01.01.2023 - * / In vigore
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2018 - 30.06.2022
01.07.2013 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
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1

Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) del 18 giugno 2004 (Stato 27 dicembre 2005) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2,
121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione domestica registrata di coppie omosessuali.


Art. 2

Principio 1 Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

2

In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.

3

Il loro stato civile è: «in unione domestica registrata».

Capitolo 2: Registrazione dell'unione domestica Sezione 1: Condizioni e impedimenti

Art. 3

Condizioni 1 Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento.

2

Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale. Possono adire il giudice contro il diniego di tale consenso.

RU 2005 5685 1 RS

101

2 FF

2003 1165

211.231

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.231


Art. 4

Impedimenti 1 È proibito contrarre un'unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini. 2 Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un'unione domestica registrata o coniugati.

Sezione 2: Procedura

Art. 5

Domanda 1 La domanda di registrazione si fa all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

2

I partner compaiono personalmente. Se provano che la comparsa personale non può essere manifestamente pretesa da loro, la procedura preliminare si svolge per scritto.

3

I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell'unione domestica.


Art. 6

Esame L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni e se non sussistono impedimenti.


Art. 7

Forma 1 L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione.

2

La registrazione dell'unione domestica è pubblica.


Art. 8

Disposizioni di

esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Sezione 3: Annullamento

Art. 9

Annullabilità assoluta

1

Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se: a. al momento della registrazione dell'unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento; b. l'unione domestica è stata registrata in violazione dell'articolo 4.

Unione domestica registrata 3

211.231

2

Durante l'unione domestica registrata l'azione di annullamento è promossa d'ufficio dall'autorità competente nel domicilio dei partner.


Art. 10

Annullabilità relativa

1

Un partner può domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata per vizi della volontà.

2

L'azione di annullamento dev'essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto il vizio della volontà, ma in ogni caso entro cinque anni dalla registrazione.

3

Se il partner attore muore durante il procedimento, un erede può proseguire l'azione.


Art. 11

Effetti della sentenza di annullamento 1

L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza.

2

I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Capitolo 3: Effetti dell'unione domestica registrata Sezione 1: Diritti e doveri generali

Art. 12

Assistenza e rispetto I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.


Art. 13

Mantenimento 1 I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica.

2

Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

3

Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.


Art. 14

Abitazione comune

1

Un partner non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

211.231

2

Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può adire il giudice.


Art. 15

Rappresentanza dell'unione

domestica

1

Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa.

2

Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se: a. ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o b. l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3

Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

4

Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.


Art. 16

Obbligo d'informazione

1

Ciascun partner è tenuto a informare l'altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

2

Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

3

Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.


Art. 17

Sospensione della vita comune 1

Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.

2

Ad istanza di parte, il giudice: a. stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell'altro; b. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche.

3

Un partner può parimenti proporre l'istanza se l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.

4

In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese.

Unione domestica registrata 5

211.231

Sezione 2: Rapporti patrimoniali

Art. 18

Beni dei partner

1

Ciascun partner dispone dei suoi beni.

2

Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.


Art. 19

Prova 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro partner deve fornirne la prova.

2

Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.


Art. 20

Inventario 1 Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.

2

Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.


Art. 21

Mandato di amministrazione Se un partner affida all'altro l'amministrazione dei suoi beni, si applicano, salvo diverso accordo, le disposizioni sul mandato.


Art. 22

Restrizione del potere di disporre 1

Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte, può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da parte dell'altro e prendere provvedimenti conservativi.

2

Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario.


Art. 23

Debiti tra partner

1

Il partner cui il rimborso di debiti esistenti nei confronti dell'altro arrechi serie difficoltà può chiedere dilazioni, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dal partner creditore.

2

Se le circostanze lo esigono, la pretesa dev'essere garantita.


Art. 24

Attribuzione in caso di comproprietà Se un bene è in comproprietà dei partner, il partner che provi d'avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento dell'unione domestica registrata e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro partner.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

211.231


Art. 25

Convenzione patrimoniale

1

I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 196-219 del Codice civile3, CC).

2

Tali convenzioni non devono pregiudicare la porzione legittima dei discendenti di un partner.

3

La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

4

Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia.

Sezione 3: Effetti particolari

Art. 26

Esclusione del

matrimonio

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può contrarre matrimonio.


Art. 27

Figli del partner

1

Se uno dei partner ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati.

