01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2021 - 31.12.2023
01.12.2017 - 31.12.2020
01.09.2017 - 30.11.2017
13.06.2016 - 31.08.2017
20.04.2016 - 12.06.2016
01.01.2016 - 19.04.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
15.05.2008 - 31.12.2009
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01.01.2008 - 14.05.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.02.2005 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.01.2005
01.07.2002 - 31.12.2003
15.11.2001 - 30.06.2002
01.01.2001 - 14.11.2001
01.05.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza

sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) del 9 marzo 2007 (Stato 15 maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13a capoverso 3, 22 capoverso 3, 24 capoverso 2, 26 capoverso 2,
32a, 34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62, 64 capoverso 2 e 69 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC); visto l'articolo 103 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e le concessioni per l'utilizzazione delle frequenze.

2

Si applica alle utilizzazioni di frequenze: a. sul territorio e nello spazio aereo svizzeri; b. con le quali, in base a un accordo internazionale, sono trasmesse in Svizzera informazioni dal territorio di uno Stato estero; c. su natanti o aeromobili al di fuori del territorio o dello spazio aereo svizzeri, iscritti nei registri ufficiali svizzeri; d. mediante satelliti che la Svizzera ha il diritto di usare.


Art. 2

Interferenza Nella presente ordinanza per interferenza si intende l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata.

RU 2007 1005 1 RS

784.10

2 RS

784.40

784.102.1

Telecomunicazioni

2

784.102.1

Capitolo 2: Gestione delle frequenze

Art. 3

Piano di attribuzione delle frequenze 1

Il piano di attribuzione delle frequenze deriva dall'attribuzione (allocation) di determinate bande di frequenze per l'utilizzazione per uno o più scopi (services) o mediante uno o più sistemi secondo condizioni stabilite con precisione.

2

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) stabilisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

3

Il piano di attribuzione delle frequenze è basato sul Regolamento del 17 novembre 19953 delle radiocomunicazioni internazionali in vigore e sugli accordi internazionali applicabili. Le esigenze dell'esercito sono adeguatamente considerate.

4

Il piano è regolarmente adeguato e pubblicato nel Foglio federale e in Internet.


Art. 4

Ripartizione delle frequenze 1

La ripartizione delle frequenze (allotment) è l'iscrizione di una determinata frequenza o di una determinata banda di frequenze in un piano adottato nell'ambito di un accordo, per l'utilizzazione da parte di una o più persone in uno o più Paesi o zone geografiche, secondo condizioni stabilite con precisione.

2

L'UFCOM stabilisce piani nazionali di ripartizione delle frequenze nell'ambito di accordi internazionali.


Art. 5

Assegnazione delle frequenze 1

L'assegnazione delle frequenze (assignment) è l'assegnazione di una frequenza di radiocomunicazione per l'utilizzazione mediante un impianto di radiocomunicazione a determinate condizioni.

2

L'UFCOM, l'organo militare competente e l'Ufficio federale dell'aviazione civile assegnano agli utenti le frequenze nelle bande di frequenza di loro competenza, sulla base del piano di attribuzione delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.

3

Per quanto riguarda le bande di frequenze attribuite in comune all'esercito e al settore civile, l'UFCOM assegna le singole frequenze agli utilizzatori civili, d'intesa con gli organismi militari competenti e sulla base del piano di attribuzione delle frequenze e dei piani di ripartizione delle frequenze.


Art. 6


4

Classi di frequenze

1

La classe di frequenze A comprende le frequenze assegnate per una zona determinata a un numero limitato di concessionari.

2

La classe di frequenze B comprende le frequenze assegnate per una zona determinata a un numero illimitato di concessionari.

3 RS

0.784.403.1

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2007 (RU 2007 7085).

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione - O 3

784.102.1

Capitolo 3: Utilizzazione delle frequenze

Art. 7

Portata dell'obbligo di concessione 1

Qualsiasi utilizzazione dello spettro delle frequenze fino a 3000 Ghz soggiace all'obbligo di concessione.

