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211.231

Legge federale
sull'unione domestica registrata
di coppie omosessuali

(Legge sull'unione domestica registrata, LUD)

del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129
capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022,

decreta:

Capitolo 1:3 Oggetto

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

Art. 1

La presente legge disciplina gli effetti e lo scioglimento nonché la conversione in matrimonio dell'unione domestica registrata contratta da coppie omosessuali prima dell'entrata in vigore integrale della modifica del Codice civile del 18 dicembre 20204.

Capitolo 2: Registrazione dell'unione domestica

Sezione 1: ...

Sezione 2: ...

Art. 5 a 86

6 Abrogati dall'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

Sezione 3: Annullamento

Art. 9 Annullabilità assoluta

1 Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

a.
al momento della registrazione dell'unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento;
b.7
i partner sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;
bbis.8
al momento della costituzione dell'unione domestica registrata uno dei partner era già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata e il matrimonio o l'unione domestica registrata contratti in precedenza non sono stati sciolti;
c.9
uno dei partner non intendeva creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni relative all'ammissione e al soggiorno degli stranieri;
d.10
l'unione domestica registrata non corrispondeva alla libera volontà di uno dei partner;11
e.12
uno dei partner è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento dell'unione.

2 Durante l'unione domestica registrata l'azione di annullamento è promossa d'ufficio dall'autorità competente nel domicilio dei partner. Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nulla un'unione domestica registrata ne informano l'autorità competente per promuovere l'azione.13

7 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

8 Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

9 Introdotta dall'all. n. II 5 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).

10 Introdotta dal n. I 4 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

12 Introdotta dal n. I 4 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

13 Per. introdotto dal n. I 4 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

Art. 10 Annullabilità relativa

1 Un partner può domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata per vizi della volontà.

2 L'azione di annullamento dev'essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto il vizio della volontà, ma in ogni caso entro cinque anni dalla registrazione.

3 Se il partner attore muore durante il procedimento, un erede può proseguire l'azione.

Art. 11 Effetti della sentenza di annullamento

1 L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza.

2 I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Capitolo 3: Effetti dell'unione domestica registrata

Sezione 1: Diritti e doveri generali

Art. 12a14 Cognome

1 Ciascun partner conserva il proprio cognome.

2 Al momento della registrazione dell'unione domestica, i partner possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.

14 Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

Art. 13 Mantenimento

1 I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163-165 del Codice civile (CC)15.16

2 Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

3 Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.

15 RS 210

16 Per. introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

Art. 14 Abitazione comune

1 Un partner non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa.

2 Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può adire il giudice.

Art. 15 Rappresentanza dell'unione domestica

1 Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa.

2 Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se:

a.
ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o
b.
l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

4 Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 16 Obbligo d'informazione

1 Ciascun partner è tenuto a informare l'altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

2 Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

3 Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

Art. 17 Sospensione della vita comune

1 Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.

2 Ad istanza di parte, il giudice:

a.
stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell'altro;
b.
prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche.

3 Un partner può parimenti proporre l'istanza se l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.

3bis Se una persona ha adottato il figlio minorenne del partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270-327c CC17.18

4 In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese.

17 RS 210

18 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

Sezione 2: Rapporti patrimoniali

Art. 18 Beni dei partner

1 Ciascun partner dispone dei suoi beni.

2 Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.

Art. 19 Prova

1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro partner deve fornirne la prova.

2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.

Art. 20 Inventario

1 Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.

2 Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

Art. 22 Restrizione del potere di disporre

1 Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte, può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da parte dell'altro e prendere provvedimenti conservativi.

2 Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario.

Art. 23 Debiti tra partner

1 Il partner cui il rimborso di debiti esistenti nei confronti dell'altro arrechi serie difficoltà può chiedere dilazioni, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dal partner creditore.

2 Se le circostanze lo esigono, la pretesa dev'essere garantita.

Art. 24 Attribuzione in caso di comproprietà

Se un bene è in comproprietà dei partner, il partner che provi d'avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento dell'unione domestica registrata e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro partner.

