01.07.2024 - *
08.03.2024 - 30.06.2024 / In vigore
01.09.2023 - 07.03.2024
01.08.2019 - 31.08.2023
01.11.2018 - 31.07.2019
01.06.2015 - 31.10.2018
01.04.2013 - 31.05.2015
01.06.2012 - 30.03.2013
01.07.2008 - 31.05.2012
01.01.2006 - 30.06.2008
01.08.2005 - 31.12.2005
01.03.2000 - 31.07.2005
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1

Ordinanza
sulla protezione contro gli incidenti rilevanti
(OPIR)

del 27 febbraio 1991 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre
19831 sulla protezione dell'ambiente (LPA)2; visti gli articoli 26 capoverso 1 e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio
19913 sulla protezione delle acque,4 ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione 1

Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l'ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.

2

Essa si applica:

a.

alle aziende nelle quali i quantitativi soglia, ai sensi dell'allegato 1.1, per le
sostanze, i prodotti o i rifiuti speciali sono superati; b.5 alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante microrganismi geneticamente modificati o patogeni la quale, in virtù dell'ordinanza del 25 agosto
19996 sull'impiego confinato, dev'essere assegnata alla classe 3 o 4; c.

agli impianti ferroviari mediante i quali sono trasportate o trasbordate merci
pericolose secondo l'allegato 1 (Regolamento concernente il trasporto ferroviario svizzero di merci pericolose, RSD) dell'ordinanza del 5 novembre
19867 sul trasporto pubblico (OTP) o secondo i corrispondenti accordi internazionali; d.

alle strade di grande transito ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 19838 concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasborRU 1991 748

1

RS 814.01

2 Ora:

LPAmb.

3

RS 814.20

4

Nuovo testo del comma 2 giusta il n. IV 2 dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal
1° dic. 1993 (RU 1993 3022).

5

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato,
in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912). Vedi anche l'art. 30 cpv. 2 della detta O.

6

RS 814.912

7

RS 742.401

8

[RU 1983 678. RU 1992 341 art. 7]. Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

814.012

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.012

date merci pericolose secondo l'ordinanza del 17 aprile 19859 concernente il
trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali; e.

al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 197010 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR).

3 L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende o vie di comunicazione se, in base al loro potenziale di pericoli, esse
possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente: a.

aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali; b.

aziende in cui viene eseguita un'attività mediante microrganismi geneticamente modificati o patogeni la quale, in virtù dell'ordinanza sull'impiego
confinato, dev'essere assegnata alla classe 2, dopo consultazione della
Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica; c.

vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2.11 4

La presente ordinanza non si applica: a.

alle condotte sottoposte alla legge federale del 4 ottobre 196312 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi; b.

agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull'energia nucleare e
sulla radioprotezione, nella misura in cui potessero danneggiare la popolazione o l'ambiente a causa delle loro radiazioni.

5 Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che con le
loro sostanze, i loro prodotti, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o i microrganismi geneticamente modificati o patogeni, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.13

Art. 2

Definizioni

1

Un'azienda comprende gli impianti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell'azienda).

2

Per impianti ferroviari si intendono le costruzioni e gli altri impianti fissi che servono direttamente al trasporto o al trasbordo di merci pericolose. Ne fanno parte segnatamente i binari nei tratti aperti e nelle stazioni, i binari di raccordo fuori dell'area

9

RS 741.621

10

[RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Vedi ora: il R del 15 feb. 1994
(ADNR) (RS 747.224.141). 11

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato,
in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

12

RS 746.1

13

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato,
in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

Incidenti rilevanti 3

814.012

di un'azienda e le piazze di trasbordo; non ne fanno parte segnatamente i magazzini o
depositi.

3

Per potenziale dei pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i prodotti, i rifiuti speciali, i microrganismi o le merci pericolose
possono causare.

4

Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un'azienda o su una via di comunicazione, che causi effetti notevoli: a.

fuori dell'area dell'azienda; b.

sulla o fuori della via di comunicazione.

5

Il rischio è determinato dall'entità dei danni che un incidente rilevante può provocare alla popolazione o all'ambiente e dalla probabilità che tale incidente capiti.

Sezione 2: Principi per la prevenzione

Art. 3

Misure generali di sicurezza 1

Per ridurre i rischi, il detentore di un'azienda o di una via di comunicazione deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di
sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo
economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.

2

Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrinseche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di persone non autorizzate.

3

Nella messa in opera delle misure occorre tener conto segnatamente dei principi enunciati nell'allegato 2.


Art. 4

Misure particolari di sicurezza per le aziende Se, considerati la natura dell'azienda, il potenziale dei pericoli e quanto esiste nelle
vicinanze dell'azienda, il detentore deve assumere per certo di dover eseguire
un'analisi dei rischi oppure se questa gli è imposta dall'articolo 6, egli è tenuto a
mettere in opera, oltre alle misure generali di sicurezza, anche le misure particolari di
sicurezza fissate nell'allegato 3.


Art. 5

Rapporto del detentore 1

Il detentore di un'azienda deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:

a.

la descrizione succinta dell'azienda con il piano corografico e l'indicazione di
quanto esiste nelle vicinanze;

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.012

b.

l'elenco delle quantità massime di sostanze, prodotti o rifiuti speciali presenti
nell'azienda, che superano i quantitativi soglia ai sensi dell'allegato 1.1, nonché i quantitativi soglia utilizzabili; c.14 la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza del 25 agosto 199915 sull'impiego confinato; d.

le basi di eventuali contratti di assicurazione contro i rischi di responsabilità
civile o materiale dell'azienda; e.

indicazioni sulle misure di sicurezza; f.

la valutazione dell'entità di eventuali danni alla popolazione o all'ambiente in
seguito ad incidente rilevante.

