2003-0526
1
Ordinanza
sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) del 21 maggio 2003 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2, 4, 6, 7, 9, 14 e 15 della legge federale dell'8 ottobre 19991
sui lavoratori distaccati in Svizzera (legge), ordina: Capitolo 1: Lavoratori distaccati Sezione 1: Definizioni
Art. 1
Retribuzione minima
Sono disposizioni relative alla retribuzione minima ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge quelle contemplate da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti collettivi di obbligatorietà generale e contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)2 che disciplinano: a. il salario minimo ponderato in funzione della durata normale del lavoro e corrispondente alla qualificazione acquisita; b. gli aumenti obbligatori dei salari minimi e dei salari effettivi; c. le indennità obbligatorie per le ore supplementari, il lavoro a cottimo, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, il lavoro durante i giorni festivi e i lavori gravosi; d. le indennità di vacanza proporzionalmente accordate; e. il 13° salario proporzionalmente accordato; f.
i giorni festivi e i giorni di riposo pagati; g. il salario in caso d'impedimento del lavoratore di lavorare, senza sua colpa, giusta l'articolo 324a CO; h. il salario in caso di mora del datore di lavoro giusta l'articolo 324 CO.
RU 2003 1380 1 RS
823.20
2 RS
220
823.201
Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 2
823.201
Art. 2
Periodi di lavoro e di riposo Per periodi di lavoro e di riposo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge s'intende: a. la durata normale del lavoro e la ripartizione del tempo di lavoro; b. le ore supplementari, il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale nonché il lavoro durante i giorni festivi;
c. i periodi di riposo e le pause; d. il tempo di viaggio e di attesa.
Art. 3
Lavori di esigua entità 1
Per lavori di esigua entità ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge s'intendono i lavori che, per ogni anno civile, rappresentano un massimo di 15 giorni lavorativi.
2
Il numero determinante di giorni lavorativi si ottiene moltiplicando il numero dei lavoratori distaccati per il numero dei giorni di lavoro prestato sul territorio svizzero.
Art. 4
Assemblaggio e prima installazione 1
Per assemblaggio o prima installazione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge s'intendono i lavori: a. che durano meno di otto giorni; b. che fanno parte integrante di un contratto di fornitura di beni; per quanto concerne il valore e l'importanza, essi devono costituire una prestazione accessoria a una prestazione principale convenuta tra le parti; c. che sono indispensabili per la messa in servizio del bene fornito nel quadro della prestazione principale; e d. che sono eseguiti da lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura o di un suo subappaltatore.
2
L'assemblaggio o la prima installazione comprendono anche lavori di garanzia effettuati dall'impresa di fornitura o da un subappaltatore concernenti un bene fornito.
Art. 5
Edilizia, ingegneria civile e rami accessori dell'edilizia 1
Le prestazioni di servizio concernenti i settori dell' edilizia e dell'ingegneria civile, nonché i rami accessori dell'edilizia comprendono tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni, e in modo particolare i seguenti lavori: 1. scavo; 2. sterro; 3. costruzione in senso stretto;
Lavoratori distaccati - O 823.201
3
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4. montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; 5. installazione o equipaggiamento; 6. trasformazione; 7. rinnovo; 8. riparazione; 9. smantellamento; 10. demolizione; 11. manutenzione; 12. mantenimento: lavori di pittura e pulitura; 13. risanamento.
Sezione 2: Procedura di notifica
Art. 6
Notifica 1 La procedura di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni.
2
Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori:
a. edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia; b. ristorazione; c. lavori di pulizia in aziende e economie domestiche; d. servizio di sorveglianza e di sicurezza.
3
La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale al massimo una settimana prima dell'inizio previsto dei lavori in Svizzera.
4
In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, la notifica può avvenire eccezionalmente al più tardi il giorno stesso dell'inizio dei lavori.