2

In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata, l'autorità tutoria può, alle condizioni di cui all'articolo 274a CC4, conferire il diritto di intrattenere relazioni personali.


Art. 28

Adozione e medicina riproduttiva Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata Sezione 1: Condizioni

Art. 29

Richiesta comune

1

Qualora i partner domandino congiuntamente lo scioglimento dell'unione domestica registrata, il giudice li sente ed esamina se hanno presentato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata.

3

RS 210

4 RS

210

Unione domestica registrata 7

211.231

2

Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione domestica registrata.

3

I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida, nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali sussiste disaccordo.


Art. 30

Azione Un partner può domandare lo scioglimento dell'unione domestica registrata se al momento della proposizione dell'azione i partner vivono separati da almeno un anno.

Sezione 2: Effetti

Art. 31

Diritto successorio

1

Dallo scioglimento dell'unione domestica registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. 2 Non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte fatte prima della litispendenza della procedura di scioglimento.


Art. 32

Attribuzione dell'abitazione comune 1

Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all'abitazione comune, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner.

2

Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo. Se è chiamato effettivamente a rispondere, può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro partner, mediante rate equivalenti alla pigione mensile.

3

Se l'abitazione comune appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle condizioni di cui al capoverso 1, attribuire all'altro un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.


Art. 33

Previdenza professionale

Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l'unione domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio concernenti la previdenza professionale.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 8

211.231


Art. 34

Contributo di mantenimento 1

In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento.

2

Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l'unione domestica registrata può esigere dall'altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all'esercizio di un'attività lucrativa.

3

Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell'unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall'altro, dato l'insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento.

4

Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126-132 CC5 concernenti l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

Sezione 3: Procedura

Art. 35

Le disposizioni concernenti la procedura di divorzio si applicano per analogia.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 36

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 37


Coordinamento con modifiche di altre leggi (n. 18, 22 e 29 dell'all.) 1. Modifica della parte generale del Codice penale6, del 13 dicembre 20027 Art. 66ter
, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale (CP), del 13 dicembre 2002, l'articolo 66ter, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 55a, titolo marginale e capoverso 1, frase introduttiva e lett. a CP con il seguente tenore:
5 RS

210

6 RS

311.0

7 FF

2002 7351

Unione domestica registrata 9

211.231

Art.55a 3. Sospensione del procedimento.

Coniuge o partner

registrato quale

vittima

1

In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), l'autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

a. la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica
registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso
durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 52 CP va integrato come segue: Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 52 CP va modificato come segue: 1. Motivi d'impunità.

Punizione priva

di senso


Art. 110
n. 2 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dicembre 20028, l'articolo 110 numero 2 nel tenore della presente modifica diventerà il nuovo capoverso 1 dell'articolo 110 con il seguente tenore:
1

Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.


2. Modifica della parte generale del Codice penale militare9, del 21 marzo 200310 Art. 47b
, titolo marginale e cpv. 1 lett. a Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale militare (CPM), del 21 marzo 2003, l'articolo 47b, titolo marginale e capoverso 1 lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 46b, titolo marginale e capoverso 1 lett. a CPM con il seguente tenore:
8 FF

2002 7351

9 RS

321.0

10 FF

2003 2438

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 10

211.231

Art.

46b

3. Sospensione

del procedimento.

Coniuge o partner

registrato quale

vittima

1

In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può
sospendere provvisoriamente il procedimento se: a. la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica
registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso
durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 45 CPM va integrato come segue: IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 45 CPM va modificato come segue: 1. Motivi d'impunità.

Riparazione


3. Modifica della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 3 ottobre 2003 (1a revisione della LPP) Art. 79a
cpv. 5 Se la presente legge entra in vigore simultaneamente alla 1a revisione della LPP12 o successivamente, l'articolo 79a capoverso 5 diventerà articolo 79b capoverso 4 con il seguente tenore:
4 I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata in virtù dell'articolo 22c LFLP13 non sono soggetti a limitazioni.

Se la presente legge entra in vigore prima della 1a revisione della LPP, all'entrata in vigore della 1a revisione della LPP gli articoli 79a e 79b riceveranno il seguente tenore: 11 RS

831.40

12 Entrata

in

vigore:

1° gen. 2006 (RU 2004 1677) 13 RS

831.42

Unione domestica registrata 11

211.231

Campo d'applicazione Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l'istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale.