2

Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto comprendente: a.

la descrizione succinta della struttura edile e tecnica della via di comunicazione con il piano corografico e l'indicazione di quanto esiste nelle vicinanze; b.

indicazioni sulla quantità e sulla struttura del traffico nonché sulla natura e
frequenza degli incidenti; c.

indicazioni sulle misure di sicurezza; d.

la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla
popolazione o all'ambiente.

3

Il detentore è tenuto a completare il rapporto qualora le condizioni si siano modificate in modo sostanziale o qualora egli sia in possesso di nuove conoscenze di rilievo.


Art. 6

Valutazione del rapporto, analisi dei rischi 1

L'autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.

2

Essa controlla in particolare che: a.

per l'azienda in questione, la valutazione dell'entità degli eventuali danni (art.
5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile; b.

per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di
un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile.

3

Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l'ipotesi che: a.

per l'azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione
o all'ambiente in seguito ad incidente rilevante; b.

per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.

14

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato,
in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

15

RS 814.912

Incidenti rilevanti 5

814.012

4

Se l'ipotesi non risulta ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire un'analisi dei rischi ai sensi dell'allegato 4.


Art. 7

Valutazione dell'analisi dei rischi 1

L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile.

Iscrive la sua valutazione in un rapporto di controllo.

2 Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi
di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un
incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è a.

la necessità di proteggere la popolazione o l'ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all'interesse pubblico o privato per
un'azienda o una via di comunicazione; b.

l'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente.


Art. 8

Misure supplementari di sicurezza 1

Se il rischio non è sopportabile, l'autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l'attività aziendale od il traffico.

2 Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l'autorità esecutiva presenta
la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l'applicazione delle misure.


Art. 9

Informazione sull'esito dei controlli Su domanda, l'autorità esecutiva rende noti il riassunto dell'analisi dei rischi secondo
l'allegato 4 e il rapporto di controllo, fatti salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.


Art. 10

Indicazioni sul trasporto di merci pericolose 1

Il detentore di un impianto ferroviario mediante il quale sono trasportate merci pericolose secondo il RSD16 deve rilevare periodicamente tutte le indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di
partenza e quello di destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi e comunicarle, in forma elaborata, all'autorità esecutiva.

2 L'imprenditore di trasporti che trasporta merci pericolose secondo lo SDR17, deve
comunicare all'autorità esecutiva del Cantone nel quale ha il suo domicilio o la sua
sede d'affari:

a.

il suo nome e il suo indirizzo; 16

RS 742.401

17

RS 741.621

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.012

b.

su richiesta, tutte le altre indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di
destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi.

3

Per i servizi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport18 che trasportano merci pericolose secondo lo SDR o secondo
l'ordinanza del 1° giugno 198319 sulla circolazione stradale militare, le indicazioni ai
sensi del capoverso 2 sono rilevate dalla Direzione dell'Amministrazione militare
federale, su richiesta dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
(Ufficio federale).

4 L'imprenditore di trasporti che trasporta merci pericolose secondo l'ADNR20 deve
comunicare all'autorità esecutiva: a.

il suo nome e il suo indirizzo; b.

su richiesta, tutte le altre indicazioni sui trasporti effettuati, come il momento, la classificazione e la massa nonché il luogo di partenza e quello di
destinazione, necessarie per stabilire e valutare i rischi.

Sezione 3: Comportamento in caso di incidente rilevante

Art. 11

1

Il detentore deve fare di tutto per far fronte all'incidente rilevante.

2 In particolare deve: a.

combattere immediatamente l'incidente e avvisare il posto d'annuncio; b.

circoscrivere immediatamente il luogo dell'evento e prevenire ulteriori effetti; c.

eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.

3

Entro tre mesi dall'incidente deve inviare all'autorità esecutiva un rapporto comprendente:

a.

la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l'incidente; b.

le indicazioni sull'efficacia delle misure di sicurezza; c.

l'analisi dell'incidente.

4

Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all'autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto
intermedio sullo stato delle indagini.

18

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

19

[RU 1983 627, 1985 890, 1986 22, 1991 95, 1992 1737. RU 1994 2211 art. 63 n. 1].
Vedi ora: l'O del 17 ago. 1994 (RS 510.710). 20

RS 747.224.141

Incidenti rilevanti 7

814.012

Sezione 4: Compiti dei Cantoni

Art. 12

Posto d'annuncio

1

I Cantoni designano un posto d'annuncio. Quest'ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l'annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente
l'organizzazione di catastrofe.

2 I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta
immediatamente l'annuncio dell'incidente rilevante al posto d'allarme della Confederazione presso l'Istituto svizzero di meteorologia (PA).


Art. 13

Informazione e allarme 1

I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni sul
come comportarsi.

2 Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l'incidente rilevante possa avere effetti
seri sul territorio di questi ultimi.


Art. 14

Coordinamento dell'organizzazione di catastrofe I Cantoni coordinano l'organizzazione di catastrofe con il piano d'intervento del detentore.