5
La notifica comprende quanto segue: a. cognome, nome, nazionalità, sesso e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera nonché il numero di registrazione presso le assicurazioni sociali dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro; b. data d'inizio dei lavori e presumibile durata; c. genere dei lavori da eseguire; d. luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati; e. cognome, nome e indirizzo in Svizzera o all'estero della persona di contatto del datore di lavoro.
Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 4
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6
Per i lavoratori distaccati non cittadini dell'Unione europea o dell'AELS la dichiarazione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza.
7
Su richiesta del datore di lavoro l'autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento.
8
È applicabile l'articolo 19 dell'ordinanza del 23 novembre 19943 sul Registro centrale degli stranieri.
Art. 7
Eccezioni all'obbligo di notifica 1
Il datore di lavoro è esentato dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge, se l'entrata in Svizzera dei lavoratori distaccati è sottomessa a una procedura di autorizzazione in virtù della legislazione sulla dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera.
2
In questo caso l'autorità di rilascio trasmette una copia delle autorizzazioni accordate all'autorità cantonale competente per ricevere la notifica.
Sezione 3: Prova del versamento dei contributi sociali all'estero
Art. 8
Gli organi di controllo possono esigere dal datore di lavoro estero l'esibizione di un documento che provi i versamenti dei contributi sociali all'estero a favore dei suoi lavoratori se: a. un controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge ha accertato il mancato rispetto da parte del datore di lavoro di tutti o parte dei suoi obblighi; b. il datore di lavoro non soddisfa spontaneamente o soddisfa solo in modo incompleto all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 della legge; c. altri elementi fanno sorgere nell'autorità il dubbio sul mancato rispetto della legge da parte del datore di lavoro.
Capitolo 2: Finanziamento delle commissioni paritetiche
Art. 9
1 Gli interlocutori sociali che sono parte contraente di un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale hanno diritto a un'indennità per le spese causate dall'applicazione della legge in aggiunta all'esecuzione abituale del CCL.
2
L'indennità è a carico della Confederazione se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio generale pronunciata dalla Confederazione; se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio cantonale, è a carico del Cantone che ha pronunciato la decisione.
3 RS
142.215
Lavoratori distaccati - O 823.201
5
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3
L'importo e le modalità del diritto all'indennità sono fissati dalla Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) o dall'autorità designata a tale scopo dal Cantone.
Capitolo 3: Commissioni tripartite Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 10
Nomina La Confederazione e i Cantoni designano i rappresentanti degli interlocutori sociali in seno alle commissioni tripartite scegliendo tra i nomi proposti dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, purché queste ultime abbiano fatto uso del loro diritto di proposta (art. 360b cpv. 2 CO4).
Art. 11
Compiti delle commissioni tripartite 1
Le commissioni tripartite devono svolgere almeno i compiti seguenti: a. valutare la documentazione, le informazioni e le statistiche esistenti relative ai salari e alla durata del lavoro; b. partecipare alla determinazione dei salari usuali nel luogo, nella professione e nel ramo, ciò che implica la ricerca di documenti e informazioni necessari presso la Confederazione e i Cantoni; c. osservare il mercato del lavoro e accertare gli abusi ai sensi degli articoli 360a capoverso 1 e 360b capoverso 3 CO5 e dell'articolo 1a della legge federale del 28 settembre 19566 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo;
d. esaminare i casi individuali e cercare un accordo con il datore di lavoro, conformemente all'articolo 360b capoverso 3 CO;
e. proporre alle autorità cantonali e federali l'approvazione di un contratto normale di lavoro e la dichiarazione di obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro, nonché l'abrogazione o la modifica di tali atti; f.
controllare il rispetto dei salari minimi fissati dai contratti normali di lavoro, conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge; g. collaborare con altri organi di controllo, conformemente all'articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge;
h. notificare le infrazioni, conformemente all'articolo 9 capoverso 1 della legge;
i.
esaminare le possibilità di abuso e d'infrazione, quali i falsi indipendenti, i soggiorni inferiori a tre mesi, ecc.; 4 RS
220
5 RS
220
6 RS
221.215.311
Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 6
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j.
collaborare con la Confederazione e le altre autorità; k. redigere un rapporto annuale di attività all'attenzione della Direzione del lavoro del Seco.