Art. 79b

Riscatto

1

L'istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

2

Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che, al momento in cui fanno valere la possibilità di riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza.

3

Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.

4

I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata in virtù dell'articolo 22c LFLP14 non sono soggetti a limitazioni.


Art. 38

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:15 1° gennaio 2007 Art. 95 cpv. 1 e 105 n. 3 CC, giusta il n. 8 dell'all.: 1° gen. 2006 14 RS

831.42

15 RU

2005 5696

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 12

211.231

Allegato

(art. 36)


3. Legge del 26 giugno 199818 sull'asilo Art. 51
cpv. 1
1 I coniugi o i partner registrati di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.


Art. 63
cpv. 4
4 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al coniuge o al partner registrato né ai figli.

16 RS

141.0

17 RS

142.20

18 RS

142.31

Unione domestica registrata 13

211.231


Art. 71
cpv. 1, frase introduttiva
1 La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi o ai partner registrati delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se: Art. 78 cpv. 3 3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge o al partner registrato né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.


4. Legge del 21 marzo 199719 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 61

Incompatibilità personale

1

Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale: a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;

b. i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;

c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.

2

Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

Le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:

b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;

bbis. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; 19 RS

172.010

20 RS

172.021

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 14

211.231

Incompatibilità

personale

1

Non possono occupare nel medesimo tempo la carica di giudice o supplente del Tribunale federale, di giudice istruttore federale, di
procuratore generale della Confederazione o di altro rappresentante
del Ministero pubblico federale: a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto; b. i parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado, in linea collaterale;

c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.

2

Chi, contraendo matrimonio o un'unione domestica registrata o instaurando una convivenza di fatto, viene a trovarsi in un siffatto
rapporto rinuncia per ciò stesso alla sua carica.

I membri o supplenti del Tribunale federale devono astenersi: a. in qualsiasi causa nell'esito della quale abbiano un interesse diretto essi stessi o: 1. il loro coniuge, il loro partner registrato o la persona con cui convivono di fatto, 2. loro parenti o affini in linea retta e, fino al quarto grado, in linea collaterale, 3. il coniuge o il partner registrato di fratelli o sorelle del loro coniuge o del loro partner registrato, 4. la persona di cui sono tutori o curatori; 21 RS

172.220.1

22 RS

173.110

Unione domestica registrata 15

211.231


Art. 44
lett. b e bbis
Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di
carattere non pecuniario, come pure nei casi seguenti: b. rifiuto del consenso del rappresentante legale al matrimonio (art. 94 CC23) o alla registrazione dell'unione domestica (art. 3
cpv. 2 della L del 18 giu. 200424 sull'unione domestica registrata); bbis. pronuncia o diniego del divorzio su richiesta comune (art. 111, 112 e 149 CC) o dello scioglimento dell'unione domestica

2. Affinità

1

Chi è parente di una persona è affine nella stessa linea e nello stesso grado con il coniuge o il partner registrato di questa.

2

L'affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata da cui deriva.


Art. 95
, titolo marginale e cpv. 1
B. ...

...


Art. 105
n. 3
...


Art. 328
cpv. 2
2

È fatto salvo l'obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.


Art. 462
, titolo marginale e frase introduttiva
B. Coniuge

superstite e

partner registrato

superstite

Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve: 1. Concerne solo il testo tedesco 2. Concerne solo il testo tedesco 3. Concerne solo il testo tedesco 23 RS

210

24 RS

211.231

25 RS

210. La modifica degli art. 95 e 105 è stata inserita nel testo menzionato.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 16

211.231


Art. 470
cpv. 1
1

Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni
eccedente la loro porzione legittima.


Art. 471
n. 3
La porzione legittima è: 3. della metà per il coniuge superstite o il partner registrato superstite.


Art. 612a
cpv. 4
4

Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.


9. Legge federale del 4 ottobre 199126 sul diritto fondiario rurale Art. 10a

Unione domestica registrata Le disposizioni della presente legge concernenti i coniugi e l'abitazione familiare si applicano per analogia ai partner registrati.

211.412.11

27 RS

211.412.41

Unione domestica registrata 17

211.231


11. Codice delle obbligazioni28 Art. 134
cpv. 1 n. 3bis
1


La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: 3bis. per i crediti fra i partner durante l'unione domestica registrata; Art. 266m
cpv. 3
3

Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

Art.

