01.01.2021 - * / In vigore
01.05.2018 - 31.12.2020
01.01.2018 - 30.04.2018
01.05.2017 - 31.12.2017
01.03.2014 - 30.04.2017
01.01.2014 - 28.02.2014
01.10.2013 - 31.12.2013
01.06.2011 - 30.09.2013
01.07.2009 - 31.05.2011
01.01.2009 - 30.06.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.07.2008 - 31.08.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.12.2006
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1

Ordinanza
concernente la legge federale sulla pesca
(OLFP)

del 24 novembre 1993 (Stato 23 ottobre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 a 6 e 21 della legge federale del 21 giugno 19911 sulla pesca
(legge);
visto l'articolo 33 della legge del 9 marzo 19782 sulla protezione degli animali;
in applicazione della Convenzione del 19 settembre 19793 per la conservazione
della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna);
in applicazione della Convenzione del 29 aprile 19634 sulla Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento,5 ordina:

Sezione 1: Protezione e utilizzazione di gamberi e pesci6

Art. 1

Divieti di pesca

1 Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno: Settimane

Trota (Salmo trutta)
- in acque correnti e in bacini d'accumulazione 16

- in acque stagnanti 12

Salmerino di lago (Salvelinus alpinus) 16

Coregone (Coregonus spp.) 6

Temolo (Thymallus thymallus) 10

Luccio (Esox lucius) 8

Gamberi indigeni (Decapoda) 40

2 I Cantoni fissano l'inizio e la fine dei divieti di pesca che devono comprendere per
le varie specie il periodo della riproduzione.

3 Possono prolungare i divieti di pesca e prescriverne per altre specie di pesci. Sono
obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci e gamberi
indigeni lo esige.

RU 1993 3384 1

RS 923.0

2

RS 455

3

RS 0.455

4

RS 0.814.284 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 93).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 93).

923.01

Pesca

2

923.01

4 Regolano l'impiego delle reti in modo tale che le specie di pesci di cui è vietata la
pesca rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.


Art. 2

Lunghezze minime

1 I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno raggiunto almeno la lunghezza seguente: cm

Trota (Salmo trutta) -in specchi d'acqua stagnante di una certa importanza, ad altitudine inferiore a 800 m 35

-in altre acque

22

Salmerino di lago (Salvelinus alpinus) 22

Coregone (Coregonus spp.) 25

Temolo (Thymallus thymallus) 28

Luccio (Esox lucius) 45

Pesce persico (Perca fluviatilis) 15

Gambero di fiume (Astacus astacus) 12

Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 9

Gambero di torrente (Austropotamobius torrentium) 9

2 I pesci sono misurati dall'estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata, i gamberi dall'estremità del rostro a quella della coda.

3 Per la pesca con le reti, i Cantoni fissano le dimensioni delle maglie in modo tale
che i pesci sotto misura rappresentino una parte possibilmente piccola delle catture.

4 I Cantoni possono aumentare le lunghezze minime o fissarne per altri pesci e gamberi. Sono obbligati a farlo, se la tutela dello sfruttamento a lungo termine dei pesci
e gamberi indigeni lo esige.


Art. 3

Catture speciali

In deroga ai divieti di pesca e alle lunghezze minime, i Cantoni possono effettuare o
far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all'allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.


Art. 4

Deroghe generali ai divieti di pesca e alle lunghezze minime Per motivi biologici o se la tutela dello sfruttamento a lungo termine della pesca lo
esige, i Cantoni possono ridurre o abrogare, per un determinato periodo e per un determinato corso d'acqua, i divieti di pesca e le lunghezze minime.


Art. 5

Misure per la protezione dei pesci e dei gamberi minacciati 1 Sono considerati minacciati (art. 5 cpv. 1 della legge) i pesci e i gamberi che figurano nell'allegato 1 sotto i gradi di protezione 1-4.

Ordinanza

3

923.01

2 Le misure necessarie per proteggere le specie e le razze minacciate (art. 5 cpv. 2
della legge) sono prese tenendo conto del grado di protezione a livello svizzero ed
europeo secondo l'allegato 1 e del genere della minaccia in loco.

a7 Protezione del salmone Il salmone (Salmo salar) non può essere pescato. I salmoni rimessi in acqua o rilevati durante l'attività di pesca vanno immediatamente segnalati all'Ufficio cantonale
della pesca.

b8 Pesci da esca vivi

1 È vietato utilizzare pesci da esca vivi.9 2 I Cantoni possono autorizzare l'impiego di pesci da esca vivi indigeni (allegato 1)
per la cattura di pesci predatori nelle acque o in parti di esse nelle quali è praticamente impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere attaccati soltanto alla bocca.

