fra le persone;
b. proteggere i diritti e le libertà dell'individuo e della famiglia e preparare le basi per realizzarli; c. creare i presupposti per un'esistenza umanamente degna.
Accettata nella votazione popolare del 28 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (Raccolta sistematica del diritto del Canton Uri, RB 1.1101). Garanzia dell'AF del 3 ott. 1985 (FF 1985 II 1216 art. 1 II 589).
1
Dal testo originale tedesco.
2
La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell'AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
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Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 2
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Art. 3
Cittadinanza
1
La cittadinanza cantonale e la cittadinanza comunale sono indissolubilmente legate.
2
La legislazione ne disciplina il conferimento.
Art. 4
Responsabilità dello Stato 1
Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono del danno che i loro organi causano illecitamente a terzi nell'esercizio della loro attività ufficiale.
2
Chiunque subisca illecitamente una grave restrizione della libertà personale o sia arrestato senza colpa alcuna ha diritto al risarcimento del danno e a un'indennità a titolo di riparazione morale.
3
La legislazione può estendere ad altri casi la responsabilità dello Stato.
Art. 5
Responsabilità degli organi Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico possono rivalersi sui loro organi che abbiano causato il danno violando intenzionalmente o per negligenza grave i loro doveri di servizio.
Art. 6
Indennità in caso di espropriazione In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.
Capitolo 2: Stato e Chiesa
Art. 7
Chiese nazionali
1
La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute quali Chiese nazionali.
2
Le Chiese nazionali sono corporazioni autonome di diritto pubblico.
Art. 8
Autonomia
1
Le Chiese nazionali sbrigano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione. Si organizzano secondo principi democratici.
2
Esse possono organizzarsi in parrocchie.
3
Ogni Chiesa nazionale emana un proprio Statuto ecclesiastico, che richiede l'approvazione del Consiglio di Stato.
4
Sotto il profilo giuridico, l'operato delle Chiese nazionali sottostà al controllo del Cantone.
Cantone di Uri. Costituzione 3
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Disposizione transitoria
Entro cinque anni, ogni Chiesa nazionale deve sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato il proprio Statuto ecclesiastico. Sino a tale momento, i decreti istitutivi già approvati e il decreto del Gran Consiglio del 28 dicembre 1916 sul riconoscimento della Parrocchia protestante sono riconosciuti quali Statuti ecclesiastici. Scaduto questo termine, il Consiglio di Stato può, in via surrogatoria, emanare esso stesso tali statuti.
Art. 9
Sovranità fiscale
Le Chiese nazionali o le loro parrocchie hanno facoltà di riscuotere imposte nei limiti fissati dalla legislazione cantonale.
Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri
Art. 10
Dignità umana
La dignità umana è intangibile.
Art. 11
Uguaglianza giuridica 1
Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
2
Nessuno può essere privilegiato o sfavorito a causa dell'origine, del sesso, della razza, della lingua, della sua posizione sociale o delle sue convinzioni filosofiche o religiose.
Art. 12
Diritti fondamentali
Sono garantiti:
a. il diritto alla vita, all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento; b. il diritto al matrimonio e alla famiglia; c. la protezione della sfera privata, l'inviolabilità del domicilio e il segreto epistolare e delle telecomunicazioni;
d. la libertà di credo e di coscienza, e. la libertà d'informazione, d'opinione e di stampa; f.
il diritto di petizione; g. il diritto d'associazione e di riunione; h. la libertà di domicilio; i.
la libertà dell'insegnamento e della ricerca e la libertà dell'arte; k. la libertà economica e il diritto alla libera scelta della professione; l.
il diritto di proprietà.
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 4
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Art. 13
Tutela giurisdizionale 1
Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.
2
In qualsivoglia procedimento, le parti hanno il diritto d'essere sentite e d'ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
Art. 14
Limiti dei diritti fondamentali 1
Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.
2
I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto laddove un interesse pubblico preponderante lo giustifichi.
3
I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l'interesse pubblico specifico.
4
I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Art. 15
Attuazione dei diritti fondamentali I diritti fondamentali vincolano tutti gli organi del Cantone, dei Comuni e degli altri enti e istituti di diritto pubblico.
Art. 16
Doveri
Ognuno deve adempiere i suoi doveri legali nei confronti dello Stato e della collettività.
Capitolo 4: Diritti e doveri politici Sezione 1: Diritto di voto
Art. 17
Diritto di voto e eleggibilità.
a. in genere
1
Hanno diritto di voto gli Svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Uri e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.3 2 In materia ecclesiale hanno diritto di voto soltanto i membri delle Chiese, in questioni di competenza dei Comuni patriziali, soltanto i patrizi.
3
Il diritto di voto conferisce la facoltà di partecipare alle elezioni e votazioni popolari, nonché di firmare referendum e iniziative popolari.
4
Chi ha il diritto di voto è eleggibile.
3
Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1989, in vigore dal 5 mar. 1989. Garanzia dell'AF del 4 dic. 1989 (FF 1989 III 1516 art. 1 n. 1 III 644).
Cantone di Uri. Costituzione 5
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Art. 18
Diritto di voto e eleggibilità.
b. ampliamento
1
Le Chiese nazionali possono, nello Statuto ecclesiastico, ampliare la cerchia degli aventi diritto di voto in materia ecclesiale.
2
Esse possono delegare questa facoltà alle parrocchie.
Art. 19
Diritto di voto e eleggibilità.
c. corporazioni comunali Il diritto di voto in questioni di competenza delle corporazioni comunali e dei Comuni patriziali corporativi è determinato dal diritto delle corporazioni.
Art. 20
Esercizio del diritto di voto La partecipazione alle votazioni ed elezioni e alle assemblee comunali è un dovere civico.
Sezione 2:
Elezioni popolari
Art. 21
Elezione popolare obbligatoria.
a. a livello cantonale Gli aventi diritto di voto eleggono: a. i deputati al Consiglio degli Stati; b. i membri del Consiglio di Stato; c. il presidente (« landamano ») e il vicepresidente del Consiglio di Stato; d.4 il Tribunale di primo grado; e.5 i giudici del Tribunale d'appello.
4
Accettata nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: lett. «d. i giudici del Tribunale d'appello.».
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Accettata nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251).
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Art. 22
6
Art. 23
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c. a livello comunale
Gli aventi diritto di voto del Comune eleggono i membri del Gran Consiglio e gli organi comunali previsti dalla Costituzione, nonché le autorità e gli impiegati previsti nel regolamento comunale.
Sezione 3:
Votazioni popolari
Art. 24
Votazione popolare obbligatoria a livello cantonale Sottostanno obbligatoriamente a votazione popolare cantonale: a. le modifiche della Costituzione; b. le leggi
cantonali;
c.8 le nuove spese del Cantone superiori a un milione di franchi; d.9 le nuove spese del Cantone superiori a 100 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni;
e. le iniziative popolari cantonali sotto forma di progetto elaborato; f. le iniziative popolari cantonali generiche non condivise dal Gran Consiglio.
Le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione cantonale sono sempre sottoposte al voto del Popolo; g. le iniziative popolari cantonali che chiedono la destituzione di un'autorità.
Art. 25
Votazione popolare facoltativa a livello cantonale 1 I referendum popolari sono sottoposti a votazione popolare a livello cantonale se sottoscritti da almeno 450 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.10 2 Il referendum popolare è ammissibile contro: a. le
ordinanze;
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Abrogato dalla votazione popolare del 25 nov. 2018, con effetto dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023 «b. a livello
distrettuale. Gli aventi diritto di voto del distretto giudiziario di Uri eleggono i giudici del Tribunale di primo grado di Uri, quelli del distretto giudiziario di Ursern, i giudici del Tribunale di primo grado di Ursern.».
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Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
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Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).
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Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).