266n

b. Disdetta

da parte

del locatore

La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner
registrato.


Art. 273a
cpv. 3
3

Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.


Art. 331d
cpv. 5
5

Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può
essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al
giudice. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.


Art. 331e
cpv. 5 e 6
5

Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o
se viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La presente
disposizione si applica anche ai partner registrati.

6

Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di
libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del
Codice civile29 e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 199330 sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di
scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

28 RS

220

29 RS

210

30 RS

831.42

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 18

211.231


Art. 338
cpv. 2
2

Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più
di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il
coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi
eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.


Art. 339b
cpv. 2
2

Se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso
le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza.


Art. 494
cpv. 4
4

Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.

d. il coniuge o il partner registrato che ha gestito l'azienda con il proprietario acconsente all'affitto particella per particella.

31 RS

221.213.2

Unione domestica registrata 19

211.231


13. Legge federale del 2 aprile 190832 sul contratto d'assicurazione Art. 80

e. Esclusione

del pignoramento

e del fallimento

Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti
dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello
dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno,
all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.


Art. 81
, titolo marginale e cpv. 1
f. Subingresso

1

Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli
subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettochè non rifiutino espressamente un tal subingresso.


Art. 83
cpv. 2bis e 3
2bis

Per partner registrato s'intende il partner registrato superstite.

3

Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge
superstite o il partner registrato superstite, e quando non vi siano né
discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite o partner registrato superstite, le altre persone successibili.


Art. 84
cpv. 1
1

Se l'assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in
qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al
coniuge o partner e per l'altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.

Art.

85

i. Ripudio della

successione

Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, il
coniuge o il partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle, l'assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione.

32 RS

221.229.1

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 20

211.231


Art. 86

Realizzazione

in via di

esecuzione e

di fallimento

1

Se il diritto derivante da un contratto d'assicurazione sulla vita, conchiuso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i
discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso
venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.

2

Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i
discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso
venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o,
quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.

3

Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la loro domanda all'ufficio d'esecuzione o all'amministrazione del
fallimento prima della realizzazione del credito.


14. Legge del 24 marzo 200033 sul foro Art. 15a

Istanze e azioni nell'ambito dell'unione domestica registrata Il foro del domicilio di una parte è imperativo per: a. le misure giudiziarie nell'ambito dell'unione domestica registrata; b. le azioni di annullamento dell'unione domestica registrata; c. le richieste comuni e azioni di scioglimento dell'unione domestica registrata; d. le azioni di completamento o modifica di una sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata.

33 RS

272

Unione domestica registrata 21

211.231


15. Legge federale del 4 dicembre 194734 di procedura civile federale Art. 42
cpv. 1 lett. a
1

Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.


Art. 43
n. 2
L'esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: 2. contributi periodici di mantenimento o d'assistenza in virtù del diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la
legge del 18 giugno 200436 sull'unione domestica registrata; 34 RS

273

35 RS

281.1

36

RS 211.231

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 22

211.231

Art.

58

2. Decesso

L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner
registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive
in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a
contare dal giorno della morte.

Art.

95a

b. Crediti verso

il coniuge o il

partner registrato

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato
sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.


Art. 111
cpv. 1 n. 1 e cpv. 2
1

Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante 40 giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1. il coniuge o il partner registrato del debitore, 2

Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata, l'autorità parentale o la tutela, oppure
nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di
un procedimento esecutivo non viene computata. La dichiarazione di
partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità
tutoria per i minorenni, i tutelati o i curatelati.


Art. 151
cpv. 1
1

La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67,
l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare: a. il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;

b. se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC37) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 200438
sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.

37 RS

210

38 RS

211.231

Unione domestica registrata 23

211.231


Art. 153
cpv. 2 lett. b e 2bis
2

L'ufficio d'esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone:

b. al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC39) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giugno 200440
sull'unione domestica registrata).

2bis

Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.


Art. 219
cpv. 4, prima classe lett. c
4

I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera
massa residuale del fallimento: Prima

classe

c. I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d'assistenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per
contributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno
200441 sull'unione domestica registrata, sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.


Art. 305
cpv. 2
2

I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro
crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l'ammontare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.

17. Legge federale del 18 dicembre 198742 sul diritto internazionale privato


Art. 45
cpv. 3
3

Il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.