2
È tenuto un verbale dei lavori della commissione tripartita.
Art. 12
Periti La commissione tripartita può valersi dei servizi di periti. Può creare gruppi o sottocommissioni incaricati di esaminare questioni particolari.
Art. 13
Collaborazione, coordinamento e formazione 1
Le commissioni tripartite della Confederazione e dei Cantoni nonché le commissioni paritetiche istituite da convenzioni collettive di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale cooperano tra loro. In particolare esse si scambiano gratuitamente le informazioni e i documenti necessari alla loro attività.
2
La Confederazione favorisce questi scambi con mezzi adeguati, in particolare mettendo a disposizione il materiale necessario e creando opportune basi di scambio.
3
La formazione di base e la formazione continua dei membri delle commissioni tripartite e paritetiche interessate è a carico della Confederazione.
4
La commissione tripartita della Confederazione può, se del caso, creare un gruppo di coordinamento Confederazione-Cantoni ad hoc o permanente.
Sezione 2: Finanziamento delle commissioni tripartite
Art. 14
Commissioni tripartite dei Cantoni 1
Ogni Cantone assume i costi generati dall'esercizio della sua commissione tripartita. Assume in particolare i costi di segretariato. Esso disciplina inoltre l'indennità degli interlocutori sociali.
2
Se più Cantoni hanno creato una commissione tripartita comune, essi se ne spartiscono i costi.
Art. 15
Commissione tripartita della Confederazione 1
La Confederazione assume i costi della sua commissione tripartita.
2
La Confederazione mette a disposizione della sua commissione tripartita i locali, il personale e il materiale necessari alla sua attività.
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Sezione 3: Commissione tripartita della Confederazione
Art. 16
Organizzazione 1 All'inizio di ogni legislatura il Consiglio federale nomina i membri della commissione tripartita della Confederazione.
2
La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di 6 rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, 6 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, 4 rappresentanti della Confederazione e 2 dei Cantoni.
3 Essa è presieduta da un membro della Direzione del lavoro del Seco. Alla Direzione del lavoro incombe pure il segretariato della commissione. Per il resto la commissione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento che fissa i dettagli della sua organizzazione, in particolare delle proprie competenze, di quelle delle sottocommissioni, dei membri e della presidenza. Il suo regolamento è sottoposto all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia.
Capitolo 4: Autorità federali competenti
Art. 17
1 L'autorità federale competente ai sensi degli articoli 9 capoverso 3 e 14 della legge è la Direzione del lavoro del Seco.
2
La commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia è l'autorità federale competente per trattare i litigi che sorgono dall'esecuzione di controlli da parte della commissione tripartita ai sensi dell'articolo 360b capoverso 5 CO7.
Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Modifica del diritto previgente
Art. 18
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 23 novembre 19948 sul Registro centrale degli stranieri (Ordinanza RCS) Art 2 cpv. 1 lett. e ...
7
RS 220
8 RS
142.215. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.
Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 8
823.201
Sezione 2: Entrata in vigore
Art. 19
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2003.
2
Gli articoli 1-9 e 17-18 entrano in vigore il 1° giugno 2004.
9 RS
142.241. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.