Art. 15

Coordinamento dei controlli d'azienda Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli d'azienda che sono chiamati ad eseguire in virtù della presente ordinanza e di altre disposizioni legali.


Art. 16

Informazione dell'Ufficio federale 1

I Cantoni informano periodicamente l'Ufficio federale, mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.

2 A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a
disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.

3 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.

Sezione 5: Compiti della Confederazione

Art. 17

Raccolta di dati dell'Ufficio federale 1

Su richiesta dell'Ufficio federale, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all'Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.012

2 L'Ufficio federale provvede all'elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all'esecuzione della presente ordinanza.

3 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.


Art. 18

Indicazioni sull'importazione, sull'esportazione e sul transito
di merci pericolose su strada Su richiesta dell'Ufficio federale, l'Amministrazione federale delle dogane provvede
affinché all'Ufficio medesimo siano messe a disposizione le indicazioni sulle merci
pericolose importate, esportate o spedite in transito, necessarie per stabilire e valutare i rischi.


Art. 19

Elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci pericolose su
strada

L'Ufficio federale provvede all'elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci
pericolose su strada (art. 10 e 18).


Art. 20

Informazione

Nel caso di incidente rilevante che possa avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all'estero e le
autorità estere interessate.


Art. 21

Commissioni di esperti 1

Per consigliare l'Ufficio federale, il Dipartimento federale dell'interno può nominare commissioni di esperti nelle quali siano equamente rappresentate le cerchie interessate.

2 L'organo consultivo per le aziende in cui vengono eseguite attività con microrganismi geneticamente modificati o patogeni è la Commissione federale di esperti per
la sicurezza biologica.21

Art. 22

Direttive

Se necessario, l'Ufficio federale pubblica direttive per commentare le disposizioni
principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concernenti il campo d'applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rapporto,
la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione.

21

Introdotto dal n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato, in vigore
dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

Incidenti rilevanti 9

814.012

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23


22

Esecuzione

1

I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali
concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono
in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e
dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.


Art. 24


Modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza del 19 dicembre 198323 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) è modificata come segue: Art. 101
cpv. 2 lett. e
...

2. L'ordinanza dell'11 settembre 196824 sugli impianti di trasporto in condotta è

...


Art. 26
cpv. 1 n. 9 e cpv. 3
...


Art. 25

Disposizioni transitorie 1

Il detentore deve inviare all'autorità esecutiva il breve rapporto (art. 5): a.

per le aziende entro il 1° aprile 1993; b.

per gli impianti ferroviari che servono il traffico di transito nazionale e internazionale, come le ferrovie principali ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 195725 sulle ferrovie, entro il 1° aprile 1993; per gli altri impianti ferroviari, entro il 1° aprile 1994; 22

Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani
(RU 2000 703).

23

RS 832.30. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

24

RS 746.11. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

25

RS 742.101

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.012

c.

per le strade europee, le autostrade e le semiautostrade ai sensi dell'ordinanza
del 6 giugno 198326 concernente le strade di grande transito, entro il
1° aprile 1993; per le altre strade di grande transito, entro il 1° aprile 1994; d.

per il Reno, entro il 1° aprile 1993.

2

Le indicazioni secondo l'articolo 10 capoverso 1 vanno comunicate all'autorità esecutiva per la prima volta per l'anno 1991; le indicazioni secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera a e capoverso 4 lettera a vanno comunicate all'autorità esecutiva entro
il 1° ottobre 1991.

3 Se dispone già delle relative indicazioni, l'autorità esecutiva esonera dall'obbligo di
fornire informazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1991.

26

Ora: ai sensi dell'O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).

Incidenti rilevanti 11

814.012

Allegato 1

Campo d'applicazione e rapporto Allegato 1.1

(art. 1 e 5)

Quantitativi soglia per sostanze, prodotti e rifiuti speciali 1

Definizioni

1

Sono considerate sostanze: a.

le sostanze di base (materie prime e altre sostanze naturali non modificate,
sostanze chimicamente omogenee) che, in virtù di loro proprietà chimiche,
provocano un effetto biologico diretto o indiretto, o b.

le miscele semplici che non sono state confezionate per un impiego determinato e che, in virtù di loro proprietà chimiche, provocano un effetto biologico diretto o indiretto.

2

Sono considerati prodotti: a.

le sostanze o le miscele che sono state trasformate o composte per un impiego determinato; b.

le sostanze che sono fornite con un nome di fantasia, vale a dire non con il
loro nome chimico o con la loro usuale designazione commerciale.

2

Determinazione dei quantitativi soglia 21

Sostanze o prodotti 1

Per le sostanze e i prodotti che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

2 Per gli altri prodotti o sostanze il detentore determina i quantitativi soglia sulla
base dei criteri fissati al numero 4.

3 Detti criteri sono articolati in tre settori (n. 41: tossicità; n. 42: infiammabilità ed
esplosività; n. 43: ecotossicità). All'interno di un settore può essere determinato un
solo quantitativo soglia, per cui è necessario procedere secondo l'ordine di successione dei criteri (lettere). Una volta stabilito il quantitativo soglia in un settore, si
passa al settore seguente. È determinante il più basso fra i quantitativi soglia così
stabiliti.

4 Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o
per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.012

22

Rifiuti speciali 1

Per i rifiuti speciali che figurano nella tabella del numero 5 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

2 Il codice impiegato nella tabella corrisponde al codice della categoria secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 12 novembre 198627 sul traffico dei rifiuti speciali.

