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531.35

Ordinanza
sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica
per garantire l'approvvigionamento economico del Paese

(OOSE)

del 10 maggio 2017 (Stato 1° giugno 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull'approvvigionamento del Paese;
visto l'articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 marzo 20072 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

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1 RS 531

2 RS 734.7

Art. 1 Compiti dell'AES

1 L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) adotta le misure preparatorie necessarie nei settori della produzione, dell'acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di energia elettrica in vista di una situazione di grave penuria.

2 L'AES tiene conto delle condizioni regionali e tecniche, in particolare delle funzioni della società nazionale di rete e della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom).

3 Coordina i compiti dei suoi membri.

4 Se l'AES istituisce un'organizzazione particolare per garantire l'approvvigiona­mento del Paese in energia elettrica, le imprese che non sono membri dell'AES possono assoggettarsi volontariamente a tale organizzazione.

Art. 3 Collaborazione

In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l'AES collaborano con l'Ufficio federale dell'energia, ElCom, la società nazionale di rete, l'esercito, la protezione della popolazione e i Cantoni.

Art. 4 Indennizzo

1 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce l'indennizzo dell'AES.

2 I costi sostenuti dalle singole imprese per la preparazione e l'esecuzione di misure di cui all'articolo 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15 LAEI.

3 ElCom è responsabile della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2.