Sezione 2:
Autorizzazione all'importazione e all'immissione di pesci
e gamberi allogeni


Art. 6

Definizioni

1 Sono considerate d'altri Paesi le specie, le razze e le varietà di pesci e di gamberi
che non figurano nell'allegato 1.

2 Sono considerati d'altre regioni: a.

i pesci e i gamberi che secondo l'allegato 1 sono estinti nel relativo bacino
imbrifero;

b.

i pesci e i gamberi che non sono naturalmente presenti nel relativo bacino
imbrifero;

c.

i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1 che sotto il profilo genetico non sono
sufficientemente imparentati con la popolazione del luogo di immissione.

3 Sono considerati d'acquario i pesci e i gamberi che: a.

vengono immessi esclusivamente in acquari il cui eventuale scarico sfocia in
una canalizzazione e dal quale non possono pervenire in altre acque e b.

non sono utilizzati né come esca né come pesci o gamberi commestibili.

7

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 93).

8

Introdotto dal n. I dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2001 93).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2001
2482).

Pesca

4

923.01

4 Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in corsi
d'acqua naturali o artificiali, pubblici o privati, ivi compresi gli impianti di piscicoltura, i biotopi nei giardini e gli acquari.


Art. 7

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione Di regola le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge sono adempite,
se:

a.

si reintroducono nel loro bacino imbrifero pesci e gamberi che secondo
l'allegato 1 sono estinti e questo non comporta una minaccia per le specie
indigene;

b.

si immettono, come pesci e gamberi commestibili, varietà di pesci e gamberi
secondo gli allegati 1 e 2 in impianti di piscicoltura e si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga; c.

si immettono, come pesci e gamberi commestibili, pesci e gamberi di altri
Paesi, non menzionati nell'allegato 3, in impianti di piscicoltura chiusi, i cui
scarichi sfociano nelle canalizzazioni; d.

si immettono, per essere utilizzati in mostre o giardini zoologici pubblici oppure a scopo di ricerca, pesci e gamberi d'altri Paesi, menzionati nell'allegato 3, in acquari, il cui eventuale scarico sfocia nelle canalizzazioni e dal
quale non possono pervenire in altre acque.


Art. 8

Esenzione dall'autorizzazione 1 Possono essere importati senza l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1
della legge:

a.

i pesci e i gamberi morti; b.

i gamberi che non appartengono all'ordine dei decapodi; c.

i pesci e i gamberi di mare che non possono sopravvivere in acqua dolce.

2 Possono essere immessi senza l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1
della legge:

a.

in acque libere, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se il luogo d'immissione si trova nello stesso bacino imbrifero del loro luogo di origine; b.

in impianti di piscicoltura e di soggiorno, i pesci e i gamberi secondo l'allegato 1, se si prendono le necessarie misure per impedirne la fuga; c.

i pesci secondo l'allegato 2, se il luogo d'immissione si trova all'interno
della regione della loro immissione autorizzata e se si prendono le necessarie
misure per impedirne la fuga; d.

in acquari, i pesci d'acquario che non figurano nell'allegato 3.

3 Nei casi secondo il capoverso 2 lettere a-c, i Cantoni possono emanare prescrizioni sull'immissione, se ciò è necessario per conservare razze locali o per tutelare lo
sfruttamento della pesca a lungo termine.

Ordinanza

5

923.01


Art. 9

Procedura

1 L'autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni è retta dall'articolo 25
dell'ordinanza del 20 aprile 198810 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

2 Un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
(Ufficio federale) è necessaria per l'immissione di specie, razze e varietà di pesci e
di gamberi d'altri Paesi o d'altre regioni.

3 La relativa domanda di autorizzazione, debitamente motivata, deve essere presentata all'autorità cantonale competente, che la trasmette poi, con il suo preavviso,
all'Ufficio federale.

Sezione 3: Studi di base e promovimento della pesca

Art. 10

Studi di base

1 I Cantoni designano, sul loro territorio, i tratti di corsi d'acqua nei quali vivono
pesci e gamberi che godono del grado di protezione 1-3.