2

L'utilizzazione delle frequenze da parte dell'amministrazione civile dell'esercito o della protezione civile nell'ambito dei loro compiti abituali non costituisce un'utilizzazione delle frequenze nell'ambito delle attività di servizio ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LTC.


Art. 8

Eccezioni all'obbligo di concessione 1

Sono esentate dall'obbligo di concessione le utilizzazioni di frequenze: a.5 in determinate gamme di frequenza appartenenti alla classe di frequenze B; b. con impianti di radiocomunicazione a bassa potenza in determinate gamme di frequenza;

c. con impianti di radiocomunicazione utilizzati in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi da persone con domicilio o sede all'estero, se l'UFCOM ha concluso un corrispondente accordo con la competente amministrazione delle telecomunicazioni estera; d. con impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per le chiamate d'emergenza sulle frequenze appositamente assegnate;

e.6 con impianti riceventi di radiocomunicazione fissi e mobili che non necessitano di un coordinamento delle frequenze;

f. con apparecchi terminali per l'utilizzo di servizi di telecomunicazione pubblici.

2

L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative. Definisce in particolare le gamme di frequenza che non soggiacciono all'obbligo di concessione.7


Art. 9

Controllo per la verifica dell'obbligo di concessione 1

Per verificare l'obbligo di concessione, l'UFCOM può controllare impianti di radiocomunicazione che, secondo le indicazioni del gestore, non soggiacciono all'obbligo di concessione.

2

Per verificare l'obbligo di concessione controlla gli impianti utilizzati per scopi militari e di protezione civile, d'intesa con le competenti autorità.

3

Il gestore dell'impianto deve concedere all'UFCOM l'accesso gratuito agli impianti e fornire informazioni.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2007 (RU 2007 7085).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2007 (RU 2007 7085).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2007 (RU 2007 7085).

Telecomunicazioni

4

784.102.1


Art. 10

Identificazione delle emissioni 1

Tutte le emissioni, eccettuate quelle di cui all'articolo 22 capoverso 2 LTC, devono essere identificate ai fini del controllo tecnico o del mantenimento della funzionalità del sistema. Le emissioni con un'identificazione falsa o che induce in inganno sono vietate.

2

Se il concessionario non svolge il traffico di radiocomunicazione in linguaggio chiaro oppure trasmette dati o voce digitalizzata, l'autorità concedente stabilisce nel singolo caso come deve aver luogo l'identificazione.

3

Se l'identificazione non è possibile altrimenti o se lo è soltanto con un onere sproporzionato, l'autorità concedente può esigere che le sia messo a disposizione il contenuto del traffico di radiocomunicazione.

4

L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative.

a8 Condizioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiocomunicazione 1

Gli impianti di radiocomunicazione possono essere installati ed esercitati unicamente se rispettano le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 20029 sugli impianti di telecomunicazione.

2

Gli impianti di radiocomunicazione programmabili possono essere programmati soltanto con le frequenze prescritte dalla concessione o con quelle il cui utilizzo non soggiace all'obbligo di concessione. Tutte le frequenze programmate sono considerate utilizzate.


Art. 11

Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione 1

Se per l'utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione occorre un certificato di capacità, possono utilizzare l'impianto soltanto i titolari di un simile certificato.

2

Il concessionario può utilizzare l'impianto di radiocomunicazione soltanto per uso proprio e deve evitare che persone non autorizzate l'utilizzino.

3

L'uso proprio di un impianto di radiocomunicazione comprende l'utilizzo da parte del concessionario e: a. la coutenza da parte di più concessionari senza relazione con un cliente nel settore delle telecomunicazioni; b. dei suoi dipendenti e incaricati; c. delle persone che costituiscono con lui una società semplice; d. delle persone che vivono con lui nella stessa economia domestica; e. dei suoi

ospiti.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2008 (RU 2008 1913).

