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01.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.04.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.03.2014 - 30.04.2017
01.01.2014 - 28.02.2014
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1

Ordinanza

concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) del 24 novembre 1993 (Stato 1° luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoverso 1, 6 capoverso 3 e 21 capoverso 1
della legge federale 21 giugno 19911 sulla pesca (legge); visto l'articolo 33 della legge federale del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali; visto l'articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie; visto l'articolo 29f capoverso 2 lettere c e d della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell'ambiente; in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 19795 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna); in esecuzione della Convenzione del 12 aprile 19996 sulla protezione del Reno,7 ordina: Sezione 1: Protezione e utilizzazione di gamberi e pesci8

Art. 1

Divieti di

pesca

1

Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno: Settimane

Trota (Salmo trutta, tutte le sottospecie) - in acque correnti e in bacini d'accumulazione 16

- in acque stagnanti 12

Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) 8
Coregone (Coregonus spp.) 6

RU 1993 3384 1 RS

923.0

2 [RU

1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 n. 1, 2003 4181 4803 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 45. RU 2008 2965 art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455).

3 RS

916.40

4 RS

814.01

5 RS

0.455

6 RS

0.814.284

7

Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 93).

923.01

Pesca

2

923.01

Settimane

Temolo (Thymallus thymallus) 10
Alborella (Alburnus alburnus alborella) 4
Gamberi indigeni (Reptantia) 40.9 2 I Cantoni fissano l'inizio e la fine dei divieti di pesca che devono comprendere per le varie specie il periodo della riproduzione.

3

Possono prolungare i divieti di pesca e prescriverne per altre specie di pesci. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.

4

Regolano l'impiego delle reti in modo tale che le specie di pesci di cui è vietata la pesca rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.


Art. 2

Lunghezze minime

1

I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente: cm

Trota (Salmo trutta, tutte le sottospecie) - in specchi d'acqua stagnante di una certa importanza, ad altitudine inferiore a 800 m 35

- in altre acque

22

Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) 22
Coregone (Coregonus spp.) 25

Temolo (Thymallus thymallus) 28
Gambero europeo o dai piedi rossi (Astacus astacus) 12
Gambero di fiume o dai piedi bianchi (Austropotamobius pallipes) 9
Gambero di torrente (Austropotamobius torrentium) 9.

10

2

I pesci sono misurati dall'estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata, i gamberi dall'estremità del rostro a quella della coda.

3

Per la pesca con le reti, i Cantoni fissano le dimensioni delle maglie in modo tale che i pesci sotto misura rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

4

I Cantoni possono aumentare le lunghezze minime o fissarne per altri pesci e gamberi. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi indigeni lo esige.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Ordinanza

3

923.01

a11 Divieti di

pesca

1

I pesci che nell'allegato 1 godono del grado di protezione 0, 1 o 2 e per i quali non sono stati fissati né divieti di pesca né lunghezze minime ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono essere pescati. 2 I salmoni (Salmo salar) rimessi in acqua o rilevati durante l'attività di pesca vanno segnalati senza indugio all'Ufficio cantonale della pesca.


Art. 3

12 Catture speciali

In deroga agli articoli 1-2a della presente ordinanza e agli articoli 23 capoverso 1 lettere a-d e 100 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 200813 sulla protezione degli animali (OPAn), i Cantoni possono14 effettuare o far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all'allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.


Art. 4

Deroghe generali ai divieti di pesca e alle lunghezze minime Per motivi biologici o se la tutela dello sfruttamento a lungo termine della pesca lo esige, i Cantoni possono ridurre o abrogare, per un determinato periodo e per un determinato corso d'acqua, i divieti di pesca e le lunghezze minime.


Art. 5

Misure per la protezione dei pesci e dei gamberi minacciati 1

Sono considerati minacciati (art. 5 cpv. 1 della legge) i pesci e i gamberi che figurano nell'allegato 1 sotto i gradi di protezione 1-4.