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Allegato10
(art. 3 cpv. 3)
Spiegazione dei segni Livello d'accesso: A: Consultazione
A1:
Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri nonché persone che sono oggetto di rapporti di controllo alla frontiera A2:
Consultazione limitata a persone colpite da misure di respingimento A3:
Consultazione limitata alla procedura in materia di rilascio di visti A4:
Consultazione limitata a persone con entrata e soggiorno disciplinati dalle autorità di polizia degli stranieri, a persone che sono oggetto di un rapporto di controllo alla frontiera nonché alla procedura in materia di rilascio di visti A5
Domande concernenti lavoratori distaccati B: Trattamento
B1:
Consultazione. Trattamento esclusivamente nel contesto di rapporti di controllo alla frontiera e della procedura in materia di rilascio di visti B2:
Consultazione. Trattamento limitato a persone colpite da misure di respingimento B3:
Consultazione. Trattamento limitato ai dati personali per il rilascio dei documenti d'identità per richiedenti l'asilo, per stranieri ammessi provvisoriamente e per persone bisognose di protezione nonché alla procedura in materia di rilascio di visti che rientra nel campo del diritto d'asilo B4:
Trattamento limitato alla procedura in materia di rilascio di visti Vuoto: Nessun
accesso
Unità organizzative: CP: Comandi cantonali e comunali di polizia CRA:
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo COM: Commissioni
tripartite
DFAE:
Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione politica OCF:
Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera PS:
Autorità cantonali, regionali e comunali di polizia degli stranieri, autorità di polizia degli stranieri del Principato del Liechtenstein RSE: Rappresentanze
svizzere
all'estero
SR/DFGP:
Servizio dei ricorsi DFGP SSC Berna:
Polizia cantonale di Berna, Servizio degli stranieri e della cittadinanza del Cantone di Berna 10 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. all'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).
Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 10
823.201
UCC/CSC:
Ufficio centrale di compensazione e Cassa svizzera di compensazione (AVS/AI) UCL:
Uffici cantonali e comunali del lavoro UFM:
Ufficio federale della migrazione - I:
Registro centrale degli stranieri - II:
Collaboratore responsabile in materia di stranieri - III:
Servizio dei fascicoli - IV:
Collaboratore responsabile in materia d'asilo UFG:
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale UFP:
Ufficio federale di polizia11 - I:
Servizio degli stranieri - II:
Polizia giudiziaria federale - III:
Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Servizio permanente su 24 ore, Centrale d'intervento PGF, Sezione documenti d'identità e ricerche di persone scomparse, AFIS Services - IV:
Sezione RIPOL
11 Designazione secondo il DCF del 19 dicembre 1997, non pubblicato.
823.201
Lavoratori distacca ti in Svizzera - O