10
Accettato nella votazione popolare dell'8 giu. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
Cantone di Uri. Costituzione 7
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b. i concordati del Gran Consiglio; c.11 le nuove spese del Cantone superiori a 500 000 franchi; d.12 le nuove spese del Cantone superiori a 50 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni;
e. la concessione di importanti diritti d'acqua da parte del Cantone.
3
Il referendum popolare dev'essere depositato entro 90 giorni dalla pubblicazione del progetto contestato.
4
Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre al voto del Popolo qualsiasi altra decisione.
Art. 26
13
Art. 27
Iniziativa popolare cantonale.
a. oggetto
1
Mediante un'iniziativa popolare cantonale si può chiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni della Costituzione, di una legge o di un'ordinanza.
2
L'iniziativa popolare cantonale può anche chiedere la destituzione di un'autorità o il deposito di un'iniziativa cantonale in sede federale.
Art. 28
Iniziativa popolare cantonale.
b. forma e procedura
1
Le iniziative popolari cantonali devono rivestire la forma di progetto elaborato o di proposta generica. Quelle che chiedono la revisione totale della Costituzione cantonale sono ammissibili soltanto sotto forma di proposta generica.
2
Le iniziative popolari cantonali devono rispettare l'unità della materia e non devono essere contrarie al diritto di rango superiore né, per ragioni obiettive, essere inattuabili o contenutisticamente indeterminate. Devono essere sottoscritte da almeno 600 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.14 3
Le iniziative popolari cantonali devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi un anno e mezzo dopo il loro deposito. Il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto.
11
Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).
12
Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).
13 Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
14
Accettato nella votazione popolare dell'8 giu. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 8
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Art. 29
Iniziativa popolare comunale 1
Mediante un'iniziativa popolare comunale si può chiedere la destituzione di un'autorità comunale o l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di norme giuridiche che rientrino nella sfera di competenza dei Comuni.
2
Le iniziative popolari comunali devono recare le firme ufficialmente autenticate di almeno un decimo degli aventi diritto di voto nel Comune. Devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi 12 mesi dopo il deposito.
3
Per altro, si applicano le disposizioni sulle iniziative popolari cantonali.
Sezione 4:
Procedura di voto
Art. 30
Elezioni e votazioni
1
Le elezioni e le votazioni del Cantone si svolgono alle urne.15 2
...16 Le elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale si svolgono alle urne.17 3
La legge comunale disciplina le votazioni e le elezioni dei Comuni.18 Capitolo 5: Compiti pubblici Sezione 1: Principi
Art. 31
Collaborazione
Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico collaborano nell'adempimento dei compiti pubblici.
Art. 32
Espropriazione
1
L'espropriazione è ammissibile laddove sia necessaria per l'adempimento dei compiti pubblici.
2
Il diritto di espropriare spetta al Cantone, ai Comuni, ai consorzi intercomunali e alle corporazioni comunali.
15 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «Le elezioni e le votazioni del Cantone e dei distretti giudiziari si svolgono alle urne.».
16 Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
17
Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541 art. 1 n. 2, II 353).
18 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
Cantone di Uri. Costituzione 9
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Sezione 2: Istruzione e promozione della cultura
Art. 33
Scuole pubbliche
Il Cantone e i Comuni provvedono affinché tutti i fanciulli e gli adolescenti possano, secondo le loro capacità, ricevere un'istruzione adeguata in scuole pubbliche di base, medie superiori e professionali.
Art. 34
19
a. frequentazione
La frequentazione della scuola di base è gratuita e obbligatoria, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.
Art. 35
Scuole di base.
b. enti responsabili e vigilanza 1
Gli enti responsabili delle scuole di base sono i Comuni o i consorzi intercomunali.
2
Il Cantone fornisce il proprio sostegno ai Comuni e ai consorzi intercomunali e vigila su di essi.
Art. 36
Scuole di base.
c. scuole speciali
Il Cantone gestisce o sostiene scuole speciali e centri di accoglienza. Può esigere dai Comuni adeguate prestazioni.
Art. 37
20
I Comuni gestiscono scuole materne.
Art. 38
Scuola professionale e scuole superiori 1
Il Cantone promuove la formazione professionale e specialistica e l'istruzione superiore.
2
Esso può gestire in proprio istituti del settore o parteciparvi.
Art. 39
Scuole private
Il diritto all'insegnamento privato è garantito. Le scuole private sottostanno ad autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza del Cantone.
19
Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° ago. 2016. Garanzia dell'AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 1 3267).
20
Accettato nella votazione popolare del 2 mar. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 10
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Art. 40
Sussidi alla formazione Il Cantone accorda sussidi alla formazione sotto forma di borse di studio e di prestiti.
Art. 41
Educazione degli adulti e tempo libero Il Cantone e i Comuni possono sostenere l'educazione degli adulti e le iniziative per l'organizzazione appropriata del tempo libero.
Art. 42
Promozione della cultura Il Cantone e i Comuni tutelano il patrimonio culturale indigeno e promuovono gli sforzi e le attività artistiche e culturali.
Art. 43
Legislazione
La legislazione specifica i principi in materia di istruzione, in particolare riguardo alla durata della scuola dell'obbligo, e in materia di promozione della cultura.
Sezione 3:
Aiuto sociale
Art. 44
Ripartizione dei compiti 1
L'assistenza pubblica e il settore tutorio incombono ai Comuni, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.
2
Il Cantone fornisce il suo sostegno ai Comuni e vigila su di essi. Può creare e sostenere istituzioni di aiuto sociale.
3
Il Cantone può creare proprie istituzioni di assicurazione sociale.
Sezione 4:
Sanità
Art. 45
Principio
1
Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica, la prevenzione delle malattie e l'assistenza sanitaria. Creano le condizioni atte ad assicurare cure mediche alla popolazione.
2
Il Cantone e i Comuni promuovono la lotta contro i pericoli delle dipendenze.
Art. 46
Compiti particolari del Cantone 1
Il Cantone vigila sul settore della salute pubblica e lo coordina. Disciplina l'esercizio delle professioni mediche e la polizia sanitaria.
2
Il Cantone garantisce l'operatività dell'Ospedale cantonale. Può sostenere altri istituti e case di cura.
Cantone di Uri. Costituzione 11
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Sezione 5:
Spazio vitale
Art. 47
Pianificazione del territorio 1
Il Cantone e i Comuni assicurano un'occupazione razionale del territorio e un'utilizzazione appropriata del suolo. Nelle loro attività tengono conto degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione del territorio.
2
Il Cantone è responsabile dei piani direttori. Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni sono competenti per i piani d'utilizzazione.
Art. 48
Costruzioni
1
Il Cantone e i Comuni emanano norme edilizie.
2
Il Cantone disciplina la costruzione e la manutenzione delle vie di comunicazione e delle opere di premunizione contro le forze della natura.
Art. 49
Protezione dell'ambiente e dello spazio vitale Nelle loro attività, il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano, il suo ambiente e il suo spazio vitale.
Art. 50
Cose pubbliche
1
I laghi e i fiumi sono di proprietà del Cantone. Sono salvi i diritti privati.
2
Il Cantone emana ulteriori prescrizioni relative alle cose pubbliche, al loro uso e al loro sfruttamento.
3
Esso disciplina lo sfruttamento delle falde freatiche.
4
Lo sfruttamento delle forze idriche appartenenti al Cantone può essere concesso a terzi soltanto se il Cantone può partecipare in ampia misura all'impresa del concessionario.
Sezione 6:
Economia
Art. 51
Politica economica
1
Il Cantone e i Comuni promuovono uno sviluppo equilibrato di tutti i settori dell'economia urana.
2
Il Cantone persegue in tal ambito uno sviluppo armonioso di tutte le parti del territorio.