2

Le misure necessarie per proteggere le specie e le razze minacciate (art. 5 cpv. 2 della legge) sono prese tenendo conto del grado di protezione a livello svizzero ed europeo secondo l'allegato 1 e del genere della minaccia in loco.

a15 Requisiti per il rilascio della licenza di pesca Chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi, nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

13 RS

455.1

14 Nuovo testo della prima parte del per. giusta il n. II 4 dell'all. 6 all'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 455.1).

15 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2000 (RU 2001 93). Nuovo testo giusta n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2006 3951).

Pesca

4

923.01

b16 Protezione degli animali nell'esercizio della pesca 1

In deroga all'articolo 100 capoverso 2 OPAn17, i pesci seguenti catturati per il consumo non devono essere uccisi immediatamente: a. i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a, sono detenuti per un breve periodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione; b. i pesci catturati da pescatori professionisti se l'uccisione immediata non è possibile per le condizioni meteorologiche sfavorevoli o per la pratica della pesca di massa; in deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera d OPAn, tali pesci possono essere trasportati su ghiaccio o in acqua ghiacciata e devono essere uccisi quanto prima, al più tardi al momento del ritorno in azienda.

2

I pesci destinati al consumo pescati con la lenza che non soddisfano le disposizioni di protezione e sono giudicati non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all'articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma rimessi in acqua immediatamente.18 3 In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere fissati solo alla bocca.19 4 In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a per: a. la pesca con la moschetta; b. la pesca alla traina; c. la pesca con la lenza se complessivamente tale pratica compromette in misura minore il benessere degli animali.20

c21 Lotta contro le epizoozie I Cantoni provvedono affinché il ripopolamento con pesci o gamberi non contribuisca alla diffusione di epizoozie.

16 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2000 (RU 2001 93). Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 6 all'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 455.1; RU 2008 6253, 2009 561).

17 RS

455.1

18 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

19 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

20 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 13 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2525).

21 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Ordinanza

5

923.01

d22 Disposizione penale

Le infrazioni all'articolo 5b sono punite in applicazione dell'articolo 26 della legge del 16 dicembre 200523 sulla protezione degli animali.

Sezione 2:

Autorizzazione all'importazione e all'immissione di pesci e gamberi allogeni

Art. 6

Definizioni

1

Sono considerate d'altri Paesi le specie, le razze e le varietà di pesci e di gamberi che non figurano nell'allegato 1.

2

Sono considerati d'altre regioni: a. i pesci e i gamberi che secondo l'allegato 1 sono estinti nel relativo bacino imbrifero;

b. i pesci e i gamberi che non sono naturalmente presenti nel relativo bacino imbrifero;

c. i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1 che sotto il profilo genetico non sono sufficientemente imparentati con la popolazione del luogo di immissione.

3

Sono considerati d'acquario i pesci e i gamberi che: a.24 vengono immessi esclusivamente in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione, e b. non sono utilizzati né come esca né come pesci o gamberi commestibili.

4

Per stagni da giardino si intendono piccoli specchi d'acqua artificiali privi di afflusso e deflusso, in cui non sono tenuti pesci e gamberi utilizzati quali pesci o gamberi da esca o da consumo.25 5 Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in acque naturali o artificiali, pubbliche o private, compresi gli impianti di piscicoltura, gli stagni da giardino e gli acquari.26

Art. 7

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione Di regola le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sono adempite, se: 22 Introdotto dal n. II 4 dell'all. 6 all'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 455.1).

23 RS

455

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Pesca

6

923.01

a. si reintroducono nel loro bacino imbrifero pesci e gamberi che secondo l'allegato 1 sono estinti e questo non comporta una minaccia per le specie indigene; b. si immettono, come pesci e gamberi commestibili, varietà di pesci e gamberi secondo gli allegati 1 e 2 in impianti di piscicoltura e si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga; c.27 si immettono, come pesci commestibili, pesci di altri Paesi, non menzionati nell'allegato 3, in impianti di piscicoltura chiusi il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione; d.28 si immettono, per essere utilizzati in mostre o giardini zoologici pubblici oppure a scopo di ricerca, pesci e gamberi d'altri Paesi, menzionati nell'allegato 3, in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione.