39 RS

210

40 RS

211.231

41

RS 211.231

42 RS

291

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 24

211.231

Capitolo

3a: Unione domestica registrata Art.

65a

I. Applicazione

del capitolo 3

Le disposizioni del capitolo 3, eccettuati gli articoli 43 capoverso 2 e 44
capoverso 2, si applicano per analogia all'unione domestica registrata.

Art.

65b

II. Scioglimento;

foro del luogo di

registrazione

Se i partner non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è
cittadino svizzero, per le azioni o le istanze concernenti lo scioglimento dell'unione domestica registrata sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di registrazione, sempreché sia impossibile proporre l'azione o l'istanza nel domicilio di uno dei partner o non lo si possa
ragionevolmente pretendere.

Art.

65c

III. Diritto

applicabile

1

Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non prevede norme concernenti l'unione domestica registrata, si applica il
diritto svizzero; è fatto salvo l'articolo 49.

2

Oltre ai diritti richiamati nell'articolo 52 capoverso 2, i partner possono scegliere il diritto dello Stato in cui è stata registrata l'unione domestica.


Art. 65d

IV. Decisioni o

provvedimenti

dello Stato in

cui è stata

registrata

l'unione

domestica

Le decisioni straniere o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in
Svizzera se:

a. pronunciati nello Stato in cui è stata registrata l'unione domestica; e

b. la proposizione dell'azione o dell'istanza in uno Stato la cui competenza è riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni
del capitolo 3 non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Unione domestica registrata 25

211.231

18. Codice penale43 Art.

66ter, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a44 Coniuge o

partner registrato

quale vittima

1

In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), l'autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

a. la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione registrata o

I

congiunti di una persona sono il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle
germani, consanguinei od uterini, i genitori adottivi e i figli
adottivi.


Art. 123
n. 2, quarto e quinto comma
2. La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d'ufficio,
...

se egli è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha
agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al
suo scioglimento, L'attuale quarto comma diviene quinto comma. 43 RS

311.0

44 Cfr. art. 37 cpv. 1, qui avanti.

45 Cfr. art. 37 cpv. 1, qui avanti.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 26

211.231


Art. 126
cpv. 2 lett. bbis
2

Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente: bbis. contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al
suo scioglimento; o


Art. 180
cpv. 2 lett. abis
2


Il colpevole è perseguito d'ufficio se: abis. è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o Art. 187
n. 3

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni 20 e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.


Art. 188
n. 2
2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità
competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.


Art. 192
cpv. 2
2

Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal
procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.


Art. 193
cpv. 2
2

Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal
procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Unione domestica registrata 27

211.231

Art.

215

Bigamia nel

matrimonio o

nell'unione

domestica

registrata

Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con
una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata, è punito con la detenzione.


Art. 395
cpv. 1
46 1

La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore,
dal coniuge o dal partner registrato.


19. Legge federale del 15 giugno 193447 sulla procedura penale Art. 75
lett. a e abis
Possono rifiutare di testimoniare: a. il coniuge, anche se divorziato, il partner registrato, anche se l'unione domestica registrata è stata sciolta, o la persona che convive di fatto con l'imputato;

abis. i parenti e gli affini dell'imputato in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate;


Art. 231
cpv. 1 lett. b
1 La revisione può essere domandata: b. dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, dai fratelli e sorelle e dal coniuge o dal partner registrato;


Art. 270
lett. b
Possono ricorrere per cassazione: b. dopo la morte dell'accusato, il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi fratelli e sorelle e i suoi parenti e affini in linea ascendente e discendente; 46 Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), l'art. 395 cpv. 1 nel tenore della presente revisione diverrà art. 382 cpv. 1.

47 RS

312.0

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 28

211.231

I funzionari cui spetta di condurre un'inchiesta, di prendere o preparare una decisione, i periti, i traduttori e gli interpreti devono ricusarsi se: b. sono il coniuge o il partner registrato dell'imputato o convivono di fatto con lui;


bbis. sono parenti o affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale con l'imputato; Art. 85
cpv. 1
1

La revisione può essere domandata dall'imputato e, se questi è deceduto, dal suo coniuge o dal suo partner registrato, dai suoi parenti
in linea retta e dai suoi fratelli e sorelle.

registrato quale

vittima

1

In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può
sospendere provvisoriamente il procedimento se: a. la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o 48 RS

312.5

49 RS

313.0

50 RS

321.0

51 Cfr. art. 37 cpv. 2, qui avanti.

Unione domestica registrata 29

211.231

2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione registrata o
nell'anno successivo al suo scioglimento, o 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso

durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e Art. 156
n. 3

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni 20 e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.