Art. 52
Condizioni quadro
Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli per l'agricoltura e la silvicoltura, per l'industria, per le arti e mestieri e per il settore terziario.
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 12
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Art. 53
Legislazione
Il Cantone emana disposizioni per assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.
Art. 54
21
1
Il Cantone può gestire una banca cantonale. Ne garantisce gli impegni.
2
La banca cantonale deve produrre utili adeguati. Serve principalmente allo sviluppo economico generale del Cantone.
Art. 55
Diritti di regalìa.
a. definizione
Le regalìe consistono nel potere esclusivo di esercitare una data attività e di sfruttarla economicamente.
Art. 56
Diritti di regalìa.
b. regalìa del sale, della caccia e della pesca La regalìa del sale, la regalìa della caccia e la regalìa della pesca appartengono al Cantone.
Art. 57
Diritti di regalìa.
c. regalìa delle miniere 1
La regalìa delle miniere appartiene per principio al Cantone.
2
È fatto salvo il diritto delle corporazioni comunali di concedere diritti di prospezione e di accordare concessioni per lo sfruttamento di giacimenti minerari e di cave sul loro territorio comunitario.
3
La sovranità legislativa in materia di regalìa delle miniere permane al Cantone.
Sezione 7:
Ordinamento finanziario
Art. 58
Finanze
1
Le finanze del Cantone e dei Comuni devono essere gestite secondo i principi della legalità, della parsimonia e della redditività. A lungo termine, devono essere equilibrate.
2
Il Cantone e i Comuni elaborano pianificazioni finanziarie e garantiscono il controllo finanziario.
3
Le pianificazioni finanziarie devono essere armonizzate con quelle dei compiti.
21
Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° set. 2003. Garanzia dell'AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 2, 2002 5948).
Cantone di Uri. Costituzione 13
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Art. 59
Risorse finanziarie
1
Il Cantone e i Comuni si procurano le risorse necessarie mediante: a. la riscossione di imposte, tasse e contributi; b. i redditi del patrimonio e dei diritti di regalìa; c. contributi e quote di partecipazione agli introiti della Confederazione e di altri enti, imprese e istituti di diritto pubblico; d. altri redditi eventuali; e. l'emissione e l'assunzione di prestiti.
2
I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.
3
Il diritto cantonale determina l'oggetto delle imposte, la cerchia dei contribuenti e le basi di calcolo. I Comuni determinano la loro aliquota fiscale nei limiti fissati dalla legislazione.
Art. 60
Principi della riscossione delle imposte 1
Le imposte sono improntate ai principi della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti.
2
Esse devono essere calcolate in modo che l'onere complessivo a carico dei contribuenti risulti sopportabile secondo criteri sociali, le risorse dell'economia non vengano eccessivamente sollecitate, la volontà di conseguire un certo livello di reddito e di patrimonio non sia affievolita e il risparmio individuale sia incentivato.
3
Le sottrazioni fiscali e le resistenze alla riscossione delle imposte devono essere represse con sanzioni efficaci.
Art. 61
Perequazione finanziaria Il Cantone assicura la perequazione finanziaria fra i Comuni politici. Questi possono essere tenuti a versare contributi perequativi.
Capitolo 6: Struttura dello Stato Sezione 1: Cantone
Art. 62
Territorio
1
Il Cantone di Uri comprende il territorio delimitato dai confini storici che la Confederazione Svizzera gli ha garantito.
2
Qualsiasi rettifica di confine dev'essere approvata dal Gran Consiglio.
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 14
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Art. 63
Capitale
1
La capitale del Cantone di Uri è Altdorf.
2
Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno la sede ad Altdorf.
Sezione 2:
Comuni
Art. 64
Tipi di Comuni
1
Nei limiti fissati dalla Costituzione, sono riconosciuti i seguenti tipi di Comuni: a. il Comune politico, comprendente tutti i residenti in un Comune; b. la parrocchia, comprendente tutti gli appartenenti a una Chiesa nazionale residenti in un Comune;
c. il Comune patriziale, comprendente tutti i patrizi residenti in un Comune; d. il Comune corporativo («Allmendbürgergemeinde»), comprendente tutti i membri di una corporazione comunale residenti in un Comune.
2
Le Chiese nazionali e le corporazioni comunali possono delimitare il territorio delle loro parrocchie o dei loro Comuni corporativi scostandosi dai confini territoriali dei Comuni politici.
Art. 65
Natura giuridica
I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.
Art. 66
Modifiche territoriali e rettifiche di confine22 1
Le modifiche territoriali e le rettifiche di confine sono rette dalla legge comunale.23 2
Per le parrocchie fa stato lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale, per i Comuni corporativi, il diritto delle corporazioni.
Art. 67
24
1
Il Cantone di Uri è suddiviso in Comuni politici la cui esistenza è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione.
2
I Comuni politici possono aggregarsi. La legge disciplina i particolari.
22 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
23 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
24 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 23 set. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 2, 2014 7845).
Cantone di Uri. Costituzione 15
131.214
Art. 68
Parrocchie
Le parrocchie sono istituite e si organizzano secondo lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale interessata, nei limiti fissati dalla presente Costituzione.
Art. 69
Comuni patriziali
1
I Comuni politici possono istituire al loro interno uno o più Comuni patriziali.
2
I decreti istitutivi, che richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato, devono indicare le linee fondamentali dell'organizzazione e i compiti dei Comuni patriziali.
3
Se un Comune politico è soppresso o si aggrega a un altro Comune politico, la soppressione o l'aggregazione valgono anche per i Comuni patriziali.25 Disposizione transitoria
I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come tali secondo il capoverso 2. Devono essere adattati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione. Scaduto infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può procedere esso stesso all'adattamento.
Art. 70
Comuni corporativi
I Comuni corporativi sono istituiti e si organizzano secondo il diritto delle corporazioni.
Art. 71
26
La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i consorzi.
Disposizione transitoria I consorzi esistenti sono considerati approvati e riconosciuti.
Sezione 3:
Corporazioni comunali
Art. 72
Natura giuridica
1
Le corporazioni comunali Uri e Ursern sono enti autonomi di diritto pubblico.
2
Le corporazioni comunali possono istituire Comuni corporativi. Tali decisioni vanno comunicate al Consiglio di Stato.
Disposizione transitoria I Comuni corporativi esistenti sono riconosciuti. I pertinenti decreti istitutivi devono
essere adattati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione.
25 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 23 set. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 2, 2014 7845).
26 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 16
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Art. 73
Patrimonio corporativo Il patrimonio corporativo permane garantito.
Art. 74
Collaborazione
Le corporazioni comunali sostengono il Cantone e i Comuni nell'adempimento dei loro compiti e forniscono il loro aiuto per l'attuazione degli obiettivi dello Stato.
Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato Sezione 1: Principi
Art. 75
Divisione dei poteri
I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi.
Art. 76
Incompatibilità per funzione 1
Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono appartenere a un tribunale. Nessun giudice può essere simultaneamente membro di due tribunali ordinari.
2
I membri del Consiglio di Stato non possono: a. essere membri di un'autorità comunale; b. appartenere al Consiglio esecutivo di una corporazione comunale; c. 27 essere dipendenti a tempo pieno del Cantone o di un Comune; d. fungere da avvocato dinanzi a un tribunale urano.
3
I dipendenti a tempo pieno del Cantone non possono essere membri del Gran Consiglio.28
Art. 77
Incompatibilità per parentela 1
Non possono appartenere alla stessa autorità cantonale o comunale: a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita;
b. i parenti di primo e secondo grado; 27 Accettata nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
28 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
Cantone di Uri. Costituzione 17
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c. i coniugi di parenti di primo o secondo grado, i partner registrati di parenti di primo o secondo grado e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita con parenti di primo o secondo grado.29 2
La presente disposizione non si applica al Gran Consiglio.