Art. 8

Esenzione dall'autorizzazione 1

Possono essere importati senza autorizzazione secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge:

a. i pesci e i gamberi morti; b. i pesci e i gamberi di mare che non possono sopravvivere in acqua dolce; c. i pesci da tenere in stagni da giardino e i pesci d'acquario che non figurano nell'allegato 3.29

2

Possono essere immessi senza autorizzazione secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge:30

a. in acque libere, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se il luogo d'immissione si trova nello stesso bacino imbrifero del loro luogo di origine;

b. in impianti di piscicoltura e di soggiorno, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga;

c. i pesci secondo l'allegato 2, se il luogo d'immissione si trova all'interno della regione della loro immissione autorizzata e se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga; d.31 in stagni da giardino e in acquari, i pesci che non figurano nell'allegato 3.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Ordinanza

7

923.01

3

Nei casi secondo il capoverso 2 lettere a-c, i Cantoni possono emanare prescrizioni sull'immissione, se ciò è necessario per conservare razze locali o per tutelare lo sfruttamento della pesca a lungo termine.


Art. 9

Procedura

1

L'autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni è retta dall'articolo 12 dell'ordinanza del 18 aprile 200732 sulla conservazione delle specie.33 2 Un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente34 (Ufficio federale) è necessaria per l'immissione di specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni.

3

La relativa domanda di autorizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata all'autorità cantonale competente, che la trasmette poi, con il suo preavviso, all'Ufficio federale.

Sezione 2a:35 Misure contro pesci e gamberi alloctoni
a 1 I Cantoni adottano misure affinché pesci e gamberi alloctoni particolarmente problematici secondo l'allegato 3 che giungono nei corsi e specchi d'acqua non si propaghino; nella misura del possibile li rimuovono. 2 Per quanto necessario, l'Ufficio federale coordina le misure.

Sezione 3: Studi di base e promovimento della pesca

Art. 10

Studi di

base

1

I Cantoni designano, sul loro territorio, i tratti di corsi d'acqua nei quali vivono pesci e gamberi che godono del grado di protezione 1-3.

2

Comunicano all'Ufficio federale, entro la fine di agosto, il numero di catture e di immissioni di pesci e di gamberi dell'anno precedente. I dati vanno suddivisi secondo: 32 RS

453

33 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

34 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

35 Introdotta dal n. 18 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

Pesca

8

923.01

a. laghi e corsi d'acqua; b. specie di pesci e di gamberi; c. pesca professionale e pesca con la lenza.

3

Inoltre comunicano all'Ufficio federale i risultati dei loro rilevamenti sulla composizione delle popolazioni di pesci e di gamberi, nonché delle misure adottate secondo l'articolo 9a.36


Art. 11

Rilevamenti sulle popolazioni di pesci e di gamberi 1

Prima di procedere alla marcatura di pesci e di gamberi nell'ambito di rilevamenti ittici, il Cantone comunica all'Ufficio federale i dati seguenti: a. lo scopo della marcatura; b. il tipo di marcatura; c. il numero di animali che si vuole marcare; d. i contrassegni in caso di marcatura individuale; e. l'inizio e la durata del rilevamento; f.

le modalità di valutazione dei risultati.

2

L'Ufficio federale emana d'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria direttive sui metodi di marcatura che non sottostanno all'obbligo di annuncio o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 13a della legge federale del 9 marzo 197837 sulla protezione degli animali.

3

Per i rilevamenti possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici che funzionano a corrente continua o a impulsi.


