01.07.2024 - *
08.03.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.09.2023 - 07.03.2024
01.08.2019 - 31.08.2023
01.11.2018 - 31.07.2019
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01.06.2015 - 31.10.2018
01.04.2013 - 31.05.2015
01.06.2012 - 30.03.2013
01.07.2008 - 31.05.2012
01.01.2006 - 30.06.2008
01.08.2005 - 31.12.2005
01.03.2000 - 31.07.2005
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1

Ordinanza

sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) del 27 febbraio 1991 (Stato 1° novembre 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19831 sulla
protezione dell'ambiente (LPAmb); visto l'articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque,3 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione 1

Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.

2

Essa si applica:

a.4 alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell'allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati; b.5 alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza del 9 maggio 20126 sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;

c.7 agli impianti ferroviari di cui all'allegato 1.2a; d. alle strade di grande transito ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 19838 concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbordate

RU 1991 748

1 RS

814.01

2 RS

814.20

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

4

Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

6 RS

814.912

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

8

[RU 1983 678. RU 1992 341 art. 7]. Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

814.012

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.012

merci pericolose secondo l'ordinanza del 17 aprile 19859 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali; e. al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 197010 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR); f.11 agli impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del 2 febbraio 200012 sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

2bis

L'autorità esecutiva può eccettuare dal campo d'applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che: a. eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all'allegato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell'ambiente; e

b. in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente.13 3

L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:14

a.15 aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali; b.16 aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);c. vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2; 9

[RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 419 1183.

RU 2002 4212 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 29 nov. 2002 (RS 741.621).

10

[RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Vedi ora: l'O del 2 mar. 2010 (RS 747.224.141).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

12

RS 746.11

13 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

15 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 3

814.012

d.17 impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.18

4

La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l'ambiente a causa delle loro radiazioni.19 5

Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.20


Art. 2

Definizioni

1

Un'azienda comprende gli impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell'azienda).

2

...21

3

Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.22 4 Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un'azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli:23 a. fuori dell'area dell'azienda; b. sulla o fuori della via di comunicazione; c.24 fuori dell'impianto di trasporto in condotta.

5

Il rischio è determinato dall'entità dei danni che un incidente rilevante può provocare alla popolazione o all'ambiente e dalla probabilità che tale incidente capiti.

17 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

18 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2783).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

21 Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

24 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.012

Sezione 2: Principi per la prevenzione

Art. 3

Misure di sicurezza25 1

Per ridurre i rischi, il detentore di un'azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.26 2 Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrinseche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di persone non autorizzate.

3

Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell'allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.22.5.27

Art. 4


28



Art. 5

Rapporto del detentore 1

Il detentore di un'azienda deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

a. la descrizione succinta dell'azienda con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze; b.29 l'elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell'azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell'allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;

c.30 la determinazione e la valutazione del rischio ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 201231 sull'impiego confinato; d. le basi di eventuali contratti di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile o materiale dell'azienda; e. indicazioni sulle misure di sicurezza; 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

28 Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

29 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

30 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).

31 RS

814.912

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 5

814.012

f. la valutazione dell'entità di eventuali danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante.

2

Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente: a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica della via di comunicazione con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;

b. indicazioni sulla quantità e sulla struttura del traffico nonché sulla natura e frequenza degli incidenti; c. indicazioni sulle misure di sicurezza; d. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.

3

Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

a. la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell'impianto di trasporto in condotta con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;

b. indicazioni sul tipo, sulla composizione e sullo stato di aggregazione delle sostanze e dei preparati trasportati come pure sulla pressione di servizio autorizzata e sulla frequenza degli incidenti; c. indicazioni sulle misure di sicurezza; d. la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all'ambiente.32 4

...33

5

L'autorità esecutiva esonera il detentore di una strada di grande transito dall'obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l'ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente piccola.34

Art. 6

Valutazione del rapporto, analisi dei rischi 1

L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.

2

Essa controlla in particolare che: a. per l'azienda in questione, la valutazione dell'entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile; 32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.012

b. per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile; c.35 per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile.

3

Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che: a. per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante; b. per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola;

c. 36 per l'impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.

3bis

L'autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.37 4

Se l'ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.38

Art. 7

Valutazione dell'analisi dei rischi 1

L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile.

Annota la sua valutazione per iscritto.39 2 Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è a.40 la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per un'azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta; b. l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente.