Art. 78
30
Art. 79
Pubblicità delle sedute 1
I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legislazione determina le eccezioni richieste dall'interesse pubblico o da interessi privati.
2
La pubblicità delle udienze dei tribunali non concerne la deliberazione della sentenza.
Art. 80
Quorum
1
Un'autorità è in numero legale se più della metà dei suoi membri, ma almeno tre sono presenti.
2
Sono salve le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria, nonché i casi di astensione o ricusazione previsti dalla legge.31
Art. 81
Decisioni
1
Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, una decisione è valida soltanto se presa a maggioranza assoluta dei votanti.
2
I presidenti non votano, tranne nelle elezioni. In caso di parità di voti, decidono.
Nelle elezioni, in caso di parità di voti decide la sorte.
Art. 82
32
Di regola, le autorità e i pubblici dipendenti cantonali devono prestare giuramento.
Art. 83
Durata delle funzioni 1
La durata delle funzioni delle autorità cantonali è di quattro anni, quella del landamano e del suo vice di due. La durata delle funzioni dei pubblici dipendenti cantona-
29 Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 1, 2007 6913).
30 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
31
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
32 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 18
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li eletti dal Popolo è pure di quattro anni, eccetto che il Gran Consiglio disponga altrimenti.33 2 Per le autorità e i pubblici dipendenti comunali la durata delle funzioni è di due anni, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti. Per certe categorie di dipendenti, il regolamento comunale può in particolare rinunciare alla rielezione periodica.34 3 Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari.
Art. 84
Entrata in funzione
1
I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali entrano in funzione il 1° giugno, i deputati al Consiglio degli Stati, all'inizio della sessione delle Camere federali che segue l'elezione.
2
Le autorità comunali entrano in funzione il 1° gennaio, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti.
3
In caso di elezioni suppletive, l'entrata in funzione è immediata.
4
Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la tempestiva entrata in funzione.
Art. 85
Obbligo di assumere certe funzioni La legislazione disciplina l'obbligo di assumere certe funzioni.
Art. 86
Informazione del pubblico Le autorità informano il pubblico su problemi, progetti e decisioni importanti, per quanto interessi preponderanti non vi si oppongano.
Sezione 2:
Cantone
Sottosezione 1: Gran Consiglio
Art. 87
Statuto e composizione 1
Il Gran Consiglio è l'autorità cantonale che, in rappresentanza del Popolo, esercita il potere legislativo. Ha l'alta vigilanza su tutte le autorità che assumono compiti cantonali.
2
Il Gran Consiglio si compone di 64 deputati.
33 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
34 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
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Art. 88
Elezione
1
Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano tre o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. La legge disciplina i particolari.35 Disposizione transitoria La legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione
della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario.
2
I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: a. il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; b. i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; c. i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente.
Art. 89
Procedura
1
Il Gran Consiglio si costituisce da sé ed elegge ogni anno i propri presidente e vicepresidente.
2
Esso emana un regolamento interno, non sottostante a referendum.
3
Il Consiglio di Stato partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.
Art. 90
Competenze.
a. legislazione
1
Il Gran Consiglio sottopone al Popolo, sotto forma di legge, tutte le disposizioni importanti, in particolare quelle che stabiliscono i diritti e i doveri di tutti i cittadini o della maggior parte di essi.
2
Per prescrizioni d'altro genere, il Gran Consiglio emana ordinanze, eccetto che la legislazione in materia non competa a un'altra autorità.
35
Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541 art. 1 n. 2, II 353).
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Art. 91
Competenze.
b. decisioni in materia finanziaria Il Gran Consiglio:
a. decide in materia di nuove spese, fatta salva la competenza del Popolo; b. delibera il bilancio preventivo annuale; c. approva il conto di Stato, quello della Banca cantonale urana e quello dell'Ospedale cantonale.
Art. 92
Competenze.
c. elezioni
Il Gran Consiglio elegge: a. i capi delle direzioni del Consiglio di Stato e i loro supplenti, su proposta del Consiglio di Stato;
b. il Consiglio dell'educazione, eccettuato il presidente; c.36 ... d. il comandante del battaglione urano, conformemente alle prescrizioni federali;
e.37 i pubblici dipendenti del Cantone, per quanto non ne sia competente il Consiglio di Stato;
f.38 il Consiglio della Banca.
Art. 93
Competenze.
d. altre competenze
Il Gran Consiglio:
a. approva i concordati che contengano norme di diritto; b. approva i rendiconti del Consiglio di Stato e del Tribunale d'appello; c. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale accorda ai Cantoni a livello federale (art. 86, 89, 89bis e 93 Cost.39); d.40 ...
e. esercita il diritto di grazia; 36 Abrogata nella votazione popolare del 21 mag. 2000, con effetto dal 1° giu. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
37 Accettata nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
38
Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° set. 2003. Garanzia dell'AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 2, 2002 5948).
39
[RS 1 3, RU 1949 614 ediz. franc., 1977 807 2228]. Alle disp. menzionate corrispondono attualmente gli art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 e 165 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
40 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011.
Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 1, 2011 7145).
Cantone di Uri. Costituzione 21
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f.
risolve i conflitti di competenza, per quanto la decisione non competa al Tribunale d'appello; g. prende atto delle pianificazioni del Consiglio di Stato; h. autorizza l'assunzione di prestiti; i.
adempie altri compiti assegnatigli dalla legislazione.
Sottosezione 2: Consiglio di Stato e amministrazione
Art. 94
Consiglio di Stato.
a. statuto e composizione 1
Il Consiglio di Stato è l'autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.
2
Esso si compone del landamano, del suo vice e di cinque altri membri.
Art. 95
Consiglio di Stato.
b. elezione
1
Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario.
2
Nell'elezione va tenuto equamente conto delle diverse regioni del Cantone. Non più di tre membri possono provenire da uno stesso Comune.
Art. 96
Consiglio di Stato.
c. organizzazione
1
Il Consiglio di Stato svolge i suoi compiti come autorità collegiale.
2
Per preparare i compiti governativi e provvedere all'esecuzione della legislazione della Confederazione e del Cantone sono istituite direzioni che, nei limiti della loro competenza, hanno potere decisionale autonomo.
Art. 97
Attività governative
1
Il Consiglio di Stato determina gli obiettivi importanti e i mezzi dell'operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
2
Inoltre, il Consiglio di Stato: a. rappresenta il Cantone all'interno e all'esterno; b. tutela la tranquillità, l'ordine e la sicurezza pubblici; c. cura i rapporti con le autorità federali e con quelle degli altri Cantoni; d. conclude, nei limiti della sua competenza, concordati negoziali e concordati d'esecuzione;
e. procede a elezioni, per quanto non ne siano incaricati altri organi;
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 22
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f.41 nei limiti fissati dalla legislazione, conferisce la cittadinanza cantonale, g. sottopone regolarmente al Gran Consiglio il bilancio preventivo, il conto di Stato e il rendiconto sull'attività governativa e amministrativa; h. sbriga tutti gli affari di Stato e prende tutte le decisioni che rientrino nei compiti governativi e non siano espressamente assegnati a un'altra autorità.
Art. 98
Preparazione della legislazione Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio disegni di modifica della Costituzione, disegni di legge e disegni di ordinanza.
Art. 99
Direzione dell'amministrazione 1
Il Consiglio di Stato è la suprema autorità amministrativa. È a capo dell'amministrazione cantonale e vigila sugli altri titolari di compiti pubblici.
2
Il Consiglio di Stato provvede affinché l'attività dell'amministrazione sia conforme al diritto ed efficace.
3
Esso pronuncia sui ricorsi amministrativi, per quanto previsto dalla legislazione.
Art. 100
Consiglio dell'educazione
1
Il Consiglio dell'educazione esercita, nei limiti fissati dalla legislazione, la vigilanza diretta sull'intero sistema scolastico ed educativo.
