01.04.2025 - *
15.07.2024 - 31.03.2025
01.06.2024 - 14.07.2024 / In vigore
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
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1

Ordinanza

concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) dell'11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14f, 22a e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19311
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); visti gli articoli 96 e 119 della legge del 26 giugno 19982 sull'asilo (legge sull'asilo; LAsi); visto l'articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),4 ordina: Sezione 1: Aiuto all'esecuzione5

Art. 1

6 Disposizione generale

(art. 22a7)

L'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) fornisce ai Cantoni un aiuto all'esecuzione.


Art. 2

8 Portata dell'aiuto

all'esecuzione

(art. 22a lett. a) 1

L'Ufficio federale procura su domanda della competente autorità di polizia cantonale degli stranieri i documenti di viaggio per stranieri allontanati o espulsi.

2

È l'interlocutore delle autorità del Paese di origine, in particolare delle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri

RU 1999 2254 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3 RS

172.010

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

7

Il rimando sotto il titolo si riferisce, salvo altre indicazioni, al corrispondente articolo della LDDS.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

142.281

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.281

allontanati o espulsi, nella misura in cui non sia stato pattuito altrimenti nell'ambito di un accordo di riammissione o d'intesa con i Cantoni.


Art. 3


9

Accertamenti d'identità e di cittadinanza 1

L'Ufficio federale verifica, nell'ambito dell'ottenimento di documenti di viaggio, l'identità e la cittadinanza di stranieri allontanati o espulsi.

2

A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine nonché analisi linguistiche o del testo.

Informa il Cantone sull'esito degli accertamenti.


Art. 4


10

Acquisizione dei documenti di viaggio (art. 97 cpv. 2 LAsi) 1

La qualità di rifugiato è considerata negata se la domanda d'asilo è stata rifiutata o se è stata pronunciata una decisione di non entrata nel merito.

2

L'acquisizione dei documenti di viaggio necessari all'esecuzione dell'allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.

a11 Convenzioni con autorità estere (art.

48a LOGA)

Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi dell'articolo 25b capoversi 1bis, 1ter e 1quater LDDS, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può,12 d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative legate al ritorno degli stranieri nel loro Paese d'origine nonché all'aiuto al ritorno e alla reintegrazione.


Art. 5

13 Organizzazione della

partenza

(art. 22a lett. b) 1

Per l'organizzazione della partenza, l'Ufficio federale può collaborare con il Servizio viaggi del DFAE, con compagnie aeree o con agenzie di viaggio private.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

10 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

12 Nuovo testo dell'inizio del per. giusta il n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 3

142.281

2

Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d'aereo e la rotta.

3

Esso può organizzare voli speciali e, d'intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi. Coordina inoltre la collaborazione fra i Cantoni coinvolti.


Art. 6


14

Collaborazione con il DFAE (art. 22a lett. c) 1

L'Ufficio federale intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d'informazioni su: a. le questioni relative all'ottenimento di documenti; b. l'organizzazione della partenza e del ritorno; c. la sicurezza del personale ufficiale d'accompagnamento.

2

Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri allontanati o espulsi oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.


Art. 7


15

Documentazione d'esecuzione e perfezionamento professionale 1

L'Ufficio federale allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, in particolare sull'ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.

2

Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.


Art. 8


16

Assistenza amministrativa cantonale I Cantoni garantiscono all'Ufficio federale l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l'accompagnamento di stranieri allontanati o espulsi alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d'identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.281


Art. 9

Rilascio di un documento di viaggio sostitutivo Se per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, l'Ufficio federale può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest'ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.


Art. 10

Sospensione e termine dell'aiuto all'esecuzione 1

L'Ufficio federale sospende l'aiuto all'esecuzione fintantoché: a. motivi tecnici impediscono l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione;

b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale; c. non è nota la dimora dello straniero.17 2

L'esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l'adempimento dell'obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.


Art. 11

Servizio all'aeroporto 1

L'Ufficio federale gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti segnatamente i seguenti compiti:18 a.19 coordinamento della scorta di sicurezza nell'ambito dell'esecuzione forzata di espulsioni e allontanamenti per via aerea; b. prenotazione centralizzata dei biglietti d'aereo (Ticketing) e fissazione della rotta (Routing);

c. pagamento dei contributi per l'aiuto al ritorno versati a titolo individuale e destinati all'acquisto di medicinali nonché del viatico.