Art. 8

Misure supplementari di sicurezza 1

Se il rischio non è sopportabile, l'autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l'attività aziendale od il traffico.

35 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

36 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 7

814.012

2

Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l'autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l'applicazione delle misure.

a41 Mutamento delle circostanze 1

Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un'analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all'autorità esecutiva. 2 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un'analisi dei rischi deve: a. completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva l'analisi dei rischi; b. completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva il breve rapporto invece dell'analisi dei rischi se: 1. si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito a incidenti rilevanti, 2. per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente piccola.

b42 Controlli 1 Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordinanza, l'autorità esecutiva effettua sopralluoghi regolari. Annota la sua valutazione per iscritto.

2

L'autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell'azienda, della via di comunicazione o dell'impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti.


Art. 9

e 1043 Sezione 3: Comportamento in caso di incidente rilevante

Art. 11

1 Il detentore deve fare di tutto per far fronte all'incidente rilevante.

2

In particolare deve: a. combattere immediatamente l'incidente e avvisare il posto d'annuncio; 41 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

43 Abrogati dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.012

b. circoscrivere immediatamente il luogo dell'evento e prevenire ulteriori effetti;

c. eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.

3

Entro tre mesi dall'incidente deve inviare all'autorità esecutiva un rapporto comprendente:

a. la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l'incidente;

b. le indicazioni sull'efficacia delle misure di sicurezza; c. l'analisi dell'incidente.

4

Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all'autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.

Sezione 3a:44 Coordinamento con attività d'incidenza territoriale45
a46 ...47 1 I Cantoni tengono conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani direttori e di utilizzazione, nonché nell'ambito delle altre attività d'incidenza territoriale.48 2

Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l'autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio.

3

Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione nel settore di cui al capoverso 2, l'autorità competente chiede il parere dell'autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.

Sezione 4:49 Compiti dei Cantoni

Art. 12

Posto d'annuncio

1

I Cantoni designano un posto d'annuncio. Quest'ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l'annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente l'organizzazione di catastrofe.

44 Originaria Sez. 4.

45 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

46 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

47 Abrogata dal n. I dell'O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

49 Originario avanti art. 11a.

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 9

814.012

2

I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l'annuncio dell'incidente rilevante al posto d'allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d'allarme (CENAL).50

Art. 13


51

Informazione e allarme 1

I Cantoni informano il pubblico su: a. la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione; b. i settori contigui di cui all'articolo 11a capoverso 2.

2

I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi.

3

Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l'incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.


Art. 14

Coordinamento dell'organizzazione di catastrofe I Cantoni coordinano l'organizzazione di catastrofe con il piano d'intervento del detentore.


Art. 15


52

Coordinamento dei controlli Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi.


Art. 16

Informazione dell'UFAM53 1

I Cantoni informano periodicamente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.54 2 A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.

3

Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.012

Sezione 5: Compiti della Confederazione

Art. 17

Raccolta di dati dell'UFAM55 1

Su richiesta dell'UFAM, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all'Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.

2

L'UFAM provvede all'elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all'esecuzione della presente ordinanza.

3

Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.


Art. 18

e 1956

Art. 20


57

Informazione

1

I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su: a. la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta; b. i settori contigui di cui all'articolo 11a capoverso 2.

2

In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all'estero e le autorità estere interessate.


Art. 21


58



Art. 22

Direttive

Se necessario, l'UFAM pubblica direttive per commentare le disposizioni principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concernenti il campo d'applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rapporto, la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione.

55 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

56 Abrogati dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

58 Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 11

814.012

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23


59

Esecuzione

1

I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2

Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'UFAM e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

3

L'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200860 sulla geoinformazione.61
a62 Modifica degli allegati 1

Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a della presente ordinanza.

2

Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale dell'interno e previa consultazione della CFSB, adegua l'elenco dell'allegato 1.4 se acquisisce nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi.

59 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).

60 RS

510.620

61 Introdotto dal n. 5 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.012


Art. 24

Modificazione del diritto vigente 63


Art. 25


64


a65 Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013 1

Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all'autorità esecutiva al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

2

Se dispone già delle relative indicazioni, l'autorità esecutiva lo esonera dall'obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.

b66 Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015 I detentori di aziende che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza in seguito alla modifica del 29 aprile 2015 devono inoltrare il breve rapporto all'autorità esecutiva entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza.


Art. 26

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1991.