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Catalogo dei dati Campi dati RCS
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A
A3
Arrivo da (luogo)
*
B
B
A
B
B1
B3
B4
B4
Paes
e di destinazi
one
*
B
B
A
B
B1
B3
B4
B4
Visto del Paese di destinazi one valido fi
no al
*
B
B
A
B
B1
B3
B4
B4
Numero del biglietto d'aer eo
*
B
B
A
B
B1
B3
B4
B4
Avvis
o t
emporaneo di
tras
missi
one
*
B
B
A
B
B1
B3
B4
B4
Genere
di
vist
o
*
B
B
A
B
B1
A4 B3
A4 A4 A4
A
B4
B4
A4
Suddivisione del genere di visto *
B
B
A
B
B1
A4 B3
A4 A4 A4
B4
B4
A4
Tipo
del
visto
*
B
B
A
B
B1
A4 B3
A4 A4 A4
B4
B4
A4
Scopo del visto
*
B
B
A
B
B1
A4
B3
A4 A4 A4
A
B4
B4
A4
Numero
del
vist
o
*
A
A
A
A
A4
A4
A3 A4 A4 A4
A
A3 A3
A4
Dati complementari concernenti il visto *
B
B
A
B
B1
A4 B3
A4 A4 A4
B4
B4
A4
*
Accesso e campo dati EVA
823.201
Lavoratori distacca ti in Svizzera - O
15
Campi dati RCS
UFM
Partner dell'UFM
*
* *
*
PS
UC
L
OC
F
CP
SSC Berna
UFP
SR/
DFGP
UCC/ CSC
RSE DFAE
CRA
UFG
COM
I
II
III
IV
*
*
I
II
III
IV
*
*
Numer
o mas
simo di gior
ni
del
soggi
or
no
*
B
B
A
B
B1
A4 B3
A4 A4 A4
B4
B4
A4
Dur
ata di
validit
à del
vist
o
*
B
B
A
B
A
B1
A4 B3
A4 A4 A4
A
A
B4
B4
A4
Numer
o di entr
at
e
aut
ori
zzate
*
B
B
A
B
B1
A4 B3
A4 A4 A4
A
B4
B4
A4
Notificazione dei visti rilasciati *
B
B
A
B
B1
B3
A4
A4
B4
B4
A4
Motivo del rifiuto
*
B
B
A
B
B1
B3
B4
B4
A4
Decisione
di
rifi
ut
o
*
B
B
A
B
A4
B3
A4
A4
A3
B4
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Modo d'
annullament
o
*
B
B
A
B
B1
A4
B3
A4 A4 A4
B4
B4
A4
Dat
a dell
'annullamento
*
B
B
A
B
B1
A4
B3
A4 A4 A4
B4
B4
A4
Motivo dell'annull
amento
*
B
B
A
B
B1
A4
B3
A4 A4 A4
B4
B4
A4
5. Soggi
orno e par
tenz
a
Tipo doc. legittimazione A
A
A
A
A
A A4
A4
A A A A A A
A
A
A
Data effettiva d'entrata B
B
A
B3
B
B
A4
A4
A A A A A A
A
A
A
Data determinante per il domicilio B
B
A
A
B
A
A
A
A
A
Dat
a
cambiament
o
stat
us
B
B
A
A
B
A
A
A
A
Motivo della data de te
rm
ina
nte
B
B
A
A
B
A
A
A
A
Dat
a
di
notificazione
B
B
A
A
B
B
A
A
Aut
orizzazi
one valida
dal/
al
*
B
B
A A1
B
B
A4
A4
B3
A A A
A
A A3
A3
A
A
*
Accesso e campo dati EVA
Mercat
o del
lavor
o e occas
ioni di l
avoro
823.201
16
Campi dati RCS
UFM
Partner dell'UFM
*
* *
*
PS
UC
L
OC
F
CP
SSC Berna
UFP
SR/
DFGP
UCC/ CSC
RSE DFAE
CRA
UFG
COM
I
II
III
IV
*
*
I
II
III
IV
*
*
Tipo dell
'ammissi
one
(codice)
*
B
B
A
B
B
A3
B3
A
A
A3
A3
A
Scopo
del
soggi
orno
*
B
B
A A1
B
B
A4
A4
B3
A A A
A
A A3
A3
A
A
Approvazione UFM (codice e data) B
B
A
A
A
A
A
A
A
Cambiamento luogo domicilio (codice e data) B
B
A A B
A
A A A A
A
A
A
Condizioni
soggiorno
B
B
A
A
B
B
A
A
Indicazione decisione preli m
inare
B
B
A
A
B
B
A
A
A
Tipo
di
naturali
zzazi
one
B
A
A
A
A
A
A
A
Comune
di
nat
ural
izzazi
one
B
A
A
A
A
A
A
A
Dat
a
di
naturali
zzazi
one
B
A
A A A A
A
A A
A
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Dat
a annullament
o dell
a
decisi
one
B
B
A
A
B
B
A
A
A
A
Notifica domanda d'asilo (dat a)
A
B
3
B
Dat
a ammissi
one pr
ovvis
or
ia
A
B3
B
N.