9 RS

784.101.2

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione - O 5

784.102.1


Art. 12

Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di aeromobili 1

Gli impianti di radiocomunicazione che non sono destinati esclusivamente alla partecipazione alle radiocomunicazioni aeronautiche o al sistema di corrispondenza pubblica mobile da o verso aeromobili ai sensi del Regolamento del 17 novembre 199510 delle radiocomunicazioni internazionali non possono in linea di massima essere esercitati a bordo di aeromobili.

2

L'UFCOM disciplina le eccezioni.


Art. 13

Interferenze nel traffico delle telecomunicazioni o della radiodiffusione 1

L'UFCOM cerca, su richiesta, di determinare la causa di un'interferenza.

2

Se la causa dell'interferenza è da ascrivere al fatto che l'impianto che interferisce o subisce interferenze non corrisponde allo stato attuale della tecnica o non è stato utilizzato secondo le prescrizioni vigenti, l'UFCOM mette in conto al gestore o al concessionario un emolumento per i costi provocati dagli accertamenti.

3

Se gli impianti corrispondono allo stato attuale della tecnica, l'UFCOM decide in merito ai provvedimenti da prendere. Se l'impianto che subisce interferenze non corrisponde allo stato attuale della tecnica, spetta al detentore eliminare le cause dell'interferenza.

4

I gestori di impianti di radiocomunicazione devono concedere all'UFCOM l'accesso gratuito agli impianti e fornire informazioni.


Art. 14

Obbligo di notifica e di registrazione per i radiofari d'emergenza I radiofari d'emergenza che trasmettono nella gamma dei 406.0-406.1 MHz, vanno notificati all'UFCOM e registrati presso l'autorità competente.

Capitolo 4: Concessioni di radiocomunicazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15

Contenuto della concessione La concessione di radiocomunicazione autorizza il concessionario ad utilizzare lo spettro delle frequenze allo scopo descritto nella concessione e alle condizioni ivi sancite.


Art. 16

Domanda di concessione 1

Chi intende ottenere una concessione, deve inoltrare una domanda presso l'autorità concedente nella forma da lei richiesta.

10 RS

0.784.403.1

Telecomunicazioni

6

784.102.1

2

Il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie all'esame della sua domanda e delle condizioni di rilascio della concessione, nonché alla definizione del contenuto di quest'ultima. Su richiesta designa un responsabile tecnico.

3

Il richiedente può utilizzare lo spettro di frequenze soltanto dopo aver ricevuto la concessione da parte dell'autorità concedente.


Art. 17

Descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione 1

L'autorità concedente stabilisce in una descrizione tecnica della rete di radiocomunicazione le caratteristiche tecniche e d'esercizio dell'impianto di radiocomunicazione, quali la frequenza, la larghezza di banda occupata, la potenza, l'ubicazione e le ore di emissione.

2

La descrizione tecnica costituisce parte integrante di ogni concessione di radiocomunicazione.

3

Il concessionario è autorizzato a modificare la descrizione tecnica solo su autorizzazione dell'autorità concedente.


Art. 18

Ritiro, revoca, sospensione, oneri A complemento dei provvedimenti enumerati all'articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC, l'autorità concedente può ritirare, revocare o sospendere la concessione oppure subordinarla a oneri, se il concessionario non paga le tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC.


Art. 19

Rinnovo e proroga della concessione 1

L'autorità concedente può rinnovare una concessione o prorogarne la durata se non si giustifica una pubblica gara ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 LTC.

2

La concessione può prevedere la proroga o il rinnovo automatici.

Sezione 2: Pubblica gara delle concessioni di radiocomunicazione

Art. 20

Requisiti formali

1

La pubblica gara indetta per il rilascio di una concessione secondo l'articolo 24 LTC è pubblicata nel Foglio federale con l'indicazione del termine per l'inoltro delle offerte. I documenti relativi alla pubblica gara indicano i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione.

2

Se l'offerta è incompleta o lacunosa, l'autorità concedente può fissare un termine di rettifica.

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione - O 7

784.102.1


Art. 21

Aggiudicazione in base a determinati criteri oppure al miglior offerente 1

L'autorità concedente determina se la concessione sarà aggiudicata in base a determinati criteri oppure al miglior offerente. L'aggiudicazione al miglior offerente può essere preceduta da una preselezione.