63 Le mod. possono essere consultate alla RU 1991 748.

64 Abrogato dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 13

814.012

Allegato 1

Campo d'applicazione e rapporto Allegato 1.167 (art. 1 e 5)

Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali 1 …

2

Determinazione dei quantitativi soglia 21 Sostanze

o

preparati

1

Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

2

Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4 secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/200868 e dei criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.

3

Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

22 Rifiuti

speciali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 200569 sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di: a. pericoli per la salute; b. pericoli fisici;

c. pericoli

per

l'ambiente;

d. altri

pericoli.

67 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337).Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

68 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, p. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 1179/2016, GU L 195 del 20.7.2016, p. 11.

69 RS

814.610.1

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.012

3

Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia

N.

Designazione della sostanza N. CAS1

QS (kg)2

1 Acetilene

74-86-2

5

000

2

4-ammino-difenile e i suoi sali3 500 3

Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 %

20 000

4

Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 % e un risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all'ossidazione 200 000

5 Ossido

di

arsenico

(III), acido (III) arsenioso e i loro sali 1327-53-3

100

6 Ossido

di

arsenico

(V), acido (V) arsenioso e/o i loro sali 1303-28-2

1 000

7

Benzidina e i suoi sali3 500 8 Benzina

(normale, super) 200 000

9 Cloro

7782-50-5

200

10 Cromo

(VI) e i suoi sali

200

11 1,2-dibromo-3-cloropropano3 96-12-8 500

12 1,2-dibromoetano3 106-93-4 500

13 Dietisolfato3 64-67-5 500

14 Dimetilcarbamoil cloruro3 79-44-7

500

15 1,2-dimetilidrazina3 540-73-8 500

16

Carburanti a base di etanolo4 200 000

17

Olio da riscaldamento, olio diesel 500 000

18

Acido esametilfosforico triammide3 680-31-9 500

19 Idrazina3 302-01-2 500

20 Cherosene

200

000

21 Metilisocianato

624-83-9

150

22

2-naftilammina e i suoi sali3 500 23 Composti di nichel in polvere per inalazione 1 000

24 4-nitrodifenile3 92-93-3 500

25 1,3-propansultone3 1120-71-4 500

26

Dicloruro di zolfo

10545-99-0

1 000

27 Idrogeno

1333-74-0

5

000

1 Numero

d'identificazione

di una sostanza secondo il Chemical Abstract System 2 QS (kg) = quantitativo soglia in kg 3 Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso

4 Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 15

814.012

4

Criteri per determinare i quantitativi soglia 41

Pericoli per la salute Criteri

Valori per i criteri QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

Classificazione /

etichettatura2

H330 H3003, H310,

H331, H370

H3013, H3023,

H311, H 312,

H3144, H 332,

H371

1 QS = quantitativo soglia 2 Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11 3 Se è dimostrato che la sostanza o il preparato non è tossico né in caso di inalazione né per via cutanea, per le categorie CLP 1+2 (H300) si applica un quantitativo soglia di 20 000 kg e per le categorie CLP 3+4 (H301/H302) un quantitativo soglia di 200 000 kg.

4 Per le sostanze e i preparati corrosivi (H314) classificati ed etichettati anche come «gas sotto pressione» (H280/H281) e/o gas, liquidi o solidi ossidativi (H270/H271/H272) si applica un quantitativo soglia di 2000 kg, a meno che non si applichi un quantitativo soglia più basso in virtù di un altro criterio.

42 Pericoli

fisici

Criteri

Valori per i criteri QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 50 000 kg

Classificazione/

etichettatura2

H2003, H2013,

H2023, H2033,

H240, H241

H220, H221,

H224, H225,

H226, H242,

H250, H251,

H252, H260,

H261, H270,

H271, H272,

H2224, H2234,

H228

1 QS = quantitativo soglia 2 Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11 3 Il quantitativo soglia si riferisce alla quantità netta di esplosivo attivo.

4 Per stabilire se è superato un quantitativo soglia bisogna sommare le quantità stoccate di aerosol combustibili delle relative categorie CLP riferite al peso netto.