2
Esso si compone del presidente, del vicepresidente e di cinque a sette altri membri.
La funzione di presidente è assunta dal direttore della pubblica educazione.
Art. 101
Amministrazione cantonale
1
L'amministrazione cantonale si suddivide in direzioni. Esse sono dirette dai membri del Consiglio di Stato.
2
Singoli compiti amministrativi del Cantone possono essere delegati a istituti autonomi, a Comuni, a consorzi, a organizzazioni intercantonali o a imprese a economia mista.
3
Eccezionalmente, l'adempimento di compiti pubblici può essere affidato a organizzazioni di diritto privato, sempre che siano garantiti i diritti di partecipazione e la tutela giurisdizionale dei cittadini, nonché la vigilanza da parte del Consiglio di Stato.
41 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 1, 2011 7145).
Cantone di Uri. Costituzione 23
131.214
Sottosezione 3: Autorità giudiziarie
Art. 102
42 Principio 1 Le autorità giudiziarie sono indipendenti e tenute a rispettare la legge e il diritto.
2
Esse sottostanno all'alta vigilanza del Gran Consiglio. Il Tribunale d'appello sottopone regolarmente al Gran Consiglio un rendiconto sull'amministrazione della giustizia nel Cantone di Uri.
3
Le autorità amministrative svolgono i compiti giudiziari affidati loro dalla legislazione.
Art. 103
43
La legge disciplina l'organizzazione e la composizione delle autorità giudiziarie.
Per singoli tribunali può prevedere sezioni e commissioni.
2
Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, le competenze e le procedure sono disciplinate mediante ordinanza.44
Art. 104
45
1
La giustizia civile è amministrata da: a. l'autorità di conciliazione; b.46 le presidenze dei tribunali di primo grado; c.47 il tribunale di primo grado; d. il Tribunale d'appello.48 2
La legge può attribuire a organi speciali il giudizio su determinate cause civili.
3
... 49
42
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
43
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
44
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).
45
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
46 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «b. le presidenze dei tribunali di primo grado di Uri e di Ursern;».
47 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «c. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern;».
48
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).
49
Abrogato nella votazione popolare del 26 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011.
Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 24
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Art. 105
50
1
La giustizia penale è amministrata da: a. il pubblico ministero, nella procedura del decreto d'accusa; b.51 la presidenza del tribunale di primo grado; c.52 ...
d.53 il tribunale di primo grado; e. il Tribunale d'appello.54 2
Gli organi incaricati della giustizia penale minorile sono: a. il procuratore dei minorenni, b. il Tribunale dei minorenni, c. la Commissione del Tribunale dei minorenni istituita in seno al Tribunale d'appello.
3
La legislazione può abilitare le autorità e i servizi amministrativi cantonali o comunali a infliggere multe di lieve entità. Permane garantito il diritto d'impugnazione in giudizio.
a55 Giurisdizione amministrativa La giustizia amministrativa è amministrata da: a. il Tribunale d'appello, b. altre autorità e organi incaricati dalla legislazione di compiti di giurisdizione amministrativa.
50
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
51 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «b. la vicepresidenza del tribunale di primo grado di Uri;».
52 Abrogato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, con effetto dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «c. la presi-
denza del tribunale di primo grado di Ursern;».
53 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «d. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern;».
54
Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).
55
Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).
Cantone di Uri. Costituzione 25
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Sezione 3:
Comuni
Sottosezione 1: Disposizioni generali
Art. 106
Autonomia
1
Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di scegliere le proprie autorità e i propri dipendenti, di adempiere a discrezione i propri compiti e di amministrare autonomamente le cose pubbliche comunali.56 2 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.
Art. 107
Compiti
1
I compiti dei Comuni politici sono retti dalla legge comunale.57 2
Le parrocchie adempiono i compiti ecclesiastici comunali quali risultano dalla presente Costituzione e dallo Statuto ecclesiastico.
3
I Comuni patriziali adempiono i compiti delegati loro dal decreto istitutivo.
4
I compiti dei Comuni corporativi sono retti dal diritto delle corporazioni.
5
Nei limiti fissati dalla presente Costituzione, i diversi Comuni possono concludere accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti. Tali contratti richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato, sempre che non si tratti di Comuni dello stesso tipo.58 Disposizione transitoria 1 Qualsivoglia patrimonio a destinazione vincolata dev'essere trasferito al Comune che in futuro sarà chiamato ad adempiere il compito corrispondente. I relativi contratti devono essere conclusi il più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione. Trascorso infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può prendere misure sostitutive.
2
I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 107 capoverso 5.
Art. 108
Organizzazione
1
L'organo comunale supremo è costituito dagli aventi diritto di voto.59 2
Ogni Comune politico ha un Municipio, ogni parrocchia un Consiglio parrocchiale e ogni Comune patriziale un Consiglio patriziale. Per compiti particolari possono 56 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).
57 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
58 Per. accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017.
Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
59 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 26
131.214
essere elette altre autorità, segnatamente un Consiglio scolastico e un Consiglio sociale.60 3 L'organizzazione dei Comuni corporativi è retta dal diritto delle corporazioni.
Art. 109
Competenza
Per quanto né la Costituzione né la legislazione dispongano altrimenti, il Municipio, il Consiglio parrocchiale e il Consiglio patriziale sono competenti ad agire in nome rispettivamente del Comune politico, della parrocchia e del Comune patriziale.
a61 Disposizioni d'esecuzione
La legge comunale disciplina i dettagli.
Sottosezione 2: Comune politico
Art. 110
Competenza degli aventi diritto di voto62 1
Gli aventi diritto di voto sono competenti per:63 a. deliberare norme di diritto; b. approvare il bilancio preventivo e i conti del Comune; c. stabilire i tributi del Comune; d.64 ...
e.65 eleggere i membri del Gran Consiglio, il Municipio, il Consiglio scolastico e il Consiglio sociale nonché, se non vi è una parrocchia, il parroco o pastore locale; f.
deliberare i decreti istitutivi; g. approvare gli accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti e al trasferimento di beni secondo l'articolo 107.
2
Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate, per quanto la legislazione particolare non disponga altrimenti.66 60
Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
61 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
62 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
63 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
64 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 1, 2011 7145).
65
Accettata nella votazione popolare del 28 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).
66 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
Cantone di Uri. Costituzione 27
131.214
3
...67
Art. 111
68
1
Il Municipio si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.
2
La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.
Art. 112
69
1
Sempre che il Comune istituisca un Consiglio scolastico, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale determina il numero dei membri.
2
La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.
Art. 113
70
1
Sempre che il Comune istituisca un Consiglio sociale, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.
2
La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.
Sottosezione 3: Parrocchia
Art. 114
71
Gli aventi diritto di voto hanno le stesse attribuzioni del Comune politico, ma limitate alle questioni ecclesiastiche.
2
Essi eleggono il Consiglio parrocchiale e il parroco o pastore locale.
Art. 115
Consiglio parrocchiale 1
Il Consiglio parrocchiale si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di almeno due altri membri.
2
Esso adempie i compiti assegnatigli dallo Statuto ecclesiastico.
67 Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
68 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
69 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
70 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
71 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 28
131.214
Sottosezione 4: Comune patriziale
Art. 116
72
2
Essi eleggono il Consiglio patriziale.
Art. 117
Consiglio patriziale
1
Il Consiglio patriziale si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di due a quattro altri membri.
2
Esso adempie i compiti assegnatigli dal decreto istitutivo.
Sezione 4:
Corporazioni comunali
Art. 118
Autonomia
1
Le corporazioni comunali si organizzano e si amministrano da sé, secondo principi democratici.
2
L'attività delle corporazioni comunali sottostà al controllo giuridico del Cantone.