3

Prodotti e sostanze per i quali è stato fissato
il quantitativo soglia (Elenco delle eccezioni)
N.

Designazione della sostanza N. CAS a

QS(kg) b

l

Acetilene

74-86-2

5 000

2

4-ammino-difenile

92-67-1

1

3

Amiton

78-53-5

1

4

Arsina

7784-42-1

10

5

Anzinfos-etile

2642-71-9

100

6

Benzidina

92-87-5

1

7

Sali di benzidina

1

8

Benzina (normale, super) 8006-61-9

200 000

9

Berillio (polvere e/o composti) 10

10

bis(2-cloroetile)solfuro 505-60-2

1

11

bis(clorometil)etere 542-88-1

1

12

Carbofenotione

786-19-6

100

13

Clorofenvifos

470-90-6

100

14

N-cloroformil-morfolina 15159-40-7

1

15

Clorometil-metiletere 107-30-2

1

16

Dimetilammide dell'acido cianofosforico 63917-41-9

1 000

17

Dialifos

10311-84-9

100

18

O,O-dietil-S-(etiltiometil)tiofosfato 2600-69-3

100

19

N,N-dimetilcarbamoil cloruro 79-44-7

1

20

N,N-dimetilnitrosammina 62-75-9

1

21

EPN

2104-64-5

100

22

Etion

563-12-2

100

23

Acido 4-fluorobutirrico 462-23-7

1

24

Sali, esteri, amidi dell'acido 4-fluorobutir-rico 1

25

Acido 4-fluorocrotonico 37759-72-1

1

26

Sali, esteri, amidi dell'acido 4-fluorocroto-nico 1

27

Acido fluoracetico

144-49-0

1

28

Sali, esteri, amidi dell'acido fluoracetico 1

29

Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico 1

27

RS 814.610

Incidenti rilevanti 13

814.012

N.

Designazione della sostanza N. CAS a

QS(kg) b

30

Sali, esteri, amidi dell'acido
4-fluoro-2-i-drossibutirrico 1

31

Formaldeide

50-00-0

5 000

32

Olio da riscaldamento 500 000

33

Acido esametilfosforico triammide 680-31-9

1

34

Idrossiacetonitrile 107-16-4

100

35

lsodrina

465-73-6

100

36

Juglon

481-39-0

100

37

Cherosene

8008-20-6

200 000

38

Cobalto sotto forma di metallo, ossido,
carbonato, solfuro, in polvere 1 000

39

4,4'-metilene-bis(2-cloroanilina) 101-14-4

10

40

2-naftilammina

91-59-8

1

41

Nichel sotto forma di metallo, ossido,
carbonato, solfuro, in polvere 1 000

42

Nicheltetracarbonile 13463-39-3

10

43

Fosacetina

4104-14-7

100

44

Fosfamidone

13171-21-6

100

45

l,3-propanosultone

1120-71-4

1

46

l-propene-2-cloro-1,3-diol-diacetato 10118-72-6

10

47

Difluoruro d'ossigeno 7783-41-7

10

48

Esafluoruro di selenio 7783-79-1

10

49

Selenio idrogenato

7783-07-5

10

50

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) 1746-01-6

1

51

Tetrametilenedisolfotetrammina 80-12-6

1

52

Tionazina

297-97-2

100

53

Tricicloesilstannil-1H-1,2,4-triazolo 41083-11-8

100

54

Trietilenemelammina 51-18-3

10

55

Warfarina

81-81-2

100

56

Idrogeno

1333-74-0

5 000

a

Numero d'identificazione secondo il chemical Abstract System.

b

QS(kg) = quantitativo soglia in kg.

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.012

4

Criteri per determinare i quantitativi soglia 41

Tossicità

Criteri

Valori per i criteri QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

a. Classe dei veleni 1*/1

2

3

4

b. Classifica-zione CE - acuto

T+1, R26, 27, 28

T, R23, 24, 25

Xn, R20, 21, 2
2

- effetti

speciali

k, t, m R40, 45,
46, 47

- corrosivo/

irritante

C, R34, 35

Xi, R36, 37,
38, 41, 43

c. Tossicità acuta

- orale

(mg/kg)

≤ 25

25 fino

≤ 200

> 200 fino

≤ 2000

- cutanea

(mg/kg)

≤ 50

50 fino

≤ 400

> 400 fino

≤ 2000

- nalativa

(mg/1 4 h)

≤ 0,5

0,5 fino

≤ 2

≤ 2 fino ≤ 20 d. Classificazione

SDR2
- cl. 8

GI3 I, II

GI3 III

- cl. 6.1

GI3 I

GI3 II

GI3 III

Incidenti rilevanti 15

814.012

42

Infiammabilità ed esplosività Criteri

Valori per i criteri QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

a. Grado di pericolosità secondo SAI4

E1

E2, AF, HF, F1,
F2, 01, 02

F3, F4, 04

b. Classificazione CE - sostanze facilmente infiammabili e
sostanze
infiammabili

F+, R12, 13, F, R11 - sostanze esplosive, compresi i perossidi
esplosivi ex

E, R2, 3

- sostanze ossidanti, che favoriscono l'incendio O, R8/9

- sostanze che sviluppano gas combustibili a contatto con
l'acqua

F, R14/15

- sostanze autoinfiammabili

F, R17

c. Punto d'infiammabilità (°C)