43 Pericoli

per

l'ambiente

Criteri

Valori per i criteri QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

Classificazione/

etichettatura2

H400,

H410

H411

1 QS = quantitativo soglia 2 Ordinanza

sui

prodotti chimici, RS 813.11

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.012

44 Altri

pericoli

Criteri

Valori per i criteri QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

Classificazione/

etichettatura2

EUH032 EUH014,

EUH029,

EUH031

1 QS = quantitativo soglia 2 Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11 5

Sostanze ad alta attività (HAS) Criteri1

Valori per i criteri QS2=

20

kg

a. Valori limite di esposizione professionale per inala-

zione nell'aria3

< 10 μg/m3

b. Dose efficace (ED50)4  10 mg

c. Sostanze CMR con potenziale di incidenti rilevanti

Categorie 1A

e 1B

1 I criteri applicabili sono enumerati in ordine di priorità: in presenza di un valore secondo il criterio a, i criteri b e c sono irrilevanti.

Se per una sostanza o un preparato che soddisfa uno dei criteri, il detentore giunge alla conclusione, in base alla sua autovalutazione, che in caso di esposizione unica sono esclusi danni alla popolazione o che l'effetto peggiore della sostanza o del preparato è irrilevante ai fini degli incidenti rilevanti, la sostanza o il preparato non è considerato HAS ai sensi dell'OPIR. Per valutare se un effetto è rilevante ai fini degli incidenti rilevanti si applica la definizione dei «Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2)».

Non rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR le aziende che utilizzano HAS solo sotto forma di prodotti pronti per l'uso (prodotti finiti) destinati al consumo proprio oppure alla consegna a utilizzatori professionali o commerciali o al pubblico.

2 QS = quantitativo soglia 3 MAK, TLV, OEL, IOEL ecc.

4 Corrisponde a una dose efficace ED50 di 0,17 mg/kg per un peso corporeo di 60 kg. La dose efficace si riferisce all'effetto peggiore della sostanza o del preparato in base all'autovalutazione del detentore.

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 17

814.012

Allegato 1.270 70 Abrogato dal n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RU 1999 2783).

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.012

Allegato 1.2a71 (art. 1)

Campo d'applicazione per gli impianti ferroviari 1 Tratte Sono sottoposte all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le tratte
comprese tra i seguenti punti d'esercizio (senza le tratte su territorio estero). I punti d'esercizio si basano sull'indicatore 98.1 dei geodati di base secondo l'ordinanza del 21 maggio 200872 sulla geoinformazione (OGI).

Linea di

chilometraggio

dal punto

d'esercizio

al punto

d'esercizio

Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d'esercizio

100 LS STDG Lausanne - Simplon Tunnel I - Iselle 109 BRTU

STDG(109) Simplon Tunnel II 131 PDS MTH Les

Paluds

- St-Gingolph (Frontière) 150 LS SJ

Lausanne

- Genève-Aéroport

151 SJ LPFR Genève

St-Jean

- La Plaine-Frontière 152 SJ GEPB St-Jean

- Genève-Eaux-Vives - Annemasse 154 FUBI

JON

Furet

- Jonction

160

RENO LTSE

Renens VD Ouest - Lausanne-Triage sect.

161 LTF LONA Lausanne-Triage F - Lonay A (bif) 162 LTP LONB Lausanne-Triage P1 - Lonay B 164 LECR DENA Lécheires

- Denges A

166

RENO LT

Renens VD Ouest - Lausanne Triage Est 169 LTSE

BY

Lausanne-Triage sect. - Bussigny 170 LTE LTS

Lausanne-Triage (Est - Sud) 200

RENO DAIB

Renens VD Ouest - Vallorbe 206 RENO

BYE(206)

Renens VD Ouest - Bussigny Est 210 DAIB

BI

Daillens

- Biel/Bienne

260 ZOLN

BIAE Zollikofen

Nord

- Biel/Bienne Aebistr.

265

BIMA

BIO

Biel Mett Abzweigung - Biel/Bienne Ost 266 MAD

BIRW Madretsch

- Biel/Bienne RB West 290 WKD

THEG Bern

Wylerfeld - Thun

291 LGUS

WKD Löchligut - Wankdorf 299 THAB

THSC Thun

Abzweigung - Thun GB - Thun Schadau 300 SPNI

BRLO Spiez - Kandersteg - Brig 302 MGTN

MGTN(302) Zweiter Mittalgrabentunnel 310 THEG

SPNI Thun

- Spiez - Interlaken Ost 330 WENE

STGE Wengi-Ey - Lötschberg - St.German (Ost) 71 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337). Nuovo testo giusta il n.