2 Comunicano all'Ufficio federale, entro la fine di agosto, il numero di catture e di
immissioni di pesci e di gamberi dell'anno precedente. I dati vanno suddivisi secondo: a.

laghi e corsi d'acqua; b.

specie di pesci e di gamberi; c.

pesca professionale e pesca con la lenza.

3 Inoltre comunicano all'Ufficio federale i risultati dei loro rilevamenti sulla composizione delle popolazioni di pesci e di gamberi.


Art. 11

Rilevamenti sulle popolazioni di pesci e di gamberi 1 Prima di procedere alla marcatura di pesci e di gamberi nell'ambito di rilevamenti
ittici, il Cantone comunica all'Ufficio federale i dati seguenti: a.

lo scopo della marcatura; b.

il tipo di marcatura; c.

il numero di animali che si vuole marcare; d.

i contrassegni in caso di marcatura individuale; e.

l'inizio e la durata del rilevamento; f.

le modalità di valutazione dei risultati.

2 L'Ufficio federale emana d'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria direttive sui
metodi di marcatura che non sottostanno all'obbligo di annuncio o di autorizzazione 10

RS 916.443.11

Pesca

6

923.01

ai sensi dell'articolo 13a della legge federale del 9 marzo 197811 sulla protezione
degli animali.

3 Per i rilevamenti possono essere impiegati soltanto apparecchi di cattura elettrici
che funzionano a corrente continua o a impulsi.


Art. 12

Aiuti finanziari

1 Le domande per ottenere gli aiuti finanziari federali ai sensi dell'articolo 12 della
legge vanno presentate, debitamente motivate, alla competente autorità cantonale,
che le trasmette, con il suo preavviso, all'Ufficio federale.

2 Gli aiuti finanziari sono assegnati dall'Ufficio federale.

Sezione 4:12 Acque internazionali

Art. 13

Rappresentanza della Svizzera in organi internazionali 1 Negli organi internazionali previsti dalle convenzioni sulla pesca nelle acque svizzere di confine secondo l'articolo 25 della legge (accordi sulla pesca), la Svizzera è
rappresentata come segue: a.

Lago Lemano13:
nella Commissione consultiva, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Vaud, Vallese e Ginevra, da una persona
da essi nominata;

b.

Doubs14:
nella Commissione mista, da una persona nominata dalla Confederazione e,
per ciascuno dei Cantoni Neuchâtel e Giura, da una persona da essi nominata; c.

Lago Superiore di Costanza15:
nella Conferenza internazionale dei plenipotenziari, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni San Gallo e Turgovia,
da una persona da essi nominata; 11

RS 455

12

Introdotto dal n. I dell'O del 10 set. 1997, in vigore dal 15 nov. 1997 (RU 1997 2278).

13

Accordo del 20 novembre 1980 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica francese sulla pesca nel Lago Lemano (RS 0.923.21).

14

Accordo del 29 luglio 1991 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sull'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella
parte del Doubs che forma confine tra i due Stati (RS 0.923.22).

15

Convenzione del 5 luglio 1893 tra il Consiglio federale svizzero e i Governi del Baden,
della Baviera, del Liechtenstein, dell'Austria-Ungheria e del Württemberg che stabilisce
disposizioni uniformi per la pesca nel Lago di Costanza (Convenzione di Bregenz,
RS 0.923.31).

Ordinanza

7

923.01

d.

Lago Inferiore di Costanza e Reno lacustre16:
1.

da una persona nominata dalla Confederazione, 2.

nella Commissione sulla pesca, da una persona competente per la vigilanza cantonale sulla pesca nominata dal Cantone Turgovia e dalle altre
persone secondo il § 33 dell'Accordo17: e.

Alto Reno18:
1.

da una persona nominata dalla Confederazione, 2.

nella Commissione sulla pesca nell'Alto Reno, da una persona nominata dalla Confederazione e, per ciascuno dei Cantoni Zurigo, Basilea
Città, Basilea Campagna, Argovia, Sciaffusa e Turgovia, da una persona da essi nominata, 3.

nella Commissione di gestione della pesca nei bacini presso Rheinau,
da una persona nominata dal Cantone Zurigo e da una nominata dal
Cantone Sciaffusa;

f.