Art. 12

38 Aiuti finanziari

1

Sono concessi sussidi federali per: a. interventi eseguiti a livello locale e volti a migliorare gli habitat di pesci e gamberi;

b. progetti volti a promuovere le specie di pesci e gamberi minacciate; c. indagini relative alla diversità biologica, alle popolazioni e agli habitat di pesci e gamberi;

d. l'informazione dell'intera popolazione o di un'intera regione linguistica.

36 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

37 [RU

1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 n. 1, 2003 4181 4803 all. n. 3, 2006 2197 all. n. 45. RU 2008 2965 art. 43]. Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455).

38 Nuovo testo giusta il n. I 24 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Ordinanza

9

923.01

2

Le aliquote di sussidio ammontano a un massimo del: a. 40 per cento per l'adempimento di convenzioni internazionali sulla pesca; b. 40 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con un grado di protezione da 0 a 2, servono per migliorare gli habitat o hanno carattere di progetti pilota; c. 25 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con i gradi di protezione 3 e 4 o servono per informare la popolazione.

3

La Confederazione non concede sussidi: a. per progetti che servono prevalentemente all'esercizio della pesca; b. se esiste un responsabile che deve farsi carico dei costi.

4

Le domande devono essere presentate all'Ufficio federale corredate da una proposta motivata, contenente in particolare informazioni sul tipo di progetto, sull'efficacia auspicata, sui costi complessivi previsti, sulla ripartizione dei costi stessi e sulla data di realizzazione. Le domande presentate da terzi devono inoltre essere corredate da una presa di posizione del servizio cantonale della pesca.

5

Gli aiuti finanziari sono concessi dall'Ufficio federale.

Sezione 4:39 Acque internazionali

Art. 13

Rappresentanza della Svizzera in organi internazionali 1

Negli organi internazionali previsti dalle convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine secondo l'articolo 25 della legge (accordi sulla pesca), la Svizzera è rappresentata come segue:

a. Lago

Lemano40:

nella Commissione consultiva, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Vaud, Vallese e Ginevra, da una persona da essi nominata; b. Doubs41:

nella Commissione mista, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Neuchâtel e Giura, da una persona da essi nominata; 39 Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997, in vigore dal 15 nov. 1997 (RU 1997 2278).

40 Acc. del 20 nov. 1980 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano (RS 0.923.21).

41 Acc. del 29 lug. 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sull'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine tra i due Stati (RS 0.923.22).

Pesca

10

923.01

c. Lago Superiore di Costanza42: nella Conferenza internazionale dei plenipotenziari, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni San Gallo e Turgovia, da una persona da essi nominata; d. Lago Inferiore di Costanza e Reno lacustre43: 1. da una persona nominata dalla Confederazione, 2. nella Commissione sulla pesca, da una persona competente per la vigilanza cantonale sulla pesca nominata dal Cantone Turgovia e dalle altre persone secondo il § 33 dell'Accordo44:

e. Alto

Reno45:

1. da una persona nominata dalla Confederazione, 2. nella Commissione sulla pesca nell'Alto Reno, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa e Turgovia, da una persona da essi nominata,

3. nella Commissione di gestione della pesca nei bacini presso Rheinau, da una persona nominata dal Cantone Zurigo e da una nominata dal Cantone Sciaffusa; f.

Lago Maggiore, Lago di Lugano e Tresa46: 1. nella Commissione italo-svizzera per la pesca, da una persona nominata dalla Confederazione e da due persone nominate dal Cantone Ticino, 2. nella sottocommissione, dalle persone nominate dal rappresentante della Confederazione.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)47 nomina il rappresentante della Confederazione e comunica la nomina alle Parti alle Convenzioni. Il rappresentante della Confederazione comunica alle Parti alle Convenzioni i nominativi delle persone nominate dai Cantoni.

42 Conv. del 5 lug.1893 tra il Consiglio federale svizzero e i Governi del Baden, della Baviera, del Liechtenstein, dell'Austria-Ungheria e del Württemberg che stabilisce disposizioni uniformi per la pesca nel Lago di Costanza (Conv. di Bregenz, RS 0.923.31).