II cpv. 2 giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

72 RS

510.620

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 19

814.012

Linea di

chilometraggio

dal punto

d'esercizio

al punto

d'esercizio

Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d'esercizio

331 FERD

STGE(331) Wengi-Ey - Lötschberg - St.German (West) 332 FRS FRNP Frutigen - Frutigen Nordportal (Ost) 400 LGUT RTRW Löchligut - Wanzwil - Rothrist West 410 OL BI

Olten

- Solothurn - Biel/Bienne 450 OLS LGUS Olten

Süd

- Bern

451 ABO

RTR(451) Aarburg-Oftringen - Rothrist Gleis 1 453 BFG RTR(453) Rothrist Ost

- Rothrist Gleis 4

455 UHDB

AESP Unterhalden

BE

- Aespli

456 OHBD

AESP Oberhard

BE

- Aespli

457 OHBD

MAT Hardfeld

(Spw) - Mattstetten 459 RUTT

LGUT(459) Rütti

- Löchligut

500 MU RBG

Basel

SBB

- Olten - Luzern

510 BSFR

BSW Mulhouse-Ville

- Basel SBB

511 BSO BSNK Basel

SBB

- Basel GB - Basel RB 514 BSW

BSO

SNCF

Verbindungslinie

518 8519315

BAD

Müllheim

(Baden) - Basel Bad Bhf 520 GELN

BAD

Gellert

- Basel Bad DB

521 BSNK MU

Umfahrung Süd: Basel SBB RB I - Muttenz 522 GELN

BSNK Umfahrung Nord: Gellert - Pratteln 523

BAD

BSKE

Basel Bad RB - Kleinhünigen Hafen 525 BSNK

BSAU

Basel SBB RB - Basel Auhafen 531 OLN

OLO

Olten

Verbindungslinie

540 OL WOES Olten

- Wöschnau

594 RYSP

POZZ GBT

West

595 RYSP

GIDI

GBT

Ost

600 IMW

CHIE Immensee

- Bellinzona - Chiasso 601 RYAB

ERNA(601) Rynächt - Erstfeld Nord Gleis links 604 BRUA

SKN(604) Brunnen

- Sisikon (Gleis links) 605 SK GRUO(605) Sisikon - Gruonbach (Gleis links) 606 ALSA

ALME(606) Al

Sasso

- Al Motto (binario sinistro) 607 MCEN

RIBN(607) Mt.

Ceneri

- Rivera (binario destro) 608 MASN

LGN(608) Massagno - Lugano (binario destro) 630 GIUS

CDO

Giubiasco

- Locarno

631 CDO

PINC Cadenazzo

- Pino confine

638 BASM

CHSM Balerna

SM

- Chiasso Smistamento 639 CHIE

CHSM Monte

Olimpino II - Chiasso Smistamento 640 BG RU

Brugg - Rupperswil

641 RUO

RU(641) Rupperswil Ost - Rupperswil Gleis rechts 647 BG HDKN Brugg - Hendschiken Nord 648 BGS BGN Brugg Süd - Brugg Nord (VL) 649 AA WOET(649) Aarau - Wöschnau Tunnel alt

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.012

Linea di

chilometraggio

dal punto

d'esercizio

al punto

d'esercizio

Nome usuale della linea di chilometraggio compresa tra i due punti d'esercizio

650 KLWW

WOES Killwangen West - Lenzburg - Däniken Ost 653 GEXO

IMW Gexi

Ost

- Rotkreuz - Immensee West 691 RBL KLWW RBL

Kopf Zürich - Killwangen West 692 RBLZ

RBLD RBL

Nord

693 RBLD

RBLE RBL

Mitte

698 KLWW

HBLO(698) Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost 699 SDO EFG(699)

Neuer Bözbergtunnel 700 BG PRO

Brugg - Pratteln Ost 701 EGL STSO Eglisau - Koblenz - Stein Säckingen Ost 703 ZSEO GMT ZH