Art. 232c
cpv. 1
1

La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore,
dal coniuge o dal partner registrato.

bbis. sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte;

d. sono il coniuge o il partner registrato dell'avvocato di una parte o convivono di fatto con lui;

dbis. sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado con l'avvocato di una parte.

52 RS

322.1

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 30

211.231

abis. i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, gli affiliati, i figliastri, i genitori affilianti, il patrigno e la matrigna, i fratellastri e le sorellastre dell'imputato o indiziato; c. le persone che, per asserzione fededegna, esporrebbero se stesse o un congiunto menzionato nelle lettere a o abis al pericolo di un procedimento penale o di un grave detrimento, in particolare per l'onore e il patrimonio; le persone alle quali è stata garantita la tutela dell'anonimato conformemente agli articoli 98b-98d non possono rifiutare di deporre adducendo il pericolo di essere identificate.


Art. 98a

Principio Se vi sono ragioni di ritenere che, partecipando al procedimento, un testimone, una persona chiamata a dare informazioni, un imputato, un perito, un interprete o un traduttore (partecipanti al procedimento) possa esporre a un pericolo se stesso oppure i suoi congiunti ai sensi dell'articolo 75 lettere a o abis, il giudice istruttore o il presidente del tribunale adotta adeguate misure di protezione.


Art. 98b
lett. b
La tutela dell'anonimato nei confronti di persone che potrebbero arrecare loro danno
può essere garantita d'ufficio o dietro richiesta ai testimoni o alle persone chiamate a dare informazioni: b. se sembra verosimile che, mediante la deposizione, i testimoni o le persone chiamate a dare informazioni espongano se stessi oppure congiunti ai sensi dell'articolo 75 lettere a o abis a un serio pericolo di subire un grave pregiudizio nei beni giuridici penalmente protetti.


Art. 202
lett. b
Possono chiedere la revisione: b. il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge o il partner registrato;

Unione domestica registrata 31

211.231

Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.


Art. 109
cpv. 1 lett. b e bbis
1 Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto a ricusarsi se: b. è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei; bbis. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;

53 RS

642.11

54 RS

211.231

55 RS

642.14

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 32

211.231


26. Legge federale del 19 dicembre 195856 sulla circolazione stradale Art. 63
cpv. 3 lett. b
3 Possono essere escluse dall'assicurazione: b. le pretese per danni materiali del coniuge, del partner registrato e dei parenti in linea retta del detentore, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui; Art. 70 cpv. 4 lett. a 4 Possono essere escluse dall'assicurazione: a. le pretese per danni materiali del coniuge, del partner registrato e dei parenti in linea retta del ciclista, come anche dei suoi fratelli e sorelle che vivono in comunione domestica con lui; 27. Legge del 13 marzo 196457 sul lavoro Art. 4 cpv. 1

1

La legge non è applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge o il partner registrato, i parenti in linea retta e i
loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri.


28. Legge federale del 6 ottobre 200058 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 13a

Unione domestica registrata 1

Per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

2

Il partner registrato superstite è equiparato al vedovo.

3

Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

56 RS

741.01

57 RS

822.11

58 RS

830.1

Unione domestica registrata 33

211.231


29. Legge federale del 25 giugno 198259 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 19a

Partner registrati

Il partner registrato superstite ha il medesimo statuto giuridico del vedovo.


Art. 30c
cpv. 5 e 6
5 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o viene negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice.

6

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata anteriori all'insorgenza di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile60 e all'articolo 22 LFLP61.

59 RS

831.40

60 RS

210

61 RS

831.42

62 Modifica della versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677).

63 Cfr. art. 37 cpv. 3, qui avanti.

64 RS

831.42

65 RS

831.42

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 34

211.231


Art. 22d

Unione domestica registrata Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.


3

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.

Coniugi; partner registrati Ogni coniuge e ogni partner registrato ha un proprio domicilio assistenziale.

b. se la comunione domestica è sciolta, è tenuto conto della durata del domicilio determinante fino a quel momento, purché i coniugi o i partner registrati non lascino il Cantone di domicilio;

66 RS

851.1