43 Acc. del 2 nov. 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (RS 0.923.411).

44 Acc. del 2 nov. 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre (RS 0.923.411).

45 Conv. del 18 mag. 1887 tra la Svizzera, il Granducato di Baden e l'Alsazia-Lorena per l'applicazione di disposizioni uniformi relativamente alla pesca nel Reno e i suoi affluenti, compreso il lago di Costanza (Conv. di Lucerna, RS 0.923.412); Conv. del 1° nov. 1957 tra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg concernente la pesca nei bacini del Reno presso l'officina idroelettrica di Rheinau (RS 0.923.413); Conv. del 30 giu. 1885 tra la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno (RS 0.923.414).

46 Conv. del 19 mar. 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere (RS 0.923.51).

47 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

Ordinanza

11

923.01

3

Il rappresentante della Confederazione ha pieni poteri in materia di trattative e dirige la delegazione svizzera.

4

Se una decisione di un organo internazionale concerne un settore che secondo la legge è di competenza normativa dei Cantoni, nella votazione, il rappresentante della Confederazione è tenuto a rispettare il parere unanime dei rappresentanti dei Cantoni. Se dette persone non riescono a raggiungere un parere unanime e se esistono motivi importanti, il rappresentante della Confederazione può decidere circa il voto.


Art. 14

Approvazione ed emanazione di disposizioni 1

Il Dipartimento è autorizzato ad approvare modifiche degli accordi sulla pesca e delle disposizioni d'esecuzione internazionali di detti accordi nella misura in cui contengano regolamentazioni relative agli aspetti tecnici e biologici della pesca.

2

La Confederazione pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali le disposizioni approvate di cui al capoverso 1. Il Cantone Turgovia pubblica l'approvato piano di gestione sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre e il Cantone Ticino le approvate disposizioni d'esecuzione sulla pesca nel Lago Maggiore, nel Lago di Lugano e nel fiume Tresa.

3

Per quanto riguarda il Lago Superiore di Costanza, il Dipartimento emana prescrizioni per l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

4

Per quanto riguarda l'Alto Reno, i Cantoni interessati emanano prescrizioni per l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

5

Nella misura in cui gli accordi sulla pesca permettano agli Stati contraenti l'emanazione di prescrizioni complementari o più severe, la competenza spetta ai Cantoni.


Art. 15

Applicazione del diritto federale La legge e la presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui non contraddicano gli accordi sulla pesca e le loro disposizioni d'esecuzione.


Art. 16


48



Art. 17

Disposizioni penali

1

Le infrazioni alle prescrizioni degli accordi sulla pesca, alle loro disposizioni d'esecuzione nonché alle prescrizioni del Dipartimento e dei Cantoni secondo l'articolo 14 capoversi da 3 a 5 sono punite secondo gli articoli da 16 a 19 della legge.

2

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

48 Abrogato dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Pesca

12

923.01

Sezione 4a:49 Esecuzione
a 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2

Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 21 capoverso 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

3

Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le prescrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata.

4

Se adottano ordinanze amministrative come direttive o istruzioni concernenti la pesca, le autorità federali consultano l'Ufficio federale.

5

Il Dipartimento vigila sull'esecuzione degli accordi sulla pesca.

6

L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 200850 sulla geoinformazione.51 Sezione 552: Disposizioni finali

Art. 18


53

Abrogazione e modificazione del diritto vigente 1

Sono abrogate:

a. l'ordinanza dell'8 dicembre 197554 concernente la legge federale sulla pesca;

b. l'ordinanza del 27 settembre 197655 concernente l'immissione di pesci erbivori nelle acque svizzere;

49 Introdotto dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

50 RS

510.620

51 Introdotto dal n. 15 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RS 510.620).

52 Originaria sezione 4.

53 Originario art. 13.

54 [RU

1975 2361, 1976 1692, 1980 691, 1985 670 n. I 10] 55 [RU

1976 1988]

Ordinanza

13

923.01

c. l'ordinanza dell'11 novembre 197656 del DFI concernente il perfezionamento dei pescatori professionisti;

d. l'ordinanza del 7 novembre 197757 del DFI sulla pesca elettrica.