Oerlikon

Nord

- Wettingen - Gruemet 704 WUER

KLWW Würenlos

- Killwangen West (RBL) 706 ZSEO

OPS

Zürich

Seebach

- Glattbrugg Süd

710 ZASO

BG

Zürich

HB

- Brugg AG

711 ZASN

ZASS ZH

Hardbrücke

- Kollermühle

715 ZASO

HRD

Zürich

Altstetten

Ost

- Zürich Hard

718 ZAU

ZASS ZH

Aussersihl

- ZH Altstetten Süd 720 ZAU

ZB

ZH

Langstrasse - Thalwil - Ziegelbrücke 721 TW TWS(721) Thalwil - Thalwil Süd

722 ZAU

NIDS ZH

Langstrasse - Nidelbad - Litti 723

NIDS TWNO Nidelbad Süd - Thalwil Nord 725

NIDB

NIDO

Nidelbad - Nidelbad Ost 751 HUER

WNO ZH

Langstr. - Wallisellen - Winterthur 752

ZOEN

HUER

Zürich Oerlikon Nord - Hürlistein (Abzw) 757 KL DORF Kloten

- Dorfnest (Überwerfung) 760 ZHDB

BUE

Zürich

Hardbrücke

- Bülach

762

NH SH

Winterthur

Nord - Schaffhausen RB Ost 763

BAD

8519316

Basel Bad Bhf - Waldshut - Schaffhausen 764 SH EULG Schaffhausen - Singen - Konstanz

770 BUE NH Bülach

- Eglisau - Neuhausen 824 RH KGHR Romanshorn - Konstanz

830 WIL WF

Wil

- Weinfelden

840 WF RH

Winterthur

Nord

- Romanshorn

850 GSS WNO St.Gallen - Winterthur Nord

880 TRUE

HAG Sargans Ost - St.Gallen 881 SASL

TRUE Sargans Schl. West - Schleife - Trübbach 890 SASO

ZB

Sargans Ost - Ziegelbrücke 900 SASO

CHW Sargans

Ost

- Chur West (Gleisende)

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 21

814.012

2

Impianti del traffico merci Sono sottoposti all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti i seguenti impianti del traffico merci: Basel SBB RB (BSRB)

Zürich RB Limmattal (RBL)

- Lausanne-Triage

(LT)

Chiasso Smistamento (CHSM)

- Genève-La-Praille

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.012

Allegato 1.373 (art. 1)

Criteri per gli impianti di trasporto in condotta 1

Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se soddisfano i seguenti criteri: a. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 500 000 Pa m (500 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione); o b. la pressione di servizio autorizzata è superiore a 25 bar e il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

2

Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza se, in caso di pressione di servizio autorizzata superiore a 5 bar, il prodotto della pressione di servizio autorizzata espressa in Pascal (Pa) moltiplicato per il diametro esterno espresso in metri è superiore a 200 000 Pa m (200 bar cm) (i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione).

73 Introdotto dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 23

814.012

Allegato 1.474 (art. 1 cpv. 2bis)

Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell'ambiente Deutscher Name

Nom français

Nome italiano

English name

Osservazioni

Östliche Pferdeenzephalomyelitis

Virus de l'encéphalite équine de l'Est

Virus dell'encefalite equina dell'Est

Eastern equine encephalitis virus

Solo se non si lavora con insetti vettori Hepatitis B Virus

Virus de l'hépatite B Virus dell'epatite B

Hepatitis B virus

Hepatitis C Virus

Virus de l'hépatite C Virus dell'epatite C

Hepatitis C virus

Hepatitis D Virus

Virus de l'hépatite D Virus dell'epatite D

Hepatitis D virus

Hepatitis E Virus

Virus de l'hépatite E Virus dell'epatite E

Hepatitis E virus

Hepatitis G Virus

Virus de l'hépatite G Virus dell'epatite G

Hepatitis G virus

Humane Immundefizienz-Virus

Virus de l'immunodéficience humaine

Virus dell'immunodeficienza umana

Human immunodeficiency virus

Gelbfieber-Virus

Virus de la fièvre jaune Virus della febbre gialla Yellow fever virus

Solo se non si lavora con insetti vettori Trypanosomen Trypanosoma Trypanosoma Trypanosoma Se si lavora con insetti vettori Plasmodien Plasmodium Plasmodium Plasmodium

Se si lavora con insetti vettori Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2

Virus T-lymphotropique humain 1 et 2

Virus T-linfotropico dell'uomo 1 e 2

Human T-lymphotropic virus 1 and 2

FrühsommerMeningoenzephalitis

(FSME)

Virus de la méningoencéphalite à tiques,

(VMET)

Virus meningoencefalite da zecche (FSME)

Tick-borne encephalitis virus (TBE)

Solo se non si lavora con insetti vettori Bovine spongiforme

Enzephalopathie (BSE) Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Bovine spongiform

encephalopathy (BSE) 74 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 apr. 2015 (RU 2015 1337). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.012

Deutscher Name

Nom français

Nome italiano

English name

Osservazioni

Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE) Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Solo se non si lavora con insetti vettori

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 25

814.012

Allegato 275 Principi per prendere le misure generali di sicurezza Allegato 2.1

(art. 3)

Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono: a. scegliere un'ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;

b. definire

l'organizzazione;

c. disciplinare la formazione del personale e l'informazione di terzi; d. stabilire le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di incidenti rilevanti;

e. stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure; f.

disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell'impianto; g. stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi; h. disciplinare il controllo sistematico dell'organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all'interno e all'esterno degli impianti); i.

documentare i principali risultati di cui alle lettere b-h.