≤ 55

> 55

d. Classificazione SDR2 - cl. 3

GI3 I, II

GI3 III

1 QS = quantitativo soglia.

2 RS 741.621. 3 Gruppo d'imballaggio.

4 Servizio anti incendio per l'industria e l'artigianato.

43

Ecotossicità Criteri

Valori per i criteri QS1 = 200 kg

QS1 = 2000 kg

QS1 = 20 000 kg

QS1 = 200 000 kg

a. Tossicità acuta per Dafnie: EC502 (mg/l)
dopo 1 giorno

≤ 10

b. Tossicità acuta per i pesci3: LC504 (mg/l)
dopo 2-4 giorni

≤ 10

Osservazioni:
1 QS = quantitativo soglia.
2 Concentrazione media effettiva della galleggiabilità.
3 Vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.
4 Concentrazione letale media.

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.012

5

Quantitativi soglia per i rifiuti speciali Codice

Descrizione del rifiuto speciale QS(kg) a

a. Rifiuti inorganici con metalli disciolti 1010

Acque reflue, bagni e fanghi acidi ed esenti da cromo 2 000

1011

Acidi esenti da metalli o con solo ferro 2 000

1012

Acidi provenienti dall'anodizzazione di leghe di metalli leggeri 2 000

1013

Acidi con magnesio

2 000

1014

Acidi con metalli non ferrosi, senza cromo VI 2 000

1015

Acidi di pile

2 000

1016

Bagni corrosivi e di decapaggio acidi, contenenti rame 2 000

1020

Acque reflue, bagni e fanghi alcalini, esenti da cromo e da cianuro 2 000

1021

Bagni d'anodizzazione alcalini 2 000

1022

Bagni alcalini con metalli non ferrosi, esenti da cianuro 2 000

1023

Bagni cuproammoniacali 2 000

1030

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cianuro di cadmio 200

1040

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cadmio ed esenti da cianuro 200

1050

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cromo 2 000

1051

Bagni di pulizia per apparecchi di sviluppo automatico, con
dicromato

20 000

1052

Acidi contenenti cromo VI 200

1060

Acque reflue, bagni e fanghi non acidi contenenti cromo 2 000

1061

Fanghi di idrossidi metallici con cromo VI 200

1062

Fanghi di conceria, contenenti cromo 2 000

1070

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cianuro 200

1071

Fanghi di idrossidi metallici contenenti cianuro 200

1081

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti mercurio 20 000

1082

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti arsenico 20 000

1083

Acque reflue, bagni e fanghi contenenti selenio 20 000

b. Solventi e rifiuti contenenti solventi 1210

Solventi alogenati (tenore in cloro > 2%) 200

1211

Miscele di solventi facilmente infiammabili, contenenti cloro, anche
molto sporche

200

1212

Miscele di solventi non facilmente infiammabili, contenenti cloro,
anche molto sporche

200

1220

Solventi debolmente alogenati (tenore in cloro ≤ 2%)

2 000

1221

Solventi non o debolmente alogenati (tenore in cloro ≤ 1%)

2 000

1222

Miscele di solventi esenti da cloro, anche molto sporche 2 000

1230

Rifiuti acquosi frammisti a solventi alogenati 20 000

Incidenti rilevanti 17

814.012

Codice

Descrizione del rifiuto speciale QS(kg)

1250

Residui di distillazione alogenati, non acquosi, provenienti dalla
preparazione dei solventi 2 000

1260

Residui di distillazione non alogenati, non acquosi, provenienti dalla
preparazione dei solventi 20 000

c. Rifiuti liquidi, oleosi 1410

Emulsioni oleose provenienti da oli minerali 200 000

1412

Emulsioni oleose contenenti nitriti 20 000

1430

Oli di lavorazione, idrorepellenti 200 000

1432

Oli di taglio e di lavorazione contenenti cloro 2 000

1440

Oli idraulici

200 000

1450

Oli isolanti clorurati 2 000

1460

Oli isolanti non clorurati 200 000

1470

Oli per motori e cambi (contenenti meno di 50 ppm di PCB b 20 000

1471

Oli lubrificanti contenenti al mass. 10 ppm PCB, 0,5% CI
e 1,0% H2O

20 000

1472

Rifiuti di separatori d'olio o di benzina 20 000

1473

Fanghi di pulizia dei serbatoi e fanghi oleosi 20 000

1480

Miscele di oli minerali 200 000

1491

Bagni di sgrassaggio alcalini 200 000

1510

Oli contenenti PCB o PCT c (contenenti più di 50 ppm PCB) 200

1511

Oli isolanti contenenti PCB o PCT (contenenti più di 50 ppm PCB) 200

d. Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa 1620

Rifiuti di colori, vernici e colle con fase organica (con solventi) 20 000

1640

Rifiuti di colori per stampa o di colori con fase organica (con
solventi)

20 000

e. Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, prepara- zione e trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) 1711

Fanghi contenenti cromo, cobalto, rame, molibdeno, nichel, altri
metalli pesanti o berillio 20 000

1730

Grassi, sostanze grasse, lubrificanti o prodotti formanti pellicole,
d'origine inorganica

20 000

1740

Saponi, sostanze grasse, lubrificanti o prodotti formanti pellicole,
d'origine vegetale o animale 200 000

1741

Rifiuti di oli o grassi commestibili e rifiuti di separatori di grasso 200 000

f. Rifiuti inorganici solidi provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici 1810