2

L'Ufficio federale può concludere con le autorità di polizia competenti degli aeroporti di Zurigo Kloten e Ginevra Cointrin convenzioni amministrative speciali. Le prestazioni fornite dalla polizia dell'aeroporto su mandato dell'Ufficio federale sono conteggiate direttamente con quest'ultimo.20


Art. 12


21

Trattamento di dati

1

L'Ufficio federale tiene un sistema d'informazione (AURORA) per il disbrigo e il controllo delle pratiche nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione, nonché per l'allestimento di statistiche.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 927).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2001 (RU 2001 1748).

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 5

142.281

2

A tale scopo sono trattati i dati relativi a: a. identità; b. stato civile;

c. indirizzi; d. permessi; e. misure per accertare l'identità e la cittadinanza; f. conoscenze linguistiche;

g. presenza di un certificato medico rilevante; h. data del rilascio in libertà; i.

garanzia della sicurezza in caso di rinvio; j.

stato della procedura di diritto in materia di stranieri e d'asilo; k. stato dei preparativi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione; l.

viatico e aiuto al ritorno.

3

Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione.


Art. 13

Rimborso delle spese da parte dei Cantoni Le spese di esecuzione e di partenza, versate dall'Ufficio federale, per stranieri allontanati o espulsi che sono a carico dei Cantoni sono conteggiate singolarmente.


Art. 14

Rimborso delle spese

1

L'Ufficio federale versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.

2

Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni l'Ufficio federale fissa l'ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.


Art. 15

Partecipazione alle spese della carcerazione 1

Per le persone menzionate all'articolo 14e capoverso 2 LDDS, a partire da una durata dell'arresto di dodici ore, l'Ufficio federale versa un importo forfettario di 130 franchi per giorno: a. se è disposta la carcerazione preliminare o in vista di espulsione giusta gli articoli 13a e 13b; b. per garantire l'adempimento dell'obbligo di partenza giusta l'articolo 13g;

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.281

c. se è disposta la carcerazione in vista di espulsione per mancata collaborazione nel procurare i documenti di viaggio giusta l'articolo 13i.22

2

L'Ufficio federale rimborsa le spese per l'assistenza medica durante i primi tre mesi di carcerazione, nella misura in cui l'assistenza medica sia strettamente necessaria e le spese non siano a carico di terzi. Se l'obbligo d'assicurazione giusta l'articolo 7 capoverso 5 dell'ordinanza del 27 giugno 199523 sull'assicurazione malattie è estinto e la durata della carcerazione è superiore a due mesi, il Cantone incaricato dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione è tenuto a chiedere presso una cassa malati la copertura assicurativa secondo le disposizioni fissate per i richiedenti l'asilo.

3

Il capoverso 2 non si applica alle persone sulla cui domanda d'asilo non si è entrati nel merito secondo gli articoli 32-34 della legge sull'asilo.24 Sezione 1a:25 Spese di partenza, indennità per l'aiuto immediato e per l'esecuzione dell'allontanamento
a Spese di partenza (art. 14f cpv. 1) Ai Cantoni sono rimborsate le spese di partenza per le persone colpite da una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato conformemente alle disposizioni degli articoli 54-61 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 199926 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).

b Indennità per l'aiuto immediato (art. 14f cpv. 2) 1

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfetaria unica per ogni persona la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento ai sensi degli articoli 32-34 della legge sull'asilo, se tale decisione è passata in giudicato (indennità per l'aiuto immediato). Ne sono escluse le persone ammesse provvisoriamente.

2

L'indennità per l'aiuto immediato è versata al Cantone di attribuzione (art. 27 cpv. 1 LAsi).

22 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

23 RS

832.102

24 Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649).

25 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU 2004 1649). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

26 RS

142.312

Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 7

142.281

3

Per le persone che conformemente all'articolo 27 capoverso 4 della legge sull'asilo non sono state attribuite a un Cantone, l'indennità per l'aiuto immediato è versata al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento.

4

L'indennità per l'aiuto immediato comprende l'aiuto in situazioni di bisogno che i Cantoni hanno fornito su richiesta e, di norma, sotto forma di prestazioni reali, e che era indispensabile a garantire un'esistenza dignitosa sotto il profilo temporale e materiale.

5

L'indennità per l'aiuto immediato ammonta, considerato lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,3 punti (stato dell'indice 31 ottobre 2004), a 1800 franchi.27 L'Ufficio federale adegua tale importo all'indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per il seguente anno civile.