centr
o
d'
accogl
ienza
A
B3
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Indicazione su «azione» A
B3
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Indicazi
one «L
a pr
esent
e decisione può essere utilizzata qual
e per
m
es
so di
dimor
a»
A
A
B
A4
A4
A1
A
A
A
A
A
*
Accesso e campo dati EVA
823.201
Lavoratori distacca ti in Svizzera - O
17
Campi dati RCS
UFM
Partner dell'UFM
*
* *
*
PS
UC
L
OC
F
CP
SSC Berna
UFP
SR/
DFGP
UCC/ CSC
RSE DFAE
CRA
UFG
COM
I
II
III
IV
*
*
I
II
III
IV
*
*
6. Decisi
oni
pr
eli
m
inari
in funzi
one del mercato del
lavor
o
Riferimento all'ufficio del lavor
o
B
B
A
B
B
A
Durata di validità della decisi one
B
B
A
A
B
A
Tipo
di
conti
ngent
e
A
A
A
A
A
A
N.
del
contingent
e
A
A
A
A
A
A
Periodo del contingente B
B
A
A
B
A
N. delle unità del contingente A
A
A
A
Dat
a
dell
a
regi
strazione
B
B
B
A
A
A
Dat
a
dell
a
domanda
B
B
B
A
A
A
Articolo (richiest
o/aut
ori
zzato)
B
B
B
A
A
A
Numero di mesi
(massimo/minimo)
B
B
B
A
A
A
Stato
del
trattamento
B
B
B
A
A
A
Motivazione
B
B
B
A
A
A
Referenze della ditta B
B
B
A
A
A
7.
Attiv
ità
lu
cr
at
iv
a
Attività
esercitata
B
B
A
B3
B B B1
A4
B2
A A A A2
A
A B4
B4
A
A A5
Posizione
professionale
B
B
A
B3
B
B
A
A
A
A5
Inizi
o e f
ine dell'i
m
pi
ego
B
B
A
B3
B
B
A
A
A5
Paese
di
la
voro
B
B
A
A
B
B
A
A
A
Attività lucrativa secondaria B
B
A
B3
B
B
A
A
A
Mercat
o del
lavor
o e occas
ioni di l
avoro
823.201
18
Campi dati RCS
UFM
Partner dell'UFM
*
* *
*
PS
UC
L
OC
F
CP
SSC Berna
UFP
SR/
DFGP
UCC/ CSC
RSE DFAE
CRA
UFG
COM
I
II
III
IV
*
*
I
II
III
IV
*
*
N.
ore
di
lavoro
settimanali
B
B
A
A
B
B
A
A
A
Luogo di distacco (NAP) B
A
B
B
A
5
8. Aziende
N.
RIS
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A5
Nome
della
ditt
a
B
B
A B3
B
B
A4
A4
A1
A A A
A
A
A
A A5
Indirizzo
B
B
A B3
B
B
A4
A4
A1
A A A
A
A
A
A A5
Agglomerazione
B
B
A
B3
B
B
A
A
A5
Gruppo economico
B
B
A
B3
B
B
A
A
A5
Comune
di
lavoro
B
B
A
B3
B
B
A
A
A
A5
Notifi
cat
o
all'US
T
B
A
A
A
A
A
A
A
A5
Ultima mutazione (utente, data) A
A
A
A
A
A
A
A
A
5
Paese
(codice)
B
B
A
B3
B
B
A
A
A5
N. coll
ett
ivo delle azi
ende
B
B
A
B3
B
B
A
A
A5
Effettivo mass. ballerine per impr
esa
B
B
B
A
A
9. Mis
ur
e d'
allont
anament
o
e di r
es
pi
ngi
ment
o
Data di notificazione B
B
A
A
B
B2
B2
A2
A
Val
evole
dal
B
B
A A B
B2
B2
A A A A2
A
A
Valevole
fino
B
B
A
A
B
B2
B2
A2
A
Abrogato
il
B
B
A
A
B
B2
B2
A2
A
Motivazione
B
B
A
A
B
B2
B2
A2
A
Ramo economico
B
B
A
A
B
B2
B2
A2
A
Domanda
del
B
B
A
A
B
B2
B2
A
823.201
Lavoratori distacca ti in Svizzera - O
19
Campi dati RCS
UFM
Partner dell'UFM
*
* *
*
PS
UC
L
OC
F
CP
SSC Berna
UFP
SR/
DFGP
UCC/ CSC
RSE DFAE
CRA
UFG
COM
I
II
III
IV
*
*
I
II
III
IV
*
*
Termine
di
part
enza
B
B
A A B
A B2
B2
A A A
A
A
A
Proroga del termine di partenza fino B
B
A A B
A B2
B2
A A A
A
A
A
Data
di
partenza
B
B
A
A
B
B2
B2
A
Proroga
del
B
B
A A B
B2
B2
A A A
A
A
Sospensi
one
dal/al
B
B
A A B
B2
B2
A A A
A
A
Osservazione come da decisi one
B
B
A
A
B
B2
B2
A
10. R
apporto di
contr
oll
o
alla
fron
tie
ra
N.