Trucioli e particelle contenenti magnesio 2 000

1830

Sali di tempera ed altri rifiuti di tempera solidi, contenenti cianuro 200

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.012

Codice

Descrizione del rifiuto speciale QS(kg)

1831

Sali di tempera contenenti cianuro 200

1832

Fanghi di tempera contenenti cianuro 200

1840

Sali di tempera ed altri rifiuti di tempera solidi, non contenenti
cianuro

2 000

1841

Sali per bagni termici, contenenti nitriti, esenti da cianuro 2 000

1842

Fanghi di tempera, contenenti nitriti, esenti da cianuro 2 000

1843

Bagni di nitriti

2 000

1844

Rifiuti di sali di brunitura 2 000

g. Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento 2031

Resti di crogioli e sali di fusione, contenenti cianuro o nitriti 2 000

2033

Scorie di metalli leggeri contenenti magnesio 2 000

h. Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica

2230

Residui liquidi di distillazione provenienti dalla sintesi di prodotti
organici

2 000

2231

Residui solidi di distillazione 2 000

i. Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici

2630

Residui solidi di sali inorganici, contenenti cianuro 200

2650

Catalizzatori usati provenienti da processi chimici 200

2660

Residui di zolfo

200 000

k. Residui della depurazione delle acque di rifiuto e del trattamento delle acque 2810

Fanghi di idrossidi metallici, disidratati, con cianuro o cromo VI 200

2811

Fanghi di idrossidi metallici, semisolidi, esenti da cianuro e da cromo
VI

20 000

2820

Fanghi di idrossidi metallici, non disidratati, con cianuro o cromo VI 200

2821

Fanghi di idrossidi metallici, non semisolidi, esenti da cianuro e da
cromo VI

20 000

2871

Catrame acido

20 000

2880

Fanghi di lavaggio dei gas 20 000

2890

Fanghi di decarbonizzazione 20 000

l. Materiali e apparecchi sporchi 3061

Apparecchi che contengono PCB 200

3063

Fanghi contenenti PCB 200

Incidenti rilevanti 19

814.012

Codice

Descrizione del rifiuto speciale QS(kg)

m. Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi
e sostanze usati

3230

Rifiuti di esplosivi e rifiuti con proprietà esplosive 200

3240

Residui di antiparassitari 200

3241

Prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti e i regolatori per lo
sviluppo delle piante

200

3251

Resti di prodotti per il trattamento del legno, a patto che contengano
cresoli o pentaclorofenolo 200

3252

Fanghi con prodotti organici per il trattamento del legno, ovvero con
cresoli o pentaclorofenolo 200

3253

Fanghi con prodotti inorganici per il trattamento del legno 2 000

3262

Resti di sostanze chimiche di composizione ignota 200

a

QS(kg) = quantitativo soglia in kg.

b

PCB = bifenili policlorurati.

c

PCT = terfenili policlorurati.

Allegato 1.228 28

Abrogato dal n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato (RS 814.912).

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.012

Allegato 2

Principi per prendere le misure generali di sicurezza Allegato 2.1

(art. 3)

Aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali Il detentore di un'azienda con sostanze, prodotti o rifiuti speciali deve, nel prendere
le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi: in particolare deve: a.

scegliere un'ubicazione idonea e rispettare le necessarie distanze di sicurezza; b.

nella misura del possibile sostituire le sostanze o i prodotti pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità; c.

nella misura del possibile evitare processi, metodi o operazioni pericolosi; d.

concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni
prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiamo ulteriori gravi conseguenze; e.

depositare le sostanze, i prodotti o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo
conto delle loro proprietà e tenere un elenco; f.

munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i
necessari provvedimenti edilizi, tecnici ed organizzativi di protezione; g.

munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro; h.

munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme; i.

sorvegliare il funzionamento e sottoporre regolarmente a manutenzione i dispositivi delle parti d'impianto più importanti per la tecnica della sicurezza; k.

definire, all'interno dell'azienda, le competenze in materia di decisione e controllo delle misure di sicurezza; l.

raccogliere, attualizzare e trasmettere al personale interessato le informazioni
disponibili sui processi e metodi ad alto rischio nell'azienda; m.

impiegare personale idoneo e sufficiente ed istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti; n.

regolamentare l'accesso all'azienda; o.

tenere pronti i mezzi d'intervento necessari in caso di incidente rilevante e
concordare le modalità con l'organizzazione di catastrofe.

Incidenti rilevanti 21

814.012

Allegato 2.229 (art. 3)

Aziende che utilizzano microrganismi Il detentore di un'azienda in cui vengono eseguite attività con microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve: a.

scegliere un'ubicazione idonea e rispettare le necessarie distanze di sicurezza; b.

nella misura del possibile sostituire i microrganismi pericolosi con altri meno
pericolosi;

c.

adottare le misure di sicurezza definite nell'allegato 4 dell'ordinanza del 25
agosto 199930 sull'impiego confinato; d.

elaborare delle regole di comportamento interne all'azienda per la prevenzione, la circoscrizione e la lotta contro gli incidenti rilevanti e istruire il personale sulle modalità di applicazione; e.

tenere pronti i mezzi d'intervento necessari in caso di incidente rilevante e
concordare le modalità con l'organizzazione di catastrofe; f.

raccogliere, valutare e trasmettere al personale le informazioni disponibili sui
metodi e i procedimenti ad alto rischio nell'azienda.