6

L'indennità per l'aiuto immediato è versata ogni anno retroattivamente in base al numero delle decisioni di non entrata nel merito e di allontanamento passate in giudicato e rilevate durante l'anno precedente nelle banche elettroniche dei dati.

c Indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 14f cpv. 2) 1

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfetaria unica per l'esecuzione dell'allontanamento di persone la cui domanda d'asilo è oggetto di una decisone di non entrata nel merito ai sensi degli articoli 32-34 della legge sull'asilo se l'allontanamento è stato eseguito sotto scorta di polizia entro nove mesi dal passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito (indennità per l'esecuzione dell'allontanamento).

2

L'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento è versata al Cantone che ha eseguito l'allontanamento.

3

L'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento ammonta, in base allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102.9 punti (stato dell'indice 31 ottobre 2003), a 1000 franchi. L'Ufficio federale adegua tale importo all'indice nazionale dei prezzi al consumo alla fine di ogni anno per il seguente anno civile.

d Monitoraggio (art. 14f cpv. 3) 1

L'Ufficio federale, unitamente ai Cantoni, si dota di un sistema di monitoraggio per verificare segnatamente quali effetti produce l'esclusione dal sistema di aiuto sociale del settore dell'asilo delle persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato.

2

Fissa i parametri di misurazione (indicatori) in collaborazione con i Cantoni.

3

Stabilisce le modalità e le competenze del rilevamento dei dati in collaborazione con i Cantoni. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale i dati necessari per il monitoraggio, segnatamente nell'ambito dell'aiuto immediato e dei provvedimenti di 27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2006 927). Vedi anche la disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.281

polizia, inclusi i dati personali rilevati nel singolo caso. L'Ufficio federale utilizza tali dati, che resteranno anonimi, esclusivamente per il rapporto di monitoraggio.

Una volta concluso il rapporto, i dati personali sono distrutti.

4

Il monitoraggio è limitato a tre anni. Uditi i Cantoni, l'Ufficio federale decide riguardo al proseguimento.

e28 Rilevamento di dati nel contesto delle misure coercitive (art. 3a, 13a, 13b, 13g e 13i) L'autorità cantonali competenti in materia di stranieri trasmettono all'Ufficio federale i seguenti dati relativi all'ordine di carcerazione giusta gli articoli 3a, 13a, 13b, 13g e 13i LDDS nel settore dell'asilo e degli stranieri: a. numero degli ordini di carcerazione e durata della carcerazione nei singoli casi;

b. numero dei rinvii; c. numero dei rilasci in libertà; d. cittadinanza delle persone incarcerate; e. sesso ed età delle persone incarcerate.

Sezione 2: Ammissione provvisoria

Art. 16

Competenza L'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LDDS non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.


Art. 17

Proposta di ammissione provvisoria 1

Se l'Ufficio federale ha deciso in merito all'asilo e all'allontanamento, le autorità competenti possono proporre l'ammissione provvisoria solo se l'esecuzione dell'allontanamento risulta impossibile. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199929.

2

Un Cantone può proporre un'ammissione provvisoria soltanto se ha preso per tempo tutte le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento. Se l'allontanamento non è eseguibile in ragione della mancata collaborazione dello straniero, non si dispone, di regola, un'ammissione provvisoria.

28 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

29 RS

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Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 9

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Art. 18

Rifugiati ammessi provvisoriamente Lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente e la loro assistenza sono retti dagli articoli 58, 59, 61, 80-83, 85, 88 capoversi 3 e 4 e dall'articolo 92 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998.


Art. 19

Oneri in relazione a un'ammissione provvisoria L'Ufficio federale può subordinare, in ogni momento, l'ammissione provvisoria a determinati oneri. Sente lo straniero prima di decidere in merito a un onere.


Art. 20

Documenti di legittimazione 1

Gli stranieri ai quali è stata concessa l'ammissione provvisoria devono depositare presso l'Ufficio federale i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.

2

Conformemente alla decisione dell'Ufficio federale, le autorità cantonali rilasciano allo straniero un libretto per stranieri F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. Il libretto F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d'identità. Non autorizza a varcare la frontiera.

3

Il luogo di soggiorno e, se del caso, il permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa sono iscritti nel libretto F. Eventuali modifiche a tali iscrizioni sono a carico delle autorità cantonali.

4

Dalla durata di validità del libretto F non può essere desunto un diritto di residenza.

5

Il libretto F è ritirato se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.


Art. 21

Ripartizione sui

Cantoni

La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 199930.


Art. 22

Obbligo di rimborso e di garanzia 1

Per l'esecuzione dell'obbligo di rimborso e di garanzia ai sensi dell'articolo 14c capoverso 6 LDDS si applicano per analogia le disposizioni in merito ai richiedenti l'asilo del titolo 2 capitolo 2 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 199931 (OAsi 2), ad eccezione dell'articolo 9 capoverso 3 lettera d. Sono fatte salve le disposizioni speciali di tale ordinanza in merito alla fissazione delle spese che devono essere rimborsate e alla procedura di esenzione.