2

In vista del rilascio di una concessione l'autorità concedente può chiedere a esperti indipendenti di partecipare alla preparazione e allo svolgimento della procedura, come pure alla valutazione delle offerte.


Art. 22

Rilascio della concessione in base a determinati criteri 1

Se la concessione è rilasciata in base a determinati criteri, l'autorità concedente valuta le offerte in funzione dei criteri e della loro ponderazione riportati nei documenti relativi alla pubblica gara.

2

Gli impegni presi dal candidato per soddisfare i criteri sanciti dall'autorità concedente possono essere completati con oneri o condizioni al momento del rilascio della concessione.

3

I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e altri atti presentati da questi ultimi.

4

Le decisioni devono rispettare il segreto d'affari degli altri candidati che hanno partecipato alla pubblica gara.


Art. 23

Rilascio della concessione al miglior offerente 1

Se la concessione è aggiudicata al miglior offerente, l'importo dei proventi della vendita deve essere appropriato. L'autorità concedente fissa a tale scopo una posta minima. Il limite inferiore della posta minima equivale alla somma: a. delle tasse di concessione per tutta la durata della concessione, aggiornate in base al tasso d'interesse usuale del settore corrispondente al periodo in questione; e b. delle tasse amministrative riscosse per la pubblica gara e il rilascio della concessione.

2

L'autorità concedente può esigere dai candidati che forniscano cauzioni a garanzia del pagamento dell'importo offerto. L'importo dell'aggiudicazione è pagabile in una volta sola, subito dopo il rilascio della concessione. Non può essere rimborsato se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza.

3

È applicabile per analogia l'articolo 22 capoversi 3 e 4.

Telecomunicazioni

8

784.102.1


Art. 24

Modifica, sospensione e interruzione della procedura di pubblica gara Se intervengono eventi straordinari tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della concessione, l'autorità concedente può modificare la posta minima o adattare, sospendere o interrompere la procedura tenendo conto delle condizioni fissate nei documenti della pubblica gara.

Sezione 3:

Concessioni di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi

Art. 25

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle concessioni di radiocomunicazione destinate interamente o in parte alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi.


Art. 26

Rilascio 1 Una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata senza pubblica gara a un'emittente di uno o più programmi con diritto d'accesso, a una collettività di simili emittenti oppure a un membro della collettività di emittenti designato da quest'ultima, se: a. conformemente all'articolo 47 dell'ordinanza del 9 marzo 200711 sulla radiotelevisione la capacità trasmissiva disponibile prevista è di: 1. almeno il 75 per cento per la diffusione di programmi con e senza dirit-

to d'accesso,

2. almeno il 50 per cento per la diffusione di programmi con diritto d'accesso; e

b. l'emittente o la collettività di emittenti richiede oltre la metà della capacità trasmissiva prevista per i programmi con diritto d'accesso per il suo o i suoi programmi con diritto d'accesso.

2

Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, le concessioni di radiocomunicazione ai sensi dell'articolo 25 sono di regola rilasciate mediante una pubblica gara.


Art. 27

Trasferimento Se il titolare di una concessione di radiocomunicazione ai sensi dell'articolo 25 vi rinuncia o non è in grado di adempiere il suo obbligo d'esercizio, previa consultazione delle emittenti di programmi con diritto d'accesso direttamente toccate, l'autorità concedente può trasferire la concessione di radiocomunicazione a una di queste emittenti.

11 RS

784.401

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione - O 9

784.102.1


Art. 28

Durata 1 Le concessioni di radiocomunicazione ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 scadono alla stessa data delle relative concessioni rilasciate alle emittenti.

2

Le altre concessioni di radiocomunicazione secondo l'articolo 25 durano almeno fino alla scadenza delle relative concessioni rilasciate alle emittenti.

3

Il diritto all'utilizzo di una concessione di radiocomunicazione attribuita ai sensi dell'articolo 27 termina con il nuovo rilascio ordinario di questa concessione, ma al più tardi alla scadenza della durata iniziale della concessione.