Capitolo 8: Revisione della Costituzione
Art. 119
Principio
La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
Art. 120
Revisione parziale
I progetti di revisione parziale della Costituzione, proposti dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare, sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo.
Disposizione transitoria
Il Consiglio di Stato può adattare redazionalmente al testo della presente Costituzione le iniziative popolari pendenti al momento dell'entrata in vigore della medesima.
Art. 121
Revisione totale
1
Il Gran Consiglio o, mediante iniziativa, il Popolo possono decidere che si proceda alla revisione totale della presente Costituzione.
72 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).
Cantone di Uri. Costituzione 29
131.214
2
La revisione totale è preparata da una Costituente, eletta dal Popolo secondo le disposizioni applicabili all'elezione del Gran Consiglio. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono eleggibili.
3
Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.
Capitolo 9: Disposizioni finali e transitorie
Art. 122
Diritto previgente: abrogazione La Costituzione del Cantone di Uri del 6 maggio 188873 è abrogata.
Art. 123
Entrata in vigore
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1985. Essa richiede il conferimento della garanzia federale da parte dell'Assemblea federale.
Art. 124
Ultrattività parziale del diritto anteriore 1
Le disposizioni del diritto anteriore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.
2
Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente secondo la presente Costituzione rimangono in vigore. La loro eventuale modifica avverrà secondo le norme previste dalla presente Costituzione.
Art. 125
Elezioni
1
I membri delle autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso, ma non oltre il 31 dicembre 1988.
2
Le autorità attuali che non abbiano più una base costituzionale sono sciolte alla fine del periodo amministrativo in corso.
73
[Foglio ufficiale del Canton Uri, AB 1888 108]
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 30
131.214
Indice delle materie I numeri indicano gli articoli e parti d'articolo della Costituzione
Adulti
- educazione degli adulti 41 Aggregazione - del
comune
- patriziale
69
- politico
69
Amministrazione - attività dell' 99
- alta vigilanza sulla 87 - capo
dell'
99
- cantonale
101
- direzione dell' 99, 101 - delega di compiti 101 - dovere di fornire informazioni 86 - limiti
al
86
- organizzazione
75
ss
- esecutivo
75
- giudiziario
75
- legislativo
75
- rendiconto
sull'
102
- vigilanza
sulla
87
Arresto
- responsabilità
statale in caso di
- grave restrizione illecita di una della libertà personale 4 - arrestato senza colpa 4 Associazione
- diritto di 12 Astensione - l'alta vigilanza sulle autorità che assumono compiti cantonali 87 - obbligatoria
78
- de lege 80 Aiuto sociale 44 Autorità - amministrative e compiti giudiziari 102
- astensione
obbligatoria
78
- collegiale
96
- comunali
106
- Consiglio di Stato 94 ss - autorità collegiale 96 - deleghe 101, 107, 110 - diritto di petizione all' 12 - divisione dei poteri 75 - durata delle funzioni 83 - eleggibilità
17
- corporazioni
comunali
19
- ampliamento
18
- elezioni delle autorità comunali 23 - entrata in funzione 84 - Gran Consiglio 87 ss - giudiziarie 102 ss
- indipendenza
102
- multe di lieve entità 104 - organizzazione
103
- giuramento
82
- incompatibilità
76,
77
- informazione del pubblico da parte delle 86
- iniziative
popolari
- cantonali chiedenti la destituzione di un' 24, 27
- comunali chiedenti la destituzione di un'autorità comunale 29 - quorum
80
- rapporti con autorità federali 97 - responsabilità
- dello
Stato
4
- degli
organi
5
- suprema
- autorità
94
- autorità amministrativa 99 Aventi diritto di voto - competenza
degli 110, 114, 116 - elezione
- da parte degli 21 - dei
Giudici
22
- dei
membri
del
Gran Consiglio 23
- organo comunale supremo 108 Banca cantonale 54 - approvazione del conto della 91 Base legale - limitazione ai diritto fondamentali 14 - casi di pericolo serio, immediato e manifesto 14
Bilancio
- approvazione del bilancio di previsione del comune 110
- delibera sul 91
- sottoposizione
del
bilancio di previsione 97
Cantone
- autorità giudiziarie 102 ss - capitale
63
- cittadinanza
3
- cantonale
3
- comunale
3
- compiti pubblici 31 ss - aiuto
sociale
44
- collaborazione
31
- economia
51
ss
- Banca cantonale 54 - condizioni
quadro
52
- diritti di regalìa 55 ss
Cantone di Uri. Costituzione 31
131.214
- legislazione
53
- politica
economica
51
- educazione degli adulti e tempo libero 41
- espropriazione
32
- istruzione e promozione della cultura 33 ss
- educazione degli adulti e tempo libero 41
- promozione della cultura 42 - scuole
- pubbliche di base 33 private
39
- sussidi alla formazione 40 - ordinamento finanziario 58 ss - finanze
58
- perequazione
finanziaria
61
- risorse
finanziarie
59
- sanità 45 ss
- salute
pubblica
46
- spazio vitale 47
- cose
pubbliche
50
- costruzioni
48
- protezione dell'ambiente e dello spazio vitale 49
- divisione dei poteri 75 - entrata in funzione 84 - Comuni 64 ss, 106 ss - Consiglio
di
Stato e amministrazione 94 ss
- controllo dell'operato delle Chiese nazionali 8
- cooperazione
- con altri Cantoni 1 - con Confederazione 1 - diritto di voto 17
- diritti fondamentali 15 - eleggibilità
17
- Gran Consiglio 87 ss - membro della Confederazione Svizzera 1
- obbiettivi dello Stato 2 - procedura di voto 30 - responsabilità
4
- regresso
5
- sovranità
1
- struttura 62
- territorio 47, 62 - votazione popolare
- obbligatoria a livello cantonale 24 - facoltativa a livello cantonale 25 Chiesa (e) 7 ss - autonomia delle 8
- appartenenza a 64 - cattolica
romana
7
- Consiglio
parrocchiale 108, 109, 114, 115
- controllo del Cantone 8 - diritto di voto 17
- enti autonomi di diritto pubblico 7 - evangelica
riformata
7
- nazionali
7
- parrocchia (e) 8, 9, 18, 64, 66, 68, 107, 108, 109, 110, 114 ss - parroco 110, 114
- pastore 110, 114
- riconoscimento
delle Chiese nazionali 7
- riscuotere
imposte
9
- statuto delle 8, 18 - statuto ecclesiastico 8, 18, 66, 68, 107, 115
Cittadinanza - cantonale
3
- comunale
3
- conferimento della 3 - svincolo dalla 97 Coesistenza pacifica 2 Commissione (i) - del Tribunale dei minorenni 105 - organizzazione 103 Compiti pubblici 31 ss v. Cantone e Comune(i) Comune (i) 64 ss, 106 ss - assemblea
- comunale
110
- attuazione
dei
diritti fondamentali 15 - autonomia
106
- cittadinanza
- cantonale
3
- comunale
3
- collaborazione
31
- compiti pubblici 31 ss, 107 - aiuto
sociale
44
- collaborazione
31
- economia
51
ss
- educazione degli adulti e tempo libero 41
- espropriazione
32
- istruzione e promozione della cultura 33 ss
- promozione della cultura 42 - scuole
- pubbliche di base 33 materne
37
- ordinamento finanziario 58 ss - sanità 45 ss
- spazio vitale 47
- perequazione