Lago Maggiore, Lago di Lugano e Tresa19:
1.

nella Commissione italo-svizzera per la pesca, da una persona nominata
dalla Confederazione e da due persone nominate dal Cantone Ticino, 2.

nella sottocommissione, dalle persone nominate dal rappresentante
della Confederazione.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)20 nomina il rappresentante della Confederazione e comunica
la nomina alle Parti alle Convenzioni. Il rappresentante della Confederazione comunica alle Parti alle Convenzioni i nominativi delle persone nominate dai Cantoni.

3 Il rappresentante della Confederazione ha pieni poteri in materia di trattative e dirige la delegazione svizzera.

4 Se una decisione di un organo internazionale concerne un settore che secondo la
legge è di competenza normativa dei Cantoni, nella votazione, il rappresentante
della Confederazione è tenuto a rispettare il parere unanime dei rappresentanti dei
Cantoni. Se dette persone non riescono a raggiungere un parere unanime e se esi16

Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese
del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre
(RS 0.923.411).

17

Accordo del 2 novembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Paese
del Baden-Württemberg sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre
(RS 0.923.411).

18

Convenzione del 18 maggio 1887 tra la Svizzera, il Granducato di Baden e
l'Alsazia-Lorena per l'applicazione di disposizioni uniformi relativamente alla pesca nel
Reno e i suoi affluenti, compreso il lago di Costanza (Convenzione di Lucerna,
RS 0.923.412); Convenzione del 1° novembre 1957 tra la Svizzera e il Paese
del Baden-Württemberg concernente la pesca nei bacini del Reno presso l'officina
idroelettrica di Rheinau (RS 0.923.413); Convenzione del 30 giugno 1885 tra la Svizzera,
la Germania e i Paesi Bassi per regolare la pesca del salmone nel bacino del Reno
(RS 0.923.414).

19

Convenzione del 19 marzo 1986 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
per la pesca nelle acque italo-svizzere (RS 0.923.51).

20

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del
15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Pesca

8

923.01

stono motivi importanti, il rappresentante della Confederazione può decidere circa il
voto.


Art. 14

Approvazione ed emanazione di disposizioni 1 Il Dipartimento è autorizzato ad approvare modifiche degli accordi sulla pesca e
delle disposizioni d'esecuzione internazionali di detti accordi nella misura in cui
contengano regolamentazioni relative agli aspetti tecnici e biologici della pesca.

2 La Confederazione pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali le disposizioni approvate di cui al capoverso 1. Il Cantone Turgovia pubblica l'approvato piano di gestione sulla pesca nel Lago Inferiore di Costanza e nel Reno lacustre e il
Cantone Ticino le approvate disposizioni d'esecuzione sulla pesca nel Lago Maggiore, nel Lago di Lugano e nel fiume Tresa.

3 Per quanto riguarda il Lago Superiore di Costanza, il Dipartimento emana prescrizioni per l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

4 Per quanto riguarda l'Alto Reno, i Cantoni interessati emanano prescrizioni per
l'applicazione delle disposizioni approvate secondo il capoverso 1.

5 Nella misura in cui gli accordi sulla pesca permettano agli Stati contraenti
l'emanazione di prescrizioni complementari o più severe, la competenza spetta ai
Cantoni.


Art. 15

Applicazione del diritto federale La legge e la presente ordinanza sono applicabili nella misura in cui non contraddicano gli accordi sulla pesca e le loro disposizioni d'esecuzione.


Art. 16


21



Art. 17

Disposizioni penali

1 Le infrazioni alle prescrizioni degli accordi sulla pesca, alle loro disposizioni
d'esecuzione nonché alle prescrizioni del Dipartimento e dei Cantoni secondo
l'articolo 14 capoversi da 3 a 5 sono punite secondo gli articoli da 16 a 19 della legge.

2 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

21

Abrogato dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento
e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Ordinanza

9

923.01

Sezione 4a:22 Esecuzione
a 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2 Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali
concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono
in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e
dei Cantoni è retta dall'articolo 21 capoverso 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

3 Le autorità federali prendono in considerazione, su richiesta dei Cantoni, le prescrizioni e misure da essi emanate, sempreché queste non impediscano loro di adempiere i propri compiti o non li complichino in maniera sproporzionata.

4 Se adottano ordinanze amministrative come direttive o istruzioni concernenti la
pesca, le autorità federali consultano l'Ufficio federale.