Art. 29

Ripresa del segnale del programma In caso di diffusione digitale, il concessionario di radiocomunicazione riprende il segnale di un programma con diritto d'accesso all'entrata della miscelazione del segnale (multiplexer).

Sezione 4: Radioamatori

Art. 30


12

Concessione per radioamatori 1

La concessione per radioamatori della CEPT e le concessioni per radioamatori 1 e 2 autorizzano il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia, facsimile e televisione su tutte le bande di frequenze assegnate ai radioamatori.

2

La concessione per radioamatori 3 autorizza il concessionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia e facsimile sulle bande di frequenze riservate ai radioamatori per questo tipo di concessione.


Art. 31

Condizioni per il rilascio della concessione 1

La concessione per radioamatori è rilasciata alle persone fisiche e alle associazioni di radioamatori.

2

Le persone fisiche che vogliono ottenere una concessione per radioamatori devono essere titolari di uno dei seguenti certificati di capacità: a. per la concessione per radioamatori CEPT: 1. del certificato di capacità per le radiocomunicazioni di radioamatori, 2. del certificato di radiotelegrafista, o 3. del certificato di radiotelefonista per le radiocomunicazioni di radioamatori;

b. per la concessione per radioamatori 3: 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2007 (RU 2007 7085).

Telecomunicazioni

10

784.102.1

1. del certificato di capacità per le radiocomunicazioni di radioamatori, 2. del certificato di radiotelegrafista, 3. del certificato di radiotelefonista, o 4. del certificato di radioamatore principiante.

3

La concessione per l'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione incustoditi è accordata soltanto alle associazioni di radioamatori.


Art. 32

Bande di frequenze e aggiunte all'indicativo di chiamata L'UFCOM definisce le bande di frequenze, i modi d'utilizzazione e le aggiunte all'indicativo di chiamata a disposizione dei radioamatori.


Art. 33

Utilizzazione dell'impianto di radiocomunicazione 1

Il titolare di una concessione per radioamatori può utilizzare l'impianto di radiocomunicazione solo per trasmettere informazioni di carattere tecnico sulle prove di trasmissione e di ricezione, per messaggi personali e per messaggi in casi di emergenza.

2

Non sono ammessi in particolare: a. i messaggi che implicano un negozio giuridico; b. la trasmissione di informazioni provenienti da terzi o destinate a terzi, se i partecipanti non sono tutti radioamatori; c. l'impiego di segnali internazionali d'emergenza, d'urgenza e di sicurezza.

3

L'utilizzazione negli aeromobili è autorizzata con il consenso del pilota a tutte le altezze di volo.

4

L'impianto di radiocomunicazione del titolare di una concessione per radioamatori CEPT o di una concessione per radioamatori 1 o 2 può essere modificato senza l'accordo dell'autorità concedente.

5

I titolari di una concessione per radioamatori 3 possono esercitare solo impianti di radiocomunicazione che si trovano in commercio. Sono autorizzati gli adattamenti di questi apparecchi solo se non concernono la parte trasmittente.


Art. 34

Documentazione relativa all'impianto di radiocomunicazione Il concessionario deve tenere una documentazione relativa al suo impianto di radiocomunicazione e, su richiesta, metterla a disposizione dell'autorità concedente. La documentazione deve comprendere: a. una lista dei trasmettitori e dei ricevitori con indicazioni riguardanti le bande di frequenze, i tipi di trasmissione e la potenza come pure le caratteristiche dell'impianto d'antenna; b. uno schema dei circuiti dei trasmettitori e dei ricevitori non fabbricati industrialmente.

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione - O 11

784.102.1


Art. 35

Registrazioni relative al traffico di radiocomunicazione L'autorità concedente può obbligare il concessionario a effettuare registrazioni relative al proprio traffico di radiocomunicazione.


Art. 36

Impianti di radiocomunicazione di un'associazione di radioamatori Chi vuole utilizzare gli impianti di radiocomunicazione di un'associazione di radioamatori deve essere titolare del corrispondente certificato di capacità.