75 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.012

Allegato 2.2 (art. 3)

Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono: a. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi; b. concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze; c. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme; d. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro; e. munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione; f. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d'impianto importanti per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, controllarli periodicamente e documentare i controlli; g. stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco aggiornato con l'indicazione delle quantità e dell'ubicazione; h. impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda, istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale; i. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente; j.

disciplinare l'accesso all'azienda; k. tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 27

814.012

Allegato 2.3 (art. 3)

Misure per le aziende con organismi Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono: a. nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;

b. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro; c. munire gli impianti dei dispositivi di sicurezza necessari e adottare le misure di protezione edili, tecniche e organizzative necessarie; d. sorvegliare le installazioni e il funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza dell'impianto, effettuare manutenzioni periodiche e documentare i controlli; e. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme; f.

stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenere un elenco aggiornato con l'indicazione delle relative quantità e dei luoghi di lavoro e di conservazione; g. informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti; h. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente; i. tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.012

Allegato 2.4 (art. 3)

Misure per le vie di comunicazione Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono: a. concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;

b. munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione; c. munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;

d. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunicazione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;

e. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose; f. raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose; g. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 29

814.012

Allegato 2.5 (art. 3)

Misure per gli impianti di trasporto in condotta Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono: a. munire l'impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell'ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione; b. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.012

Allegato 376 ...

76 Abrogato dal n. II cpv. 3 dell'O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 31

814.012

Allegato 4

Analisi dei rischi Allegato 4.177 (art. 6)

Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali 1 Principi 1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte in particolare tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2

In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3

Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

4

I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2

Dati di base 21 Azienda

e

adiacenze

Designazione dell'azienda con piano topografico, comprese eventuali autorizzazioni, approvazioni di piani o concessioni

Descrizione dell'azienda (attività principali, struttura organizzativa, effettivo del personale, ecc.)

Informazioni su adiacenze con piano della situazione

Suddivisione dell'azienda in unità d'indagine e motivazione

77 Aggiornato dal n. II 8 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° a-

go. 2005 (RU 2005 2695).

Protezione dell'equilibrio ecologico 32

814.012

22

Elenco dei preparati, sostanze o rifiuti speciali presenti per unità d'indagine

Designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale, ecc.)

- Quantità

massima

- UbicazioneInformazioni sulle proprietà fisico-chimiche

23

Descrizione degli impianti per unità d'indagine - Struttura

edilizia

Procedure e metodi

- Deposito,

immagazzinamento

Fornitura e trasporto

Approvvigionamento e smaltimento

Incidenti rilevanti specifici all'impianto

24

Misure di sicurezza per unità d'indagine Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto

Misure per diminuire il potenziale di pericolo

Misure per prevenire gli incidenti rilevanti

Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3

Analisi per unità d'indagine 31 Metodi

Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale di

pericolo

Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33

Principali scenari di incidente rilevante 331 Emanazioni - Cause

possibili

Illustrazione dei più importanti casi di emanazione

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 33

814.012

Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

332 Ripercussioni dell'emanazione Illustrazione delle ripercussioni sulla base di ipotesi di propagazione

Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

333 Conseguenze per la popolazione e l'ambiente Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente

Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni - Illustrazione dei rischi per unità d'indagine, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi esistenti nell'intera azienda

5

Riassunto dell'analisi del rischi Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi esistenti nell'intera azienda

Protezione dell'equilibrio ecologico 34

814.012

Allegato 4.278 (art. 6)

Aziende con organismi 1 Principi 1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2

In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3

Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di pericoli e delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. Le informazioni contrassegnate con un asterisco (*) valgono di regola soltanto per gli impianti di produzione.

4

I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati

di

base

21 Azienda

e

adiacenze

- Determinazione e valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 201279 sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi, nonché tipo e portata dell'attività - Descrizione

dell'azienda

Nome e cognome delle persone responsabili

Informazioni sulle adiacenze con piano della situazione

78 Aggiornato giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RU 1999 2783), dal n. 7 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato (RU 2012 2777) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).