5 Il Dipartimento vigila sull'esecuzione degli accordi sulla pesca.

Sezione 523: Disposizioni finali

Art. 18


24

Abrogazione e modificazione del diritto vigente 1 Sono abrogate:

a.

l'ordinanza dell'8 dicembre 197525 concernente la legge federale sulla pesca; b.

l'ordinanza del 27 settembre 197626 concernente l'immissione di pesci erbivori nelle acque svizzere; c.

l'ordinanza dell'11 novembre 197627 del DFI concernente il perfezionamento dei pescatori professionisti; d.

l'ordinanza del 7 novembre 197728 del DFI sulla pesca elettrica.

2 Le modificazioni del diritto federale vigente figurano nell'allegato 4.


Art. 19


29

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

22

Introdotto dal n. II 22 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

23

Originaria sezione 4.

24

Originario art. 13.

25

[RU 1975 2361, 1976 1692, 1980 691, 1985 670 n. I 10] 26

[RU 1976 1988] 27

[RU 1976 2558] 28

[RU 1977 1974, 1980 1010] 29

Originario art. 14.

Pesca

10

923.01

Allegato 130 (art. 5-8)

Specie indigene di pesci e di gamberi Nome italiano/locale

Nome latino

Bacino imbriferoa

Grado di
protezioneb

Acipenseridae:
Storione Acipenser sturio Alto Reno

0, E

Anguillidae:
Anguilla Anguilla anguilla Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

4

Balitoridae:
Cobite barbatello Barbatula barbatula Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

Blenniidae:
Cagnetta Salaria fluviatilis Ticino

2, E

Clupeidae:
Agone Alosa agone

Ticino

3, E

Alosa

Alosa alosa

Alto Reno

0, E

Cheppia

Alosa fallax Ticino

0, E

Cobitidae:
Cobite comune Cobitis taenia Reno, Ticino

3, E

Cobite di stagno

Misgurnus fossilis Regione di Basilea

1, E

Cottidae:
Scazzone Cottus gobio

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

4

Cyprinidae:
Blicca Abramis bjoerkna Reno, Rodano, Doubs

NM

Abramide comune

Abramis brama Reno, Rodano, Doubs

NM

Alburno di fiume

Alburnoides bipunctatus Reno, Rodano, Doubs, Inn 3, E Alburno

Alburnus alburnus Reno, Rodano, Doubs

4

Alborella

Alburnus alburnus alborella Ticino

4, E

Barbo comune

Barbus barbus Reno, Rodano, Doubs

4

Barbo canino

Barbus meridionalis Ticino

2, E

Barbo

Barbus plebejus Ticino

3, E

Naso

Chondrostoma nasus Reno, Rodano

2, E

Savetta

Chondrostoma soetta Ticino

2, E

Soiffe, sofie

Chondrostoma toxostoma Doubs

1, E

Carpa

Cyprinus carpio Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

4

Gobione

Gobio gobio

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

4

Alburno di Heckel

Leucaspius delineatus Reno

3, E

Cavedano

Leuciscus cephalus Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

Leucisco

Leuciscus leuciscus Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

30

Nuovo testo giusta il n.II dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 93).

Ordinanza

11

923.01

Nome italiano/locale Nome latino

Bacino imbriferoa

Grado di
protezioneb

Strigione

Leuciscus souffia muticellus Ticino

3, E

Vairone

Leuciscus souffia souffia Reno, Rodano, Doubs

2, E

Sanguinerola

Phoxinus phoxinus Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

4

Rodeo amaro

Rhodeus amarus Reno

2, E

Pigo

Rutilus pigus Ticino

4, E

Triotto

Rutilus rubilio Ticino

4, E

Leucisco rosso

Rutilus rutilus Reno, Rodano, Doubs

NM

Scardola

Scardinius erythrophthalmus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, Inn

NM

Tinca

Tinca tinca

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

Esocidae:
Luccio Esox lucius

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

Gadidae:
Bottatrice Lota lota

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

Gasterosteidae:
Spinarello Gasterosteus aculeatus Reno, Rodano, Doubs

4

Gobiidae:
Ghiozzo Padogobius bonelli Ticino

2, E

Percidae:
Acerina Gymnocephalus cernuus Reno, Rodano

NM

Pesce persico

Perca fluviatilis Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

NM

Apron

Zingel asper Doubs

1, S

Petromyzontidae:
Lampreda di fiume Lampetra fluviatilis Alto Reno

0, E

Lampreda comune,
piccola lampreda

Lampetra planeri Reno, Doubs, Ticino

1, E

Salmonidae:
Coregone (tutti i taxa) Coregonus spp.