Capitolo 5:

Concessioni di radiocomunicazione per dimostrazioni e verifiche di funzionalità

Art. 37

La concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni autorizza il concessionario a utilizzare, nei limiti di spazio e di tempo previsti, impianti di radiocomunicazione per verificarne la funzionalità o per effettuare dimostrazioni a terzi.

Capitolo 6: Prove di radiocomunicazione

Art. 38

Concessione per le prove di radiocomunicazione 1

La concessione per le prove di radiocomunicazione autorizza il concessionario a utilizzare le frequenze per provare nuove tecnologie, nuove offerte o impianti di radiocomunicazione.

2

Le prove e l'obbligo di rendiconto sono descritti nella concessione.

3

Le prove di radiocomunicazione sono autorizzate soltanto nel quadro stabilito dall'autorità concedente. Quest'ultima limita in particolare lo spazio, la durata e il numero di partecipanti.

4

Una concessione per le prove di radiocomunicazione può essere rilasciata soltanto se le risorse di frequenze richieste sono disponibili e se la prova non ostacola l'esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione.


Art. 39

Condizioni particolari

1

Chi vuole ottenere una concessione per le prove di radiocomunicazione non essendo egli stesso dirigente tecnico deve assumere un dirigente tecnico per sorvegliare le prove di radiocomunicazione.

2

Sono riconosciuti come dirigenti tecnici: a. gli ingegneri SPF, SUP o STS diplomati in elettrotecnica;

Telecomunicazioni

12

784.102.1

b. gli ingegneri elettrotecnici iscritti nei registri A o B della Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici13; c. i fisici diplomati di un'università o di un politecnico svizzeri.

3

L'UFCOM può riconoscere di volta in volta come dirigenti tecnici persone con una formazione equivalente o che dispongono delle qualifiche necessarie per eseguire le prove d'impianti.

Capitolo 7: Radiocomunicazioni a uso generale

Art. 40

Concessione per le radiocomunicazioni a uso generale La concessione per le radiocomunicazioni a uso generale autorizza il concessionario a partecipare alla radiotelefonia a breve distanza e alle radiocomunicazioni di dati a breve distanza con al massimo tre impianti per le radiocomunicazioni a uso generale.


Art. 41

Bande di frequenze

Alle radiocomunicazioni ad uso generale sono attribuite le frequenze nella banda dei 27 MHz.

Art 42

Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione 1

Nella gamma dei 27 Mhz il concessionario può utilizzare gli impianti di radiocomunicazione, muniti di un collegamento di serie per le antenne esterne, con un qualsiasi tipo di antenna adatto alla gamma delle frequenze.

2

Il concessionario non può utilizzare nessun apparecchio per aumentare la potenza d'emissione dell'antenna.

3

Egli non può utilizzare gli impianti di radiocomunicazione per trasmettere musica o programmi radiofonici. 4 Quando un impianto di radiocomunicazione è installato o esercitato, il concessionario e i terzi autorizzati conformemente all'articolo 11 devono portare con sé l'atto di concessione o un attestato rilasciato dall'autorità concedente.

13 Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici, Weinberstrasse 47, 8006 Zurigo

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione - O 13

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Capitolo 8:

Impianti di radiocomunicazione marittimi, renani o aeronautici

Art. 43

Principi per l'utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane 1

L'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di navi è disciplinata dal Regolamento del 17 novembre 199514 delle radiocomunicazioni internazionali.

2

L'utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di battelli sul Reno è disciplinata dal Regolamento del 17 novembre 1995 delle radiocomunicazioni internazionali, dalla Convenzione regionale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna15 e dal Manuale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna16.

3

L'utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche è disciplinata dal Regolamento del 17 novembre 199517 delle radiocomunicazioni internazionali, dalle prescrizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI)18 e dal Manuale d'informazione aeronautica della Svizzera (AIP)19.