79 RS

814.912

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 35

814.012

22 Attività

con

organismi

Analisi e valutazione dei rischi secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 201280 sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà degli organismi, nonché tipo e portata dell'attività

Scopo dell'impiego in sistema chiuso

- Volumi

di

coltura

*

Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l'attività 23 Impianti

Descrizione delle parti dell'impianto

*

Numero massimo delle persone che lavorano nell'impianto e delle persone che lavorano direttamente con gli organismi 24

Rifiuti, acque reflue e aria di scarico - Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall'impiego degli organismi

Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

25

Misure di sicurezza Classe dell'attività secondo l'ordinanza sull'impiego confinato

Misure secondo l'ordinanza sull'impiego confinato

Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti

Misure di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti

3 Analisi 31 Metodi Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziale dei

pericoli

Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

80 RS

814.912

Protezione dell'equilibrio ecologico 36

814.012

33

Principali scenari di incidente rilevante - Cause

possibili

Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione

Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente

- Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

5

Riassunto dell'analisi dei rischi Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 37

814.012

Allegato 4.3 (art. 6)

Vie di comunicazione 1 Principi 1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che la via di comunicazione rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2

In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3

Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto delle particolarità, della situazione e delle adiacenze della via di comunicazione, del volume di traffico, della struttura del traffico, della natura e della frequenza degli incidenti stradali come pure delle misure di sicurezza.

4

I documenti di base, che hanno servito per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2

Dati di base 21

Via di comunicazione e adiacenze Designazione della via di comunicazione con piano topografico

- Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa della via di comunicazione

Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza

Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22

Volume e struttura del traffico e natura e frequenza degli incidenti

- Informazioni sul traffico come volume totale del traffico, percentuale del traffico pesante

- Informazioni sulla percentuale del trasporto di merci pericolose rispetto al traffico merci totale Informazioni sulla percentuale degli incidenti, sui tratti più pericolosi e sulla natura e frequenza degli incidenti

Protezione dell'equilibrio ecologico 38

814.012

23 Misure

di

sicurezza

Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto

Misure per diminuire il potenziale di pericolo

Misure per prevenire gli incidenti rilevanti

Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3 Analisi 31 Metodi Descrizione dei metodi impiegati

Descrizione dei metodi di rilevamento impiegati per stabilire la percentuale dei trasporti di merci pericolose

32 Potenziale di

pericolo

Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33

Principali scenari di incidente rilevante - Cause

possibili

Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla base di ipotesi di propagazione

Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente

- Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi della via di comunicazione

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 39

814.012

5

Riassunto dell'analisi dei rischi - Descrizione della via di comunicazione e dei potenziali di pericolo più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi derivanti dalla via di comunicazione

Protezione dell'equilibrio ecologico 40

814.012

Allegato 4.481 (art. 6)

Impianti di trasporto in condotta 1 Principi 1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare secondo l'articolo 7 il rischio che l'impianto di trasporto in condotta rappresenta per la popolazione o per l'ambiente.

Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2

In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da altre, altrettanto buone o più adatte.

3

Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipendono dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del genere di impianto di trasporto in condotta, del suo potenziale di pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

4

I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2 Dati

di

base

21

Impianto di trasporto in condotta e adiacenze Designazione dell'impianto di trasporto in condotta con piano del tracciato o topografico

Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa dell'impianto di trasporto in condotta

Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza

Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22 Misure

di

sicurezza

- Norme

tecniche

Misure per diminuire il potenziale di pericoli

Misure per prevenire gli incidenti rilevanti

Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

81 Introdotto dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).

Protezione contro gli incidenti rilevanti. O 41

814.012

3 Analisi 31 Metodi Descrizione dei metodi impiegati

32 Potenziali di

pericoli

Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33

Principali scenari di incidente rilevante - Cause

possibili

Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e dei relativi effetti sulla base di ipotesi di propagazione

Illustrazione dell'entità dei possibili danni alla popolazione o all'ambiente

Valutazione delle probabilità di accadimento, tenendo conto delle misure di sicurezza

4 Conclusioni Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta

5

Riassunto dell'analisi dei rischi Descrizione dell'impianto di trasporto in condotta e dei potenziali di pericoli più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi derivanti dall'impianto di trasporto in condotta

Protezione dell'equilibrio ecologico 42

814.012