29

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato,
in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

30

RS 814.912

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.012

Allegato 2.3 (art. 3)

Vie di comunicazione Il detentore di una via di comunicazione deve, nel prendere le misure generali di sicurezza, tener conto dei seguenti principi; in particolare deve: a.

scegliere un tracciato idoneo e un tipo di costruzione adeguato e rispettare le
necessarie distanze di sicurezza; b.

concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori
gravi conseguenze;

c.

munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza
e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione; d.

munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di
allarme;

e.

sorvegliare il funzionamento e sottoporre regolarmente a manutenzione i dispositivi della via di comunicazione più importanti per la tecnica della sicurezza; f.

prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in
caso di trasporti di merci pericolose; g.

raccogliere, attualizzare e trasmettere al personale interessato le informazioni
disponibili sul trasporto di merci pericolose; h.

elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in
caso di incidente rilevante e eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello
stesso.

Incidenti rilevanti 23

814.012

Allegato 3

Misure particolari di sicurezza Allegato 3.1

(art. 4)

Aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali Il detentore di un'azienda con sostanze, prodotti o rifiuti speciali deve: a.

tenere un elenco che indichi la quantità e il luogo di deposito delle sostanze,
dei prodotti e dei rifiuti speciali presenti nell'azienda in quantità superiori ai
quantitativi soglia secondo l'allegato 1.1; tale elenco va aggiornato subito in
caso di cambiamenti di rilievo, una volta alla settimana negli altri casi; b.

fissare per scritto le caratteristiche delle sostanze e dei prodotti secondo la
lettera a per la sicurezza tecnica; c.

conservare per cinque anni le prove che i controlli delle misure di sicurezza
sono stati effettuati regolarmente; restano salve prescrizioni particolari; d.

allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulla
loro causa e sulle misure prese; detti documenti vanno conservati fin che
dura l'attività dell'azienda, ma al massimo per dieci anni; e.

conservare in luogo sicuro i dati e i documenti secondo le lettere a-d e, su richiesta, fornire all'autorità esecutiva informazioni sul loro stato di aggiornamento; f.

elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in
caso di incidente rilevante e eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello
stesso;

g.

informare il personale sui risultati dell'analisi dei rischi.

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.012

Allegato 3.231 (art. 4)

Aziende con microrganismi Il detentore di un'azienda in cui vengono eseguite attività con microrganismi geneticamente modificati o patogeni deve: a.

tenere un elenco dei microrganismi impiegati nell'azienda con l'indicazione
dei posti di lavoro e di conservazione; b.

allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulla
loro causa e sulle misure prese; detti documenti vanno conservati fin che
dura l'attività dell'azienda, ma al massimo per dieci anni; c.

conservare in luogo sicuro i dati e i documenti secondo le lettere a-b e, su richiesta, fornire all'autorità esecutiva informazioni sul loro stato di aggiornamento; d.

elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in
caso di incidente rilevante e eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello
stesso;

e.

informare il personale sui risultati dell'analisi dei rischi e sul piano d'intervento in caso di incidente rilevante; f.

informare periodicamente e in modo adeguato la popolazione che potrebbe
essere colpita da un incidente rilevante sul piano d'intervento e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante.

31

Aggiornato giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato,
in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

Incidenti rilevanti 25

814.012

Allegato 4

Analisi dei rischi Allegato 4.1

(art. 6)

Aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali 1

Principi

1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda
rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte in particolare tutte le
informazioni elencate ai numeri 2-5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da
altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di
pericoli, delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza.

4 I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i
dati empirici, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate,
devono essere tenuti a disposizione dell'autorità esecutiva.

2

Dati di base 21

Azienda e adiacenze Designazione dell'azienda con piano topografico, comprese eventuali autorizzazioni, approvazioni di piani o concessioni

Descrizione dell'azienda (attività principali, struttura organizzativa, effettivo
del personale, ecc.)

Informazioni su adiacenze con piano della situazione

Suddivisione dell'azienda in unità d'indagine e motivazione

22

Elenco delle sostanze, prodotti e rifiuti speciali presenti
per unità d'indagine
Designazione (nome chimico, numero CAS, nome commerciale, ecc.)

Quantità massima

Ubicazione

Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.012

23

Descrizione degli impianti per unità d'indagine Struttura edilizia

Procedure e metodi

Deposito, immagazzinamento

Fornitura e trasporto

Approvvigionamento e smaltimento

Incidenti rilevanti specifici all'impianto

24

Misure di sicurezza per unità d'indagine Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto

Misure per diminuire il potenziale di pericolo

Misure per prevenire gli incidenti rilevanti

Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3

Analisi per unità d'indagine 31

Metodi

Descrizione dei metodi impiegati

32

Potenziale di pericolo Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33

Principali scenari di incidente rilevante 331

Emanazioni

Cause possibili

Illustrazione dei più importanti casi di emanazione

Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di
sicurezza

332

Ripercussioni dell'emanazione Illustrazione delle ripercussioni sulla base di ipotesi di propagazione

Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di
sicurezza

Incidenti rilevanti 27

814.012

333

Conseguenze per la popolazione e l'ambiente Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente

Valutazione delle probabilità di emanazione, tenendo conto delle misure di
sicurezza

4

Conclusioni

Illustrazione dei rischi per unità d'indagine, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi esistenti nell'intera azienda

5

Riassunto dell'analisi del rischi Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi esistenti nell'intera azienda

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.012

Allegato 4.232 (art. 6)

Aziende con microrganismi 1

Principi

1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che l'azienda
rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le
informazioni elencate ai numeri 2-5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da
altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto del tipo di azienda, del suo potenziale di
pericoli e delle sue adiacenze nonché delle misure di sicurezza. Le informazioni
contrassegnate con un asterisco (*) valgono di regola soltanto per gli impianti di
produzione.