Art. 44

Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di una nave Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione a bordo di una nave che sottostà alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1° novembre 197420 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS; Safety of Life at Sea) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento del 17 novembre 199521 delle radiocomunicazioni internazionali: a. certificato di 1a classe per elettronici delle radiocomunicazioni; b. certificato di 2a classe per elettronici delle radiocomunicazioni; c. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni (General Operators Certificate);

d. certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate).


Art. 45

Navigazione da diporto con impianti GMDSS Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione nell'ambito del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) a bordo di un'imbarcazione per la navigazione da diporto deve 14 RS

0.784.403.1

15 Non è pubblicato nella RU.

16 Ottenibile

presso

l'edizione Binnenschifffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15-17, D-47119 Duisburg 13 (Ruhrort).

17 RS

0.784.403.1

18 Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

19 Ottenibile presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

20 RS

0.747.363.33 21 RS

0.784.403.1

Telecomunicazioni

14

784.102.1

essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento del 17 novembre 199522 delle radiocomunicazioni internazionali: a. uno dei certificati di cui all'articolo 44; b. certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate); c. certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate).


Art. 46

Navigazione da diporto senza impianti GMDSS Chi vuole utilizzare a bordo di un'imbarcazione per la navigazione da diporto un impianto di radiocomunicazione non equipaggiato del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento del 17 novembre 199523 delle radiocomunicazioni internazionali: a. uno dei certificati di cui agli articoli 44 o 45; b. certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni del servizio mobile marittimo;

c. certificato generale per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo; d. certificato limitato per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo (valido a bordo di panfili).


Art. 47

Utilizzazione di un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno Chi vuole utilizzare un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità: a. uno dei certificati di cui agli articoli 44, 45 o 46; b. certificato di radiotelefonista OUC rilasciato secondo la Convenzione regionale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna24;

c. certificato di radiotelefonista rilasciato secondo l'ex Accordo regionale sul servizio radiotelefonico renano.


Art. 48

Utilizzazione degli impianti di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili L'Ufficio federale dell'aviazione civile stabilisce quali certificati di capacità sono necessari per l'utilizzazione degli impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche.

Esso è inoltre competente per il riconoscimento dei certificati di radiocomunicazione aeronautica.

22 RS

0.784.403.1

23 RS

0.784.403.1

24 Non è pubblicato nella RU.

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione - O 15

784.102.1

Capitolo 5:

Sistemi di localizzazione e di sorveglianza nonché impianti di telecomunicazione che provocano interferenze Sezione 1 Autorizzazione d'esercizio

Art. 49

Obbligo e revoca dell'autorizzazione 1

Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 4 dell'ordinanza del 14 giugno 200225 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) possono essere messi in servizio, installati ed esercitati solo con un'autorizzazione dell'UFCOM.

2

In caso di violazione dell'autorizzazione, l'UFCOM può revocarla senza indennizzo.


Art. 50

Contenuto della domanda d'autorizzazione 1

La domanda deve contenere indicazioni dettagliate relative a tutti i parametri tecnici compresi lo scopo e il luogo precisi dell'impiego dell'impianto. La domanda per l'esercizio di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze deve inoltre contenere indicazioni precise in merito al tipo e al luogo di installazione.

2

Nella domanda occorre designare un dirigente tecnico e un servizio di contatto sempre disponibili durante l'impiego. Sono riconosciute come dirigenti tecnici le persone menzionate all'articolo 39 capoverso 2.

3

L'articolo 39 capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 51

Condizioni per l'esercizio di impianti che provocano interferenze e di sistemi di localizzazione e di sorveglianza 1

L'autorizzazione per l'esercizio di impianti che provocano interferenze e di sistemi di localizzazione e di sorveglianza è rilasciata solo se il richiedente può provare che l'esercizio dell'impianto non lede eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi.

2

Gli impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze possono essere esercitati solo nei penitenziari e nelle carceri. Non devono interferire con il traffico delle telecomunicazioni all'esterno di tali installazioni.

3

Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono essere esercitati solo se, grazie ad essi, è possibile evitare un pericolo grave e incombente per l'integrità fisica o la vita.