Specifico dei laghi 4, E

Salmone del Danubio Hucho hucho Inn

0, E

Salmone

Salmo salar

Alto Reno

0, E

Trota comune,
trota fario

Salmo trutta fario Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

4

Trota di lago

Salmo trutta lacustris Specifica dei laghi

2

Trota marmorata

Salmo trutta marmoratus Ticino

0

Trota di mare

Salmo trutta trutta Alto Reno

0

Salmerino alpino

Salvelinus alpinus Specifico dei laghi

3

Temolo

Thymallus thymallus Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

3, E

Siluridae:
Siluro d'Europa Silurus glanis Laghi del Giura, di Costanza, Aare, Alto Reno 4, E

Pesca

12

923.01

Nome italiano/locale Nome latino

Bacino imbriferoa

Grado di
protezioneb

Astacidae:
Gambero dai piedi
rossi

Astacus astacus Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

3, E

Gambero dai piedi
bianchi

Austropotamobius pallipes Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

2, E

Gambero di torrente Austropotamobius
torrentium

Reno, Rodano, Doubs,
Ticino, Inn

2, E

a

Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino
imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi
dell'Ad-da e dell'Etsch non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che
figurano sotto la menzione «Ticino».

b

Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato,
3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello
europeo secondo la Convenzione di Berna.

Ordinanza

13

923.01

Allegato 231 (art. 7 e 8)

Pesci per i quali non è necessaria l'autorizzazione,
se il loro luogo d'immissione si trova all'interno della
regione di immissione
Nome italiano

Nome latino

Regione di immissione autorizzata Trota iridea

Oncorhynchus mykiss Impianti di piscicoltura e di soggiorno;
laghi di montagna e d'accumulazione alpini senza libera migrazione dei
pesci a monte e a valle; acque ferme
appositamente allestite per la pesca Trota di lago canadese, salmerino
namaycush

Salvelinus namaycush Impianti di piscicoltura e soggiorno;
laghi di montagna e bacini d'accumulazione alpini Salmerino di fonte

Salvelinus fontinalis Impianti di piscicoltura e di soggiorno;
biotopi non idonei alla trota comune
senza possibilità di migrazione Lucioperca, sandra

Sander lucioperca Impianti di piscicoltura e di soggiorno;
biotopi in cui oggi tale specie è presente e che non creano effetti indesiderati per la fauna e la flora Carpa a specchio
e varietà d'allevamento simili Cyprinus carpio
(varietà d'allevamento) Impianti di piscicoltura e di soggiorno Koi

Cyprinus carpio
(varietà d'allevamento) Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

Carassio

Carassius carassius Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

Carassio dorato,
pesce rosso

Carassius auratus auratus Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

Giebel

Carassius auratus gibelio Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

Ido

Leuciscus idus
(varietà d'allevamento) Impianti di soggiorno provvisorio e
biotopi da giardino con scarico nelle
canalizzazioni

31

Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 93).

Pesca

14

923.01

Allegato 332 (art. 7 e 8)

Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza
costituisce una modificazione indesiderata della fauna
Nome italiano

Nome latino

Umbridi

Umbra spp.

Pseudorasbora

Pseudorasbora parva Carpa erbivora

Ctenopharyngodon idellus Carpa argentata

Hypophthalmichthys molitrix Carpa a testa grande, carpa marmorata Aristichthys nobilis Pesce gatto

Ameiurus spp. Persico sole

Lepomis gibbosus Persico trota a bocca piccola Micropterus dolomieui Persico trota a bocca grande Micropterus salmoides Decapodi, che non figurano nell'allegato 1 Decapoda (senza Astacus astacus, Austropotamobius pallipes e A. torrentium) 32

Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'8 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 93).

Ordinanza

15

923.01

Allegato 4 33 (art. 18)

Modificazione di altre normative 1 a 5...


Art. 25
cpv. 1 lett. c e 3 lett. e
...


Art. 50
cpv. 2 lett. c
...

33

Aggiornato dal n. II dell'O del 10 set. 1997, in vigore dal 15 nov. 1997 (RU 1997 2278).

34

RS 916.443.11. Le modificazioni citate qui appresso, sono inserite nell'O menzionata.

Pesca

16

923.01