2

L'importo determinante per la procedura di esenzione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999 per le persone ammesse provvisoriamente è fissato a 20 000 franchi. Secondo l'articolo 15 capoverso 2 della 30 RS

142.311

31 RS

142.312

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.281

stessa ordinanza, tale importo aumenta di 20 000 franchi al massimo. Per le persone che durante la procedura d'asilo sono state esonerate dall'obbligo di prestare garanzie, l'Ufficio federale esamina al momento dell'allestimento del conteggio intermedio ai sensi dell'articolo 16 di detta ordinanza, se sono ancora date le condizioni per l'esenzione.


Art. 23

Spese che devono essere rimborsate Le spese che devono essere rimborsate si compongono di: a. costi rimasti scoperti nel conteggio intermedio ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 dell'OA 2 e di

b. un importo forfettario di 40 franchi per giorno e persona per le altre spese assistenziali. L'Ufficio federale parte dal presupposto che le persone hanno ottenuto un'assistenza completa per il periodo senza rapporto di lavoro.

L'Ufficio federale esamina questa supposizione, se la persona dimostra che non vi era indigenza o vi era soltanto in parte durante il periodo in cui non ha esercitato un'attività lavorativa oppure se sono state versate prestazioni proprie o di terzi.


Art. 24


32

Inclusione nell'ammissione provvisoria (art. 14c cpv. 3bis) 1

Le domande di inclusione nell'ammissione provvisoria devono essere inoltrate all'autorità cantonale competente in materia di stranieri.

2

L'autorità cantonale competente in materia di stranieri trasmette la domanda corredata del proprio parere all'Ufficio federale. Nel parere è indicato se sono soddisfatte le condizioni legali.

3

Ai familiari e ai partner registrati di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l'articolo 37 dell'O1 dell'11 agosto 199933 sull'asilo.

4

I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.


Art. 25

Proroga dell'ammissione provvisoria 1

Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, il loro libretto per stranieri alla competente autorità cantonale per proroga.

2

Se l'autorità competente del Cantone di dimora non è disposta a prorogare l'ammissione provvisoria, ne propone la revoca all'Ufficio federale.

32 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

33 RS

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Esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri 11

142.281


Art. 26

Revoca dell'ammissione

provvisoria

1

L'Ufficio federale può revocare in ogni momento l'ammissione provvisoria. Se la sua decisione non si fonda su una richiesta dell'autorità che aveva proposto l'ammissione provvisoria, deve prima consultare quest'ultima. Fissa un termine di partenza adeguato a meno che non si disponga l'esecuzione immediata dell'allontanamento o dell'espulsione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194335 sull'organizzazione giudiziaria.

2

L'autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento all'Ufficio federale le circostanze idonee a sostenere la revoca dell'ammissione provvisoria.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 27

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 25 novembre 198736 concernente l'ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.


Art. 28

Disposizione transitoria

L'Ufficio federale stabilisce secondo l'articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l'entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.

34 RS

172.021

35 [CS

3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let.

a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n.

3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n.

6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n.

7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

36 [RU

1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.281

a37 Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 Le persone che all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell'ammissione provvisoria.


Art. 29

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 200438 1

L'indennità per l'aiuto immediato (art. 15b) e l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento (art. 15c) saranno adeguate la prima volta per il 2005.

2

La Confederazione versa ai Cantoni un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 15c della presente ordinanza per persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito giusta gli articoli 32-34 e di una decisione di allontanamento ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

L'indennità forfetaria è versata soltanto se l'allontanamento è avvenuto entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Non è versata l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento alle persone per le quali la Confederazione ha garantito ai Cantoni il rimborso delle spese d'aiuto sociale secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi nell'ambito del sostegno all'esecuzione conformemente all'articolo 22a LDDS.

Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 200639 1 L'Ufficio federale versa ai Cantoni, con effetto retroattivo per il 2005, la differenza tra l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 e l'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 nella versione del 24 marzo 200440. Il versamento ha luogo nel secondo trimestre del 2006.

2

L'indennità per l'aiuto immediato di cui all'articolo 15b capoverso 5 è adeguata per la prima volta al rincaro per il 2007.

37 Introdotto dal n. I 2 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull'asilo, della L sull'assicurazione malattie e della L sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

38 RU

2004 1549

39 RU

2006 927

40 RU

2004 1649