2

…58


Art. 19


59

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

56 [RU

1976 2558]

57 [RU

1977 1974, 1980 1010] 58 Abrogato dal n. 18 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, con effetto dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

59 Originario art. 14.

Pesca

14

923.01

Allegato 160 (art. 2a, 5, 5b, 6-8) Specie indigene di pesci e di gamberi Nome italiano/locale

Nome scientifico

Bacino imbriferoa Grado di

protezioneb

Acipenseridae: Storione

Acipenser sturio Alto Reno

0, E

Storione codice

Acipenser naccarii Ticino 0,

S

Anguillidae: Anguilla

Anguilla anguilla Reno, Rodano, Doubs, Ticino 3 Balitoridae:

Cobite barbatello

Barbatula barbatula Reno, Rodano, Doubs, Inn NG

Blenniidae:

Cagnetta

Salaria fluviatilis Ticino 4,

E

Clupeidae:

Agone

Alosa agone

Ticino

3, E

Alosa

Alosa alosa

Alto Reno

0, E

Cheppia

Alosa fallax Ticino 0,

E

Cobitidae:

Cobite comune,

Cobitis taenia Reno, Ticino

3, E

Cobite di stagno

Misgurnus fossilis Regione di Basilea

1, E

Cottidae:

Scazzone

Cottus gobio Reno, Rodano, Doubs,

Ticino, Inn

4

Cyprinidae:

Blicca

Abramis bjoerkna Reno, Rodano, Doubs

4

Abramide comune

Abramis brama Reno, Rodano, Doubs

NM

Alburno di fiume

Alburnoides bipunctatus Reno, Rodano, Doubs, Inn 3, E

Alburno

Alburnus alburnus Reno, Rodano, Doubs

NM

Alborella

Alburnus alburnus alborella Ticino 2,

E

Barbo comune

Barbus barbus Reno, Rodano, Doubs

4

Barbo canino

Barbus caninus Ticino 3,

E

Barbo

Barbus plebejus Ticino 3,

E

Naso

Chondrostoma nasus Reno

1, E

Savetta

Chondrostoma soetta Ticino 1,

E

Soiffe, Sofie

Chondrostoma toxostoma Doubs 1,

E

Carpa

Cyprinus carpio Reno, Rodano, Doubs, Ticino 3 Gobione

Gobio gobio

Reno, Rodano, Doubs, Ticino NM Alburno di Heckel

Leucaspius delineatus Reno

4, E

Cavedano

Leuciscus cephalus Reno, Rodano, Doubs, Ticino NM Leucisco

Leuciscus leuciscus Reno, Rodano, Doubs, Ticino NM Strigione

Leuciscus souffia muticellus Ticino 3,

E

60 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Ordinanza

15

923.01

Nome italiano/locale Nome scientifico

Bacino imbriferoa Grado di

protezioneb

Vairone

Leuciscus souffia agassizi Reno, Rodano, Doubs

3, E

Sanguinerola

Phoxinus phoxinus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

NM

Rodeo amaro

Rhodeus amarus Reno

2, E

Pigo

Rutilus pigus Ticino

3, E

Triotto

Rutilus rubilio Ticino

3, E

Leucisco rosso

Rutilus rutilus Reno, Rodano, Doubs

NM

Scardola

Scardinius erythrophthalmus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

NM

Tinca

Tinca tinca

Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

NM

Esocidae:

Luccio

Esox lucius

Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

NM

Gadidae:

Bottatrice

Lota lota

Reno, Rodano, Ticino NM

Gasterosteidae: Spinarello

Gasterosteus aculeatus Reno, Rodano

4

Gobiidae:

Ghiozzo

Padogobius bonelli Ticino

2, E

Percidae:

Acerina

Gymnocephalus cernuus Reno, Rodano

NM

Pesce persico

Perca fluviatilis Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

NM

Apron

Zingel asper Doubs

1, S

Petromyzontidae: Lampreda di fiume

Lampetra fluviatilis Alto Reno

0, E

Lampreda comune,

piccola lampreda

Lampetra planeri Reno, Doubs, Ticino

2, E

Salmonidae:

Coregone (tutti i taxa) Coregonus spp.