finanziaria
- Comune
- corporativo 64, 70 - parrocchia
64
- patriziale 17, 64, 69 - politico
64,
67
- aggregazione
69
- sopressione
del
69
- Consiglio scolastico 108, 110, 112
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 32
131.214
- consorzi
71
- corporazioni comunali 72 ss, 118 - dipendenti comunali 83 - diritto di voto ed eleggibilità 17 - esercizio del diritto di voto 20 - diritti fondamentali 15 - educazione degli adulti e tempo libero 41
- entrata in funzione 84 - elezione 23, 88
- enti autonomi di diritto pubblico 65 - espropriazione
32
- imposte
- principi della riscossione delle 60 - riscossione
59
- incompatibilità
76,
77
- iniziativa
popolare comunale 29 - modifiche territoriali 66 - Municipio
108-111
- obbiettivi dello Stato 2 - organizzazione
108
- patriziato 17, 64, 69 - perequazione
finanziaria
61
- promozione della cultura 42 - regolamento
comunale
- durata delle funzioni 83 - elezione popolare 23, 30 - entrata in funzione 84 - votazione popolare 30 - responsabilità del 4 - regresso
5
- riscossione di imposte 59 - scuole
- enti responsabili delle scuole di base 35
- materne
37
- pubbliche
33
- speciali
36
- seggi in Gran Consiglio 88 - territorio
64
- vigilanza del 39, 87, 101, 102, 106 Comuni politici 64, 67 - compiti
107
- Comuni patriziali 69 - Gran Consiglio, elezione 88 - perequazione
finanziaria
61
Comunità religiose - autonomia delle 8
- Chiese nazionali 7, 64 - autonomie della 8
- sovranità fiscale 9 - controllo
delle
8
- diritto di voto 17 - ampliamento del 18
- divisione dei poteri 75 - parrocchie 68, 114 ss - autonomia delle 8
- competenza
109
- compiti
107
- Consiglio parrocchiale 115 - modifiche territoriali 66 - organizzazione
108
- sovranità fiscale 9 - tipi di Comuni 64
- riconoscimento
7
- riscossione di imposte 9 - sovranità fiscale 9 - uguaglianza giuridica 11 Conciliazione 104 Confederazione 1 - garanzia territoriale 62 - legislazione
96
- risorse
finanziarie
59
Confine
- modifiche
territotiali e rettifiche del 62, 66
Consiglio degli Stati - elezione
21
- entrata in funzione 84 Consiglio di Stato 94 ss - amministrazione
99
- approvazione dello Statuto ecclesiastico 8
- attività
governative
- approvazione di contratti 107 - conclusione di concordati 97 - cura i rapporti con le autorità - degli altri Cantoni 97 - federali
97
- rappresentazione del Cantone 97 - tutela la tranquillità, l'ordine e la sicurezza pubblici 97 - autorità collegiale 96 - collegialità
96
- composizione
94
- divisione dei poteri 75 - deleghe 101, 104, 110, - direzione
dell'amministrazione 99
- durata della funzione 83 - eleggibilità
17
- elezione del 21, 95 - entrata in funzione 84 - incompatibilità
76
- istituzione di Comuni corporativi 72 - landamano
94
- modifiche territoriali 66 - organizzazione 96
- autorità collegiale 96 - direzioni
96
- landamano
94
- membri
94
- partecipazione
alle sedute del Gran Consiglio 89
- pianificazioni del Consiglio di Stato 93
- preparazione della legislazione 98 - presidente
del
21
Cantone di Uri. Costituzione 33
131.214
- presidenza
del
Gran Consiglio 21, 94 - rendiconti del Consiglio di Stato 93 - sede del 63
- suprema autorità esecutiva del Cantone 94
- vigilanza
del
101
Consiglio parrocchiale 108, 109, 114, 115 Consiglio scolastico 108, 110, 112 Consiglio sociale 108, 113 - elezioni
110
Consorzio
- amministrazione
101
- espropriazione
32
- discussioni di imposte 59 - scuole di base 35
- disciplina
dei
71
Corporazioni comunali 72 ss - autonomia
118
- collaborazione delle 74 - diritto di
- regalìa
57
- voto
19
- espropriazione
32
Cose pubbliche 50 - amministrazione
delle
106
Costituzione cantonale - iniziative
popolari per la revisione totale della 24, 28
Costituzione federale 93 Danni - causati illecitamente da organi nell'esercizio della loro attività ufficiale 4
- lecitamente
4
- per grave restrizione della libertà personale 4
- responsabilità
4
Dignità umana - intangibilità
della
10
Dio ingresso Dipendenti - astensione
obbligatoria
78
- durata delle funzioni 83 - elezioni
92
- giuramento
82
- incompatibilità
76
- responsabilità per 4 Diritti (o) - a un'indennità a titolo di riparazione morale 4
- al risarcimento dei danni 4 - all'insegnamento privato garantito 32 - anteriore
124
- attività conforme al 99 - cantonale
59
- d'impugnazione
in giudizio 104
- delle corporazioni 66, 70, 107, 108 - di espropriare 32
- di grazia 93
- di partecipazione - accordati dalla Costituzione federale 93
- di rango superiore 28 - di regalìa 55, 56, 57 - di voto 17
- ampliamento
18
- corporazioni
comunali
19
- elezioni 21, 22, 23 - esercizio
del
20
- votazione
popolare facoltativa a livello
- cantonale
25
- e doveri dei cittadini 90 - fondamentali
10
ss
- al matrimonio 12
- alla famiglia 12
- alla dignità umana 10 - alla libertà di movimento 12 - alla
tutela
giurisdizionale 13
- arresto
12
- attuazione
dei
15
- d'essere
sentito
13
- di
libertà
12
- all'integrità
fisica
12
psichica
12
- alla vita 12
- di ottenere une decisione entro un termine ragionevole 13 - di
proprietà
12
- intangibilità
dell'essenza 14
- libertà
- alla scelta della professione 12 - d'informazione 12
- dell'arte
12
- dell'insegnamento 12
- della ricerca 12
- di associazione 12 - di coscienza 12
- di credo 12
- di
domicilio
12
- di
opinione
12
- di
petizione
12
- di riunione 12
- di
stampa
12
- economica
12
- limite ai 14
- privato (i) 50, 101 - protezione
della
sfera privata 12
- inviolabilità del domicilio 12 - rispetto del 102
- segreto epistolare e delle telecomunicazioni 12
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 34
131.214
- norme di 93, 110
- obiettivi dello Stato 2 - previgente
122
- pubblico
107
Disposizioni finali 122 ss Divisione dei poteri 75 Doveri 90 - di
servizio
5
- esercizio del diritto di voto 20 - legali
16
- politici
20
Durata delle funzioni 83 Eleggibilità 17 - ampliamento
18
- corporazioni
comunali
19
Elezioni 30 ss - degli
organi
comunali previsti dalla Costituzione 23
- dei capi, e supplenti, delle direzioni del Consiglio di Stato 92 - dei deputati al Consiglio degli Stati 21 - dei giudici del Tribunale di primo grado 22
- dei
membri
del
- Consiglio di Stato 21, 23, 95 - Gran
Consiglio
23
- Tribunale d'Appello 21 - del Consiglio di Stato 21 - Gran
Consiglio
23
- del
landamano
21
- del
Presidente
- e del vicepresidente del Consiglio di Stato 21
- del
Tribunale
- d'Appello
21
- del
vicepresidente del Consiglio di Stato 21
- autorità e gli impiegati previsti nel regolamento comunale 23 - entrata in funzione 84 - facoltà di partecipare alle 17 - nel comune politico 88 - partecipazione
alle
20
- popolari
21
ss
- suppletive
84
Entrata in funzione 84
Espropriazione - ammissibilità della 32 - piena indennità in caso di 6 Fanciullo - istruzione
adeguata in scuole pubbliche di base 33
- gratuità
della
frequentazione della scuola di base 34
- obbligatorietà
della frequentazione della scuola di base 34 Firma