posto
di
confi
ne
*
B
A
A A1
A
B1
A1
A A A A
A
A3
A3
A
Designazione posto di confine/funzionario *
B
A
A A1
A
B1
A1
A A A A
A
A3
A3
A
Luogo del passaggio di frontiera B
A
A A A
B1
A1
A1
A A A
A
A
Entrata/
partenza/sul
terreno
B
A
A A A
B1
A1
A1
A A A
A
A
Mezzi
di
trasport
o
B
A
A A A
B1
A1
A1
A A A
A
A
Motivazi
one
B
A
A
A
B1
Motivo del trattenimento B
A
A
A
B
1
Passaggio di frontiera osservato da/non osservato B
A
A
A
B1
Fatti
B
A
A
A
B1
Osservazioni
interne
B
A
A
A
B1
*
Accesso e campo dati EVA
Mercat
o del
lavor
o e occas
ioni di l
avoro
823.201
20
Campi dati RCS
UFM
Partner dell'UFM
*
* *
*
PS
UC
L
OC
F
CP
SSC Berna
UFP
SR/
DFGP
UCC/ CSC
RSE DFAE
CRA
UFG
COM
I
II
III
IV
*
*
I
II
III
IV
*
*
Descrizione della falsificazione B
A
A
A
B1
Dat
a e or
a del
res
pingi
mento
*
B
A
A A1
A
B1
A1
A A A A
A
A3
A3
A
Stesura rapporto di polizia (sì/no) B
A
A A A
B1
A1
A1
A A A
A
A
Motivi del respingimento (codice) *
B
A
A A1
A
B1
A1
A A A A
A
A3
A3
A
Dat
a e or
a dell
a cons
egna
dell'interessato alla polizia B
A
A A A
B1
A1
A1
A A A
A
A
11. Osservazioni strutturate Dat
a
del
matri
m
onio
B
B
A
A
B
A
A
A
Primo soggi
or
no i
n Svi
zzer
a
dal/
al
B
B
A
A
B
A
A
A
Arrivo
di/il
B
B
A
A
B
A
A
A
Consenso
dal/al
B
B
A
A
B
B
A
A
Permesso
di
domicilio
dal
B
B
A
A
B
A
A
A
Dat
a
di
ri
lasci
o
del
controll
o
B
B
A
A
B
A
A
A
Soggiorno
all'estero
dal/
al
B
B
A
A
B
A
A
A
Motivo del soggiorno all'estero B
B
A
A
B
A
A
A
Decisione
del
…
è
abrogat
a
B
B
A
A
B
B
A
A
Incarto precedente: cfr. n. rif.