Art. 25 Convenzione patrimoniale

1 I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi conformemente agli articoli 196-219 CC19.20

2 ...21

3 La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

4 Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia.

19 RS 210

20 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 1 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

21 Abrogato dall'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).

Sezione 3: Effetti particolari

Art. 27 Figli del partner

1 Se uno dei partner ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati.

2 In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata, l'autorità tutoria può, alle condizioni di cui all'articolo 274a CC23, conferire il diritto di intrattenere relazioni personali.

Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Sezione 1: Condizioni

Art. 29 Richiesta comune

1 Qualora i partner domandino congiuntamente lo scioglimento dell'unione domestica registrata, il giudice li sente ed esamina se hanno presentato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata.

2 Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione domestica registrata.

3 I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida, nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali sussiste disaccordo.

Art. 30 Azione

Un partner può domandare lo scioglimento dell'unione domestica registrata se al momento della proposizione dell'azione i partner vivono separati da almeno un anno.

Sezione 2: Effetti

Art. 30a27 Cognome

Il partner che ha cambiato cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica conserva il nuovo cognome anche dopo lo scioglimento della stessa; può tuttavia dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

27 Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

Art. 31 Diritto successorio

1 Dallo scioglimento dell'unione domestica registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

2 Salvo clausola contraria, i partner non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte:

1.
dopo lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
2.
dopo il decesso di uno di essi durante un procedimento di scioglimento dell'unione domestica registrata che implica la perdita della porzione legittima del partner superstite.28

28 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).

Art. 32 Attribuzione dell'abitazione comune

1 Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all'abitazione comune, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner.

2 Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo. Se è chiamato effettivamente a rispondere, può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro partner, mediante rate equivalenti alla pigione mensile.

3 Se l'abitazione comune appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle condizioni di cui al capoverso 1, attribuire all'altro un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.

Art. 33 Previdenza professionale

Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l'unione domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio concernenti la previdenza professionale.

Art. 34 Contributo di mantenimento

1 In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento.

2 Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l'unione domestica registrata può esigere dall'altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all'esercizio di un'attività lucrativa.

3 Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell'unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall'altro, dato l'insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento.

4 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoversi 2 e 3 nonché 126-134 CC29.30

29 RS 210

30 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

Capitolo 4a:
Conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio
31

31 Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

Art. 3532 Dichiarazione di conversione

1 In qualunque momento, i partner possono dichiarare congiuntamente a qualsiasi ufficiale dello stato civile di voler convertire l'unione domestica registrata in matrimonio.

2 Devono comparire personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile, provare la loro identità e l'esistenza dell'unione domestica registrata per mezzo di documenti, e firmare la dichiarazione di conversione.

3 Su domanda, la dichiarazione di conversione è resa in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento nel locale dei matrimoni.

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

32 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

Art. 35a33 Effetti della dichiarazione di conversione

1 Dal momento in cui la dichiarazione di conversione è firmata, i partner sono considerati coniugati.

2 Se gli effetti giuridici di una disposizione legale dipendono dalla durata del matrimonio, la durata dell'unione domestica registrata che lo precede è computata.

3 Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti ha effetto dalla data della conversione, salvo che i partner abbiano disposto altrimenti per convenzione patrimoniale o matrimoniale.

4 Se è stata conclusa una convenzione patrimoniale o matrimoniale, essa resta valida anche dopo la conversione.

33 Introdotto dal l'all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 37a35 Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011

Se l'unione domestica è stata registrata prima dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2011 del Codice civile, i partner possono, entro un anno dall'entrata in vigore di tale modifica, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune; possono scegliere tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro.

35 Introdotto dal n. II 2 della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

Art. 38 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200736

36 DCF del 9 dic. 2005.

Allegato

(art. 36)

Modifica del diritto vigente

...37

37 Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 5685.