- ufficialmente
autenticate
29
Giudice
- incompatibilità per funzione 76 Garanzia - federale
123
Gran Consiglio 87 ss - alta vigilanza del 87 - competenze
93
ss
- altre
competenze
93
- adempimento
d'altri
compiti
assegnatigli dalla legislazione 93
- approvazione
- esercizio dei diritti di partecipazione 93
- dei
rendiconti
93
- di concordati che contengano norme di diritto 93
- autorizzazione
dell'assunzione
di prestiti 93
- conferimento della cittadinanza cantonale 93
- esercizio del diritto di grazia 93
- presa d'atto delle pianificazioni del Consiglio di Stato 93 - proposta della revisione della Costituzione 121
- risoluzione dei conflitti di competenza 93
- elezione 92, 110
- dei capi delle direzioni del Consiglio di Stato 92 - del comandante del battaglione urano 92
- del
Consiglio
dell'educazione
92
- del Consiglio della Banca 92 - del pubblici dipendenti del Cantone 92
- conflitti di competenza 93 - grazia
93
- pianificazione
93
- composizione
87
- concordati del 25 - controprogetto
ad
iniziativa popolare cantonale 28
- deleghe 18, 101, 107, 110 - dibattiti
79
- divisione dei poteri 75 - durata delle funzioni 83 - eleggibilità
17
- elezione
dei
membri del 23
- sistema proporzionale 30 - elezione
92
- dei capi delle direzioni del Consiglio di Stato 92
Cantone di Uri. Costituzione 35
131.214
- del comandante del battaglione urano 92
- del
Consiglio
dell'educazione 92
- del Consiglio della Banca 92 - del pubblici dipendenti del Cantone 92
- entrata in funzione 84 - immunità
76
- incompatibilità
76,
77
- moto
proprio
25
- organizzazione
- deputati
87
- presidente
del
89
- pubblicità delle sedute 79 - rettifica di confine 62 - sede del 63
- statuto del 87
- vigilanza
del
87
Grazia 93 Imposte - aliquota delle 59
- basi di calcolo delle 59 - consorzi intercomunali 59 - contribuenti delle 59 - oggetto delle 59
- riscossione da parte - delle Chiese nazionali 9 - di Cantone 59
- di
Comuni
59
- principi della 60 - sottrazioni
fiscali
e
le resistenze alla
riscossione delle 60 Incompatibilità per - funzione
76
- parentela
77
Indennità
- in caso di espropriazione 6 - per
illecito(a)
- arrestato
4
- grave
restrizione
della libertà personale 4
- quale riparazione morale 4 - piena
6
Indipendenza preambolo Informazione - da parte delle autorità 86 - dovere delle autorità di 86 - garanzia della libertà all' 12 - libertà di 12 Iniziativa - popolare
- cantonale
27
- forma 28
- oggetto
27
- procedura
28
- comunale
29
Interesse pubblico 14, 79 Landamano - durata della funzione 83 - elezione
del
21
Libertà ingresso - d'informazione, di opinione e di stampa 12
- dell'arte
12
- dell'insegnamento 12
- della ricerca 12
- di credo e di coscienza 12 - di
domicilio
12
- di scelta della professione 12 - economica
12
- protezione della 2 - restrizione
della
libertà personale 4 Lingua
- privilegio e discriminazione per via della 11
Maggioritario - elezione
- del Consiglio di Stato 95 - del Gran Consiglio 88 Matrimonio
- diritto al 12 Municipio - compiti
111
- composizione
111
Obbligo
- di assumere certe funzioni 85 - di
frequentazione
della scuola di base 37
Ordine e la sicurezza pubblici - tutela da parte del Consiglio di Stato 97
Ordine giusto 1 Organizzazioni - di diritto privato 101 - intercantonali
101
Ospedale cantonale 46, 91 Parità di voti 81 Perequazione finanziaria 61 Petizione - diritto di 12 Popolo - competenza
del
91
- di Uri ingresso
- durata delle funzioni 83 - elezione
del
Consiglio di Stato da parte del 95
- obbligo d'informazione 86 - rappresentanza del Popolo 87 - revisione
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 36
131.214
- parziale della costituzione 120 - totale della costituzione 121 - sottoposizione
- al più tardi
- 12
mesi
dopo
il deposito 29
(iniziativa popolare comunale) - un anno e mezzo dopo il deposito 28 (iniziativa popolare
cantonale)
- al popolo 90 (leggi) - facoltativa al 25
- obbligatoria al 24 - di disposizioni importanti 90 - revisione parziale della Costituzione 120
Progetto
- contestato
25
- elaborato
24,
28
Proposta generica 28 Privazione della libertà 4 Procedimento 13 Proporzionale/tà - sistema della 30, 88 Proprietà - cose
pubbliche
50
- diritto di 12
- restrizioni
della
5
Protezione
- contro
le
forze
della natura 48
- dell'ambiente
49
- della sfera privata 12 - dello spazio vitale 49 Pubblicità - dei dibattiti 79
- delle sedute 79
- delle udienze 79 Quorum 80 Referendum - firma di 17
- popolari
25
- ammissibilità
del
25
Religione
- convinzioni
religiose
11
Rettifiche di confine 66 Revisione della Costituzione 119 ss Scuola - legislazione
43
- obbligatoria
37
- privata
39
- pubblica
33
- pubblica di base 33, 37 - professionale e superiore 38 - speciali
36
Sistema
- maggioritario
88,
95
- proporzionale
30,
88
- scolastico
100
Sovranità
- del
Cantone
1
- fiscale delle Chiese nazionali o delle loro parrocchie 9
- in materia di regalìa 57 Stato - affari di 97
- attività
dello
97
- collaborazione
74
- conto di 91, 97
- della Confederazione Svizzera ingresso
- doveri nei confronti dello 16 - membro dello Stato federativo svizzero 1
- obiettivi dello 2 - persone legate allo 14 - responsabilità dello 4 - sovrano
1
- struttura dello 62 ss Sussidi - alla formazione 40 Territorio - modifiche
territotiali e rettifiche del 62, 66
- pianificazione
del
47
- politica economica del 51, 57 Tribunale (i) - autorità giudiziarie 102 ss - cantonali
supremi
63
- civili
104,
105
- Commissione del 105 - d'appello 21, 93, 102, 103, 105, 105a - dei
minorenni
105
- di primo grado 22 entrata in funzione 84
- giurisdizione
- amministrativa
105a
- civile
104
- penale
105
- incompatibilità
76
- organizzazione
dei
103
- udienze
dei
79
- urano
76
Uguaglianza
- dinanzi alla legge 11 - giuridica 11 Uri - Cantone
1
- capitale di 63
- collaborazione
con
- altri Cantoni 1
Cantone di Uri. Costituzione 37
131.214
- Confederazione
1
- Comuni politici 67 - aggregazione
69
- sopressione
dei
69
- corporazioni
comunali
72
- elezione dei Giudici 22 - giurisdizione
- amministrativa nel cantone di 105a
- civile nel cantone di 104 - penale nel cantone di 105 - residenza nel Cantone di 17 - Stato
sovrano
della Confederazione 1 - territorio
cantonale
62
Vigilanza
- alta vigilanza del Gran Consiglio 87 - del
Cantone
- su scuole private 39 - sui Comuni 44
- sul
settore
della
salute pubblica 46
- del
Consiglio
- di Stato 99, 101, 102, 106 - dell'educazione
100
- sulle scuole 35
- sui Comuni 106
- consorzi
intercomunali
35
- autorità
giudiziarie
102
Vita
- comunione di 77
- diritto alla 12
- spazio vitale 47 ss Votazioni - diritto di voto ed eleggibilità 17 - ed
elezioni
30
- informazione
86
- partecipazione
obbligatoria
20
- popolari
- cantonali facoltative 25 - cantonali obbligatorie 24 Voto
- consuntivo
89
- diritto di 17 ss
- elezione di 21 ss - votazioni popolari 24 ss
Garanzia e pubblicazione delle Costituzioni cantonali 38
131.214