4 I documenti di base per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i
dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2

Dati di base 21

Azienda e adiacenze Designazione dell'azienda con piano topografico, comprese eventuali autorizzazioni, approvazioni di piani o concessioni

Descrizione dell'azienda

Nome e cognome delle persone responsabili

Informazioni sulle adiacenze con piano della situazione

22

Attività con microrganismi Valutazione dei rischi secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 25 agosto
199933

sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà dei microrganismi nonché tipo e portata dell'attività.

Scopo dell'impiego in sistema chiuso

Volumi di coltura

32

Aggiornato giusta il n. 2 dell'all. 5 dell'O del 25 ago. 1999 sull'impiego confinato,
in vigore dal 1° nov. 1999 (RS 814.912).

33

RS 814.912

Incidenti rilevanti 29

814.012

*

Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o
possono svilupparsi durante l'attività.

23

Impianti

Descrizione delle parti dell'impianto

...

*

...

*

Numero massimo delle persone che lavorano nell'impianto e delle persone
che lavorano direttamente con i microrganismi 24

Rifiuti, acque reflue e aria di scarico ...

Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall'impiego
dei microrganismi

Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

25

Misure

di sicurezza Classe dell'attività secondo l'ordinanza del 25 agosto 199934 sull'impiego
confinato.

Misure secondo l'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'impiego confinato.

Misure per prevenire gli incidenti rilevanti.

Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti.

3

Analisi

31

Metodi

Descrizione dei metodi impiegati

32

Potenziale dei pericoli Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

34

RS 814.912

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.012

33

Principali scenari di incidente rilevante Cause possibili

Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla
base di ipotesi di propagazione Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente

Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4

Conclusioni

Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

5

Riassunto dell'analisi dei rischi Descrizione dell'azienda e dei potenziali di pericolo più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi esistenti nell'azienda

Incidenti rilevanti 31

814.012

Allegato 4.3 (art. 6)

Vie di comunicazione 1

Principi

1

L'analisi dei rischi deve contenere tutte le informazioni necessarie all'autorità esecutiva per poter esaminare e valutare ai sensi dell'articolo 7 il rischio che la via di
comunicazione rappresenta per la popolazione o per l'ambiente. Vi fanno parte segnatamente tutte le informazioni elencate ai numeri 2-5.

2 In casi motivati le singole informazioni possono essere tralasciate o sostituite da
altre, altrettanto buone o più adatte.

3 Il volume e il dettaglio delle singole informazioni dipende dalle pertinenti circostanze; in particolare occorre tener conto delle particolarità, della situazione e delle
adiacenze della via di comunicazione, del volume di traffico, della struttura del traffico, della natura e della frequenza degli incidenti stradali come pure delle misure di
sicurezza.

4 I documenti di base, che hanno servito per l'analisi dei rischi, in particolare i risultati delle prove, i dati sperimentali, le fonti bibliografiche, i risultati di calcoli e le
analisi particolareggiate, devono essere tenuti alla disposizione dell'autorità esecutiva.

2

Dati di base 21

Via di comunicazione e adiacenze Designazione della via di comunicazione con piano topografico

Informazioni sulla concezione edile, tecnica e organizzativa della via di comunicazione

Informazioni sui dispositivi tecnici di sicurezza

Informazioni sulle adiacenze con piano di situazione

22

Volume e struttura del traffico e natura e frequenza
degli incidenti

Informazioni sul traffico come volume totale del traffico, percentuale del
traffico pesante

Informazioni sulla percentuale del trasporto di merci pericolose rispetto al
traffico merci totale

Informazioni sulla percentuale degli incidenti, sui tratti più pericolosi e sulla
natura e frequenza degli incidenti

Protezione dell'equilibrio ecologico 32

814.012

23

Misure di sicurezza Esperienze e regolamenti interni di cui si tiene conto

Misure per diminuire il potenziale di pericolo

Misure per prevenire gli incidenti rilevanti

Misure per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

3

Analisi

31

Metodi

Descrizione dei metodi impiegati

Descrizione dei metodi di rilevamento impiegati per stabilire la percentuale
dei trasporti di merci pericolose 32

Potenziale di pericolo Ricapitolazione dei più importanti potenziali di pericolo e loro descrizione

33

Principali scenari di incidente rilevante Cause possibili

Illustrazione delle più importanti modalità di fuoriuscita e degli effetti sulla
base di ipotesi di propagazione Illustrazione dell'entità degli eventuali danni alla popolazione o all'ambiente

Valutazione delle probabilità di fuoriuscita, tenendo conto delle misure di sicurezza

4

Conclusioni

Illustrazione dei rischi, tenendo conto delle misure di sicurezza

Valutazione dei rischi della via di comunicazione

5

Riassunto dell'analisi dei rischi Descrizione della via di comunicazione e dei potenziali di pericolo più importanti

Descrizione delle misure di sicurezza

Descrizione dei principali scenari di incidente rilevante

Valutazione dei rischi derivanti dalla via di comunicazione