Specifico dei laghi 4, E

Salmone del Danubio Hucho hucho Inn

0, E

Salmone

Salmo salar

Alto Reno

0, E

Trota di ruscello

Salmo trutta fario Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

4

Trota di lago

Salmo trutta lacustris Specifico dei laghi

2

Trota marmorata

Salmo trutta marmoratus Ticino

1

Trota di mare

Salmo trutta trutta Alto Reno

0

Salmerino alpino

Salvelinus alpinus Specifico dei laghi

3

Temolo

Thymallus thymallus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

3, E

Siluridae:

Siluro

Silurus glanis Laghi del Giura, di Costanza, Aare, Alto Reno

4, E





Pesca

16

923.01

Nome italiano/locale Nome scientifico

Bacino imbriferoa Grado di

protezioneb

Astacidae:

Gambero europeo o

gambero dai piedi rossi Astacus astacus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

3, E

Gambero di fiume o

gambero dai piedi

bianchi

Austropotamobius pallipes Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

2, E

Gambero di torrente Austropotamobius torrentium Reno 2, E

a

Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi dell'Adda e dell'Adige non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che figurano sotto la menzione «Ticino».

b

Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato, 3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna.

Ordinanza

17

923.01

Allegato 261 (art. 7 e 8)

Pesci per i quali non è necessaria l'autorizzazione per l'immissione, se il loro luogo d'immissione si trova all'interno della regione di immissione autorizzata Nome italiano

Designazione scientifica Regione di immissione autorizzata Trota iridea

Oncorhynchus mykiss Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e d'accumulazione alpini senza libera migrazione dei pesci a monte e a valle; acque ferme artificiali appositamente allestite per la pesca

Trota di lago canadese Salvelinus namaycush Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e bacini d'accumulazione alpini Salmerino di fonte

Salvelinus fontinalis Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi non idonei alla trota comune in cui oggi il salmerino è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora

Lucioperca, sandra

Sander lucioperca Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi in cui oggi il lucioperca è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora Carpa a specchio e

varietà d'allevamento simili

Cyprinus carpio (varietà d'allevamento) Impianti di piscicoltura e di soggiorno; piccoli specchi d'acqua artificiali

Carassio

Carassius carassius Carassio dorato

Carassius auratus auratus Carassio gibelio

Carassius auratus gibelio Ido

Leuciscus idus (varietà d'allevamento) 61 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3951).

Pesca

18

923.01

Allegato 362 (art. 7, 8 e 9a) Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna Nome italiano

Designazione scientifica Umbridi

Umbra spp.

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva Carpa erbivora

Ctenopharyngodon idellus Carpa a testa grande, carpa marmorata Hypophthalmichthys molitrix Carpa a testa grande, carpa marmorata Aristichthys nobilis Pesce gatto

Ameiurus spp. Persico sole

Lepomis gibbosus Persico trota a bocca grande Micropterus salmoides Persico trota di Dolomieu Micropterus dolomieu Gamberi, senza il gambero di fiume europeo, il gambero di fiume e il gambero di torrente Reptantia senza Astacus astacus, Austropota- mobius pallipes, Austropotamobius torrentium 62 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 30 ago. 2006 (RU 2006 3951). Aggiornato dal n. 18 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

Ordinanza

19

923.01

Allegato 463 63 Abrogato dal n. 18 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, con effetto dal 1° ott. 2008 (RS 814.911).

Pesca

20

923.01