4

L'esercizio di sistemi di localizzazione e di sorveglianza non conformi alle prescrizioni è autorizzato solo se sul mercato non sono disponibili impianti conformi alle prescrizioni, i quali adempiono lo stesso scopo.

25 RS

784.101.2

Telecomunicazioni

16

784.102.1

Sezione 2:

Impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze

Art. 52

Procedure di autorizzazione per l'esercizio di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze 1

L'UFCOM rilascia un'autorizzazione temporanea per l'esercizio di prova di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze solo se si può ritenere che le condizioni di cui all'articolo 51 capoverso 1 siano rispettate. Questo vale anche per gli impianti che hanno subito modifiche dei parametri radio.

2

L'autorizzazione d'esercizio definitiva è rilasciata solo se è dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 51 capoverso 1.


Art. 53

Esercizio di prova di impianti fissi che provocano interferenze 1

L'autorizzazione per l'esercizio di prova è temporanea.

2

L'esecuzione delle prove dev'essere registrata in un verbale, che contiene informazioni in merito alla modalità di esecuzione, al decorso, ai risultati e all'inizio e al termine delle prove.

Art 54

Eliminazione delle interferenze su impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze e sistemi di localizzazione e di sorveglianza Le interferenze che sono comunicate al servizio di contatto di cui all'articolo 50 capoverso 2 vanno prontamente eliminate. Se l'interferenza non può essere eliminata entro un'ora, l'impianto o il sistema va disattivato immediatamente. L'impianto o il sistema può essere rimesso in esercizio solo dopo l'eliminazione dell'interferenza.

L'UFCOM deve essere informato sulla causa dell'interferenza e sulle misure adottate per eliminarla.


Art. 55

Modifiche su impianti fissi che provocano interferenze La domanda di modifiche tecniche deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 50 capoverso 1. A seconda dell'entità delle modifiche l'UFCOM rilascia un'autorizzazione temporanea o definitiva.

Capitolo 6: Esami per operatori delle radiocomunicazioni

Art. 56

Categorie di certificati 1

L'UFCOM effettua gli esami per l'ottenimento dei seguenti certificati: a. certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate); b. certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate);

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione - O 17

784.102.1

c. certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna;

d. certificato per radioamatori principianti; e. certificato di capacità per radioamatori.

2

L'UFCOM emana le prescrizioni amministrative.


Art. 57

Riconoscimento dei certificati di capacità esteri L'UFCOM può riconoscere i certificati di capacità esteri.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 58

Esecuzione 1 L'UFCOM è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza ed emana le disposizioni d'esecuzione tecniche ed amministrative.

2

È autorizzato a concludere accordi internazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza.

Collabora con le autorità delle telecomunicazioni estere.


Art. 59

Collaborazione con altri organi 1

Se ciò è necessario e opportuno, gli organi civili competenti collaborano tra loro o con gli organi militari, in particolare per l'identificazione delle fonti di interferenze.

2

La gamma dello spettro delle frequenze utilizzata esclusivamente dall'esercito per le utilizzazioni militari è controllata dagli organi militari.


Art. 60

Diritto previgente:

abrogazione

È abrogata l'ordinanza del 6 ottobre 199726 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.


Art. 61

Concessioni rilasciate secondo il diritto previgente 1

I diritti e gli obblighi dei titolari di concessioni di radiocomunicazione sottoposte al diritto previgente sono disciplinati dalla presente ordinanza.

2

I diritti d'utilizzo di una concessione di radiocomunicazione legati alle concessioni ai sensi dell'articolo 107 capoversi 1, 3 e 4 LRTV rimangono in vigore fino alla scadenza di queste concessioni.

26 [RU

1997 2868, 1999 376, 2000 1088, 2001 2725, 2002 2121, 2003 4773, 2005 685]

Telecomunicazioni

18

784.102.1


Art. 62

Piano nazionale d'attribuzione delle frequenze 1

Il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze rimane in vigore invariato.

2

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'UFCOM sottopone il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze per approvazione al Consiglio federale.


Art. 63

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2007.