B
B
A
A
B
B
A
A
Codi
ci d'
oss
er
vazi
one
B
B
B
A
B
A
A
*
Accesso e campo dati EVA
823.201
Lavoratori distacca ti in Svizzera - O
21
Campi dati RCS
UFM
Partner dell'UFM
*
* *
*
PS
UC
L
OC
F
CP
SSC Berna
UFP
SR/
DFGP
UCC/ CSC
RSE DFAE
CRA
UFG
COM
I
II
III
IV
*
*
I
II
III
IV
*
*
Codi
ci d'
oss
er
vazi
one
val
evoli dal/
al
B
B
B
A
B
A
A
Collaboratore
B
B
B
A
B
A
A
Utente
B
B
B
A
B
A
A
A
Dat
a
dell
a
mut
azi
one
B
B
B
A
B
A
A
A
12. Domande d'indirizzi Richi
edente
(cognome/ indirizzo: soltanto per conteggi
o fi
nale tass
e)
B
13. Tasse
Tass
e del
la poli
zia degli
stranieri
*
B
B
A
B
B
B1
B3
B4
B4
Tass
e del
l'uffi
cio cant
onale
del
lavor
o
B
B
B
B
S
al
do
c
as
sa
B
B
B
14. Pr
ot
ocoll
o dell
e
mutazioni
Tipo
di
mut
azi
one
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A3
A3
Utente
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A3
A3
Dat
a
dell
a
mut
azi
one
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A3
A3
Dat
a
dell
'evento
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A3
A3
Dat
a
allestimento
del
doc.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A3
A3
*
Accesso e campo dati EVA
Mercat
o del
lavor
o e occas
ioni di l
avoro
823.201
22
Campi dati RCS
UFM
Partner dell'UFM
*
* *
*
PS
UC
L
OC
F
CP
SSC Berna
UFP
SR/
DFGP
UCC/ CSC
RSE DFAE
CRA
UFG
COM
I
II
III
IV
*
*
I
II
III
IV
*
*
Aut
orità decisi
onale e aut
or
ità
richi
edente
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A3
A3
Tipo
di
decisi
one
A
A
A A A A A A4
A1
A A A
A
A A3
A3
A
15. Gestione dei fascicoli N.
fascicolo
EPOS
**
B
B
B
A A A A A1
A A A A A2
A
A A3
A3
A
A
N.
fascicolo
AUP
ER
A
B3
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N.
rif.
cantonale
B
B
B
A B
B
A A4
B2
A A A A A
A A3
A3
A
A
N.
rif.
comunale
B
B
B
A
B
A
B2
A
A
A
A
Fascicolo (ubicazine/ data/ora dalle-alle) B
B
B
A
B
A
A
A
Co
llabo
ra
to
re
re
sp
on
sab
ile
B
B
B
Categori
a
document
o
**
B
A
B
A
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Denomi
nazi
one fascicol
o
**
B
B
B
A
A
Dat
a
del
documento
**
B
B
B
A
A
Dat
a
di
annullamento
**
B
B
B
A
A
Det
ent
or
e
del
fascicol
o
**
A
A
A
A
A
Sigla
del
coll
abor
atore
**
B
B
B
A
A
Cognome del coll
abor
atore
**
B
B
B
A
A
Nome
del
collaboratore
**
B
B
B
A
A
Identificazione **
B
B
B
A
A
Dat
a
di
apert
ura
**
A
B
A
A
A
D
ata
d
i rise
rv
az
io
ne
(dal … al …) A
B
A
A
A
**
Accesso e campo dati EPOS
823.201
Lavoratori distacca ti in Svizzera - O
23
Campi dati RCS
UFM
Partner dell'UFM
*
* *
*
PS
UC
L
OC
F
CP
SSC Berna
UFP
SR/
DFGP
UCC/ CSC
RSE DFAE
CRA
UFG
COM
I
II
III
IV
*
*
I
II
III
IV
*
*
N.
di
riservazi
oni
**
A
A
A
A
A
Qualifica
**
A
B
A
A
A
Accesso fino al
**
A
B
A
A
A
Classifi
catore
**
A
A
A
A
A
Pagi
ne
**
A
A
A
A
A
*
Accesso e campo dati EPOS
823.201
Mercato del lavoro e occasioni di lavoro 24